13.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 11/69


P8_TA(2018)0366

Armonizzazione e semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

(2020/C 011/20)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2017)0569),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0363/2017),

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0280/2018),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

 

Emendamento

(1)

Nel 1967, quando il Consiglio ha adottato il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) con le direttive del Consiglio 67/227/CEE (1) e 67/228/CEE (2), era stato assunto l'impegno a istituire un sistema dell'IVA definitivo che funzionasse all'interno della Comunità europea con le stesse modalità che avrebbe avuto all'interno di un singolo Stato membro. Poiché non sussistevano le condizioni politiche e tecniche per un tale sistema, quando le frontiere fiscali tra gli Stati membri sono state soppresse alla fine del 1992 è stato introdotto un regime dell'IVA transitorio. La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3), attualmente in vigore, prevede che tali disposizioni transitorie siano sostituite da un regime definitivo.

 

(1)

Nel 1967, quando il Consiglio ha adottato il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) con le direttive del Consiglio 67/227/CEE (4) e 67/228/CEE (5), era stato assunto l'impegno a istituire un sistema dell'IVA definitivo che funzionasse all'interno della Comunità europea con le stesse modalità che avrebbe avuto all'interno di un singolo Stato membro. Poiché non sussistevano le condizioni politiche e tecniche per un tale sistema, quando le frontiere fiscali tra gli Stati membri sono state soppresse alla fine del 1992 è stato introdotto un regime dell'IVA transitorio. La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (6), attualmente in vigore, prevede che tali disposizioni transitorie siano sostituite da un regime definitivo. Tuttavia, tali norme sono ormai in vigore da diversi decenni, il che ha prodotto un complesso sistema dell'IVA transitorio passibile di frodi IVA transfrontaliere intraunionali. Tali norme transitorie presentano numerose carenze che rendono il sistema dell'IVA né pienamente efficiente, né compatibile con i requisiti di un vero mercato unico.

 

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

(1 bis)

Nella sua comunicazione del 28 ottobre 2015 intitolata "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese", la Commissione ha identificato la complessità delle attuali normative sull'IVA quale uno dei maggiori ostacoli al completamento del mercato unico. Al tempo stesso è aumentato il divario dell'IVA, definito come la differenza tra l'ammontare del gettito IVA effettivamente riscosso e l'ammontare teorico che avrebbe dovuto essere riscosso, raggiungendo i 151,5 miliardi di EUR nel 2015 nell'UE-28. Ciò illustra la necessità di un'urgente riforma globale del sistema dell'IVA verso un regime dell'IVA definitivo, al fine di facilitare e semplificare gli scambi transfrontalieri intraunionali e rendere il sistema più a prova di frode.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

(1 ter)

La creazione di uno spazio unico europeo dell'IVA è fondamentale per ridurre i costi di adempimento per le imprese, ridurre i rischi di frodi IVA transfrontaliere e semplificare le procedure relative all'IVA. Il sistema definitivo dell'IVA rafforzerà il mercato unico e creerà migliori condizioni commerciali per gli scambi transfrontalieri. Esso dovrebbe includere le necessarie modifiche dovute agli sviluppi tecnologici e alla digitalizzazione, all'evoluzione dei modelli commerciali e alla globalizzazione dell'economia.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

 

Emendamento

(2)

Nel suo piano d'azione sull'IVA (7) la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta che definisca i principi per un sistema dell'IVA definitivo applicabile agli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B) fra gli Stati membri; tale proposta sarebbe basata sull'imposizione delle cessioni transfrontaliere di beni nello Stato membro di destinazione.

 

(2)

L'attuale sistema IVA dell'UE introdotto nel 1993 è analogo al sistema doganale europeo. Tuttavia non vi sono controlli equivalenti, il che lo espone alle frodi transfrontaliere. L'attuale sistema dell'IVA dovrebbe essere modificato radicalmente in modo che la cessione di beni da uno Stato membro ad un altro sia tassata come se fossero ceduti e acquisiti all'interno di uno Stato membro. Nel suo piano d'azione sull'IVA (8) la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta che definisca i principi per un sistema dell'IVA definitivo applicabile agli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B) fra gli Stati membri; tale proposta sarebbe basata sull'imposizione delle cessioni transfrontaliere di beni nello Stato membro di destinazione. Tale modifica dovrebbe contribuire alla riduzione delle frodi transfrontaliere connesse all'IVA per un ammontare di 40 miliardi di EUR all'anno.

