18.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 390/33


P8_TA(2018)0103

Attuazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello Strumento per gli aiuti umanitari e del Fondo europeo di sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sull'attuazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello strumento per gli aiuti umanitari e del Fondo europeo di sviluppo (2017/2258(INI))

(2019/C 390/05)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli da 208 a 211 e l'articolo 214 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo, adottato in occasione del Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti di Busan nel 2011 e rinnovato in occasione della riunione ad alto livello di Nairobi nel 2016,

vista la terza conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla riduzione del rischio di catastrofi, tenutasi a Sendai (Giappone) dal 14 al 18 marzo 2015,

vista la risoluzione delle Nazioni Unite dal titolo "Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development"(Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutosi a New York il 25 settembre 2015, e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile ivi racchiusi,

visti il vertice umanitario mondiale tenutosi a Istanbul il 23 e 24 maggio 2016 e l'accordo "grande patto"(Grand Bargain) concluso tra alcuni dei più grandi donatori e fornitori di aiuto,

visto l'accordo di partenariato ACP-UE (1) sottoscritto a Cotonou il 23 giugno 2000 e modificato il 25 giugno 2005 e il 22 giugno 2010,

vista la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (2),

visto il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (3),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (4),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ("accordo interno"),

visto il regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11o Fondo europeo di sviluppo (5),

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo (6),

visto il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (7),

visto il consenso europeo sull'aiuto umanitario del 2007 (8),

visto il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo del 7 giugno 2017 (9),

viste le conclusioni del Consiglio, del 19 giugno 2017, sull'impegno dell'UE verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne,

vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sul miglioramento dell'efficacia della cooperazione allo sviluppo (10),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sul Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa: le implicazioni per lo sviluppo e gli aiuti umanitari (11),

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla relazione 2015 dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (12),

vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2013 su autorità locali e società civile: l'impegno dell'Europa a favore dello sviluppo sostenibile (13),

vista la relazione speciale n. 18/2014 della Corte dei conti europea sui sistemi di valutazione e monitoraggio orientato ai risultati di EuropeAid,

visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 dicembre 2017 dal titolo "Relazione di revisione intermedia degli strumenti di finanziamento esterno"[COM(2017)0720] e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione "Evaluation of the Development Cooperation Instrument"(Valutazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo) [SWD(2017)0600] ed "Evaluation of the 11th European Development Fund"(Valutazione dell'11o Fondo europeo di sviluppo) [SWD(2017)0601],

vista la valutazione esterna dell'11o Fondo europeo di sviluppo (relazione finale del giugno 2017), commissionata dalla Commissione a un'équipe di contraenti esterni,

vista la valutazione esterna dello strumento per la cooperazione allo sviluppo (relazione finale del giugno 2017), commissionata dalla Commissione a un'équipe di contraenti esterni,

vista la comunicazione della Commissione del 14 febbraio 2018 dal titolo "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"(COM(2018)0098),

vista la relazione "Coherence report - Insight from the External Evaluations of the External Financial Instruments"(Relazione sulla coerenza - Risultati delle valutazioni esterne degli strumenti di finanziamento esterno) (relazione finale del giugno 2017), commissionata dalla Commissione a un'équipe di contraenti esterni,

visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per i bilanci (A8-0118/2018),

A.

considerando che, rispetto al momento dell'adozione degli strumenti di finanziamento esterno, il quadro politico internazionale e dell'UE è profondamente mutato a seguito dell'adozione di strumenti di rilevanza storica quali l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il programma d'azione di Addis Abeba, il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030 e l'Agenda per l'umanità; che l'UE ha svolto un ruolo di primaria importanza nei negoziati per tali strumenti;

B.

considerando che il trattato di Lisbona, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), unitamente al consenso europeo sull'aiuto umanitario, al nuovo consenso europeo in materia di sviluppo e ai principi di Busan in materia di efficacia dello sviluppo, determinano la strategia dell'UE in materia di cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari; che, inoltre, il Consiglio ha adottato una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea che tratta, fra l'altro, della cooperazione allo sviluppo;

C.

considerando che, conformemente all'articolo 214 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al consenso europeo sull'aiuto umanitario, l'assistenza umanitaria deve essere prestata secondo i principi di umanità, neutralità, indipendenza e imparzialità e deve essere guidata da un approccio basato sui bisogni; che l'aiuto umanitario non deve essere uno strumento di gestione delle crisi;

D.

considerando che la politica in materia di sviluppo dovrebbe integrare la politica estera e la gestione della migrazione dell'UE, garantendo nel contempo che i finanziamenti allo sviluppo siano utilizzati solo per le finalità e gli obiettivi connessi allo sviluppo e non per coprire le spese relative alla realizzazione di obiettivi diversi, quali il controllo delle frontiere o le politiche anti-migrazione;

E.

considerando che l'obiettivo principale dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) è ridurre e, nel lungo termine, eliminare la povertà nei paesi in via di sviluppo che non beneficiano dei finanziamenti erogati nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES), dello strumento europeo di vicinato (ENI) o dello strumento di assistenza preadesione (IPA), fornire un sostegno tematico per le organizzazioni della società civile e le autorità locali nei paesi partner per quanto concerne le sfide e i beni pubblici globali legati allo sviluppo nonché promuovere il partenariato strategico tra Africa e UE; che il DCI è lo strumento geografico più importante nell'ambito della cooperazione allo sviluppo nel quadro del bilancio UE, con 19,6 miliardi di EUR stanziati per il periodo 2014-2020;

F.

considerando che l'obiettivo principale del FES è ridurre e, nel lungo termine, eliminare la povertà nella regione dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e assicurare lo sviluppo sostenibile dei paesi e territori d'oltremare; che il FES è il principale strumento di cooperazione allo sviluppo dell'UE con 30,5 miliardi di EUR stanziati per l'11o FES per il periodo 2014-2020;

G.

considerando che l'obiettivo principale dello strumento per gli aiuti umanitari è fornire aiuto, soccorso e protezione alle popolazioni colpite da catastrofi naturali o provocate dall'uomo ed emergenze analoghe, dando priorità alle vittime più vulnerabili, indipendentemente da nazionalità, religione, genere, età, origine etnica o affiliazione politica, secondo le reali necessità, i principi umanitari e il consenso europeo sull'aiuto umanitario;

H.

considerando che lo strumento per gli aiuti umanitari va oltre il compito principale delle operazioni di salvataggio e include il soccorso delle popolazioni colpite da crisi perduranti, i lavori di ripristino e di ricostruzione a breve termine, la preparazione alle calamità e la gestione delle conseguenze degli spostamenti di popolazione;

I.

considerando che un'efficace cooperazione allo sviluppo richiede approcci innovativi, che diano ai donatori la capacità di reagire tempestivamente alle situazioni locali, lavorare insieme alle organizzazioni locali e sostenere le imprese e gli imprenditori del territorio, soprattutto nei paesi più poveri e fragili; che il sistema di controllo dell'UE deve offrire ai donatori la flessibilità necessaria per assumersi dei rischi ragionevoli in questi progetti, migliorando la capacità dell'UE di reagire rapidamente e fornire aiuti efficaci;

J.

