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16.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 417/4 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 6 settembre 2018
che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE
(Caso M.8788 — Apple/Shazam)
[notificato con il numero C(2018) 5534]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 417/04)
Il 6 settembre 2018 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un caso di concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1) , in particolare l’articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata della decisione integrale, se del caso in forma provvisoria, figura nella lingua facente fede sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
1. IL PROCEDIMENTO
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(1) |
Il 21 dicembre 2017, la Commissione europea (la «Commissione») ha ricevuto una richiesta di rinvio dall’autorità federale austriaca garante della concorrenza in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni (2) concernente la proposta di un’operazione con la quale Apple Inc. («Apple» o la «parte notificante», Stati Uniti) acquisisce il controllo esclusivo di Shazam Entertainment Ltd. («Shazam», Regno Unito, congiuntamente con Apple «le parti») (l’«operazione») (3). |
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(2) |
Le autorità nazionali garanti della concorrenza di Francia, Islanda, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia (congiuntamente con l’Austria, gli «Stati richiedenti il rinvio») si sono successivamente unite alla richiesta presentata dall’autorità federale austriaca garante della concorrenza. |
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(3) |
Il 6 febbraio 2018, la Commissione ha emesso le decisioni con cui ha accolto le richieste di rinvio degli Stati richiedenti il rinvio e ha deciso di esaminare l’operazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni («decisioni a norma dell’articolo 22»). |
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(4) |
Il 14 marzo 2018, la Commissione ha ricevuto la notifica dell’operazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni. |
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(5) |
Al termine della prima fase dell’indagine, la Commissione ha concluso che l’operazione suscitava seri dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno e il 23 aprile 2018 ha adottato la decisione di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni [«decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c)»]. |
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(6) |
Il 15 maggio 2018, la parte notificante ha trasmesso la sua risposta alla decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) [«risposta alla decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c)»]. Nella stessa data, la seconda fase dell’indagine è stata prorogata di dieci giorni lavorativi su richiesta della parte notificante, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, prima frase, del regolamento sulle concentrazioni. |
2. LE PARTI E L’OPERAZIONE
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(7) |
Apple progetta, produce e commercializza dispositivi per la comunicazione mobile e multimediali (quali «iPhone», «iPad», «Apple TV») e personal computer («Mac»). Inoltre, sviluppa numerosi software installati sui dispositivi e computer che commercializza, compresi sistemi operativi («OS») per i suoi vari dispositivi [quali personal computer («macOS»), dispositivi mobili («iOS»), smartwatch («watchOS») e smart TV («tvOS»)], soluzioni di assistenza virtuale («SIRI») e altri prodotti e servizi. In particolare, offre il servizio di streaming di musica e video «Apple Music». |
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(8) |
Shazam sviluppa e distribuisce applicazioni («app») di riconoscimento musicale per smartphone, tablet e personal computer («PC»). |
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(9) |
Ai sensi del contratto di acquisto di quote/azioni stipulato il 10 dicembre 2017, una volta completata l’operazione Apple deterrà la totalità del capitale azionario emesso di Shazam, acquisendone così il controllo esclusivo. L’operazione costituisce pertanto una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni. |
3. COMPETENZA DELLA COMMISSIONE
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(10) |
L’operazione non ha dimensione UE ai sensi dell’articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni, in quanto il fatturato delle parti non soddisfa i parametri di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. |
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(11) |
