8.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/208


P8_TA(2018)0272

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2017/009 FR/Air France

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Francia — EGF/2017/009 FR/Air France) (COM(2018)0230 — C8-0161/2018 — 2018/2059(BUD))

(2020/C 118/30)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0230 — C8-0161/2018),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0210/2018),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficace possibile;

C.

considerando che la Francia ha presentato la domanda EGF/2017/009 FR/Air France per un contributo finanziario a valere sul FEG, in seguito a 1 858 collocamenti in esubero effettuati nel settore economico classificato alla divisione 51 della NACE Rev. 2 («Trasporto aereo») nella regione di livello NUTS 2 dell'Île-de-France (FR10) e della Provenza-Alpi-Costa Azzurra (FR82) in Francia;

D.

considerando che il sostegno alle compagnie aeree dell'Unione è di fondamentale importanza, tenendo conto del fatto che la quota di mercato dell'Unione nel settore del trasporto aereo internazionale è in diminuzione;

E.

considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevedono il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;

1.

conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Francia ha diritto a un contributo finanziario pari a 9 894 483 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % del costo totale di 16 490 805 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 16 410 805 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 80 000 EUR;

2.

constata che le autorità francesi hanno presentato la domanda il 23 ottobre 2017 e che, dopo la fornitura di ulteriori informazioni da parte della Francia, la Commissione ha completato la propria valutazione il 23 aprile 2018 e lo ha notificato al Parlamento il giorno stesso;

3.

rileva che la Francia ha iniziato a fornire i servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 19 maggio 2015 e che il periodo di ammissibilità al contributo finanziario del FEG andrà pertanto dal 19 maggio 2015 al 23 ottobre 2019;

4.

ricorda che si tratta della seconda domanda presentata dalla Francia, la terza relativa al trasporto aereo, per ottenere un contributo finanziario a titolo del FEG in relazione ai collocamenti in esubero presso Air France, dopo la domanda EGF/2013/014 FR/Air France presentata nel 2013 e la domanda EGF/2015/004 IT/Alitalia presentata nel 2015, e l'adozione di una decisione positiva (4) al riguardo;

5.

ricorda che il contributo finanziario a titolo del FEG è destinato ai lavoratori in esubero per aiutarli a trovare un'occupazione alternativa e non costituisce una sovvenzione alle imprese;

6.

rileva che la Francia sostiene che gli esuberi siano legati alle trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e, più in particolare, alle gravi perturbazioni economiche subite dal settore del trasporto aereo internazionale, segnatamente il calo della quota di mercato dell'Unione a fronte dell'espansione straordinaria di tre grandi compagnie aeree nel Golfo Persico, che ricevono aiuti e sovvenzioni statali in misura alquanto considerevole e sono soggette a normative meno restrittive, da un punto di vista sociale e ambientale, rispetto alle imprese dell'Unione;

7.

deplora il livello delle sovvenzioni e degli aiuti di Stato ricevuti da Emirates, Qatar Airways ed Etihad, che hanno portato a un massiccio incremento della loro capacità, indebolendo la posizione degli hub aeroportuali europei, fra cui Parigi Charles de Gaulle;

8.

ricorda che l'8 giugno 2017 la Commissione ha proposto un regolamento relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo (5) che mira a garantire una concorrenza leale tra i vettori aerei dell'Unione e quelli dei paesi terzi, al fine di mantenere condizioni propizie a un elevato livello di connettività; osserva che, in base alle previsioni, il Parlamento e il Consiglio dovrebbero dare avvio ai negoziati sulla proposta legislativa in questione nell'autunno 2018;

9.

ricorda che gli esuberi verificatisi presso Air France avranno probabilmente un notevole effetto negativo sull'economia locale, interessata da problemi legati alla disoccupazione di lunga durata e al reinserimento dei lavoratori dai 50 anni in su;

10.

invita Air France a garantire il necessario dialogo sociale di qualità elevata;

11.

osserva che la domanda riguarda 1 858 lavoratori collocati in esubero presso Air France, che il 76,2 % degli esuberi è avvenuta nell'Île-de-France, e che i lavoratori collocati in esubero sono, per la maggior parte, di età compresa tra i 55 e i 64 anni; riconosce l'importanza delle misure attive del mercato del lavoro cofinanziate dal FEG al fine di migliorare le opportunità di reinserimento professionale; rileva inoltre che nessuno dei lavoratori collocati in esubero appartiene alla fascia di età dai 25 ai 29 anni e oltre i 64 anni;

12.

osserva che la Francia prevede cinque tipologie di azioni destinate ai lavoratori collocati in esubero e oggetto della domanda in esame:

i)

servizi di consulenza e orientamento professionale per i lavoratori,

ii)

formazione professionale,

iii)

contributo alla ripresa o all'avvio di un'attività di impresa,

iv)

indennità per la ricerca di un impiego,

v)

indennità di mobilità;

13.

si compiace del modo in cui il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i rappresentanti dei beneficiari interessati e delle parti sociali, come anche degli accordi conclusi tra Air France, i sindacati e il Consiglio centrale d'impresa (Comité Central d'Entreprise), che hanno fatto sì che tutte le interruzioni del rapporto di lavoro fossero volontarie;

14.

osserva che i servizi personalizzati cofinanziati dal FEG sono destinati ai lavoratori che, al momento dell'interruzione volontaria del rapporto di lavoro, non hanno ancora piani precisi per il reimpiego e che desiderano beneficiare di misure di riqualificazione, consulenza, orientamento o assistenza per avviare o rilevare un'attività;

15.

riconosce che, in virtù del codice del lavoro francese, un'impresa che impiega più di 1 000 persone è tenuta a proporre misure e che la domanda di intervento del FEG non prevede contributi nei primi quattro mesi del congedo di riqualificazione, il che corrisponde alla durata minima stabilita dalla legge francese;

16.

constata che le misure di sostegno al reddito rappresentano il massimale del 35 % stabilito nel regolamento FEG per l'intero pacchetto delle misure personalizzate, e che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro;

17.

ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

18.

sottolinea che le autorità francesi hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione;

19.

ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che costituiscono un obbligo per l'impresa interessata a norma del diritto nazionale o di accordi collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

20.

invita la Commissione a esortare le autorità nazionali affinché forniscano maggiori dettagli, nelle future proposte, sui settori che hanno prospettive di crescita e, quindi, possibilità di creare occupazione, e affinché raccolgano dati comprovati sull'impatto dei finanziamenti a titolo del FEG, compresi quelli sulla qualità dei posti di lavoro e sul tasso di reinserimento raggiunto grazie al FEG; invita inoltre la Commissione a monitorare l'attuazione del FEG e a riferire in merito al Parlamento;

21.

ribadisce il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

22.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

23.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Decisione (UE) 2015/44 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/014 FR/Air France presentata dalla Francia) (GU L 8 del 14.1.2015, pag. 18).

(5)  COM(2017)0289.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2017/009 FR/Air France

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2018/1093.)