22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 110/46


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Relazione sulla politica di concorrenza 2017»

[COM(2018) 482 final]

(2019/C 110/08)

Relatrice:

Baiba MILTOVIČA

Consultazione

Commissione europea, 05/09/2018

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sezione

21/11/2018

Adozione in sessione plenaria

12/12/2018

Sessione plenaria n.

539

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

188/1/9

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE si compiace dello stile conciso e della scelta dei punti focali della relazione 2017, che è accompagnata da un ampio documento di lavoro dei servizi della Commissione. Una politica di concorrenza efficace e di cui si fa rispettare l’applicazione è il fondamento di un’economia di mercato sostenibile. Essa può garantire parità di condizioni per i produttori di beni e servizi, rassicurare i consumatori, stimolare la concorrenza e portare alla realizzazione di obiettivi sociali essenziali, come la libertà di scelta dei consumatori, nonché di obiettivi politici, come il benessere dei cittadini europei e la promozione dell’integrazione del mercato europeo. Essa svolge un ruolo importante anche con riferimento ai paesi terzi sostenendo dinamiche imprenditoriali, ambientali e sociali positive nel commercio internazionale.

1.2.

La relazione del 2017 pone un forte accento sul rispetto e sull’applicazione e fornisce esempi di azioni decise intraprese dalla Commissione. I consumatori e le piccole e medie imprese sono spesso svantaggiati dalle grandi imprese che possono abusare della loro posizione dominante sul mercato e pertanto le misure che contrastano le pratiche anticoncorrenziali sono particolarmente apprezzate.

1.3.

L’espansione dell’attività anticoncorrenziale nei mercati dell’UE ha fatto registrare lo sviluppo costante delle autorità nazionali garanti della concorrenza (ANC) come importanti organismi di applicazione del diritto della concorrenza. La direttiva ECN+, che conferisce alle ANC strumenti per aumentarne l’efficacia, rafforza la capacità nazionale in questo settore.

1.4.

Il rafforzamento dell’autonomia delle ANC e la messa a loro disposizione di risorse adeguate sono fondamentali. Vera autonomia, competenza e formazione sono tutte qualità necessarie per un lavoro efficace e la direttiva ECN+ dovrebbe essere attentamente monitorata per valutare se l’obiettivo sia raggiunto. Si dovrebbe incoraggiare l’azione preventiva per evitare comportamenti anticoncorrenziali e le sanzioni andrebbero aumentate in modo da costituire un deterrente efficace.

1.5.

Il CESE appoggia la Commissione in materia di applicazione di diritto privato delle regole di concorrenza e sostiene che le azioni collettive dovrebbero essere facilitate dai sistemi giuridici di tutti gli Stati membri. La Commissione dovrebbe continuare a monitorare l’efficacia dei meccanismi di ricorso collettivo per violazioni del diritto della concorrenza nei vari Stati membri e adottare ulteriori provvedimenti se necessario. A tale riguardo, la proposta della Commissione in merito ad azioni collettive, contenuta nella proposta di un «New Deal» per i consumatori, non è all’altezza delle aspettative.

1.6.

Dovrebbero essere prese in considerazione ulteriori proposte sul franchising, da includere nel regolamento di esenzione per categoria (1) al fine di ripristinare l’equilibrio commerciale e contrattuale tra affiliati e affiliante.

1.7.

Nei casi in cui vi siano attività paracommerciali rilevanti gestite da enti locali, che possono beneficiare di sovvenzioni pubbliche dando origine a una concorrenza sleale, esse dovrebbero essere studiate per verificare se siano necessari un adeguamento delle norme sugli aiuti di Stato o altri strumenti.

1.8.

Per quanto riguarda la direttiva sugli informatori, si raccomanda che nel suo recepimento e attuazione, la legislazione nazionale stabilisca che gli informatori devono avere accesso ai rappresentanti sindacali in ogni momento e che, in ogni circostanza, deve venir loro garantita la piena protezione in ogni circostanza.

1.9.

