6.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 41/80


P8_TA(2018)0195

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2017/010 BE/Caterpillar

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

(2020/C 41/15)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0148/2018),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile;

C.

considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2017/010 BE/Caterpillar per un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito a 2 287 collocamenti in esubero effettuati nel settore economico classificato nella divisione 28 della NACE Revisione 2 (Fabbricazione di macchinari e apparecchiature) nella regione di livello NUTS 2 dell'Hainaut (BE32) in Belgio;

D.

considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;

1.

conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento FEG sono soddisfatte e che il Belgio ha diritto a un contributo finanziario pari a 4 621 616 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta il 60 % dei costi totali di 7 702 694 EUR;

2.

constata che le autorità belghe hanno presentato la domanda il 18 dicembre 2017 e che, dopo la fornitura di ulteriori informazioni da parte del Belgio, la Commissione ha completato la propria valutazione il 23 marzo 2018 e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso;

3.

ricorda che si tratta della seconda domanda presentata dal Belgio per ottenere un contributo finanziario a titolo del FEG in relazione ai collocamenti in esubero presso Caterpillar, dopo la domanda EGF/2014/011 BE/Caterpillar presentata nel luglio 2014 che è stata oggetto di una decisione positiva (4); osserva che non vi sono sovrapposizioni tra i lavoratori che hanno fruito di sostegno tramite quel caso e quelli compresi nell'attuale domanda;

4.

constata che il Belgio sostiene che gli esuberi sono legati alle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, alla concorrenza mondiale nei settori dei macchinari per l'estrazione e l'edilizia e alla conseguente perdita di quote del mercato dei macchinari subita da Caterpillar; rileva che gli esuberi sono legati al piano globale di ristrutturazione e di taglio dei costi annunciato da Caterpillar nel settembre 2015;

5.

esprime preoccupazione per il fatto che, grazie a una normativa ambientale meno rigorosa e a costi del lavoro più contenuti, le imprese che operano in paesi terzi possono essere più competitive di quelle che operano nell'Unione;

6.

è consapevole del calo della produzione del settore minerario in Europa e del forte calo delle esportazioni dell'UE-28 in tale settore dal 2014, dell'aumento del prezzo dell'acciaio europeo e degli elevati costi di produzione dei macchinari che ne derivano, in particolare rispetto alla Cina; si rammarica, tuttavia, che il gruppo Caterpillar abbia deciso di trasferire i volumi prodotti presso lo stabilimento di Gosselies in altre unità di produzione in Francia (Grenoble) e in altri stabilimenti al di fuori dell'Europa, incluse la Cina e la Corea del Sud; rileva che ciò ha portato all'improvvisa chiusura del sito di Gosselies e al collocamento in esubero di 2 300 lavoratori, causando un dramma sociale e umano per migliaia di famiglie, sebbene il sito di Gosselies fosse stato redditizio, in particolare a seguito degli investimenti realizzati negli anni precedenti;

7.

deplora che i lavoratori del sito di Gosselies siano stati informati della chiusura del sito con un semplice comunicato; deplora altresì che questa decisione brutale sia stata presa senza consultare le autorità locali e regionali; deplora inoltre la totale mancanza di informazione e di rispetto per i lavoratori e i rappresentanti dei sindacati, i quali non hanno ricevuto alcuna informazione prima della chiusura dell'impianto; insiste, pertanto, sull'importanza di rafforzare l'informazione e la consultazione dei lavoratori nell'Unione;

8.

insiste sulla necessità di attenuare le conseguenze socioeconomiche per la regione di Charleroi e di compiere sforzi sostenuti per la sua ripresa economica, in particolare con il sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei;

9.

ricorda che si prevede che gli esuberi presso Caterpillar avranno ripercussioni negative significative sull'economia locale; sottolinea l'impatto di tale decisione su molti lavoratori presso i fornitori e i produttori a valle;

10.