 

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

 

Emendamento

(3)

Per questo sarebbe necessario sostituire il sistema attuale, che prevede l'esenzione della cessione di beni nello Stato membro di partenza e l'imposizione dell'acquisto intracomunitario di beni nello Stato membro di destinazione, mediante un sistema di prestazione unica, soggetta ad imposta nello Stato membro di destinazione secondo le aliquote IVA dello stesso. Di norma l'IVA sarà fatturata dal cedente, che potrà verificare online l'aliquota IVA applicabile di ogni Stato membro mediante un portale web. Tuttavia, se l'acquirente è un soggetto passivo certificato (ossia un contribuente affidabile, riconosciuto come tale dagli Stati membri), si applicherebbe il meccanismo di inversione contabile e il soggetto passivo certificato dovrebbe essere debitore dell'IVA sulla cessione intraunionale. Il sistema dell'IVA definitivo sarà inoltre basato sul concetto di un sistema di registrazione unico (sportello unico) per le imprese che consenta il pagamento e la detrazione dell'IVA dovuta.

 

(3)

Per questo sarebbe necessario sostituire il sistema attuale, che prevede l'esenzione della cessione di beni nello Stato membro di partenza e l'imposizione dell'acquisto intracomunitario di beni nello Stato membro di destinazione, mediante un sistema di prestazione unica, soggetta ad imposta nello Stato membro di destinazione secondo le aliquote IVA dello stesso. Di norma l'IVA sarà fatturata dal cedente, che potrà verificare online l'aliquota IVA applicabile di ogni Stato membro mediante un portale web. Il sistema dell'IVA definitivo sarà inoltre basato sul concetto di un sistema di registrazione unico (sportello unico) per le imprese che consenta il pagamento e la detrazione dell'IVA dovuta. Lo sportello unico è il fulcro del nuovo sistema basato sulla destinazione senza il quale la complessità del sistema dell'IVA e gli oneri amministrativi aumenterebbero in misura significativa. Pertanto l'estensione dello sportello unico ridotto concernente tutti i servizi B2B e le vendite di beni dovrebbe avvenire nell'ambito dei miglioramenti proposti riguardanti il sistema attuale.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

(3 bis)

Per garantire l'interoperabilità, la facilità d'uso e la futura impermeabilità alle frodi, lo sportello unico per le imprese dovrebbe operare con un sistema informatico transfrontaliero armonizzato, basato su norme comuni e che consenta il recupero e l'inserimento automatico dei dati, ad esempio attraverso l'uso di formulari standard unificati.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

 

Emendamento

(4)

Tali principi dovrebbero essere stabiliti nella direttiva e dovrebbero sostituire il concetto attuale, secondo cui il regime definitivo è basato sull'imposizione nello Stato membro di origine.

 

(4)

Tali principi dovrebbero essere stabiliti nella direttiva e dovrebbero sostituire il concetto attuale, secondo cui il regime definitivo è basato sull'imposizione nello Stato membro di origine con un sistema dell'IVA definitivo. Tali nuovi principi consentiranno agli Stati membri di combattere meglio le frodi in materia di IVA, in particolare la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC), che secondo le stime ammonta ad almeno 50 miliardi di EUR all'anno.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

 

Emendamento

(5)

Nelle conclusioni dell'8 novembre 2016 (9) il Consiglio ha invitato la Commissione ad apportare taluni miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA per le operazioni transfrontaliere, con riguardo al ruolo del numero d'identificazione IVA nell'ambito dell'esenzione delle cessioni intracomunitarie, al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e alla prova del trasporto ai fini dell'esenzione delle operazioni intracomunitarie.

 

(5)

Nelle conclusioni dell'8 novembre 2016 (10) il Consiglio ha invitato la Commissione ad apportare taluni miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA per le operazioni transfrontaliere, con riguardo a quattro aree: il ruolo del numero d'identificazione IVA nell'ambito dell'esenzione delle cessioni intracomunitarie, il regime di call-off stock, le operazioni a catena e la prova del trasporto ai fini dell'esenzione delle operazioni intracomunitarie.

 

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

 

Emendamento

(6)

Tenuto conto di tale richiesta e del fatto che occorreranno diversi anni prima che sia attuato il sistema dell'IVA definitivo per gli scambi intraunionali, tali misure specifiche, volte ad armonizzare e semplificare talune disposizioni per le imprese, sono appropriate.