considerando che l'UE è il maggiore donatore di aiuti allo sviluppo e umanitari del mondo; che mediante tale assistenza l'UE sostiene gli sforzi volti a ridurre la povertà e a promuovere gli interessi e i valori fondamentali mondiali e dell'Unione;

K.

considerando che il vertice tra l'Unione Africana e l'UE tenutosi ad Abidjan il 29 e 30 novembre 2017 ha confermato la volontà di instaurare un partenariato autentico, modernizzato, globalizzato e ambizioso, creando le condizioni politiche ed economiche per una vera uguaglianza;

L.

considerando che si è registrata una crescita esponenziale del numero di accordi di cooperazione allo sviluppo conclusi con paesi terzi, tra cui la Cina, la Russia, la Turchia, il Brasile e l'India;

M.

considerando che il ripristino e l'estensione della cosiddetta norma del "global gag"e la riduzione dei fondi a favore di organizzazioni che forniscono a ragazze e donne servizi di pianificazione familiare e servizi relativi alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi destano profonda preoccupazione;

N.

considerando che i governi di paesi terzi hanno aspettative reali per quanto riguarda la rapidità e efficacia degli interventi e la risposta alla necessità urgente di preservare la solidità dei partenariati di cooperazione allo sviluppo; che è necessario sviluppare economie di mercato aperte e produttive nei paesi partner, tenendo conto delle nuove realtà e dei nuovi attori economici presenti sulla scena internazionale;

O.

considerando che, data l'assenza dell'impegno del Regno Unito dopo il 2020, la BREXIT comporterà una riduzione del bilancio dell'Unione compresa tra il 12 e il 15 %;

P.

considerando che le valutazioni del FES e del DCI confermano che è effettivamente possibile utilizzare diversi strumenti geografici e tematici in modo coerente;

Q.

considerando che nella valutazione dell'11o FES si afferma che esiste il reale pericolo che il FES sia utilizzato per rispondere a programmi che si discostano dal suo obiettivo principale di riduzione della povertà, difficili da conciliare con i valori fondamentali del FES, e che rischiano di compromettere gli ambiti in cui ottiene buoni risultati; che nonostante le consultazioni, i pareri dei governi e delle organizzazioni della società civile (con talune importanti eccezioni come nella regione del Pacifico) sono stati raramente presi in considerazione per le scelte programmatiche e che la programmazione dell'11o FES ha pertanto utilizzato un approccio dall'alto verso il basso per applicare il principio della concentrazione a scapito del principio chiave di partenariato dell'accordo di Cotonou;

R.

considerando che, secondo la valutazione dell'11o FES, ad aprile 2017 erano stati stanziati circa 500 milioni di EUR dalla riserva FES a sostegno di operazioni della Direzione generale per gli aiuti umanitari e la protezione civile (ECHO) della Commissione, circa 500 milioni di EUR per il sostegno di emergenza a singoli paesi e 1,5 miliardi di EUR per il fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa; che il FES contribuisce altresì allo sviluppo del nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile;

S.

considerando che nella valutazione del DCI si afferma che lo strumento rimane nel complesso valido e adeguato allo scopo, sia al momento dell'adozione sia nella fase intermedia della sua attuazione; che è ampiamente in linea con i nuovi documenti di indirizzo politico (ad es., il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), sebbene nel suo formato attuale potrebbe essere difficile attuare determinate priorità;

T.

considerando che al momento dell'adozione degli strumenti di finanziamento esterno 2014-2020 il Parlamento ha espresso la propria preferenza per uno strumento di finanziamento esterno distinto, dedicato alla cooperazione allo sviluppo, e ha chiesto la separazione dei fondi per lo sviluppo nel caso in cui il FES fosse imputato in bilancio;

U.

considerando che, in relazione al fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa, nella valutazione del FES si afferma che, rispetto ai progetti FES standard, il breve periodo di preparazione e approvazione, il coinvolgimento indiretto dell'UE nell'attuazione dei progetti e il fatto che tali progetti traggano origine dalle preoccupazioni prioritarie dell'UE piuttosto che essere elaborati in risposta agli obiettivi di lungo termine dei paesi partner sono tutti motivi di preoccupazione circa la probabile efficacia e sostenibilità dei progetti nel quadro del fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa e circa la capacità dell'UE di sorvegliarne attentamente l'attuazione;

V.

considerando che il flusso finanziario dall'Unione verso i paesi beneficiari degli strumenti finanziari per lo sviluppo risulta minore delle rimesse generate in forma privata dai membri della diaspora degli stessi paesi residenti in Europa;

W.

considerando che, nonostante abbia ricevuto per anni miliardi di euro dal FES e malgrado le gravi preoccupazioni della Commissione sulla sua gestione finanziaria, il Fondo per la pace in Africa non è stato inserito nella valutazione del FES; che il Fondo per la pace in Africa non è oggetto di una valutazione dal 2011;

X.

considerando che, in base alle loro rispettive valutazioni e alla relazione della Commissione sulla revisione intermedia degli strumenti di finanziamento esterno, l'efficacia complessiva e l'impatto a lungo termine del DCI e del FES nel conseguire gli obiettivi è difficile da misurare a causa di gravi limitazioni nella definizione di adeguati sistemi di valutazione e monitoraggio e nella valutazione del ruolo svolto da fattori esterni, nonché a causa della vastità dei paesi e dei temi interessati; che secondo i responsabili della valutazione il finanziamento misto mobilita ulteriori risorse soltanto nel 50 % dei casi;

Y.

considerando che il Parlamento ha avuto tempi strettissimi per esaminare i progetti di misure d'esecuzione; che tali termini non tengono debitamente conto delle caratteristiche delle attività parlamentari; che talvolta la situazione è stata aggravata dal fatto che i progetti di misure d'esecuzione sono stati trasmessi al Parlamento dopo la scadenza dei termini o prima dei periodi di inattività, limitando ancor più la sua capacità di esercitare adeguatamente le sue competenze di controllo;

Z.

considerando che l'UE ha riconosciuto l'importanza dei partenariati con le organizzazioni della società civile nelle relazioni esterne; che ciò include il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile nella programmazione e nell'attuazione degli strumenti di finanziamento esterni;

Fatti e conclusioni della revisione intermedia dell'attuazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, del Fondo europeo di sviluppo e dello strumento per gli aiuti umanitari

Osservazioni generali

1.

esprime soddisfazione per il fatto che le valutazioni del DCI, del FES e dello strumento per gli aiuti umanitari mostrano che gli obiettivi di tali strumenti erano ampiamente attinenti alle priorità politiche al momento della loro definizione e che sono complessivamente adatti allo scopo e in linea con i valori e i traguardi degli obiettivi di sviluppo sostenibile; rileva altresì che il deficit annuale di finanziamento per conseguire gli OSS è pari a 200 miliardi di dollari USA;

2.

rileva che nell'ultimo decennio alcuni dei paesi in cui operano i programmi geografici del FES e del DCI hanno compiuto progressi in merito alla riduzione della povertà e allo sviluppo umano ed economico, mentre per altri la situazione rimane critica;

3.

rileva con soddisfazione che le priorità del DCI e del FES sono in linea con i valori e le finalità degli obiettivi di sviluppo sostenibile, grazie al ruolo strumentale svolto dall'UE nella loro adozione, e che ciò ha notevolmente agevolato e semplificato la revisione intermedia di questi strumenti;