constata che la domanda riguarda 2 287 lavoratori collocati in esubero presso Caterpillar ed i suoi cinque fornitori, la maggior parte dei quali sono nella fascia di età compresa tra i 30 e i 54 anni; sottolinea che oltre l'11 % dei lavoratori collocati in esubero ha un'età compresa tra i 55 e i 64 anni e possiede competenze specifiche del settore manifatturiero; sottolinea che a Charleroi le persone in cerca di lavoro sono per lo più scarsamente qualificate (il 50,6 % non possiede un diploma di istruzione secondaria superiore) e per il 40% sono disoccupati di lungo periodo (da oltre 24 mesi); deplora che, a seguito di questi esuberi, nella regione dell'Hainaut il tasso di disoccupazione dovrebbe aumentare del 6,1 % secondo i servizi pubblici per l'impiego della Vallonia (FOREM); riconosce, in considerazione di tale dato, l'importanza delle misure attive del mercato del lavoro cofinanziate dal FEG al fine di migliorare le opportunità di reinserimento professionale di tali gruppi;

11.

accoglie con favore il fatto che verranno forniti servizi personalizzati cofinanziati dal FEG a un numero massimo di 300 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) di età inferiore ai 30 anni;

12.

osserva che il Belgio prevede cinque tipi di azioni destinate ai lavoratori collocati in esubero e ai NEET ai quali la domanda in esame fa riferimento: i) assistenza individuale nella ricerca di lavoro, gestione dei casi e servizi di informazioni generali, ii) formazione e riqualificazione, iii) promozione dell'imprenditorialità, iv) contributo alla creazione di imprese, v) indennità; sottolinea che si deve garantire che il sostegno finanziario sia efficace e mirato;

13.

accoglie con favore la decisione di fornire corsi di formazione che sono stati concepiti per abbinare l'offerta di formazione alle priorità di sviluppo di Charleroi indicate nel piano CATCH 16 (5);

14.

esprime soddisfazione per il fatto che le misure di sostegno al reddito rappresenteranno il 13,68 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati, ben al di sotto del massimale del 35 % stabilito nel regolamento FEG, e che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di un'occupazione o di formazione;

15.

accoglie con favore il fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con un gruppo di lavoro formato dai servizi pubblici per l'impiego della Vallonia, dal fondo di investimento SOGEPA, dai rappresentanti dei sindacati e da altre parti sociali; invita le autorità belghe e vallone a partecipare attivamente a questo processo;

16.

ricorda la sua risoluzione del 5 ottobre 2016 sulla necessità di una politica europea di reindustrializzazione alla luce dei recenti casi di Caterpillar e Alstom, approvata a larga maggioranza, in cui si chiede che l'Europa definisca una vera e propria politica industriale, basata in particolare sulla ricerca e lo sviluppo e sull'innovazione, ma sottolinea anche l'importanza di proteggere l'industria dell'Unione da pratiche commerciali sleali nei paesi terzi;

17.

rileva che le autorità belghe hanno assicurato che le azioni proposte non riceveranno un sostegno finanziario da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione, che sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento e che le azioni proposte saranno complementari alle azioni finanziate dai fondi strutturali;

18.

ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che costituiscono un obbligo per l'impresa interessata a norma del diritto nazionale o di accordi collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

19.

sottolinea che al 15 marzo 2018, solamente 591 dei lavoratori licenziati avevano trovato un impiego; insiste, pertanto, sulla necessità di svolgere un'analisi al termine del periodo di intervento del FEG, intesa a valutare l'opportunità di fornire ulteriori aiuti per il reinserimento; si rammarica che la precedente decisione sulla mobilitazione del FEG riguardante questa impresa (EGF/2014/011) abbia portato al reimpiego di una percentuale relativamente bassa di beneficiari; auspica che la proposta in esame tenga conto di questa esperienza;

20.

ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

21.

invita la Commissione a esortare le autorità nazionali affinché forniscano maggiori dettagli, nelle future proposte, sui settori che hanno prospettive di crescita, e quindi di creare occupazione, e raccolgano dati comprovati sull'impatto dei finanziamenti a titolo del FEG, compresi la qualità dei posti di lavoro e il tasso di reinserimento raggiunto grazie al FEG;

22.

ribadisce il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

23.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

24.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Decisione (UE) 2015/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/011 BE/Caterpillar, presentata dal Belgio) (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 58).

(5)  Piano CATCH, Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, settembre 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2018/847.)