7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 441/15


Sintesi della decisione della Commissione

del 4 luglio 2018

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso M.8451 — Tronox/Cristal)

[notificata con il numero C(2018) 4120]

(il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 441/07)

In data 4 luglio 2018 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare all’articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/index_it.html.

I.   LE PARTI

(1)

Il 15 novembre 2017, in seguito a un rinvio a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 («il regolamento sulle concentrazioni»), è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 di tale regolamento a fronte di un accordo tramite il quale Tronox Limited («Tronox», Australia) intenderebbe acquisire il controllo esclusivo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, dell’intero ramo di attività relativo al biossido di titanio dell’impresa The National Titanium Dioxide Company Ltd. («Cristal», Arabia Saudita) mediante acquisto di quote («l’operazione») (2). Nel contesto della presente sintesi Tronox è altresì denominata «la parte notificante», mentre Tronox e Cristal sono congiuntamente denominate «le parti». L’impresa che risulterebbe dall’operazione è denominata «l’entità risultante dalla concentrazione».

(2)

Tronox opera nell’estrazione di minerali inorganici, tra cui materie prime di titanio e lo zircone, nonché nella produzione di pigmenti al biossido di titanio. L’impresa è organizzata in due principali divisioni aziendali: i) pigmenti al biossido di titanio e ii) prodotti chimici elettrolitici e speciali, delle quali soltanto la prima è pertinente ai fini dell’operazione. Fino al 1o settembre 2017, Tronox operava anche nel settore dei prodotti chimici alcalini, ma ha attualmente venduto tale attività aziendale a Genesis Energy LP. Tronox è quotata presso la borsa di New York. Il suo maggiore azionista, Exxaro, non ha il controllo sull’impresa.

(3)

Anche Cristal opera nell’estrazione di materie prime di titanio e di zircone e nella produzione di pigmenti al biossido di titanio. Cristal è un’impresa privata, le cui quote sono detenute da Tasnee (una società per azioni saudita quotata), Gulf Investment Corporation (una società di proprietà dei sei Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo) e una persona fisica privata.

(4)

Tronox e Cristal sono due dei cinque principali produttori mondiali di pigmenti al biossido di titanio. Entrambi possiedono anche miniere di sabbie minerali, dalle quali ricavano le materie prime di titanio da utilizzare nella produzione di pigmenti al biossido di titanio. Di conseguenza sono integrate verticalmente e vendono altresì materie prime di titanio sia ad altri produttori di pigmenti al biossido di titanio sia ad altri settori nei quali tali materie prime vengono utilizzate.

II.   L’OPERAZIONE

(5)

L’operazione verrebbe attuata come un trasferimento di azioni, a seguito di una riorganizzazione interna di Cristal, che determinerebbe l’acquisizione da parte di Tronox del controllo esclusivo del ramo di attività di Cristal relativo al biossido di titanio. Tale operazione costituirebbe pertanto una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

(6)

L’operazione non presenta una dimensione UE ai sensi dell’articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, conformemente all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, la parte notificante ha chiesto un rinvio alla Commissione in ragione del fatto che il caso potrebbe essere esaminato a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri. Il 29 marzo 2017 la parte notificante ha presentato una richiesta motivata che alla medesima data è stata trasmessa a tutti gli Stati membri dalla Commissione. Nessuno Stato membro ha espresso il proprio dissenso in merito a tale richiesta entro 15 giorni lavorativi e, pertanto, si ritiene che la concentrazione abbia una dimensione unionale e sia soggetta a notifica a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni.

III.   LA PROCEDURA

(7)

Il 20 dicembre 2017, in considerazione dei risultati dell’indagine di mercato (3) della fase I, la Commissione ha riscontrato che l’operazione sollevava seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato interno e l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») in relazione a vari mercati per i pigmenti al biossido di titanio e ha quindi adottato una decisione nella quale ha avviato il procedimento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni (4).

(8)

Nell’ambito dell’indagine di mercato approfondita (fase II), la Commissione ha inviato una seconda serie di questionari più mirati ai concorrenti delle parti attivi nella produzione di pigmenti al biossido di titanio e ai clienti che acquistano tali pigmenti operanti nella fabbricazione di rivestimenti, materie plastiche e laminati di carta. Inoltre, la Commissione ha tenuto conferenze telefoniche con i principali concorrenti delle parti e con una serie di importanti clienti in ciascuno dei tre ampi settori di uso finale.

(9)

Il 16 marzo 2018 la Commissione ha inviato una comunicazione delle obiezioni alla parte notificante, nella quale ha esposto le proprie preoccupazioni.

IV.   SINTESI DELLA VALUTAZIONE

(10)

Le attività delle parti si sovrappongono nella produzione di pigmenti al biossido di titanio, nell’estrazione di materie prime di biossido di titanio e nella produzione di zircone. La conclusione della Commissione per tutti e tre i settori è riepilogata in appresso.