4.

rileva che, nei primi anni di attuazione, il DCI e il FES hanno permesso all'UE di rispondere alle nuove crisi e necessità grazie alla vasta portata degli obiettivi di tali strumenti; rileva tuttavia che il moltiplicarsi delle crisi e l'emergere di nuove priorità politiche hanno esercitato una pressione finanziaria sul DIC, sul FES e sullo strumento per gli aiuti umanitari, che hanno così raggiunto il proprio limite, ed è stato pertanto deciso di istituire nuovi meccanismi ad hoc quali i fondi fiduciari, che suscitano serie preoccupazioni principalmente in termini di trasparenza, responsabilità democratica e distaccamento dagli obiettivi di sviluppo; ricorda la recente adozione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, creato per assicurare un ulteriore effetto moltiplicatore;

5.

esprime soddisfazione in merito alla maggiore coerenza interna del DCI e del FES, in gran parte dovuta a valutazioni di alta qualità, a processi decisionali armonizzati e alla concentrazione di settore;

6.

rileva che in alcuni casi la dotazione finanziaria continua a essere oggetto di critiche per la sua mancanza di utilità ed efficacia, mentre questa modalità di sostegno corrisponde a una concezione moderna della cooperazione che è pienamente coerente con la logica di reali partenariati di sviluppo, consente l'appropriazione da parte dei paesi partner e presenta il vantaggio della flessibilità e dell'efficacia; chiede pertanto un rafforzamento del partenariato politico e istituzionale al fine di agevolare la concessione di sostegno al bilancio pur enfatizzando la necessità di una governance economica efficiente e di rispetto dei valori democratici; sottolinea che la politica di cooperazione allo sviluppo deve essere attuata in modo da tenere conto delle richieste dei paesi e delle popolazioni che necessitano di essa, garantendo che questi partecipino al processo decisionale e si assumano la responsabilità di un'applicazione trasparente ed efficiente;

7.

osserva il fatto che negli ultimi anni un elevato numero di paesi sia diventato a reddito medio-alto, con conseguente uscita dai programmi di cooperazione bilaterale nel quadro del DCI o riduzione delle sovvenzioni di cooperazione bilaterale nel quadro del FES, poiché gli aiuti allo sviluppo in combinazione con politiche nazionali efficaci possono condurre a risultati positivi; ricorda che la povertà e lo sviluppo sono multidimensionali e che mantenere il PIL quale unico indicatore di sviluppo non è sufficiente; osserva inoltre che, poiché la maggioranza delle persone più povere al mondo vive in paesi a reddito medio in cui persistono disuguaglianze, la sospensione improvvisa degli aiuti ai paesi a medio reddito potrebbe compromettere il conseguimento degli OSS; insiste, pertanto, sulla necessità di continuare a sostenere tali paesi, in questa fase delicata del loro percorso verso un maggiore sviluppo;

8.

sottolinea l'esigenza di assicurare che gli aiuti allo sviluppo siano utilizzati conformemente alle finalità originarie, tenendo in debita considerazione i principi di efficacia degli aiuti e dello sviluppo; ribadisce che la cooperazione allo sviluppo dell'UE dovrebbe essere allineata ai programmi e alle esigenze dei paesi partner;

9.

sottolinea che in nessun caso gli interessi interni a breve termine dell'UE (sicurezza o migrazione) dovrebbero definire la sua agenda per lo sviluppo e che i principi di efficacia degli aiuti e dello sviluppo dovrebbero essere pienamente rispettati e applicati a tutte le forme di cooperazione allo sviluppo;

10.

prende atto delle conclusioni della Commissione secondo cui la coerenza tra gli strumenti potrebbe essere migliorata mediante una loro razionalizzazione; sottolinea che in nessuna delle diverse valutazioni vi è alcun riferimento a tale conclusione;

11.

esprime preoccupazione per le conclusioni dei responsabili della valutazione sull'assenza di sistemi di monitoraggio e valutazione che rende difficile l'analisi dei risultati; sottolinea, d'altro canto, i numerosi risultati positivi relativi alle politiche di sviluppo dell'UE evidenziati negli audit eseguiti dalla Corte dei conti europea; ricorda le osservazioni effettuate dalla Corte dei conti europea nella sua relazione speciale n. 18/2014 sui sistemi di valutazione e monitoraggio orientato ai risultati di EuropeAid; invita la Commissione a utilizzare questa occasione per migliorare ulteriormente il proprio sistema di valutazione dei risultati conformemente alle raccomandazioni formulate dalla Corte;

12.

rileva con sorpresa la discrepanza tra i risultati della valutazione e le conclusioni tratte dalla Commissione nella sua revisione intermedia; deplora che gravi problemi, quali l'assenza di partenariato degli strumenti e il rischio di perdere di vista la centralità della riduzione della povertà, non siano menzionati nelle conclusioni della Commissione, sebbene fossero un elemento essenziale della valutazione;

13.

esprime preoccupazione per l'assenza di dati o la natura limitata dei dati disponibili; osserva che l'assenza di un sistema di monitoraggio e valutazione che vada oltre gli obiettivi di sviluppo del millennio e gli obiettivi di sviluppo sostenibile rende impossibile misurare accuratamente i cambiamenti, ad esempio in termini di flessibilità dello strumento o di livello di coerenza con altri strumenti;

14.

rileva altresì che la mancanza di un capitolo di finanziamenti esplicitamente riservato all'incentivazione della dialettica politica, con particolare riferimento al sostegno ai partiti politici, non è favorevole al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

15.

chiede un miglioramento della trasmissione dei risultati attraverso la generazione automatica di dati statistici e indicatori;

16.

si rammarica che la Commissione non abbia colto l'opportunità offerta dalla revisione intermedia per adeguare le proprie politiche ai requisiti definiti nel nuovo consenso europeo relativi al sostegno all'agricoltura su piccola scala e all'attività agroecologica sostenibile; osserva che, al contrario, le misure proposte includono un sostegno ancora maggiore all'agricoltura su larga scala e alle imprese agricole;

Strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI)

17.

sottolinea che la rilevanza del DCI è anzitutto dovuta alla sua flessibilità nel rispondere a eventi imprevisti, in relazione alla scelta dei metodi di programmazione e attuazione, alle riassegnazioni interne agli strumenti o tra di essi e all'impiego dei fondi di riserva; osserva che la flessibilità nella programmazione pluriennale ha altresì consentito di adattare la durata del periodo di programmazione alla situazione concreta, di riassegnare rapidamente i finanziamenti in caso di cambiamenti significativi e di utilizzare misure speciali;

18.

plaude al fatto che le valutazioni hanno evidenziato la rilevanza strategica del programma tematico del DCI, e in particolare la sua capacità di promuovere le azioni globali dell'UE in materia di beni pubblici;

19.

