COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 19.6.2018
COM(2018) 494 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull’esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti
INTRODUZIONE
Il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio (“regolamento”) fornisce protezione e neutralizza gli effetti dell’applicazione extraterritoriale degli atti normativi indicati nel suo allegato, compresi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi, e delle azioni su di essi basate o da essi derivanti, qualora tale applicazione leda gli interessi delle persone di cui all’articolo 11 del regolamento che effettuano scambi internazionali e/o movimenti di capitali e attività commerciali connesse tra l’UE e i paesi terzi.
L’articolo 1 del regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiungere all’allegato atti normativi, regolamenti o altri strumenti legislativi di paesi terzi che hanno applicazione extraterritoriale e hanno effetti negativi sugli interessi dell’Unione e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e per sopprimere atti normativi, regolamenti o altri strumenti legislativi quando non hanno più tali effetti.
BASE GIURIDICA
La presente relazione è richiesta dall’articolo 11 bis del regolamento, a norma del quale il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014 e la Commissione deve elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.
ESERCIZIO DELLA DELEGA
Dall’entrata in vigore del regolamento la Commissione ha esercitato questo potere una sola volta. L’8 maggio 2018 gli Stati Uniti hanno annunciato che, essendosi ritirati dal piano d’azione congiunto globale, non rinunceranno più ad applicare le loro misure restrittive nazionali nei confronti dell’Iran. Alcune di queste misure hanno un’applicazione extraterritoriale e possono avere effetti negativi sugli interessi dell’Unione e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
In risposta a quanto precede, il 6 giugno 2018 la Commissione ha adottato un atto delegato che modifica l’allegato del regolamento per includere le misure restrittive statunitensi che, una volta ripristinate, avrebbero ripercussioni negative sugli operatori dell’UE che svolgono attività commerciali legittime con l’Iran. A decorrere da questa data, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un periodo di non obiezione di due mesi.
I motivi che hanno indotto i colegislatori a delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati sono ancora validi e la Commissione potrebbe effettivamente dover esercitare tale potere in futuro.
CONCLUSIONI
Negli ultimi cinque anni, la Commissione ha esercitato una sola volta il potere delegato che le è stato conferito dal regolamento. La Commissione ritiene necessario prorogare tale delega perché i motivi che hanno indotto i colegislatori a delegarle il potere di adottare atti delegati sono ancora validi. Con la presente relazione la Commissione adempie all’obbligo di cui all’articolo 11 bis del regolamento e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prenderne atto.