Bruxelles, 26.4.2018

COM(2018) 236 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo


1.Introduzione

L'esposizione dei cittadini alla disinformazione su vasta scala, tra cui le informazioni fuorvianti o palesemente false, costituisce una grande sfida per l'Europa.

L'apertura delle nostre società democratiche dipende dal dibattito politico, che consente a cittadini adeguatamente informati di esprimere la proprio volontà attraverso processi politici liberi ed equi. I mezzi di comunicazione svolgono tradizionalmente un ruolo fondamentale nel responsabilizzare le autorità pubbliche e nel fornire ai cittadini le informazioni che permettono loro di farsi un'opinione personale sulle questioni sociali e di partecipare attivamente ed efficacemente alla società democratica. In Europa i media tradizionali sono soggetti a un'ampia gamma di norme in materia di imparzialità, pluralismo, diversità culturale, contenuti nocivi, pubblicità e contenuti sponsorizzati. La democrazia nell'Unione europea poggia sull'esistenza di mezzi di comunicazione liberi e indipendenti 1 .

Al giorno d'oggi Internet ha non solo aumentato il volume e la varietà di notizie a disposizione dei suoi utenti ma ha anche trasformato profondamente le modalità di accesso alle notizie e il modo in cui i cittadini si relazionano ad esse. I giovani utenti in particolare guardano ora ai mezzi di comunicazione online come fonte principale di informazioni. La facilità con cui informazioni di varia qualità sono messe a disposizione è potenzialmente in grado di rendere il processo democratico più partecipativo e inclusivo.

Tuttavia le nuove tecnologie possono essere impiegate, in particolare attraverso i social media, per diffondere disinformazione su vasta scala e con una rapidità e una precisione quanto a raggiungimento del gruppo target senza precedenti, creando così bolle di informazione personalizzate e generando potenti camere di risonanza per le campagne di disinformazione.

La disinformazione erode la fiducia nelle istituzioni e nei mezzi di comunicazione digitali e tradizionali e danneggia le nostre democrazie ostacolando la capacità dei cittadini di prendere decisioni informate. Spesso alimenta anche idee e attività radicali ed estremiste, oltre a compromettere la libertà di espressione, un diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") 2 . La libertà di espressione comprende il rispetto per la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nonché il diritto dei cittadini alla libertà di opinione e alla libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee "senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera".

L'obbligo primario degli attori statali in fatto di libertà di espressione e dei mezzi di comunicazione è di astenersi da qualsiasi tipo di interferenza e di censura e di garantire un contesto favorevole per un dibattito pubblico pluralistico e inclusivo. I contenuti legali, anche quelli presunti dannosi, sono generalmente tutelati dalla libertà di espressione e devono essere gestiti in maniera diversa rispetto ai contenuti illegali, per i quali la rimozione del contenuto stesso può essere giustificata. Come ha sottolineato la Corte europea dei diritti dell'uomo, ciò è particolarmente importante quando si parla di elezioni 3 .

Al giorno d'oggi le campagne online di disinformazione di massa sono ampiamente sfruttate da una serie di soggetti nazionali ed esteri per instillare sfiducia e creare tensioni sociali, con conseguenze potenzialmente gravi per la nostra sicurezza. Le campagne di disinformazione da parte di paesi terzi possono inoltre essere parte di minacce ibride alla sicurezza interna, nonché ai processi elettorali, in particolare in combinazione con gli attacchi informatici. A titolo d'esempio, la dottrina militare russa riconosce esplicitamente tra le sue competenze la guerra dell'informazione 4 .

La diffusione della disinformazione influenza anche i processi di elaborazione delle politiche poiché può fuorviare l'opinione pubblica. Soggetti nazionali e stranieri possono servirsi della disinformazione per manipolare le politiche, il dibattito sociale e i comportamenti in settori come il cambiamento climatico, la migrazione, la sicurezza pubblica, la salute 5 e la finanza. La disinformazione può anche ridurre la fiducia nella scienza e nelle prove empiriche.

Nel 2014 il Forum economico mondiale ha considerato la rapida diffusione della disinformazione online come una delle dieci tendenze principali delle società moderne 6 .

Nel 2016 i social media, gli aggregatori di notizie e i motori di ricerca costituivano, considerati insieme, le modalità più diffuse di lettura delle notizie online per il 57% degli utenti dell'UE 7 . Per quanto riguarda i giovani, un terzo dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni dichiarano di usare i social media come principale fonte di informazione 8 .

L'80% degli europei si è imbattuto in notizie da loro ritenute false o fuorvianti svariate volte al mese o anche più frequentemente. L'85% dei partecipanti all'indagine considera la questione come un problema nel proprio paese 9 .

Le piattaforme online che distribuiscono contenuti, in particolare i social media, i servizi di condivisione di video e i motori di ricerca, hanno un ruolo fondamentale nella diffusione e nell'amplificazione della disinformazione online. Finora queste piattaforme non sono riuscite a intervenire adeguatamente e si sono dimostrate impotenti di fronte alla sfida posta dalla disinformazione e dall'uso manipolativo delle loro infrastrutture. Alcune di esse hanno adottato misure moderate per invertire la tendenza alla diffusione di disinformazione online, ma ciò ha interessato un numero limitato di paesi e di utenti. Sorgono inoltre seri dubbi in merito all'efficacia della protezione che la piattaforma è in grado di fornire ai propri utenti contro l'uso non autorizzato dei dati personali da parte di terzi, come hanno recentemente dimostrato le rivelazioni del caso Facebook/Cambridge Analytica, attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità di protezione dei dati, riguardante la raccolta non autorizzata di dati personali di milioni di utenti UE dei social media, sfruttati in contesti elettorali.

L'aumento della disinformazione e la gravità della minaccia hanno innescato maggiore consapevolezza e preoccupazione nella società civile, tanto negli Stati membri dell'UE quanto a livello internazionale. A marzo del 2015, il Consiglio europeo ha invitato l'alta rappresentante a elaborare un piano d'azione per far fronte alle campagne di disinformazione condotte dalla Russia 10 , che ha portato all'istituzione della Task Force East StratCom, operativa da settembre 2015 come pianificato. In una risoluzione di giugno 2017 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad "analizzare nel dettaglio la situazione attuale e il quadro giuridico vigente relativo alle notizie false e a verificare la possibilità di un intervento legislativo per limitare la divulgazione e la diffusione di contenuti falsi" 11 . A marzo 2018 il Consiglio europeo ha dichiarato che "le reti sociali e le piattaforme digitali devono garantire pratiche trasparenti e la piena protezione della vita privata e dei dati personali dei cittadini" 12 . La dichiarazione congiunta sulla libertà di espressione e su "fake news", disinformazione e propaganda adottata nel 2017 da relatori speciali designati dalle organizzazioni internazionali 13 , fornisce un'analisi mirata dell'applicazione delle norme internazionali in materia di diritti umani a questo fenomeno.

