9.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 76/192


P8_TA(2018)0241

Attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sull'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2009/125/CE) (2017/2087(INI))

(2020/C 76/23)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1) (in appresso, "direttiva sulla progettazione ecocompatibile") nonché i regolamenti di attuazione e gli accordi volontari adottati nell'ambito di detta direttiva,

visto il Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 (COM(2016)0773) adottato conformemente alla direttiva 2009/125/CE,

visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (2) (in appresso "Direttiva sull'etichettatura energetica"),

visti gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di efficienza energetica,

visti l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e la 21a conferenza delle parti (COP 21) nell'ambito della UNFCCC,

vista la ratifica dell'Accordo di Parigi da parte dell'UE e degli Stati membri,

visto l'obiettivo di lungo termine previsto dal suddetto accordo, vale a dire mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5°C,

visto il programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 (decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (3)),

vista la comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015, dal titolo "Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015)0614),

vista la comunicazione della Commissione, del 16 gennaio 2018, dal titolo "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018)0028),

visti la comunicazione della Commissione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 16 gennaio 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare; possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM(2018)0032 – SWD(2018)0020)).

vista la comunicazione della Commissione, del 13 settembre 2017, sull'elenco 2017 delle materie prime essenziali per l'UE (COM(2017)0490 def.),

viste le conclusioni del Consiglio sull'eco-innovazione: consentire la transizione verso un'economia circolare, adottate il 18 dicembre 2017 (4),

vista la relazione 2017 dal titolo "The Emissions Gap Report 2017" (Relazione sul divario delle emissioni) pubblicata dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente nel novembre 2017,

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (5),

vista la legislazione dell'UE in materia di rifiuti,

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese (6),

vista la valutazione di attuazione europea elaborata dalla Direzione generale dei servizi di ricerca parlamentare del Parlamento per accompagnare l'esame dell'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile,

visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0165/2018),

A.

considerando che l'obiettivo della direttiva sulla progettazione ecocompatibile è aumentare l'efficienza energetica e il livello di protezione ambientale attraverso requisiti armonizzati che garantiscano il funzionamento del mercato interno e favoriscano la continua riduzione dell'impatto ambientale complessivo dei prodotti connessi all'energia; che tali misure hanno anche un impatto positivo sulla sicurezza energetica grazie alla riduzione del consumo energetico;

B.

considerando che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile prevede l'adozione di misure per ridurre l'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti connessi all'energia; che, finora, le decisioni adottate in base alla direttiva sono state perlopiù incentrate sulla riduzione del consumo energetico nella fase di utilizzo;

C.

considerando che l'applicazione della direttiva potrebbe contribuire maggiormente agli sforzi dell'UE per migliorare l'efficienza energetica e concorrere alla realizzazione degli obiettivi perseguiti mediante l'azione per il clima;

D.

considerando che la riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti energetici in fase di ecoprogettazione, mediante la previsione di criteri minimi sulla loro durata e sul loro potenziale di aggiornamento, riparabilità, riciclo e riuso, può generare notevoli opportunità in quanto alla creazione di posti di lavoro;

E.

considerando che, all'inizio del 2018, si contavano 29 regolamenti specifici di progettazione ecocompatibile riguardanti diverse categorie di prodotti e che, inoltre, sono stati adottati tre accordi volontari riconosciuti a norma della direttiva;

F.

considerando che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile riconosce gli accordi volontari o altre misure di autoregolamentazione in alternativa alle misure di esecuzione, quando sono soddisfatti determinati criteri; che non tutti gli accordi volontari esistenti hanno dimostrato di essere più efficaci delle misure di regolamentazione;

G.

considerando che la progettazione ecocompatibile comporta vantaggi economici per l'industria e i consumatori e contribuisce positivamente alle politiche dell'Unione in materia di clima, di energia e di economia circolare;

H.