Il 6 febbraio 2018, la Commissione ha emesso le decisioni a norma dell’articolo 22 e ha acquisito la competenza giurisdizionale per valutare gli effetti dell’operazione. |
4. MERCATI RILEVANTI
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(12) |
Ai fini della valutazione dell’operazione, sono rilevanti le seguenti attività commerciali delle parti: 1) Apple sviluppa sistemi operativi per i suoi vari dispositivi, per i quali terzi possono sviluppare soluzioni software e app; 2) Shazam fornisce soluzioni software per il riconoscimento automatico di contenuti («ACR»), comprese applicazioni di riconoscimento musicale (4); 3) Apple fornisce servizi di distribuzione di musica digitale; 4) entrambe le parti concedono in licenza dati musicali; e 5) entrambe le parti forniscono servizi di pubblicità online. |
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(13) |
I mercati rilevanti del prodotto e geografico sono definiti come segue. |
4.1. Piattaforme per soluzioni software
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(14) |
Apple sviluppa sistemi operativi per diversi tipi di dispositivi. Ai fini della valutazione dell’operazione, tali sistemi operativi sono rilevanti nella misura in cui vi sono terzi - compresi, tra gli altri, sviluppatori di app di riconoscimento musicale come Shazam - che mettono a punto soluzioni software e app per tali sistemi operativi nell’intento di raggiungere gli utilizzatori finali dei dispositivi Apple. Nella decisione la Commissione considera quindi i sistemi operativi come piattaforme per soluzioni software e/o per app. |
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(15) |
Ai fini della valutazione dell’operazione, la Commissione ritiene che i mercati rilevanti del prodotto siano: i) le piattaforme per soluzioni software e/o app per PC, ii) le piattaforme per soluzioni software e/o app per dispositivi mobili intelligenti, iii) le piattaforme per soluzioni software e/o app per dispositivi indossabili intelligenti (compresi smart watch), iv) le piattaforme per soluzioni software e/o app per smart watch e v) le piattaforme per soluzioni software e/o app per smart TV. |
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(16) |
I mercati geografici delle piattaforme per soluzioni software e/o app per PC, dispositivi mobili intelligenti, dispositivi indossabili intelligenti (compresi smart watch) si estendono almeno al territorio del SEE, se non a livello mondiale. |
4.2. Servizi di distribuzione di musica digitale
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(17) |
I modelli di vendita prevalenti nella distribuzione di musica digitale sono i servizi di streaming e di scaricamento di musica (5). I servizi di streaming possono comprendere servizi di base sponsorizzati, disponibili gratuitamente, e servizi premium a pagamento. I servizi sono disponibili su diverse piattaforme per soluzioni software, benché siano più comunemente utilizzati su Android e iOS. |
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(18) |
La Commissione ritiene che la questione di stabilire se il mercato rilevante del prodotto debba includere servizi di streaming e di scaricamento di musica si possa lasciare aperta. La valutazione sotto il profilo della concorrenza è effettuata sulla base più ristretta, ossia in relazione al mercato per i servizi di streaming di musica digitale per dispositivi mobili intelligenti, esclusi i servizi di streaming di video (nel prosieguo il mercato delle «app di streaming di musica digitale»). |
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(19) |
La portata geografica precisa del mercato delle app di streaming di musica digitale è lasciata aperta. La valutazione sotto il profilo della concorrenza è effettuata su base nazionale e a livello del SEE. |
4.3. Soluzioni software ACR, comprese le app di riconoscimento musicale
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(20) |
Le soluzioni software ACR si basano su una tecnologia di identificazione audio, che riconosce contenuti (audio o video) tramite il microfono del dispositivo. Le soluzioni per il riconoscimento musicale rientrano nella più ampia categoria delle soluzioni software ACR e sono utilizzate nello specifico per identificare contenuti musicali. Le soluzioni software ACR, comprese le soluzioni per il riconoscimento musicale, si possono utilizzare su diversi dispositivi. |
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(21) |