1.   Pigmenti al biossido di titanio

1.1.   Definizioni dei mercati

(11)

Il biossido di titanio è una sostanza chimica inorganica utilizzata per opacizzare, illuminare e sbiancare vari prodotti industriali e di consumo, impiegata in una vasta gamma di applicazioni finali. Il biossido di titanio può presentare una delle due diverse forme cristalline: rutilo e anatasio. Il biossido di titanio anatasio può essere prodotto soltanto tramite il processo basato sul solfato, mentre il biossido di titanio rutilo può essere prodotto utilizzando il processo basato sul solfato o quello basato sul cloruro. Le sovrapposizioni tra le attività delle parti riguardano esclusivamente il biossido di titanio rutilo in quanto Tronox fabbrica pigmenti al biossido di titanio usando esclusivamente il processo basato sul cloruro, il che significa che non è in grado di produrre pigmenti di biossido di titanio anatasio.

(12)

La Commissione ritiene in generale che potrebbe essere opportuno segmentare il mercato per la produzione di pigmenti al biossido di titanio in base ai seguenti aspetti: i) forma cristallina; ii) processo di produzione; e/o iii) applicazione finale nella quale vengono utilizzati i pigmenti al biossido di titanio.

(13)

La Commissione conclude che esiste un mercato separato per i pigmenti al biossido di titanio basato sul cloruro per l’uso nei laminati di carta poiché le qualità di tali pigmenti utilizzati nei laminati di carta sono diverse da quelli impiegati in altre applicazioni (tanto per le applicazioni di massa quanto per altre applicazioni speciali). Inoltre, le qualità basate sul solfato, progettate per l’uso nel contesto di laminati di carta, non rappresentano un sostituto soddisfacente per quelle basate sul cloruro e non vi è alcuna sostituibilità sul lato dell’offerta tra le qualità basate sul cloruro e quelle basate sul solfato.

(14)

La Commissione conclude inoltre che esiste un mercato distinto per i pigmenti al biossido di titanio utilizzati in applicazioni di massa, comprendente i pigmenti per usi finali nei rivestimenti e nelle materie plastiche. Considerando tutte le prove disponibili, la Commissione conclude altresì che le qualità di pigmenti al biossido di titanio basate sul cloruro e sul solfato sotto forma di rutilo utilizzate nelle applicazioni di massa appartengono a un unico e solo mercato del prodotto. Tuttavia, la questione in merito alla possibilità di individuare mercati più ristretti distinti in base all’applicazione finale (all’interno delle applicazioni di massa) può essere lasciata aperta in quanto l’esito della valutazione sotto il profilo della concorrenza è il medesimo in entrambi i casi.

(15)

La Commissione conclude che tutti i mercati rilevanti per i pigmenti al biossido di titanio nonché i suoi potenziali sottosegmenti hanno dimensione SEE.

1.2.   Valutazione sotto il profilo della concorrenza

(16)

Sulla base dei risultati dell’indagine di mercato e di altre informazioni a sua disposizione, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata ostacolerebbe in maniera significativa una concorrenza effettiva nel SEE sul mercato dei pigmenti al biossido di titanio basato sul cloruro da utilizzare nei laminati di carta in considerazione della riduzione del numero di concorrenti attivi su tale mercato da quattro a tre. L’operazione eliminerebbe un importante vincolo concorrenziale e unirebbe due operatori in stretta concorrenza su un mercato già molto concentrato, caratterizzato dalla necessità da parte dei clienti di disporre di più fonti di approvvigionamento e dal fatto che il potere dei fornitori di aumentare i prezzi è protetto dalla difficoltà incontrata dai clienti nel cambiare fornitore e dai notevoli ostacoli all’ingresso e all’espansione. La Commissione prende altresì in considerazione la mancanza di un potere di contrasto degli acquirenti, la mancanza di pressione concorrenziale da parte dei mercati contigui per i pigmenti basati sul solfato e i probabili effetti negativi della concentrazione per quanto concerne la potenziale razionalizzazione del portafoglio.

(17)

La Commissione conclude altresì che la concentrazione notificata non ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva in qualsiasi mercato o sottomercato dei pigmenti al biossido di titanio utilizzati nelle applicazioni di massa. L’entità risultante dalla concentrazione non diventerà l’operatore di dimensioni maggiori in questi mercati e le risposte date dai clienti all’indagine di mercato della Commissione confermano che esistono numerosi fornitori forti che offrono alternative ai prodotti delle parti.