prende atto della semplificazione, dell'armonizzazione e delle più ampie modalità di attuazione introdotte mediate il regolamento (UE) n. 236/2014 che stabilisce norme comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, che ha aumentato l'efficacia del DCI; sottolinea che il regolamento (UE) n. 233/2014 che istituisce il DCI non fornisce dettagli in merito al sistema di monitoraggio e valutazione per la misurazione dei risultati dello strumento; è profondamente preoccupato per il fatto che le procedure di attuazione, alcune delle quali provengono dal regolamento finanziario, siano tuttora considerate lunghe e complesse, il che scredita l'UE e incrementa il potere di attrazione degli approcci adottati da taluni paesi che sono percepiti come meno formali e condizionali; ricorda, a tale proposito, che alcune di queste procedure provengono dal regolamento finanziario e non dagli strumenti di finanziamento esterno, mentre altri requisiti si fondano sull'applicazione dei principi fondamentali della cooperazione allo sviluppo, quali il partenariato e la titolarità;

20.

osserva che i documenti di lavoro dei servizi della Commissione europea indicano un livello relativamente basso di importi versati rispetto agli importi impegnati; sottolinea che, in un contesto di "concorrenza"degli aiuti allo sviluppo, si tratta di un problema importante; invita pertanto a migliorare la comunicazione in merito alle opportunità di finanziamento, in modo che i partner europei siano informati; invita a formare gli operatori locali, in particolare i funzionari pubblici, sulla realizzazione dei dossier europei, in modo che possano soddisfare meglio i criteri e aumentare così le probabilità che i loro progetti siano selezionati; osserva che tale formazione potrebbe altresì mirare a rispondere meglio agli inviti a presentare proposte di altre organizzazioni internazionali;

21.

è preoccupato per il fatto che la valutazione intermedia del DCI rileva il rischio di una percepita inosservanza dell'impegno di destinare almeno il 20 % dell'assistenza assegnata a norma dello strumento per la cooperazione allo sviluppo ai servizi sociali di base, come la salute, e all'istruzione secondaria e ad altri servizi sociali, quando tali necessità sono essenziali per lo sviluppo economico di tali paesi; esprime altresì preoccupazione per il sostegno inadeguato offerto ai sistemi sanitari nazionali e per la mancanza di dati in merito ai risultati ottenuti in relazione al finanziamento dell'istruzione; conferma l'impegno assunto nel nuovo consenso europeo in materia di sviluppo di destinare almeno il 20 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dell'UE all'inclusione sociale e allo sviluppo umano;

22.

esprime soddisfazione in merito agli obiettivi e ai risultati del programma tematico dedicato alle organizzazioni della società civile e alle autorità locali e ne chiede il mantenimento negli strumenti futuri; è profondamente preoccupato, tuttavia, per la riduzione dello spazio concesso alle organizzazioni della società civile e alle autorità locali nelle fasi di programmazione e attuazione dei programmi e chiede che il ruolo di tali organismi sia rafforzato, anche come fornitori di servizi, e che siano adottati modelli di cooperazione più specifici e un approccio maggiormente strategico; sottolinea che lo sviluppo di questi paesi può essere realizzato appieno solo tramite la cooperazione con le autorità locali legittime;

23.

incoraggia la Commissione a mettere in atto politiche favorevoli al coinvolgimento dei membri della diaspora africana quali attori chiave dello sviluppo;

Fondo europeo di sviluppo (FES)

24.

rileva l'importante ruolo svolto dal Fondo europeo di sviluppo in relazione all'eliminazione della povertà e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; osserva tuttavia che le prove dei progressi compiuti sono più scarse a livello regionale e che il FES non è sempre stato in grado di creare sinergie stabili e coerenza tra i suoi programmi per la cooperazione nazionale, regionale e intra-ACP;

25.

deplora che la revisione intermedia non abbia incluso il Fondo per la pace in Africa, che da anni non è oggetto di una valutazione appropriata; ritiene che in tempi in cui l'enfasi politica viene sempre più posta sul nesso tra sicurezza e sviluppo, un processo decisionale fondato su elementi di prova sia fondamentale;

26.

accoglie con favore il fatto che il Fondo europeo di sviluppo si è dimostrato adatto allo scopo, in un contesto in rapida evoluzione, grazie a un ciclo di pianificazione ridotto, a procedure semplificate e a una migliore gestione del bilancio; osserva tuttavia che esso non si mostra ancora pienamente adeguato al mutato contesto e che le procedure continuano a essere piuttosto rigide e complesse;

27.

rileva che le necessità e la natura altamente diversificate dei gruppi di paesi ACP e dei paesi e territori d'oltremare rientranti nel Fondo europeo di sviluppo sollevano interrogativi in merito all'approccio indifferenziato che caratterizza le scelte di procedure e modalità e, in ultima analisi, in merito al campo di applicazione territoriale del FES; ricorda l'esigenza di un nuovo e autentico partenariato tra pari, che rivolga l'attenzione in particolare ai diritti umani;

28.

rileva che sul Fondo europeo di sviluppo è stata esercitata pressione affinché intervenisse su un numero sempre maggiore di questioni politiche, quali la sicurezza e la migrazione, il cui allineamento ai valori fondamentali del FES e ai principi della politica di cooperazione e sviluppo dell'UE, in particolare per quanto concerne l'eliminazione della povertà, è difficoltoso;

Strumento per gli aiuti umanitari

29.

è soddisfatto che lo strumento per gli aiuti umanitari abbia conseguito il proprio obiettivo di fornire aiuti nelle situazioni di emergenza nel pieno rispetto del diritto pubblico internazionale, garantendo nel contempo che gli aiuti umanitari non siano strumentalizzati e che i principi di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza siano rispettati;

30.

rileva che il numero di crisi e di catastrofi umanitarie affrontate grazie allo strumento per gli aiuti umanitari è aumentato significativamente negli ultimi anni, causando l'impiego totale della riserva per gli aiuti d'urgenza e la necessità di avvalersi di fondi supplementari, e che è improbabile che questa situazione migliori nel breve-medio termine, dato il numero crescente di situazioni di crisi che interessano molte aree del pianeta; rileva che ciò dimostra la necessità di un aumento sostanziale della riserva per gli aiuti d'urgenza e di un impiego più rapido e flessibile di tutte le risorse disponibili;

31.

ritiene che le persone e le comunità dovrebbero continuare a essere gli obiettivi e i soggetti principali cui si rivolge lo strumento per gli aiuti umanitari e che si dovrebbe adottare in tutte le circostanze un approccio flessibile, coordinato e specifico in base al contesto, che prenda in considerazione i pareri dei governi e delle autorità locali, come pure delle comunità locali, delle organizzazioni religiose orientate allo sviluppo e degli attori della società civile; sottolinea che molte di queste organizzazioni, comprese le organizzazioni della diaspora in Europa, svolgono un lavoro prezioso in vari settori critici e possono offrire un valore aggiunto agli aiuti umanitari;

32.

rileva che gli aborti effettuati in condizioni non sicure rappresentano, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, una delle cinque cause principali di mortalità materna; ricorda la base giuridica, riconosciuta a livello internazionale, del diritto alla salute sessuale e riproduttiva e dei diritti delle vittime di violenza sessuale nei conflitti;

Raccomandazioni per il rimanente periodo di attuazione

33.

sottolinea che lo strumento per la cooperazione allo sviluppo, il Fondo europeo di sviluppo e lo strumento per gli aiuti umanitari dovrebbero essere attuati alla luce del nuovo quadro politico internazionale e dell'Unione, ivi compresi l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il programma d'azione di Addis Abeba e l'Agenda per l'umanità;

34.

ricorda che gli obiettivi di sviluppo sostenibile devono essere conseguiti a livello mondiale grazie agli sforzi congiunti e al partenariato di tutti gli attori internazionali, ivi comprese le nazioni sviluppate e in via di sviluppo e le organizzazioni internazionali; sottolinea che, a livello dell'Unione, ciò richiede politiche interne ed esterne elaborate e attuate in modo congiunto, coerente e coordinato, conformemente ai principi di coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS); ritiene che la coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) debba rappresentare un fattore importante nella definizione e nell'attuazione degli strumenti di finanziamento esterno e nell'adozione delle altre politiche e degli altri strumenti dell'UE, in ragione dell'interconnessione tra le politiche interne ed esterne dell'Unione; è tuttavia dell'idea che la coerenza complessiva tra i diversi strumenti debba essere ulteriormente migliorata, soprattutto migliorando la coerenza e il coordinamento tra i programmi geografici e tematici e attraverso un maggior coordinamento e una maggiore complementarietà con le altre politiche dell'UE;

35.

