6.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 41/12


P8_TA(2018)0197

Barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4)

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D055630–01 – 2018/2651(RSP))

(2020/C 41/03)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D055630-01),

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 19 marzo 2018 senza esprimere parere,

visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 26 ottobre 2017 e pubblicato il 16 novembre 2017 (3),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (4),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che il 12 novembre 2004 la KWS SAAT AG e la Monsanto Europe SA hanno presentato alle autorità competenti del Regno Unito una domanda a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardante l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi prodotti a partire dalla barbabietola da zucchero H7-1 ("barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1");

B.

considerando che la decisione 2007/692/CE (5) della Commissione ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi prodotti a partire dalla barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1; che, prima di tale decisione della Commissione, il 5 dicembre 2006 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato il 14 dicembre 2006 (6) ("parere dell'EFSA del 2006");

C.

considerando che il 20 ottobre 2016 la KWS SAAT SE e la Monsanto Europe S.A./N.V. hanno presentato congiuntamente una domanda di rinnovo dell'autorizzazione concessa conformemente alla decisione 2007/692/CE;

D.

considerando che il 26 ottobre 2017 l'EFSA ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato il 16 novembre 2017 (7) ("parere dell'EFSA del 2017");

E.

considerando che l'ambito di applicazione della domanda di rinnovo riguarda gli alimenti e i mangimi prodotti a partire dalla barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 o gli alimenti contenenti ingredienti prodotti a partire da tale barbabietola, ai fini dell'importazione e della trasformazione (8); che tali prodotti comprendono, ad esempio, lo zucchero, lo sciroppo, la polpa essiccata e la melassa, che sono tutti derivati dalla radice della barbabietola da zucchero; che la polpa e la melassa sono utilizzate, tra l'altro, nei mangimi animali (9);

F.

considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame al momento di elaborare la sua decisione;

G.

considerando che durante il trimestre di consultazione gli Stati membri hanno presentato diverse osservazioni critiche, sia per quanto riguarda il parere dell'EFSA del 2006 (10) che il parere dell'EFSA del 2017 (11); che gli Stati membri criticano, tra l'altro, il fatto che non sia stato effettuato nessun test con porzioni di radici che spesso sono mescolate a melassa e utilizzate come mangimi sotto forma di pellet, che lo studio di tre settimane sulle prestazioni dei mangimi sugli ovini non può essere considerato rappresentativo, in quanto non è chiaro se i parametri tossicologici siano stati oggetto di valutazione, che non è stata addotta alcuna prova scientifica a sostegno dell'affermazione secondo cui "l'esposizione umana alla proteina sarà trascurabile", che, per quanto riguarda il potenziale allergenico, non sono state condotte prove sperimentali direttamente con l'organismo geneticamente modificato (OGM), che gli studi condotti con una proteina isolata non costituiscono una prova affidabile di innocuità, e che l'analisi composizionale non fornisce i dati relativi al fosforo e al magnesio raccomandati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

H.

considerando che la barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 esprime la proteina CP4 EPSPS, la quale conferisce tolleranza al glifosato; che, di conseguenza, è prevedibile che la barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 sarà esposta a dosi maggiori e ripetute di glifosato, le quali non solo porteranno a una maggiore quantità di residui del raccolto, ma possono anche influenzare la composizione delle piante e le loro caratteristiche agronomiche;

I.

considerando che, sebbene siano le foglie delle piante ad essere irrorate con glifosato, quest'ultimo si può accumulare nelle radici a causa della traslocazione all'interno della pianta o mediante l'assorbimento attraverso il suolo; che l'assorbimento del glifosato attraverso le radici è stato dimostrato in diverse specie coltivate, tra cui la barbabietola; che tale via di esposizione è significativa, in quanto le radici sono le principali fonti di assorbimento del glifosato nei ruscellamenti (12);

J.

considerando che le informazioni sui livelli di residui di erbicidi e dei loro metaboliti, nonché sulla loro distribuzione all'interno dell'intera pianta, sono essenziali per una valutazione approfondita dei rischi che comportano le piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi; che, secondo il gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM, i residui di glifosato non rientrano nel suo ambito di competenza; che l'EFSA non ha valutato i residui di glifosato nella barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 né qualsiasi eventuale modifica della sua composizione e delle caratteristiche agronomiche conseguente all'esposizione al glifosato;

K.

considerando che in generale, secondo il gruppo di esperti dell'EFSA sui pesticidi, non è possibile trarre conclusioni in merito alla sicurezza dei residui dell'irrorazione di colture geneticamente modificate con formulazioni di glifosato (13); che gli additivi e le loro miscele utilizzati nelle formulazioni commerciali per l'irrorazione con glifosato possono evidenziare una tossicità maggiore di quella del semplice principio attivo (14); che l'Unione ha già tolto dal mercato un additivo chiamato ammina di sego polietossilata a causa di timori sulla tossicità; che, tuttavia, additivi e miscele problematici possono ancora essere autorizzati nei paesi in cui è coltivata la barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (Stati Uniti, Canada e Giappone);

L.

considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha constatato l'improbabilità che il glifosato sia cancerogeno e nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha stabilito che la sua classificazione non era giustificata; che, al contrario, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo; che il Parlamento ha istituito una commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dell'Unione per i pesticidi, il che contribuirà a stabilire se le pertinenti norme scientifiche internazionali sono state rispettate dall'EFSA e dall'ECHA e se vi è stata un'indebita influenza dell'industria sulle conclusioni delle agenzie dell'Unione in merito alla cancerogenicità del glifosato;

