6.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/79


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell’uso dei mercati di crescita per le PMI»

[COM(2018) 331 final — 2018/0165 (COD)]

(2018/C 440/12)

Relatore:

Mihai IVAŞCU

Consultazione

Parlamento europeo, 11.6.2018

Consiglio, 21.6.2018

Base giuridica

Articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sezione

04.9.2018

Adozione in sessione plenaria

19.9.2018

Sessione plenaria n.

537

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

196/1/1

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sostiene la proposta della Commissione europea di trasformare i mercati di capitali in un’alternativa credibile per il finanziamento e ritiene che si debba trovare un equilibrio tra i tre obiettivi principali di questa proposta: lo sviluppo dei mercati di PMI, l’alleggerimento degli oneri amministrativi e l’aumento del livello di liquidità. La Commissione non deve eccedere nella regolamentazione, bensì deve mantenere degli ostacoli a un livello che scoraggi le imprese impreparate.

1.2.

Il CESE è convinto che la proposta attuale, pur costituendo un passo nella giusta direzione, non sia sufficiente per rimuovere gli ostacoli presenti sui mercati di crescita per le PMI. Sebbene vi sia effettivamente bisogno di un approccio globale, ogni singola fase deve avere il suo proprio peso.

1.3.

Rispetto alle imprese statunitensi, quelle europee che continuano a ricorrere ai prestiti bancari come opzione di finanziamento sono ben più numerose, anche se talvolta questo comporta costi aggiuntivi significativi. È necessario assicurare un’educazione finanziaria più approfondita dato che i mercati pubblici dell’UE hanno avuto difficoltà ad attrarre nuovi emittenti e il numero di offerte pubbliche iniziali (IPO) non è aumentato in maniera significativa.

1.4.

Il CESE conferma quanto affermato nei suoi precedenti pareri, vale a dire che le carenze di comunicazione (1) e l’approccio burocratico (2) costituiscono barriere significative e che occorre un maggiore impegno per superare questi ostacoli. La comunicazione da Bruxelles dev’essere sempre destinata ai livelli più bassi della catena, vale a dire alle PMI stesse, coinvolgendo le associazioni di PMI, le parti sociali, le camere di commercio ecc.

1.5.

Il CESE accoglie con grande favore la proposta di mantenere solo degli elenchi di persone aventi accesso permanente a informazioni privilegiate per le PMI e la proposta di prolungare di due giorni il termine per rendere pubbliche le operazioni effettuate dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. A tale proposito, il CESE non può che suggerire alla Commissione di esplorare altre soluzioni che permettano di eliminare gli oneri amministrativi per le PMI e di trasferirli verso altri portatori di interessi, come ad esempio le autorità nazionali competenti.

1.6.

Il prospetto semplificato permette effettivamente di ridurre significativamente gli oneri amministrativi, ma il CESE ritiene che si dovrebbero esaminare altre possibilità per semplificare progressivamente il prospetto di trasferimento per le imprese che hanno dimostrato la loro maturità dopo essere state quotate per diversi anni sui mercati di crescita per le PMI.

1.7.

Il CESE è favorevole alle modifiche proposte per il regime dei sondaggi di mercato e desidera mettere in guardia contro le richieste di chiarimenti eccessivamente dettagliati e/o prescrittivi da parte delle autorità nazionali competenti.

1.8.

Il CESE raccomanda alla Commissione di esaminare la possibilità di attrarre investitori istituzionali, come i fondi pensione privati, affinché investano nei mercati di crescita per le PMI, fornendo incentivi, soprattutto in materia di trattamento fiscale. Gli Stati membri dovrebbero studiare le possibilità di introdurre ulteriori regimi attraenti di sostegno agli investimenti a livello nazionale.

1.9.

Il CESE accoglie con particolare favore i contratti di liquidità, soprattutto per i mercati scarsamente sviluppati. Ritiene inoltre che il 29o regime in materia di contratti di liquidità elaborato dalla Commissione europea aprirà un’opzione supplementare per gli emittenti parallelamente alla legislazione nazionale.

1.10.

Il CESE desidera sottolineare che una valutazione d’impatto approfondita e regolare è giustificata. Effettuate con cadenza annuale, tali valutazioni potrebbero fornire informazioni preziose per eventuali modifiche future del quadro normativo.

