5.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/14


P8_TA(2018)0056

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 (2017/2125(INI))

(2019/C 129/04)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti i riferimenti fatti nelle precedenti relazioni sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea,

viste le precedenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle altre istituzioni e agenzie europee e internazionali,

viste le relazioni delle ONG nazionali, europee e internazionali,

visti i lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), del Consiglio d'Europa e della Commissione di Venezia,

vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo,

visti i lavori della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni,

viste la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,

vista la dichiarazione congiunta dei leader africani ed europei sulla situazione dei migranti in Libia, rilasciata il 1o dicembre 2017 in seguito al vertice Unione africana — Unione europea di Abidjan,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0025/2018),

A.

considerando che la base dell'integrazione europea consiste nel rispetto e nella promozione dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia, dello Stato di diritto e dei valori e principi sanciti dai trattati dell'UE, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani;

B.

considerando che, a norma dell'articolo 2 TUE, l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze — valori comuni a tutti gli Stati membri e che devono essere rispettati e promossi attivamente dall'UE, come da ogni singolo Stato membro, in tutte le politiche, sia interne che esterne, in modo coerente; che, a norma dell'articolo 17 TUE, la Commissione deve assicurare l'applicazione dei trattati;

C.

considerando che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto per la protezione dei diritti fondamentali e che gli Stati membri detengono la responsabilità primaria di salvaguardare i diritti umani di tutti i cittadini attraverso l'attuazione e l'applicazione dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani; che lo Stato di diritto e i diritti fondamentali richiedono un consolidamento continuo; che mettendoli in discussione si crea un danno non soltanto allo Stato membro interessato, ma anche all'Unione nel suo insieme;

D.

considerando che l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è un obbligo sancito dal trattato all'articolo 6, paragrafo 2, TUE;

E.

considerando che la tutela dei diritti umani dei gruppi più vulnerabili merita particolare attenzione;

F.

considerando che le derive in materia di governance constatate in determinati Stati membri sono testimonianza di un approccio selettivo nei confronti dei benefici e delle responsabilità di uno Stato membro dell'Unione e che il rifiuto di detti Stati di aderire pienamente al diritto europeo, alla separazione dei poteri, all'indipendenza della giustizia e alla prevedibilità dell'azione dello Stato rimette in causa la credibilità dell'Unione europea, quale spazio di diritto;

G.

considerando che l'afflusso di migranti e di richiedenti asilo in Europa è continuato nel 2016 (1); che molti migranti intraprendono vie estremamente pericolose, in balia di trafficanti e criminali, e sono vulnerabili alle violenze, agli abusi e allo sfruttamento; che, secondo i dati dell'UNHCR, il 27 % dei migranti che arrivano in Europa attraverso il Mediterraneo sono bambini; che, secondo il rapporto Unicef-OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni), circa un quarto degli adolescenti oggetto dell'indagine sulla rotta del Mediterraneo centrale non era mai andato a scuola;

H.

considerando che nel 2016 le reazioni razziste e xenofobe nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti sono state numerose e che le popolazioni particolarmente vulnerabili continuano a essere vittime dell'aumento dei livelli di discriminazione, violenza e nuovi traumi durante la procedura di asilo;

I.

considerando che la forte pressione migratoria che alcuni Stati membri subiscono da molti anni impone la realizzazione di un'autentica solidarietà europea ai fini dell'istituzione di adeguate strutture di accoglienza per i più poveri e vulnerabili; che molti sono i migranti in balia di trafficanti e criminali e vulnerabili alle violazioni dei loro diritti, tra cui violenza, abuso e sfruttamento;

J.

considerando che le donne e i bambini sono esposti a un maggiore rischio di essere vittime di tratta, sfruttamento e abuso sessuale da parte dei trafficanti e che pertanto è necessario creare e rafforzare i sistemi per la protezione dei minori, onde opporsi alla violenza, all'abuso, all'incuria e allo sfruttamento subiti dai minori, nonché prevenirli, in linea con gli impegni del piano d'azione di La Valletta;

K.

considerando che, sotto la pressione di una serie ininterrotta di attacchi terroristici in tutto il territorio dell'Unione, si è sviluppata una sfiducia generalizzata nei confronti dei musulmani, sia cittadini dell'UE che migranti, e che alcuni partiti politici sfruttano tale sfiducia e adottano una retorica di isolazionismo culturale e di odio nei confronti di chi è diverso;

L.

considerando che il ricorso sistematico allo stato di emergenza, alle misure straordinarie in campo amministrativo e giudiziario e ai controlli delle frontiere è ampiamente inefficace nei confronti dei terroristi che spesso hanno soggiornato a lungo, anche come cittadini, negli Stati membri dell'UE;

M.

considerando che le misure politiche adottate da molti Stati membri nel contesto degli arrivi di richiedenti asilo e migranti comprendono il ripristino dei controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen, misura che sta acquisendo un carattere sempre più permanente;