Nei casi che interessano l’applicazione del diritto della concorrenza, si suggerisce che un’analisi dettagliata della Commissione delle pratiche dei regolatori dell’energia in tutti gli Stati membri, in collaborazione con CEER e ACER individui le azioni che potrebbero eliminare pratiche restrittive, che continuano a essere dannose per i consumatori.

1.10.

Un successivo riesame del funzionamento della catena di distribuzione alimentare nelle future relazioni sulla politica di concorrenza potrebbe individuare e proporre misure correttive contro l’esercizio persistente del potere di mercato da parte dei distributori al dettaglio dominanti, che può risultare inappropriato.

1.11.

Nell’ambito dell’economia digitale si registra una serie di pratiche anticoncorrenziali e altre ne vengono continuamente create. Il Comitato è preoccupato per il fatto che non vengano assegnate adeguate risorse per monitorare questo settore in rapido sviluppo e finanziariamente dinamico e sollecita una disposizione specifica in tal senso nell’ambito del quadro finanziario pluriennale.

1.12.

Vi sono numerosi fattori che esulano dall’ambito immediato della politica di concorrenza, ma che danno tuttavia adito a preoccupazioni riguardanti le distorsioni dei mercati: ampie differenze nella politica d’imposizione fiscale delle imprese tra gli Stati membri, le pratiche occupazionali collettivamente note come dumping sociale, pratiche sorte nell’ambito della gig economy (singola prestazione lavorativa attivata su richiesta tramite piattaforme online o applicazioni di cellulari, smartphone ecc.) e questioni relative all’economia circolare e alla sostenibilità economica globale. Il Comitato esorta la Commissione esercitare appieno i suoi poteri e la sua capacità per garantire che tali zone grigie in cui si verificano comportamenti anticoncorrenziali siano, ove possibile, monitorate, chiarite e corrette.

1.13.

Il diritto della concorrenza è una delle parti più vecchie dell’acquis, ma non è sempre all’altezza alle sfide di questo secolo. In particolare la separazione artificiale del mercato e della sfera socioambientale trarrebbe beneficio da un riesame sistematico e completo della legislazione UE in materia di concorrenza che tenesse conto degli obiettivi economici, ambientali e sociali.

2.   Contenuto della relazione sulla politica di concorrenza 2017

2.1.

La politica di concorrenza è il fondamento del mercato unico ed è stata istituita con il trattato di Roma ed esiste quindi dalla fondazione di quella che è oggi l’Unione europea. È stata definita all’interno di un quadro sancito da disposizioni quali gli articoli 101 e 102 del TFUE, che ne chiariscono il contenuto e la portata.

2.2.

Il 2017 ha visto azioni specifiche a vantaggio dei consumatori e dell’industria europea in settori chiave: l’economia digitale, l’energia, il settore farmaceutico e agrochimico, le industrie di rete e i mercati finanziari. Questa sintesi evidenzia i punti principali della relazione, che è, a sua volta, una sintesi di un ampio lavoro in diversi settori economici.

2.3.

La politica ha bisogno di essere tradotta in regole e le regole devono poi essere applicate. La Commissione europea è membro fondatore della Rete internazionale della concorrenza ed è attiva anche in tutti i consessi internazionali dedicati alla concorrenza, tra cui l’OCSE, l’Unctad, l’OMC e la Banca mondiale. In particolare, la Commissione lavora a stretto contatto con le autorità nazionali garanti della concorrenza e ha proposto nuove regole sotto forma di una direttiva (2) per consentire alle autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri di essere in grado di applicare più efficacemente le norme antitrust dell’UE.

2.4.

È importante che le persone che sono a conoscenza dell’esistenza o del funzionamento di un cartello o di altri tipi di violazioni delle norme antitrust abbiano i mezzi per portare alla luce tali pratiche. È stato lanciato, ed è attualmente attivo, un nuovo strumento di segnalazione anonima che facilita tale processo.

2.5.

I requisiti relativi alla notifica di misure di aiuti di Stato di non grande entità e meno problematiche sono stati semplificati e sono state introdotte esenzioni. Inoltre, 24 Stati membri hanno aderito al modulo per la trasparenza degli aiuti concessi, che fornisce informazioni sugli aiuti di Stato.

2.6.