Vari Stati membri stanno attualmente valutando se applicare eventuali misure per tutelare l'integrità dei processi elettorali dalla disinformazione online e garantire la trasparenza dei messaggi pubblicitari di natura politica online 14 .

È chiaro tuttavia che se la protezione del processo elettorale spetta in primo luogo agli Stati membri, la dimensione transfrontaliera della disinformazione in rete rende invece necessario un approccio europeo che assicuri un intervento efficace e coordinato e che protegga l'UE, i suoi cittadini, le sue politiche e le sue istituzioni.

La presente comunicazione è stata elaborata tenendo conto delle ampie consultazioni svolte coi cittadini e le parti interessate. Verso la fine del 2017 la Commissione ha istituito un gruppo di esperti ad alto livello con il compito di fornire consulenza in materia. Il 12 marzo 2018 il gruppo ha consegnato la sua relazione 15 . La Commissione ha anche avviato un'ampia consultazione pubblica, comprendente questionari online (che hanno ricevuto 2 986 risposte) 16 , dialoghi strutturati con le parti interessate 17 e un sondaggio Eurobarometro condotto in tutti i 28 Stati membri 18 .

La presente comunicazione illustra la posizione della Commissione in merito alle sfide associate alla disinformazione online e descrive i principi e gli obiettivi generali fondamentali che dovrebbero guidare le azioni volte a sensibilizzare l'opinione pubblica alla disinformazione e a contrastare efficacemente tale fenomeno, nonché le misure che la Commissione intende adottare al riguardo.

2.Portata e cause della disinformazione online

2.1.Portata

Per disinformazione si intende un'informazione rivelatasi falsa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che può arrecare un pregiudizio pubblico. Il pregiudizio pubblico include minacce ai processi politici democratici e di elaborazione delle politiche e a beni pubblici quali la tutela della salute dei cittadini, dell'ambiente e della sicurezza dell'UE. La disinformazione non include gli errori di segnalazione, la satira e la parodia, o notizie e commenti chiaramente identificabili come di parte. La presente comunicazione non pregiudica le norme giuridiche applicabili a livello nazionale o dell'Unione relative a tali temi, compresa la disinformazione che presenta contenuto illegale 19 . La presente comunicazione non pregiudica gli approcci e le azioni in corso in materia di contenuti illegali, compresi quelli relativi ai contenuti terroristici online e alla pedopornografia.

L'83% degli europei ritiene che le notizie false rappresentino un problema per la democrazia in generale, "per certo" (45%) o "in certa misura" (38%) 20 . 

Secondo i partecipanti a una consultazione pubblica condotta dalla Commissione, la disinformazione intenzionale mirata a influenzare le elezioni e quella mirata a influenzare le politiche di immigrazione sono state considerate le due principali categorie che possono arrecare pregiudizio alla società, seguite da vicino dalla disinformazione nei settori della salute, dell'ambiente e delle politiche di sicurezza 21 .

2.2.Contesto e principali cause della disinformazione

La proliferazione della disinformazione ha radici economiche, tecnologiche, politiche e ideologiche tra loro correlate.

Anzitutto, la diffusione di disinformazione è sintomo di fenomeni più ampi che colpiscono le società in rapido cambiamento. L'insicurezza economica, i crescenti estremismi e i mutamenti culturali generano ansia e offrono terreno fertile alle campagne di disinformazione finalizzate ad aumentare le tensioni sociali, la polarizzazione e la perdita di fiducia. Organizzazioni e agenti di influenza (siano essi imprese, stati od organizzazioni non governative con interessi nei dibattiti politici e strategici, comprese fonti esterne all'UE) possono ricorrere alla disinformazione per manipolare i dibattiti politici e sociali. L'incidenza della disinformazione è diversa da una società all'altra a seconda dei livelli di istruzione, della cultura democratica, della fiducia nelle istituzioni, dell'inclusività dei sistemi elettorali, del ruolo del denaro nei processi politici e delle ineguaglianze sociali ed economiche.

Sul lungo termine, la lotta alla disinformazione sarà efficace solo se accompagnata da una chiara volontà politica di rafforzare la resilienza collettiva a sostegno del nostro bagaglio democratico e dei valori europei.

In secondo luogo, la diffusione della disinformazione avviene nell'ambito di un settore dei media in fase di profonda trasformazione. Il proliferare di piattaforme attive nel settore dei mezzi di comunicazione ha profondamente colpito i giornalisti e gli organi di informazione professionali, che in larga parte stanno ancora pensando a come adattare i propri modelli aziendali e sono ancora alla ricerca di nuove modalità per monetizzare i contenuti. Inoltre, alcune piattaforme hanno assunto funzioni tradizionalmente associate agli organi di informazione, facendo il loro ingresso nel settore dell'informazione come aggregatori e distributori di contenuti senza necessariamente integrare le capacità e gli inquadramenti editoriali di tali organi. I loro incentivi economici li hanno portati ad attrarre una vasta base di utenti, sfruttando l'effetto rete e massimizzando il tempo che l'utente investe nei loro servizi, privilegiando la quantità di informazioni invece della qualità, senza preoccuparsi delle conseguenze.

Tra il 2010 e il 2014, per gli editori, le entrate totali derivanti dalle notizie stampate sono diminuiti di 13,45 miliardi di EUR, mentre le entrate digitali sono aumentate di 3,98 miliardi di EUR: una perdita di entrate nette equivalente a 9,47 miliardi di EUR (-13%) 22 . Gli editori di notizie segnalano inoltre che l'attuale declino del settore ha già portato alla chiusura o alla riduzione dei loro gruppi editoriali 23 .