N.

considerando che l'incitamento all'odio comprende tutte le forme di espressione, sia online che offline, che diffondono, incoraggiano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, o pregiudizi nei confronti delle persone fondati su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinione politica o di qualunque altro genere, appartenenza ad una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale o altre forme di odio basate sull'intolleranza, ivi comprese la promozione, da parte dei partiti e dei leader politici, di idee, politiche, pratiche e discorsi razzisti e xenofobi e la diffusione di notizie false; che lo sviluppo di nuovi mezzi di comunicazione favorisce l'incitamento all'odio online; che, a parere del Consiglio d'Europa, l'incitamento all'odio nell'ambiente online richiede una riflessione e un'azione ulteriori sulla regolamentazione e sui nuovi modi di contrastare questo tipo di retorica;

O.

considerando il rischio di banalizzare in tutti gli Stati membri la diffusione dell'odio e della violenza razziale o di genere nonché della xenofobia, espressi mediante atti di odio, notizie false, messaggi anonimi diffusi sulle reti sociali o altre piattaforme di Internet, manifestazioni o propaganda politica;

P.

considerando che le società moderne non possono funzionare e non possono svilupparsi senza un sistema dei media libero, indipendente, professionale e responsabile, fondato su principi quali la verifica dei fatti, l'intenzione di riflettere una pluralità di opinioni informate, la protezione della riservatezza delle fonti mediatiche e la sicurezza dei giornalisti, la salvaguardia della libertà di espressione e le misure per limitare le notizie false; che il ruolo dei media pubblici è essenziale per garantire l'indipendenza del settore;

Q.

considerando che tutte le recenti relazioni delle agenzie e delle organizzazioni internazionali ed europee, nonché della società civile, tra cui le ONG, consentono di rilevare molti progressi; che tuttavia in alcuni Stati membri si continuano a registrare violazioni dei diritti fondamentali, anche in termini di discriminazioni nei confronti delle minoranze, corruzione, tolleranza verso l'incitamento all'odio e condizioni di detenzione e di vita per i migranti;

R.

considerando che la relazione pubblicata a marzo 2014 dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo «Violence against women: an EU-wide survey» (Violenza nei confronti delle donne: un'indagine a livello dell'Unione europea) indica che in Europa una donna su tre ha subito atti di violenza fisica o sessuale almeno una volta in età adulta e il 20 % delle donne è stato vittima di molestie online; che la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere, sia fisica che psicologica, rappresentano un fenomeno diffuso nell'UE e vanno intese come una forma estrema di discriminazione che colpisce le donne a tutti i livelli della società; che servono ulteriori misure per incoraggiare le donne che sono state vittime di violenza a riferire le proprie esperienze e a chiedere assistenza;

S.

considerando che il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze e del diritto alla parità di trattamento è uno dei principi di base dell'UE; che circa l'8 % dei cittadini dell'Unione appartiene a una minoranza nazionale e circa il 10 % parla una lingua regionale o minoritaria; che attualmente, a eccezione delle procedure d'infrazione, l'UE dispone soltanto di strumenti di scarsa efficacia per rispondere alle manifestazioni sistematiche e istituzionali di discriminazione, razzismo e xenofobia nei confronti delle minoranze; che sono presenti discrepanze tra gli Stati membri quanto al riconoscimento delle minoranze e al rispetto dei loro diritti; che, nonostante i molteplici appelli alla Commissione, sono stati mossi solo pochi passi per garantire l'effettiva protezione delle minoranze;

T.

considerando che i supporti digitali forniscono ai minori ampie opportunità; che, nel contempo, i minori si trovano ad affrontare nuovi rischi; che è opportuno informare i minori dei loro diritti fondamentali nel mondo digitale onde renderlo più sicuro per loro; che le linee telefoniche dirette destinate ai bambini sono strumenti fondamentali in caso di violazione dei diritti dei minori; che lo sviluppo dell'alfabetizzazione digitale, ivi comprese le competenze mediatiche e informative, dovrebbe essere promossa come parte del programma di istruzione di base e fin dai primissimi anni scolastici; che i diritti fondamentali dovrebbero essere promossi e tutelati nei contesti online allo stesso modo e nella stessa misura in cui ciò avviene nei contesti offline;

U.

considerando che nel 2016 i servizi di e-government sono diventati sempre più accessibili in tutta l'UE; che il portale europeo della giustizia elettronica consente ai cittadini e agli operatori della giustizia di ottenere informazioni sulle procedure giuridiche europee e nazionali e sul funzionamento della giustizia;

Stato di diritto

1.

dichiara che né la sovranità nazionale né la sussidiarietà possono giustificare o legittimare il fatto che uno Stato membro si sottragga sistematicamente al rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea che hanno guidato la redazione degli articoli introduttivi dei trattati europei e che tutti gli Stati membri hanno sottoscritto per loro libera scelta impegnandosi al loro rispetto;