È stata intrapresa una rigorosa applicazione della concorrenza in mercati concentrati. Il settore farmaceutico ha visto la prima indagine della Commissione relativa alle pratiche di fissazione di prezzi eccessivi nell’industria farmaceutica; diverse fusioni nel settore agrochimico sono state passate al vaglio e una fusione nel settore del cemento, che avrebbe portato a una riduzione della concorrenza, è stata vietata.

2.7.

Nel settore dell’energia sono state avviate azioni di attuazione in relazione agli aiuti di Stato e ai meccanismi di capacità e l’indagine sulle pratiche commerciali di Gazprom nell’Europa centrale e orientale è proseguita con una constatazione preliminare di violazione delle norme antitrust dell’UE.

2.8.

Nel settore dei trasporti sono state esaminate le acquisizioni nel settore dell’aviazione e in Lituania sono state individuate azioni anticoncorrenziali nel settore del trasporto ferroviario che hanno comportato multe e azioni correttive, mentre in Grecia e Bulgaria è stato dato l’accordo alla fornitura di aiuti di Stato al settore. Scania è stata oggetto di un’azione anticartello per quanto riguarda il trasporto di merci su strada, e diverse ditte nel settore della componentistica di automobili sono state sanzionate con pesanti multe.

2.9.

L’estensione del regolamento generale di esenzione per categoria ai porti e agli aeroporti ha facilitato la fornitura di adeguati aiuti di Stato.

2.10.

L’indagine della Commissione sulla fusione proposta tra Deutsche Börse e London Stock Exchange Group ha portato alla conclusione che essa avrebbe creato un monopolio e, di conseguenza, la fusione è stata rifiutata.

2.11.

Si osserva che la politica di concorrenza dell’UE dovrà rispondere in modo costruttivo e creativo alla sfida dell’uscita del Regno Unito dall’UE. Come stabilito dal Consiglio europeo, qualsiasi accordo commerciale futuro dovrebbe garantire parità di condizioni, in particolare in termini di concorrenza e aiuti di Stato.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Il CESE accoglie con favore la relazione 2017, che contiene numerosi esempi dell’attenzione della Commissione alla promozione del benessere dei consumatori e alla prevenzione dei danni ai consumatori. Un effetto conseguente di tale approccio non è solo il rafforzamento dell’integrazione del mercato unico, ma anche il rafforzamento dello sviluppo economico e degli obiettivi di politica sociale collegati.

3.2.

Nell’ultimo anno, i pareri del CESE hanno spesso evidenziato l’importanza di una politica di concorrenza efficace e applicata. I parametri di riferimento per il benessere sociale e personale dei consumatori insieme al mantenimento di una struttura competitiva efficace forniscono il fondamento logico per affrontare lo sfruttamento, le pratiche di esclusione e gli accordi restrittivi. Incoraggiando le migliori pratiche economiche, una decisa politica di concorrenza incoraggia il rafforzamento della competitività delle imprese europee nei mercati mondiali e la promozione degli obiettivi sociali su cui essa si fonda.

3.3.   Emissioni nel settore automobilistico

3.3.1.

Nel parere del CESE sulle azioni dell’UE volte a migliorare l’osservanza e la governance in materia ambientale (3) è stato osservato che l’insufficiente rispetto dei meccanismi volti a garantire l’attuazione della normativa in materia di ambiente e della governance ambientale è un elemento deplorabile, fattore di concorrenza sleale e di pregiudizio economico. Il Comitato osserva che la conformità e il rispetto dello stato di diritto sono fondamentali per una forte politica di concorrenza.

3.3.2.

In questo contesto, il Comitato apprezza il fatto che l’indagine preliminare della Commissione su un possibile cartello che coinvolgerebbe BMW, Daimler, Volkswagen, Audi e Porsche, indagine volta a determinare se le società limitassero lo sviluppo di sistemi di riduzione catalitica selettiva e di filtri antiparticolato, potenzialmente limitando la diffusione di tecnologie più rispettose dell’ambiente, abbia ora portato l’equipe che si occupa di comportamenti anticoncorrenziali ad aprire un’indagine formale.

3.4.   I meccanismi di ricorso collettivo

3.4.1.

Il Comitato prende atto del recepimento definitivo della direttiva sulle azioni per il risarcimento del danno (4) che, in parte, affronta la questione relativa all’introduzione di un meccanismo giuridico per le azioni collettive. Tuttavia, il ritiro della proposta di direttiva elaborata dalla DG COMP nel 2009, se considerato insieme alla proposta inclusa recentemente nel pacchetto Un New deal per i consumatori, segnala una mancanza di volontà politica di compiere passi significativi verso l’istituzione di un regime per le azioni collettive veramente efficace a livello europeo. Il CESE esorta pertanto la Commissione a continuare nel monitoraggio dell’efficacia dei meccanismi di ricorso collettivo per violazioni del diritto della concorrenza nei vari Stati membri e ad adottare ulteriori provvedimenti se necessario.

3.5.   Franchising nel settore del commercio al dettaglio

3.5.1.

Il CESE osserva che esiste un problema crescente relativo ai contratti di franchising nel settore del commercio al dettaglio che possono avere gravi implicazioni in termini di concorrenza. Ad esempio, un’importante controversia nei Paesi Bassi tra l’affiliante HEMA e una serie di affiliati, relativa a contratti esistenti e alla parte dei ricavi derivanti dalle vendite online, ha portato all’annullamento dei contratti degli affiliati. Il Comitato invita la Commissione ad analizzare tale situazione e a presentare ulteriori proposte sul franchising che potrebbero essere incluse nel regolamento di esenzione per categoria al fine di ripristinare l’equilibrio commerciale e contrattuale tra affiliati e affiliante.

3.6.   Sovvenzioni a livello degli enti locali

3.6.1.

In molti Stati membri, gli enti locali si stanno volgendo verso lo sviluppo di attività commerciali utilizzando risorse o strutture pubbliche. Questo può portare a una concorrenza sleale in caso di presenza di sovvenzioni. Ad esempio, le PMI nel settore dei servizi alimentari e del turismo si trovano ad affrontare attività sovvenzionate nelle mense di club sportivi, centri ricreativi ecc. Gli enti locali possiedono tali club e associazioni, che sono spesso esenti dal pagamento dell’IVA e beneficiano di risorse sociali gratuite come il lavoro volontario, oppure concedono loro fondi pubblici. Queste attività paracommerciali sono spesso organizzate (in termini di fatturato e profitti) come una normale impresa commerciale. Il Comitato invita la Commissione a monitorare tale fenomeno e a verificare se sia possibile mettere in atto un adeguamento delle norme sugli aiuti di Stato o sviluppare altri strumenti a livello dell’UE per regolare tali attività locali, che in alcuni casi sono addirittura sovvenzionate con fondi UE!

3.7.   Informazioni sugli aiuti di Stato

3.7.1.

La disponibilità e l’uso del modulo per la trasparenza degli aiuti concessi (TAM) sono particolarmente apprezzati in quanto consentono alle parti interessate (Commissione, concorrenti e al pubblico in generale) di verificare la conformità degli aiuti di Stato alle norme. Ad oggi sono state pubblicate circa 30 000 concessioni di aiuti.

4.   Osservazioni particolari

4.1.   La direttiva ECN+

4.1.1.

Il CESE considera positiva l’enfasi posta sull’applicazione nella relazione e coglie l’occasione per ribadire la sua posizione (5) sulla direttiva ECN+ (6), che consente alle ANC di essere più efficaci.

4.1.2.

Il CESE si è già espresso in precedenza nel senso che un regolamento potrebbe costituire uno strumento legislativo più efficace in questo settore, ma riconosce l’esigenza di proporzionalità. Inoltre, la politica di concorrenza dovrebbe garantire pari opportunità e le ANC dovrebbero disporre delle misure e degli strumenti giuridici necessari per affrontare i cartelli segreti.

4.1.3.

Anche se la direttiva ECN+ dovrebbe garantire l’indipendenza, le risorse e strumenti efficaci per far applicare le regole di concorrenza, permangono dubbi relativi all’autonomia e alle capacità delle ANC. Vera autonomia, competenza e formazione sono tutti requisiti necessari per operare efficacemente. L’azione preventiva dovrebbe essere incoraggiata per evitare comportamenti anticoncorrenziali e le sanzioni andrebbero aumentate in modo da costituire un deterrente efficace. Le ANC dovrebbero anche avere il potere di avviare procedimenti giudiziari autonomamente.

4.2.   Protezione degli informatori (whistleblower)

4.2.1.

È necessario portare avanti ulteriori iniziative per informare il pubblico sulle regole di concorrenza. Ciò migliorerà l’efficacia dei nuovi strumenti disponibili per segnalare violazioni, come lo strumento destinato alla protezione degli informatori. Sebbene il CESE si rallegri nel vedere che tale strumento sia regolarmente in uso, ha una serie di preoccupazioni sulla proposta di direttiva, che mira a rafforzare la protezione degli informatori (7).

4.2.2.

Il CESE rinvia la Commissione al proprio parere sulla direttiva (8) in esame, in cui raccomanda che l’ambito di applicazione della direttiva non sia limitato al rispetto del diritto dell’UE, ma che piuttosto sia esteso al rispetto della legislazione nazionale.

4.2.3.

È inoltre importante che si faccia riferimento all’inclusione dei diritti dei lavoratori e che i rappresentanti sindacali e le ONG siano menzionati come esempi di persone giuridiche. Gli informatori dovrebbero avere accesso ai rappresentanti sindacali in ogni fase del processo.

4.3.   L’economia digitale

4.3.1.

Il CESE osserva che il nuovo regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (9) è stato adottato alla fine del 2017 e dovrebbe garantire un migliore coordinamento tra le reti di consumatori per rafforzare le misure contro le pratiche anticoncorrenziali transfrontaliere. Ad esempio, il regolamento definisce le pratiche di blocco geografico nel settore dell’e-commerce, che, per sua natura, rappresenta una questione transfrontaliera. I Centri europei dei consumatori hanno lavorato su questo tema per diversi anni, raccogliendo esempi e pratiche transfrontaliere. Insieme alla rete europea della concorrenza e alla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, è ora prevista un’azione di applicazione delle norme più coordinata.

4.3.2.

Nel settore in rapida crescita dell’economia digitale, vengono create continuamente pratiche anticoncorrenziali di molti altri tipi. Ad esempio, l’uso di algoritmi sofisticati permette di adeguare i prezzi sulla base dei dati di una persona raccolti da diverse fonti on line e consente anche alle imprese di adottare pratiche collusive online. Adeguate risorse di bilancio devono essere messe a disposizione della Commissione per monitorare e contrastare queste pratiche.

4.4.

Il CESE ritiene che una migliore cooperazione tra le ANC e le organizzazioni dei consumatori sarebbe vantaggiosa per entrambe le parti, soprattutto in quanto le organizzazioni nazionali dei consumatori si trovano in una posizione ottimale per informare le ANC in merito a sospette violazioni. In effetti, possono fornire alle autorità dati preziosi provenienti dal proprio trattamento dei reclami.

4.5.

L’Unione dell’energia può stimolare il processo in corso di portare una concorrenza leale nel settore energetico dell’UE, che è ancora un’area in cui esiste un’ampia gamma di prezzi per i consumatori e l’industria e in cui la scelta di mercato può essere limitata. Il CESE ritiene che un’analisi dettagliata delle pratiche regolamentari, che variano considerevolmente tra gli Stati membri, fornirà la base per un dialogo costruttivo per risolvere le discrepanze e tale analisi dovrebbe essere condotta congiuntamente dalle ANC, dai regolatori nazionali dell’energia e dalla Commissione. Ciò potrebbe gettar luce sulla mancanza di scelta e sulle pratiche restrittive, ad esempio, nei sistemi di teleriscaldamento.

4.6.