In terzo luogo, le tecnologie delle reti sociali sono manipolate per diffondere disinformazione attraverso una serie di passi successivi: i) creazione; ii) amplificazione tramite social media e altri mezzi di comunicazione online; e iii) diffusione da parte degli utenti.

i) Creazione della disinformazione

La disinformazione è uno strumento di influenza potente, poco costoso e spesso economicamente redditizio. Ad oggi, i casi più noti hanno coinvolto articoli scritti, a volte completati da fotografie autentiche o contenuti audiovisivi decontestualizzati. Tuttavia, sono ormai disponibili nuove tecnologie economiche e facili da usare, che permettono di creare foto e contenuti audiovisivi falsi (i cosiddetti "deepfake"), offrendo mezzi ancora più potenti per manipolare l'opinione pubblica.

ii) Amplificazione tramite social media e altri mezzi di comunicazione online

La diffusione della disinformazione online trova terreno fertile grazie a una serie di fattori. I meccanismi di proliferazione della disinformazione sono:

basati su algoritmi: i criteri impiegati dagli algoritmi per dare priorità alla pubblicazione delle informazioni sono determinati dal modello aziendale delle piattaforme e dal modo in cui tale modello privilegia i contenuti personalizzati e sensazionalistici, che in genere hanno più probabilità di attrarre l'attenzione e di essere condivisi tra gli utenti. Favorendo la condivisione di contenuti personalizzati tra utenti di vedute affini, gli algoritmi aumentano indirettamente la polarizzazione e rafforzano l'effetto della disinformazione.

influenzati dalla pubblicità: il modello pubblicitario digitale odierno dipende spesso dal numero di clic e premia quindi i contenuti sensazionalistici e virali. Tale modello dipende da reti pubblicitarie gestite da agenzie che garantiscono la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie in tempo reale in base a processi decisionali algoritmici. Ciò agevola l'inserimento di annunci pubblicitari sui siti web che pubblicano contenuti sensazionalistici che fanno a loro volta leva sulle emozioni dell'utente, compresa la disinformazione.

facilitati dalla tecnologia: le tecnologie online come i servizi automatizzati (denominati "bot") amplificano artificialmente la diffusione della disinformazione. Tali meccanismi possono essere favoriti da profili simulati (falsi profili) privi di un utente reale e a volte orchestrati su vasta scala (le cosiddette "fabbriche di troll").

 iii) Diffusione da parte degli utenti

Anche gli utenti svolgono un ruolo nella diffusione della disinformazione, che ha così la tendenza a viaggiare più velocemente nei social media a motivo della propensione degli utenti a condividere contenuti senza verificarli in precedenza. Il volume e la velocità sempre più elevati del flusso di contenuti online aumentano a loro volta la condivisione indiscriminata di disinformazione.

Sebbene i siti web di notizie più seguiti raggiungano più utenti sulla media mensile, le notizie false si diffondono in maniera più virale. In Francia, per esempio, un canale di notizie false ha generato una media di oltre 11 milioni di interazioni al mese - cinque volte più degli editori di notizie più accreditati 24 .

I partecipanti alla consultazione pubblica ritenevano che la disinformazione si diffonde più facilmente attraverso i mezzi di comunicazione online perché fa leva sulle emozioni del lettore (88%), può influenzare il dibattito pubblico (84%) ed è concepita a scopo di lucro (65%) 25 . 

3.Un approccio europeo per contrastare la disinformazione online

Data la complessità della materia e la rapida evoluzione della situazione nel contesto digitale, la Commissione ritiene che la risposta politica debba essere globale, valutare continuamente il fenomeno della disinformazione e adeguare gli obiettivi politici alla luce della sua evoluzione.

Non si può pensare che un'unica soluzione possa risolvere tutte le sfide legate alla disinformazione. Al tempo stesso, non è possibile rimanere inattivi.

Secondo la Commissione, l'azione volta a contrastare la disinformazione dovrebbe essere orientata dai seguenti principi e obiettivi generali:

·in primo luogo, migliorare la trasparenza dell'origine dell'informazione e del modo in cui viene prodotta, promossa, diffusa e mirata, al fine di consentire ai cittadini di valutare i contenuti cui accedono online e smascherare possibili tentativi di manipolare la loro opinione;

·in secondo luogo, promuovere la diversità dell'informazione, per consentire ai cittadini di prendere decisioni informate fondate su un pensiero critico, attraverso il sostegno a un giornalismo di alta qualità, all'alfabetizzazione mediatica e al riequilibrio del rapporto tra i creatori e i distributori di informazione;

·in terzo luogo, promuovere la credibilità dell'informazione fornendo un'indicazione della sua affidabilità, in particolare con l'aiuto di segnalatori attendibili, con il miglioramento della tracciabilità dell'informazione e l'autenticazione dei fornitori di informazioni influenti;

·in quarto luogo, integrare soluzioni inclusive. Soluzioni efficaci a lungo termine richiedono un lavoro di sensibilizzazione, maggiore alfabetizzazione mediatica, un ampio coinvolgimento delle parti interessate e la cooperazione delle autorità pubbliche, delle piattaforme online, degli inserzionisti, dei segnalatori attendibili, dei giornalisti e dei gruppi editoriali.

Basandosi su tutti i contributi raccolti, la Commissione intende intraprendere le seguenti azioni. Esse integrano il regolamento generale sulla protezione dei dati, che sarà applicabile in tutta l'UE a partire dal 25 maggio 2018 e che rafforzerà la protezione dei dati personali degli utenti delle piattaforme online 26 . Il regolamento chiarisce la nozione di consenso e include il concetto chiave della trasparenza del trattamento. Chiarisce e armonizza inoltre le condizioni entro le quali i dati personali possono essere ulteriormente condivisi ("successivamente trattati").

3.1.Un ecosistema online più trasparente, affidabile e responsabile

I meccanismi che permettono la creazione, l'amplificazione e la diffusione della disinformazione sfruttano una mancanza di trasparenza e di tracciabilità nell'ecosistema attuale delle piattaforme e sull'impatto degli algoritmi e dei modelli di pubblicità online. È quindi necessario promuovere adeguati cambiamenti nella condotta delle piattaforme, un ecosistema dell'informazione più responsabile, capacità di verifica dei fatti potenziate e una conoscenza collettiva sulla disinformazione, nonché l'uso di nuove tecnologie mirate a migliorare il modo in cui le informazioni sono prodotte e diffuse online.

3.1.1.Piattaforme online che agiscono rapidamente ed efficacemente per proteggere gli utenti dalla disinformazione

Ci si aspetta sempre di più che le piattaforme online non solo rispettino gli obblighi giuridici dettati dal diritto nazionale e dell'UE, ma che agiscano anche con adeguata responsabilità alla luce del loro ruolo, in modo da garantire un ambiente online sicuro, tutelare gli utenti dalla disinformazione ed esporre gli utenti a vari orientamenti politici.

Nel complesso le piattaforme non hanno fornito sufficiente trasparenza per quanto riguarda i messaggi pubblicitari di natura politica e i contenuti sponsorizzati. Non hanno inoltre fornito informazioni sufficienti sull'uso delle tecniche di divulgazione strategica, come gli influenzatori ("influencer") retribuiti e/o i robot usati per commercializzare messaggi. Queste sono state le principali motivazioni che hanno portato alcuni Stati membri e paesi terzi ad adottare misure sulla trasparenza circa i messaggi pubblicitari di natura politica online.

La Commissione invita le piattaforme a intensificare in maniera decisiva gli sforzi per contrastare la disinformazione online e ritiene che l'autoregolamentazione possa contribuire a tal fine, a condizione che sia applicata e monitorata efficacemente.

A tale scopo la Commissione sosterrà l'elaborazione di un ambizioso Codice di buone pratiche, basato sui principi fondamentali proposti dal gruppo di esperti ad alto livello 27 e richiedendo alle piattaforme online e all'industria pubblicitaria di conseguire i seguenti obiettivi:

migliorare significativamente il vaglio delle inserzioni pubblicitarie, in particolare al fine di ridurre il profitto dei vettori di disinformazione e di restringere il numero di possibili bersagli di propaganda politica;

garantire trasparenza circa i contenuti sponsorizzati, in particolare per quanto riguarda i messaggi pubblicitari di natura politica e le campagne di sensibilizzazione. A tal fine dovrebbero essere anche predisposti archivi che forniscono informazioni approfondite relative ai contenuti sponsorizzati, tra cui la reale identità del promotore, gli importi versati e i criteri usati per la selezione del pubblico. Analogamente, dovrebbero essere messi in atto meccanismi simili per permettere agli utenti di capire perché sono stati oggetto di un determinato messaggio pubblicitario;

intensificare e dimostrare l'efficacia degli sforzi impiegati per chiudere i profili falsi;

agevolare la valutazione del contenuto da parte dell'utente mediante indicatori di affidabilità delle fonti dei contenuti, sulla base di criteri oggettivi e approvati dalle associazioni di giornalisti, in linea con i principi e i processi giornalistici, la trasparenza in materia di proprietà dei media e con la verifica dell'identità;

diluire la visibilità della disinformazione migliorando la reperibilità di contenuti affidabili;

stabilire sistemi e norme chiari per i bot e fare in modo che la loro attività non possa essere confusa con l'interazione umana;

fornire agli utenti gli strumenti per un'esperienza online personalizzata e interattiva in modo da favorire la scoperta di contenuti e l'accesso a varie fonti di informazione che costituiscano altrettanti punti di vista alternativi; fornire loro strumenti facilmente accessibili per segnalare casi di disinformazione;

garantire che i servizi online prevedano, a monte, meccanismi di protezione dalla disinformazione, includendo per esempio informazioni dettagliate sul comportamento degli algoritmi che danno priorità alla pubblicazione di determinati contenuti, nonché sullo sviluppo di metodi di prova;

offrire alle organizzazioni e al mondo accademico autorizzati alla verifica dei fatti accesso alle piattaforme di dati (in particolare tramite interfacce per programmi applicativi), nel rispetto della privacy degli utenti, dei segreti commerciali e della proprietà intellettuale; in tal modo potranno avere una migliore comprensione del funzionamento degli algoritmi pertinenti e analizzare e monitorare meglio le dinamiche della disinformazione e il loro impatto sulla società.

Le azioni che perseguono tali obiettivi dovrebbero rispettare rigorosamente la libertà di espressione e prevedere meccanismi che ne impediscano l'abuso, per esempio la censura dei discorsi critici, satirici, di opposizione o provocatori 28 . Dovrebbero altresì rispettare rigorosamente l'impegno della Commissione a favorire una rete Internet aperta, sicura e affidabile.

La Commissione convocherà un forum multilaterale sulla disinformazione per fornire un quadro operativo per una cooperazione efficace tra le parti interessate, tra cui le piattaforme online, l'industria della pubblicità, i principali inserzionisti e i rappresentanti dei mezzi di comunicazione e della società civile; e per ottenere l'impegno a coordinare e intensificare gli sforzi per contrastare la disinformazione. Tale forum è distinto dal Forum dell'UE su Internet relativo ai contenuti terroristici online. Per cominciare, il forum dovrebbe realizzare un codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, da pubblicarsi entro luglio 2018, con l'obiettivo di ottenere effetti misurabili entro ottobre 2018. In consultazione con le parti interessate e sulla base degli indicatori di prestazione fondamentali, la Commissione ne valuterà l'applicazione tenendo presenti gli obiettivi sopra descritti. Qualora i risultati dovessero dimostrarsi insoddisfacenti, la Commissione potrà proporre ulteriori azioni, comprese azioni a carattere regolamentare.

In parallelo la Commissione avvierà uno studio per esaminare l'applicabilità delle norme dell'UE e le eventuali lacune nell'ambito dell'identificazione dei contenuti sponsorizzati online. In tale contesto valuterà altresì l'efficacia di eventuali strumenti di identificazione di contenuti sponsorizzati online.

3.1.2.Potenziare la verifica dei fatti, le conoscenze collettive e la capacità di controllo della disinformazione

Le persone incaricate della verifica dei fatti (i "verificatori di fatti"), che si occupano di controllare e valutare la credibilità dei contenuti sulla base di fatti e prove, sono diventate parte integrante della catena del valore dei media. Queste figure si occupano anche di analizzare le fonti e i processi di creazione e diffusione delle informazioni. La loro credibilità dipende dalla loro indipendenza e dalla misura in cui si attengono a rigorosi criteri etici e di trasparenza.

Disporre di una fitta rete di verificatori di fatti validi e indipendenti è requisito essenziale di ogni ecosistema digitale sano. Queste figure devono operare seguendo standard elevati, come il codice etico della rete internazionale dei verificatori di fatti 29 .

Molti aspetti della disinformazione continuano inoltre a non essere sufficientemente analizzati e l'accesso ai dati delle piattaforme online è ancora limitato. Una risposta efficace richiede un valido corpus di fatti e prove relativi alla diffusione della disinformazione e al suo impatto. La raccolta e l'analisi di dati supplementari da parte di verificatori di fatti e ricercatori universitari dovrebbero comprendere le seguenti attività:

monitorare continuativamente la portata, le tecniche e gli strumenti della disinformazione nonché la sua precisa natura e il suo potenziale impatto;

individuare e mappare i meccanismi di disinformazione che contribuiscono all'amplificazione digitale;

contribuire allo sviluppo di indicatori giusti, obiettivi e affidabili per valutare la trasparenza delle fonti; e

condividere le conoscenze con i mezzi di informazione, le piattaforme e le autorità pubbliche per sensibilizzare l'opinione pubblica alla disinformazione.

Requisiti fondamentali a tale scopo sono un migliore accesso ai dati delle piattaforme online e uno spazio sicuro per l'analisi e lo scambio delle informazioni.