2.

prende atto che il rispetto dei criteri di Copenaghen da parte degli Stati al momento della loro adesione all'Unione deve essere oggetto di una vigilanza e un dialogo costanti in seno al Parlamento, alla Commissione e al Consiglio nonché tra le tre istituzioni;

3.

ricorda che, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, TUE, la Commissione, quale custode dei trattati, dispone della legittimità e dell'autorità per vigilare sul rispetto da parte di tutti gli Stati membri dei principi dello Stato di diritto e degli altri valori di cui all'articolo 2 TUE; ritiene pertanto che le azioni intraprese dalla Commissione per svolgere tale compito e verificare che le condizioni vigenti al momento dell'adesione degli Stati membri siano ancora soddisfatte non possano costituire una violazione della sovranità degli Stati membri; ricorda che anche il Consiglio ha la responsabilità di occuparsi delle questioni concernenti lo Stato di diritto e la governance; si compiace dell'idea di instaurare un dialogo regolare sullo Stato di diritto nell'ambito del Consiglio «Affari generali» e invita il Consiglio a procedere in questa direzione in modo che ciascuno Stato membro sia soggetto a valutazione periodica;

4.

prende atto degli sforzi intrapresi dalla Commissione al fine di riportare alcuni Stati membri al pieno rispetto dello Stato di diritto, ma anche dell'insufficienza degli strumenti messi finora in atto; ritiene che occorra esplorare tutte le possibilità di dialogo, ma che, in mancanza di risultati tangibili, non si debba procedere in tal senso all'infinito; insiste affinché il ricorso all'articolo 7 TUE non sia concepito come una mera ipotesi teorica, ma sia posto in atto in caso di fallimento di tutti gli altri mezzi; ricorda a tale proposito che l'attivazione dell'articolo 7 non implica la sistematica imposizione di sanzioni allo Stato membro interessato;

5.

sottolinea che l'UE ha bisogno di un approccio comune alla governance di uno Stato democratico e all'applicazione dei valori fondamentali, che ancora non esiste, e che tale approccio deve essere definito e sviluppato sul piano democratico mediante la convergenza delle esperienze della governance europea; ritiene che tale approccio comune alla governance debba comprendere una visione condivisa del ruolo della maggioranza all'interno di una democrazia, al fine di evitare qualsiasi abuso che possa condurre a una tirannia della maggioranza;

6.

ricorda il legame intrinseco tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; prende atto della imponente mobilitazione con cui i cittadini europei manifestano il loro forte attaccamento ai diritti fondamentali e ai valori europei; ricorda, in questo contesto, la necessità di sensibilizzare maggiormente tutti i cittadini europei sui valori comuni dell'UE e sulla Carta

7.

ritiene che le divergenze interpretative e il mancato rispetto dei valori di cui all'articolo 2 del TUE indeboliscano la coesione del progetto europeo, i diritti di tutti i cittadini europei e la necessaria fiducia reciproca tra gli Stati membri;

8.

ricorda la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 (2) con la quale raccomanda la creazione di un meccanismo europeo a favore della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; evidenzia che tale meccanismo occuperebbe un posto centrale nell'approccio europeo coordinato alla governance che attualmente manca; sollecita la Commissione a presentare una proposta volta a istituire tale meccanismo in linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità;

9.

sottolinea che un più ampio quadro di monitoraggio dello Stato di diritto rafforzerebbe la coesione tra gli strumenti esistenti e migliorerebbe l'efficacia e i risparmi annuali sui costi; sottolinea l'importanza di utilizzare fonti differenziate e indipendenti in tutto il processo di monitoraggio; ribadisce l'importanza di prevenire le violazioni dei diritti fondamentali invece di reagire quando tali violazioni sono reiterate;

10.

condanna con fermezza le crescenti restrizioni alla libertà di riunione, in alcuni casi con risposte violente da parte delle autorità nei confronti dei dimostranti; riafferma il ruolo essenziale di tali libertà fondamentali nel funzionamento delle società democratiche e invita la Commissione ad assumere un ruolo attivo nella promozione di tali diritti in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani;

11.

ricorda che il diritto di accesso alla giustizia è essenziale per la tutela di tutti i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto;

12.

evidenzia che nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016 invita la Commissione a collaborare con la società civile per sviluppare e attuare una campagna di sensibilizzazione che consenta ai cittadini dell'Unione e ai suoi residenti di appropriarsi pienamente dei propri diritti derivanti dal trattato e dalla Carta (ad esempio, la libertà di espressione, la libertà di riunione e il diritto di voto), fornendo informazioni sui diritti dei cittadini in materia di ricorso giudiziario e azione legale nei casi relativi alle violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte da parte di governi nazionali o delle istituzioni dell'UE;

13.

invita la Commissione, in veste di custode dei trattati, a realizzare banche dati aggiornate sulla situazione dei diritti fondamentali nei singoli Stati membri, in collaborazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA);