considerando che la legislazione in materia di progettazione ecocompatibile è strettamente connessa alla legislazione dell'UE sull'etichettatura energetica e che, secondo le stime, le misure adottate a norma di queste due direttive dovrebbero generare 55 miliardi di EUR di entrate supplementari annue per l'industria e il commercio all'ingrosso e al dettaglio e consentire risparmi annui di energia primaria di 175 Mtep entro il 2020, contribuendo quindi fino alla metà dell'obiettivo dell'Unione in materia di risparmio energetico per il 2020 e riducendo la dipendenza dalle importazioni di energia; che la normativa contribuisce, inoltre, in modo significativo alla realizzazione degli obiettivi climatici dell'Unione europea riducendo le emissioni di gas a effetto serra di 320 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti all'anno; che il potenziale di risparmio energetico è persino maggiore nel lungo termine;

I.

considerando che, secondo la "Ecodesign Impact Accounting report" (Relazione sull'impatto contabile della progettazione ecocompatibile) della Commissione europea (2016) si stima che entro il 2020 i consumatori dell'Unione risparmieranno complessivamente fino a 112 miliardi di euro, vale a dire 490 euro l'anno, per famiglia;

J.

considerando che più dell'80 % dell'impatto ambientale dei prodotti connessi all'energia è individuato in fase di progettazione;

K.

considerando che per la maggior parte dei soggetti interessati i tre principali ostacoli alla piena attuazione della legislazione sono: la mancanza di un chiaro sostegno e orientamento politico, la lentezza dei processi normativi e l'inadeguatezza della vigilanza del mercato negli Stati membri;

L.

considerando che, secondo le stime, il 10-25 % dei prodotti sul mercato non è conforme alle direttive sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica, e che ciò comporta una perdita di circa il 10 % dei risparmi energetici previsti e una concorrenza sleale;

M.

considerando che l’esenzione dai regolamenti (CE) n. 244/2009 (7) e (UE) n. 1194/2012 (8) della Commissione in vigore per la fase di illuminazione è stato un mezzo appropriato ed efficace per rispettare le esigenze e le circostanze particolari per i teatri e l’intera industria dell’intrattenimento e dovrebbe essere mantenuta;

N.

considerando che, sebbene l'ambito di applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile sia stato ampliato nel 2009 per includere tutti i prodotti connessi all'energia (esclusi i mezzi di trasporto), i prodotti che non consumano energia non sono ancora soggetti ai requisiti di progettazione ecocompatibile;

O.

considerando che nell'UE tutti i prodotti dovrebbero essere progettati, fabbricati e commercializzati facendo un uso minimo di sostanze pericolose, pur garantendo la sicurezza del prodotto in modo da facilitarne il riutilizzo e mantenendo al tempo stesso livelli elevati di tutela della salute umana e dell'ambiente;

P.

considerando che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile stabilisce che la sua complementarità con il regolamento REACH sulle sostanze chimiche dovrebbe contribuire ad aumentare il loro rispettivo impatto e a stabilire prescrizioni coerenti da far applicare ai fabbricanti; che le prescrizioni connesse con l'uso di sostanze chimiche pericolose e il loro riciclaggio sono state finora limitate;

Q.

considerando che è in fase di sviluppo una nuova banca dati nel quadro del nuovo regolamento sull'etichettatura energetica e che la base dati del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) è utilizzata in alcuni, ma non in tutti, gli Stati membri;

R.

considerando che uno degli obiettivi prioritari del programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 (settimo PAA) consiste nel trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio efficiente sotto il profilo delle risorse, verde e competitiva; che il PAA afferma che il quadro politico dell'Unione dovrebbe garantire che i prodotti prioritari immessi sul mercato dell'Unione siano "progettati in modo ecocompatibile” al fine di ottimizzare l'efficienza delle risorse e dei materiali;

S.

considerando che il piano d'azione dell'UE per l'economia circolare comprende l'impegno a porre l'accento sugli aspetti dell'economia circolare nei futuri requisiti di progettazione dei prodotti previsti dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile analizzando sistematicamente aspetti come la riparabilità, la durabilità, la possibilità di upgrading, la riciclabilità o l'identificazione di determinati materiali o sostanze;

T.

considerando che l'accordo di Parigi stabilisce un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per limitarlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali; che l'UE è impegnata a contribuire equamente a tali obiettivi attraverso riduzioni delle emissioni in tutti i settori;

U.

