Bruxelles, 8.1.2018

COM(2018) 1 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Regno del Marocco

{SWD(2018) 1 final}
{SWD(2018) 2 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La Commissione propone di negoziare un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca (in appresso APP) con il Regno del Marocco, che risponda alle esigenze della flotta dell'Unione e che sia in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca nonché con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'APP in corso tra l'Unione europea e il Regno del Marocco è entrato in vigore il 28 febbraio 2007 1 . Questo accordo è stato attuato da due protocolli successivi che accordano ai pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca di specie pelagiche e demersali l'accesso alla zona di pesca del Marocco fino al 14 dicembre 2011, data in cui scade il secondo protocollo di attuazione per effetto del mancato consenso del Parlamento sulla sua conclusione. Il Parlamento europeo ha messo in dubbio la sostenibilità, il rapporto costi-benefici e la legalità internazionale dello strumento proposto. Un terzo protocollo, che ha tenuto conto delle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo, è stato concluso nel 2014 2 e scadrà il 14 luglio 2018.

Le zone di pesca del Marocco, situate in prossimità dell'UE e ricche di risorse ittiche, costituiscono una zona di pesca fondamentale sia per la pesca artigianale tradizionale della Spagna e del Portogallo che per le flotte industriali di Stati membri più distanti. Tali zone di pesca comprendono le acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione del Marocco, comprese le acque al largo del Sahara occidentale dove il Marocco esercita un'amministrazione di fatto (nel protocollo attuale sono stati introdotti specifici meccanismi di segnalazione per dimostrarne i vantaggi socioeconomici per le popolazioni locali).

Complessivamente l'APP con il Marocco permette alle navi di 11 Stati membri di operare in sei diverse categorie di pesca di piccoli pelagici, specie demersali e specie altamente migratorie. La zona di pesca del Marocco rappresenta il limite settentrionale della zona di distribuzione dello stock "C" di piccoli pelagici, che comprende le acque della Mauritania, del Senegal e della Guinea Bissau, tutte facenti parte della rete di accordi bilaterali di partenariato per una pesca sostenibile (APPS).

Gli APPS contribuiscono a promuovere gli obiettivi della politica comune della pesca a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione siano basate sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione. Inoltre gli APPS rafforzano la posizione dell'Unione europea nelle organizzazioni nazionali e internazionali per la pesca, in particolare la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Infine gli APPS sono basati sui migliori pareri scientifici a disposizione e contribuiscono al miglioramento del rispetto delle misure internazionali, compresa la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

Particolare attenzione sarà prestata all'esecuzione e all'attuazione della contropartita finanziaria corrisposta al Marocco per promuovere la gestione sostenibile della pesca, in particolare alla luce delle raccomandazioni della relazione speciale della Corte dei conti europea n. 11 del 2015 riguardante gli APPS.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La negoziazione di un protocollo di pesca con il Regno del Marocco è in linea con l'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi confinanti ed è conforme agli obiettivi dell'Unione per quanto riguarda il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

I negoziati saranno condotti, per l'intera durata del processo, in consultazione con tutti i servizi della Commissione interessati, con il SEAE e con il sostegno della competente delegazione dell'UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della decisione è fornita dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), parte V sull'azione esterna dell'Unione, titolo V sugli accordi internazionali, che definisce la procedura per i negoziati e per la conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente, competenza esclusiva.

Proporzionalità

La decisione è proporzionale all'obiettivo perseguito.

Scelta dell'atto giuridico

Lo strumento è previsto dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della normativa vigente

Nel 2017 la Commissione ha svolto una valutazione ex-post / ex-ante dell'opportunità di rinnovare il protocollo di pesca con il Regno del Marocco. Le conclusioni della valutazione figurano in un documento di lavoro dei servizi della Commissione separato 3 .

La valutazione ha concluso che le flotte dell'UE sono fortemente interessate a proseguire le attività di pesca in Marocco. Il rinnovo del protocollo contribuirà inoltre a rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione. La valutazione dimostra che il rinnovo del protocollo sarebbe inoltre di grande utilità per il Marocco, considerata l'importanza che riveste la contropartita finanziaria erogata nell'ambito del protocollo stesso a titolo di contributo alla strategia "Halieutis" del Marocco per lo sviluppo del settore della pesca Il Marocco ha manifestato il proprio interesse ad avviare negoziati con l'UE sul rinnovo del protocollo.