 

(6)

Tenuto conto di tale richiesta e del fatto che il sistema dell'IVA definitivo per gli scambi intraunionali dovrà ancora essere debitamente attuato , tali misure specifiche, volte ad armonizzare e semplificare talune disposizioni per le imprese, sono appropriate soltanto in maniera transitoria .

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

 

Emendamento

(7)

L'istituzione dello status di soggetto passivo certificato è necessaria per un'applicazione efficace dei miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA per le operazioni transfrontaliere e per il graduale passaggio verso il sistema definitivo degli scambi intraunionali.

 

(7)

L'istituzione dello status di soggetto passivo certificato è necessaria per un'applicazione efficace dei miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA per le operazioni transfrontaliere e per il graduale passaggio verso il sistema definitivo degli scambi intraunionali. Tuttavia è necessario porre in essere criteri rigorosi, applicati in modo armonizzato da tutti gli Stati membri, per determinare quali imprese possono beneficiare dello status di soggetto passivo certificato, inoltre dovrebbero essere stabilite norme e disposizioni comuni che comportino multe e sanzioni per coloro che non vi si conformano.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

 

Emendamento

(8)

Il sistema attuale non opera alcuna distinzione tra soggetti passivi affidabili e meno affidabili per quanto riguarda le norme IVA da applicare. La concessione dello status di soggetto passivo certificato sulla base di determinati criteri oggettivi dovrebbe consentire di identificare tali soggetti passivi affidabili. Questo status permetterebbe loro di beneficiare dell'applicazione di talune norme in materia di frode non applicabili ad altri soggetti passivi.

 

(8)

Il sistema attuale non opera alcuna distinzione tra soggetti passivi affidabili e meno affidabili per quanto riguarda le norme IVA da applicare. La concessione dello status di soggetto passivo certificato sulla base di determinati criteri oggettivi, che dovranno essere applicati dagli Stati membri in maniera armonizzata , dovrebbe consentire di identificare tali soggetti passivi affidabili e coloro che non rispettano pienamente tali criteri . Questo status permetterebbe loro di beneficiare dell'applicazione di talune norme semplificate e di facile impiego non applicabili ad altri soggetti passivi.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

 

Emendamento

(9)

L'accesso allo status di soggetto passivo certificato dovrebbe essere basato su criteri armonizzati a livello dell'Unione e pertanto la certificazione fornita da uno Stato membro dovrebbe essere valida in tutta l'Unione.

 

(9)

L'accesso allo status di soggetto passivo certificato dovrebbe essere basato su criteri definiti chiaramente e dovrebbe essere disponibile per le attività economiche comprese le PMI. Tali criteri dovrebbero essere armonizzati a livello dell'Unione e pertanto la certificazione fornita da uno Stato membro dovrebbe essere valida in tutta l'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto presentare atti di esecuzione e orientamenti completi e di facile utilizzo, così da agevolare l'armonizzazione e la cooperazione amministrativa tra le autorità e garantire l'interoperabilità tra gli Stati membri, verificando nel contempo la corretta applicazione da parte degli Stati membri di tali criteri armonizzati in tutta l'Unione. È opportuno che tali orientamenti siano rigorosamente allineati ai criteri dell'operatore economico autorizzato a norma del codice doganale dell'Unione, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e garantire l'attuazione uniforme e la conformità in tutti gli Stati membri.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

(9 bis)

È opportuno, con particolare riferimento ai costi di adempimento più elevati per le PMI, che la Commissione presenti procedure amministrative semplificate per le PMI al fine di ottenere lo status di soggetti passivi certificati.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

(9 ter)

Le informazioni in merito al fatto che un operatore economico sia un soggetto passivo certificato dovrebbero essere accessibili attraverso il sistema VIES.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

 

Emendamento

(10)

Alcuni soggetti passivi, coperti da regimi particolari che li escludono dalle norme generali dell'IVA o che solo occasionalmente svolgono attività economiche , non dovrebbero ottenere lo status di soggetto passivo certificato nella misura in cui detti regimi specifici o attività occasionali sono interessati al fine di evitare perturbazioni nella corretta applicazione delle modifiche proposte.