In una prima fase la Commissione sosterrà la creazione di una rete europea indipendente di verificatori di fatti allo scopo di stabilire metodi di lavoro comuni, scambiare buone pratiche, raggiungere la massima copertura possibile in tutta l'UE e partecipare ad attività comuni di verifica dei fatti e attività collegate. La rete sarà invitata a partecipare al forum multilaterale sulla disinformazione. La Commissione metterà a disposizione della rete strumenti online (p. es. uno spazio condiviso sicuro) per agevolare la collaborazione.

In una fase successiva la Commissione introdurrà una piattaforma online europea sicura sulla disinformazione per agevolare la rete europea indipendente dei verificatori di fatti e dei ricercatori universitari coinvolti. La piattaforma offrirà strumenti di raccolta e analisi di dati transfrontalieri e un accesso ai dati aperti (open data) relativi a tutta l'UE, come informazioni statistiche indipendenti affidabili, permettendo alla rete di fungere da "segnalatore attendibile". Agevolerà inoltre una comprensione più profonda della disinformazione online e la formulazione di strategie basate su prove mirate a limitarne un'ulteriore diffusione. A tale scopo la Commissione esaminerà l'uso del meccanismo per collegare l'Europa e sfrutterà l'esperienza acquisita nell'attuazione del programma "Internet più sicuro".

3.1.3.Promuovere la responsabilità online

Identificare la fonte della disinformazione garantendone la tracciabilità lungo tutto il suo percorso di diffusione è essenziale per chiamare alla responsabilità e per aumentare la fiducia nei fornitori di informazioni identificabili e promuovere un comportamento online più responsabile. Una possibilità potrebbe essere permettere agli utenti di scegliere di entrare in contatto con altre persone solo tramite piattaforme online che si sono identificate.

A tale scopo il regolamento in materia di identificazione elettronica 30 fornisce un contesto normativo prevedibile per l'uso transfrontaliero dei servizi online, il riconoscimento e l'applicazione dell'identificazione e autenticazione elettronica e dei servizi fiduciari, cui è possibile fare ricorso per promuovere lo sviluppo e l'impiego, su base volontaria, di sistemi per l'identificazione sicura dei fornitori di informazioni sulla base dei massimi standard di sicurezza e tutela della privacy, compresa la possibilità di utilizzare pseudonimi verificati.

Per agevolare l'investigazione di comportamenti dolosi online, come indicato nella comunicazione congiunta sulla cibersicurezza presentata a settembre 2017, la Commissione continuerà a promuovere la diffusione del protocollo Internet versione 6 (IPv6) che consente l'assegnazione di un singolo utente per indirizzo IP. La Commissione proseguirà negli sforzi per migliorare il funzionamento, la disponibilità e l'accuratezza delle informazioni nei sistemi dei nomi di dominio e nei WHOIS degli IP 31 in linea con il lavoro dell'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) e nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati.

La Commissione incoraggerà la rete di cooperazione di cui al regolamento sull'identificazione elettronica (eIDAS) a promuovere, in collaborazione con le piattaforme, l'impiego volontario di sistemi online che permettano di identificare l'origine delle informazioni ricorrendo a un'identificazione elettronica affidabile e a pseudonimi verificati, come previsto dal regolamento sull'identificazione elettronica.

Nel loro insieme, queste misure contribuirebbero a limitare gli attacchi informatici, che sono spesso accompagnati da campagne di disinformazione nel contesto di minacce ibride.

3.1.4.Mettere a frutto le nuove tecnologie

Le tecnologie emergenti continueranno a cambiare il modo in cui si producono e si diffondono le informazioni ma, sul lungo termine, potranno svolgere un ruolo centrale nella lotta alla disinformazione. A titolo esemplificativo:

l'intelligenza artificiale, sottoposta a un'adeguata sorveglianza umana, sarà fondamentale per verificare, individuare ed etichettare la disinformazione;

le tecnologie mediatiche volte a consentire un'esperienza online personalizzabile e interattiva potranno aiutare i cittadini a scoprire contenuti e a individuare la disinformazione;

le tecnologie innovative, come la catena dei blocchi (blockchain) , potranno aiutare a conservare l'integrità dei contenuti, verificare l'affidabilità delle informazioni e/o delle rispettive fonti, consentire la trasparenza e la tracciabilità e promuovere la fiducia nelle informazioni pubblicate su Internet. Queste tecnologie potrebbero essere combinate all'uso dell'identificazione elettronica affidabile, dell'autenticazione e degli pseudonimi verificati; e infine

gli algoritmi cognitivi che utilizzano informazioni pertinenti al contesto, compresa l'accuratezza e la qualità delle fonti dei dati, miglioreranno la pertinenza e l'attendibilità dei risultati delle ricerche.

La Commissione è attiva nel settore delle tecnologie emergenti, in particolare nel quadro della sua iniziativa "Internet di prossima generazione" 32 .

La Commissione farà ampio uso del programma di lavoro di Orizzonte 2020 per mobilitare queste tecnologie. Si occuperà inoltre di esplorare le possibilità di un sostegno supplementare per contribuire a sviluppare strumenti contro la disinformazione, accelerando i tempi di commercializzazione di attività innovative ad alto impatto e sostenendo la costituzione di partenariati tra ricerca e imprese.

3.2.Processi elettorali sicuri e solidi

La sicurezza dei processi elettorali, che costituisce la base della nostra democrazia, necessita di particolare attenzione. La disinformazione fa ormai parte di una più ampia gamma di strumenti usati per manipolare questi processi, che comprende l'hacking o il defacing di siti web, o anche l'accesso a informazioni private sul conto di personaggi politici e la loro diffusione. Alcune attività favorite dall'uso del ciberspazio possono essere sfruttate allo scopo di compromettere l'integrità delle informazioni pubbliche e per impedire l'identificazione delle fonti di disinformazione. Ciò è particolarmente importante durante le campagne elettorali, in cui i tempi ristretti non sempre permettono il riconoscimento tempestivo di notizie false e un'adeguata risposta.

Negli ultimi anni sono state rilevate tattiche di manipolazione e di disinformazione online in contesto elettorale in almeno 18 paesi e le tattiche di disinformazione hanno contribuito per il settimo anno consecutivo a un declino generale della libertà in Internet 33 .

In vista delle elezioni del parlamento europeo nel 2019, la Commissione ha invitato 34 le autorità nazionali competenti a individuare le migliori pratiche in materia di identificazione, mitigazione e gestione dei rischi che gli attacchi informatici e la disinformazione comportano per il processo elettorale. In seno al gruppo di cooperazione istituito nell'ambito della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (direttiva NIS), gli Stati membri hanno iniziato a effettuare una mappatura delle iniziative europee in tema di cibersicurezza delle reti e dei sistemi informativi usati per i processi elettorali, allo scopo di elaborare orientamenti da seguire su base volontaria.

