Bruxelles, 28.3.2018

COM(2018) 157 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini


L’iniziativa dei cittadini europei (ICE) è uno strumento attraverso il quale milioni di cittadini possono invitare la Commissione europea a presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati. Questo strumento mira a coinvolgere i cittadini nella definizione dei programmi e nella vita democratica dell’Unione. Le norme relative all’iniziativa dei cittadini europei si basano sulle disposizioni del trattato di Lisbona 1 e sono attuate mediante il regolamento sull’iniziativa dei cittadini, che si applica dal 1° aprile 2012 2 . Da allora, gli organizzatori di iniziative hanno raccolto circa 9 milioni di dichiarazioni di sostegno dei cittadini in tutta l’Unione europea.

A norma dell’articolo 22 del regolamento ICE, la Commissione trasmette ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione dello stesso regolamento.

2015-2018: verso un’iniziativa dei cittadini riveduta


La prima relazione della Commissione, adottata il 31 marzo 2015, ha elencato una serie di sfide, derivanti dall’applicazione del regolamento ICE nella sua forma attuale, che riguardano aspetti tecnici o logistici oppure questioni di carattere più politico 3 .

Questa relazione ha dato il via a una revisione dello strumento ICE al fine di raccogliere pareri su come migliorarne l’attuazione. Le principali parti interessate e gli interlocutori chiave, ivi incluse le istituzioni e gli organismi consultivi dell’UE, gli Stati membri, le organizzazioni della società civile e gli organizzatori di ICE sono stati consultati e si è tenuto conto del loro parere. Le «giornate ICE», che dal 2012 vengono organizzate annualmente dal Comitato economico e sociale europeo insieme a partner della società civile, hanno offerto un forum per discussioni e contributi. Altre istituzioni e organismi dell’UE, nonché diverse parti interessate, hanno anche realizzato proprie analisi e valutazioni dello strumento. In particolare, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione il 28 ottobre 2015 4 , in cui chiedeva una revisione del regolamento.

In tale contesto, il 13 settembre 2017 5 la Commissione ha adottato una proposta di nuovo regolamento sull’iniziativa dei cittadini (denominata in prosieguo «la proposta»), il cui obiettivo è sviluppare pienamente il potenziale dell’ICE, rendendo quest'ultima più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori. La proposta tiene conto dei numerosi contributi raccolti negli anni precedenti, nonché delle osservazioni ricevute nell’ambito di una consultazione pubblica sulla revisione, svoltasi nel 2017. Questi contributi sono sintetizzati in un documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta e che include anche i dettagli sui problemi di funzionamento dell’ICE, nonché un’analisi delle proposte di miglioramento 6 , sulla base degli studi condotti dalla Commissione per accompagnare la revisione dell’ICE 7 .

La proposta esamina le principali carenze individuate nel corso della revisione, in particolare:

·le difficoltà dei cittadini di proporre iniziative ammissibili dal punto di vista giuridico, come dimostra il tasso relativamente elevato di registrazioni rifiutate prima della raccolta delle firme (la Commissione non ha potuto registrare il 30% delle richieste di registrazione poiché le proposte d’iniziativa esulavano manifestamente dalla sua sfera di competenza);

·la raccolta delle dichiarazioni di sostegno da parte degli organizzatori di iniziative è una procedura complessa e onerosa, come dimostra il basso tasso di iniziative riuscite (ossia di iniziative che riescono a raggiungere il numero necessario di firmatari entro il periodo di raccolta di 12 mesi), a causa, ad esempio, della rigidità del calendario ICE, delle divergenze tra Stati membri a livello di dati richiesti ai firmatari o della complessa procedura di raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno;

·il fatto che, in generale, le iniziative dei cittadini hanno finora generato un dibattito e un impatto relativamente limitati.

Nell’ambito dell’attuale ordinamento giuridico, la Commissione ha già adottato diverse misure legislative per apportare miglioramenti pratici all’attuazione dello strumento ICE. In particolare, ha ospitato gratuitamente sui propri server i sistemi di raccolta per via elettronica degli organizzatori, ha rafforzato la consulenza e il sostegno a favore degli organizzatori (potenziali) e le attività di comunicazione, ha migliorato la facilità d’uso del software di raccolta elettronica che gli organizzatori possono scegliere di usare e ha deciso, ove opportuno, di registrare parzialmente le iniziative.

In particolare, il significativo calo delle richieste di registrazione rifiutate dalla Commissione (solo 2 delle 17 proposte d’iniziativa presentate da aprile 2015 sono state rifiutate, mentre nel periodo aprile 2012-marzo 2015 la proporzione era di 20 su 51) può anche essere dovuto all’introduzione da parte della Commissione della possibilità di effettuare registrazioni parziali, laddove tale approccio risulta giustificato.