(18)

La Commissione ha inoltre valutato se l’operazione possa comportare effetti coordinati in uno o più mercati plausibili del SEE per i pigmenti al biossido di titanio dato che i mercati interessati dall’operazione presentano talune caratteristiche che possono far emergere il coordinamento. Tuttavia la Commissione non ha rilevato prove sufficienti per concludere che l’operazione potrebbe portare a un coordinamento tra i principali fornitori rimanenti di pigmenti al biossido di titanio. In particolare, non è possibile stabilire che esista un punto focale chiaro che i fornitori potrebbero utilizzare per coordinare il loro comportamento.

1.3.   Incrementi di efficienza

(19)

La parte notificante afferma che la concentrazione determinerebbe significativi incrementi di efficienza che prevarrebbero su qualsiasi potenziale effetto negativo.

(20)

La Commissione ha valutato in maniera approfondita tutte le argomentazioni presentate dalla parte notificante e non è stata in grado di giungere alla conclusione che la concentrazione notificata creerebbe efficienze di notevole beneficio per i clienti del SEE sul mercato dei pigmenti al biossido di titanio basati sul cloruro da utilizzare nei laminati di carta. Inoltre, anche le efficienze asserite dalla parte notificante in relazione a un’espansione efficace della capacità, all’aumento di produzione di materie prime di titanio e alla riduzione dei costi variabili non sono sufficientemente verificabili e/o non presentano un nesso sufficientemente specifico con la concentrazione.

2.   Materie prime di titanio

2.1.   Definizione del mercato

(21)

Le materie prime di titanio sono minerali ricchi di titanio estratti da sabbie minerali. I tre principali tipi di materie prime di titanio presenti in natura sono ilmenite, leucoxene e rutilo. Il mercato rilevante potrebbe essere un unico mercato del prodotto per tutte le materie prime del titanio o un mercato separato in base alla loro idoneità ai diversi processi di produzione dei pigmenti al biossido di titanio (distinguendo tra le materie prime di titanio basate sul cloruro e quelle basate sul solfato) oppure in base al singolo tipo di materia prime di titanio. Ai fini del presente caso, tuttavia, la definizione esatta del mercato del prodotto per le materie prime di titanio può essere lasciata aperta in quanto la concentrazione notificata non crea preoccupazioni in materia di concorrenza sui mercati delle materie prime di titanio in nessuna di queste plausibili ripartizioni.

(22)

Ai fini del presente caso, anche la definizione precisa del mercato per le materie prime di titanio può essere lasciata aperta poiché l’operazione non crea preoccupazioni in materia di concorrenza, a prescindere dal fatto che i mercati relativi delle materie prime di titanio siano limitati al SEE o più ampi rispetto a tale mercato.

2.2.   Valutazione sotto il profilo della concorrenza

(23)

Tanto Tronox quanto Cristal sono attive nell’estrazione di materie prime di titanio, che utilizzano in gran parte internamente per la produzione di pigmenti al biossido di titanio ma che vendono anche sul mercato commerciale.

(24)

Le attività delle parti legate alle materie prime di titanio non danno origine a mercati interessati nel SEE ai sensi di nessuna definizione plausibile del mercato del prodotto. Sull’ipotesi alternativa di un mercato geografico globale, la Commissione ha individuato come mercati interessati (5) il potenziale mercato globale per le materie prime di titanio da cloruro e tre potenziali sottomercati dello stesso, ossia: i) il mercato globale per ilmenite da cloruro; ii) il mercato globale del rutilo naturale; e iii) il mercato globale del leucoxene.

(25)

Sebbene l’entità risultante dalla concentrazione sarebbe il produttore di maggiori dimensioni di materie prime di titanio da cloruro, vi sarebbero comunque numerosi operatori forti sul mercato della produzione. Inoltre, l’indagine di mercato ha confermato che le parti non sono in concorrenza particolarmente stretta tra loro. Sebbene l’operazione porterebbe inevitabilmente all’eliminazione di un fornitore di materie prime di titanio da cloruro, né Cristal né Tronox sembrerebbero essere considerate agire da fornitore critico.

(26)

La Commissione conclude pertanto che è improbabile che l’operazione ostacoli in maniera significativa una concorrenza effettiva sul mercato delle materie prime di titanio in ragione degli effetti orizzontali, indipendentemente dalla definizione precisa del mercato.

(27)

La concentrazione determina altresì la costituzione di diversi collegamenti verticali poiché entrambe le parti operano nel mercato a valle dei pigmenti al biossido di titanio e nel mercato a monte delle materie prime di titanio. Le quote di mercato combinate delle parti superano il [30-40] % sul mercato del SEE a valle dei pigmenti al biossido di titanio basati sul cloruro da utilizzare nei laminati di carta e sui mercati globali a monte per l’ilmenite e il leucoxene da cloruro. Tuttavia, la Commissione conclude che tali collegamenti non determineranno un ostacolo significativo per la concorrenza effettiva a causa degli effetti verticali.

3.   Zircone

3.1.   Definizione del mercato

(28)

Lo zircone è un minerale opaco, inerte di zirconio, che si trova spesso nei depositi di sabbie minerali contenenti ilmenite e rutilo ed è quindi generalmente estratto come un coprodotto di tali materie prime di titanio. Sebbene gli operatori del mercato riconoscano in generale l’esistenza di una distinzione tra zircone di qualità elevata e di qualità normale, la Commissione conclude che la definizione precisa del mercato può essere lasciata aperta ai fini del presente caso, poiché l’operazione non crea preoccupazioni in materia di concorrenza su questi mercati nel contesto di qualsiasi definizione plausibile del mercato del prodotto.

(29)

Ai fini del presente caso, anche la definizione precisa del mercato geografico per lo zircone può essere lasciata aperta tra un mercato globale o un mercato del SEE, in quanto l’operazione non crea preoccupazioni in materia di concorrenza in relazione alla definizione di un mercato geografico plausibile.

3.2.   Valutazione sotto il profilo della concorrenza

(30)

L’entità risultante dalla concentrazione avrebbe una dimensione approssimativamente comparabile sul mercato dello zircone a quella dell’attuale leader di mercato, Iluka. Inoltre, Rio Tinto rimane un altro fornitore di grandi dimensioni che va ad aggiungersi a numerosi operatori di dimensioni più piccole.

(31)

I risultati dell’indagine di mercato hanno dimostrato che le parti non sono percepite come concorrenti particolarmente stretti su questo mercato, che esiste almeno un qualche vincolo concorrenziale dettato dai mercati contigui e, soprattutto, che i restanti fornitori indipendenti di zircone continueranno a esercitare una pressione concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione. La Commissione ritiene inoltre che le barriere all’ingresso sul mercato dello zircone non siano particolarmente elevate. Di conseguenza, la Commissione conclude che l’operazione non comporterebbe un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva sul mercato dello zircone, a prescindere dall’esatta definizione del mercato del prodotto o del mercato geografico applicata.

V.   MISURE CORRETTIVE

(32)

Al fine di affrontare le preoccupazioni in materia di concorrenza individuate nel mercato SEE dei pigmenti al biossido di titanio basati sul cloruro da utilizzare nei laminati di carta, la parte notificante ha proposto di cedere la qualità per i laminati di carta di Tronox («gli impegni»).

(33)

Gli impegni consistono nella cessione globale della tecnologia di produzione e dei contratti con i clienti per la qualità dei pigmenti al biossido di titanio di Tronox per le applicazioni legate ai laminati di carta. La cessione della produzione avrebbe luogo nel contesto di un periodo di transizione durante il quale Tronox produrrebbe tale qualità di pigmenti per conto dell’acquirente ai sensi di un accordo transitorio di fornitura. Gli impegni prevedono altresì una «clausola di acquirente designato» ai sensi della quale non sarà possibile concludere l’operazione fino all’approvazione da parte della Commissione di un acquirente idoneo.

(34)

In seguito a un’indagine di mercato la Commissione ritiene che la portata dell’attività in dismissione e le condizioni dell’accordo di fornitura transitorio siano adeguate a garantire che tale attività in dismissione possa rimanere una forza concorrenziale efficace, a condizione che sia acquisita da un acquirente idoneo.

(35)

Gli impegni stabiliscono che l’acquirente deve avere comprovata esperienza nella produzione di biossido di titanio basato sul cloruro, capacità disponibile per produrre la qualità in esame secondo la medesima scala di Tronox, nonché l’incentivo a sviluppare l’attività nel SEE. La Commissione deve ancora approvare un acquirente idoneo per l’attività in dismissione sulla base di una proposta della parte notificante, approvazione che sarà formulata in una decisione separata.

VI.   CONCLUSIONE

(36)

Per i motivi sin qui esposti, la Commissione conclude che la concentrazione proposta, così come modificata dagli impegni e soggetta a condizioni specifiche, compresa l’accettazione da parte della Commissione di un acquirente idoneo per l’attività in dismissione, non sarà atta a ostacolare in maniera significativa una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

(37)

La concentrazione è pertanto dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, nel rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, e all’articolo 57 dell’accordo SEE.

(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 438 del 19.12.2017, pag. 49.

(3)  Conformemente al punto 5.1 del documento «Best Practices on the conduct of EU merger control proceedings» [Migliori pratiche relative alla conduzione di procedure di controllo di concentrazioni UE], la parte notificante è stata informata dei risultati dell’indagine di mercato della fase I in occasione di una riunione sullo stato di avanzamento tenutasi il 6 dicembre 2017.

(4)  Conformemente ai punti 45 e 46 del documento «Best Practices on the conduct of EU merger control proceedings», il 21 dicembre 2017 la Commissione ha fornito alla parte notificante una serie di documenti chiave.

(5)  Sulla base dei volumi di vendita e/o di produzione.