Bruxelles, 23.5.2018

COM(2018) 313 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

concernente la valutazione dei progressi comunicati dall'Italia alla Commissione e al Consiglio per quanto riguarda il recupero degli importi dovuti dai produttori di latte a titolo del prelievo supplementare per i periodi dal 1995-1996 al 2001-2002

(conformément à l'article 3 de la décision 2003/530/CE du Conseil)


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

concernente la valutazione dei progressi comunicati dall’Italia alla Commissione e al Consiglio per quanto riguarda il recupero degli importi dovuti dai produttori di latte a titolo del prelievo supplementare per i periodi dal 1995-1996 al 2001-2002

(a norma dell’articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio)

La presente relazione di valutazione è presentata a norma dell’articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio, del 16 luglio 2003, sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte (di seguito denominata: “decisione del Consiglio”), il quale prevede che le autorità italiane competenti riferiscano annualmente al Consiglio e alla Commissione in merito ai progressi da esse compiuti nel recupero degli importi dovuti dai produttori a titolo del prelievo supplementare per i periodi dal 1995-1996 al 2001-2002.

Ai sensi dell’articolo 1 della decisione del Consiglio, l’aiuto che la Repubblica italiana ha concesso ai produttori di latte sostituendosi ad essi nel versare al bilancio dell’Unione europea gli importi da essi dovuti all’Unione a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per i periodi dal 1995-1996 al 2001-2002 e consentendo agli stessi produttori di estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti scaglionati nell’arco di vari anni senza applicazione di interessi, è considerato, in via eccezionale, compatibile con il mercato comune a condizione che:

–l’importo sia interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale importo;

–il periodo di rimborso non superi 14 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Ai sensi dell’articolo 2 della decisione del Consiglio, la concessione dell’aiuto è subordinata alla dichiarazione dell’Italia al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) dell’importo corrispondente alla totalità del prelievo supplementare per i periodi in esame e alla condizione che l’Italia detragga il debito in essere dalle spese finanziate dal FEAOG, rispettivamente per i mesi di novembre 2003, novembre 2004 e novembre 2005, in tre rate annuali identiche. Con lettera del 26 agosto 2003 l’Italia ha dichiarato il prelievo supplementare complessivo relativo ai periodi in esame. Il debito residuo è stato regolarmente detratto dalle spese finanziate dal FEAOG nei mesi di novembre 2003, 2004 e 2005.

A norma dell’articolo 3 della decisione del Consiglio, le competenti autorità italiane riferiscono annualmente al Consiglio e alla Commissione in merito ai progressi compiuti nel recupero degli importi dovuti dai produttori a titolo del prelievo supplementare per i periodi dal 1995-1996 al 2001-2002.

Conformemente a tale disposizione, le autorità italiane hanno presentato alla Commissione, con lettera di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) del 7 novembre 2017, la dodicesima relazione relativa al pagamento della rata 2016. Va segnalato che, poiché le due prime rate (2004 e 2005) hanno formato oggetto di un’unica relazione (documento COM(2007) 34 final del 30.1.2007), la presente relazione corrisponde alla tredicesima rata.

La presente relazione costituisce la valutazione della Commissione sui progressi comunicati dalle autorità italiane, con riferimento al 2016, nel recupero del prelievo supplementare sia nei sette periodi contemplati dalla decisione del Consiglio che in quelli non contemplati dalla citata decisione.

Pagamento del prelievo nel quadro del regime di pagamento rateale del 2003

La decisione del Consiglio che autorizza l’Italia a sostituirsi ai suoi produttori di latte nel versare al bilancio dell’Unione europea il prelievo supplementare riguardava nel 2005, data della prima relazione presentata al Consiglio, 25 123 produttori debitori. Nel 2016 tale cifra è scesa a 21 123.

Di tutti i produttori indicati nella relazione, debitori del prelievo supplementare per i sette periodi oggetto della decisione del Consiglio, 15 431 hanno optato inizialmente per il regime di pagamento rateale del 2003. Nel 2004, prima del pagamento della prima rata, i 15 431 produttori che avevano optato per il regime di pagamento rateale erano debitori di una somma totale di 345 milioni di EUR, pari a circa un quarto del debito residuo totale dei produttori che hanno rifiutato di aderire ai meccanismi di pagamento rateale. Ne deriva che ha optato per il regime di pagamento rateale la maggior parte dei produttori che si erano resi responsabili dei superamenti più contenuti, mentre quelli con i superamenti più cospicui (circa 8 000 produttori ai quali è imputato un importo complessivo di un miliardo di EUR per i prelievi dovuti nei sette periodi annuali considerati) hanno preferito non aderire al regime di pagamento rateale. Va osservato tuttavia che ogni anno le autorità italiane ricevono nuove domande di pagamento rateale. Nel 2016 sono state presentate 39 nuove domande per un totale di 4,2 milioni di EUR. Al 31 dicembre 2016 l’importo totale del regime di pagamento rateale del 2003 ammontava a 372,361 milioni di EUR.

La tredicesima rata doveva essere pagata entro il 31 dicembre 2016 da 10 395 produttori, per un totale di 25 574 104,06 EUR. Dalle verifiche effettuate dalle autorità italiane sono risultati in regola con il versamento 10 186 produttori, che nel 2016 hanno versato complessivamente 24 968 791,58 EUR, il che significa che il 97,9% dei produttori ha pagato, entro il termine prescritto, il 97,63% degli importi dovuti per la tredicesima rata. I pagamenti effettuati entro i termini per le dodici rate precedenti corrispondevano rispettivamente al 99,6%, 97,9%, 99,5%, 99,7%, 96,4%, 96,2%, 90,5%, 98,3%, 96,9%, 98,2%, 95,9% e 95,7% degli importi dovuti. Il prelievo complessivo percepito a titolo delle prime tredici rate ammonta quindi a 358,326 milioni di EUR, pari a poco più del 96% dell’importo complessivo dovuto per tali rate.

Anche se queste percentuali sono certamente indicative della volontà dei produttori partecipanti al regime di pagamento rateale di adempiere ai propri obblighi, la Commissione ritiene che il monitoraggio dei casi in cui il pagamento non è stato registrato entro i termini sia un indice fondamentale del livello di impegno, da parte delle autorità italiane, a garantire il rigoroso rispetto del regime di pagamento e in ultima analisi la riscossione dell’intero importo del prelievo dovuto.

Per quanto riguarda la tredicesima rata, non sono disponibili informazioni riguardo ai pagamenti dei rimanenti 209 produttori, che rappresentano un importo pari a 563 317,82 EUR. (Tale informazione sarà trattata nel prossimo esercizio.)

Per la dodicesima rata, dalla relazione precedente risultava che, al 31 dicembre 2015, 258 produttori non avevano provveduto al pagamento, per un valore di 1 089 857 EUR. Stando alle informazioni ricevute dalle autorità italiane, tutti questi casi sono stati notificati dalle autorità centrali alle competenti autorità regionali affinché provvedano al recupero dell’intero importo dovuto, maggiorato di un tasso di interesse che non rientra nel regime di pagamento rateale. Dei 258 produttori che in un primo tempo si pensava non avessero pagato è emerso successivamente che in realtà 124 avevano pagato. Per contro, ai 134 produttori che effettivamente non avevano pagato la dodicesima rata è stata revocata la possibilità di rateizzare il pagamento e nei loro confronti sono stati avviati procedimenti di riscossione forzata.

Dalle informazioni comunicate dalle autorità italiane per il 2016 risulta che le condizioni di applicazione del regime di pagamento rateale approvato con la decisione 2003/530/CE del Consiglio sono state rispettate e che l’andamento dei procedimenti di recupero degli importi dovuti dai produttori partecipanti a tale regime per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 è indice di una corretta gestione.

Aziende cui è stata revocata la possibilità di rateizzare il pagamento

Il mancato pagamento anche di una sola rata annuale comporta l’esclusione del produttore dal regime di pagamento rateale e lo espone al procedimento di recupero dell’intero importo dovuto, maggiorato degli interessi maturati.

A tredici anni dall’avvio del regime di rateizzazione nel 2003, il diritto al pagamento rateale è stato complessivamente revocato a 991 aziende, per un debito complessivo a titolo dei pagamenti rateali di 33 954 483,57 EUR.

Tuttavia, sull’importo suindicato, 15 608 713,05 EUR sono stati pagati prima della revoca del diritto e 5 042 636,22 EUR sono stati riscossi successivamente alla revoca, di cui 2 678 653,30 EUR che hanno permesso di saldare il debito di 256 aziende. Pertanto, il debito tuttora pendente riguarda 735 aziende per un totale di 13 314 672,82 EUR.

