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28.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 363/264 |
P8_TA(2018)0455
Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 novembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi (COM(2018)0284 — C8-0197/2018 — 2018/0143(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2020/C 363/35)
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 12 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 12 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo). |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 37
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Al fine di contribuire a raggiungere l'obiettivo dell'Unione di ridurre entro il 2030 le sue emissioni di gas serra del 30 % rispetto ai livelli del 2005 nei settori contemplati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/… [regolamento sulla condivisione degli sforzi] , e di raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi e garantire il corretto funzionamento del mercato interno, il presente regolamento stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti nuovi, in virtù dei quali le emissioni specifiche di CO2 del parco dei veicoli pesanti nuovi dell'Unione saranno ridotte rispetto ai valori delle emissioni di CO2 di riferimento, come segue: |
Al fine di contribuire a raggiungere l'obiettivo dell'Unione di ridurre entro il 2030 le sue emissioni di gas serra del 30 % rispetto ai livelli del 2005 nei settori contemplati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/842 , e di raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi e garantire il corretto funzionamento del mercato interno, il presente regolamento stabilisce i requisiti di prestazione in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti nuovi, in virtù dei quali le emissioni specifiche di CO2 del parco dei veicoli pesanti nuovi dell'Unione saranno ridotte rispetto ai valori delle emissioni di CO2 di riferimento, come segue: |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Al fine di garantire una transizione agevole verso una mobilità a emissioni zero e fornire incentivi per lo sviluppo e la crescita del mercato dell'Unione e delle infrastrutture per veicoli pesanti a basse o zero emissioni, il presente regolamento fissa un valore di riferimento per il 2025 e per il 2030 relativamente alla quota di veicoli pesanti a basse o zero emissioni nel parco veicoli di tutti i costruttori, a norma dell'articolo 5. |
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Le emissioni specifiche di CO2 sono adeguate in funzione delle prestazioni rispetto al valore di riferimento, conformemente al punto 4 dell'allegato I. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il presente regolamento si applica ai veicoli nuovi delle categorie N2 e N3 che rispondono alle caratteristiche indicate di seguito: |
Il presente regolamento si applica, come primo passo, ai veicoli nuovi delle categorie N2 e N3 che rispondono alle caratteristiche indicate di seguito: |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ai fini dell'articolo 5 e del punto 2.3 dell'allegato I, il regolamento si applica inoltre ai veicoli delle categorie M2 e M3 e ai veicoli della categoria N che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 e non soddisfano le caratteristiche di cui alle lettere da a) a d). |
Ai fini dell'articolo 1, comma 2 bis, dell'articolo 5 e del punto 4 dell'allegato I, il regolamento si applica inoltre ai veicoli della categoria N che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 (1bis) del Parlamento europeo e del Consiglio e che non soddisfano le caratteristiche di cui alle lettere da a) a d). Ai fini dell'articolo 1, comma 2 ter, si applica altresì ai veicoli delle categorie M2 e M3 che soddisfano i criteri tecnici di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Entro il 1o luglio 2019 la Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 15 al fine di integrare il presente regolamento specificando i criteri tecnici sulla base dei quali definire la destinazione professionale di un veicolo nonché gli autobus urbani che rientrano nel presente regolamento. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 3 — comma 1 — lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 3 — comma 1 — lettera k
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 4 — comma 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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A partire dal 2020 e per ogni anno civile successivo, per ciascun costruttore la Commissione determina, mediante atti di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, il fattore per basse o zero emissioni di cui all'articolo 4, lettera b), per l' anno civile precedente. |
A partire dal 1o gennaio 2025, la quota specifica di veicoli pesanti a basse o zero emissioni all'interno del parco veicoli di un costruttore in un anno civile è valutata in rapporto ai seguenti valori di riferimento: |
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a partire dal 2025: minimo 5 %; |
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a partire dal 2030: 20 %, fatto salvo il riesame svolto a norma dell'articolo 13. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il fattore per basse o zero emissioni tiene conto del numero e delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti a basse o zero emissioni del parco auto del costruttore per un anno civile, includendo i veicoli a zero emissioni delle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, nonché i veicoli professionali a basse o zero emissioni. |
soppresso |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il fattore «basse o zero emissioni» è calcolato conformemente al punto 2.3 dell'allegato I. |
soppresso |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ai fini del paragrafo 1, i veicoli pesanti a basse o zero emissioni sono conteggiati come segue: |
Ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al paragrafo 1, il presente regolamento si applica inoltre ai veicoli della categoria N che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 e che non soddisfano le caratteristiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente regolamento. |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Il fattore per basse o zero emissioni riduce al massimo del 3 % le emissioni specifiche medie del costruttore. I veicoli pesanti a emissioni zero delle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, contribuiscono a tale fattore riducendo al massimo del 1,5 % le emissioni specifiche medie del costruttore. |
soppresso |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2 di cui al paragrafo 1, lettera a), è fissata per ciascun costruttore ai sensi del punto 5.1 dell'allegato I, sulla base di una traiettoria lineare tra le emissioni di CO2 di riferimento di cui all'articolo 1, secondo comma, e l'obiettivo per il 2025 di cui al medesimo articolo, primo comma, lettera a); nonché tra l'obiettivo per il 2025 e l'obiettivo per il 2030 di cui al medesimo articolo, primo comma, lettera b). |
2. La traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2 di cui al paragrafo 1, lettera a), è fissata per ciascun costruttore ai sensi del punto 5.1 dell'allegato I, sulla base di una traiettoria lineare tra le emissioni di CO2 di riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, e l'obiettivo per il 2025 di cui al medesimo articolo, primo comma, lettera a); nonché tra l'obiettivo per il 2025 e l'obiettivo per il 2030 di cui al medesimo articolo, primo comma, lettera b). |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 7 bis Raggruppamento 1. I costruttori collegati possono costituire un raggruppamento al fine di ottemperare ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 5. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per integrare il presente regolamento al fine di stabilire regole e condizioni dettagliate che consentano ai costruttori collegati di formare un raggruppamento su base aperta, trasparente e non discriminatoria. |
Emendamenti 74 e 75
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Se si constata che in un dato anno civile a partire dal 2025 al costruttore competono emissioni in eccesso ai sensi del paragrafo 2, la Commissione impone un'indennità per le emissioni in eccesso calcolata ricorrendo alla seguente formula: |
1. Se si constata che in un dato anno civile a partire dal 2025 al costruttore competono emissioni in eccesso ai sensi del paragrafo 2, la Commissione impone al costruttore o al responsabile del raggruppamento, a seconda dei casi, un'indennità per le emissioni in eccesso calcolata ricorrendo alla seguente formula: |
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per il periodo dal 2025 al 2029, |
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(Indennità per le emissioni in eccesso) = (emissioni in eccesso x 6 800 €/gCO2/tkm) |
(Indennità per le emissioni in eccesso) = (emissioni in eccesso x 5 000 €/gCO2/tkm) |
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dal 2030 in poi, |
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(Indennità per le emissioni in eccesso) = (emissioni in eccesso x 6 800 €/gCO2/tkm) |
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La Commissione provvede a che il livello dell'indennità per le emissioni in eccesso sia sempre superiore alla media dei costi marginali delle tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Gli importi delle indennità per le emissioni in eccesso si considerano entrate del bilancio generale dell'Unione. |
4. Gli importi delle indennità per le emissioni in eccesso si considerano entrate del bilancio generale dell'Unione. Tali importi sono utilizzati per integrare le misure dell'Unione o nazionali che, in stretta cooperazione con le parti sociali e le autorità competenti, promuovono lo sviluppo delle competenze o il ricollocamento dei lavoratori del comparto automobilistico in tutti gli Stati membri interessati, in particolare nelle regioni e nelle comunità più colpite dalla transizione, al fine di contribuire a una transizione equa verso una mobilità a basse e zero emissioni. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione tiene conto degli scostamenti ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie del costruttore. |
2. La Commissione tiene conto degli scostamenti ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie del costruttore e dell'adeguamento, ove opportuno, delle emissioni di CO2 di riferimento relative al 2019 calcolate conformemente al punto 3 dell'allegato I . |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Onde garantire l'accuratezza dei dati comunicati dai costruttori a norma del regolamento (UE) 2018/956 e del regolamento (UE) 2017/2400, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per integrare il presente regolamento al fine di istituire, a partire dal 2019, un sistema di prove annuali per un campione rappresentativo, per ciascun costruttore, dei componenti, delle entità tecniche indipendenti e dei sistemi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2400 relativi ai veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I risultati di tali prove sono confrontati con i dati inseriti dai costruttori a norma del regolamento (UE) 2017/2400; qualora siano constatate irregolarità sistematiche, si procede all'adeguamento delle loro emissioni specifiche medie calcolate conformemente al punto 2.7 dell'allegato I e, se del caso, delle emissioni di CO2 di riferimento relative al 2019 calcolate conformemente al punto 3 dell'allegato I. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 |
Articolo 11 |
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Valori reali delle emissioni di CO2 e del consumo energetico |
Valori reali delle emissioni di CO2 e del consumo energetico |
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1. La Commissione monitora e valuta la rappresentatività reale dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante determinati in conformità del regolamento (UE) 2017/2400. Essa provvede a che il pubblico sia informato dell'evoluzione della rappresentatività nel tempo. |