è preoccupato per il fatto che i paesi a reddito medio-alto che sono usciti dal Fondo europeo di sviluppo e dallo strumento per la cooperazione allo sviluppo possono ritrovarsi con un deficit di finanziamento che li porrebbe in una situazione di vulnerabilità; invita la Commissione a riflettere sulle conseguenze, a prendere in considerazione misure per prevenire gli effetti negativi e a facilitare l'accesso di tali paesi a strumenti di finanziamento esterno adatti alle loro esigenze, soprattutto al fine di intensificare gli sforzi per migliorare la buona governance grazie alla lotta contro la corruzione, le frodi fiscali e l'impunità, di garantire il rispetto dello Stato di diritto e lo svolgimento di elezioni libere ed eque, di garantire un accesso equo alla giustizia e di affrontare le lacune istituzionali; riconosce il lavoro svolto da EUROsociAL in questo ambito; sottolinea, tuttavia, l'esigenza di dare priorità agli stanziamenti di risorse ai paesi meno sviluppati, i quali sono a rischio di instabilità, devono far fronte a gravi ostacoli strutturali a uno sviluppo sostenibile e quindi dipendono fortemente dai finanziamenti pubblici internazionali;

36.

è dell'idea che gli strumenti di finanziamento esterno dovrebbero continuare a sostenere direttamente le organizzazioni della società civile sia dell'UE che locali, le comunità locali, i governi locali e regionali e le autorità locali nei paesi partner, come pure i loro partenariati con i governi locali e regionali europei, e agevolarne sistematicamente la partecipazione attiva ai dialoghi fra varie parti interessate in merito alle politiche dell'UE e a tutti i processi di programmazione dei diversi strumenti; ritiene inoltre che l'UE dovrebbe promuovere il ruolo delle organizzazioni della società civile come organismi di vigilanza sia all'interno che all'esterno dell'Unione e sostenere le riforme per il decentramento nei paesi partner; plaude, in tale contesto, all'intenzione della Commissione di approfondire e consolidare il lavoro in atto inteso a creare partenariati e instaurare un dialogo con la società civile che opera a favore dello sviluppo e a migliorare l'impegno nei confronti del dialogo e il coinvolgimento delle reti di organizzazioni della società civile nel processo politico e decisionale dell'UE; ricorda che l'UE dovrebbe sostenere il consolidamento democratico individuando meccanismi per sostenere le attività delle organizzazioni nei paesi terzi, in modo da contribuire alla stabilizzazione e al miglioramento delle norme istituzionali per la gestione di beni pubblici;

37.

conferma la propria determinazione a controllare che l'UE onori il proprio impegno a continuare a sostenere lo sviluppo umano al fine di migliorare la vita delle persone, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile; ricorda che, nel caso dello strumento di cooperazione allo sviluppo, ciò implica la necessità di destinare almeno il 20 % dell'assistenza ai servizi sociali di base, in particolare alla sanità e all'istruzione, nonché all'istruzione secondaria; è quindi preoccupato per il fatto che, in un momento in cui permangono dubbi in merito al conseguimento dell'obiettivo del 20 % destinato allo sviluppo umano, la Commissione stia trasferendo fondi dallo sviluppo umano agli investimenti;

38.

chiede la rigorosa applicazione dei prerequisiti che consentono un uso efficace della dotazione finanziaria e un monitoraggio più sistematico di tale modalità di aiuto nei paesi partner, in modo da migliorare la responsabilità, la trasparenza e l'efficacia degli aiuti, nonché l'allineamento del sostegno di bilancio rispetto a tali obiettivi;

39.

mette in guardia contro il ricorso eccessivo ai fondi fiduciari, che mette in pericolo la specificità della politica di cooperazione allo sviluppo perseguita dall'Unione; insiste sul fatto che essi dovrebbero essere utilizzati solo quando è garantito il loro valore aggiunto rispetto ad altre modalità di aiuto, soprattutto in situazioni di emergenza, e che il loro utilizzo dovrebbe essere sempre pienamente in linea con i principi di efficacia degli aiuti con l'obiettivo principale della politica di sviluppo, ovvero l'eliminazione della povertà; è preoccupato per il fatto che i contributi degli Stati membri e di altri donatori ai fondi fiduciari sono stati al di sotto delle aspettative, con ripercussioni negative sulla loro efficacia; ricorda la necessità di esercitare un controllo parlamentare su tali fondi; è seriamente preoccupato per i risultati della valutazione del FES in merito all'efficacia del Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa dell'UE;

40.

ricorda che la Commissione dovrebbe garantire trasparenza ogniqualvolta si ricorre ai fondi fiduciari informando, fra l'altro, regolarmente il Parlamento europeo e assicurandone il corretto coinvolgimento nelle pertinenti strutture di governance, conformemente alla legislazione dell'UE applicabile; ricorda inoltre che i fondi fiduciari devono applicare l'intero spettro dei principi sull'efficacia dello sviluppo e dovrebbero essere coerenti con le priorità, i principi e i valori dello sviluppo a lungo termine, le strategie nazionali e dell'UE per paese e gli altri strumenti e programmi pertinenti, e che una relazione di controllo atta a valutare l'allineamento dovrebbe essere pubblicata con cadenza semestrale; ribadisce, a tal fine, che il Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa mira ad affrontare le cause profonde della migrazione promuovendo la resilienza, le opportunità economiche, le pari opportunità, la sicurezza e lo sviluppo;

41.

ricorda che la quota del bilancio stanziata a favore dell'azione esterna dell'UE è stata costantemente mobilitata e rafforzata, esaurendo tutti i margini disponibili per affrontare il numero crescente di crisi; è dell'idea che, in un contesto di molteplici crisi e di incertezza, gli strumenti di finanziamento esterno debbano disporre di un grado di flessibilità sufficiente a permetterne il rapido adattamento al mutare delle priorità e agli eventi imprevisti, nonché il rapido conseguimento di risultati concreti; raccomanda, a tal fine, un uso intelligente della riserva degli strumenti di finanziamento esterno o dei fondi inutilizzati, una maggiore flessibilità nella programmazione pluriennale, una combinazione adeguata delle modalità di finanziamento e una maggiore semplificazione a livello di attuazione; sottolinea, tuttavia, che una maggiore flessibilità non dovrebbe essere ottenuta a scapito dell'efficacia e della prevedibilità degli aiuti, delle priorità geografiche e tematiche a lungo termine, o degli impegni a sostenere le riforme nei paesi partner;

