COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.1.2018
COM(2018) 5 final
2017/0361(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Repubblica di Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
RELAZIONE
A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.
Con lettera protocollata dalla Commissione il 22 settembre 2017 Malta ha chiesto l'autorizzazione ad applicare, a decorrere dal 1º gennaio 2018, una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva IVA al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi la cui attività economica consiste principalmente nelle prestazioni di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) e il cui volume d'affari annuo non supera i 20 000 EUR.
A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 3 novembre 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata da Malta. Con lettera del 7 novembre 2017 la Commissione ha comunicato a Malta di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.
A norma dell'articolo 287 della direttiva IVA, alcuni Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1° gennaio 1978 possono esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale degli importi al tasso di conversione del giorno della loro adesione, come specificato nella precitata disposizione. Malta ha aderito all'euro il 1º gennaio 2008.
Ai sensi dell'articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, Malta può esentare dall'IVA tre categorie di soggetti passivi: i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 37 000 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella cessione di beni; i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 24 300 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte); e i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 14 600 EUR negli altri casi, ossia le prestazioni di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte).
Dalla sua adesione Malta ha applicato tale disposizione per aiutare le piccole imprese e incoraggiare nuove imprese ad iniziare l'attività. Tale misura di semplificazione si è rivelata utile in quanto elimina numerosi obblighi in materia di IVA per le imprese che operano con un volume d'affari annuo inferiore a determinate soglie, riducendo così i costi di esercizio di tali imprese. Allo stesso tempo, l'effetto sulle entrate non era rilevante. Il governo maltese si è impegnato a continuare ad applicare misure volte a semplificare gli obblighi degli operatori di piccole dimensioni, in linea con gli obiettivi dell'Unione europea per le piccole imprese enunciati nella comunicazione della Commissione «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) — Uno «Small Business Act» per l'Europa».
A tal fine Malta desidera aumentare a 20 000 EUR la soglia attualmente applicabile alla categoria con il volume d'affari più basso, ossia 14 600 EUR.
Secondo le autorità maltesi, tale innalzamento della soglia dovrebbe aumentare il numero di piccoli operatori registrati nell'ambito del regime di semplificazione per le PMI nella categoria più bassa da 15 615 a circa 16 504, con un incremento del 5,3% circa. Al tempo stesso, esso consentirebbe alle autorità maltesi preposte alle entrate pubbliche di assegnare più personale alla lotta contro le frodi in materia di IVA.
Si prevede che l'innalzamento da 14 600 a 20 000 EUR della soglia oltre la quale un soggetto deve essere identificato ai fini dell'IVA consentirà di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese ammissibili al regime, e segnatamente delle microimprese, esentandole da molti degli obblighi previsti dal normale regime IVA, come la tenuta dei registri IVA o la presentazione di dichiarazioni IVA.
Le autorità maltesi hanno stimato che l'innalzamento di tale soglia comporterebbe una potenziale riduzione delle entrate IVA pari a circa lo 0,24% del gettito IVA totale e pertanto non ha un impatto significativo sulle entrate statali. Si prevede che tale riduzione non significativa delle entrate sarebbe compensata da un maggiore controllo generale dell'osservanza e da un maggior numero di audit.
I soggetti il cui volume d'affari non supera la soglia continueranno ad avere la possibilità di essere registrati ai fini dell'IVA.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Deroghe di questo tipo sono state accordate ad altri Stati membri. Al Belgio è stata concessa una soglia di 25 000 EUR, al Lussemburgo una soglia di 30 000 EUR, alla Polonia e all'Estonia una soglia di 40 000 EUR, alla Lituania una soglia di 45 000 EUR, alla Lettonia e alla Slovenia una soglia di 50 000 EUR, all'Italia una soglia di 65 000 EUR e alla Romania una soglia di 88 500 EUR.
Le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. Inoltre, le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA relativi al regime speciale per le piccole imprese sono attualmente oggetto di revisione. Come annunciato nel piano d'azione sull'IVA e nel programma di lavoro della Commissione per il 2017, la proposta della Commissione, sotto forma di pacchetto di semplificazione globale, dovrebbe essere presentata entro la fine del 2017.
Si propone pertanto di autorizzare l'innalzamento a 20 000 EUR della soglia per le piccole imprese la cui attività economica consiste principalmente nella prestazione di servizi ad alto valore aggiunto a decorrere dal 1º gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni della direttiva IVA relative al regime speciale per le piccole imprese, se questa data è anteriore.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La misura è conforme agli obiettivi dell'Unione per le piccole imprese definiti nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa, che invita gli Stati membri a tener conto delle peculiarità delle PMI nell'elaborazione degli atti legislativi e, pertanto, a semplificare il contesto normativo in vigore.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 395 della direttiva IVA.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.
Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire la semplificazione per un numero maggiore di piccole imprese e per l'amministrazione tributaria.
•Scelta dell'atto giuridico
Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.
Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto, a norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è pertanto lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
La presente proposta si basa su una richiesta presentata da Malta e riguarda unicamente questo Stato membro.
•Assunzione e uso di perizie
Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.
•Valutazione d'impatto
La proposta di decisione del Consiglio mira a introdurre una misura di semplificazione che elimina numerosi obblighi in materia di IVA per le imprese la cui attività economica consiste principalmente nelle prestazioni di servizi ad alto valore aggiunto e basso valore a monte e che operano con un volume d'affari annuo non superiore a 20 000 EUR. Pertanto essa avrà un impatto potenzialmente positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per un certo numero di soggetti passivi e, di conseguenza, per l'amministrazione fiscale.
In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque circoscritto.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto Malta effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio.
5.ALTRI ELEMENTI
La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto.
2017/0361 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Repubblica di Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, Malta può esentare dall'IVA tre categorie di soggetti passivi: i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 37 000 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella cessione di beni; i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 24 300 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte), e i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 14 600 EUR negli altri casi, vale a dire le prestazioni di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte).
(2)Con lettera protocollata dalla Commissione il 22 settembre 2017 Malta ha chiesto l'autorizzazione ad innalzare il livello della soglia più bassa da 14 600 EUR a 20 000 EUR per le prestazioni di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) a decorrere dal 1° gennaio 2018. Tale misura consentirebbe di esentare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.
(3)A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE la Commissione, con lettera del 3 novembre 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata da Malta. Con lettera del 7 novembre 2017 la Commissione ha comunicato a Malta di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
(4)La deroga richiesta è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa, del 25 giugno 2008.
(5)Poiché tale misura di deroga dovrebbe comportare una diminuzione degli obblighi in materia di IVA e quindi dei costi e degli oneri amministrativi per le piccole imprese, è opportuno autorizzare Malta ad applicare la misura in questione per un periodo limitato, ossia fino al 31 dicembre 2020. Il regime speciale è facoltativo per i soggetti passivi.
(6)Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza del periodo di validità della deroga entri in vigore una direttiva volta a modificare dette disposizioni della direttiva 2006/112/CE; in tal caso la presente decisione cesserà di applicarsi.
(7)Secondo i dati forniti da Malta, l'innalzamento della soglia avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.
(8)La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto in quanto Malta effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all'articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Malta è autorizzata ad esentare dall'IVA i soggetti passivi la cui attività economica consiste principalmente nelle prestazioni di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) e il cui volume d'affari annuo non supera i 20 000 EUR.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il regime speciale per le piccole imprese, se questa data è anteriore.
Articolo 3
La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente