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6.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 440/174 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107»
[COM(2018) 229 final — 2018/0109 (COD)]
(2018/C 440/30)
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Relatore unico: |
Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE |
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Consultazione da parte del Parlamento europeo |
2.5.2018 |
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Consultazione da parte del Consiglio |
14.5/2018 |
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Base giuridica |
Articolo 43, paragrafo 2, e articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea |
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Decisione dell’Assemblea plenaria |
22.5.2018 |
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Sezione competente |
Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente |
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Adozione in sezione |
5.9/2018 |
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Adozione in sessione plenaria |
19.9.2018 |
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Sessione plenaria n. |
537 |
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Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti) |
181/1/3 |
1. Conclusioni e raccomandazioni
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1.1. |
Il CESE appoggia, in linea generale, la proposta della Commissione europea volta a recepire nel diritto dell’UE la raccomandazione 16-05 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e il cui obiettivo è raggiungere una biomassa di tale stock corrispondente al rendimento massimo sostenibile (MSY) entro il 2031, con una probabilità di conseguire tale obiettivo pari almeno al 60 %. |
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1.2. |
Il CESE constata che la Commissione europea non si è limitata a recepire la suddetta raccomandazione ICCAT, ma ha inserito nella sua proposta una serie di punti che vanno al di là di quanto previsto nella raccomandazione e che possono porre la flotta europea in condizioni di svantaggio competitivo rispetto alle flotte dei paesi terzi che si affacciano sul Mediterraneo, come Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia, anch’esse dedite a questo tipo di pesca. Di conseguenza, e onde evitare che gli imprenditori e i lavoratori europei subiscano ripercussioni socioeconomiche più gravi rispetto ai loro omologhi degli altri paesi, il CESE invita i colegislatori a tenere conto delle osservazioni particolari formulate più avanti in questo parere. |
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1.3. |
Il CESE esorta la Commissione, gli Stati membri e i paesi che si affacciano sul Mediterraneo a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per ottenere l’eliminazione totale delle reti da posta derivanti, il cui uso è vietato dal 1998, al fine di evitare la cattura e la vendita illegali del pesce spada del Mediterraneo, il suo impatto sul mercato e la concorrenza sleale che comporta per le flotte pescherecce che rispettano le norme. |
2. Sintesi della proposta della Commissione
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2.1. |
Considerata la situazione allarmante in cui si trova il pesce spada del Mediterraneo (Xiphias gladius), l’ICCAT ha adottato, nella sua riunione annuale del 2016, la raccomandazione 16-05, che istituisce un piano di ricostituzione di tale specie di durata quindicennale. Tale raccomandazione stabilisce norme per la conservazione, la gestione e il controllo dello stock di pesce spada del Mediterraneo al fine di raggiungere una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile entro il 2031, con una probabilità di conseguire tale obiettivo pari almeno al 60 %. |
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2.2. |
La proposta di regolamento oggetto del presente parere recepisce nel diritto dell’UE la suddetta raccomandazione, che è direttamente applicabile dal 2017, per consentire all’Unione di rispettare i suoi obblighi internazionali e garantire certezza giuridica agli operatori per quanto riguarda le norme e gli obblighi a cui sono sottoposti. |
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2.3. |
Gli elementi principali del piano di ricostituzione sono i seguenti: la determinazione di un totale ammissibile di catture (TAC) pari a 10 500 tonnellate, che sarà progressivamente ridotto; la determinazione di una taglia minima di riferimento per la conservazione pari a 100 cm di lunghezza alla forca (misurata dalla mascella inferiore) o di un peso vivo pari a 11,4 kg o eviscerato e senza branchie pari a 10,2 kg; la determinazione di un numero massimo di 2 500 ami che possono essere utilizzati o portati a bordo; un periodo di divieto di tre mesi dal 1o gennaio al 31 marzo di ogni anno; la limitazione del numero di navi da pesca autorizzate; e misure di controllo analoghe a quelle vigenti per il tonno rosso. |
3. Osservazioni generali
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3.1. |
Il CESE concorda sulla necessità di recepire la raccomandazione ICCAT 16-05 nel diritto dell’Unione e, di conseguenza, appoggia l’iniziativa della Commissione europea. |
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3.2. |
Ciò nonostante, il CESE rileva che la proposta della Commissione europea si spinge oltre la stessa raccomandazione ICCAT e introduce nuovi requisiti che in essa non sono presenti. Considerato il fatto che lo stock in questione non è sfruttato solo dalla flotta dell’UE, ma anche da quella di tutti gli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo, nell’ambito di attività di pesca diretta, come nel caso di Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia, o sotto forma di catture accidentali, il CESE non ritiene opportuno introdurre le suddette misure supplementari in maniera unilaterale, dato che potrebbero dare adito a situazioni discriminatorie nei confronti della flotta unionale e produrre per gli operatori dell’UE conseguenze socioeconomiche diverse che per gli operatori degli altri paesi dediti a tale attività alieutica. |
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3.2.1. |
In attesa dei futuri negoziati, il CESE invita la Commissione europea a cooperare più strettamente con i paesi terzi nell’ambito dell’ICCAT al fine di giungere ad accordi che, senza falsare la concorrenza tra pescatori, accelerino la ricostituzione della biomassa e la relativa transizione verso il livello di rendimento massimo sostenibile. |
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3.3. |