Dall’indagine di mercato non è emersa una conclusione definitiva in merito alla questione di determinare se il mercato rilevante del prodotto sia limitato a soluzioni software di riconoscimento musicale a sé stanti dedicate per tipo di dispositivo, o se invece debba essere definito in modo più ampio, comprendendo soluzioni software per tutti i tipi di dispositivi e tutti i tipi di soluzioni software ACR. |
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(22) |
La valutazione sotto il profilo della concorrenza è effettuata sul mercato delle soluzioni software ACR in generale e anche su una base più ristretta, vale a dire il mercato delle soluzioni software o app di riconoscimento musicale a sé stanti dedicate per PC, dispositivi mobili intelligenti, smart watch e smart TV. |
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(23) |
La portata geografica dei mercati è considerata almeno corrispondente al territorio del SEE. |
4.4. Concessione in licenza di dati musicali
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(24) |
Shazam pubblica e concede in licenza classifiche musicali che identificano canzoni e artisti molto ascoltati nella app di riconoscimento musicale Shazam in un determinato territorio geografico («classifiche di scoperta musicale»). Apple offre prodotti di dati simili a quelli offerti da Shazam in base ai modelli di utilizzo dei suoi utenti («classifiche di consumo musicale»). |
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(25) |
La Commissione ritiene che la questione di determinare se le classifiche di scoperta musicale di Shazam e le classifiche di consumo musicale di Apple rientrino nello stesso mercato del prodotto si possa lasciare aperta. |
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(26) |
La Commissione ritiene che la questione di determinare se la portata geografica del mercato per la concessione in licenza di dati musicali sia nazionale, estesa al territorio del SEE o mondiale si possa lasciare aperta. |
4.5. Pubblicità online
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(27) |
La Commissione ritiene che la questione di determinare se la pubblicità online diretta agli appassionati di musica costituisca un mercato separato si possa lasciare aperta. |
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(28) |
La Commissione ritiene probabile che il mercato della pubblicità online e i suoi possibili sottosegmenti abbiano estensione nazionale o seguano i confini linguistici all’interno del SEE. |
5. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA
5.1. Valutazione degli effetti orizzontali
5.1.1. Concessione in licenza di dati sotto forma di classifiche musicali
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(29) |
Sia Apple che Shazam operano nella concessione in licenza di dati musicali a livello mondiale, nel SEE e negli Stati richiedenti il rinvio. |
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(30) |
La decisione conclude che è improbabile che l’operazione ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva, poiché i prodotti delle parti sono ampiamente complementari, numerosi concorrenti affermati continueranno a operare dopo l’operazione e non risulta che le classifiche musicali delle parti siano uniche nel loro genere. |
5.1.2. Pubblicità online
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(31) |
Sia Apple che Shazam forniscono servizi di pubblicità online, ma le loro attività non si sovrappongono a livello nazionale, né nei mercati che seguono i confini linguistici all’interno del SEE, negli Stati richiedenti il rinvio. |
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(32) |
La Commissione ritiene inoltre che, anche se a seguito dell’operazione Apple utilizzasse una parte delle sue risorse (come, in particolare, i dati degli utenti) per rafforzare la posizione di Shazam nel mercato/segmento della pubblicità online diretta agli appassionati di musica, è improbabile che questo possa comportare un ostacolo significativo alla concorrenza. In effetti, numerose grandi società che offrono servizi di pubblicità online che raggiungono gruppi destinatari ben più ampi di Shazam, tra cui Google e Facebook, consentono agli inserzionisti di rivolgersi a segmenti di pubblico specifici in base ai rispettivi interessi e di concentrare la loro azione anche sugli appassionati di musica. Inoltre, altri operatori di streaming di musica digitale raccolgono informazioni e dispongono di banche dati su appassionati di musica simili a Apple Music e potrebbero potenzialmente associarsi a fornitori di servizi di pubblicità, se questo tipo di dati dovesse risultare necessario per competere nel segmento degli appassionati di musica. |
5.2. Valutazione degli effetti non orizzontali
5.2.1. Possibile preclusione di fornitori concorrenti nel settore delle app di streaming di musica digitale
5.2.1.1.
