COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.11.2018
COM(2018) 740 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sul funzionamento della direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.11.2018
COM(2018) 740 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sul funzionamento della direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio
INDICE
1. Introduzione
2. Una migliore transizione e una maggiore coerenza
2.1. Seminario
2.2. Guida sulla data di applicabilità delle nuove direttive del settore elettrico
2.3. Guida sulla direttiva sulle apparecchiature radio
3. Funzionamento
3.1. Notifica delle misure di recepimento
3.2. Applicazione nei paesi SEE/EFTA
3.3. Valutazione della conformità
3.4. Sorveglianza del mercato (conformità e migliore cooperazione)
3.5. Il Comitato (TCAM)
4. Norme armonizzate
4.1. Scopo delle norme armonizzate
4.2. Preparazione di norme armonizzate
4.3. Fasi generali seguite dalla Commissione per risolvere i problemi
4.4. Situazioni specifiche e soluzioni
4.4.1. Norma sul Wi-Fi (EN 301 893)
4.4.2. Norme armonizzate che non comprendevano specifiche sui parametri relativi alle prestazioni dei ricevitori
4.5. Stato delle norme armonizzate ai sensi della direttiva sulle apparecchiature radio
5. Requisiti
5.1. Requisiti in base al nuovo approccio
5.2. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati e atti di esecuzione
5.2.1. Articolo 3, paragrafo 3 (requisiti essenziali aggiuntivi), e articolo 4 (combinazioni di apparecchiature radio e software)
5.2.2. Articolo 5 (registrazione)
5.2.3. Altre disposizioni
5.3. Eliminazione di obblighi amministrativi superflui e ambiguità
6. Conclusione
Allegato
Modifiche introdotte dalla direttiva sulle apparecchiature radio
1.Introduzione
Il settore ingegneristico svolge un ruolo strategico nell'economia dell’Europa. Produce circa il 30 % del valore aggiunto dell'industria manifatturiera dell'UE e fornisce soluzioni tecnologiche pertinenti per le principali politiche dell'UE. La disponibilità di apparecchiature elettriche e meccaniche ecocompatibili, innovative e intelligenti comporta la creazione di un maggior numero di posti di lavoro di migliore qualità in tutti i settori dell'economia, nonché di prodotti e servizi più ecologici, efficienti e competitivi. Le industrie ingegneristiche sono settori "abilitanti" chiave per altre industrie e forniscono beni strumentali e intermedi nonché servizi a tutti i settori dell'economia.
Uno dei principali strumenti giuridici dell'Unione europea (UE) nel settore dell'ingegneria elettrica ed elettronica è la direttiva sulle apparecchiature radio (RED) 1 che istituisce un quadro normativo per l'immissione di apparecchiature radio sul mercato interno ed è applicabile, tranne alcune eccezioni, ai prodotti che utilizzano lo spettro delle radiofrequenze (apparecchiature radio) 2 . Gli altri strumenti nei settori dell'ingegneria elettrica ed elettronica sono la direttiva 2014/35/UE sulla bassa tensione 3 e la direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica 4 .
Le apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sulle apparecchiature radio non sono soggette alla direttiva 2014/35/UE né alla direttiva 2014/30/UE 5 ; tuttavia, devono essere conformi ai requisiti essenziali di tali direttive poiché l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sulle apparecchiature radio fa riferimento ai loro requisiti essenziali.
La direttiva sulle apparecchiature radio, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) il 22 maggio 2014, è entrata in vigore l'11 giugno 2014 ed è applicabile dal 13 giugno 2016. Tale direttiva abroga la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione 6 e prevede un periodo di transizione di un anno, che si è concluso il 12 giugno 2017 (articolo 48). Durante la fase di transizione, i fabbricanti erano autorizzati a immettere sul mercato apparecchiature radio conformi alla direttiva sulle apparecchiature radio o alla normativa dell'Unione europea applicabile prima del 13 giugno 2016 (ad esempio, la direttiva 1999/5/CE).
La direttiva sulle apparecchiature radio ha allineato la direttiva 1999/5/CE al nuovo quadro legislativo 7 . La revisione ha tenuto conto della necessità di una migliore sorveglianza del mercato, principalmente mediante l'introduzione di obblighi di tracciabilità per fabbricanti, importatori e distributori. Essa prevede altresì la possibilità di adottare atti delegati al fine di prescrivere la previa registrazione per le classi di apparecchiature radio in cui vi sono livelli di conformità bassi. Altri nuovi elementi sono l'inclusione, nell'ambito di applicazione, degli apparecchi radio digitali e degli apparecchi radio e TV di sola ricezione, oltre alla semplificazione di alcune disposizioni amministrative. Per un breve confronto tra la direttiva sulle apparecchiature radio e la direttiva 1999/5/CE, si veda l'allegato.
La direttiva sulle apparecchiature radio conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati su questioni specifiche. A norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 giugno 2014 e la Commissione è tenuta a redigere una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni (vale a dire il 10 settembre 2018).
Inoltre, a norma dell'articolo 47, paragrafo 2 della direttiva sulle apparecchiature radio, la Commissione esamina il funzionamento della direttiva e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 12 giugno 2018 e, successivamente, ogni cinque anni.
Una relazione ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva sulle apparecchiature radio includerà inevitabilmente dati su iniziative già adottate o da adottare per la preparazione di atti delegati a norma della direttiva sulle apparecchiature radio, cioè riferirà anche sulle questioni di cui all'articolo 44, paragrafo 2. Inoltre la scadenza per la presentazione di una relazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 2, è molto vicina alla data per la presentazione di una relazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva sulle apparecchiature radio.
La presente relazione è redatta quindi ai fini dell'articolo 44, paragrafo 2, e dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva sulle apparecchiature radio. Conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, la relazione riguarda questioni relative al recepimento e al funzionamento della direttiva sulle apparecchiature radio, compresi i progressi compiuti nell'elaborazione delle norme pertinenti 8 , nonché le attività del comitato per la valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM) 9 . Essa fornisce inoltre informazioni sulle questioni relative all'articolo 47, paragrafo 2, lettera a), riguardante un sistema coerente 10 , all'articolo 47, paragrafo 2, lettera d) sulla protezione dei consumatori 11 , all'articolo 47, paragrafo 2, lettera e) relativo ai caricabatteria standardizzati 12 e all'articolo 47, paragrafo 2, lettera f), che riguarda l'etichettatura elettronica 13 . Infine, conformemente all'articolo 44, paragrafo 2 della direttiva sulle apparecchiature radio, la presente relazione fornisce informazioni dettagliate e aggiornate relative alla delega di poteri 14 .
Questa è la prima relazione elaborata, quasi un anno dopo la fine del periodo transitorio, ai fini dell'articolo 47, paragrafo 2. È quindi prematuro fornire informazioni dettagliate su tutti gli elementi elencati all'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva sulle apparecchiature radio e, in generale, trarre conclusioni circa l'efficacia della direttiva stessa. A norma dell'articolo 47, paragrafo 2, della suddetta direttiva, una relazione deve essere elaborata ogni cinque anni, pertanto la prossima relazione sarà preparata e presentata nel 2023.
2.Una migliore transizione e una maggiore coerenza
2.1.Seminario
Visti i nuovi elementi introdotti dalla direttiva sulle apparecchiature radio, gli Stati membri e le parti interessate hanno sollevato dei dubbi sull'applicabilità della direttiva nonché sull'interpretazione di alcune disposizioni, in particolare in relazione all'ambito di applicazione; per questo motivo nel novembre 2014 la Commissione ha organizzato un seminario aperto a Bruxelles. Lo scopo del seminario era quello di affrontare problemi e interrogativi circa il recepimento della direttiva sulle apparecchiature radio, affinché gli Stati membri fossero pronti a predisporre le misure di recepimento nazionali per tempo e in modo coerente e le parti interessate (ad esempio, l'industria e gli organismi notificati) fossero pronte ad applicare la direttiva in modo coerente alla data di applicazione.
La partecipazione è stata elevata, con circa 100 partecipanti provenienti principalmente da Stati membri, Stati EFTA 15 , organizzazioni europee di normazione, associazioni industriali, organismi notificati, associazioni di consumatori ecc. Una volta concluso il seminario, la Commissione ha pubblicato sul proprio sito web un documento dal titolo "Domande e risposte” 16 .
2.2.Guida sulla data di applicabilità delle nuove direttive del settore elettrico
Era necessario fornire agli Stati membri e alle parti interessate una guida per spiegare dettagliatamente l'applicabilità delle nuove direttive del settore elettrico (direttiva 2014/30/UE, direttiva 2014/35/UE e direttiva sulle apparecchiature radio) in relazione alla data di immissione di un prodotto sul mercato. I servizi della Commissione hanno quindi preparato e pubblicato tale guida sul sito web della Commissione 17 .
Il documento chiarisce quale direttiva del settore elettrico è applicabile in una determinata situazione, prendendo in considerazione la data in cui un prodotto è immesso sul mercato, il periodo transitorio della direttiva sulle apparecchiature radio, l'ambito di applicazione delle vecchie e nuove direttive del settore elettrico, nonché la data di applicabilità di tali direttive.
2.3.Guida sulla direttiva sulle apparecchiature radio
Nel maggio 2017 è stata pubblicata sul sito web della Commissione la nuova guida sulla direttiva sulle apparecchiature radio 18 , destinata a servire da manuale per tutte le parti direttamente o indirettamente interessate dalla direttiva e ad agevolarne l'interpretazione. Tale guida non è giuridicamente vincolante.
La guida spiega e chiarisce alcuni degli aspetti più importanti connessi all'applicazione della direttiva sulle apparecchiature radio, quali l'ambito di applicazione, i requisiti essenziali, le procedure di valutazione della conformità applicabili, alcuni obblighi specifici riguardanti gli operatori economici ecc., ed è stata elaborata in collaborazione con gli Stati membri e le parti interessate (associazioni di settore, associazioni di consumatori, organismi notificati, organismi europei di normazione).
Nel giugno 2018, i servizi della Commissione hanno pubblicato una versione aggiornata della guida, approvata anche dal comitato per la valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM), 19 che contiene chiarimenti sulle questioni sollevate in seguito alla pubblicazione della prima versione e riferimenti aggiornati. Chiarisce, ad esempio, se la direttiva sulle apparecchiature radio è applicabile ai moduli radio, fornisce un aggiornamento sull'applicabilità della direttiva ai droni e rimanda alla guida supplementare sugli apparecchi combinati 20 .
3.Funzionamento
3.1.Notifica delle misure di recepimento
L'articolo 49, paragrafo 1, della direttiva sulle apparecchiature radio stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 12 giugno 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva e devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
A luglio 2016, solo 14 Stati membri avevano comunicato le rispettive misure nazionali di recepimento. La Commissione europea ha quindi inviato, nello stesso mese, una lettera di costituzione in mora agli altri 14 Stati membri che non avevano rispettato le disposizioni dell'articolo 49, paragrafo 1. Alla fine del 2017, tutti gli Stati membri hanno notificato uno o più atti nazionali indicati come misure di recepimento nazionali. La direttiva sulle apparecchiature radio è stata recepita in tutti gli Stati membri e tutte le procedure di infrazione dell'articolo 49, paragrafo 1, della direttiva sono state archiviate. La banca dati della Commissione contiene le informazioni sulle procedure d'infrazione seguite per ciascuno Stato membro. 21
I servizi della Commissione non hanno ricevuto alcun reclamo in relazione a problemi causati alla libera circolazione delle apparecchiature radio già conformi alla direttiva sulle apparecchiature radio, derivanti dal ritardo nel recepimento di quest'ultima.
3.2.Applicazione nei paesi SEE/EFTA
La direttiva sulle apparecchiature radio è applicabile nei paesi SEE 22 -EFTA 23 (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) in quanto è stata integrata nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto 24 SEE e successivamente recepita nel diritto nazionale da parte di tali Stati.
La Svizzera ha adeguato la propria legislazione nazionale 25 equivalente alla direttiva sulle apparecchiature radio. Di conseguenza, il capitolo 7 dell'allegato I dell'accordo sul reciproco riconoscimento concluso tra l'UE e la Svizzera, entrato in vigore il 1º giugno 2002 26 , è stato modificato 27 per tener conto del nuovo acquis dell'UE e della legislazione svizzera equivalente.
3.3.Valutazione della conformità
Nel maggio 2015 i servizi della Commissione hanno inviato una lettera a tutti gli Stati membri chiedendo loro di iniziare a notificare i loro organismi di valutazione della conformità a norma della direttiva sulle apparecchiature radio, a condizione che le pertinenti disposizioni di quest'ultima fossero state recepite. Tale lettera ha inoltre messo in evidenza il fatto che gli organismi notificati conformemente alla direttiva abrogata sarebbero stati revocati a partire dal 13 giugno 2017 (vale a dire dopo la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 48 della direttiva sulle apparecchiature radio).
Alla fine del periodo transitorio (vale a dire entro il 12 giugno 2017) sono stati notificati 61 organismi, alla fine del 2017 ne sono stati notificati altri 4 e alla fine di aprile 2018 il numero totale di organismi notificati è salito a 70 28 .
Non sono stati registrati particolari problemi per quanto riguarda la notifica di organismi di valutazione della conformità a norma della direttiva sulle apparecchiature radio. Inoltre la Commissione non ha mai ricevuto notizie riguardanti un sovraccarico di lavoro per gli organismi notificati o la loro incapacità di svolgere i propri compiti. Nonostante il ritardo nella pubblicazione delle norme armonizzate (i dettagli figurano alla sezione 4) e, di conseguenza, la necessità dell'intervento di un organismo notificato per determinati requisiti, 29 la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione che indicasse un sovraccarico di lavoro per tali organismi.
La direttiva sulle apparecchiature radio è una direttiva "Nuovo Approccio”. Essa si basa per lo più sul sistema della dichiarazione di conformità UE, che obbliga i fabbricanti a certificare i loro prodotti e a conservare un fascicolo tecnico – consultabile dalle autorità di vigilanza – sulla conformità degli stessi ai requisiti applicabili.
In determinate circostanze e in circostanze eccezionali è necessario l'intervento di un terzo (nella fattispecie, un organismo notificato) 30 . In passato, tuttavia, i fabbricanti hanno spesso preferito chiedere l'approvazione di un organismo notificato anche quando non era necessario, dal momento che avevano applicato le pertinenti norme armonizzate 31 . Resta da vedere se l'allineamento delle procedure di valutazione della conformità al nuovo quadro legislativo incoraggerà i fabbricanti a chiedere l'approvazione di un organismo notificato solo nelle specifiche situazioni previste nella direttiva, con una conseguente riduzione dei costi amministrativi.
I criteri dettagliati stabiliti dalla direttiva sulle apparecchiature radio, che gli organismi di valutazione della conformità devono soddisfare, mirano a garantire un livello sufficiente e uniformemente alto delle prestazioni di tali organismi. Grazie agli accordi di riconoscimento reciproco con diversi Stati membri, 32 i fabbricanti possono beneficiare dell'accesso a un mercato più ampio.
L'Associazione per la conformità alla direttiva sulle apparecchiature radio (REDCA), 33 gruppo settoriale di organismi notificati, contribuisce all'efficace attuazione della normativa in collaborazione con il comitato istituito a norma della direttiva stessa, cioè il comitato per la valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM) 34 , e favorisce la convergenza delle prassi di valutazione della conformità. La REDCA assicura i collegamenti con le organizzazioni pertinenti quali l'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI), il comitato per le comunicazioni elettroniche (ECC) e il gruppo di cooperazione amministrativa (ADCO RED). 35 È noto che l'applicazione coerente delle procedure di valutazione della conformità faciliti il conseguimento di un mercato aperto e concorrenziale in tutta Europa.
3.4.Sorveglianza del mercato (conformità e migliore cooperazione)
Nel complesso, la direttiva sulle apparecchiature radio, che applica il quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti istituito mediante il regolamento (CE) n. 765/2008 36 , consente una migliore e più efficace collaborazione tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato, indispensabile per il successo della politica in questo campo e per garantire un mercato aperto e concorrenziale in tutta Europa. Tale cooperazione è sostenuta dal funzionamento della banca dati Internet del sistema di comunicazione e informazione per il sistema di vigilanza del mercato paneuropeo (ICSMS) e dal sistema di informazione rapida sui prodotti non alimentari pericolosi (RAPEX), che costituiscono strumenti essenziali per lo scambio di informazioni e per l'ottimizzazione della suddivisione del lavoro tra le autorità 37 .
La cooperazione è garantita anche con l'istituzione e la gestione del gruppo ADCO RED, gruppo di cooperazione amministrativa delle autorità nazionali di vigilanza del mercato nel settore specifico. Un'importante attività dell'ADCO RED consiste nella preparazione e presentazione, alla Commissione e al TCAM, delle statistiche annuali di vigilanza del mercato per le apparecchiature che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sulle apparecchiature radio (e della precedente direttiva 1999/5/CE) 38 .
Al momento della stesura definitiva della presente relazione, l'ADCO RED ha presentato le statistiche sulla vigilanza del mercato per l'anno 2016 39 . Poiché la direttiva 1999/5/CE era ancora applicabile nel 2016, tali statistiche forniscono i risultati sui prodotti sul mercato non conformi alla direttiva 1999/5/CE. Più specificamente, la direttiva 1999/5/CE era applicabile fino al 12 giugno 2016, mentre tra il 13 giugno 2016 e il 12 giugno 2017 i fabbricanti avevano la scelta di applicare o la direttiva 1999/5/CE o la direttiva sulle apparecchiature radio in virtù del periodo transitorio previsto nell'articolo 48 di quest'ultima. Sulla scorta di tali statistiche si può supporre che i fabbricanti preferissero applicare la 1999/5/CE durante il periodo indicato. Non è quindi possibile trarre conclusioni concrete sullo scarso livello di conformità di determinati tipi di apparecchiature radio rispetto ai requisiti della direttiva sulle apparecchiature radio.
Oltre ai dati di cui sopra, gli Stati membri hanno fornito alla Commissione 40 informazioni sull'applicazione della direttiva sulle apparecchiature radio conformemente all'articolo 47, paragrafo 1 41 . Anche tali informazioni inducono a concludere che i fabbricanti, fino alla fine del periodo di transizione, abbiano preferito utilizzare la direttiva abrogata ma ancora applicabile, cioè la direttiva 1999/5/CE. La conformità delle apparecchiature radio già sul mercato è stata quindi valutata sulla base di quest'ultima.
Inoltre le relazioni ricevute conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, non indicano né consentono di concludere che determinate categorie di apparecchiature radio presentano un basso livello di conformità ai requisiti essenziali della direttiva sulle apparecchiature radio.
Gli Stati membri saranno in grado di valutare la conformità delle apparecchiature radio alla nuova direttiva sulle apparecchiature radio e fornire informazioni e dati più dettagliati nei prossimi anni.
Un problema specifico sollevato dalle autorità di vigilanza del mercato durante le riunioni del gruppo ADCO RED è stata la mancanza di chiarezza circa l'applicazione della nuova direttiva agli aeromobili senza equipaggio (droni) e la necessità di garantire che le disposizioni della stessa sulla compatibilità elettromagnetica e sullo spettro radio siano applicabili (almeno) ai droni di consumo e commerciali. Nel corso delle discussioni per l'adozione di un regolamento nel campo dell'aviazione civile 42 , si è deciso di modificare l'esenzione che nella direttiva sulle apparecchiature radio fa riferimento alle apparecchiature di bordo degli aerei 43 . Di conseguenza, il nuovo regolamento (UE) 2018/1139, applicabile dall'11/9/2018, 44 modifica l'allegato I (punto 3) della direttiva sulle apparecchiature radio al fine di garantire che la stessa si applichi alla maggior parte delle categorie di droni.
Nel 2017, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sul rispetto e sull'applicazione delle norme del mercato unico per i prodotti non alimentari 45 al fine di ridurre il numero di prodotti non conformi nel mercato dell'Unione. Più specificatamente, il nuovo regolamento offrirà alle imprese i giusti incentivi, intensificherà i controlli di conformità e promuoverà una più stretta cooperazione transfrontaliera fra le autorità di contrasto, consolidando il quadro esistente per le attività di vigilanza del mercato. Inoltre incoraggerà iniziative congiunte da parte delle autorità di vigilanza del mercato di vari Stati membri, migliorerà lo scambio di informazioni, promuoverà il coordinamento dei programmi di vigilanza del mercato e creerà un quadro rafforzato per i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e una migliore cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali. Ciò comprende, tra l'altro, la soppressione dell'articolo 39 e dell'articolo 40, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva sulle apparecchiature radio 46 .
3.5.Il Comitato (TCAM)
L'articolo 45 della direttiva sulle apparecchiature radio istituisce il comitato per la valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM), che è un comitato a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 47 . Il TCAM 48 esprime il proprio parere sulle proposte di atti di esecuzione a norma della direttiva sulle apparecchiature radio e, in generale, tratta qualsiasi altra questione riguardante l'applicazione della direttiva, sollevata o dal suo presidente o da un rappresentante di uno Stato membro conformemente al suo regolamento interno.
Il comitato, presieduto dai servizi della Commissione, ha aggiornato il proprio regolamento interno. La proposta di aggiornamento è stata preparata dai servizi della Commissione. Il nuovo regolamento interno è stato approvato dallo stesso comitato TCAM 49 ed è entrato in vigore il 19 settembre 2017. Ciò ha garantito il funzionamento del comitato.