considerando che le misure di progettazione ecocompatibile dovrebbero coprire l'intero ciclo di vita dei prodotti al fine di migliorare l'efficienza delle risorse nell'Unione, tenendo conto del fatto che oltre l'80 % dell'impatto ambientale di un prodotto è determinato nella fase di progettazione, cosa che svolge un ruolo molto importante ai fini di favorire gli aspetti inerenti all'economia circolare, alla durabilità, alla possibilità di aggiornamento, alla riparabilità, al riutilizzo e alla riciclabilità di un prodotto;

V.

considerando che, oltre a rendere i prodotti più sostenibili e più efficienti in termini di risorse, occorre rafforzare i principi dell'economia della condivisione e dell'economia dei servizi, mentre gli Stati membri, nella presentazione dei programmi volti a incoraggiare l'utilizzo dei prodotti e dei servizi più efficienti in termini di risorse, dovrebbero prestare particolare attenzione alle famiglie a basso reddito, comprese quelle a rischio di povertà energetica;

W.

considerando che l'Unione è parte della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) ed è pertanto tenuta ad adottare provvedimenti in merito all'eliminazione progressiva di dette sostanze pericolose, anche limitandone l'utilizzo nella fase di progettazione del prodotto;

Uno strumento efficace per produrre risparmi energetici efficienti in termini di costi

1.

ritiene che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile sia stata uno strumento efficace per il miglioramento dell'efficienza energetica e che abbia prodotto una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e comportato vantaggi economici per i consumatori;

2.

raccomanda alla Commissione di continuare ad includere un maggior numero di gruppi di prodotti selezionati in base al loro potenziale di progettazione ecocompatibile, compreso il loro potenziale di efficienza sia energetica che dei materiali nonché altri aspetti ambientali, impiegando la metodologia di cui all'articolo 15 della direttiva, e di tenere aggiornate le norme esistenti per sfruttare appieno il potenziale dell'ambito di applicazione e degli obiettivi della direttiva;

3.

sottolinea che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile migliora il funzionamento del mercato interno dell'UE attraverso la definizione di norme di prodotto comuni; sottolinea che la continua adozione di requisiti di prodotto armonizzate a livello dell'UE sostiene l'innovazione, la ricerca e la competitività dei produttori dell'UE e garantisce una concorrenza leale, evitando nel contempo inutili oneri amministrativi;

4.

ricorda che la direttiva impone alla Commissione di presentare misure di attuazione se un prodotto risponde ai criteri, ossia volumi importanti di prodotti venduti, impatto ambientale significativo e potenzialità di miglioramento; sottolinea la responsabilità che grava sulla Commissione di rispettare tale mandato e garantire che siano effettivamente realizzati vantaggi per i consumatori, l'economia circolare e l'ambiente, riconoscendo che tali norme sui prodotti possono essere applicate soltanto a livello di Unione e che gli Stati membri si affidano pertanto alla Commissione affinché adotti le misure necessarie;

5.

ritiene che il coordinamento con le iniziative connesse all'economia circolare rafforzerebbe ulteriormente l'efficacia della direttiva; chiede, pertanto, un ambizioso piano d'azione in materia di progettazione ecocompatibile e di economia circolare, che fornisca vantaggi per l'ambiente e opportunità di crescita sostenibile e posti di lavoro, anche nel settore delle PMI, nonché vantaggi per i consumatori; prende atto delle grandi potenzialità che offrono una maggiore efficienza delle risorse e l'utilizzo di materie prime secondarie nella fabbricazione dei prodotti in termini di riduzione dei rifiuti e risparmio delle risorse;

6.

sottolinea che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile rientra in un più ampio insieme di strumenti e che la sua efficacia dipende dalle sinergie con altri strumenti, in particolare relativi all'etichettatura energetica; ritiene che si debba evitare la sovrapposizione delle regolamentazioni;

Rafforzare il processo decisionale

7.

sottolinea il ruolo chiave svolto dal forum consultivo nel riunire l'industria, la società civile e gli altri soggetti interessati nell'ambito del processo decisionale, e ritiene che tale entità stia operando correttamente;

8.