2.   La proposta della Commissione europea

2.1.

La proposta di regolamento rientra nel quadro dell’Unione dei mercati dei capitali ed è incentrata su una serie di modifiche specifiche al funzionamento dei mercati di crescita per le PMI, che sono regolamentati dal gennaio 2018. L’Unione europea ha compiuto notevoli progressi per aumentare le fonti di finanziamento via via che le imprese si espandono ed aumentare la disponibilità di finanziamenti basati sul mercato in tutta l’UE. Sono già in vigore nuove norme per stimolare gli investimenti dei fondi UE per il capitale di rischio (EuVECA) nelle start-up e nelle piccole e medie imprese. Insieme al Fondo europeo per gli investimenti, la Commissione ha inoltre lanciato un programma paneuropeo di fondi di fondi di capitali di rischio (VentureEU).

2.2.

L’obiettivo principale della proposta è semplificare la possibilità per le piccole e medie imprese di essere quotate e di ricorrere ai mercati dei capitali per finanziare la loro crescita. La proposta prevede il perfezionamento del quadro iniziale che rappresenta un passo avanti verso una regolamentazione migliore e più efficace.

2.3.

La proposta si applicherà a tutte le imprese che sono quotate sui mercati di crescita per le PMI, indipendentemente dal fatto che siano o meno piccole o medie imprese. Ciò garantisce, in primo luogo, che le imprese in rapida crescita non siano penalizzate per i risultati economici conseguiti e, in secondo luogo, che tali mercati siano in grado di attirare anche le grandi imprese. Con l’introduzione di queste nuove norme, la Commissione si attende che un maggior numero di sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facilities — MTF) si registrino come mercati di crescita per le PMI (finora solo 3 su 40 l’hanno fatto).

2.4.

La proposta prevede semplificazioni intese a:

ridurre gli oneri che gravano sulle PMI in relazione agli obblighi in materia di registrazione e di informativa, preservando nel contempo l’integrità del mercato e garantendo un flusso regolare di informazioni destinato agli investitori;

creare norme comuni per i contratti di liquidità sui mercati di crescita per le PMI, il che permetterà di aumentare la liquidità delle azioni;

consentire agli emittenti di elaborare un prospetto semplificato quando cercano di passare a un mercato regolamentato (una nuova categoria di «prospetto di trasferimento» permetterà agli emittenti quotati da almeno tre anni di spostarsi più agevolmente per accedere alle principali borse, al fine di accrescere la liquidità e il numero di investitori).

3.   Considerazioni generali

3.1.

Le PMI rappresentano il 99,8 % di tutte le imprese non finanziarie nell’UE, generano il 58 % circa del valore aggiunto totale e danno lavoro a oltre 90 milioni di persone. Tuttavia, circa 200 000 PMI falliscono ogni anno, con ripercussioni per oltre 1,7 milioni di lavoratori (3).

3.2.

Secondo l’indagine condotta dalla BEI sugli investimenti nel 2016/2017, in genere le PMI dipendono da fondi interni per gli investimenti (oltre il 60 %) (4). Per il resto dipendono per lo più da strumenti bancari. I finanziamenti basati sul mercato non realizzano appieno le loro potenzialità. Il CESE ritiene che lo sviluppo di tali possibilità sia fondamentale per le imprese innovative o per quelle che presentano un elevato profilo di rischio/rendimento.

Tabella 1

Fonte di finanziamento degli investimenti nel corso dell’ultimo esercizio finanziario, UE 28  (5)

%

 

Microimprese

Piccole imprese

Medie imprese

Grandi imprese

Fondi interni o utili non distribuiti

71

64

59

57

Finanziamenti esterni

28

35

38

38

Prestiti bancari

60

60

57

54

Altre forme di finanziamento bancario

11

8

10

11

Leasing

18

23

24

23

Factoring

2

3

3

4

Prestiti concessi da famiglia/amici

4

2

1

1

Sovvenzioni

4

3

4

3

Obbligazioni

0

0

1

4

Capitale proprio

0

0

0

1

Altri

1

1

1

1

Finanziamenti intragruppo

0

1

3

5

Nota: Tutte le imprese che hanno investito nell’ultimo esercizio finanziario (ad esclusione di quelle che hanno risposto «non so» o non hanno risposto)

3.3.