Tali modifiche hanno apportato miglioramenti significativi, ma si è trattato esclusivamente di interventi di natura non legislativa. Al fine di garantire la piena efficacia e accessibilità dello strumento ICE è prioritario adottare un nuovo regolamento, come prevede la dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2018-2019, adottata il 14 dicembre 2017 dai presidenti delle tre istituzioni.

La presente relazione è la seconda di questo tipo e segue da vicino la valutazione globale realizzata in vista della revisione proposta dell’attuale regolamento ICE. La relazione si basa pertanto su questo recente esercizio e include ulteriori dettagli e informazioni fattuali sull’attuazione e il funzionamento dell’iniziativa dei cittadini europei.

La sezione seguente descrive la situazione attuale della procedura ICE ed offre una breve analisi dei principali problemi incontrati dalle parti interessate. A seconda dei casi, vengono indicati alcuni miglioramenti già apportati o quelli proposti dalla Commissione nella sua proposta di nuovo regolamento.

Panoramica delle iniziative


Il ciclo di vita di un’iniziativa dei cittadini si basa sulle regole e procedure stabilite dal regolamento. Un’iniziativa deve essere avviata da un comitato di cittadini e viene successivamente registrata dalla Commissione purché risultino soddisfatte le condizioni di ammissibilità, in particolare il fatto che l’iniziativa non esuli manifestamente dalla sfera di competenza della Commissione. Da questo momento parte la raccolta delle dichiarazioni di sostegno. Se la verifica delle dichiarazioni di sostegno da parte delle autorità competenti degli Stati membri conferma che il numero minimo richiesto di firmatari è stato raggiunto, gli organizzatori presentano la loro iniziativa alla Commissione, che avrà tempo tre mesi per rispondere. Questa fase include anche una riunione con la Commissione e un’audizione pubblica organizzata presso il Parlamento europeo.

Dalla precedente relazione sull’applicazione dell’ICE del marzo 2015, la Commissione ha ricevuto 17 richieste di registrazione di proposte d’iniziativa dei cittadini, 15 delle quali sono state accettate e 2 rifiutate. Inoltre, due iniziative, la cui registrazione era stata inizialmente rifiutata nel precedente triennio, sono state registrate dalla Commissione in seguito a decisioni adottate dal Tribunale (vedi sotto).

La tabella seguente offre una panoramica del numero totale di proposte d’iniziativa dei cittadini registrate e di richieste di registrazione rifiutate dall’inizio del periodo di applicazione del regolamento, vale a dire dall'aprile 2012.

04/2012-03/2015

04/2015-03/2018

Totale da 04/2012

Totale iniziative registrate

31

17

48

Totale richieste di registrazione rifiutate

20

2

22

Attuazione della procedura relativa all’ICE

Comitato dei cittadini

Una condizione preliminare per l’avvio di un’iniziativa dei cittadini è l’istituzione di un comitato dei cittadini composto da almeno sette cittadini dell’UE residenti in sette diversi Stati membri e di un’età che consenta loro di votare per le elezioni del Parlamento europeo. Benché non vi siano limiti al numero di cittadini che formano il comitato, solo sette membri vengono formalmente registrati dalla Commissione.

Statistiche relative ai membri dei comitati dei cittadini per le iniziative registrate da aprile del 2015:

-Residenza e nazionalità dei membri dei comitati

-Età dei membri dei comitati (al momento della registrazione)

Registrazione di iniziative

Prima di iniziare a raccogliere le dichiarazioni di sostegno, gli organizzatori devono registrare la loro iniziativa presso la Commissione, che in quella fase verifica in particolare il rispetto da parte del comitato dei cittadini dei requisiti sopra illustrati. Essa verifica anche che la proposta d’iniziativa non esuli manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati e che non sia presentata in modo manifestamente ingiurioso o non abbia un contenuto futile o vessatorio, né sia manifestamente contraria ai valori dell’Unione.

La Commissione ha due mesi di tempo per verificare che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento ICE, siano soddisfatte.

La relazione precedente aveva già enfatizzato la sfida che la procedura di registrazione pone agli organizzatori, in particolare per quanto riguarda la sfera di competenza della Commissione. Successivamente sono stati introdotti miglioramenti a due livelli. Dal 2015 le decisioni in merito alla registrazione delle proposte d’iniziativa dei cittadini vengono adottate dal collegio dei commissari; ciò dimostra l’importanza che la Commissione attribuisce all’ICE e alla priorità di ascoltare i cittadini e le loro preoccupazioni. La pubblicazione di comunicati stampa da parte della Commissione ha inoltre rafforzato la visibilità delle registrazioni.