42.

chiede alla Commissione di attuare lo strumento per gli aiuti umanitari in maniera coerente con i principi umanitari, con gli impegni concordati in occasione del vertice umanitario mondiale nel "grande patto"e con le conclusioni della relazione speciale n. 15/2016 (14) della Corte dei conti europea; chiede alla Commissione, in particolare, di aumentare la trasparenza della procedura di programmazione strategica e di selezione dei finanziamenti, prestare la debita attenzione all'efficienza in termini di costi delle azioni, senza compromettere gli obiettivi dell'aiuto umanitario e la volontà di sostenere i cittadini più vulnerabili e mantenendo, nel contempo, la capacità di sostenere l'imperativo umanitario raggiungendo le popolazioni più vulnerabili e intervenendo dove le necessità sono più urgenti, migliorare il monitoraggio durante l'attuazione, incrementare la dotazione finanziaria a disposizione dei soccorritori nazionali e locali, ridurre la burocrazia mediante obblighi di comunicazione armonizzati e provvedere su base pluriennale alla strategia, alla programmazione e al finanziamento, in modo da garantire una maggiore prevedibilità, flessibilità, rapidità e continuità delle risposte umanitarie;

43.

insiste affinché continuino a essere assegnati aiuti umanitari alle popolazioni nelle zone di crisi e affinché gli operatori umanitari dispongano di un accesso incondizionato alle vittime nelle zone di conflitto e nei paesi fragili, in modo da poter svolgere le loro attività;

44.

chiede alla Commissione di garantire che, in aggiunta alla risposta immediata alle crisi umanitarie, lo strumento per gli aiuti umanitari, in combinazione e in complementarietà con lo strumento di cooperazione allo sviluppo e il Fondo europeo di sviluppo e alla luce del nesso tra assistenza umanitaria e sviluppo, accresca la resilienza agli shock futuri promuovendo strategie e strutture di allarme rapido e prevenzione, fornisca vantaggi sostenibili più a lungo termine in materia di sviluppo, in linea con l'esigenza di collegare le attività di soccorso, ripristino e sviluppo, e continui a dedicare attenzione alle crisi dimenticate, nel pieno rispetto del principio di non lasciare indietro nessuno;

45.

osserva che è necessario migliorare la complementarietà tra gli strumenti di sviluppo e lo strumento per gli aiuti umanitari, in particolare nel contesto del nesso tra assistenza umanitaria e sviluppo, del nuovo approccio strategico alla resilienza e dell'impegno dell'UE volto alla riduzione dei rischi e alla preparazione alle calamità, senza pregiudicarne i rispettivi obiettivi e mandati;

46.

ricorda che lo sviluppo integra gli aiuti umanitari con l'obiettivo di prevenire shock e crisi;

47.

chiede il riconoscimento della specificità degli aiuti umanitari nel bilancio dell'UE, il che comporta la necessità di salvaguardare la riserva per gli aiuti d'urgenza come strumento flessibile per rispondere alle nuove crisi con finanziamenti adeguati;

48.

è del parere che le delegazioni dell'UE dovrebbero essere maggiormente coinvolte nelle scelte programmatiche della cooperazione allo sviluppo nel quadro dei diversi strumenti di finanziamento che esse gestiscono; ritiene che ciò consentirebbe anche di migliorare la complementarietà e le sinergie, oltre a permettere un maggiore allineamento rispetto alle esigenze e alla titolarità dei paesi partner;

49.

insiste sulla necessità di una dotazione adeguata in termini di personale presso le sedi della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e presso le delegazioni dell'UE, sia da un punto di vista numerico che per quanto riguarda le competenze specifiche in materia di aiuto umanitario e di aiuto allo sviluppo;

50.

esprime insoddisfazione per i termini estremamente brevi concessi al Parlamento per esercitare il controllo dei progetti di misure di esecuzione nel quadro dello strumento per la cooperazione allo sviluppo; esorta la Commissione a modificare il regolamento di procedura dello strumento per la cooperazione allo sviluppo e dei comitati per gli aiuti umanitari entro il dicembre 2018, in modo da concedere più tempo al Parlamento e al Consiglio per esercitare correttamente le rispettive competenze di controllo;

51.

esorta la Commissione e il SEAE a rafforzare e migliorare il coordinamento dei donatori attraverso la programmazione e l'attuazione congiunte con altri Stati membri e donatori, in linea con i programmi di sviluppo nazionali dei paesi partner, sotto la guida e il coordinamento delle delegazioni dell'UE;

52.

chiede che il Parlamento abbia un maggior controllo politico dei documenti di programmazione dell'11o FES, come mezzo per migliorare la trasparenza e la responsabilità;

Raccomandazioni concernenti l'architettura post-2020 dello strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) e del Fondo europeo di sviluppo (FES), nonché la futura attuazione dello strumento per gli aiuti umanitari

53.

ribadisce l'autonomia delle politiche umanitarie e di sviluppo dell'UE, che si fondano su basi giuridiche specifiche riconosciute nei trattati e stabiliscono valori e obiettivi specifici che non dovrebbero essere subordinati alla strategia geopolitica dell'UE e dovrebbero essere sempre allineati ai principi sull'efficacia dello sviluppo e, in caso di aiuti umanitari, ai principi di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza;

54.

sottolinea l'assoluta necessità di mantenere separati gli strumenti di sviluppo e per gli aiuti umanitari nel rispetto dei principi fondamentali sullo sviluppo, alla luce delle conclusioni delle valutazioni del Fondo europeo di sviluppo (FES) e dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) relativamente all'assenza di partenariato e ai rischi per l'obiettivo cruciale dell'eliminazione della povertà nel nuovo contesto di cambiamento delle priorità politiche;

55.

ricorda che FES, il DCI e lo strumento per gli aiuti umanitari presentano un'esecuzione del bilancio positiva e sono fondamentali per dimostrare la solidarietà internazionale e contribuire, al contempo, alla credibilità dell'UE sulla scena mondiale; è dell'avviso che, a prescindere dalle possibili modifiche strutturali o fusioni per quanto riguarda tali strumenti, tra cui l'eventuale iscrizione in bilancio del FES, sia opportuno incrementare gli stanziamenti complessivi per il prossimo QFP, senza però rendere meno rigorosi i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), e che la futura architettura degli strumenti di finanziamento esterno debba includere in maniera più trasparente i fondi e gli strumenti fiduciari sulla base dei principi fondamentali della titolarità democratica e dell'efficacia degli aiuti allo sviluppo, nonché l'eventuale mantenimento del piano per gli investimenti esterni, in funzione dei risultati della sua valutazione che ne attestino l'addizionalità sotto il profilo dello sviluppo e l'incidenza a livello sociale, ambientale e dei diritti umani;

56.

invita il Consiglio, la Commissione e la Banca europea per gli investimenti a concludere un accordo interistituzionale con il Parlamento sulla trasparenza, la responsabilità e il controllo parlamentare fondato sui principi politici definiti nel nuovo consenso europeo in materia di sviluppo, visto il cambiamento avvenuto nelle modalità di aiuto dalle sovvenzioni dirette ai fondi fiduciari e al finanziamento misto, anche attraverso il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile;