Il tema del Convegno sui diritti fondamentali, in programma per il 26 e 27 novembre 2018, sarà la democrazia. In questo contesto saranno discussi gli elementi chiave di società democratiche inclusive e sane, comprese le opportunità e le sfide che la digitalizzazione pone a un dibattito democratico informato e pluralistico e gli effetti negativi della propaganda.

La Commissione avvierà un dialogo continuo per sostenere gli Stati membri nella gestione dei rischi che gli attacchi informatici e la disinformazione pongono al processo elettorale democratico, in particolar modo in vista di tali processi negli Stati membri e delle elezioni europee del 2019. Ciò comprenderà:

- un adeguato seguito al primo scambio con gli Stati membri che avrà luogo nell'ambito della conferenza sulle migliori pratiche elettorali in programma il 25 e 26 aprile 2018;

- in collaborazione con l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, tutto il sostegno necessario al Gruppo di cooperazione NIS per lo svolgimento delle attività legate alla cibersicurezza durante le elezioni. Entro la fine del 2018 il gruppo dovrebbe pubblicare un compendio di raccomandazioni e misure pratiche che gli Stati membri possono attuare per proteggere il loro ciclo di vita elettorale.

- una conferenza di alto livello con gli Stati membri in tema di minacce basate sull'uso di strumenti informatici in contesto elettorale, che sarà organizzata verso la fine del 2018 dalla task force sull'Unione della sicurezza.

3.3.Promuovere l'istruzione e l'alfabetizzazione mediatica

Lo sviluppo delle competenze critiche e digitali lungo tutto l'arco della vita è fondamentale, soprattutto per i giovani, per rafforzare la resilienza delle nostre società nei confronti della disinformazione.

Il piano d'azione per l'istruzione digitale adottato dalla Commissione nel gennaio 2018 35 mette in luce i rischi cui la disinformazione espone insegnanti e studenti ed evidenzia l'urgente necessità, per gli allievi di tutti i livelli, di sviluppare abilità e competenze digitali nei percorsi d'istruzione formali e informali. Il quadro europeo di competenze digitali per i cittadini, sviluppato dalla Commissione, stabilisce l'ampia combinazione di competenze necessarie a tutti i discenti, dall'alfabetizzazione informatica e digitale, alla creazione di contenuti digitali, fino alla sicurezza online e al benessere digitale 36 .

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione pubblica ritiene che educare e responsabilizzare gli utenti a ottenere un migliore accesso alle informazioni disponibili online e a farne un uso migliore, come pure informare gli utenti quando i contenuti sono generati o diffusi da un bot, sono misure realizzabili dalle piattaforme online che potrebbero efficacemente prevenire la diffusione della disinformazione 37 .

Data la dimensione transfrontaliera della disinformazione, l'UE svolge un ruolo importante nella diffusione tra gli Stati membri di buone pratiche per aumentare la resilienza dei cittadini e in particolare la Commissione può intensificare le azioni rivolte ai giovani e agli adulti:

·la Commissione dirige il gruppo di esperti sull'alfabetizzazione mediatica e sostiene progetti pilota come il progetto "Alfabetizzazione mediatica per tutti" 38 ; 

·la direttiva sui servizi di media audiovisivi riconosce l'importanza dell'alfabetizzazione mediatica 39  e la sua revisione mira a rafforzare il monitoraggio delle azioni intraprese dalle autorità degli Stati membri su questo tema 40 ;

·la Commissione sostiene una serie di iniziative, anche tramite il programma Erasmus+, legate alla sicurezza di Internet, al benessere digitale e alle competenze digitali, volte a promuovere la coscienza critica dei cittadini - in particolare dei giovani - nei confronti dell'ambiente digitale, la quale a sua volta aiuta a rafforzare l'alfabetizzazione mediatica digitale;

·gli Stati membri, le parti sociali e le organizzazioni che operano nel settore dell'istruzione condividono esperienze e buone pratiche in materia di istruzione digitale tramite il gruppo di lavoro sulle abilità e competenze digitali dell'UE 41 ;

·la Commissione incoraggia gli Stati membri a mobilitare risorse e includere nelle loro politiche in materia di istruzione la cittadinanza digitale, l'alfabetizzazione mediatica, lo sviluppo di abilità di pensiero critico in ambiente digitale e attività di sensibilizzazione sulla disinformazione e sulle tecniche di amplificazione online. A questo scopo è fondamentale il sostegno agli insegnanti, compresa la formazione e la condivisione di buone pratiche.

In futuro la Commissione si impegna a:

incoraggiare i verificatori di fatti indipendenti e le organizzazioni della società civile a fornire materiale educativo alle scuole e agli insegnanti;

includere nella campagna #SaferInternet4EU 42 iniziative mirate sulla disinformazione online;

organizzare una settimana europea dell'alfabetizzazione mediatica allo scopo di sensibilizzare e promuovere la cooperazione transfrontaliera tra le organizzazioni pertinenti;

redigere una relazione sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambito dell'applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi;

collaborare con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici nel quadro del programma per la valutazione internazionale degli studenti al fine di esplorare la possibilità di aggiungere l'alfabetizzazione mediatica ai criteri utilizzati dall'organizzazione nelle sue relazioni comparative;

incoraggiare ulteriormente il lavoro della coalizione per le competenze e le occupazioni digitali 43 volto a sostenere lo sviluppo delle competenze digitali, anche per la partecipazione alla società;

continuare l'attuazione del Piano d'azione per l'istruzione digitale 44 e continuare a sostenere iniziative come i tirocini "Opportunità digitali" 45 che mirano a rafforzare le abilità digitali e la consapevolezza degli europei - in particolare delle generazioni più giovani - e a promuovere valori comuni e inclusione.

3.4.Sostenere il giornalismo di qualità come elemento essenziale di una società democratica

Il giornalismo e i mezzi di informazione di qualità, compresi i media pubblici, svolgono un ruolo importante nel fornire ai cittadini informazioni diversificate e di qualità. Garantendo un ambiente mediatico pluralistico e diversificato sono infatti in grado di smascherare, controbilanciare e diluire la disinformazione.

In un ambiente digitale in continua evoluzione è necessario investire in un giornalismo di elevata qualità, rafforzare la fiducia nel ruolo cruciale del giornalismo di qualità, sia offline che online, a livello sociale e democratico e incoraggiare i mezzi di informazione di qualità a esplorare forme innovative di giornalismo.

Secondo l'indagine Eurobarometro, i cittadini hanno l'impressione che i media tradizionali siano quelli più affidabili: radio (70%), televisione (66%), giornali e riviste su carta stampata (63%). Le fonti di notizie ritenute meno affidabili sono i siti web che pubblicano video (27%) e le social network (26%). I partecipanti più giovani sono più propensi a ritenere vere le notizie e le informazioni ottenute online 46 .