 

(10)

Alcuni soggetti passivi, coperti da regimi particolari che li escludono dalle norme generali dell'IVA non dovrebbero ottenere lo status di soggetto passivo certificato nella misura in cui detti regimi specifici o attività occasionali sono interessati al fine di evitare perturbazioni nella corretta applicazione delle modifiche proposte. Inoltre, è opportuno prestare particolare attenzione al fine di garantire che le PMI non siano messe in una situazione di svantaggio competitivo rispetto alle imprese di grandi dimensioni per quanto riguarda l'ottenimento dello status di soggetto passivo certificato.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

(13 bis)

Il progetto pilota dell'UE sul ruling transfrontaliero in materia di IVA dovrebbe costituire la base per uno strumento dell'Unione pienamente sviluppato atto a prevenire i conflitti sulle controversie fiscali relative alle norme IVA e a risolvere le controversie transfrontaliere all'interno dell'Unione nei casi riguardanti l'IVA. I meccanismi nazionali continueranno ad applicarsi alle controversie fiscali interne in materia di IVA tra il contribuente interessato e l'autorità fiscale nazionale.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

(13 ter)

La presente direttiva prevede disposizioni provvisorie prima che gli Stati membri adottino un sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri, inoltre dovrebbe essere accompagnata dai corrispondenti atti di esecuzione e orientamenti. La presente direttiva, gli atti di esecuzione e gli orientamenti di attuazione dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

(13 quater)

È opportuno istituire un meccanismo per assicurare un sistema informativo trasparente e diretto che notifichi automaticamente ai contribuenti gli aggiornamenti e le modifiche concernenti le aliquote IVA degli Stati membri. Tale meccanismo dovrebbe essere basato su norme e moduli di segnalazione armonizzati, garantendo l'uniformità della comunicazione e del recupero dei dati in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a garantire che tutte le informazioni concernenti le loro aliquote IVA nazionali siano corrette e aggiornate. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che qualsiasi modifica delle aliquote IVA nazionali sia notificata attraverso tale sistema entro un lasso di tempo ragionevole dalla loro adozione e, in ogni caso, prima che le modifiche diventino applicabili.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

(15 bis)

In considerazione dell'interesse pubblico e degli interessi finanziari dell'Unione, gli informatori dovrebbero godere di una protezione giuridica efficace al fine di agevolare l'individuazione e la prevenzione di ogni forma di frode.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

 

Emendamento

Il soggetto passivo che dispone di una sede dell'attività economica o di una stabile organizzazione nella Comunità o, in assenza di una sede dell'attività economica e di una stabile organizzazione, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale nella Comunità e che, nell'esercizio della sua attività economica, svolge o intende svolgere una delle operazioni di cui agli articoli 17 bis, 20 e 21, o operazioni in conformità alle condizioni specificate all'articolo  138, può presentare domanda alle autorità fiscali per ottenere lo status di soggetto passivo certificato.

 

Il soggetto passivo che dispone di una sede dell'attività economica o di una stabile organizzazione nella Comunità e che, nell'esercizio della sua attività economica, svolge o intende svolgere una delle operazioni di cui agli articoli 17 bis, 20 e 21, o operazioni in conformità alle condizioni specificate agli articoli 138 e 138 bis , può presentare domanda alle autorità fiscali per ottenere lo status di soggetto passivo certificato.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

 

Emendamento

Se il richiedente è un soggetto passivo che ha ottenuto lo status di operatore economico autorizzato a fini doganali, i criteri di cui al paragrafo 2 si considerano soddisfatti.

 

Se il richiedente è un soggetto passivo che ha ottenuto solo lo status di operatore economico autorizzato a fini doganali, i criteri di cui al paragrafo 2 si considerano soddisfatti.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

 

Emendamento

(a)

assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente ;

 

(a)

assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale negli ultimi tre anni di attività economica , assenza di eventuali adeguamenti fiscali gravi da parte delle amministrazioni fiscali o assenza di trascorsi di reati gravi in relazione alla sua attività economica, indipendentemente dal fatto che l'attività abbia avuto luogo nell'Unione o altrove ;

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

(a bis)

assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente, quali, tra l'altro:

i)

riciclaggio di denaro;

ii)

evasione fiscale e frode fiscale;

iii)

abuso di fondi e programmi dell'Unione;

iv)

bancarotta o insolvenza fraudolenta;

v)

frode assicurativa o altra frode finanziaria;

vi)

corruzione attiva e/o passiva;

vii)

criminalità informatica;

viii)

partecipazione a un'organizzazione criminale;

ix)

reati nel campo del diritto della concorrenza;

x)

coinvolgimento diretto o indiretto in attività terroristiche;

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

 

Emendamento

(b)

dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali, o mediante una pista di controllo interno affidabile o certificata;

 

(b)

dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali, o mediante una pista di controllo interno affidabile o certificata, conformemente agli atti di esecuzione e agli orientamenti che saranno pubblicati dalla Commissione ;

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

 

Emendamento

(c)

solvibilità finanziaria del richiedente, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata, o se produce garanzie fornite da una compagnia di assicurazione o da altre istituzioni finanziarie o da altri terzi affidabili dal punto di vista economico.

