27.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/77


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Qualcomm / NXP Semiconductors

(M.8306)

(2018/C 113/09)

1.

Il 28 aprile 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione con cui Qualcomm Incorporated, attraverso la controllata Qualcomm River Holdings B.V (insieme «Qualcomm»), intendeva acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2) (il «regolamento sulle concentrazioni»), il controllo dell'insieme di NXP Semiconductors N.V. («NXP») mediante acquisto di quote (il «progetto di operazione»). Nel prosieguo Qualcomm e NXP sono designate come le «parti».

2.

Il 9 giugno 2017 la Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni, nella quale ha indicato che l'operazione proposta rientrava nell'ambito del regolamento sulle concentrazioni e che suscitava seri dubbi quanto alla compatibilità con il mercato comune e con l'accordo SEE.

3.

Il 28 giugno 2017 Qualcomm ha trasmesso osservazioni scritte sulla decisione di avvio del procedimento.

4.

Durante la seconda fase dell'indagine, la Commissione ha inviato alle parti diverse richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. Il 28 giugno 2017 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, imponendo a Qualcomm di fornire determinate informazioni che la Commissione aveva richiesto il 14 giugno 2017 ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e che Qualcomm aveva mancato di trasmettere entro il termine fissato dalla Commissione. Tale decisione sospendeva inoltre il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni fino alla fine del giorno in cui la Commissione avesse ricevuto le informazioni richieste. La sospensione del termine ha avuto fine il 16 agosto 2017 dopo che Qualcomm ha trasmesso alla Commissione le informazioni richieste.

5.

Il 5 settembre 2017 la Commissione ha adottato una seconda decisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, imponendo a Qualcomm di fornire le informazioni che la Commissione aveva richiesto il 14 giugno 2017 ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e che Qualcomm aveva mancato di trasmettere entro il termine fissato dalla Commissione. Tale decisione sospendeva inoltre il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni a decorrere dal 17 agosto 2017 fino al termine del giorno in cui la Commissione avesse ricevuto le informazioni richieste.

6.

Il 4 ottobre 2017 la Commissione ha adottato una terza decisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 e dell'articolo 15 del regolamento sulle concentrazioni, imponendo a Qualcomm di fornire determinate informazioni e documenti che la Commissione aveva richiesto il 14 giugno 2017 e che non le erano stati ancora trasmessi, e imponendo altresì una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento, qualora Qualcomm non avesse ottemperato all'obbligo di fornire le informazioni richieste entro il termine previsto. Poiché il 17 novembre 2017 Qualcomm ha completato la sua risposta alla richiesta di informazioni della Commissione del 14 giugno 2017, la sospensione del termine è scaduta alla fine di tale giorno.

7.

Il 5 ottobre 2017 Qualcomm ha presentato una prima serie di proposte di impegni. Il 6 ottobre 2017 la Commissione ha avviato l'indagine di mercato in merito a agli impegni proposti. In base ai riscontri ottenuti dalla Commissione con il test di mercato condotto su questo pacchetto, il 10 novembre 2017 Qualcomm ha presentato formalmente gli impegni riveduti (gli «impegni definitivi»). Il 15 novembre 2017, il 12 dicembre 2017 e il 18 dicembre 2017 Qualcomm ha presentato versioni leggermente riviste degli impegni definitivi.

8.

Non sono pervenute richieste di essere sentiti in quanto terzi interessati nell'ambito del presente procedimento.

9.

La Commissione non ha emanato una comunicazione delle obiezioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (3), né si sono tenute audizioni ufficiali a norma dell'articolo 14 dello stesso.

10.

Il progetto di decisione dichiara che l'operazione proposta è compatibile con il mercato interno e l'accordo SEE, fatti salvi determinati obblighi e condizioni, a cui Qualcomm deve conformarsi.

11.

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

12.

Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nel presente procedimento l'esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

Bruxelles, 10 gennaio 2018

Joos STRAGIER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29 («decisione 2011/695/UE»).

(2)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica pubblicata nella GU L 172 del 6.5.2004, pag. 9).