14.

ricorda che la corruzione mina lo Stato di diritto, la democrazia, i diritti umani e la parità di trattamento di tutti i cittadini; ribadisce che la corruzione rappresenta una minaccia per il buon governo e per un sistema giudiziario giusto e socialmente equo oltre a rallentare lo sviluppo economico; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a intensificare la lotta contro la corruzione monitorando periodicamente il modo in cui vengono utilizzati i fondi pubblici dell'UE e nazionali;

15.

sottolinea il ruolo fondamentale svolto dai testimoni e dagli informatori nel garantire che le attività delle organizzazioni criminali o le gravi violazioni dello Stato di diritto siano perseguite e punite;

16.

invita gli Stati membri ad agevolare la rapida istituzione della Procura europea;

Migrazione e integrazione

17.

osserva che i fattori trainanti della migrazione nei paesi terzi sono principalmente i conflitti violenti, le persecuzioni, la disuguaglianza, il terrorismo, i regimi repressivi, le calamità naturali, le crisi provocate dall'uomo e la povertà cronica;

18.

ricorda che i richiedenti asilo e i migranti continuano a perdere la vita e sono esposti a molteplici pericoli nel tentativo di attraversare in modo irregolare le frontiere esterne dell'UE;

19.

esprime preoccupazione per il fatto che diversi Stati membri hanno inasprito il loro approccio politico in materia di asilo e migrazione e che alcuni Stati membri non si conformano pienamente ai loro obblighi in relazione a tali ambiti;

20.

invita l'UE e i suoi Stati membri a porre la solidarietà e il rispetto dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo al centro delle politiche dell'UE in materia di migrazione;

21.

invita gli Stati membri a rispettare e ad attuare interamente il pacchetto sull'asilo comune europeo adottato e la legislazione comune in materia di migrazione, in particolare nell'ottica di tutelare i richiedenti asilo contro la violenza, la discriminazione e nuovi traumi durante la procedura di asilo, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili; ricorda che i minori rappresentano quasi un terzo dei richiedenti asilo e sono particolarmente vulnerabili; invita l'UE e i suoi Stati membri a intensificare i loro sforzi per impedire la scomparsa dei minori non accompagnati;

22.

si compiace della collaborazione tra FRA e FRONTEX per la creazione di un manuale sul trattamento dei minori alle frontiere terrestri;

23.

è preoccupato per le ampie divergenze riguardanti le condizioni di accoglienza offerte da alcuni Stati membri, e per il fatto che alcuni Stati membri non provvedono a garantire un trattamento adeguato e dignitoso dei richiedenti protezione internazionale;

24.

condanna con fermezza il repentino aumento della tratta di esseri umani, i cui autori, compresi funzionari e attori governativi, dovrebbero risponderne ed essere assicurati alla giustizia; sollecita inoltre gli Stati membri ad aumentare la cooperazione e a intensificare la lotta contro la criminalità organizzata, ivi compresi il traffico e la tratta di esseri umani, ma anche lo sfruttamento, il lavoro forzato, gli abusi sessuali e la tortura, proteggendo nel contempo le vittime;

25.

ricorda che le donne e i bambini sono esposti a un rischio più elevato di essere vittime della tratta e di essere sfruttati e abusati sessualmente per mano dei trafficanti;

26.

ritiene che debbano essere disponibili canali sicuri e legali per la migrazione, e che il modo migliore per tutelare i diritti dei cittadini che non possono entrare legalmente in Europa sia quello di affrontare le cause profonde dei flussi migratori, trovare soluzioni sostenibili per quanto concerne i conflitti e sviluppare la cooperazione e i partenariati; ritiene che tali aspetti debbano contribuire allo sviluppo rapido e solido dei paesi di origine e di transito al fine di sviluppare le economie locali e offrire nuove opportunità in loco, investendo nei sistemi di asilo dei paesi in transito che rispettano pienamente il diritto internazionale e i diritti fondamentali in materia;

27.

invita l'UE e gli Stati membri a rafforzare le vie sicure e legali per i rifugiati e, in particolare, ad aumentare il numero dei posti di reinsediamento offerti ai rifugiati più vulnerabili;

28.

ricorda che la politica di rimpatrio dovrebbe rispettare pienamente i diritti fondamentali dei migranti, compreso il diritto al non respingimento; ritiene che occorra riservare la dovuta attenzione alla tutela della dignità delle persone rimpatriate e chiede, a tale proposito, di rafforzare i rimpatri volontari e gli aiuti al reinserimento nelle società di origine;

29.

sottolinea che l'UE dovrebbe promuovere una politica di accoglienza e integrazione in tutti gli Stati membri, e che è inaccettabile che alcuni Stati membri sostengano che il fenomeno della migrazione non sia una loro preoccupazione; evidenzia il fatto che i principi della parità di trattamento e della non discriminazione dovrebbero essere sempre garantiti in tutte le politiche in materia di migrazione e integrazione; accoglie con favore l'avvio della rete europea sull'integrazione e raccomanda di aumentare lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri in materia di integrazione;