 

(c)

solvibilità finanziaria del richiedente nel corso degli ultimi tre anni , che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata, o se produce garanzie fornite da una compagnia di assicurazione o da altre istituzioni finanziarie o da altri terzi affidabili dal punto di vista economico. Il richiedente deve possedere un conto bancario presso un istituto finanziario con sede nell'Unione.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

Se al richiedente è stato negato lo status di operatore economico autorizzato a norma del codice doganale dell'Unione nel corso degli ultimi tre anni, al richiedente non è concesso lo status di soggetto passivo certificato.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

2 bis.     Al fine di garantire un'interpretazione armonizzata della concessione dello status di soggetto passivo certificato, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, ulteriori orientamenti per gli Stati membri in merito alla valutazione di tali criteri, che sono validi in tutta l'Unione. Il primo atto di esecuzione è adottato al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

2 ter.     La Commissione adotta atti di esecuzione e orientamenti in stretta connessione con gli atti di esecuzione e gli orientamenti relativi all'operatore economico autorizzato a fini doganali.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

2 quater.     I criteri di cui al paragrafo 2 sono comunemente applicati da tutti gli Stati membri sulla base di regole e procedure definite con chiarezza e precisione in un atto di esecuzione.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

(d bis)

soggetti passivi che non dispongono o non dispongono più di un numero di identificazione IVA valido;

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

 

Emendamento

Ai soggetti passivi di cui alle lettere da a) a d) può essere concesso lo status di soggetto passivo certificato per le altre attività economiche da essi svolte.

 

Ai soggetti passivi di cui alle lettere da a) a d) può essere concesso lo status di soggetto passivo certificato per le altre attività economiche da essi svolte, a condizione che i risultati di tali attività non interferiscano con le attività che in origine hanno impedito a tali soggetti passivi di ottenere lo status di soggetto passivo certificato .

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

 

Emendamento

Un soggetto passivo che presenta domanda per ottenere lo status di soggetto passivo certificato fornisce tutte le informazioni richieste dalle autorità fiscali al fine di consentire loro di prendere una decisione.

 

Un soggetto passivo che presenta domanda per ottenere lo status di soggetto passivo certificato fornisce tutte le informazioni richieste dalle autorità fiscali al fine di consentire loro di prendere una decisione. La Commissione istituisce procedure amministrative semplificate per le PMI al fine di ottenere lo status di soggetto passivo certificato.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

 

Emendamento

(a)

quelle dello Stato membro in cui il richiedente ha stabilito la sede della sua attività economica;

 

(a)

quelle dello Stato membro in cui il richiedente ha stabilito la sede della sua attività economica secondo la definizione di cui alla direttiva (UE) …/… del Consiglio, del …, relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB)  (*1), alla direttiva (UE) …/… del Consiglio, del …, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)  (*2), alla direttiva (UE) …/… del Consiglio, del …, che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa  (*3) e alla direttiva (UE) …/… del Consiglio, del …, relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali  (*4);

 

 

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

 

Emendamento

(c)

quelle dello Stato membro in cui il richiedente ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale, qualora non disponga né di una sede di attività economica né di una stabile organizzazione.

 

soppresso

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

4 bis.     Qualora sia concesso lo status di soggetto passivo certificato, tale informazione è resa disponibile attraverso il sistema VIES. Le modifiche relative a tale status sono aggiornate nel sistema senza ritardi.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

 

Emendamento

5.   Se la domanda è respinta, i motivi del rifiuto sono comunicati dalle autorità fiscali al richiedente insieme alla decisione. Gli Stati membri garantiscono che al richiedente sia concesso un diritto di ricorso contro una decisione di rifiuto di una domanda.