I dati indicano che la diligenza dell’amministrazione italiana nella riscossione dei prelievi presso i produttori esclusi dal regime di pagamento rateale in seguito al mancato pagamento di una rata è lungi dall’essere soddisfacente. Inoltre, per poter partecipare al regime di pagamento rateale, i produttori di latte hanno dovuto rinunciare alla possibilità di promuovere azioni legali dinanzi ai giudici italiani. Di conseguenza, il recupero carente non sembra imputabile alle eventuali lungaggini dei procedimenti giudiziari, ma piuttosto all’incapacità dell’amministrazione italiana di recuperare efficacemente questi importi.

Proroga di sei mesi del termine di pagamento e relative implicazioni in materia di aiuti di Stato

A norma dell’art. 2, par. 12 duodecies del decreto-legge italiano 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modifiche nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, l’Italia ha autorizzato la proroga fino al 30 giugno 2011 del termine di pagamento della rata 2010, che di norma doveva essere versata entro il 31 dicembre 2010 in conformità al regime di pagamento rateale del 2003 approvato con la decisione 2003/530/CE del Consiglio.

Con la decisione C(2013) 4046 final del 17 luglio 2013, la Commissione ha dichiarato che la proroga del pagamento della rata dei prelievi sul latte in scadenza il 31 dicembre 2010 costituisce un aiuto incompatibile con il mercato interno. Inoltre, secondo la Commissione l’aiuto ha determinato una violazione delle condizioni fissate dalla decisione 2003/530/CE del Consiglio e ha esso stesso creato, per chi ne ha beneficiato scostandosi quindi dal quadro stabilito dal Consiglio, un nuovo aiuto di Stato, illegittimo ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 e ugualmente incompatibile con il mercato interno.

Con la decisione C(2013) 4046 final la Commissione ha ingiunto all’Italia di procedere al recupero, presso i beneficiari della proroga di pagamento, dell’importo degli aiuti incompatibili maggiorato degli interessi.

Le autorità italiane hanno avviato le pratiche amministrative necessarie al recupero degli aiuti, ma hanno tuttavia impugnato, l’8 novembre 2013, la decisione della Commissione presentando ricorso presso il Tribunale (causa T-527/13). Il 24 giugno 2015 il Tribunale si è pronunciato annullando parzialmente la decisione della Commissione: ha confermato l’approccio della Commissione riguardo all’aiuto relativo alla proroga del termine di pagamento della rata dei prelievi sul latte in scadenza il 31 dicembre 2010, ma ha respinto le conclusioni della Commissione sul nuovo aiuto creato per i beneficiari di tale proroga, discostandosi quindi dal quadro della decisione del Consiglio. La Commissione ha portato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-467/15 P). Con sentenza pronunciata il 25 ottobre 2017 la Corte di giustizia ha confermato la validità della decisione C(2013) 4046 final della Commissione, che il Tribunale aveva in parte annullato con sentenza del 24 giugno 2015 (causa T-527/13). Le autorità italiane sono state pertanto invitate a prendere e ad attuare le misure nazionali necessarie per dare esecuzione alla decisione C(2013) 4046 final fino al completo recupero dell’aiuto erogato nell’ambito del regime.

Prelievo supplementare dovuto per il periodo 2002-2003

Per i periodi dal 1995 al 2002 l’Italia ha versato all’Unione europea gli importi dovuti a titolo del prelievo supplementare, sostituendosi ai produttori, in applicazione della decisione 2003/530/CE del Consiglio.

Dal 2004 gli Stati membri versano direttamente il prelievo supplementare al bilancio dell’Unione, a norma del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

Tuttavia, il periodo 2002-2003 non è coperto né dalla decisione del Consiglio né dal nuovo regime istituito nel 2004. Tenendo conto del superamento della quota nazionale assegnata all’Italia, per il periodo 2002-2003 i produttori di latte italiani responsabili di tale superamento erano debitori nei confronti dell’Unione di 227,76 milioni di EUR.

Su tale importo, i produttori lattieri devono ancora al bilancio dell’Unione europea 118,4 milioni di EUR a titolo di prelievo supplementare.