È inoltre necessario riequilibrare il rapporto tra i media e le piattaforme online. Il raggiungimento di questo obiettivo sarà agevolato da una rapida approvazione della riforma del diritto d'autore dell'UE che consentirà di migliorare la posizione degli editori e di garantire una distribuzione più equa delle entrate tra i titolari dei diritti e le piattaforme, aiutando in particolare gli organi di informazione e i giornalisti a monetizzare i contenuti da loro prodotti.

I giornalisti e i professionisti dell'informazione dovrebbero inoltre sfruttare al massimo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e sviluppare le competenze digitali necessarie per elaborare dati e utilizzare l'analisi dei media sociali allo scopo di migliorare il reperimento dei fatti e la loro verifica.

Infine, il sostegno pubblico ai mezzi di informazione e ai mezzi di comunicazione del servizio pubblico è molto importante perché consente di fornire informazioni di elevata qualità e di tutelare il giornalismo nel pubblico interesse. Le misure di sostegno degli Stati membri finalizzate al conseguimento degli obiettivi di interesse comune dell'UE, quali la libertà e il pluralismo dei media, sono state dichiarate compatibili con le norme UE in materia di aiuti di Stato, come dimostrano le decisioni della Commissione sugli aiuti di Stato ai media 47 .

Gli Stati membri sono invitati a prendere in considerazione i regimi di aiuti orizzontali per affrontare le lacune del mercato che ostacolano la sostenibilità del giornalismo di qualità e prevedere misure di sostegno a specifiche attività, come i corsi di formazione per giornalisti, l'innovazione dei prodotti e dei servizi.

Le norme vigenti 48 definiscono le condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere aiuti pubblici. Per aumentare la trasparenza e la prevedibilità dell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in questo settore, la Commissione pubblicherà un registro online in cui saranno disponibili i riferimenti alle norme sugli aiuti di Stato applicabili e a casi precedenti di pertinenza. Saranno inoltre accessibili nel registro per la trasparenza informazioni regolarmente aggiornate sugli aiuti erogati dagli Stati membri.  49

Nel 2018 la Commissione lancerà un invito a presentare proposte per la produzione e la diffusione di notizie di qualità sui temi dell'UE tramite i mezzi di informazione basati sui dati.

Prendendo spunto dai progetti in corso, la Commissione esplorerà maggiori opportunità di finanziamento per sostenere le iniziative che promuovono la libertà e il pluralismo dei media, la qualità dei mezzi di informazione e del giornalismo, comprese le qualifiche professionali, le nuove tecnologie per la sala stampa e le piattaforme di collaborazione basate sui dati.

Il vademecum per i professionisti dell'informazione sulla copertura mediatica nell'ottica dei diritti fondamentali, redatto dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, fornirà ai giornalisti una serie di raccomandazioni, suggerimenti e strumenti per affrontare dilemmi etici, compresi quelli legati alla disinformazione, osservandoli dal punto di vista dei diritti fondamentali.

3.5.Contrastare le minacce interne ed esterne poste dalla disinformazione grazie a una comunicazione strategica

La comunicazione e la sensibilizzazione da parte delle autorità pubbliche costituisce parte integrante della risposta alla disinformazione. Oltre al riconoscimento della disinformazione e all'analisi dei dati, la comunicazione strategica richiede attività di sensibilizzazione adeguate a contrastare le notizie false. Le misure proposte al punto 3.1. renderanno più accurata e rapida l'individuazione e l'analisi della disinformazione online e agevoleranno la comunicazione strategica sull'Europa e le politiche dell'UE.

Questi sono aspetti particolarmente importanti dal momento che l'UE è spesso oggetto di campagne di disinformazione che mirano a screditarne le istituzioni, le politiche, le attività e i valori. All'origine di tali attività possono esserci fattori interni o esterni e attori pubblici o privati che svolgono le loro attività sia sul territorio dell'UE che in altri paesi. Come già menzionato, riconoscendo un aspetto importante del problema, nel 2015 è stata istituita la task force East StratCom in seno al Servizio europeo per l'azione esterna per affrontare le campagne di disinformazione allora in corso da parte della Russia. In modo analogo nel 2016 è stata istituita, all'interno del Centro dell'UE di analisi dell'intelligence, la cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride, con il compito di affrontare minacce di questo tipo da parte di soggetti esteri, compresa la disinformazione, mirate a influenzare le decisioni politiche all'interno dell'UE e nei paesi limitrofi. Queste istituzioni, insieme al Centro europeo di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride creato di recente, pongono le fondamenta di una risposta europea forte 50 , e costituiscono elementi importanti della collaborazione tra l'UE e l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico per migliorare la resilienza dell'Europa e il modo in cui si coordina e si prepara contro le interferenze ibride.

La Commissione, in collaborazione con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), si impegna a rafforzare le sue capacità di comunicazione strategica intensificando innanzitutto il coordinamento interno delle sue attività di comunicazione volte a contrastare la disinformazione.

Sempre in collaborazione con il SEAE, la Commissione si impegna ad estendere questa collaborazione, le proprie conoscenze e le proprie attività ad altre istituzioni dell'UE e, grazie a un meccanismo appropriato, anche agli Stati membri. La rete si servirà dei dati raccolti tramite la piattaforma online sicura sulla disinformazione di cui al punto 3.1.2 al fine di concepire attività di sensibilizzazione mirate a contrastare le narrative false sull'Europa e la disinformazione all'interno e al di fuori dell'UE.

La Commissione e il SEAE esamineranno ulteriori opzioni per sviluppare, insieme agli Stati membri, risposte di comunicazione strategica e altri meccanismi al fine di aumentare la resilienza e contrastare le campagne sistematiche di disinformazione e l'interferenza ibrida dei governi stranieri rivolta ai cittadini e alle entità nell'UE.

In collaborazione con il SEAE, la Commissione pubblicherà nel prossimo giugno un rapporto sui progressi compiuti verso il rafforzamento delle capacità di affrontare le minacce ibride, tra l'altro, nei settori della cibersicurezza, della comunicazione strategica e del controspionaggio.

4.Conclusioni

Per un sano dibattito democratico è necessario un ecosistema dell'informazione ben funzionante, libero e pluralistico, basato su standard professionali elevati. La Commissione considera con attenzione le minacce che la disinformazione pone alle nostre società aperte e democratiche. La presente comunicazione propone un approccio globale che mira a rispondere a tali gravi minacce promuovendo ecosistemi digitali fondati sulla trasparenza e che privilegiano l'informazione di elevata qualità, offrendo ai cittadini gli strumenti per riconoscere la disinformazione e proteggendo le nostre democrazie e i nostri processi di definizione delle politiche. La Commissione invita tutti i soggetti interessati a intensificare di misura i propri sforzi per affrontare il problema in maniera adeguata e ritiene che le azioni illustrate nel presente documento, se attuate in modo efficace, contribuiranno in modo sostanziale a contrastare la disinformazione online. La Commissione si impegna tuttavia a continuare le sue attività in questo settore.