1. La Commissione monitora e valuta la rappresentatività reale dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante determinati in conformità del regolamento (UE) 2017/2400. |
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2. A tal fine, la Commissione assicura la messa a disposizione, da parte dei costruttori o delle autorità nazionali, secondo i casi, di solidi dati non personali sul consumo energetico e le emissioni di CO2 reali dei veicoli pesanti. |
2. A tal fine, la Commissione assicura la messa a disposizione, da parte dei costruttori o delle autorità nazionali, secondo i casi, di solidi dati sul consumo energetico e le emissioni di CO2 reali dei veicoli pesanti , sulla base dei dati rilevati da misuratori del consumo di carburante standardizzati, anche a favore di terzi per l'esecuzione di prove indipendenti . |
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2 bis. La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2019, atti delegati conformemente all'articolo 15 per integrare il presente regolamento mediante l'introduzione di una prova di controllo della conformità in servizio su strada che garantisca che le emissioni di CO2 e il consumo di carburante su strada dei veicoli pesanti non eccedano di più del 10 % i dati del monitoraggio comunicati a norma del regolamento (UE) 2017/2400 e del regolamento (UE) 2018/956. La Commissione tiene conto di qualsiasi scostamento superiore a tale soglia ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore e dell'adeguamento, ove opportuno, delle emissioni di CO2 di riferimento relative al 2019. |
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2 ter. La Commissione provvede affinché il pubblico sia informato dell'evoluzione nel tempo della rappresentatività reale di cui al paragrafo 1. |
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3. La Commissione può adottare , mediante atti di esecuzione, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2. |
3. La Commissione adotta , mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti le procedure di comunicazione dei dati rilevati dai misuratori del consumo di carburante di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Onde garantire che si tenga conto del progresso tecnico e dell'evoluzione della logistica del trasporto merci, sia al momento di stabilire i parametri tecnici utilizzati ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie del costruttore ai sensi dell'articolo 4 sia per il calcolo degli obiettivi per le emissioni specifiche a norma dell'articolo 6, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 al fine di modificare le seguenti disposizioni di cui agli allegati I e II: |
1. Onde garantire che si tenga conto del progresso tecnico e dell'evoluzione della logistica del trasporto merci, sia al momento di stabilire i parametri tecnici utilizzati ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie del costruttore ai sensi dell'articolo 4 sia per il calcolo degli obiettivi per le emissioni specifiche a norma dell'articolo 6, la Commissione aggiorna costantemente e tempestivamente lo strumento di simulazione VECTO e ad essa è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 al fine di modificare le seguenti disposizioni di cui agli allegati I e II: |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 13 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito: all'efficacia del presente regolamento; all'obiettivo di riduzione entro il 2030 delle emissioni di CO2 da stabilire a norma dell'articolo 1; e alla determinazioni degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per altri tipi di veicoli pesanti compresi i rimorchi. La relazione contiene anche una valutazione circa l' efficacia delle modalità concernenti soprattutto i veicoli a basse o zero emissioni, segnatamente gli autobus, tenendo conto degli obiettivi stabiliti nella direttiva 2009/33/CE (30), del sistema di crediti di CO2 e dell'opportunità di prorogare l'applicazione di tali modalità al 2030 e oltre; se opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento. |
Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito: all'efficacia del presente regolamento; all'obiettivo di riduzione entro il 2030 delle emissioni di CO2 da adeguare, se necessario, a norma dell'articolo 1; al valore di riferimento concernente la quota di veicoli a basse o zero emissioni da adeguare, se necessario, per il 2030 a norma dell'articolo 5; e alla determinazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per altri tipi di veicoli pesanti compresi i rimorchi e i veicoli professionali come i camion dei rifiuti . La relazione contiene anche una valutazione dell' efficacia delle modalità concernenti soprattutto la diffusione dei veicoli a basse o zero emissioni, segnatamente gli autobus, tenendo conto degli obiettivi stabiliti nella direttiva 2009/33/CE (30), del sistema di crediti di CO2 e dell'opportunità di prorogare l'applicazione di tali modalità al 2030 e oltre, della realizzazione della necessaria infrastruttura di ricarica e rifornimento, della possibilità di introdurre norme sulle emissioni di CO2 del motore, in particolare per i veicoli professionali, delle diverse combinazioni di veicoli fuori norma rispetto alle dimensioni applicabili al trasporto nazionale, quali i concetti modulari, della rappresentatività reale dei valori relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante determinati in conformità del regolamento (UE) 2017/2400, nonché una valutazione dell'aggiornamento dello strumento di simulazione VECTO . Se opportuno, la relazione è corredata di una proposta di modifica del presente regolamento. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 13 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Al più tardi entro il 31 dicembre 2020, la Commissione sviluppa un metodo specifico onde includere nel calcolo delle emissioni medie del parco veicoli, per le applicazioni con GNC e GNL, l'effetto dell'uso di carburanti gassosi per autotrazione avanzati e di origine rinnovabile — conformi ai criteri di sostenibilità definiti nella direttiva RED II. Tale metodo è accompagnato, se del caso, da una proposta di modifica del presente regolamento. |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 13 — comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione esamina inoltre la possibilità di sviluppare una metodologia per valutare le emissioni di CO2 prodotte durante l'intero ciclo di vita da tutti i veicoli pesanti immessi sul mercato dell'Unione. Sulla base di tale esame, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per imporre ai costruttori obblighi di comunicazione delle emissioni durante il ciclo di vita e precisare le norme e procedure necessarie ai fini di tale comunicazione. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione è assistita dal comitato xxx istituito dal regolamento (UE) …/2018 [Governance] . Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1 bis). Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [ the date of entry into force of this Regulation ]. |
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 bis, all'articolo 7 bis, all'articolo 9, paragrafo 3 bis, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2 bis, e all'articolo 12, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [ data di entrata in vigore del presente regolamento ]. |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2 bis, all'articolo 7 bis, all'articolo 9, paragrafo 3 bis, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2 bis, e all'articolo 12, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 bis, dell'articolo 7 bis, dell'articolo 9, paragrafo 3 bis, dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 2 bis, e dell'articolo 12, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 595/2009
Articolo 5 — paragrafo 4 — lettera l
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 16 bis Modifica della direttiva 96/53/CE del Consiglio Nell'allegato I della direttiva 96/53/CE (1 bis) , dopo il punto 2.2.4.2 sono aggiunti i seguenti punti:
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Emendamento 67
Proposta di regolamento
Allegato I — sezione 2 — punto 2.3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Per ciascun costruttore e anno civile, il fattore per basse e zero emissioni (ZLEV) di cui all'articolo 5 è calcolato come segue: |
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ZLEV = V / (Vconv + Vzlev) con un valore minimo pari a 0,97 |
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dove: |
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V è il numero di veicoli pesanti nuovi del costruttore, escludendo tutti i veicoli professionali conformemente all'articolo 4, lettera a). |
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Vconv è il numero di veicoli pesanti nuovi del costruttore, escludendo tutti i veicoli professionali conformemente all'articolo 4, lettera a), e tutti i veicoli pesanti nuovi a zero o basse emissioni. |
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Vzlev è la somma di Vin e Vout, |
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dove: |
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null |
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Σv è la somma sull'insieme dei veicoli pesanti nuovi a zero o basse emissioni caratterizzati dagli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d); |
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null |
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CO2v sono le emissioni specifiche di CO2 di un veicolo pesante nuovo v a zero o basse emissioni, espresse in g/km e determinate conformemente al punto 2.1; |
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Vout è il totale dei veicoli pesanti nuovi a zero emissioni delle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, moltiplicato per 2 e con un Vconv massimo dell'1,5 %. |
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Allegato I — sezione 2 — punto 2.7 — formula
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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CO2 = ZLEV × Σ sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg |
CO2 = Σ sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg |
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dove: |
dove: |
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Σ sg è la somma sull'insieme dei sottogruppi |
Σ sg è la somma sull'insieme dei sottogruppi |
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ZLEV corrisponde a quanto determinato al punto 2.3 |
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share,sg corrisponde a quanto determinato al punto 2.4 |
share,sg corrisponde a quanto determinato al punto 2.4 |
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MPWsg corrisponde a quanto determinato al punto 2.6 |
MPWsg corrisponde a quanto determinato al punto 2.6 |
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avgCO2sg corrisponde a quanto determinato al punto 2.2 |
avgCO2sg corrisponde a quanto determinato al punto 2.2 |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Allegato I — sezione 4 — comma 1 — formula — riga 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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T = Σ sg sharesg × MPWsg × (1 — rf) × rCO2sg |
T = ZLEV_benchmark_factor * Σ sg sharesg × MPWsg × (1 — rf) × rCO2sg |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Allegato I — sezione 4 — comma 1 — formula — riga 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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rf è l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 (espresso in %) di cui all'articolo 1, lettere a) e b), per l'anno civile specifico; |
rf è l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 (espresso in %) di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b), per l'anno civile specifico; |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Allegato I — sezione 4 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per il periodo dal 2025 al 2029, il fattore ZLEV_benchmark_factor è (1+y-x), a meno che tale somma sia superiore a 1,03 o inferiore a 0,97 ; in tale eventualità ZLEV_benchmark_sector è fissato a 1,03 o a 0,97 , a seconda dei casi. |
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Dove: |
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x è pari al 5 %; |
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y è la quota di veicoli a basse o zero emissioni nel parco veicoli pesanti del costruttore di recente immatricolazione, calcolata come la somma del numero totale dei veicoli a zero emissioni della categoria N che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 e che non soddisfano le caratteristiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), e del numero totale dei veicoli a basse o zero emissioni che soddisfano le caratteristiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), laddove ciascuno di essi è contato come ZLEV_specific conformemente alla formula in appresso, divisa per il numero totale dei veicoli immatricolati nell'anno civile in questione; |
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ZLEV_specific = 1- (CO2v/(0,5 *rCO2sg), dove: |
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CO2 v sono le emissioni specifiche di CO2 di un veicolo pesante v a zero o basse emissioni, espresse in g/km e determinate conformemente al punto 2.1; |
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rCO2 corrisponde a quanto determinato nella sezione 3. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Allegato I — sezione 4 — comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per il 2030 ZLEV_benchmark_factor è pari a (1+y-x), tranne quando tale somma è superiore a 1,05 , nel qual caso ZLEV_benchmark_factor è fissato a 1,05 ; |
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se tale somma è compresa tra 1,0 e 0,98 , ZLEV_benchmark_factor è fissato a 1,0 ; |
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se tale somma è inferiore a 0,95 ZLEV_benchmark_factor è fissato a 0,95 ; |
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dove: |
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x è pari al 20 %, fatto salvo il riesame a norma dell'articolo 13; |
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y è la quota di veicoli a basse o a zero emissioni nel parco veicoli pesanti del costruttore di recente immatricolazione, calcolata come la somma del numero totale dei veicoli a zero emissioni della categoria N che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 e che non soddisfano le caratteristiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), e del numero totale dei veicoli a basse o zero emissioni che soddisfano le caratteristiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), laddove ciascuno di essi è contato come ZLEV_specific conformemente alla formula in appresso, divisa per il numero totale dei veicoli immatricolati nell'anno civile in questione; |
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ZLEV_specific = 1- (CO2v/(0,5 *rCO2sg), dove: |
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CO2 v sono le emissioni specifiche di CO2 di un veicolo pesante v a zero o basse emissioni, espresse in g/km e determinate conformemente al punto 2.1; |
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rCO2 corrisponde a quanto determinato nella sezione 3. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0354/2018).
(19) L'Europa in movimento — Un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti (COM(2017)0283).
(20) Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni — Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori (COM(2017)0675).
(19) L'Europa in movimento — Un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti (COM(2017)0283).
(20) Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni — Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori (COM(2017)0675).
(21) Investire in un'industria intelligente, innovativa e sostenibile — Una nuova strategia di politica industriale dell'UE (COM(2017)0479).
(21) Investire in un'industria intelligente, innovativa e sostenibile — Una nuova strategia di politica industriale dell'UE (COM(2017)0479).
(22) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 (GU L … del …, pag. …).
(22) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 (GU L … del …, pag. …).
(25) Regolamento (UE) …/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi (GU L … del …, pag. …).
(25) Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1).
(26) Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, come modifica dalla direttiva …/…/UE [COM(2017)0653] (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).
(26) Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, come modifica dalla direttiva …/…/UE [COM(2017)0653] (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).
(1bis) Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).
(27) Gruppo ad alto livello di consulenti scientifici, Parere scientifico 1/2016, «Colmare il divario tra le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri in condizioni reali e nelle prove di laboratorio».
(27) Gruppo ad alto livello di consulenti scientifici, Parere scientifico 1/2016, «Colmare il divario tra le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri in condizioni reali e nelle prove di laboratorio».
(28) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(28) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(29) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(29) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(1bis) Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).
(30) Direttiva 2009/33/CE sui veicoli puliti, modificata dalla direttiva…/…/UE della Commissione.
(30) Direttiva 2009/33/CE sui veicoli puliti, modificata dalla direttiva…/…/UE della Commissione.
(1 bis) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).
(1 bis) Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).