13.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/69 |
P8_TA(2018)0366
Armonizzazione e semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
(2020/C 011/20)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2017)0569), |
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visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0363/2017), |
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visto l'articolo 78 quater del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0280/2018), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 13 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Il soggetto passivo che dispone di una sede dell'attività economica o di una stabile organizzazione nella Comunità o, in assenza di una sede dell'attività economica e di una stabile organizzazione, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale nella Comunità e che, nell'esercizio della sua attività economica, svolge o intende svolgere una delle operazioni di cui agli articoli 17 bis, 20 e 21, o operazioni in conformità alle condizioni specificate all'articolo 138, può presentare domanda alle autorità fiscali per ottenere lo status di soggetto passivo certificato. |
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Il soggetto passivo che dispone di una sede dell'attività economica o di una stabile organizzazione nella Comunità e che, nell'esercizio della sua attività economica, svolge o intende svolgere una delle operazioni di cui agli articoli 17 bis, 20 e 21, o operazioni in conformità alle condizioni specificate agli articoli 138 e 138 bis , può presentare domanda alle autorità fiscali per ottenere lo status di soggetto passivo certificato. |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 3
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Se il richiedente è un soggetto passivo che ha ottenuto lo status di operatore economico autorizzato a fini doganali, i criteri di cui al paragrafo 2 si considerano soddisfatti. |
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Se il richiedente è un soggetto passivo che ha ottenuto solo lo status di operatore economico autorizzato a fini doganali, i criteri di cui al paragrafo 2 si considerano soddisfatti. |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Se al richiedente è stato negato lo status di operatore economico autorizzato a norma del codice doganale dell'Unione nel corso degli ultimi tre anni, al richiedente non è concesso lo status di soggetto passivo certificato. |
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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2 bis. Al fine di garantire un'interpretazione armonizzata della concessione dello status di soggetto passivo certificato, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, ulteriori orientamenti per gli Stati membri in merito alla valutazione di tali criteri, che sono validi in tutta l'Unione. Il primo atto di esecuzione è adottato al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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2 ter. La Commissione adotta atti di esecuzione e orientamenti in stretta connessione con gli atti di esecuzione e gli orientamenti relativi all'operatore economico autorizzato a fini doganali. |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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2 quater. I criteri di cui al paragrafo 2 sono comunemente applicati da tutti gli Stati membri sulla base di regole e procedure definite con chiarezza e precisione in un atto di esecuzione. |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Ai soggetti passivi di cui alle lettere da a) a d) può essere concesso lo status di soggetto passivo certificato per le altre attività economiche da essi svolte. |
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Ai soggetti passivi di cui alle lettere da a) a d) può essere concesso lo status di soggetto passivo certificato per le altre attività economiche da essi svolte, a condizione che i risultati di tali attività non interferiscano con le attività che in origine hanno impedito a tali soggetti passivi di ottenere lo status di soggetto passivo certificato . |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 4 – comma 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Un soggetto passivo che presenta domanda per ottenere lo status di soggetto passivo certificato fornisce tutte le informazioni richieste dalle autorità fiscali al fine di consentire loro di prendere una decisione. |
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Un soggetto passivo che presenta domanda per ottenere lo status di soggetto passivo certificato fornisce tutte le informazioni richieste dalle autorità fiscali al fine di consentire loro di prendere una decisione. La Commissione istituisce procedure amministrative semplificate per le PMI al fine di ottenere lo status di soggetto passivo certificato. |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 4 – lettera a
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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4 bis. Qualora sia concesso lo status di soggetto passivo certificato, tale informazione è resa disponibile attraverso il sistema VIES. Le modifiche relative a tale status sono aggiornate nel sistema senza ritardi. |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 5
Testo della Commissione |
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Emendamento |
5. Se la domanda è respinta, i motivi del rifiuto sono comunicati dalle autorità fiscali al richiedente insieme alla decisione. Gli Stati membri garantiscono che al richiedente sia concesso un diritto di ricorso contro una decisione di rifiuto di una domanda. |
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5. Se la domanda è respinta, i motivi del rifiuto sono comunicati dalle autorità fiscali al richiedente insieme alla decisione. Gli Stati membri garantiscono che al richiedente sia concesso un diritto di ricorso contro una decisione di rifiuto di una domanda. Una procedura di ricorso armonizzata a livello di Unione è istituita entro il 1o giugno 2020 mediante un atto di esecuzione e include l'obbligo per gli Stati membri di informare gli altri Stati membri, tramite le rispettive autorità fiscali, di tale rifiuto e le ragioni che hanno portato a tale decisione. La procedura di ricorso è avviata entro un periodo di tempo ragionevole dalla comunicazione della decisione al richiedente, da determinare in un atto di esecuzione, e dovrebbe tenere conto di un'eventuale attuata procedura correttiva. |
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 6
Testo della Commissione |
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Emendamento |
6. Il soggetto passivo che ha ottenuto lo status di soggetto passivo certificato informa senza indugio le autorità fiscali in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione, che possono pregiudicare o influenzare il mantenimento di tale status. Lo status fiscale è revocato dalle autorità fiscali qualora i criteri di cui al paragrafo 2 non siano più soddisfatti. |
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6. Il soggetto passivo che ha ottenuto lo status di soggetto passivo certificato informa entro 1 mese le autorità fiscali in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione, che possono pregiudicare o influenzare il mantenimento di tale status. Lo status fiscale è revocato dalle autorità fiscali qualora i criteri di cui al paragrafo 2 non siano più soddisfatti. Le autorità fiscali degli Stati membri che hanno concesso lo status di soggetto passivo certificato riesaminano tale decisione almeno ogni due anni, al fine di garantire che le condizioni siano ancora soddisfatte. Se il soggetto passivo non ha informato le autorità fiscali in merito a ogni elemento suscettibile di incidere sullo status di soggetto passivo certificato come stabilito nell'atto di esecuzione o lo ha occultato intenzionalmente, il medesimo è soggetto a sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive, tra cui la perdita dello status di soggetto passivo certificato. |
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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6 bis. Un soggetto passivo a cui sia stato rifiutato lo status di soggetto passivo certificato, o che di propria iniziativa abbia comunicato all'autorità fiscale di non soddisfare più i criteri di cui al paragrafo 2, ha la facoltà, non prima di sei mesi dalla data del rifiuto o della revoca dello status, di presentare una nuova domanda per ottenere lo status di soggetto passivo certificato a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri pertinenti. |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 6 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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6 ter. Al soggetto passivo certificato che non è più in possesso di un numero di identificazione IVA è automaticamente revocato il suo status di soggetto passivo certificato. |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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7 bis. Le procedure relative alle domande respinte, le modifiche concernenti la situazione del soggetto passivo, le procedure di ricorso e le procedure per ripresentare la domanda volta a ottenere lo status di soggetto passivo certificato sono definite in un atto di esecuzione e sono comunemente applicate in tutti gli Stati membri. |
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 138 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 138 bis – paragrafo 3 – lettera b
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 243 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Il soggetto passivo certificato destinatario di una cessione di beni nell'ambito del regime di call-off stock di cui all'articolo 17 bis tiene un registro di tali beni. |
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Il soggetto passivo certificato destinatario di una cessione di beni nell'ambito del regime di call-off stock di cui all'articolo 17 bis tiene un registro digitalizzato di tali beni accessibile alle autorità fiscali . |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 262 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
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Emendamento |
1. Il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA deposita un elenco riepilogativo contenente i seguenti elementi: |
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1. Il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA deposita un elenco riepilogativo presso l'autorità fiscale competente contenente i seguenti elementi: |
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 262 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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1 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono accessibili a tutte le autorità fiscali coinvolte attraverso il VIES. |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Titolo XIV – capo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Articolo 398 bis 1. Un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di IVA è istituito entro il 1o giugno 2020 per risolvere le controversie tra gli Stati membri in merito alla richiesta, alla dichiarazione o al sospetto di pagamenti IVA transfrontalieri errati, e si applica qualora la procedura amichevole non conduca ad un risultato entro due anni. 2. Il meccanismo di cui al paragrafo 1 è costituito dalle autorità competenti degli Stati membri. 