Il CESE ricorda alla Commissione che l’utilizzo delle reti da posta derivanti per la cattura del pesce spada nel Mediterraneo è vietato dal 1998. In considerazione dell’impatto sullo stato dello stock di pesce spada del Mediterraneo provocato dall’utilizzo illegale, da parte di alcuni operatori, di tale attrezzo vietato, nonché della concorrenza sleale che ciò comporta per gli operatori che rispettano le norme, il CESE invita la Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi che si affacciano sul Mediterraneo a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per ottenere l’eradicazione totale di tale pratica. |
4. Osservazioni particolari
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4.1. |
L’articolo 8 del regolamento proposto, che stabilisce un limite di capacità per tipo di attrezzo, non si limita a recepire quanto contenuto nel punto 6 della raccomandazione ICCAT, a norma del quale si applica un limite di capacità per la durata del piano di ricostituzione. Secondo tale punto, infatti, nel 2017 le parti contraenti della convenzione ICCAT (PCC) (1) limitano il numero delle loro navi da pesca autorizzate a praticare la pesca del pesce spada del Mediterraneo al numero medio annuo di loro navi che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato pesce spada del Mediterraneo nel periodo 2013-2016. Tuttavia, le PCC possono decidere di utilizzare il numero di loro navi da pesca che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato pesce spada del Mediterraneo nel 2016, se questo numero è inferiore al numero medio annuo delle navi nel periodo 2013-2016. Questo limite si applica per tipo di attrezzo per le navi da cattura. L’articolo 8 del regolamento proposto, invece, circoscrive tale disposizione all’opzione che comporta il numero più basso di navi da pesca. Di conseguenza, il CESE raccomanda di riprodurre la formulazione letterale del punto 6 della raccomandazione ICCAT 16-05. |
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4.2. |
Il CESE reputa che la formulazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento proposto possa causare confusione, dato che può essere interpretata nel senso di imporre un divieto totale ai palangari, mentre in realtà la raccomandazione ICCAT mira a evitare la cattura del novellame di pesce spada con i piccoli ami utilizzati dai pescherecci che praticano la pesca del tonno bianco del Mediterraneo. Di conseguenza, il CESE raccomanda di adottare la seguente formulazione: «al fine di proteggere il pesce spada del Mediterraneo, si applica un periodo di divieto alla cattura del tonno bianco del Mediterraneo (Thunnus alalunga) dal 1o ottobre al 30 novembre di ogni anno». |
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4.3. |
L’articolo 14, paragrafo 2, è una delle norme del regolamento proposto in cui la Commissione è più restrittiva rispetto alla raccomandazione ICCAT, dato che stabilisce che «sono autorizzati 2 500 ami di ricambio non armati a bordo delle navi da pesca per bordate di durata superiore a 2 giorni», mentre il punto 18 della raccomandazione permette che tali ami siano armati. La proposta della Commissione creerebbe un problema operativo per gli equipaggi delle navi, costretti a rispettare un numero sempre maggiore di obblighi. Di conseguenza, il CESE raccomanda di eliminare da tale articolo l’espressione «non armati» e di utilizzare la disposizione della raccomandazione stessa, secondo cui una seconda serie di ami armati può essere consentita a bordo per bordate di durata superiore a 2 giorni, a condizione che essi siano debitamente legati e stivati sottocoperta in modo da non risultare agevolmente utilizzabili. |
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4.4. |
L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento proposto stabilisce che, «a fini di controllo, la trasmissione di dati VMS (2) dalle navi da cattura autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo non è interrotta durante la permanenza in porto della nave». Il CESE reputa che tale proposta possa generare inutili costi aggiuntivi per i pescatori e, di conseguenza, propone che, a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, si permetta il disinserimento del VMS quando il peschereccio è ormeggiato in porto, a condizione che si garantisca che il disinserimento e l’inserimento di tale dispositivo avvengano con il peschereccio nella stessa posizione. |
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4.5. |
All’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento proposto la Commissione si spinge nuovamente oltre quanto stabilito dalla raccomandazione ICCAT 16-05. Infatti, la Commissione propone che sia garantita la presenza di osservatori scientifici a bordo di almeno il 20 % delle navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo. Il punto 44 della raccomandazione ICCAT, invece, stabilisce che ogni PCC deve assicurarsi che gli osservatori scientifici siano imbarcati su almeno il 5 % delle proprie navi con palangari pelagici oltre i 15 m di lunghezza fuori tutto dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo. Il CESE ritiene ingiustificato e sproporzionato l’aumento della copertura fino al 20 %, dato che le navi in questione sono imbarcazioni di piccole dimensioni, con problemi di spazio e di costi, che avrebbero notevoli difficoltà a soddisfare tale requisito. Inoltre, le flotte dei paesi terzi continuerebbero a potersi limitare al 5 %. Di conseguenza, il CESE raccomanda di mantenere il 5 % obbligatorio richiesto dall’ICCAT. |
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4.6. |
L’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento proposto stabilisce che, almeno quattro ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, i comandanti delle navi da pesca dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri devono notificare una serie di informazioni alle autorità competenti dello Stato membro. Considerati i problemi che tale requisito può causare alla flotta su piccola scala in determinati momenti, il CESE propone di aggiungere a questa disposizione una formula che permetta allo Stato membro di modificare il preavviso di quattro ore in circostanze eccezionali. Si potrebbe adottare, per esempio, una formulazione simile a quella dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1627/2016 relativo a un piano di ricostituzione del tonno rosso: «se gli Stati membri sono autorizzati, in base alla legislazione dell’Unione applicabile, ad applicare un termine di notifica più breve di quello di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati entro il termine per la notifica preventiva di arrivo conseguentemente applicabile. Se i luoghi di pesca sono situati a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente all’arrivo». |
Bruxelles, 19 settembre 2018
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Luca JAHIER
(1) Parti contraenti della convenzione ICCAT.
(2) Sistema di controllo dei pescherecci.