5.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/2


P8_TA(2018)0051

Granturco geneticamente modificato DAS-59122-7

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D054772-02 — 2018/2568(RSP))

(2019/C 129/01)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D054772-02),

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 16 gennaio 2018 senza esprimere parere,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 18 maggio 2017 e pubblicato il 29 giugno 2017 (3),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (4),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che la decisione della Commissione 2007/702/CE ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 59122 («granturco geneticamente modificato 59122»); che, prima di tale decisione della Commissione, il 23 marzo 2007 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato il 3 aprile 2007 (5) («primo parere dell'EFSA»);

B.

considerando che il 19 luglio 2016 Pioneer Overseas Corporation e Dow AgroSciences Ltd. (i «richiedenti») hanno presentato congiuntamente alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato 59122 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale granturco e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione;

C.

considerando che il 18 maggio 2017 l'EFSA ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato il 29 giugno 2017 (6) («secondo parere dell'EFSA»);

D.

considerando che il granturco geneticamente modificato 59122 esprime le proteine CRY34Ab1 e CRY35Ab1 che conferiscono resistenza ai coleotteri appartenenti al genere Diabrotica, come le larve di diabrotica del mais, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza agli erbicidi che contengono glufosinato;

E.

considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame al momento di elaborare la sua decisione;

F.

considerando che, durante il periodo di consultazione di tre mesi, gli Stati membri hanno presentato numerosi commenti critici in relazione al primo parere dell'EFSA (7) in relazione, tra le altre cose, all'insufficienza del piano di sorveglianza, al rischio di esposizione alle tossine BT degli organismi non bersaglio, alla mancanza di fondamenti della conclusione secondo cui i mangimi ottenuti da granturco geneticamente modificato 59122, rispetto ai mangimi ottenuti da granturco commerciale, sono sostanzialmente equivalenti, nutrizionalmente equivalenti e altrettanto sicuri e, con riferimento allo studio di 90 giorni sui ratti, al fatto che il granturco geneticamente modificato 59122 è stato somministrato in un solo livello di dose per l'intero studio, infrangendo la raccomandazione contenuta nei pertinenti orientamenti dell'OCSE;

G.

considerando che, in seguito alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione depositata dai richiedenti, l'EFSA è stata invitata a valutare i dati da essi presentati, comprese le relazioni di monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio e 11 studi di ricerca primaria pubblicati tra il 2007 e il 2016; che, sulla base della sua valutazione dei dati presentati, l'EFSA ha espresso parere favorevole (il summenzionato secondo parere EFSA), concludendo che non sono stati identificati nuovi rischi né modifiche dell'esposizione e neppure nuove incertezze scientifiche che cambierebbero le conclusioni delle valutazione di rischio originale sul granturco 59122;

H.

considerando che, durante il periodo di consultazione di tre mesi, gli Stati membri hanno presentato numerosi commenti critici in relazione al secondo parere dell'EFSA (8), affermando, tra le altre cose, che il monitoraggio condotto per il granturco geneticamente modificato 59122 non può fornire risultati significativi ai fini della valutazione attuale né risolvere le incertezze associate alla valutazione dei rischi condotta prima dell'autorizzazione, ad esempio per quanto riguarda l'esposizione dell'ambiente, e che l'approccio di monitoraggio adottato per il granturco geneticamente modificato 59122 non è in linea con i requisiti dell'allegato VII della direttiva 2001/18/CE;

I.

considerando che uno Stato membro ha chiesto il motivo per cui i numerosi studi pubblici che dimostrano l'immunogenicità delle proteine Cry nei topi non fossero stati presentati dai richiedenti e pertanto non valutati dall'EFSA e ha raccomandato la risoluzione delle preoccupazioni relative all'immunogenicità e alla adiuvanticità delle proteine Cry espresse nel granturco geneticamente modificato 59122 prima di concedere il rinnovo dell'autorizzazione;

J.

considerando che uno Stato membro ha osservato che l'Unione ha approvato la Convenzione sulla diversità biologica, che attribuisce responsabilità internazionali in materia di diversità biologica sia ai paesi esportatori che ai paesi importatori, e che pertanto è importante prendere in considerazione gli effetti dell'importazione di granturco geneticamente modificato 59122 nell'Unione sia sulla biodiversità dell'Unione che sulla biodiversità nei paesi di coltivazione;

K.

considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); che l'approvazione del glufosinato giunge a scadenza il 31 luglio 2018 (10);

L.

considerando che l'applicazione degli erbicidi complementari rientra tra le normali pratiche agricole della coltivazione di piante resistenti agli erbicidi e che è pertanto lecito attendersi che nel raccolto saranno sempre presenti residui di irrorazione, che sono costituenti inevitabili; che è stato dimostrato che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari rispetto alle loro alternative convenzionali (11);

M.

considerando che i residui di irrorazione del glufosinato non sono stati valutati in nessuno dei due pareri dell'EFSA; che residui di glufosinato saranno presenti nel granturco geneticamente modificato 59122 importato nell'Unione per essere utilizzato in alimenti e mangimi;

N.

considerando che sarebbe inaccettabile dal punto di vista della sicurezza alimentare, nonché del tutto incoerente, autorizzare l'importazione di granturco geneticamente modificato resistente al glufosinato, poiché l'autorizzazione per l'utilizzo del glufosinato nell'Unione giungerà a scadenza il 31 luglio 2018 data la sua tossicità per la riproduzione (12);

O.

considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 16 gennaio 2018 senza esprimere parere; che 12 Stati membri hanno votato a sfavore, mentre 12 Stati membri, che rappresentano appena il 38,83 % della popolazione dell'Unione, hanno votato a favore e quattro si sono astenuti;

P.

considerando che la Commissione ha deplorato più volte, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, il fatto di aver adottato decisioni di autorizzazione senza il sostegno del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, che costituisce decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata deplorata anche dal Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, in quanto non democratica (13);

Q.

considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento europeo ha respinto in prima lettura la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 (14), invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;

R.

considerando che, come indicato al considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione dovrebbe, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione, specialmente in settori sensibili quali la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e l'ambiente;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione in quanto non compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura rivelatasi inadeguata;

5.

invita i legislatori competenti a portare avanti con urgenza i lavori alla proposta della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011 e a garantire altresì che, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non emetta alcun parere in merito alle autorizzazioni degli OGM, sia a fini di coltivazione che per la produzione di alimenti e mangimi, la Commissione ritiri la proposta;

6.

invita, in particolare, la Commissione a non autorizzare l'importazione di alcuna specie vegetale geneticamente modificata destinata all'alimentazione umana o animale che sia stata resa resistente a un erbicida complementare che è vietato o che sarà vietato nel prossimo futuro nell'Unione;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861

(4)  

Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).

Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 e GA21 (Testi approvati, P8_TA(2016)0271).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea SHD-27531-4) (Testi approvati, P8_TA(2016)0272).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0388).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0389).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0386).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0387).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Testi approvati, P8_TA(2016)0390).

Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0123).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0215).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2017)0214).

Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0341).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0377).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0378).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0396).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0397).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0398).

(5)  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861

(7)  Allegato G — Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526.

(8)  Allegato G — Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526.

(9)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(10)  Punto 7 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della Commissione (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 6).

(11)  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

(12)  Allegato G — Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002.

(13)  Ad esempio, nel discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), e nel discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

(14)  GU C 355 del 20.10.2017, pag. 165.

(15)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.