M.

considerando che attualmente gli Stati membri non sono obbligati dalla Commissione a valutare i residui di glifosato sulle barbabietole da zucchero al fine di garantire la conformità con i livelli massimi di residui nell'ambito del programma coordinato di controllo pluriennale per il 2018, il 2019 e il 2020, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione (15); che, analogamente, i residui di glifosato sulle barbabietole da zucchero non saranno valutati dagli Stati membri per garantire l'osservanza dei livelli massimi di residui a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione (16); che non è noto pertanto se i residui di glifosato sulle barbabietole da zucchero geneticamente modificata H7-1 importate rispettano i limiti massimi di residui dell'Unione;

N.

considerando che l'EFSA ha concluso che tutti gli utilizzi rappresentativi del glifosato per le colture convenzionali (ovvero colture non geneticamente modificate), tranne uno, costituiscono un "rischio per i vertebrati terrestri selvatici non bersaglio", individuando altresì un elevato rischio a lungo termine per i mammiferi relativamente ad alcuni dei principali impieghi sulle colture convenzionali (17); che l'ECHA ha classificato il glifosato come tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; che gli impatti negativi dell'utilizzo del glifosato sulla biodiversità e l'ambiente sono ampiamente documentati; che, ad esempio, uno studio statunitense del 2017 rileva una correlazione negativa tra l'uso del glifosato e l'abbondanza di farfalle monarca adulte, in particolare nell'ambito delle attività agricole intense (18);

O.

considerando che una nuova autorizzazione di immissione in commercio per la barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 continuerà ad alimentare la domanda per la sua coltivazione nei paesi terzi; che, come indicato sopra, dosi più alte e ripetute di erbicida sono utilizzate sulle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi (rispetto alle piante non geneticamente modificate), in quanto sono state deliberatamente concepite per tale scopo;

P.

considerando che l'Unione è parte della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, in base alla quale le parti devono garantire che le attività svolte nelle loro giurisdizioni o sotto il loro controllo non danneggino l'ambiente di altri Stati o zone situate al di fuori dei limiti della loro giurisdizione (19); che la decisione di rinnovare o meno l'autorizzazione nei confronti della barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 rientra all'interno della giurisdizione dell'Unione;

Q.

considerando che lo sviluppo di colture geneticamente modificate resistenti a diversi erbicidi selettivi è dovuto principalmente alla rapida evoluzione della resistenza delle piante infestanti al glifosato in paesi che hanno fatto massiccio ricorso a colture geneticamente modificate; che nel 2015 esistevano a livello globale almeno 29 specie di piante infestanti resistenti al glifosato (20);

R.

considerando che il 19 marzo 2018 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato decidendo di non formulare un parere;

S.

considerando che la Commissione ha deplorato più volte, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, il fatto di aver adottato decisioni di autorizzazione senza il sostegno del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, che costituisce decisamente un'eccezione per la procedura in generale, sia diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che tale prassi è stata deplorata anche dal Presidente Juncker in quanto non democratica (21);

T.

considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura (22) la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;

U.

considerando che, come indicato al considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione dovrebbe, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione, specialmente se l'atto riguarda questioni sensibili quali la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e l'ambiente;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura rivelatasi inadeguata;

5.

invita, in particolare, la Commissione a tenere fede ai suoi impegni assunti nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica sospendendo tutte le importazioni di piante geneticamente modificate che sono resistenti al glifosato;

6.

invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione degli erbicidi complementari e dei loro formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione;

7.

invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata a essere coltivata nell'Unione o all'importazione per alimenti e mangimi;

8.

ribadisce il suo impegno a portare avanti i lavori concernenti la proposta della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011 per garantire altresì che, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non emetta alcun parere in merito alle autorizzazioni degli OGM, sia a fini di coltivazione che per la produzione di alimenti e mangimi, la Commissione ritiri la proposta; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi alla stessa proposta della Commissione;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5065

(4)  

Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).

Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 111).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 108).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0388).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0389).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0386).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0387).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Testi approvati, P8_TA(2016)0390).

Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0123).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0215).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2017)0214).

Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0341).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0377).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0378).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0396).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305 423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0397).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0398).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0051).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0052).

(5)  Decisione 2007/692/CE della Commissione del 24 ottobre 2007 che, in forza del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, autorizza l'immissione in commercio di alimenti e mangimi prodotti a partire dalla barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 69).

(6)  http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/431

(7)  http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5065

(8)  Parere dell'EFSA del 2017, pag. 3: http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5065

(9)  Parere dell'EFSA del 2006, pag. 1 e pag. 7: http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/431

(10)  Allegato G – Osservazioni degli Stati membri: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-164

(11)  Allegato E – Osservazioni degli Stati membri: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2017-00026

(12)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/

(13)  Conclusioni dell'EFSA sull'esame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario. EFSA journal 2015, 13 (11): 4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

(14)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione, del 6 aprile 2017, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 94 del 7.4.2017, pag. 12).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione, del 9 aprile 2018, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 92 del 10.4.2018, pag. 6).

(17)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302

(18)  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719

(19)  Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, articolo 3: https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03

(20)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/

(21)  Ad esempio, nel discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014) o nel discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

(22)  GU C 355 del 20.10.2017, pag. 165.

(23)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.