Entro dicembre 2018 la Commissione presenterà una relazione sui progressi compiuti, nella quale sarà esaminata la necessità di ulteriori attività per garantire il monitoraggio continuo e la valutazione delle azioni delineate.

(1) http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-50/2016-fundamental-colloquium-conclusions_40602.pdf.
(2) Articolo 11 della Carta. L'articolo 6, paragrafo 1, del TUE conferisce potere vincolante alla Carta e stabilisce che "ha lo stesso valore giuridico dei trattati".
(3) Cfr. per es. il caso Bowman c. Regno Unito (141/1996/760/961) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58134 .
(4) https://www.rusemb.org.uk/press/2029.
(5) Nell'ambito della riluttanza nei confronti dei vaccini, la Commissione sta preparando una proposta di raccomandazione del Consiglio che prevede misure specifiche per monitorare e contrastare la disinformazione in questo settore. Cfr. COM (2018)245/2.
(6) http://reports.weforum.org/outlook-14/top-ten-trends-category-page/10-the-rapid-spread-of-misinformation-online/ .  
(7) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eurobarometer-internet-users-preferences-accessing-content-online .
(8) Digital News Report 2017, Reuters Institute, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/risj-review/2017-digital-news-report-now-available .
(9) http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/ surveyky/2183 .
(10) http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/03/20/conclusions-european-council/ .
(11) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0272+0+DOC+PDF+V0//IT .  
(12) http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/03/23/european-council-conclusions-22-march-2018/ .  
(13)  Joint Declaration on Freedom of Expression and "Fake News," Disinformation and Propaganda (Dichiarazione congiunta sulla libertà di espressione e "fake news", disinformazione e propaganda), http://www.osce.org/fom/302796?download=true .
(14) Alcuni Stati membri hanno adottato - o intendono adottare - misure relative ai messaggi pubblicitari di natura politica. Esempi recenti di tali misure sono il progetto di legge francese in materia di false informazioni e le linee guida non vincolanti proposte dall'autorità di regolamentazione italiana.
(15)   https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation .
(16)   https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-fake-news-and-online-disinformation .
(17)   https://ec.europa.eu/epsc/events/high-level-hearing-preserving-democracy-digital-age_en e https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/fake-news .
(18)   http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/ surveyky/2183 .
(19) Raccomandazione della Commissione del 1° marzo 2018 relativa alle misure per contrastare efficacemente i contenuti illeciti online [C(2018) 1177 final], https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online .
(20)   https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/first-findings-eurobarometer-fake-news-and-online-disinformation .
(21)   https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-fake-news-and-online-disinformation .
(22)   http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17211 .
(23)   https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-role-publishers-copyright-value-chain-and-panorama-exception .
(24) Measuring the reach of "fake news" and online disinformation in Europe, Reuters Institute https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/measuring-reach-fake-news-and-online-disinformation-europe .
(25)   https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-fake-news-and-online-disinformation .  
(26) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 
(27)   https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation , pag. 32 della relazione del gruppo di esperti ad alto livello .
(28) Come ha osservato la Corte europea dei diritti dell'uomo, la libertà di espressione non si applica solo alle informazioni e alle idee accolte favorevolmente o considerate inoffensive, ma anche a quelle che "offendono, sconcertano o turbano". Sentenza Handyside c. Regno Unito del 7 dicembre 1976, App. n. 5493/72, § 49.
(29) Il codice etico della rete internazionale dei verificatori di fatti (International Fact-Checking Network, IFCN) è rivolto alle organizzazioni che pubblicano regolarmente relazioni super partes in merito all'accuratezza delle dichiarazioni di personalità pubbliche e organizzazioni importanti, e altre affermazioni a larga diffusione di interesse per la società, https://www.poynter.org/international-fact-checking-network-fact-checkers-code-principles .
(30) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.
(31) https://whois.icann.org/en.
(32)   https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/next-generation-internet-initiative .
(33)  Freedom on the net 2017 report, Freedom house, https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017 . 
(34) Raccomandazione della Commissione, del 14 febbraio 2018, sul rafforzare la natura europea e l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo del 2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018H0234 .
(35)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&qid=1524142852203&from=IT .
(36)   https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework .
(37)   https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-fake-news-and-online-disinformation .
(38)   https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2016-call-proposals-pilot-project-media-literacy-all.  
(39) Nella direttiva sui servizi di media audiovisivi si legge "Si dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società e seguirne attentamente i progressi" (considerando 47).
(40) Nel suo orientamento generale il Consiglio ha incluso un obbligo per gli Stati membri di promuovere le abilità di alfabetizzazione mediatica e adottare misure volte al loro sviluppo. Questo requisito è attualmente al vaglio dei colegislatori nell'ambito della revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi.
(41)   https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups/digital-skills-competences_en.  
(42)   https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/saferinternet4eu .
(43)   https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition .
(44)   https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/specific-actions-digital-education-action-plan .
(45)   https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job .
(46)   http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/ surveyky/2183 .
(47) In particolare la Commissione ha approvato aiuti di Stato a favore di agenzie di stampa (p. es. SA.30481, Aiuti di stato a favore di Agence France-Press (AFP), Francia, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_30481 ), programmi generici di aiuto alla stampa (p. es. SA.36366, Aiuti a favore della produzione e dell'innovazione nel settore della stampa scritta, Danimarca, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36366 ) e i programmi diretti alle pubblicazioni con entrate pubblicitarie limitate (p. es. SA.47973 Decreto del 2015 per aiuti a favore della stampa francese, Francia, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47973 ).
(48) Per quanto riguarda il servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva sono in vigore orientamenti dettagliati (Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, GU L 257 del 27.10.2009, pag. 1). A seconda del tipo di sostegno previsto, potrebbero essere pertinenti anche gli orientamenti su ricerca, sviluppo e innovazione (Comunicazione della Commissione - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1) e il regolamento generale di esenzione per categoria [regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084, del 14 giugno 2017, GU L 156 del 20.6.2017, pag. 1].
(49) Pagina di ricerca pubblica della banca dati per la trasparenza degli aiuti di Stato: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home?lang=it .
(50)  Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride: la risposta dell'Unione europea, Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio del 6 aprile 2016, JOIN(2016) 18 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0018&from=en .