Si tenga presente che un comitato analogo esisteva a norma della direttiva 1999/5/CE (la direttiva abrogata). Il comitato istituito a norma della direttiva 1999/5/CE ha nominato un gruppo di lavoro presieduto dai servizi della Commissione 50 al fine di fornire assistenza e consulenza su questioni specifiche. Tale gruppo di lavoro prosegue la propria attività come gruppo del comitato istituito dalla direttiva sulle apparecchiature radio.
Nel 2015, il TCAM 51 ha istituito un sottogruppo sui "prodotti per aerei, loro parti e pertinenze" per discutere le questioni e le proposte avanzate in un documento del TCAM che riguarda l'esenzione degli aerei, delle loro parti e pertinenze di cui all'allegato I della direttiva sulle apparecchiature radio e casi specifici in corso di esame all'interno delle organizzazioni europee di normazione, quali i droni e i radar per il rilevamento ostacoli. Nel 2016 il sottogruppo ha presentato una relazione al TCAM con conclusioni e raccomandazioni per un'ulteriore valutazione 52 .
Si è svolta una votazione a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, (procedura consultiva) relativa al progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, sul quale il comitato ha espresso un parere favorevole 53 .
Le riunioni congiunte del TCAM e del comitato istituito dalla decisione spettro radio (676/2002/CE), 54 il comitato dello spettro radio (RSC), sono organizzate al fine di discutere questioni di interesse comune relative alle apparecchiature radio e quindi, ove opportuno, al fine di agevolare il funzionamento della direttiva sulle apparecchiature radio. L'ultima riunione di questo gruppo misto si è svolta a ottobre 2017.
4.Norme armonizzate
4.1.Scopo delle norme armonizzate
L'applicazione delle norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella GU a norma della direttiva, è volontaria ma ha il vantaggio di conferire la "presunzione di conformità" ai corrispondenti requisiti essenziali 55 .
Se un fabbricante sceglie di non seguire una norma armonizzata o di applicarla soltanto in parte, ha l'obbligo di dimostrare, mediante altri mezzi, che l'apparecchiatura radio è conforme ai requisiti essenziali e a fornire una giustificazione tecnica completa per dimostrare la conformità a tali requisiti. Qualora non esistano norme armonizzate o, pur esistendo, non siano applicate, il fabbricante è tenuto a consultare un organismo notificato per la valutazione della conformità ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, ma non ha alcun obbligo per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
Dalla metà degli anni ottanta l'UE ha fatto un uso crescente delle norme per sostenere le proprie politiche e legislazione. La normazione ha contribuito in modo significativo al completamento del mercato interno nel contesto della legislazione "nuovo approccio”, che fa riferimento alle norme europee elaborate dalle organizzazioni di normazione europee. Tali organizzazioni europee hanno accordi speciali (rispettivamente gli accordi di Vienna e Francoforte) con l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione /la Commissione elettrotecnica internazionale che assicurano la collaborazione sulla maggior parte dei temi di normazione ed evitano la sovrapposizione di attività. In particolare, se esistono attività a livello internazionale che possono essere applicate in Europa, la precedenza viene data a tali attività internazionali.
4.2.Preparazione di norme armonizzate
A norma dell'articolo 10 del regolamento sulla normazione (UE) n. 1025/2012 56 , la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) di elaborare, a sostegno dell'attuazione dell'articolo 3 della direttiva sulle apparecchiature radio, norme armonizzate per le apparecchiature radio 57 (il mandato).
Il mandato è stato presentato al CENELEC e all'ETSI il 4 agosto 2015, quasi due anni prima della scadenza del 12 giugno 2017 del periodo transitorio previsto nella direttiva sulle apparecchiature radio.
Il termine per la presentazione della norme del 15 marzo 2016 è stato stabilito nel mandato.
Il CENELEC e l'ETSI erano stati consultati durante la preparazione di tale mandato ed erano quindi consapevoli della necessità di iniziare per tempo l'elaborazione di norme armonizzate ai fini della direttiva sulle apparecchiature radio.
L'elenco più recente di norme armonizzate di cui alla direttiva 1999/5/CE comprende 252 norme armonizzate, più precisamente 21 relative ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), 52 relative ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e 179 relative ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 58 . Non tutte queste norme armonizzate devono essere aggiornate 59 . Le modifiche all'attuale corpus di norme disponibili conformemente alla direttiva abrogata (direttiva 1999/5/CE) dovevano essere limitate in modo da rispecchiare adeguatamente le modifiche nella direttiva sulle apparecchiature radio. Fatte salve le eventuali nuove norme che si sarebbero dovute preparare per effetto del nuovo ambito di applicazione della direttiva sulle apparecchiature radio (rispetto all'ambito di applicazione della direttiva 1999/5/CE), è stato necessario aggiornare 187 norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati ai sensi della direttiva 1999/5/CE, ai fini della pubblicazione a norma della direttiva sulle apparecchiature radio 60 .
Tuttavia, si è registrato un ritardo nella pubblicazione delle norme armonizzate a norma della direttiva sulle apparecchiature radio perché molte norme o non sono state presentate entro la scadenza o non sono state aggiornate o adattate ai fini della direttiva.
In base al regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione, la Commissione può pubblicare le norme armonizzate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea soltanto se queste sono state formalmente presentate dalle organizzazioni di normazione e se soddisfano i relativi requisiti.
I problemi di cui sopra, relativi alla tempestiva disponibilità delle norme, hanno richiamato l'attenzione politica e mediatica.
4.3.Fasi generali seguite dalla Commissione per risolvere i problemi
Nel tentativo di risolvere i problemi di cui sopra e di evitare il ripetersi di situazioni analoghe in futuro, i servizi della Commissione hanno lavorato in stretta collaborazione con le organizzazioni europee di normazione.
Innanzitutto, la Commissione ha valutato il più rapidamente possibile le norme armonizzate presentate dal CENELEC e dall'ETSI. Il tempo medio necessario per valutare le norme è stato inferiore a 2 mesi dalla loro presentazione informale e di 1 mese dalla loro presentazione formale. La Commissione ha inoltre istituito la pubblicazione mensile di norme armonizzate, al fine di garantire la possibilità di mettere a disposizione dei fabbricanti nel più breve tempo possibile norme armonizzate adeguate, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento 1025/2012 sulla normazione. Di conseguenza, la pubblicazione di norme armonizzate adeguate sarebbe possibile, in media, entro 2 e 3 mesi dalla loro presentazione da parte del CENELEC e dell'ETSI. Ogniqualvolta le è stato richiesto, la Commissione ha anche formulato osservazioni in merito a progetti di norme al fine di evitare eventuali problemi per la loro successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Inoltre i servizi della Commissione hanno organizzato un seminario congiunto con gli organismi europei di normazione per descrivere e spiegare i requisiti qualitativi richiesti per le norme armonizzate e gli errori più comuni nell'elaborazione di norme armonizzate al fine di evitarli in futuro 61 . Durante il seminario sono stati individuati specifici studi di casi per spiegare i motivi della mancata pubblicazione e mostrare esempi di alcuni degli errori più comuni. Sono state discusse anche le raccomandazioni e le soluzioni possibili per determinati problemi.