30.

ricorda l'importanza di fornire un'istruzione ai migranti, sia bambini che adulti, dato che è necessaria per la loro integrazione nella società che li ospita; insiste sulle loro esigenze specifiche, in particolare per quanto riguarda l'apprendimento della lingua; sottolinea la necessità di adottare in tutti gli Stati membri misure per fornire loro assistenza sanitaria, buone condizioni di vita e l'opportunità di essere ricongiunti con le proprie famiglie;

31.

sottolinea la necessità di garantire la fornitura di risorse educative sul dialogo interculturale alla popolazione in generale;

32.

sottolinea la necessità di adottare in via prioritaria in tutti gli Stati membri misure per offrire a tutti i bambini migranti condizioni di accoglienza adeguate e dignitose, corsi di lingue, conoscenze di base in materia di dialogo interculturale nonché istruzione e formazione professionale;

33.

invita gli Stati membri a rafforzare i loro servizi di protezione dei minori, ivi compresi quelli per i minori richiedenti asilo, rifugiati e migranti; esorta la Commissione a presentare un concetto coerente di sistemi di tutela per proteggere l'interesse superiore dei minori non accompagnati; chiede lo sviluppo e la messa in atto di procedure specifiche per garantire la protezione di tutti i minori, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

34.

afferma l'assoluta necessità di integrare nella maniera più efficace possibile nella società europea le persone di vari contesti religiosi, comprese quelle che vivono da tempo nell'Unione europea;

35.

sottolinea che lo sviluppo dell'inclusione sociale e delle strategie e delle politiche educative atte a contrastare la discriminazione e l'esclusione potrebbe impedire che individui vulnerabili aderiscano a organizzazioni estremiste violente;

36.

raccomanda che gli approcci alla sicurezza intesi ad affrontare ogni forma di radicalizzazione e terrorismo in Europa siano integrati, in particolare nella sfera giudiziaria, da politiche di lungo periodo per impedire la radicalizzazione e il reclutamento di cittadini dell'UE da parte di organizzazioni estremiste violente;

37.

esprime preoccupazione per l'allarmante aumento delle manifestazioni di istigazione e incitamento all'odio e delle notizie false; condanna gli episodi relativi ai reati generati dall'odio e all'incitamento all'odio fondati sul razzismo, la xenofobia, l'intolleranza religiosa o i pregiudizi nei confronti delle persone per le loro disabilità, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, che si verificano quotidianamente nell'UE; sottolinea che la tolleranza nei confronti della diffusione della retorica dell'odio e delle notizie false alimenta il populismo e l'estremismo; ritiene che soltanto sistematiche misure di diritto civile o penale possano arginare questa tendenza dannosa;

38.

sottolinea che la diffusione intenzionale di informazioni false in merito a qualsiasi categoria di persone che vive nell'UE, allo Stato di diritto o ai diritti fondamentali rappresenta un'enorme minaccia nei confronti dei valori democratici dell'UE e della sua unità;

39.

evidenzia che le reti sociali e l'anonimato garantito da molte piattaforme mediatiche incoraggiano numerose forme di espressioni di odio, compresi l'estremismo di estrema destra e jihadista, e ricorda che internet non può costituire un'area fuori dal diritto;

40.

ricorda che le libertà di espressione, di informazione e dei media sono fondamentali per garantire la democrazia e lo Stato di diritto; condanna fermamente la violenza, le pressioni o le minacce contro i giornalisti e i media, anche in relazione alla diffusione di informazioni sulle violazioni dei diritti fondamentali;

41.

condanna la normalizzazione dell'incitamento all'odio sponsorizzato o sostenuto dalle autorità, dai partiti politici o dai leader politici e riferito dai media sociali;

42.

ricorda che per combattere questi fenomeni sono necessarie l'istruzione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica; invita gli Stati membri a introdurre programmi di sensibilizzazione nelle scuole e sollecita la Commissione a sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri in proposito, in particolare definendo linee guida in materia;

43.

ritiene che sia opportuno rendere sistematica la sensibilizzazione del personale delle forze di polizia e delle autorità giudiziarie degli Stati membri sui reati generati dall'odio e che le vittime di tali reati dovrebbero essere informate e incoraggiate a denunciare i fatti; chiede che la formazione a livello di UE destinata ai funzionari di polizia preposti all'applicazione della legge nell'UE sia in grado di combattere efficacemente i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio; sottolinea che tale formazione dovrebbe essere fornita dall'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e dovrebbe basarsi sulle migliori prassi a livello nazionale e sull'attività della FRA;

44.

accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia istituito un gruppo ad alto livello per combattere il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza;

45.