La Commissione ha altresì introdotto la pratica di registrare parzialmente le iniziative, nei casi opportuni. In tali casi la Commissione ha adottato una decisione che stabiliva le condizioni per la registrazione e indicava gli elementi registrati dalla Commissione, nonché su quali basi le dichiarazioni di sostegno per l’iniziativa potevano essere raccolte.

Di conseguenza, dal 2015, soltanto due proposte d’iniziativa non hanno soddisfatto i requisiti di registrazione e quindi non hanno potuto essere registrate dalla Commissione («Stop Brexit» e «British friends — stay with us in EU»).

Dall’entrata in vigore del regolamento nel 2012, sei comitati dei cittadini hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione della Commissione di rifiutare la registrazione della proposta di iniziativa 8 . Nonostante i ricorsi dinanzi al Tribunale siano proseguiti durante il periodo di riferimento, tutte le azioni riguardano decisioni adottate nel periodo 2012-2014.

Il Tribunale ha confermato le decisioni di rifiuto in quattro casi 9 . Due di queste quattro sentenze del Tribunale sono state impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il 12 settembre 2017 la Corte di giustizia ha respinto il ricorso nel primo di questi casi e ha confermato la sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione di rifiutare la registrazione della proposta d’iniziativa 10 .

In due altri casi, la Commissione ha registrato le iniziative per rispettare le sentenze emesse nel 2017 dal Tribunale dell’UE 11 («Stop TTIP» e «Minority SafePack»). Un ricorso di annullamento è stato quindi presentato contro la decisione della Commissione del marzo 2017 di registrare la proposta d’iniziativa «Minority SafePack» 12 .

La proposta della Commissione di nuovo regolamento intende migliorare la procedura di registrazione, includendo la possibilità di fornire informazioni (preliminari) agli organizzatori nel caso in cui l’iniziativa esuli dalla sfera di competenza della Commissione. Essa chiarisce inoltre le condizioni per la registrazione parziale delle iniziative, attuabile soltanto quando parte dell’iniziativa non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo ai fini dell’applicazione dei trattati.

Raccolta delle dichiarazioni di sostegno

Ai sensi del regolamento ICE hanno diritto a sostenere un’iniziativa dei cittadini unicamente i cittadini dell’Unione che abbiano raggiunto l’età minima richiesta per votare alle elezioni del Parlamento europeo, ossia 18 anni in tutta l’UE, con l’eccezione dell’Austria, dove l’età minima è di 16 anni.

Gli organizzatori hanno a disposizione 12 mesi per raccogliere le dichiarazioni di sostegno su carta o per via elettronica, utilizzando moduli conformi ai modelli di cui all’allegato III del regolamento.

Per quanto riguarda la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per far raggiungere all’iniziativa più recente - «Vietare il glifosato e proteggere le persone e l’ambiente dai pesticidi tossici» - la soglia di un milione di firme, circa il 21% delle dichiarazioni è stata raccolta su carta e il 79% circa per via elettronica 13 .

Requisiti in materia di dati

I firmatari devono soddisfare l'obbligo di un legame di cittadinanza o di residenza con uno Stato membro e fornire i loro dati personali per la verifica da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Queste condizioni variano da uno Stato membro all’altro.

La Commissione potrà modificare i dati richiesti ai firmatari, precisati nell’allegato III, tramite un atto delegato su richiesta degli Stati membri. Dopo una prima modifica nel 2013, riguardante 6 Stati membri, una seconda modifica, nel 2015, ha semplificato i requisiti per 3 altri Stati membri.

Tali differenze a livello di dati richiesti ai cittadini per sostenere un’iniziativa hanno inciso negativamente sull’efficienza e sull’efficacia dell’iniziativa dei cittadini: ad esempio, tali differenze impediscono ad alcuni cittadini dell’UE di sostenere una determinata iniziativa; in alcuni paesi è richiesta un’elevata quantità di dati personali oppure i tipi di dati richiesti possono essere ritenuti sensibili e possono quindi dissuadere i cittadini dall’esprimere il loro sostegno all'iniziativa; attualmente si utilizzano 13 moduli che richiedono dati personali differenti, il che rende la raccolta delle dichiarazioni di sostegno una pratica laboriosa, soprattutto se le informazioni sono fornite su carta.

Queste problematiche sono considerate prioritarie dalla proposta adottata nel settembre 2017 e illustrate in modo esauriente nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta.

Raccolta per via elettronica

La raccolta per via elettronica delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari è uno dei punti di forza dello strumento e, sovente, un elemento indispensabile del pacchetto di strumenti degli organizzatori. Essa può tuttavia rappresentare una sfida significativa per gli organizzatori.

Attualmente, per raccogliere le dichiarazioni di sostegno per via elettronica, gli organizzatori devono attivare un proprio sistema (incluso il software e il server ospitante) e farlo certificare da un’autorità competente dello Stato membro in cui i dati saranno archiviati. Le specifiche tecniche dei sistemi di raccolta elettronica sono illustrate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011, per attuare i requisiti di cui al regolamento ICE (articolo 6).

I sistemi di raccolta devono inoltre avere le caratteristiche tecniche e di sicurezza necessarie per proteggere i dati personali dei firmatari.

La Commissione ha offerto ampia assistenza alla raccolta per via elettronica prevista dall’ICE. Come previsto dal regolamento, nel dicembre 2011 la Commissione ha messo a disposizione gratuitamente un software open source, che gli organizzatori possono usare con o senza modifiche. Gli organizzatori possono usare anche altri software di loro scelta.

L’identificazione di un server ospitante per installarvi il software è stato un problema ricorrente per gli organizzatori, in termini di costi ma soprattutto in termini di organizzazione, ritardando l’avvio della raccolta elettronica. Nel 2012 la Commissione ha deciso di ospitare gratuitamente sui propri server i sistemi di raccolta per via elettronica degli organizzatori, anche se ciò non rientrava tra gli obblighi che le incombono a norma dell’attuale regolamento.

Il software sviluppato dalla Commissione offre una serie di funzionalità per raccogliere le dichiarazioni di sostegno per via elettronica, per conservare i dati dei firmatari in modo sicuro e per esportare i dati ai fini della loro successiva presentazione alle autorità nazionali competenti degli Stati membri.

Il software è stato regolarmente aggiornato nell’ottica di mantenerlo attuale e renderlo più facile da usare. Esso include la possibilità di raccogliere le dichiarazioni di sostegno attraverso i dispositivi mobili quali gli smartphone o i tablet e di creare collegamenti con i social media e con i siti web a scopo pubblicitario. Ulteriori miglioramenti sono stati progettati per le persone con disabilità 14 .

Da aprile 2015 dodici iniziative hanno utilizzato il software della Commissione, dieci delle quali hanno anche utilizzato il servizio di hosting.

Ad oggi non è stato segnalato alcun caso di ricorso alla «firma elettronica avanzata», come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2.

Calendario per la raccolta

Gli organizzatori hanno un anno di tempo per raccogliere le dichiarazioni di sostegno, a partire dalla data in cui la Commissione registra la loro iniziativa. In realtà, gli organizzatori hanno sovente meno di un anno per la raccolta, visti i requisiti logistici da soddisfare per avviare la raccolta. Ad esempio, molti organizzatori non iniziano i preparativi per la raccolta prima di aver ricevuto la conferma che la loro iniziativa verrà registrata, anche se il regolamento permette loro di chiedere allo Stato membro pertinente di certificare i loro sistemi di raccolta per via elettronica prima della registrazione dell’iniziativa. L’esperienza acquisita mostra che il risultato del processo di raccolta è anche influenzato in misura significativa dal livello e dalla qualità dell’organizzazione della campagna di sostegno 15 .

Gli organizzatori dell’iniziativa «Mamma, papà e i bambini» hanno presentato una denuncia al Mediatore per quanto concerne l’interpretazione giuridica da parte della Commissione del periodo di raccolta di 12 mesi. Secondo il Mediatore, allo stato attuale del diritto, la Commissione aveva giustamente ritenuto che la raccolta delle dichiarazioni di sostegno iniziasse alla data di registrazione dell’iniziativa proposta 16 .

Per rimediare alle problematiche esposte sopra, la proposta di revisione del regolamento ICE include una serie di miglioramenti, quali un calendario più flessibile, in particolare la possibilità per gli organizzatori di scegliere la data di inizio del periodo di raccolta entro tre mesi dalla data di registrazione, nonché la messa a disposizione di un sistema centrale di raccolta per via elettronica, istituito e gestito gratuitamente dalla Commissione, in alternativa ai singoli sistemi.

Verifica delle dichiarazioni di sostegno e presentazione alla Commissione

Quando gli organizzatori hanno raccolto il numero necessario di dichiarazioni di sostegno (un milione in totale e soglie minime da raggiungere in almeno 7 paesi), essi le presentano alle autorità nazionali competenti, che hanno tre mesi di tempo per verificare ed attestare il numero di dichiarazioni di sostegno valide.

