27.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/165


P8_TA(2018)0264

Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada ***I

Emendamenti, approvati dal Parlamento europeo il 14 giugno 2018, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per iltrasporto di merci su strada (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 28/26)

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

 

Emendamento

(2)

L'impiego di veicoli noleggiati può ridurre i costi per le imprese che trasportano merci per conto proprio o per conto terzi e allo stesso tempo accrescerne la flessibilità operativa. Ciò può pertanto contribuire ad aumentare la produttività e la competitività delle imprese interessate. Poiché i veicoli noleggiati tendono a essere più nuovi rispetto alla flotta media, essi sono anche più sicuri e meno inquinanti.

 

(2)

Tale impiego di veicoli noleggiati può ridurre i costi per le imprese che trasportano merci per conto proprio o per conto terzi e allo stesso tempo accrescerne la flessibilità operativa. Detto utilizzo può pertanto contribuire ad aumentare la produttività e la competitività delle imprese interessate. Poiché i veicoli noleggiati tendono a essere più nuovi rispetto alla flotta media, essi possono spesso risultare più sicuri e meno inquinanti.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

 

Emendamento

(3)

La direttiva 2006/1/CE non consente alle imprese di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'uso di veicoli presi a noleggio. Essa consente infatti agli Stati membri di limitare per le proprie imprese l'uso di veicoli noleggiati con peso massimo ammissibile a pieno carico superiore a sei tonnellate per i trasporti per conto proprio. Gli Stati membri non sono inoltre obbligati a permettere l'uso sul proprio territorio di un veicolo preso a noleggio se tale veicolo è stato immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che lo ha preso a noleggio.

 

(3)

La direttiva 2006/1/CE non consente alle imprese di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'uso di veicoli presi a noleggio. Essa consente infatti agli Stati membri di limitare, da parte delle imprese stabilite nel loro territorio , l'uso di veicoli noleggiati con peso massimo ammissibile a pieno carico superiore a sei tonnellate per i trasporti per conto proprio. Gli Stati membri non sono inoltre obbligati a permettere l'uso sul proprio territorio di un veicolo preso a noleggio se tale veicolo è stato immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che lo ha preso a noleggio.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

(4 bis)

Gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati a limitare l'utilizzo, nei rispettivi territori, di un veicolo noleggiato da un'impresa debitamente stabilita sul territorio di un altro Stato membro, se il veicolo è immatricolato e rispetta le norme di esercizio e i requisiti di sicurezza, o se è stato messo in circolazione conformemente alla legislazione di un qualsiasi Stato membro e autorizzato a essere gestito dallo Stato membro in cui è stabilita l'impresa responsabile.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

 

Emendamento

(5)

Il livello di tassazione del trasporto stradale varia ancora notevolmente all'interno dell'Unione. Certe restrizioni, che incidono inoltre indirettamente sulla libera prestazione di servizi di noleggio di veicoli, rimangono pertanto giustificate al fine di evitare distorsioni fiscali. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la facoltà di limitare la durata del periodo in cui un veicolo noleggiato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che lo ha preso a noleggio può essere usato sul rispettivo territorio.

 

(5)

Il livello di tassazione del trasporto stradale varia ancora notevolmente all'interno dell'Unione. Certe restrizioni, che incidono inoltre indirettamente sulla libera prestazione di servizi di noleggio di veicoli, rimangono pertanto giustificate al fine di evitare distorsioni fiscali. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la facoltà di limitare, alle condizioni stabilite dalla presente direttiva e nei loro rispettivi territori , la durata del periodo in cui un'impresa stabilita può utilizzare un veicolo noleggiato immatricolato o messo in circolazione in un altro Stato membro. Essi dovrebbero altresì avere la facoltà di limitare il numero di tali veicoli che un'impresa stabilita nel loro territorio può prendere a noleggio.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

(5 bis)

Ai fini dell'applicazione di tali misure, le informazioni relative al numero di immatricolazione del veicolo noleggiato dovrebbero figurare nei registri elettronici nazionali degli Stati membri istituiti dal regolamento (CE) n. 1071/2009. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento che sono informate dell'uso di un veicolo noleggiato dall'operatore e che è immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro dovrebbero informarne le autorità competenti di quest'ultimo. A tal fine gli Stati membri dovrebbero avvalersi del sistema di informazione del mercato interno (IMI).

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

(6 bis)

Al fine di mantenere gli standard operativi, rispettare i requisiti di sicurezza e garantire condizioni di lavoro dignitose ai conducenti, è importante che i vettori abbiano accesso garantito ai mezzi e alle infrastrutture di supporto diretto nel paese in cui svolgono le loro attività.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

 

Emendamento

(7)

L'attuazione e gli effetti della presente direttiva dovrebbero essere monitorati dalla Commissione e da essa documentati in una relazione. Qualsiasi misura futura in questo settore dovrebbe essere considerata alla luce di tale relazione.

 

(7)

L'attuazione e gli effetti della presente direttiva dovrebbero essere monitorati dalla Commissione e da essa documentati in una relazione al più tardi dopo tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva . La relazione dovrebbe tenere debitamente conto dell'impatto sulla sicurezza stradale, sul gettito fiscale e sull'ambiente. La relazione dovrebbe inoltre valutare tutte le violazioni della presente direttiva, comprese quelle transfrontaliere. La necessità di misure future in questo settore dovrebbe essere considerata alla luce di tale relazione.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii

Direttiva 2006/1/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

 

Emendamento

a)

il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

 

a)

il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di un qualsiasi Stato membro, ivi compresi le norme di esercizio e i requisiti di sicurezza ;

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2006/1/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

 

Emendamento

b)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

" 1 bis.     Se il veicolo non è stato immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa che lo ha noleggiato, gli Stati membri possono limitare nel tempo l'utilizzo del veicolo noleggiato sul rispettivo territorio. In tal caso gli Stati membri ne consentono tuttavia l'utilizzo per almeno quattro mesi dell'anno in questione. "

 

soppresso

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2006/1/CE

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

 

Emendamento

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per far sì che, per il trasporto di merci su strada, le imprese nazionali possano utilizzare i veicoli noleggiati alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2.

 

1.    Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per far sì che, per il trasporto di merci su strada, le imprese stabilite nel loro territorio possano utilizzare i veicoli noleggiati alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2006/1/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

1 bis.     Se il veicolo è immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stabilita l'impresa può:

a)

limitare il periodo di utilizzo del veicolo noleggiato nel proprio rispettivo territorio, a condizione che autorizzi l'uso del veicolo noleggiato per almeno quattro mesi consecutivi in un determinato anno civile; in questo caso può esigere che il contratto di noleggio non vada oltre il termine stabilito dallo Stato membro;

b)

limitare il numero di veicoli noleggiati che può essere utilizzato da un'impresa, purché consenta l'uso di un numero di veicoli almeno pari al 25 % del parco complessivo di veicoli commerciali di proprietà dell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di autorizzazione; in questo caso un'impresa che dispone di un parco complessivo di più di uno e meno di quattro veicoli, è autorizzata a utilizzare almeno uno di tali veicoli presi a noleggio."

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2006/1/CE

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

2 bis)

è inserito il seguente articolo 3 bis:

"Articolo 3 bis

1.     Le informazioni relative al numero di immatricolazione di un veicolo noleggiato sono inserite nel registro elettronico nazionale quale definito all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009  (*1).

2.     Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di un operatore che sono informate dell'uso di un veicolo da lui noleggiato, e che è immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, ne informano le autorità competenti di tale altro Stato membro.

3.     La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 2 si svolge tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012  (*2).

 

 

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 - punto 3

Direttiva 2006/1/CE

Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

 

Emendamento

Entro il [insert the date calculated 5 years after the deadline for transposition of the Directive] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente direttiva. La relazione contiene informazioni sull'utilizzo di veicoli noleggiati in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che li prende a noleggio. Sulla base di tale relazione la Commissione valuta se sia necessario proporre misure supplementari.

 

Entro … [3 anni dal termine per il recepimento della presente direttiva di modifica] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente direttiva. La relazione contiene informazioni sull'utilizzo di veicoli noleggiati in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che li prende a noleggio. La relazione presta particolare attenzione all'impatto sulla sicurezza stradale e sul gettito fiscale, comprese le distorsioni fiscali, nonché sull'applicazione delle norme in materia di cabotaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009. Sulla base di tale relazione la Commissione valuta se sia necessario proporre misure supplementari.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

 

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il [insert the date calculated 18 months following the entry into force] . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … [20 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0193/2018).

(*1)   Con riferimento all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, tenendo conto dell'estensione delle informazioni da registrare come proposto dalla Commissione.

(*2)   GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1. "