A causa del ritardo nella preparazione e pubblicazione delle norme armonizzate ai sensi della direttiva sulle apparecchiature radio, 62 i servizi della Commissione hanno ricevuto numerose domande concernenti l'applicabilità della direttiva, le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio e l'eventuale impatto sulla fornitura di apparecchiature radio (ad esempio, i telefoni cellulari) immesse nel mercato prima della scadenza del periodo transitorio il 13 giugno 2017. Per offrire maggiore chiarezza alle parti interessate, i servizi della Commissione hanno elaborato un documento dal titolo "Domande frequenti”, pubblicato per la prima volta ad aprile 2017 sul sito web della Commissione 63 , che da allora è stato aggiornato ogniqualvolta necessario.
In generale, nel contesto della strategia per il mercato unico, 64 la Commissione si sta adoperando per l'ammodernamento del sistema di normazione europeo e ha avviato la cosiddetta iniziativa congiunta sulla normazione. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di lavorare in un partenariato pubblico e privato con gli organismi di normazione e con gli Stati membri, al fine di rispondere meglio alle sfide legate alla normazione europea; di scambiarsi informazioni sulle nuove norme e i nuovi sviluppi; e di migliorare la comprensione del ruolo delle norme.
4.4.Situazioni specifiche e soluzioni
Al di là delle azioni intraprese per trovare soluzioni ai problemi incontrati per quanto riguarda la preparazione delle norme armonizzate ai sensi della direttiva sulle apparecchiature radio, i servizi della Commissione, nell'intento di aumentare il numero di norme pubblicate, hanno seguito anche soluzioni pragmatiche in due situazioni particolari descritte di seguito.
4.4.1.Norma sul Wi-Fi (EN 301 893)
Una situazione particolare si è venuta a creare con la nuova versione di una norma, presentata dall'ETSI a maggio 2017, riguardante numerosi prodotti Wi-Fi (EN 301 893) 65 .
Per risolvere il problema, la Commissione ha introdotto un periodo di transizione che consente all'industria di disporre del tempo sufficiente per adeguarsi alle specifiche di questa nuova norma armonizzata.
4.4.2.Norme armonizzate che non comprendevano specifiche sui parametri relativi alle prestazioni dei ricevitori
Una serie di norme armonizzate dell'ETSI, pubblicate ai sensi della direttiva 1999/5/CE, non ha affrontato in misura soddisfacente i requisiti essenziali della nuova direttiva sulle apparecchiature radio (ad esempio, parametri relativi alle prestazioni dei ricevitori). Al momento dell'inserimento dei riferimenti delle suddette norme armonizzate nell'elenco delle norme armonizzate pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 66 ai sensi della direttiva sulle apparecchiature radio la Commissione ha proposto di inserire una nota, precisando che tali norme non conferiscono la presunzione di conformità per quanto riguarda i parametri mancanti. Per il numero relativamente limitato di parametri mancanti, i fabbricanti dovranno seguire una procedura di valutazione della conformità che prevede l'intervento di un organismo notificato (vale a dire una delle procedure di cui all'allegato III o IV della direttiva sulle apparecchiature radio).
4.5.Stato delle norme armonizzate ai sensi della direttiva sulle apparecchiature radio
Grazie agli sforzi compiuti e alle azioni intraprese, il numero di norme armonizzate dell'ETSI, i cui riferimenti sono stati pubblicati ai sensi della direttiva sulle apparecchiature radio prima della fine del periodo di transizione 67 , è stato persino superiore al numero di norme i cui riferimenti sono stati pubblicati ai sensi della direttiva 1999/5/CE (RED: 134; Direttiva 1999/5/CE: 125) 68 . All'inizio di marzo 2018, i riferimenti di 5 norme supplementari dell'ETSI nonché di 5 norme del CENELEC sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi della direttiva sulle apparecchiature radio, raggiungendo un totale di 144 norme armonizzate 69 .
5.Requisiti
5.1.Requisiti in base al nuovo approccio
La direttiva sulle apparecchiature radio stabilisce i requisiti essenziali relativi alla sicurezza e alla salute, alla compatibilità elettromagnetica e all'utilizzo efficiente dello spettro delle radiofrequenze. Essa fornisce inoltre la base per un'ulteriore regolamentazione volta a disciplinare alcuni aspetti supplementari, ad esempio in materia di tutela della vita privata e dei dati personali, protezione dalle frodi, interoperabilità, accesso ai servizi di emergenza, conformità della combinazione di apparecchiatura radio e software.
I requisiti essenziali di sicurezza della direttiva sulle apparecchiature radio, a partire dalla direttiva 1999/5/CE, fanno riferimento agli obiettivi di sicurezza della direttiva 2014/35/UE. Tali obiettivi, applicabili nell'UE per più di 35 anni, riguardano tutti i pericoli per la sicurezza d'interesse generale e mirano a garantire un sistema coerente e un elevato livello di protezione per gli utenti. I dati sulla vigilanza del mercato ricevuti al momento della stesura definitiva della presente relazione non hanno sollevato preoccupazione né problemi in relazione al livello di sicurezza delle apparecchiature radio immesse sul mercato, e non hanno segnalato alcun incidente causato da tali apparecchiature.
I requisiti essenziali della direttiva sulle apparecchiature radio sono sostenuti da norme armonizzate volontarie 70 .
5.2.Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati e atti di esecuzione
5.2.1.Articolo 3, paragrafo 3 (requisiti essenziali aggiuntivi), e articolo 4 (combinazioni di apparecchiature radio e software)
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere da a) a i). Tali requisiti riguardano l'interoperabilità, i servizi di emergenza, il software, le frodi, l'accessibilità, la privacy, i dati personali e la manomissione.
Al momento della stesura definitiva della presente relazione la Commissione non aveva ancora adottato atti delegati relativi all'articolo 3, paragrafo 3, anche se sono state prese alcune iniziative come descritto di seguito. Nel quadro della direttiva sulle apparecchiature radio, le decisioni della Commissione adottate a norma della direttiva 1999/5/CE rimangono applicabili fino alla loro abrogazione, purché non siano incompatibili con la direttiva stessa. Di conseguenza, le decisioni della Commissione che sono valide e applicabili ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera g)) 71 sono cinque.
A norma dell'articolo 4 della direttiva sulle apparecchiature radio, i fabbricanti di apparecchiature radio e di software che consentono il funzionamento previsto delle apparecchiature radio forniscono agli Stati membri e alla Commissione informazioni sulla conformità delle combinazioni previste di apparecchiature radio e software ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 della direttiva sulle apparecchiature radio. Tale requisito è applicabile se la Commissione adotta i relativi atti delegati e di esecuzione. A tutt'oggi nessun atto delegato o di esecuzione è stato adottato ai fini dell'articolo 4.
Un gruppo di esperti della Commissione sulle apparecchiature radio è stato iscritto nel registro della Commissione 72 con il compito di assistere quest'ultima nella preparazione di eventuali atti delegati in relazione alla direttiva sulle apparecchiature radio e, in generale, per fornire consulenza esperta su qualsiasi questione inerente a tale direttiva. Alla conclusione della presente relazione è stato pubblicato un invito a presentare candidature per la selezione dei membri e il completamento del gruppo.