Se viene confermato che il numero minimo di firmatari è stato raggiunto, gli organizzatori presentano la loro iniziativa alla Commissione. Tre iniziative sono state presentate con successo alla Commissione entro marzo 2015 (come descritto nella precedente relazione). A queste si è aggiunta il 6 ottobre 2017 l’iniziativa «Vietare il glifosato e proteggere le persone e l’ambiente dai pesticidi tossici».

Le autorità competenti di tutti gli Stati membri sono state invitate a verificare le dichiarazioni di sostegno per l’iniziativa «Vietare il glifosato e proteggere le persone e l’ambiente dai pesticidi tossici». Per questa iniziativa, oltre l’87% delle dichiarazioni di sostegno raccolte è stato dichiarato valido dalle autorità competenti. Soltanto due autorità hanno ottenuto risultati inferiori al 75%.

12 Stati membri hanno effettuato verifiche ricorrendo al campionamento casuale (di essi, due per le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta e uno per le dichiarazioni di sostegno trasmesse per via elettronica). Non si sono osservate differenze significative relativamente ai risultati sulla validità delle dichiarazioni di sostegno tra gli Stati membri che hanno fatto ricorso al campionamento casuale e quelli che hanno verificato tutte le dichiarazioni di sostegno.

La quarta iniziativa «Vietare il glifosato e proteggere le persone e l’ambiente dai pesticidi tossici» ha ottenuto il sostegno di 1 070 865 firmatari 17 .

Gli Stati membri in cui tutte e quattro le ICE che hanno avuto buon esito hanno raggiunto la soglia sono stati la Germania, la Spagna e l’Italia.

Numero totale (cumulativo) di firmatari per paese per le quattro iniziative che hanno avuto buon esito:

AT

BE

BG

HR

CY

CZ

DK

EE

FI

FR

132 923

102 095

15 462

14 273

10 147

33 019*

29 610*

6 023*

32 100

220 463*

DE

EL

HU

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

2 202 500

89 243

97 026

23 822

1 450 862

13 889

30 286

18 034

26 899

98 403

PL

PT

RO

SK

SI

ES

SE

UK

285 857

98 823*

116 907*

67 211*

43 272

322 429

33 831

147 376*

* Numero totale di dichiarazioni di sostegno, inclusi i certificati ricevuti dopo la data di presentazione dell’iniziativa in questione alla Commissione

Le disposizioni sulla verifica delle dichiarazioni di sostegno sono state concepite in modo tale da lasciare una certa flessibilità agli Stati membri onde consentire l’uso delle procedure esistenti a livello nazionale per strumenti simili, limitando quindi l’onere amministrativo. Ciò ha determinato divergenze tra i vari Stati membri a livello dei dati richiesti ai firmatari e del processo di verifica. Tuttavia, il recente studio sui requisiti in materia di dati ha concluso che l’attuale approccio alla verifica, come previsto dal regolamento, è ben concepito rispetto a strumenti simili esistenti a livello regionale e nazionale. Inoltre, non è stato finora segnalato alcun caso di frode significativa.

Occorre anche notare che l’assenza di un termine specifico per presentare alla Commissione un’iniziativa che ha avuto buon esito è una potenziale fonte di confusione e di incertezza, sia per i cittadini che hanno sostenuto un’iniziativa, sia per le istituzioni dell’UE, per quanto riguarda il seguito da dare all'iniziativa. La proposta della Commissione rimedia a questo problema fissando una scadenza per la presentazione di un’iniziativa.

Esame e seguito da parte della Commissione

In questa fase gli organizzatori sono invitati a una riunione con la Commissione e un’audizione pubblica viene organizzata al Parlamento europeo. Il risultato di questa fase di esame di tre mesi è l’adozione di una comunicazione nella quale la Commissione spiega le eventuali azioni che intende intraprendere e i suoi motivi (articolo 10).

L’iniziativa «Vietare il glifosato e proteggere le persone e l’ambiente dai pesticidi tossici» chiedeva alla Commissione europea di «proporre agli Stati membri l’introduzione di un divieto di utilizzare glifosato, di riformare la procedura di approvazione dei pesticidi e di fissare obiettivi di riduzione obbligatori per quanto riguarda l’uso dei pesticidi». La Commissione, rappresentata dal primo vicepresidente Timmermans e dal commissario per la Salute e la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis, ha ricevuto i rappresentanti degli organizzatori il 23 ottobre 2017. Il 20 novembre 2017 si è tenuta un’audizione pubblica al Parlamento europeo, cui ha partecipato il commissario Andriukaitis.