3. Un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di IVA è istituito entro il 1o giugno 2020 per risolvere le controversie tra gli Stati membri in merito alla richiesta, alla dichiarazione o al sospetto di pagamenti IVA transfrontalieri errati, e si applica qualora la procedura amichevole non conduca ad un risultato entro due anni. 4. Il meccanismo comprende anche una piattaforma online per la risoluzione delle controversie in materia di IVA, con l'obiettivo di consentire agli Stati membri di risolvere le controversie senza l'intervento diretto del meccanismo né delle autorità competenti, stabilendo approcci chiari su come attenuare le controversie quando si verificano e procedure per la risoluzione delle controversie."; |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Titolo XIV – capo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Articolo 398 ter Un meccanismo automatico di notifica è istituito entro il 1o giugno 2020. Tale meccanismo garantisce notifiche automatiche ai contribuenti in merito a modifiche e aggiornamenti sulle aliquote IVA degli Stati membri. Tali notifiche automatiche dovranno essere attivate prima che la modifica diventi applicabile e al più tardi cinque giorni dopo che la decisione è stata adottata."; |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2006/112/CE
Articoli 403 e 404
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 404
Testo in vigore |
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Emendamento |
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" Articolo 404 Ogni quattro anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione sul funzionamento del sistema comune d'IVA negli Stati membri, e in particolare sul funzionamento del regime transitorio di imposizione degli scambi tra gli Stati membri, corredata, se del caso, di proposte sul regime definitivo. " |
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" Articolo 404 Entro il … [un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul regime di esenzione per le importazioni provenienti dai paesi terzi, sulla sua compatibilità con il quadro europeo e sulla cooperazione con le autorità competenti degli Stati terzi, in particolare per quanto concerne la lotta contro le frodi. Entro il … [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle prassi nazionali in materia di imposizione di sanzioni amministrative e penali nei confronti di persone giuridiche e persone fisiche riconosciute colpevoli di frode in materia di IVA. La Commissione si adopera con le autorità nazionali ed europee competenti per dare seguito, se del caso, alle raccomandazioni concepite per realizzare un livello minimo di armonizzazione."; |
Emendamento 50
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Proposta di direttiva
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 404 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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" Articolo 404 bis Ogni tre anni, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione, la quale la trasmette a Europol e all'OLAF, una relazione per valutare l'efficacia del sistema di monitoraggio delle frodi in materia di IVA."; |
Emendamento 51
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2
Proposta di direttiva
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2019. |
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Essi applicano tali disposizioni unitamente agli atti di esecuzione e agli orientamenti a decorrere dal 1o gennaio 2019. |
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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2 bis. Entro il … [data di adozione della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione sull'attuazione dei criteri che definiscono un soggetto passivo certificato negli Stati membri e, in particolare, sull'impatto che ciò può esercitare nella lotta contro le frodi in materia di IVA. La relazione è corredata, se del caso, da una proposta di atto legislativo. |
(1) Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1301).
(2) Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).
(3) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(4) Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1301).
(5) Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).
(6) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(7) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA “Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte”, COM(2016)0148 final del 7 aprile 2016.
(8) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA “Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte”, COM(2016)0148 final del 7 aprile 2016.
(9) Conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 sui miglioramenti alle attuali norme IVA dell'UE per le operazioni transfrontaliere (n. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 del 9 novembre 2016).
(10) Conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 sui miglioramenti alle attuali norme IVA dell'UE per le operazioni transfrontaliere (n. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 del 9 novembre 2016).
(*1) GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuta nel documento 2016/0337(CNS) e il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di detta direttiva nella nota a piè di pagina.
(*2) GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuta nel documento 2016/0336(CNS) e il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di detta direttiva nella nota a piè di pagina.
(*3) GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuta nel documento 2018/0072(CNS) e il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di detta direttiva nella nota a piè di pagina.
(*4) GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuta nel documento 2018/0073(CNS) e il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di detta direttiva nella nota a piè di pagina.