Articoli 3, paragrafo 3, lettera i) e 4: Prodotti connessi
Con l'avvento delle tecnologie digitali emergenti, quali l'Internet delle cose (IoT), la robotica avanzata e i sistemi autonomi alimentati dall'intelligenza artificiale (IA), la stampa 3D e il cloud computing, la nostra economia e società potrebbero trovarsi confrontate a sfide giuridiche superiori a quelle poste finora dall'era dell'informatizzazione.
La Commissione sta adottando iniziative in questo campo 73 . Nell'aprile 2018 è stata adottata una comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni 74 . Tale comunicazione illustra le iniziative adottate e i provvedimenti futuri in materia di intelligenza artificiale.
La direttiva sulle apparecchiature radio può essere pertinente in questo campo in quanto è applicabile ai prodotti connessi (vale a dire le apparecchiature che comunicano) e stabilisce requisiti correlati, in modo che tali apparecchiature supportino delle funzioni che garantiscano che la loro conformità non è influenzata dall'utilizzo di software nuovi o modificati e che proteggano determinati elementi, quali i dati personali e la privacy, quando sono in uso dette apparecchiature
Un settore in esame riguarda la preparazione di uno o più atti delegati/di esecuzione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera i), e dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulle apparecchiature radio, entrambi relativi all'utilizzo di software, volti a garantire che la conformità di alcune categorie di apparecchiature radio non sia influenzata dall'utilizzo di software nuovi o modificati.
La Commissione ha istituito un gruppo di esperti della Commissione sui sistemi radio riconfigurabili (E03413) con durata limitata 75 . Sebbene sia prevista l'istituzione di un nuovo gruppo di esperti di apparecchiature radio con un ampio mandato, il gruppo di esperti della Commissione sui sistemi radio riconfigurabili sarà mantenuto come gruppo di esperti separato al fine di consentirgli di completare il proprio lavoro.
La Commissione sta inoltre valutando la possibilità di utilizzare la delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, in relazione alle frodi, alla tutela della privacy e dei dati personali. I servizi della Commissione stanno esaminando e discutendo in seno al TCAM e al suo gruppo di lavoro i recenti problemi sollevati in merito alla sicurezza di certe categorie di prodotti che comunicano (ad esempio, bambole o orologi intelligenti) e ai rischi che comportano, in particolare per i bambini.
In seguito ai problemi posti all'interno del gruppo di lavoro del TCAM relativamente alla sicurezza di certe categorie di prodotti che comunicano (come le bambole o gli orologi intelligenti), la questione sarà discussa ulteriormente nel gruppo sulle apparecchiature radio che sarà istituito dalla Commissione.
A tal fine i servizi della Commissione intendono avviare due studi: uno sugli orologi intelligenti e sui giocattoli connessi e un altro sui sistemi radio riconfigurabili, al fine di analizzare la portata della criticità e fornire un'analisi costi-benefici.
Articolo 3, paragrafo 3, lettera a): Caricabatteria standardizzati
Per quanto riguarda i caricabatteria standardizzati, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), la direttiva sulle apparecchiature radio conferisce alla Commissione, il potere di definire le categorie o le classi che devono essere fabbricate in modo tale da garantire che interagiscono con accessori, in particolare con caricabatteria standardizzati. Al considerando 12 la direttiva sulle apparecchiature radio fa riferimento al rinnovato impegno per sviluppare un caricabatteria standardizzato per particolari categorie o classi di apparecchiature radio.
Nel 2009 i fabbricanti di telefoni cellulari hanno siglato un accordo volontario (protocollo d'intesa) in relazione ai telefoni cellulari che sarebbero stati immessi sul mercato a partire dal 2011 76 . I firmatari hanno convenuto di sviluppare una specifica comune basata sull'interfaccia USB 2.0 Micro B (micro-USB), che avrebbe consentito la totale compatibilità di carica con i telefoni cellulari da immettere sul mercato. Per i cellulari che non disponevano di un'interfaccia micro-USB è stato autorizzato un adattatore a norma del protocollo d'intesa.
Il memorandum d'intesa puntava a garantire l'interoperabilità tra i caricatori e i nuovi telefoni cellulari sul mercato, riducendo in tal modo la necessità di acquistare o cambiare costantemente caricatori e cavi nonché la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, coerentemente con le strategie dell'economia circolare e dell'Unione dell'energia 77 . Al contempo l'interoperabilità è stata considerata un elemento essenziale per lo sviluppo di un mercato unico digitale competitivo, a beneficio sia dell'industria sia dei consumatori. Il protocollo d'intesa era volto anche a garantire che i cittadini potessero beneficiare di caricabatteria affidabili, efficienti sotto il profilo energetico e sicuri, indipendentemente dal fatto che fossero offerti dai fabbricanti di smartphone o venduti come prodotti a sé stanti.
Prima del protocollo d'intesa, i telefoni cellulari in uso nei paesi dell'Unione europea erano 500 milioni, compatibili però solo con specifici caricabatteria, dal momento che il mercato offriva più di 30 diversi tipi di caricabatteria. A parte la scomodità per i consumatori, si calcola che questa situazione abbia prodotto più di 51 000 tonnellate di rifiuti elettronici all'anno nell'UE.
La Commissione ha commissionato uno studio per valutare l'impatto del protocollo d'intesa sull'armonizzazione dei caricabatteria per telefoni cellulari e sulle possibili opzioni future. Lo studio è stato presentato ad agosto 2014 78 e ha confermato che il metodo scelto (un accordo volontario facilitato dalla Commissione insieme allo sviluppo di una norma tecnica) ha incrementato l'armonizzazione della ricarica dei telefoni cellulari nell'UE e ha migliorato la comodità per i consumatori.
Lo studio ha fornito, in particolare, le seguenti indicazioni e conclusioni: anche i fabbricanti di telefoni cellulari che non avevano sottoscritto il protocollo d'intesa sembrano aver adottato soluzioni di ricarica micro-USB, il che indica che quasi il 100 % dei telefoni che si avvale della condivisione di dati elettronici, venduti in Europa nel 2013, era conforme alla soluzione di ricarica micro-USB; grazie al protocollo d'intesa, si calcola che siano stati prodotti da sei a ventuno milioni di caricatori a sé stanti in meno nel periodo tra il 2011 e il 2013; la crescente prevalenza della ricarica micro-USB ha limitato la necessità di acquistare caricatori a sé stanti e di conseguenza ha ridotto l'utilizzo di materie prime più di quanto sarebbe stato possibile senza il protocollo d'intesa.
Poiché il precedente protocollo d'intesa si è dimostrato un successo per i motivi di cui sopra, la Commissione ha voluto continuare l'approccio già seguito dell'accordo volontario. Inoltre una soluzione volontaria potrebbe dare spazio più facilmente alle nuove tecnologie e all'innovazione rispetto a un'opzione normativa. È anche possibile che l'approccio volontario sia stato più vantaggioso in termini di ambito di applicazione rispetto all'opzione normativa; può, ad esempio, aver coperto entrambe le estremità del cavo di ricarica 79 .
Tuttavia, visti i risultati insoddisfacenti ottenuti finora con l'opzione volontaria, la Commissione avvierà a breve uno studio per valutare i costi e i benefici delle varie opzioni, compresa la via normativa.