è preoccupato per i ritardi, talvolta significativi, nell'elaborazione e nell'adozione delle misure di esecuzione, che generano incertezza per gli operatori economici, hanno comportato mancate opportunità di risparmio energetico per i consumatori e, conseguentemente, di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e causare un ritardo delle misure adottate rispetto agli sviluppi tecnologici;

9.

osserva che i ritardi di attuazione sono in parte imputabili alle risorse limitate disponibili all'interno della Commissione; invita la Commissione a stanziare risorse sufficienti per il processo di progettazione ecocompatibile, dato il significativo valore aggiunto europeo della legislazione;

10.

sollecita la Commissione a evitare ritardi nell'adozione e nella pubblicazione delle misure di esecuzione e raccomanda di fissare termini e traguardi chiari per il loro completamento e per la revisione delle regolamentazioni vigenti; ritiene che le misure di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere adottate singolarmente e pubblicate non appena completate;

11.

sottolinea la necessità di attenersi al calendario indicato dalla Commissione nel piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019;

12.

sottolinea la necessità di fondare i requisiti in materia di progettazione ecocompatibile su un'analisi tecnica solida e su valutazioni d'impatto, prendendo come riferimento i prodotti o le tecnologie più performanti sul mercato e lo sviluppo tecnologico in ciascun settore; invita la Commissione a procedere in via prioritaria all'attuazione e il riesame delle misure relative ai prodotti che abbiano il maggior potenziale sia in termini di risparmio di energia primaria che di economia circolare;

13.

riconosce che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile consente l'utilizzo di accordi volontari; sottolinea che gli accordi volontari possono essere utilizzati al posto delle misure di esecuzione se coprono la maggior parte del mercato e sono ritenuti in grado di garantire almeno un livello equivalente di prestazione ambientale e che essi dovrebbero garantire un processo decisionale più rapido; ritiene che si dovrebbe rafforzare l'efficacia della sorveglianza degli accordi volontari e garantire l'adeguata partecipazione della società civile; si compiace, a tale proposito, della raccomandazione (UE) 2016/2125 della Commissione recante orientamenti per le misure di autoregolamentazione concordate dall'industria e chiede alla Commissione di monitorare da vicino ogni accordo volontario eventualmente riconosciuto a norma della direttiva sulla progettazione ecocompatibile;

14.

incoraggia l'integrazione delle curve di apprendimento tecnologico nella metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia in modo da anticipare i miglioramenti tecnologici prima dell'entrata in vigore delle norme e garantire che i regolamenti restino aggiornati;

15.

invita la Commissione a includere nelle misure di progettazione ecocompatibile, se del caso, valutazioni sul rilascio delle microplastiche nell'ambiente marino; invita la Commissione a introdurre requisiti obbligatori sui filtri per le microplastiche nella revisione delle misure di progettazione ecocompatibile per le lavatrici e le asciugatrici domestiche;

Dai risparmi energetici all'efficienza delle risorse

16.

ribadisce la necessità di imprimere nuovo slancio agli aspetti dei prodotti connessi all'economia circolare e ritiene che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile offra notevoli potenzialità di miglioramento dell'efficienza energetica ancora non sfruttate;

17.

ritiene, pertanto, che l'applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, oltre a proseguire gli sforzi per migliorare l'efficienza energetica, debba ora affrontare sistematicamente l'intero ciclo di vita per ogni gruppo di prodotti nel suo ambito di applicazione mediante la definizione di criteri minimi di efficienza per le risorse per quanto riguarda, tra l'altro, la durabilità, la robustezza, la riparabilità e la possibilità di aggiornamento, ma anche il potenziale di condivisione, il riutilizzo, la scalabilità, la riciclabilità, la possibilità di rigenerazione, il contenuto di materiale riciclato o di materie prime secondarie, nonché l'uso di materie prime essenziali;

18.

ritiene che la scelta dei criteri di economia circolare per ciascun gruppo di prodotti debba essere ben precisata e definita in modo chiaro e obiettivo, facilmente misurabile e realizzabile a un costo proporzionato, per assicurare che la direttiva rimanga applicabile;

19.