 

5.   Se la domanda è respinta, i motivi del rifiuto sono comunicati dalle autorità fiscali al richiedente insieme alla decisione. Gli Stati membri garantiscono che al richiedente sia concesso un diritto di ricorso contro una decisione di rifiuto di una domanda. Una procedura di ricorso armonizzata a livello di Unione è istituita entro il 1o giugno 2020 mediante un atto di esecuzione e include l'obbligo per gli Stati membri di informare gli altri Stati membri, tramite le rispettive autorità fiscali, di tale rifiuto e le ragioni che hanno portato a tale decisione. La procedura di ricorso è avviata entro un periodo di tempo ragionevole dalla comunicazione della decisione al richiedente, da determinare in un atto di esecuzione, e dovrebbe tenere conto di un'eventuale attuata procedura correttiva.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

 

Emendamento

6.   Il soggetto passivo che ha ottenuto lo status di soggetto passivo certificato informa senza indugio le autorità fiscali in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione, che possono pregiudicare o influenzare il mantenimento di tale status. Lo status fiscale è revocato dalle autorità fiscali qualora i criteri di cui al paragrafo 2 non siano più soddisfatti.

 

6.   Il soggetto passivo che ha ottenuto lo status di soggetto passivo certificato informa entro 1 mese le autorità fiscali in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione, che possono pregiudicare o influenzare il mantenimento di tale status. Lo status fiscale è revocato dalle autorità fiscali qualora i criteri di cui al paragrafo 2 non siano più soddisfatti. Le autorità fiscali degli Stati membri che hanno concesso lo status di soggetto passivo certificato riesaminano tale decisione almeno ogni due anni, al fine di garantire che le condizioni siano ancora soddisfatte. Se il soggetto passivo non ha informato le autorità fiscali in merito a ogni elemento suscettibile di incidere sullo status di soggetto passivo certificato come stabilito nell'atto di esecuzione o lo ha occultato intenzionalmente, il medesimo è soggetto a sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive, tra cui la perdita dello status di soggetto passivo certificato.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

6 bis.     Un soggetto passivo a cui sia stato rifiutato lo status di soggetto passivo certificato, o che di propria iniziativa abbia comunicato all'autorità fiscale di non soddisfare più i criteri di cui al paragrafo 2, ha la facoltà, non prima di sei mesi dalla data del rifiuto o della revoca dello status, di presentare una nuova domanda per ottenere lo status di soggetto passivo certificato a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri pertinenti.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

6 ter.     Al soggetto passivo certificato che non è più in possesso di un numero di identificazione IVA è automaticamente revocato il suo status di soggetto passivo certificato.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

7 bis.     Le procedure relative alle domande respinte, le modifiche concernenti la situazione del soggetto passivo, le procedure di ricorso e le procedure per ripresentare la domanda volta a ottenere lo status di soggetto passivo certificato sono definite in un atto di esecuzione e sono comunemente applicate in tutti gli Stati membri.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 138 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

 

Emendamento

(b)

il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;

 

(b)

il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e possiede un numero di identificazione IVA accessibile attraverso il VIES ;

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 138 bis – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

 

Emendamento

(b)

"operatore intermedio", un fornitore nella catena diverso dal primo fornitore, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto;

 

(b)

"operatore intermedio", un fornitore nella catena diverso dal primo fornitore o dall'ultimo destinatario/acquirente , che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto;

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 243 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

 

Emendamento

Il soggetto passivo certificato destinatario di una cessione di beni nell'ambito del regime di call-off stock di cui all'articolo 17 bis tiene un registro di tali beni.

 

Il soggetto passivo certificato destinatario di una cessione di beni nell'ambito del regime di call-off stock di cui all'articolo 17 bis tiene un registro digitalizzato di tali beni accessibile alle autorità fiscali .

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 262 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

 

Emendamento

1.   Il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA deposita un elenco riepilogativo contenente i seguenti elementi:

 

1.   Il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA deposita un elenco riepilogativo presso l'autorità fiscale competente contenente i seguenti elementi:

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 262 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

1 bis.     Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono accessibili a tutte le autorità fiscali coinvolte attraverso il VIES.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Titolo XIV – capo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

6 bis)

il seguente capo è inserito nel titolo XIV:

Articolo 398 bis

1.     Un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di IVA è istituito entro il 1o giugno 2020 per risolvere le controversie tra gli Stati membri in merito alla richiesta, alla dichiarazione o al sospetto di pagamenti IVA transfrontalieri errati, e si applica qualora la procedura amichevole non conduca ad un risultato entro due anni.