invita il gruppo ad alto livello creato dalla Commissione ad occuparsi in particolare dell'armonizzazione della definizione di «reato generato dall'odio» e di «incitamento all'odio» in tutta Europa; ritiene che il gruppo debba anche prendere in esame l'incitamento all'odio e l'istigazione alla violenza attribuibili a personalità politiche;

46.

chiede che tale fenomeno sia contrastato attraverso il miglioramento del monitoraggio, delle attività di indagine e dell'azione penale da parte delle pertinenti autorità giudiziarie nei confronti degli autori di dichiarazioni o espressioni incompatibili con le leggi europee, tutelando nel contempo la libertà di espressione e il diritto alla vita privata, in collaborazione con la società civile e le aziende informatiche;

47.

invita la Commissione, a tale riguardo, a proporre la rifusione della decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, affinché siano incluse altre forme di reati generati da pregiudizi;

Discriminazione

48.

condanna ogni discriminazione sulla base del pregiudizio nei confronti del sesso, della razza, del colore della pelle, dell'origine etnica o sociale, delle caratteristiche genetiche, della lingua, della religione o del credo, delle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, dell'appartenenza ad una minoranza nazionale, del patrimonio, della nascita, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale di una persona, come stabilito dall'articolo 21 della Carta, o qualsiasi altra forma di intolleranza o xenofobia e ricorda l'articolo 2 del TUE;

49.

riconosce che la laicità, intesa come netta separazione fra Chiesa e Stato, e la neutralità dello Stato sono essenziali per tutelare la libertà di religione o di credo, garantire la parità di trattamento per tutte le religioni e le forme di credo e contrastare la discriminazione fondata sulla religione o il credo;

50.

osserva che la proposta di direttiva sulla parità di trattamento del 2008 è tuttora in attesa di approvazione da parte del Consiglio; invita nuovamente il Consiglio ad adottare quanto prima la sua posizione sulla proposta;

51.

ricorda l'obbligo per gli Stati membri di attuare pienamente la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

52.

ricorda che i diritti umani sono universali e che nessuna minoranza deve essere vittima di discriminazione; sottolinea che i diritti delle minoranze sono una parte inalienabile del principio dello Stato di diritto; osserva che vi è un maggiore rischio di violazione dei diritti delle minoranze laddove lo Stato di diritto non sia rispettato;

53.

condanna i casi di discriminazione, segregazione, incitamento all'odio, reati generati dall'odio ed esclusione sociale cui i rom sono vittime; condanna la discriminazione continua contro i rom nell'accesso all'alloggio, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e al mercato del lavoro; ricorda che tutti i cittadini europei dovrebbero ricevere lo stesso livello di assistenza e protezione indipendentemente dalla loro origine etnica;

54.

invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati affidabili e raffrontabili in materia di uguaglianza, in consultazione con i rappresentanti delle minoranze, al fine di quantificare le disuguaglianze e la discriminazione;

55.

invita gli Stati membri a risolvere i problemi delle minoranze, scambiare le buone prassi e attuare le soluzioni che hanno dato buoni risultati in tutto il territorio dell'Unione europea;

56.

sottolinea l'importanza di perseguire politiche egualitarie che consentano a tutte le minoranze etniche, culturali e religiose di godere dei loro diritti fondamentali in modo incontrastato;

57.

incoraggia gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie; ricorda inoltre la necessità di attuare i principi elaborati nel quadro dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

58.

esorta gli Stati membri a prendere in debita considerazione i diritti delle minoranze, a garantire il diritto a utilizzare una lingua di minoranza e a proteggere la diversità linguistica all'interno dell'Unione; invita la Commissione a rafforzare il suo piano per la promozione dell'insegnamento e dell'utilizzo delle lingue regionali come un potenziale strumento per contrastare la discriminazione linguistica nell'UE;

59.

incoraggia a includere nei programmi scolastici la formazione ai valori della tolleranza, onde fornire ai minori gli strumenti per individuare tutte le forme di discriminazione, siano esse rivolte contro i musulmani, gli ebrei, gli africani, i rom, la comunità LGBTI o qualsiasi altra minoranza;

60.

invita la Commissione a condividere le migliori prassi degli Stati membri per affrontare gli stereotipi di genere nelle scuole;

61.

deplora che le persone LGBTI siano vittime di bullismo e molestie e subiscano discriminazioni in diversi ambiti della loro vita;

62.

condanna ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone LGBTI; incoraggia gli Stati membri ad adottare leggi e politiche per contrastare l'omofobia e la transfobia;

63.

esorta la Commissione a presentare un programma che garantisca parità di diritti e opportunità a tutti i cittadini, nel rispetto delle competenze degli Stati membri, e a vegliare affinché la legislazione dell'UE pertinente in materia di diritti LGBTI sia recepita e attuata correttamente; sollecita la Commissione e gli Stati membri ad agire in stretta cooperazione con le organizzazioni della società civile che lavorano per i diritti delle persone LGBTI;

64.