chiede che siano svolte sistematicamente analisi approfondite sul potenziale relativo agli aspetti connessi all'economia circolare nella fase degli studi preparatori delle misure specifiche di progettazione ecocompatibile per ciascuna categoria di prodotti;

20.

sottolinea che è importante che i fabbricanti forniscano istruzioni chiare e obiettive in modo da permettere agli utenti e ai riparatori indipendenti di riparare più facilmente i prodotti senza attrezzature specifiche; sottolinea inoltre l'importanza di fornire, laddove possibile, informazioni sulla disponibilità dei pezzi di ricambio e la durata di vita dei prodotti;

21.

sottolinea i potenziali vantaggi di concentrarsi su altri aspetti ambientali al di là dell'uso di energia, come le sostanze chimiche pericolose, il rilascio di microplastica, la produzione di rifiuti e l'apporto di materie prime, e chiede che siano utilizzati gli strumenti previsti dalla direttiva per accrescere la trasparenza per i consumatori;

22.

ritiene che poiché oltre l'80 % dell'impatto ambientale di un prodotto è determinato in fase di progettazione, è proprio in questa fase che le sostanze potenzialmente pericolose possono essere evitate, sostituite o limitate; sottolinea che l'utilizzo di materiali e sostanze di importanza critica, come ad esempio gli elementi delle terre rare (REE) o le sostanze di natura tossica, come gli inquinanti organici persistenti (POP) e gli interferenti endocrini, deve essere preso specificatamente in considerazione alla luce dei criteri ampliati di progettazione ecocompatibile per ridurne l'impiego o sostituirli, laddove opportuno, o almeno assicurare che siano estratti/separati alla fine del ciclo di vita, fatte salve le altre prescrizioni giuridiche armonizzate per tali sostanze stabilite a livello dell'Unione;

23.

chiede che i requisiti in materia di progettazione ecocompatibile, nel caso dei prodotti connessi all'energia, non creino obiettivi che siano difficili da raggiungere per i produttori dell'UE, in particolare per le piccole e medie imprese, la cui capacità in relazione alle tecnologie brevettate è significativamente inferiore a quella delle società leader sul mercato;

24.

accoglie con favore, al riguardo, il programma di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019, che prevede impegni per l'elaborazione di requisiti e norme sull'efficienza dei materiali, a sostegno dell'uso delle materie prime secondarie, e invita la Commissione a ultimare tale lavoro in via prioritaria; ritiene che tali criteri debbano essere specifici per prodotto, basarsi su solide analisi, concentrarsi su ambiti dal chiaro potenziale di miglioramento ed essere attuabili e verificabili dalle autorità di vigilanza del mercato; ritiene che, al momento di definire le migliori pratiche, dovrebbe essere promosso l'impiego dei risultati delle attività di ricerca precedenti e in corso e delle innovazioni di punta nel riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

25.

ritiene che lo sviluppo di un approccio sistemico, volto prendere in considerazione non solo il prodotto, ma l'intero sistema necessario al suo funzionamento nel processo di progettazione ecocompatibile, stia diventando un fattore sempre più essenziale per l'efficienza delle risorse ed esorta la Commissione a inserire maggiori opportunità sistemiche del genere nel prossimo programma di lavoro sulla progettazione ecocompatibile;

26.

ritiene che debba essere prestata particolare attenzione ai prodotti che utilizzano l'acqua, per quali si potrebbero raggiungere notevoli vantaggi ambientali e importanti risparmi per i consumatori;

27.

invita la Commissione a incoraggiare il recupero di materie prime critiche anche dai rifiuti delle industrie estrattive;

28.

osserva che la Commissione ha rinviato l'azione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), come la telefonia mobile e gli smartphone, in attesa di ulteriori valutazioni e alla luce della rapida evoluzione della tecnologia in questa categoria di prodotti; ritiene, tuttavia, che tali prodotti, che sono venduti in grandi quantità e sono sostituiti spesso, offrano un chiaro potenziale di miglioramento, soprattutto in termini di efficienza delle risorse, e che a essi, quindi, vadano applicati i criteri della progettazione ecocompatibile e occorra adoperarsi per semplificare la procedura regolamentare; sottolinea la necessità di valutare attentamente come migliorare la progettazione ecocompatibile di gruppi di prodotti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi di ricambio sono parametri essenziali della progettazione ecocompatibile;