2.     Il meccanismo di cui al paragrafo 1 è costituito dalle autorità competenti degli Stati membri.

3.     Un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di IVA è istituito entro il 1o giugno 2020 per risolvere le controversie tra gli Stati membri in merito alla richiesta, alla dichiarazione o al sospetto di pagamenti IVA transfrontalieri errati, e si applica qualora la procedura amichevole non conduca ad un risultato entro due anni.

4.     Il meccanismo comprende anche una piattaforma online per la risoluzione delle controversie in materia di IVA, con l'obiettivo di consentire agli Stati membri di risolvere le controversie senza l'intervento diretto del meccanismo né delle autorità competenti, stabilendo approcci chiari su come attenuare le controversie quando si verificano e procedure per la risoluzione delle controversie.";

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Titolo XIV – capo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

6 ter)

il seguente capo è inserito nel titolo XIV:

Articolo 398 ter

Un meccanismo automatico di notifica è istituito entro il 1o giugno 2020. Tale meccanismo garantisce notifiche automatiche ai contribuenti in merito a modifiche e aggiornamenti sulle aliquote IVA degli Stati membri. Tali notifiche automatiche dovranno essere attivate prima che la modifica diventi applicabile e al più tardi cinque giorni dopo che la decisione è stata adottata.";

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2006/112/CE

Articoli 403 e 404

Testo della Commissione

 

Emendamento

(9)

Gli articoli  403 e 404 sono soppressi .

 

(9)

L'articolo  403 è soppresso .

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 404

Testo in vigore

 

Emendamento

" Articolo 404

Ogni quattro anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione sul funzionamento del sistema comune d'IVA negli Stati membri, e in particolare sul funzionamento del regime transitorio di imposizione degli scambi tra gli Stati membri, corredata, se del caso, di proposte sul regime definitivo. "

 

9 bis)

l'articolo 404 è sostituito dal seguente:

" Articolo 404

Entro il … [un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul regime di esenzione per le importazioni provenienti dai paesi terzi, sulla sua compatibilità con il quadro europeo e sulla cooperazione con le autorità competenti degli Stati terzi, in particolare per quanto concerne la lotta contro le frodi. Entro il … [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle prassi nazionali in materia di imposizione di sanzioni amministrative e penali nei confronti di persone giuridiche e persone fisiche riconosciute colpevoli di frode in materia di IVA. La Commissione si adopera con le autorità nazionali ed europee competenti per dare seguito, se del caso, alle raccomandazioni concepite per realizzare un livello minimo di armonizzazione.";

Emendamento 50

Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)

Proposta di direttiva

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 404 bis (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

9 ter)

è inserito il seguente articolo 404 bis:

" Articolo 404 bis

Ogni tre anni, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione, la quale la trasmette a Europol e all'OLAF, una relazione per valutare l'efficacia del sistema di monitoraggio delle frodi in materia di IVA.";

Emendamento 51

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Proposta di direttiva

Testo della Commissione

 

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2019.

 

Essi applicano tali disposizioni unitamente agli atti di esecuzione e agli orientamenti a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

2 bis.     Entro il … [data di adozione della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione sull'attuazione dei criteri che definiscono un soggetto passivo certificato negli Stati membri e, in particolare, sull'impatto che ciò può esercitare nella lotta contro le frodi in materia di IVA. La relazione è corredata, se del caso, da una proposta di atto legislativo.


(1)  Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1301).

(2)  Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(4)  Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1301).

(5)  Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).

(6)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(7)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA “Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte”, COM(2016)0148 final del 7 aprile 2016.

(8)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA “Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte”, COM(2016)0148 final del 7 aprile 2016.

(9)  Conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 sui miglioramenti alle attuali norme IVA dell'UE per le operazioni transfrontaliere (n. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 del 9 novembre 2016).

(10)  Conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 sui miglioramenti alle attuali norme IVA dell'UE per le operazioni transfrontaliere (n. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 del 9 novembre 2016).

(*1)   GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuta nel documento 2016/0337(CNS) e il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di detta direttiva nella nota a piè di pagina.

(*2)   GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuta nel documento 2016/0336(CNS) e il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di detta direttiva nella nota a piè di pagina.

(*3)   GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuta nel documento 2018/0072(CNS) e il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di detta direttiva nella nota a piè di pagina.

(*4)   GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuta nel documento 2018/0073(CNS) e il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di detta direttiva nella nota a piè di pagina.