Il 12 dicembre 2017 la Commissione ha adottato una comunicazione nella quale ha esposto le azioni che intendeva intraprendere. Anche se la Commissione non adotterà una proposta per vietare gli erbicidi a base di glifosato, dal momento che la decisione di prorogare l'autorizzazione del glifosato per 5 anni è pienamente giustificata sotto il profilo scientifico e giuridico, essa presenterà una proposta legislativa entro maggio 2018, soprattutto allo scopo di migliorare la trasparenza delle valutazioni scientifiche e del processo decisionale. La Commissione moltiplicherà inoltre gli sforzi al fine di ridurre in misura costante e quantificabile i rischi derivanti dall’uso dei pesticidi.

Di seguito si riporta un aggiornamento delle iniziative presentate alla Commissione prima dell’adozione della precedente relazione sull’iniziativa dei cittadini europei, avvenuta il 31 marzo 2015.

L’iniziativa «Stop vivisection» (presentata alla Commissione il 3 marzo 2015) chiedeva alla Commissione di «abrogare la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e presentare una nuova proposta che abolisca l’uso della sperimentazione su animali, rendendo nel contempo obbligatorio, per la ricerca biomedica e tossicologica, l’uso di dati specifici per la specie umana». L’11 maggio 2015 è stata organizzata una riunione; la Commissione era rappresentata dal vicepresidente Katainen e dagli alti funzionari dei dipartimenti interessati. Lo stesso giorno si è tenuta un’audizione pubblica al Parlamento europeo, durante la quale, per la prima volta, sono stati invitati a prendere la parola esperti esterni. La Commissione era rappresentata dal vicepresidente Katainen.

Il 3 giugno 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione nella quale ha annunciato azioni in quattro direzioni: impulso alla diffusione del principio delle 3R [sostituzione, riduzione e perfezionamento (replace, reduce and refine) dell’uso degli animali] attraverso la condivisione delle conoscenze; sviluppo, convalida e attuazione di nuovi metodi alternativi di sperimentazione sugli animali; garanzia del rispetto del principio delle 3R e allineamento della normativa settoriale e lancio di un dialogo con la comunità scientifica.

Il 6 e 7 dicembre 2016 la Commissione ha organizzato una conferenza scientifica a Bruxelles per tenere conto dei progressi realizzati nel quadro del seguito dato all’iniziativa e per discutere le modalità di utilizzo dei progressi più significativi realizzati nel campo della ricerca biomedica e in altri settori nella definizione di approcci scientificamente validi che non prevedano l’uso di animali 18 .

Va altresì evidenziato che, a seguito della denuncia presentata dagli organizzatori dell’iniziativa «Stop vivisection», il Mediatore ha concluso, nella sua decisione, che non vi era stata cattiva amministrazione da parte della Commissione nella gestione di questa iniziativa (aprile 2017) 19 .

Quanto all’iniziativa «Uno di noi», la Commissione ha risposto che considerava appropriato il quadro giuridico esistente e gli organizzatori hanno presentato dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all’annullamento della comunicazione della Commissione adottata a seguito dell’iniziativa. Il procedimento dinanzi al Tribunale è in corso  20 .

Per quanto riguarda l’iniziativa «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L’acqua è un bene comune, non una merce!» diverse azioni sono state realizzate in seguito all’adozione della comunicazione della Commissione nel marzo 2014 21 . Particolare attenzione merita il contributo dell’iniziativa al mantenimento dei «servizi idrici e igienico-sanitari» tra i settori prioritari del quadro di sviluppo post-2015 dell’UE 22 e successivamente al loro inserimento nell’elenco degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’«Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» delle Nazioni Unite 23 . Il 1° febbraio 2018 24 la Commissione ha inoltre adottato una proposta di revisione della direttiva sull’acqua potabile che, in risposta all’iniziativa, prevede fra l’altro l’obbligo per gli Stati membri di assicurare l’accesso all’acqua ai gruppi più vulnerabili e marginali. Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 25 , prevede anche il diritto di tutti i cittadini di accedere a servizi essenziali di qualità, ivi inclusi i servizi idrici e igienico-sanitari (principio 20 — Accesso ai servizi essenziali).

Nella proposta di revisione del regolamento ICE, la Commissione ha incluso una serie di miglioramenti, in particolare la trasmissione dell’iniziativa, quando viene ricevuta, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, un’audizione pubblica al Parlamento europeo più inclusiva per assicurare una rappresentanza equilibrata di tutte le parti interessate all’iniziativa e l’estensione della fase di esame da tre a cinque mesi per concedere più tempo al dibattito che servirà da base per la risposta della Commissione.

Trasparenza — Finanziamento

A norma dell’articolo 9, gli organizzatori sono tenuti a fornire informazioni sulle fonti di finanziamento superiori a 500 EUR all’anno e per sponsor. Tali informazioni sono pubblicate nel registro ICE.

Panoramica delle sponsorizzazioni per le iniziative registrate da aprile 2015:

Nessuna fonte di finanziamento

Finanziamento per un importo complessivo inferiore a 10 000 EUR

Finanziamento per un importo complessivo superiore a 10 000 EUR

Numero di iniziative

8

2

7



L’iniziativa «Vietare il glifosato e proteggere le persone e l’ambiente dai pesticidi tossici» ha fruito di un sostegno e finanziamento per un importo dichiarato di 328 399 EUR, l’importo più alto mai erogato prima d’ora per un’iniziativa dei cittadini che ha avuto buon esito.

Sostegno e sensibilizzazione

Punto di contatto:

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, è disponibile un punto di contatto presso il centro di contatto «Europe Direct». Da aprile 2015 il punto di contatto ha risposto a 257 richieste di informazioni da parte dei cittadini.

Le domande vengono reindirizzate alla Commissione quando il centro di contatto «Europe Direct» non può rispondervi direttamente, ad esempio quando gli organizzatori desiderano sapere se una potenziale iniziativa soddisfi o meno i criteri di registrazione. La Commissione vi risponde in via informale lasciando impregiudicata qualsiasi sua risposta formale a seguito di un’eventuale richiesta di registrazione. Da aprile 2015, 66 domande sono state reindirizzate alla Commissione.

Account degli organizzatori:

Quando la proposta di iniziativa è stata formalmente registrata, la Commissione risponde alle domande degli organizzatori direttamente tramite il loro account sul sito web dell’ICE. Le risposte vengono fornite anche per posta elettronica e per telefono su base continua.

Assistenza informatica:

L’uso del software della Commissione per la raccolta per via elettronica e i servizi di hosting dei sistemi di raccolta per via elettronica sui propri server sono stati oggetto di assistenza tecnica: negli ultimi tre anni sono state evase quasi 300 richieste relative a tali questioni. L’assistenza è stata offerta anche tramite la piattaforma Joinup, che consente alle parti interessate di accedere alle informazioni sulle ultime novità.

Assistenza alla traduzione:

La traduzione delle iniziative è di competenza degli organizzatori e sin dall’inizio si è rivelata un processo laborioso. Dal 2015 il sostegno in materia di traduzioni, offerto agli organizzatori dal Comitato economico e sociale europeo, è stato accolto con favore e ha contribuito a migliorare notevolmente la situazione. Come indicato nella sua proposta di nuovo regolamento, la Commissione intende tradurre autonomamente il contenuto delle iniziative e ha già cominciato nel 2018 a offrire tali traduzioni agli organizzatori.

Varie:

Un altro nuovo importante elemento della proposta è la creazione di una piattaforma online collaborativa per sostenere lo scambio di buone pratiche tra i professionisti dell’ICE, in particolare tramite un forum di discussione e altri strumenti e meccanismi di sostegno e formazione. Nel quadro di un progetto pilota del Parlamento europeo, la Commissione ha già avviato la creazione di questa piattaforma, che dovrà essere testata e ulteriormente sviluppata fino a quando non sarà disponibile una versione completa come previsto dal nuovo regolamento. La pubblicazione della prima versione della piattaforma è prevista per aprile 2018.

Il lancio della piattaforma collaborativa avverrà inoltre in concomitanza con una campagna di comunicazione più generale sull’iniziativa dei cittadini, che includerà l’uso di strumenti e prodotti mirati per sostenere la visibilità dello strumento, la promozione tra il grande pubblico attraverso i social media e l’organizzazione di eventi negli Stati membri con particolare attenzione per i potenziali moltiplicatori.

Conclusione



Basandosi sui contributi delle istituzioni, degli organismi e delle parti interessate dell’UE, la Commissione ha esaminato a fondo le strozzature residue, ponendovi rimedio nella sua proposta di regolamento del 13 settembre 2017. La revisione porterà una semplificazione ad ampio raggio e miglioramenti per i cittadini e gli organizzatori in tutte le fasi successive del ciclo di vita dell’ICE. Aiuterà a raggiungere il pieno potenziale dell’ICE, quale strumento volto a promuovere il dibattito e la partecipazione dei cittadini a livello europeo e ad avvicinare l’UE ai suoi cittadini, in linea con la priorità 10 della Commissione («Un’Unione di cambiamento democratico»).