29.

insiste sulla necessità di agevolare la riparabilità mettendo a disposizione, lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, pezzi di ricambio a un prezzo accettabile, in relazione al costo totale del prodotto;

30.

rinnova le sue richieste per un riesame globale del quadro dell'Unione in materia di politica dei prodotti per affrontare gli aspetti dell'efficienza delle risorse; invita, a tale proposito, la Commissione a esaminare se l'attuale metodologia per la progettazione ecocompatibile possa essere utilizzata per altre categorie di prodotti oltre ai prodotti connessi all'energia e avanzare, se del caso, proposte di nuova normativa;

31.

sottolinea che, al fine di garantire l'utilizzo di materiali riciclati/secondari, la disponibilità di materie prime secondarie di alta qualità è fondamentale e dovrebbe essere reso effettivo un mercato ben organizzato per le materie secondarie;

32.

sottolinea l'importanza di attribuire la responsabilità ai produttori ed estendere i periodi e le condizioni di garanzia, obbligare i fabbricanti ad assumersi la responsabilità della gestione della fase di smaltimento del ciclo di vita di un prodotto conformemente alla normativa dell'Unione in materia, rafforzare la riparabilità, la possibilità di aggiornamento, la modularità e la riciclabilità e garantire che le materie prime e la gestione dei rifiuti restino all'interno dell'Unione europea;

33.

chiede l'estensione delle garanzie minime per i beni di consumo durevoli;

Migliorare la vigilanza del mercato

34.

insiste sulla necessità di rafforzare la vigilanza sui prodotti immessi sul mercato interno mediante una migliore cooperazione e un miglior coordinamento tra gli Stati membri e tra la Commissione e le autorità nazionali e la messa a disposizione di adeguate risorse finanziarie a favore delle autorità di vigilanza del mercato;

35.

invita la Commissione a esaminare la possibilità di creare una scheda di prodotto digitale ("passaporto dei prodotti"), come proposto nelle conclusioni del Consiglio del 18 dicembre 2017 in materia di ecoinnovazione, intesa come strumento per divulgare i materiali e le sostanze utilizzate nei prodotti, il che faciliterà anche la vigilanza del mercato;

36.

chiede un sistema di vigilanza del mercato più coerente ed efficiente in termini di costi in tutta l'Unione, al fine di garantire il rispetto della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, e raccomanda quanto segue:

introdurre l'obbligo per le autorità nazionali di utilizzare la base di dati ICSMS per condividere tutti i risultati dei controlli sulla conformità dei prodotti e delle prove effettuate per tutti i prodotti contemplati dalla normativa sulla progettazione ecocompatibile; tale banca dati dovrebbe contenere tutte le informazioni pertinenti per i prodotti conformi e i prodotti non conformi al fine di evitare prove inutili in un altro Stato membro e dovrebbe essere di facile consultazione e facilmente accessibile;

estendere la banca dati generale per i prodotti provvisti di etichettatura energetica a tutti i prodotti contemplati dalla normativa sulla progettazione ecocompatibile;

introdurre l'obbligo per le autorità nazionali di elaborare piani specifici per le attività di vigilanza del mercato nel settore della progettazione ecocompatibile, che devono essere notificati agli altri Stati membri e alla Commissione, come previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008 (9); in tali piani gli Stati membri dovrebbero prevedere ispezioni casuali;

utilizzare metodi di controllo rapido, elaborati in cooperazione con gli esperti del settore e condivisi con gli organismi pubblici, per individuare prodotti sospetti che non rispettano la regolamentazione;

fare in modo che la Commissione prenda in considerazione la definizione di una percentuale minima di prodotti sul mercato da sottoporre a prove e sviluppare un mandato per lo svolgimento della propria attività indipendente di vigilanza del mercato e formulare proposte, se del caso;

adottare misure dissuasive, tra cui: sanzioni per i produttori inadempienti proporzionate all'impatto della non conformità in tutto il mercato europeo e indennizzi per i consumatori che hanno acquistato prodotti non conformi, persino oltre il periodo di garanzia a norma di legge e anche tramite ricorso collettivo;

rivolgere particolare attenzione alle importazioni da paesi terzi e ai prodotti venduti online;

garantire la coerenza con la proposta di regolamento della Commissione che stabilisce norme e procedure per il rispetto e l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti (COM(2017)0795), il cui campo di applicazione comprende i prodotti disciplinati dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile; appoggia, in tale contesto, l'agevolazione di prove comuni a livello dell'UE;