57.

sottolinea la considerazione positiva di cui gode l'UE nella comunità internazionale come attore globale della cooperazione, che rischia tuttavia di essere guastata dalle lungaggini e lentezze burocratiche; è dell'idea che ciò accresca il "potere morbido"dell'UE nelle relazioni internazionali, per cui si rende necessaria una politica di sviluppo post-2020 solida e autonoma con strumenti di sviluppo diversificati;

58.

sottolinea che la riduzione e, nel lungo termine, l'eliminazione della povertà, unitamente all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e dell'accordo di Parigi e alla tutela dei beni comuni mondiali, dovrebbero costituire gli obiettivi primari della politica e degli strumenti dell'UE a favore dello sviluppo, prestando una particolare attenzione ai soggetti più a rischio;

59.

sottolinea che l'architettura post-2020 del DCI e del FES e l'attuazione dello strumento per gli aiuti umanitari devono essere in linea con gli impegni internazionali dell'UE, tra cui l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e l'accordo di Parigi, e con il quadro politico dell'UE, inclusi il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo, la nuova strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea e il consenso europeo sull'aiuto umanitario;

60.

ritiene che l'architettura dei nuovi strumenti di finanziamento esterno dovrebbe tenere conto del buon funzionamento, oramai comprovato, degli attuali strumenti di finanziamento esterno, dell'ammissibilità come APS e della necessità di conseguire gli OSS;

61.

ritiene che l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la dimensione globale di molti OSS richiedano un nuovo approccio politico in cui tutti gli attori politici, sia dei paesi in via di sviluppo sia delle nazioni sviluppate, si impegnino a contribuire al conseguimento degli OSS attraverso politiche interne ed esterne coerenti e coordinate ed è del parere che i nuovi strumenti di finanziamento esterno post-2020 e il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo saranno utili in tal senso;

62.

ritiene importante promuovere un approccio allo sviluppo fondato sui diritti umani e sui principi, rafforzando così i principi democratici, i valori fondamentali e i diritti umani a livello mondiale; invita la Commissione e il SEAE a coordinare adeguatamente l'assistenza nel quadro degli strumenti di finanziamento esterno e del dialogo politico, sia a livello bilaterale che nel quadro delle organizzazioni regionali e globali, al fine di promuovere i suddetti principi, valori e diritti;

63.

ritiene fondamentale includere la tutela ambientale, una questione trasversale e intersettoriale, e le opportunità offerte dalle politiche ambientali in tutte le politiche di sviluppo; si rammarica degli scarsi progressi compiuti per quanto riguarda l'integrazione della dimensione democratica, dei diritti umani e della parità di genere; esorta inoltre a tenere pienamente conto degli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi nei futuri strumenti e programmi e a dotare questi ultimi di adeguati meccanismi di monitoraggio; ritiene dunque che la lotta al cambiamento climatico debba assumere un ruolo sempre più importante nel quadro della cooperazione allo sviluppo;

64.

ritiene necessario condurre un esercizio di "apprendimento dagli insegnamenti ricevuti"per individuare le lacune in termini di coordinamento degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE con gli strumenti di finanziamento di altre istituzioni internazionali e per porvi rimedio, in modo da creare sinergie e massimizzare l'impatto degli strumenti di finanziamento nei paesi in via di sviluppo;

65.

ritiene necessario accrescere gli attuali livelli di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dell'UE nella futura architettura post-2020 degli strumenti di finanziamento esterno e sviluppare un orizzonte temporale preciso in modo da permettere all'UE di onorare il proprio impegno collettivo di destinare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo (RNL) all'aiuto pubblico allo sviluppo e di stanziare lo 0,2 % dell'APS/RNL ai paesi meno sviluppati; si compiace, in tal senso, della recente comunicazione della Commissione sul nuovo quadro finanziario pluriennale; ricorda agli Stati membri la necessità di rispettare l'impegno di destinare lo 0,7 % del loro PNL agli aiuti allo sviluppo; ricorda la necessità di attuare le raccomandazioni del Comitato per gli aiuti allo sviluppo (CAS) dell'OCSE riguardo al conseguimento di una componente di sovvenzioni media dell'86 % dell'APS totale;

66.

è dell'idea che, fatte salve una maggiore flessibilità e/o maggiori riserve, l'architettura post-2020 degli strumenti di finanziamento esterno dovrebbe continuare a prevedere una combinazione di programmi pluriennali sia geografici che tematici, permettendo la realizzazione di azioni in materia di sviluppo su diverse scale; ritiene che il sostegno alla cooperazione regionale e all'integrazione dei paesi partner sia un fattore importante, necessario per eliminare la povertà e promuovere uno sviluppo sostenibile a lungo termine;

67.

sottolinea che l'azione esterna dell'UE in materia di sviluppo deve fondarsi su una combinazione opportunamente equilibrata di flessibilità e prevedibilità degli aiuti allo sviluppo, sulla base di finanziamenti adeguati; riconosce, nel contempo, che la prevedibilità degli aiuti allo sviluppo può essere conseguita anche, fra l'altro, mediante sistemi di allarme rapido ben funzionanti e collaudati, soprattutto nei paesi più vulnerabili e meno resilienti;

68.

è dell'idea che il trasferimento di fondi all'interno di uno strumento tra obiettivi diversi e in ragione del mutare delle priorità dovrebbe avvenire unicamente sulla base delle reali necessità dei paesi partner, senza compromettere i principi e gli obiettivi dello strumento e con l'adeguato coinvolgimento dell'autorità di vigilanza; chiede, in particolare, che sia fatta una chiara distinzione tra i finanziamenti ammissibili come APS e i finanziamenti di diversa natura, non ammissibili come APS; respinge con fermezza qualsiasi trasferimento dei fondi destinati ad attività nel quadro del CAS a programmi che non possono essere considerati alla stregua di aiuto pubblico allo sviluppo; sottolinea l'esigenza che, nel quadro dei regolamenti sugli strumenti di finanziamento esterno, gli obiettivi dell'aiuto pubblico allo sviluppo salvaguardino i principi suesposti;

69.

è dell'idea che l'architettura post-2020 degli strumenti di finanziamento esterno dovrebbe comprendere una serie di parametri di riferimento e una rigorosa separazione dei fondi, oltre a impegni integrativi che garantiscano che alle priorità fondamentali siano assegnati fondi adeguati;

70.

ritiene che si dovrebbe provvedere alle esigenze inattese dotando i diversi strumenti di finanziamento esterno di cospicue riserve per imprevisti e che i fondi non impegnati o disimpegnati relativi a un determinato anno dovrebbero essere trasferiti alle riserve per imprevisti dell'anno successivo;

71.

ribadisce la necessità di uno strumento forte e indipendente per l'aiuto umanitario, come richiesto dal consenso europeo sull'aiuto umanitario; ritiene che occorra mantenere una riserva distinta dedicata specificamente agli aiuti umanitari in considerazione del fatto che, a causa delle esigenze crescenti a livello mondiale, la riserva per aiuti umanitari è stata costantemente attivata nel corso dell'attuale quadro finanziario pluriennale; ricorda che il Parlamento, pur riconoscendo ripetutamente gli sforzi della Commissione per far fronte a sfide crescenti, ha sottolineato regolarmente l'esigenza di incrementare i finanziamenti per gli aiuti umanitari e ha insistito sulla necessità di colmare il divario tra gli impegni e i pagamenti e di migliorare l'efficacia e la capacità di reazione dell'assistenza umanitaria e allo sviluppo prevista dal bilancio dell'UE;