Il Parlamento europeo e il Consiglio stanno attualmente discutendo la proposta e le tre istituzioni si sono impegnate, nella loro dichiarazione congiunta, a trattarla in via prioritaria nell’iter legislativo, per assicurare la realizzazione di progressi concreti e, se possibile, la sua attuazione prima delle elezioni europee del 2019. La Commissione chiede la sua adozione entro la fine del 2018 affinché possa entrare in vigore nel gennaio 2020 e offrire significativi benefici alla democrazia e alla partecipazione dei cittadini dell’UE il prima possibile.

Nel frattempo la Commissione continua ad adoperarsi per migliorare il funzionamento dell’ICE nell’ambito del quadro giuridico esistente. Una prima revisione della piattaforma collaborativa online verrà avviata nell’aprile 2018 e la Commissione intensificherà le attività di comunicazione e sensibilizzazione sullo strumento ICE attraverso una campagna di comunicazione a partire dal 2018.

La Commissione continuerà a dare un seguito alle iniziative riuscite, ove opportuno, e in caso contrario ne spiegherà in modo dettagliato le ragioni, in linea con le sue 10 priorità politiche. La Commissione si è impegnata a dare un seguito alle azioni intraprese nell’ambito di tre delle quattro iniziative riuscite e ha annunciato, o adottato, proposte legislative per due di esse.

Come dimostrano i 9 milioni di dichiarazioni di sostegno raccolte finora dalle varie iniziative, lo strumento ICE promuove la partecipazione dei cittadini in tutto il continente e contribuisce alla nascita di dibattiti paneuropei e alla partecipazione alla vita democratica dell’UE. L’ICE coinvolge direttamente i cittadini e permette loro di presentare le loro idee su questioni che li interessano; così facendo essa aggiunge valore al processo legislativo dell’UE e contribuisce ad avvicinare i cittadini all’Unione.

(1)

Articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e articolo 24 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(2)

Regolamento (UE) n. 211/2011 adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel febbraio 2011. Questo regolamento è completato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011, che fissa le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica.

(3)

  Relazione sull’applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l’iniziativa dei cittadini — 31 marzo 2015 .

(4)

  Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sull’iniziativa dei cittadini europei .

(5)

COM(2017) 482 — 13.9.2017

(6)

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione è disponibile sul sito web dell’ICE nella pagina dedicata alla revisione .

(7)

Oltre a uno studio sull’impatto informatico del regolamento ICE, pubblicato nel giugno 2015, la Commissione ha commissionato altri tre studi: sui requisiti in materia di dati per i firmatari, sull’uso dell’identificazione elettronica (eID) e sui sistemi di raccolta elettronica e sulle specifiche tecniche a norma del regolamento ICE (UE) n. 211/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011. Questi studi sono pubblicati sul sito web dell’ICE nella pagina dedicata alla revisione .

(8)

Cause T-754/14, T-361/14, T-44/14, T-529/13, T-450/12, T-646/13.

(9)

Cause T-450/12, T 44/14, T 529/13, T 361/14.

(10)

Cause C-589/15, C-420/16.

(11)

Cause T-646/13, T-754/14.

(12)

Causa T-391/17.

(13)

I dati relativi alla raccolta delle dichiarazioni di sostegno sono disponibili unicamente per le iniziative presentate, poiché sono gli unici dati ufficiali a disposizione della Commissione e degli Stati membri.

(14)

Nel 2013 è stato condotto uno studio al fine di individuare eventuali elementi non conformi alle migliori pratiche in materia di accessibilità. Nell’ambito della realizzazione del nuovo user experience design attuato nel 2017, è stato fatto uso delle migliori pratiche in materia di accessibilità in relazione alla parte iniziale dell’applicazione. Sono in corso ulteriori lavori in materia di accessibilità.

(15)

Occorre notare che l’iniziativa «Vietare il glifosato e proteggere le persone e l’ambiente dai pesticidi tossici» è riuscita a raccogliere il numero necessario di dichiarazioni di sostegno in soli circa 5 mesi.

(16)

Decisione nel caso 1086/2017/PMC.

(17)

La distribuzione per paese dei firmatari è consultabile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002 .

(18)

Ulteriori dettagli sul seguito dato all'iniziativa sono disponibili nella pagina dedicata del registro ICE.

(19)

Caso 1609/2016/JAS.

(20)

Causa T-561/14.

(21)

Cfr. la pagina del registro ICE sul seguito dato all’iniziativa .

(22)

Comunicazione «Un’esistenza dignitosa per tutti: dalla visione all’azione collettiva» del 2 giugno 2014, COM(2014) 335.

(23)

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

(24)

COM(2017) 753 — 1.2.2018

(25)

  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf