10.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 162/148 |
P8_TA(2018)0086
Ubicazione della sede dell'Agenzia europea per i medicinali ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 marzo 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2019/C 162/28)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2
Testo della Commissione |
|
Emendamento |
||||
|
|
|
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione |
|
Emendamento |
||||
|
|
|
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
|
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
|
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
|
Emendamento |
Nel regolamento (CE) n. 726/2004 è inserito il seguente articolo 71 bis: |
|
Nel regolamento (CE) n. 726/2004 sono inseriti i seguenti articoli 71 bis e 71 ter : |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 71 bis
Testo della Commissione |
|
Emendamento |
Articolo 71 bis L'agenzia ha sede ad Amsterdam (Paesi Bassi). |
|
Articolo 71 bis L'agenzia ha sede ad Amsterdam (Paesi Bassi). La Commissione e le competenti autorità dei Paesi Bassi adottano tutte le misure necessarie per garantire che l'agenzia possa trasferirsi nella sede provvisoria entro il 1o gennaio 2019 e nella sede definitiva entro il 16 novembre 2019. La Commissione e le autorità competenti dei Paesi Bassi presentano una relazione scritta al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'adeguamento della sede provvisoria e nella costruzione dell'edificio definitivo tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre mesi, fino a quando l'agenzia non si sarà trasferita nella sede definitiva. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 71 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
|
Emendamento |
|
|
Articolo 71 ter Un accordo sulla sede che consenta all'agenzia di assumere le proprie funzioni nei locali approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio è concluso entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
|
Emendamento |
Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito o dal 30 marzo 2019, se questa data è anteriore . |
|
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 30 marzo 2019. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Dichiarazione (nuova)
Testo della Commissione |
|
Emendamento |
|
|
“ APPENDICE AL REGOLAMENTO 2018/ ... DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Il Parlamento europeo si rammarica che non si sia tenuto debito conto del suo ruolo di colegislatore, non essendo stato coinvolto nella procedura di selezione della nuova sede dell'agenzia europea per i medicinali. Il Parlamento europeo desidera ricordare le sue prerogative di colegislatore e insiste sul pieno rispetto della procedura legislativa ordinaria in relazione all'ubicazione degli organismi e delle agenzie. In quanto unica istituzione direttamente eletta, che rappresenta i cittadini dell'Unione, il Parlamento europeo è il primo garante del rispetto del principio democratico nell'Unione. Il Parlamento europeo condanna la procedura seguita per la scelta della nuova ubicazione della sede, che di fatto lo ha privato delle sue prerogative, in quanto non è stato effettivamente coinvolto nel processo e ora dovrebbe semplicemente confermare la scelta compiuta per la nuova ubicazione mediante la procedura legislativa ordinaria. Il Parlamento europeo rammenta che l'approccio comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate firmata nel 2012 non è giuridicamente vincolante, come indicato nella dichiarazione stessa, ed è stato convenuto lasciando impregiudicati i poteri legislativi delle istituzioni. Pertanto, il Parlamento europeo insiste affinché la procedura seguita per selezionare una nuova sede per le agenzie sia rivista e non sia più utilizzata in questa forma in futuro. Infine, il Parlamento europeo desidera ricordare che nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016 (2), le tre istituzioni si sono impegnate a cooperare in modo leale e trasparente, ricordando la parità di entrambi i colegislatori sancita dai trattati. |
|
|
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0063/2018).