invita gli Stati membri che si sono dotati di una legislazione relativa alle unioni e/o al matrimonio tra persone dello stesso sesso a riconoscere le norme adottate da altri Stati membri e aventi effetti analoghi; ricorda l'obbligo per gli Stati membri di dare piena attuazione alla direttiva 2004/38/CE, valida anche per le coppie dello stesso sesso e per i loro figli; accoglie con favore il fatto che sempre più Stati membri abbiano introdotto e/o adeguato le loro norme sulla coabitazione, sulle unioni civili e sul matrimonio per combattere le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale subite dalle coppie di persone dello stesso sesso e dai loro figli e invita gli altri Stati membri a introdurre norme analoghe; invita la Commissione a presentare una proposta per il pieno riconoscimento reciproco degli effetti di tutti gli atti di stato civile nell'Unione europea, compresi il riconoscimento giuridico del genere, i matrimoni e le unioni registrate, al fine di ridurre gli ostacoli discriminatori di natura giuridica e amministrativa per i cittadini che esercitano il loro diritto di libera circolazione;

65.

accoglie con favore le iniziative che vietano le terapie di conversione LGBTI e bandiscono la patologizzazione delle identità transgender ed esorta tutti gli Stati membri ad adottare misure analoghe che rispettino e difendano il diritto all'identità e all'espressione di genere;

66.

deplora che nella maggior parte degli Stati membri le persone transgender siano ancora considerate come affette da disturbi mentali e invita tali paesi a rivedere i rispettivi cataloghi nazionali di sanità mentale e a sviluppare modelli di accesso alternativi e privi di stigmi, assicurando al contempo che i necessari trattamenti medici siano sempre disponibili per tutte le persone transgender; deplora il fatto che ancora oggi diversi Stati membri impongano obblighi alle persone transgender, quali gli interventi medici per ottenere il riconoscimento del nuovo genere (anche nei passaporti e nei documenti ufficiali di identità) e la sterilizzazione forzata come prerequisito della riattribuzione del genere; osserva che tali imposizioni costituiscono chiare violazioni dei diritti umani; invita la Commissione a fornire orientamenti agli Stati membri sui migliori modelli di riconoscimento giuridico del genere in Europa; invita gli Stati membri a riconoscere il cambiamento di genere e a fornire accesso a procedure di riconoscimento giuridico del genere rapide, accessibili e trasparenti, senza requisiti medici quali interventi chirurgici, sterilizzazione o consenso psichiatrico;

67.

plaude all'iniziativa intrapresa dalla Commissione per sollecitare la depatologizzazione dell'identità transgender nella revisione della classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità; invita la Commissione a intensificare gli sforzi volti a impedire che la varianza di genere nell'infanzia diventi una nuova diagnosi ai sensi dell'ICD;

68.

invita la Commissione a raccogliere dati sulle violazioni dei diritti umani nei confronti di persone intersessuali in tutti gli ambiti della vita e a fornire orientamenti agli Stati membri sulle migliori prassi per proteggere i diritti fondamentali delle persone intersessuali; deplora che la chirurgia di «normalizzazione» genitale per i minori intersessuali, benché non necessaria dal punto di vista medico, venga ancora praticata negli Stati membri dell'UE, nonostante le procedure mediche effettuate sui bambini causino loro traumi psicologici a lungo termine;

69.

invita gli Stati membri a dare piena attuazione alla direttiva sui diritti delle vittime (3), a individuare le carenze nel loro sistema di protezione dei diritti delle vittime e a sopperire alle stesse, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, quali i minori, i gruppi minoritari o le vittime di reati generati dall'odio;

70.

chiede con urgenza che l'UE e gli Stati membri combattano ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne e perseguano i responsabili di tali atti; invita in particolare gli Stati membri ad occuparsi con efficacia degli effetti della violenza domestica e dello sfruttamento sessuale in tutte le sue forme, inclusi lo sfruttamento di minori rifugiati o migranti, e del matrimonio precoce o forzato;

71.

invita gli Stati membri a procedere allo scambio delle migliori pratiche e a offrire programmi regolari di formazione al personale di polizia e giudiziario sulle nuove forme di violenza contro le donne;

72.

si compiace che tutti gli Stati membri abbiano firmato la convenzione di Istanbul e che l'Unione europea l'abbia firmata; invita gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare la convenzione;

73.

insiste affinché gli Stati membri intensifichino i loro sforzi per combattere le molestie sessuali e le aggressioni a sfondo sessuale;

74.

rammenta che la povertà in età anziana è particolarmente preoccupante nel caso delle donne, in quanto il continuo divario salariale di genere conduce al divario pensionistico di genere;

75.

invita gli Stati membri a elaborare politiche adeguate per sostenere le donne anziane e per eliminare le cause strutturali delle differenze di genere nelle retribuzioni;

76.

sottolinea la necessità di porre fine alla discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, concedendo pari diritti sociali e politici, tra cui il diritto di voto, come affermato nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

77.