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(33) |
Attualmente Shazam raccoglie determinati dati sugli utenti di app di operatori terzi, in particolare app di streaming di musica digitale, installate sugli stessi dispositivi mobili intelligenti su cui è installata la app Shazam. Grazie a questi dati, dopo l’operazione, Apple potrebbe creare una lista di clienti di concorrenti di Apple Music su dispositivi non iOS, in particolare Android (6). |
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(34) |
La Commissione ha valutato se, tramite l’acquisizione del controllo dell’app Shazam e dei dati di cui sopra, Apple potrebbe ottenere l’accesso a informazioni commerciali sensibili dei suoi concorrenti nei mercati delle app di streaming di musica digitale attive su dispositivi non iOS e se questo potrebbe comportare effetti anticoncorrenziali non orizzontali e non coordinati ai sensi del punto 78 degli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali (7). |
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(35) |
Secondo tale disposizione, l’impresa risultante dalla concentrazione può, integrandosi a livello verticale, avere accesso ad informazioni sensibili dal punto di vista commerciale relative alle attività a monte o a valle dei concorrenti. Questa situazione può anche mettere i concorrenti in posizione di svantaggio dal punto di vista concorrenziale, scoraggiandoli quindi dall’entrare o dall’espandersi sul mercato. |
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(36) |
Nella decisione, la Commissione osserva che i dati ai quali Apple avrebbe accesso costituiscono informazioni sensibili dal punto di vista commerciale relative ai concorrenti di Apple Music nel mercato delle app di streaming di musica digitale nel SEE e negli Stati richiedenti il rinvio ai sensi del punto 78 degli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali. |
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(37) |
Tuttavia, secondo la Commissione non è chiaro se l’entità risultante dalla concentrazione sarebbe in grado di mettere i fornitori concorrenti nel settore delle app di streaming di musica digitale in posizione di svantaggio dal punto di vista concorrenziale utilizzando i dati acquisiti tramite l’operazione per effettuare campagne di pubblicità o marketing più mirate. L’entità risultante dalla concentrazione disporrebbe della capacità tecnica di accedere ai dati di Shazam, ma l’uso di tali dati da parte di Apple dopo l’operazione risulta soggetto a limitazioni giuridiche o contrattuali (tra cui le norme vigenti in materia di protezione dei dati). |
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(38) |
Secondo, anche in base a documenti interni di Apple, la Commissione osserva che non è chiaro se l’entità risultante dalla concentrazione sarebbe incentivata a utilizzare informazioni commerciali sensibili per mettere i concorrenti in posizione di svantaggio dal punto di vista concorrenziale. Inoltre, in risposta a una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, Apple ha dichiarato la sua intenzione di modificare le pratiche di raccolta di dati di Shazam per allinearle alle posizioni di leader del settore di Apple in materia di privacy e aggiornare la app Shazam per sistemi operativi diversi da quello di Apple, affinché non invii a Apple i dati di utenti di app di terzi, a meno che il fornitore del servizio di streaming musicale di tali utenti acconsenta all’invio di tali informazioni a Apple. |
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(39) |
Terzo, la Commissione ritiene improbabile che l’operazione possa avere un impatto negativo sulla concorrenza effettiva nei mercati delle app di streaming di musica digitale di SEE, Austria, Francia, Islanda, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia a causa dell’accesso a informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Infatti: i) qualsiasi sviluppatore di app potrebbe raccogliere informazioni analoghe su Android; ii) esistono vari fornitori che consentono di rivolgersi a segmenti di pubblico di «appassionati di musica» sui quali Apple poteva basarsi per puntare agli appassionati di musica già prima dell’operazione e sui quali potrebbero basarsi anche i concorrenti di Apple Music dopo l’operazione; iii) l’indagine di mercato ha confermato che i mercati dei servizi di streaming di musica digitale nel SEE e negli Stati richiedenti l’invio sono in notevole crescita e che tale crescita è dovuta principalmente agli abbonamenti stipulati da nuovi clienti, piuttosto che dall’acquisizione di clienti di concorrenti. |
5.2.1.2.
