23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 433/222


P8_TA(2018)0328

Corpo europeo di solidarietà ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2019/C 433/30)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0262)

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0162/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 6 aprile 2017 sul corpo europeo di solidarietà (2017/2629(RSP)) (1),

visti i pareri motivati inviati dal Senato ceco, dal Parlamento spagnolo e dal Parlamento portoghese nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2017 (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti il documento relativo all'agenda politica per il volontariato in Europa (APVE) per l'Anno europeo del volontariato 2011 e la revisione quinquennale del 2015 dell'Anno europeo del volontariato 2011, dal titolo "Helping Hands",

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0060/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 298 del 23.8.2018, pag. 68.

(2)  GU C 81 del 2.3.2018, pag. 160.


P8_TC1-COD(2017)0102

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1475.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, l'80 % del bilancio destinato all'attuazione del programma nel 2019 e nel 2020 dovrebbe essere reso disponibile mediante riassegnazioni specificate nell'ambito della sottorubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione) del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 e riassegnazioni dal meccanismo unionale di protezione civile e dal programma LIFE. Tuttavia, non saranno effettuate altre riassegnazioni dal programma Erasmus+ in aggiunta all'importo di 231 800 000 EUR di cui alla proposta della Commissione (COM(2017)0262).

Il restante 20 % del bilancio destinato all'attuazione del programma nel 2019 e nel 2020 dovrebbe essere prelevato dai margini disponibili a titolo della sottorubrica 1a del QFP 2014-2020.

Si registra un'intesa comune sul fatto che la Commissione assicurerà la fornitura degli stanziamenti necessari attraverso la normale procedura di bilancio annuale in modo equilibrato e prudente.


DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione conferma che l'utilizzo di stanziamenti dalle risorse di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione a norma del regolamento sulle disposizioni comuni (in particolare le riassegnazioni dal Fondo sociale europeo e dal Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale) per finanziare il corpo europeo di solidarietà nel 2018 non sarà utilizzato come precedente dalla Commissione per la proposta post 2020 relativa al corpo europeo di solidarietà (COM(2018)0440)).