Articolo 3, paragrafo 3, lettera g): l'effettivo accesso a servizi di emergenza per smartphone
Un tema attualmente oggetto di esame è un atto delegato conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g) della direttiva sulle apparecchiature radio, affinché i telefoni cellulari con capacità informatiche avanzate (vale a dire gli "smartphone”) siano soggetti al requisito relativo ai servizi di emergenza. L'obiettivo è quello di garantire che gli "smartphone”, quando vengono immessi sul mercato dell'Unione europea, supportino effettivamente l'accesso a servizi di emergenza come, ad esempio, il 112.
5.2.2.Articolo 5 (registrazione)
L'articolo 5 della direttiva istituisce un sistema di registrazione in relazione alle categorie o classi di apparecchiature radio caratterizzate da un basso livello di conformità, applicabile qualora la Commissione adotti atti delegati e di esecuzione correlati.
Attualmente non vi sono sufficienti dati, statistiche o elementi di prova per dimostrare un basso livello di conformità per specifiche categorie o classi di apparecchiature radio. Come chiarito sopra, i fabbricanti hanno preferito utilizzare, fino alla fine del periodo transitorio, la direttiva abrogata e, di conseguenza, la conformità di gran parte delle apparecchiature radio disponibili sul mercato è stata valutata solo sulla base della direttiva 1999/5/CE.
Fino ad oggi la Commissione non ha quindi adottato alcun atto delegato o di esecuzione a norma dell'articolo 5.
5.2.3.Altre disposizioni
Oltre agli articoli 4 e 5 (di cui sopra), altre disposizioni specifiche della direttiva sulle apparecchiature radio conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione 80 .
Finora la Commissione ha adottato un atto di esecuzione relativo all'attuazione dell'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva sulle apparecchiature radio 81 .
L'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva sulle apparecchiature radio impone ai fabbricanti di aggiungere sull'imballaggio informazioni che consentano di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso in relazione alle apparecchiature radio. Inoltre la medesima disposizione impone al fabbricante di completare le informazioni sulle effettive restrizioni o sui requisiti nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio. L'atto di esecuzione prevede due opzioni sulle modalità di presentazione delle informazioni sull'imballaggio 82 . Esso dispone inoltre che nelle istruzioni siano fornite informazioni dettagliate in un registro facilmente comprensibile agli utenti finali, come stabilito dallo Stato membro interessato.
5.3. Eliminazione di obblighi amministrativi superflui e ambiguità
Secondo la valutazione d'impatto relativa alla proposta di una direttiva sulle apparecchiature elettroniche 83 , la direttiva precedente (vale a dire la direttiva 1999/5/CE) conteneva una serie di ambiguità e di obblighi amministrativi superflui, come ad esempio i requisiti relativi alle notifiche o alle marcature.
Sopprimendo l'obbligo di notifica conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 1999/5/CE, la direttiva sulle apparecchiature radio ha rimosso un potenziale ostacolo agli scambi per i fabbricanti, che non sono più tenuti a notificare alle autorità competenti per la gestione dello spettro l'intenzione di immettere sul mercato apparecchiature radio che utilizzano frequenze non armonizzate a livello di UE. La Commissione ha quindi posto fine al funzionamento del sistema di notificazione One-Stop, lo strumento online a disposizione degli utenti registrati sul portale di servizi elettronici della DG GROW per informare le autorità competenti per la gestione dello spettro della loro intenzione di immettere sul mercato apparecchiature radio che utilizzano frequenze non armonizzate in tutta l'UE 84 , eliminando così eventuali costi operativi.
85 L'identificatore di categoria "avvertenza”, obbligatorio a norma della direttiva 1999/5/CE, – non è previsto dalla direttiva sulle apparecchiature radio. L'effetto pratico di tale segnale per i consumatori era alquanto limitato; non era chiaro, infatti, quando fosse necessario apporlo ed è per questo che tale requisito ha creato un inutile onere amministrativo per il settore. La direttiva sulle apparecchiature radio ha disposizioni più chiare sulle informazioni da fornire in presenza di restrizioni d'uso. La Commissione ha adottato un atto di esecuzione che specifica le modalità di presentazione di tali informazioni riducendo al minimo l'onere amministrativo che un tale obbligo potrebbe comportare (cfr. la sezione 5.2.3).
Per evitare inutili ostacoli al commercio di apparecchiature radio nel mercato interno, la direttiva sulle apparecchiature radio, come la direttiva 1999/5/CE quando era in vigore, impone agli Stati membri di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri i propri progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche, come ad esempio le interfacce radio. La direttiva sulle apparecchiature radio, rispetto alla direttiva 1999/5/CE, ha eliminato gli oneri amministrativi superflui dal momento che tale obbligo di notifica non è sempre applicabile; ad esempio, la direttiva sulle apparecchiature radio prevede l'esenzione dall'obbligo di notifica delle norme nazionali sulle interfacce che sono conformi agli atti vincolanti dell'Unione. I servizi della Commissione hanno preparato un modello che sarà utilizzato dagli Stati membri e dai paesi EFTA per la preparazione e pubblicazione dei regolamenti nazionali sulle interfacce che richiedono la notifica, facilitando quindi il funzionamento e l'applicazione di tale disposizione.
I requisiti della direttiva sulle apparecchiature radio sulla marcatura CE 86 seguono per lo più i principi del nuovo quadro legislativo. La principale differenza rispetto al nuovo quadro legislativo risiede nell'obbligo di apporre la marcatura CE anche sull'imballaggio. Tuttavia, da quando la direttiva sulle apparecchiature radio è applicabile, non vi sono ancora indicazioni del fatto che questo requisito crei un onere supplementare inutile per i fabbricanti 87 . Oltre alla direttiva sulle apparecchiature radio, le apparecchiature radio possono essere soggette a vari atti normativi UE che prevedono la marcatura CE 88 . L'allineamento ai principi del nuovo quadro legislativo semplifica quindi gli oneri imposti ai fabbricanti perché possono seguire e applicare principi uniformi.
L'introduzione della marcatura CE digitale e in generale dell'etichettatura elettronica è un'opzione che potrebbe essere valutata nell'ambito del quadro orizzontale 89 , qualora sorgesse la necessità di rivedere tali principi uniformi a seguito di una valutazione orizzontale della legislazione in vigore. In realtà, la recente valutazione d'impatto sull'imballaggio delle merci 90 ha esaminato i costi e i benefici dell'etichettatura elettronica, giungendo alla conclusione che il vantaggio economico che comporta non è chiaro.
6.Conclusione
Nel complesso, l'attuazione della direttiva sulle apparecchiature radio (come nuova direttiva) ha funzionato bene e senza problemi di rilievo, ad eccezione di un ritardo degli Stati membri nel notificare le rispettive misure di recepimento e un ritardo nella pubblicazione di norme armonizzate.
La Commissione ha fornito il sostegno necessario, organizzando un seminario e pubblicando documenti orientativi per garantire un'agevole transizione verso la nuova direttiva 91 .