riconosce che la salute sessuale e riproduttiva delle donne è connessa a molteplici diritti umani, tra cui il diritto alla vita, il diritto a non subire torture, il diritto alla salute, il diritto al rispetto della vita privata, il diritto all'istruzione e il divieto di discriminazione; sottolinea a tale proposito che le persone con disabilità hanno il diritto di godere di tutti i loro diritti fondamentali al pari delle altre persone;

78.

invita l'UE e gli Stati membri a riconoscere il diritto fondamentale di accedere alla prevenzione sanitaria; insiste sul ruolo che l'Unione deve svolgere in materia di sensibilizzazione e promozione delle migliori pratiche in questo ambito, ivi incluso nel quadro della strategia dell'UE in materia di sanità, rispettando nel contempo le competenze degli Stati membri, dal momento che la salute è un diritto umano fondamentale indispensabile per l'esercizio degli altri diritti umani; ricorda a tale proposito che la coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE in materia di diritti umani è di fondamentale importanza;

79.

pone in evidenza che qualsiasi sistema di sorveglianza indiscriminata di massa causa gravi interferenze con i diritti fondamentali dei cittadini; evidenzia che qualsiasi proposta legislativa a livello di Stati membri relativa alle capacità di sorveglianza degli organismi di intelligence dovrebbe essere conforme alla Carta e al principio di necessità, proporzionalità e legalità;

80.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il numero della linea telefonica di emergenza per i minori scomparsi (116 000) e della linea telefonica di assistenza ai minori (116 111) tra la popolazione e le pertinenti parti interessate dei sistemi nazionali per la protezione dei minori; sollecita gli Stati membri a garantire che i cittadini abbiano accesso a servizi adeguati e a misura di minore che siano accessibili in tutta l'UE ventiquattr'ore su ventiquattro e sette giorni su sette; invita gli Stati membri e la Commissione a stanziare fondi sufficienti ove necessario;

81.

esorta urgentemente le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a unire i loro sforzi per combattere le violazioni dei diritti dei minori online; chiede nuovamente agli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto di recepire e attuare correttamente la direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (4); invita gli Stati membri rafforzare la capacità giuridica, le competenze tecniche e le risorse finanziarie delle autorità di contrasto per intensificare la cooperazione, anche con Europol, al fine di combattere tale fenomeno; insiste sul ruolo dei professionisti che si occupano di bambini nell'individuare i segni di violenza fisica e psicologica sui bambini, compreso il bullismo online; invita gli Stati membri a sensibilizzare tali professionisti e a fornire loro un'adeguata formazione;

82.

prende atto delle tendenze positive in determinati Stati membri in merito ai diritti delle vittime; osserva, tuttavia, che sussistono evidenti divari nei servizi generali di sostegno alle vittime di reato;

83.

accoglie con favore il piano d'azione dell'UE per l'e-government 2016-2020 e il piano d'azione 2014-2018 in materia di giustizia elettronica europea;

84.

incoraggia la Commissione a procedere alla nomina di coordinatori dell'UE per l'afrofobia e l'antiziganismo, con il compito di migliorare il coordinamento e la coerenza tra le istituzioni dell'UE, le agenzie dell'UE, gli Stati membri e gli attori internazionali, di potenziare le politiche dell'Unione esistenti in materia di lotta all'afrofobia e all'antiziganismo e di svilupparne di nuove; sottolinea, in particolare, che il coordinatore dell'UE responsabile della lotta all'antiziganismo dovrebbe avere il compito di rafforzare e integrare l'attività dell'unità di non discriminazione e coordinamento dei rom della Commissione rafforzando l'équipe, assegnando risorse adeguate e impiegando ulteriore personale per poter disporre di capacità sufficienti per combattere l'antiziganismo, diffondere una maggiore consapevolezza in merito all'Olocausto dei rom e promuovere la memoria dell'Olocausto; raccomanda l'adozione di quadri europei per le strategie nazionali di lotta contro l'afrofobia, l'antisemitismo e l'islamofobia;

85.

condanna le azioni intraprese dai governi di alcuni Stati membri per compromettere e demonizzare la società civile e le ONG; esorta gli Stati membri a fornire sostegno alle organizzazioni della società civile, che spesso svolgono un lavoro importante finalizzato a integrare i servizi sociali forniti dallo Stato o persino a colmarne le lacune;

86.

propone di nominare un coordinatore dell'UE per lo spazio civico e la democrazia, incaricato di coordinare le attività dell'Unione e degli Stati membri in tale settore, che svolga nel contempo un ruolo di vigilanza e funga da punto di contatto per le ONG per quanto riguarda gli episodi di molestie che limitano il loro operato;

87.

invita la Commissione a stabilire linee guida per l'impegno della società civile nonché indicatori sullo spazio civico;

o

o o

88.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  http://migration.iom.int/docs/2016_Flows_to_Europe_Overview.pdf

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0409.

(3)  Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

(4)  Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).