L’esercizio inappropriato del potere di mercato nel settore alimentare al dettaglio è un problema che continua. La Commissione si chiede se le grandi catene di distribuzione abbiano ottenuto un potere contrattuale (nelle trattative bilaterali con i loro fornitori) e un potere d’acquisto (sul mercato complessivo) eccessivo grazie al loro duplice ruolo di clienti e concorrenti (attraverso le etichette private) dei propri fornitori (10). Il Comitato sollecita un’azione in linea con il suo recente parere al riguardo (11) e ribadisce la raccomandazione che la Commissione includa un’analisi del funzionamento della catena di distribuzione alimentare nelle future relazioni sulla politica di concorrenza.

4.7.   Il diritto della concorrenza e l’interesse pubblico in senso lato

4.7.1.

Le distorsioni del mercato possono essere causate da una serie di fattori che esulano dal campo d’applicazione vero e proprio della politica di concorrenza. Tra questi si trovano le notevoli differenze nell’imposizione fiscale delle imprese tra gli Stati membri, le pratiche occupazionali collettivamente note come dumping sociale, le pratiche sorte nell’ambito della gig economy e questioni relative all’economia circolare e alla sostenibilità economica globale.

4.7.2.

Il diritto della concorrenza, basato sulle prospettive economiche del 20o secolo, deve ora essere all’altezza delle sfide del 21o secolo. Per superare la separazione artificiale del mercato e della sfera socioambientale, si dovrebbe avviare un riesame globale e sistematico del diritto della concorrenza dell’UE, tenendo conto degli obiettivi economici, ambientali e sociali.

4.7.3.

Il CESE ritiene che gli impegni assunti dall’UE in materia di obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, oltre agli impegni sanciti nei Trattati, dovrebbero essere presi in considerazione in quanto obiettivi di pubblico interesse nell’applicazione del diritto della concorrenza, sullo stesso piano degli obiettivi di difesa degli interessi dei consumatori.

4.7.4.

Si dovrebbe prendere atto degli effetti delle concentrazioni del mercato sulle generazioni future di consumatori e produttori. Si dovrebbero valutare diversi modelli di calcolo per gli effetti dannosi a lungo termine, per esempio, alla stregua per esempio di quanto si è già fatto negli appalti pubblici attraverso il calcolo dei costi del ciclo di vita.

4.8.

Il CESE, in diversi recenti pareri (12), ha chiesto che vengano rafforzate le misure relative a un’imposizione fiscale equa proposte dalla Commissione europea (per quanto riguarda le multinazionali e i privati), poiché molte questioni aperte rimangono irrisolte. Tra queste figurano la lotta alla frode fiscale, ai paradisi fiscali, alla pianificazione fiscale aggressiva e alla concorrenza fiscale sleale tra Stati membri.

4.9.

In particolare, vi sono continue e consistenti distorsioni del mercato dovute ai regimi nazionali di imposizione fiscale delle imprese tra Stati membri, in cui il prelievo fiscale sulle società varia dal 9 % al 35 %, mentre in alcuni paesi sono disponibili aliquote ancora inferiori in categorie quali i diritti di proprietà intellettuale. Poiché la politica fiscale è una competenza nazionale, la politica di concorrenza dell’UE farà sempre fatica a mitigare le distorsioni presenti.

4.10.

La direttiva antielusione (ATAD), che dovrebbe essere applicata attraverso le leggi degli Stati membri entro il 1o gennaio 2019, stabilisce norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e contiene elementi che dovrebbero contribuire a evitare alcuni approcci nazionali divergenti. Pertanto, tali norme devono essere accolte positivamente.

Bruxelles, 12 dicembre 2018

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32010R0330.

(2)  http://ec.europa.eu/competition/antitrust/proposed_directive_it.pdf.

(3)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 69.

(4)  Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni per il risarcimento del danno (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1).

(5)  GU C 345 del 13.10.2017, pag. 70.

(6)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno [COM/2017/0142 final].

(7)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione [COM(2018) 218 final].

(8)  Parere del CESE sul tema Rafforzare la protezione degli informatori a livello di UE. Relatrice Franca Salis-Madinier (GU C 62 del 15.2.2019, pag. 155).

(9)  Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

(10)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, SWD(2018) 349 final.

(11)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 69.

(12)  GU C 262 del 25.7.2018, pag. 1; GU C 197 dell’8.6.2018, pag. 29; GU C 81 del 2.3.2018, pag. 29.