Prelievo imputato per i periodi dal 1995-1996 al 2008-2009 e non coperto dal regime di pagamento rateale del 2003 o dal sistema di rimborso del 2009

Nelle relazioni precedenti si è sottolineato che il regime di pagamento rateale del 2003 e il sistema di rimborso rateale istituito dall’Italia nel 2009 (a un tasso d’interesse pari a un tasso di riferimento stabilito per l’Unione maggiorato di diversi punti percentuali) coprono in realtà solo una parte esigua del prelievo da recuperare, e più precisamente 407 milioni di EUR, pari al 17% dell’importo da riscuotere. Al 31 dicembre 2016 erano già stati riscossi 368 milioni di EUR nel quadro del piano di rateizzazione del 2003 e del sistema di rimborso del 2009. Dell’importo totale da rimborsare, quindi, solo una minima parte, vale a dire 39 milioni di EUR, rientra ancora in questi meccanismi.

Di fatto, sull’importo totale del prelievo imputato per i periodi dal 1995-1996 al 2008-2009 quale notificato all’Italia, pari a 2,303 miliardi di EUR, la quota più cospicua da riscuotere esula da tali regimi.

Se le informazioni contenute nella relazione delle autorità italiane riguardo alla tredicesima rata dimostrano che nel complesso la situazione attuale della riscossione del prelievo nel quadro del regime di pagamento rateale istituito nel 2003 è soddisfacente, non si può dire altrettanto per la riscossione degli importi da recuperare che non rientrano nei regimi di pagamento o di rimborso rateale (1,268 miliardi di EUR), e in particolare per la riscossione degli importi esigibili (803 milioni di EUR).

Nelle successive relazioni di valutazione presentate al Consiglio a decorrere dal 2010 la Commissione ha ripetutamente espresso la propria insoddisfazione per l’assenza di progressi significativi nella riscossione dei prelievi supplementari sul latte non rientranti nei regimi di pagamento o di rimborso rateale.

Dalle informazioni trasmesse dalle autorità italiane nella relazione sulla tredicesima rata risulta che non è stato compiuto alcun progresso significativo nell’effettiva riscossione del prelievo non coperto dai meccanismi di pagamento rateale. Se è vero che le autorità italiane hanno riferito che sono in via di riscossione 798 milioni di EUR nell’ambito di un procedimento giudiziario (riscossione forzata), nessun effetto concreto è stato finora segnalato a questo riguardo.

Pertanto, data la consistenza degli importi dei prelievi non pagati e la notevole durata della situazione di mancato recupero di tali importi, si deve concludere che l’efficienza e l’efficacia del diritto dell’Unione europea sono lungi dall’essere state e dall’essere garantite.

Per questo motivo la Commissione ha adito la Corte di giustizia dell’Unione europea per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE (causa C-433/15).

Con sentenza del 24 gennaio 2018 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha accolto il ricorso della Commissione, constatando che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, in quanto non ha provveduto a garantire che il prelievo supplementare dovuto per la produzione realizzata in Italia in eccesso rispetto al livello della quota nazionale, a partire dalla prima campagna di effettiva imposizione del prelievo supplementare in Italia (1995/1996) e sino all’ultima campagna nella quale in Italia è stata accertata una produzione in eccesso (2008/2009),

– fosse effettivamente addebitato ai singoli produttori che avevano contribuito a ciascun superamento di produzione, nonché

– fosse tempestivamente pagato, previa notifica dell’importo dovuto, dall’acquirente o dal produttore, in caso di vendite dirette, ovvero

– qualora non pagato nei termini previsti, fosse iscritto a ruolo ed eventualmente riscosso coattivamente presso gli stessi acquirenti o produttori.

Conclusioni

La Commissione è del parere che, nella misura in cui sono rispettate le condizioni d’applicazione del regime di pagamento rateale approvato dal Consiglio nel 2003, i progressi compiuti dalle autorità italiane nel recupero degli importi dovuti dai produttori che hanno scelto di partecipare al regime di pagamento rateale per i periodi dal 1995-1996 al 2001-2002 dimostrano una gestione adeguata di tale regime.

Quanto agli importi non coperti dai regimi di pagamento o di rimborso rateale, la Commissione sottolinea che, con sentenza del 24 gennaio 2018, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato gli inadempimenti che la Commissione addebita alla Repubblica italiana. Spetta ora alle autorità italiane, a norma dell’articolo 260 del TFUE, prendere tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia e attuare con diligenza un sistema efficace di recupero degli importi dovuti, che produca risultati concreti e visibili in termini di riduzione dell’importo insoluto.