72.

sottolinea che qualsiasi progresso in termini di flessibilità e di semplificazione finanziarie non dovrebbe essere ottenuto a scapito di un deterioramento della capacità di vigilanza e di controllo del colegislatore, il che pregiudicherebbe i principi di responsabilità e trasparenza; sottolinea l'esigenza di assicurare la trasparenza dei criteri di assegnazione dei finanziamenti in tutte le fasi della programmazione; è del parere che la nuova architettura degli strumenti di finanziamento esterno debba essere flessibile e moderna, per consentire di ottimizzare le risorse e produrre risultati in materia di sviluppo per i paesi partner;

73.

sottolinea che la flessibilità finanziaria dei nuovi strumenti di finanziamento esterno dovrebbe tradursi anche in flessibilità a livello nazionale, in modo da poter concedere, a titolo discrezionale, piccole sovvenzioni alle organizzazioni della società civile, alle imprese e agli imprenditori locali; ritiene che la Commissione dovrebbe rivedere i propri attuali requisiti di audit per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo, onde consentire un maggiore profilo di rischio per le sovvenzioni nazionali di modesta entità;

74.

sottolinea che la politica in materia di sviluppo e gli obiettivi umanitari non dovrebbero essere completamente assoggettati né agli obiettivi dei paesi donatori e dell'UE in materia di sicurezza, né ai controlli alle frontiere o alla gestione dei flussi migratori; ritiene, a tal proposito, che l'aiuto pubblico allo sviluppo dovrebbe essere usato principalmente per alleviare la povertà e che le azioni e i programmi unicamente in linea con gli interessi di sicurezza nazionale dei donatori non dovrebbero pertanto essere finanziati con fondi per lo sviluppo; ritiene necessario, nel contempo, sostenere la resilienza dei paesi partner al fine di creare condizioni favorevoli allo sviluppo sostenibile;

75.

ritiene che, nel prossimo QFP, la spesa per il conseguimento degli obiettivi interni dell'UE nell'ambito delle rubriche relative a migrazione, asilo e sicurezza interna, da un lato, e le risorse destinate al sostegno dell'attuazione del nuovo consenso europeo in materia di sviluppo, dall'altro, debbano essere tenute separate; è del parere che la fusione di queste due rubriche distinte comporterebbe il rischio di strumentalizzare ulteriormente gli aiuti dell'UE, anche subordinandoli alla cooperazione nel campo della migrazione;

76.

propone, in tale contesto, di rafforzare ulteriormente la resilienza sociale e statale attraverso gli aiuti allo sviluppo e di destinare maggiori risorse finanziarie e politiche alla prevenzione dei conflitti e alla preparazione alle calamità, nonché di reagire tempestivamente in presenza di conflitti e catastrofi naturali;

77.

invita la Commissione a non basare unicamente sul PIL gli stanziamenti di fondi ai paesi partner e le modalità di cooperazione, ma di utilizzare un'ampia serie di criteri che tengano conto dello sviluppo umano inclusivo, dei diritti umani e dei livelli di disuguaglianza;

78.

ribadisce la sua richiesta di iscrizione in bilancio del FES quale principale strumento per garantire la coerenza tra la politica di sviluppo e le altre politiche dell'UE, come pure per migliorare il controllo di bilancio del Parlamento; ribadisce che l'iscrizione in bilancio del FES apporterebbe vantaggi quali, ad esempio, una maggiore legittimità democratica e un più rigoroso controllo dello strumento, una migliore capacità di assorbimento, maggiore visibilità e maggior trasparenza, con conseguente maggiore chiarezza in merito alla spesa dell'UE in tale ambito, nonché un aumento dell'efficienza e dell'efficacia dell'aiuto dell'UE allo sviluppo; ricorda che i dibattiti parlamentari sulla politica di sviluppo assistono i cittadini nell'attuazione della spesa dell'UE destinata agli aiuti allo sviluppo;

79.

sottolinea che l'iscrizione in bilancio del FES dovrebbe essere accompagnata da garanzie per impedire l'eventuale trasferimento di fondi dal FES ad altre linee di bilancio e che dovrebbe tenere conto di eventuali paesi terzi donatori; sottolinea, inoltre, che il Fondo per la pace in Africa dovrebbe rimanere al di fuori del bilancio dell'UE e nel quadro di uno strumento dedicato;

80.

sottolinea che l'iscrizione in bilancio del FES dovrebbe essere accompagnata da un aumento proporzionale del massimale di bilancio UE concordato, in modo da non comportare una riduzione dell'impegno finanziario assunto dall'UE nei confronti dei paesi ACP, né provocare una diminuzione complessiva dell'aiuto dell'UE allo sviluppo nel quadro finanziario pluriennale post-2020;

81.

ritiene che la natura aperta dello strumento per gli aiuti umanitari abbia prodotto risultati positivi; raccomanda pertanto di tenere gli strumenti e i bilanci dedicati alle azioni umanitarie separati da quelli destinati allo sviluppo, pur mantenendo solidi collegamenti strategici tra questi due settori;

82.

sottolinea l'importanza di rafforzare la legittimità democratica dell'architettura post-2020 e la necessità di ripensare la procedura decisionale; sottolinea che, in questa nuova architettura post-2020, i colegislatori dovrebbero avere la possibilità di esercitare appieno le loro competenze di controllo a livello sia giuridico che politico, durante tutte le fasi di elaborazione, adozione e attuazione degli strumenti e dei relativi programmi di esecuzione; sottolinea che occorre prevedere un tempo sufficiente a tal fine;

83.

è del parere che le potenzialità in termini di cooperazione con gli Stati membri nelle fasi di elaborazione e attuazione dei programmi di sviluppo dovrebbero essere sfruttate appieno, in particolare mediante una programmazione congiunta, sulla base di programmi di sviluppo nazionali e in piena sincronizzazione con tali programmi;

84.

chiede una valutazione e una revisione intermedie dell'architettura post-2020 degli strumenti di finanziamento esterno al fine di migliorarne ulteriormente la gestione e di individuare modalità per conseguire una maggiore coerenza e semplificazione, nonché di garantire che continuino a essere pertinenti e conformi rispetto ai principi in materia di efficacia dello sviluppo; invita ad assicurare il pieno coinvolgimento delle parti interessate in tale esercizio;

o

o o

85.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e alla Commissione.

(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1.

(3)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(5)  GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1.

(6)  GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.

(7)  GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44.

(8)  GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1.

(9)  GU C 210 del 30.6.2017, pag. 1.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2016)0437.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2016)0337.

(12)  GU C 86 del 6.3.2018, pag. 2.

(13)  GU C 208 del 10.6.2016, pag. 25.

(14)  Corte dei conti europea, relazione speciale n. 15/2016 – "La Commissione ha gestito efficacemente gli aiuti umanitari alle popolazioni vittime di conflitti nella regione dei Grandi laghi africani?"– 4 luglio 2016.