Per quanto concerne il recepimento della direttiva sulle apparecchiature radio, sebbene vi sia stato un ritardo da parte di diversi Stati membri nel notificare le rispettive misure nazionali di recepimento entro i termini stabiliti, la Commissione non ha ricevuto alcun reclamo in relazione a problemi causati alla libera circolazione di apparecchiature radio conformi. Entro la fine del 2017 tutti gli Stati membri hanno comunicato le proprie misure nazionali di recepimento 92 .
Per quanto riguarda le norme armonizzate, la situazione si è migliorata costantemente grazie agli sforzi collettivi delle parti interessate (Commissione e organismi di normalizzazione) e all'approccio pragmatico seguito, all'occorrenza, dalla Commissione. Di conseguenza i riferimenti di gran parte delle norme sono stati pubblicati nella GUUE 93 .
Va rilevato che a norma della direttiva le apparecchiature radio devono essere conformi ai requisiti essenziali. L'applicazione delle norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi della direttiva sulle apparecchiature radio, è volontaria. Qualora non esistano norme armonizzate applicabili o non siano applicate, il fabbricante è tenuto a consultare un organismo notificato per specifici requisiti 94 .
Non sono stati riscontrati problemi per quanto riguarda la notifica degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito della direttiva sulle apparecchiature radio 95 e la Commissione non ha mai ricevuto informazioni che indicassero che gli organismi notificati fossero oberati di lavoro o non fossero in grado di svolgere i propri compiti.
La direttiva sulle apparecchiature radio, applicabile a partire dal 13 giugno 2016, prevede un periodo transitorio di un anno 96 (conclusosi il 12 giugno 2017). I fabbricanti hanno preferito utilizzare la direttiva 1999/5/CE fino alla fine del periodo transitorio. Di conseguenza al momento della finalizzazione della presente relazione la stragrande maggioranza delle apparecchiature radio presenti sul mercato era stata valutata in base alla direttiva 1999/5/CE.
In mancanza di dati, statistiche o elementi di prova sufficienti sulla base della direttiva sulle apparecchiature radio, non è possibile sapere con certezza se determinate categorie o classi di apparecchiature radio presentassero un basso livello di conformità.
La direttiva sulle apparecchiature radio ha conferito alla Commissione poteri specifici 97 , sebbene determinate decisioni della Commissione adottate a norma della direttiva abrogata (direttiva 1999/5/CE) restino applicabili anche a norma direttiva sulle apparecchiature radio 98 . Utilizzando tali poteri, la Commissione ha già adottato un atto di esecuzione ai fini dell'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva sulle apparecchiature radio e sta preparando un atto delegato per garantire che gli "smartphone" supportino effettivamente l'accesso a servizi d'emergenza come l'E112.
Anche il gruppo di lavoro del TCAM è a favore di atti delegati a norma della direttiva sulle apparecchiature radio per garantire che: la sicurezza e la privacy dell'utente siano protette; la conformità delle apparecchiature radio non sia influenzata dall'utilizzo di software nuovi o modificati; le apparecchiature radio interagiscano con caricabatteria standardizzati.
Tuttavia, occorre prima valutare quali classi o categorie di apparecchiature radio potrebbero essere oggetto di tali atti delegati. Al fine di raccogliere il parere degli esperti e discutere in modo approfondito tali questioni, la Commissione ha istituito un gruppo di esperti della Commissione sui sistemi radio riconfigurabili ed è in procinto di istituire un nuovo gruppo di esperti in materia di apparecchiature radio con un mandato più ampio 99 . L'adozione di un atto delegato dovrebbe essere preceduta da una valutazione d'impatto in linea con gli orientamenti per legiferare meglio.
A norma dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva sulle apparecchiature radio, una relazione deve essere preparata ogni cinque anni, per cui la prossima relazione sarà elaborata e presentata nel 2023.
Allegato
Modifiche introdotte dalla direttiva sulle apparecchiature radio
Variazioni tra gli ambiti di applicazione
Per quanto riguarda la direttiva 1999/5/CE, la direttiva sulle apparecchiature radio ha introdotto le seguenti modifiche:
-gli apparecchi radio digitali e gli apparecchio radio e TV di sola ricezione, esclusi dalla direttiva 1999/5/CE, rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sulle apparecchiature radio;
-gli apparecchi che funzionano al di sotto di 9 kHz, rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sulle apparecchiature radio;
-gli apparecchi di radiodeterminazione sono chiaramente inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva sulle apparecchiature radio;
-l'attrezzatura terminale per telecomunicazioni cablata non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva sulle apparecchiature radio;
-i kit di valutazione personalizzati per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini sono esplicitamente esclusi dalla direttiva sulle apparecchiature radio.
Altre modifiche (elenco non esaustivo), non connesse con l'allineamento all'NQN
-Per il requisito essenziale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a, la valutazione terrà conto anche delle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili.
-I requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, fanno altresì riferimento all'uso efficiente dello spettro radio.
-Nessuna pubblicazione delle interfacce offerte dai gestori delle reti pubbliche (l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 1999/5/CE è stato soppresso).
-La notifica del fabbricante agli Stati membri delle apparecchiature radio che utilizzano frequenze non armonizzate a livello di UE non è più necessaria (l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 1999/5/CE è stato soppresso).
Decisioni della Commissione adottate a norma della Direttiva 1999/5/CE.
Le decisioni della Commissione adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 1999/5/CE restano applicabili a norma della direttiva sulle apparecchiature radio nella misura in cui non sono incompatibili con la direttiva stessa. Esse sono:
·decisione 2005/631/CE della Commissione, del 29 agosto 2005, riguardante i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d'emergenza l'accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat (GU L 225 del 31.8.2005, pag. 28);
·decisione 2005/53/CE della Commissione, del 25 gennaio 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d'identificazione automatica (AIS) (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 14);
·decisione 2013/638/UE della Commissione, del 12 agosto 2013, sui requisiti essenziali dell'attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 22);
·decisione 2001/148/CE della Commissione, del 21 febbraio 2001, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE agli apparecchi di ricerca in valanga (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 65);
·decisione 2000/637/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 50). Decisione 2005/631/CE della Commissione.
Inoltre la decisione 2000/299/CE della Commissione, del 6 aprile 2000, che stabilisce la classificazione iniziale delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e dei relativi identificatori (GU L 97 del 19.4.2000, pag. 13), adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 1999/5/CE, resta valida ad eccezione delle disposizioni che si riferiscono al "segnale di allarme”.
L'identificatore di categoria "cartello informativo" o "avvertenza”, previsto dalla direttiva 1999/5/CE per avvertire l'utente di potenziali restrizioni o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso delle apparecchiature radio in certi Stati membri, non è previsto dalla direttiva sulle apparecchiature radio. Il fabbricante è invece tenuto a fornire informazioni conformemente all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva sulle apparecchiature radio qualora esistano restrizioni applicabili alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso in uno o più Stati membri.
La Commissione ha adottato un atto di esecuzione che specifica le modalità di presentazione di tali informazioni. In particolare, l'atto di esecuzione prevede due opzioni sulle modalità di presentazione delle informazioni sull'imballaggio: il fabbricante può applicare sull'imballaggio, in modo visibile e leggibile, una breve dichiarazione scritta o un pittogramma.
L'atto di esecuzione dispone inoltre che nelle istruzioni siano fornite informazioni dettagliate in un registro facilmente comprensibile agli utenti finali, come stabilito dallo Stato membro interessato.