Consultazioni delle parti interessate

Le parti interessate, compresi i rappresentanti dell'industria e le organizzazioni della società civile, sono state consultate in occasione della valutazione, in particolare nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente

Valutazione d'impatto

Non pertinente

Adeguatezza normativa e semplificazione

Non pertinente

Diritti fondamentali

Le direttive di negoziato proposte in allegato alla decisione raccomandano di autorizzare l'avvio dei negoziati inserendo una clausola che consente di sospendere il protocollo in caso di violazioni dei diritti umani e dei principi democratici.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Le incidenze di bilancio connesse al nuovo protocollo comprendono il versamento di una contropartita finanziaria al Regno del Marocco. Le corrispondenti dotazioni di bilancio in termini di stanziamenti di impegno e di pagamento devono essere incluse ogni anno nella linea di bilancio relativa agli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (11 03 01) e devono essere compatibili con la programmazione finanziaria del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Gli importi annuali per gli impegni e i pagamenti sono fissati nel quadro della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non entrati in vigore all'inizio dell'anno 4 .

I negoziati dovrebbero concludersi prima della scadenza del protocollo vigente, ovvero entro il 14 luglio 2018.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani di attuazione e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'avvio dei negoziati è previsto per l'inizio del 2018.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La Commissione raccomanda che:

- il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Regno del Marocco;

- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell'UE;

- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale in conformità alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Regno del Marocco

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è opportuno avviare negoziati al fine di concludere un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Regno del Marocco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a condurre negoziati, a nome dell'Unione europea, in vista del rinnovo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Regno del Marocco.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato speciale designato dal Consiglio e in conformità alle direttive di negoziato di cui all'allegato.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 78 del 17.3.2007, pag. 31.
(2)    GU L 349 del 21.12.2013, pag. 1.
(3)    Valutazione retrospettiva e prospettica del protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco. Relazione definitiva, settembre 2017 (F&S, Poseidon e Megapesca).
(4)    Capitolo 40 (linea di riserva 40 02 41) in linea con l'accordo interistituzionale sul QFP (2013/C 373/01).

Bruxelles,8.1.2018

COM(2018) 1 final

ALLEGATO

della

Raccomandazione di

Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Regno del Marocco

{SWD(2018) 1 final}
{SWD(2018) 2 final}


ALLEGATO

Direttive di negoziato

L'obiettivo dei negoziati è la conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca e con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

Al fine di promuovere la pesca responsabile e sostenibile e contribuire alla rigorosa osservanza del diritto internazionale, con benefici reciproci per l'UE e il Marocco mediante il nuovo protocollo, la Commissione baserà i propri obiettivi di negoziato sui seguenti elementi:

·garantire l'accesso alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco in materia di pesca, compreso cioè nelle acque a sud di 27°40', e assicurarsi che le navi della flotta dell'UE adibite alla pesca di piccoli pelagici, specie demersali e specie altamente migratorie dispongano delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio della pesca in tali acque, mantenendo così, tra l'altro, la rete di accordi di partenariato per una pesca sostenibile a disposizione degli operatori dell'UE;

·tenere conto dei migliori pareri scientifici disponibili e dei pertinenti piani di gestione adottati dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) per garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani su scala internazionale. Le attività di pesca dovrebbero essere rivolte esclusivamente alle risorse disponibili, tenendo conto della capacità di pesca della flotta locale e riservando nel contempo particolare attenzione alla natura transzonale o altamente migratoria degli stock interessati;

·cercare di ottenere una quota appropriata delle risorse di pesca, commisurata agli interessi delle flotte dell'UE, qualora le risorse in questione interessino anche altre flotte straniere, e l'applicazione delle stesse condizioni tecniche a tutte le flotte straniere;

·garantire che l'accesso alle attività di pesca sia basato sulle operazioni della flotta dell'UE nella regione, alla luce delle migliori e più aggiornate valutazioni scientifiche disponibili;

·stabilire un dialogo volto a rafforzare la politica settoriale al fine di incoraggiare l'attuazione di una politica della pesca responsabile che tenga conto degli obiettivi di sviluppo del paese, segnatamente in materia di governance della pesca, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, controllo, monitoraggio e sorveglianza delle attività di pesca e consulenza scientifica;

·includere una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione dei diritti umani e dei principi democratici;

·prevedere meccanismi adeguati affinché la Commissione sia sufficientemente informata e coinvolta nella distribuzione geografica dell'uso del sostegno settoriale ricevuto nel quadro del protocollo e possa in tal modo garantire che lo stesso vada a beneficio della popolazione del territorio non autonomo del Sahara occidentale.

·Il protocollo dovrebbe definire in particolare:

·le possibilità di pesca, per categoria, che saranno assegnate alle navi dell'Unione europea,

·la contropartita finanziaria e le relative modalità di pagamento, e

·meccanismi che consentano di attuare efficacemente il sostegno settoriale e di garantirne il regolare monitoraggio.

Al fine di evitare l'interruzione delle attività di pesca, il nuovo protocollo dovrebbe includere una clausola che preveda la possibilità di applicarlo in via provvisoria.