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(40) |
Le app di riconoscimento musicale e di streaming di musica digitale si possono considerare prodotti complementari o almeno strettamente collegati ai fini del punto 91 degli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali. |
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(41) |
La Commissione ha valutato se l’entità risultante dalla concentrazione potrebbe rafforzare la posizione di mercato di Apple Music nel settore delle app di streaming di musica digitale, facendo leva sulla posizione di Shazam nel mercato delle app di riconoscimento musicale all’interno del SEE. Questo risultato si potrebbe ottenere adottando le seguenti pratiche restrittive e di esclusione: i) rifiuto o limitazione dell’accesso al meccanismo di rinvio di Shazam come canale di acquisizione di clienti o come funzionalità, che promuove il coinvolgimento dell’utente o ne arricchisce l’esperienza per quanto riguarda le app di streaming di musica digitale; ii) rifiuto o limitazione dell’accesso a Shazam come strumento pubblicitario; iii) integrazione delle funzionalità di riconoscimento musicale di Shazam nelle app di Apple Music; o iv) limitazione dell’accesso ai dati degli utenti di Shazam quali informazioni importanti per migliorare le funzionalità esistenti o offrire funzionalità aggiuntive su app di streaming di musica digitale. |
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(42) |
Secondo la Commissione, anche se l’entità risultante dalla concentrazione disponesse della capacità tecnica e degli incentivi per adottare le pratiche citate, è improbabile che una simile condotta abbia un impatto negativo sulla concorrenza effettiva e che di conseguenza l’operazione ostacoli in maniera significativa la concorrenza nei mercati delle app di streaming di musica digitale. Infatti: i) l’elevata quota di mercato di Shazam non si è tradotta in un significativo potere di mercato ai sensi del punto 23 degli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali; ii) Shazam non è un canale significativo per l’acquisizione di clienti [i rinvii da Shazam rappresentano una percentuale trascurabile dei nuovi utenti di servizi di streaming di musica digitale nel SEE e a livello nazionale (a seconda dello Stato richiedente il rinvio)]; iii) il meccanismo di rinvio di Shazam non promuove il coinvolgimento dell’utente, né arricchisce l’esperienza dell’utente per quanto riguarda le app di streaming di musica digitale; iv) Shazam non è uno strumento pubblicitario rilevante per rivolgersi ad appassionati di musica, mentre rimarrebbero a disposizione dei concorrenti strumenti alternativi e più efficaci per l’acquisizione di nuovi clienti; v) la tecnologia ACR di Shazam non è un fattore significativo e rimarrebbero disponibili sul mercato altri fornitori; e vi) i dati di Shazam non sono unici nel loro genere e i concorrenti di Apple avrebbero l’opportunità di accedere a banche dati simili in termini di varietà, velocità, volume e valore. |
5.2.2. Possibile preclusione di fornitori concorrenti di soluzioni software ACR, comprese app di riconoscimento musicale
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(43) |
Le soluzioni software ACR e le piattaforme per soluzioni software per PC, smart TV, dispositivi mobili intelligenti e dispositivi indossabili intelligenti possono essere considerate prodotti complementari o almeno strettamente collegati ai fini del punto 91 degli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali. |
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(44) |
La Commissione ha valutato se l’entità risultante dalla concentrazione possa rafforzare la posizione di mercato di Shazam nel settore delle soluzioni software ACR, comprese le app di riconoscimento musicale, facendo leva sulla posizione di Apple come piattaforma per soluzioni software. |
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(45) |
La Commissione osserva che, anche se l’entità risultante dalla concentrazione disponesse della capacità tecnica e degli incentivi per adottare queste pratiche di leva, è improbabile che una simile condotta abbia un impatto negativo sulla concorrenza e quindi che l’operazione ostacoli in maniera significativa la concorrenza effettiva nei mercati delle soluzioni software ACR. Infatti: i) questa preoccupazione non sembra specificamente legata alla concentrazione, poiché già prima dell’operazione Shazam e Apple avevano una collaborazione in corso; ii) la maggior parte dei partecipanti all’indagine di mercato non ritiene che l’operazione avrà ripercussioni sul mercato; iii) numerose altre piattaforme per soluzioni software rimarrebbero disponibili per i fornitori di soluzioni software ACR dopo l’operazione; iv) la maggiore integrazione tra Shazam e Apple non ha impedito ad altre app di riconoscimento musicale di competere, né ha promosso l’utilizzo di Shazam. |
6. CONCLUSIONE
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(46) |
La decisione conclude che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. |
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(47) |
Di conseguenza, l’operazione è dichiarata compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) L’operazione è stata notificata all’autorità federale austriaca garante della concorrenza il 12 dicembre 2017.
(3) GU C 106 del 21.3.2018, pag. 16.
(4) Shazam sviluppa soluzioni software ACR per alimentare le proprie app di riconoscimento musicale.
(5) Decisione della Commissione del 15 giugno 2015 nel caso M.6800 - PRRfM/STIM/GEMA/JV, punto 113 e nota 85.
(6) Apple dispone già di informazioni sui clienti di fornitori concorrenti di app di streaming di musica digitale che utilizzano iOS.
(7) Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali»), (GU C 265 del 18.10.2008 pag. 6)..