16.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 345/101


P8_TA(2018)0386

Richiesta di revoca dell'immunità di Manolis Kefalogiannis

Decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2018 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Manolis Kefalogiannis (2017/2133(IMM))

(2020/C 345/18)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Manolis Kefalogiannis, trasmessa il 31 maggio 2017 dal procuratore generale della Corte suprema della Repubblica ellenica, nel quadro del procedimento prot. ABM:EOE 20/2017 e comunicata in Aula il 3 luglio 2017,

avendo ascoltato Manolis Kefalogiannis, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

avendo ascoltato altresì Kristian Knudsen, direttore generale f.f. della direzione generale del personale del Parlamento europeo,

avendo proceduto ad uno scambio di opinioni con il procuratore generale aggiunto contro i reati economici della Repubblica ellenica,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0333/2018),

A.

considerando che il sostituto procuratore generale della Corte suprema delle Repubblica ellenica ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Manolis Kefalogiannis, deputato al Parlamento europeo, al fine di avviare un procedimento penale nei suoi confronti per due presunti reati;

B.

considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea dispone che i membri del Parlamento europeo non possano essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

C.

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

D.

considerando che, a norma dell'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica, durante il mandato i membri non possono essere perseguiti, arrestati, detenuti o soggetti ad altre misure di custodia senza l'autorizzazione della Camera dei deputati;

E.

considerando che la richiesta del sostituto procuratore generale della Corte suprema della Repubblica ellenica riguarda le procedure concernenti presunti reati ai sensi dell'articolo 385, paragrafo 1, lettera b), del codice penale greco e dell'articolo 4 della legge n. 2803/2000, attinenti rispettivamente all'estorsione con minaccia e alla frode;

F.

considerando che Manolis Kefalogiannis è accusato di aver tentato di commettere una frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea con un conseguente danno di oltre 73 000 EUR, avendotentato di sottrarre illegalmente parte dello stipendio della sua assistente per un importo di 4 240 EUR al mese, tra luglio 2014 e la fine del 2016;

G.

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione;

H.

considerando inoltre che non spetta al Parlamento europeo prendere posizione in merito alla colpevolezza o alla non colpevolezza del deputato, stabilire se gli atti che gli sono attribuiti giustifichino l'apertura di un procedimento penale o pronunciarsi sui relativi meriti dei sistemi giuridici e giudiziari nazionali;

I.

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;

J.

considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

K.

considerando che, qualora il procedimento non riguardi opinioni o voti espressi dal deputato ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, l'immunità dovrebbe essere revocata a meno che non risulti che l'intenzione alla base del procedimento giudiziario possa essere quella di danneggiare l'attività politica o la reputazione di un deputato e di conseguenza l'indipendenza del Parlamento (fumus persecutionis).

L.

considerando che eventuali conclusioni devono essere tratte sulla base delle informazioni e delle spiegazioni fornite nel caso in parola, comprese le risposte fornite dal sostituto procuratore generale contro i reati economici della Repubblica ellenica durante lo scambio di opinioni che si è tenuto con lui e alla luce delle circostanze in cui la causa avviata nei confronti di Manolis Kefalogiannis è stata trattata dalle istanze interessate, le incertezze relative agli elementi su cui si basa la richiesta di revoca dell'immunità e i seri dubbi che pesano sul procedimento nonché sulla motivazione alla base della richiesta di revoca dell'immunità;

M.

considerando che è quindi emerso che si tratta di una vicenda in cui si può supporre l'esistenza di fumus persecutionis;

N.

considerando che l'immunità di Manolis Kefalogiannis non dovrebbe quindi essere revocata;

1.

decide di non revocare l'immunità di Manolis Kefalogiannis;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al procuratore generale della Corte suprema della Repubblica ellenica e a Manolis Kefalogiannis.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.