37.

sottolinea l'importanza di norme di prova appropriate e chiaramente definite e la necessità di elaborare protocolli di prova che siano più vicini possibile alle condizioni di vita reali; sottolinea che i metodi di prova devono essere solidi e concepiti e attuati in modo da escludere la manipolazione e il miglioramento intenzionale o non intenzionale dei risultati; ritiene che le prove non dovrebbero comportare un onere eccessivo per le imprese, in particolare tenendo conto delle PMI che non hanno la stessa capacità dei loro concorrenti di maggiori dimensioni; accoglie con favore il regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione relativo all'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica;

38.

chiede alla Commissione di sostenere gli Stati membri nella loro attività di applicazione e una maggiore cooperazione quando un prodotto è considerato non conforme; sottolinea la necessità di orientamenti per i fabbricanti e gli importatori sui requisiti dettagliati dei documenti necessari per le autorità di vigilanza del mercato;

Altre raccomandazioni

39.

sottolinea la necessità di garantire la coerenza e la convergenza tra la normativa sulla progettazione ecocompatibile e le disposizioni orizzontali quali la legislazione dell'Unione sulle sostanze chimiche e i rifiuti, compresi il regolamento REACH e le direttive RAEE e RoHS, e sottolinea la necessità di rafforzare le sinergie con gli appalti pubblici verdi e il marchio Ecolabel UE;

40.

sottolinea il legame tra la direttiva sulla progettazione ecocompatibile e la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia; invita gli Stati membri a incentivare la diffusione sul mercato di prodotti e servizi efficienti e a intensificare le attività di ispezione e di controllo; ritiene che migliorare la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia possa a sua volta influire positivamente sulla prestazione energetica degli edifici;

41.

sottolinea la necessità di fornire al pubblico, e in particolare ai media, informazioni chiare sui vantaggi della progettazione ecocompatibile prima del varo di una misura e invita la Commissione e gli Stati membri a comunicare in modo proattivo i vantaggi delle misure di progettazione ecocompatibile come parte integrante del processo di adozione di tali misure e ad adoperarsi più attivamente nei confronti dei soggetti interessati, al fine di migliorare la comprensione della legislazione da parte dei cittadini;

42.

sottolinea che la transizione verso un'economia sostenibile e circolare presenterà non solo molte opportunità ma anche sfide sociali; ritiene che, poiché nessuno dovrebbe essere escluso, la Commissione e gli Stati membri, nella presentazione dei programmi volti a incoraggiare l'utilizzo dei prodotti più efficienti in termini di risorse, dovrebbero prestare particolare attenzione alle famiglie a basso reddito a rischio di povertà energetica; ritiene che tali programmi non dovrebbero ostacolare l'innovazione, ma dovrebbero continuare a consentire ai fabbricanti di offrire ai consumatori un'ampia gamma di prodotti di alta qualità e dovrebbero inoltre favorire la penetrazione sul mercato dei prodotti connessi all'energia e dei prodotti che utilizzano acqua in grado di conseguire una maggiore efficienza delle risorse e risparmi per i consumatori;

43.

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a dare il buon esempio mettendo a punto e utilizzando appieno l'economia circolare, le strategie in materia di appalti pubblici verdi (GPP) per dare priorità a prodotti di comprovata ecocompatibilità, come i prodotti dotati di Ecolabel, e alle norme più rigorose in materia di efficienza nell'uso delle risorse in tutti gli investimenti nonché a promuovere un utilizzo diffuso degli appalti verdi anche nel settore privato;

o

o o

44.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.

(3)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.

(4)  http://www.consilium.europa.eu/media/32274/eco-innovation-conclusions.pdf

(5)  GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2017)0287.

(7)  Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico (GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3).

(8)  Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).