Il CESE sottolinea la riluttanza delle PMI a cercare finanziamenti provenienti dai mercati dei capitali e la loro disponibilità a sostenere i costi più elevati del finanziamento tramite crediti bancari. Questa caratteristica culturale costituisce una delle principali differenze rispetto ai più prosperi mercati dei capitali negli Stati Uniti e alla minore dipendenza delle imprese americane dai prestiti bancari. È fondamentale migliorare l’educazione finanziaria.

3.4.

Il CESE ha già fatto presente in altri pareri che «nelle politiche dell’UE per le PMI e nell’attuale meccanismo di sostegno continuano a prevalere un approccio burocratico e regole amministrative complesse, malgrado gli sforzi costanti a livello dell’UE per minimizzare l’onere amministrativo» (6).

3.5.

Il CESE ha già espresso il proprio sostegno ad altre proposte volte a ridurre gli oneri amministrativi inerenti alla redazione dei prospetti per tutti gli emittenti, in particolare per le PMI, che sono spesso emittenti di titoli e di emissioni secondarie (7). Per di più, il CESE ha chiarito che «mentre i prestiti bancari sono una realtà, l’accesso al capitale di rischio quale strumento finanziario, pur essendo necessario, non è sufficientemente sviluppato in Europa a causa di regimi fiscali dissuasivi, della mancanza di una cultura dell’investimento azionario, della scarsa alfabetizzazione finanziaria e della frammentazione dei regimi di insolvenza» (8).

3.6.

Il CESE è favorevole all’iniziativa della Commissione volta a ridurre gli oneri amministrativi per le PMI, consentendo loro di accedere più facilmente ai mercati dei capitali e a diversificare le loro fonti di finanziamento. Il CESE sostiene anche l’obiettivo dichiarato della proposta che consiste nell’aumentare la liquidità delle azioni emesse sul mercato di crescita per le PMI.

3.7.

Sebbene i vantaggi per le PMI di essere quotate sui mercati specializzati siano evidenti, e sebbene questo migliori e diversifichi le loro opportunità di finanziamento, in realtà i mercati pubblici dell’UE hanno difficoltà ad attirare nuovi emittenti e il numero di offerte pubbliche iniziali non vede alcun aumento significativo. Soltanto 3 000 degli oltre 20 milioni di PMI esistenti sono quotate e, rispetto al periodo precedente alla crisi finanziaria, solo la metà è stata oggetto di un’offerta pubblica iniziale. L’insufficiente liquidità su questi mercati si traduce in costi più elevati a carico degli emittenti per reperire capitali e nella riluttanza ad investire da parte dei detentori di capitale; di conseguenza gli intermediari del mercato sono meno inclini a sostenere le piccole società quotate.

3.8.

I finanziamenti di capitale di rischio sono fondamentali per le imprese innovative che creano valore e crescita e, in particolare, per le imprese che presentano un elevato profilo di rischio-rendimento. I finanziamenti di capitale di rischio nella fase di avviamento e in quella iniziale possono promuovere la creazione e lo sviluppo di nuove imprese, mentre altri strumenti di capitale, quali le piattaforme specializzate per la quotazione pubblica delle PMI, possono fornire risorse finanziarie alle PMI innovative e orientate alla crescita. Inoltre, il finanziamento con capitale di rischio può risultare più adatto del finanziamento tramite debito per le PMI che non dispongono di garanzie, hanno flussi di cassa negativi o irregolari, o hanno bisogno di scadenze più lunghe perché i loro investimenti diano frutti (9).

3.9.

I mercati dell’UE sono ancora frammentati e non sembrano in grado di sostenere un gran numero di offerte pubbliche iniziali. Apparentemente l’Europa occupa una posizione di forza in relazione alle imprese ad alta tecnologia innovative e in crescita; tuttavia, quando tali imprese necessitano di robusti investimenti di capitali, generalmente falliscono. Inoltre, le imprese in rapida crescita spesso abbandonano il mercato dell’UE per passare a quello statunitense, dato che sono alla ricerca di sistemi più accessibili di opzioni su azioni.

3.10.

Le società quotate sono meno dipendenti dal finanziamento bancario, possono accedere a una più ampia base di investimenti e presentano una maggiore visibilità pubblica. Ciononostante, occorre fare di più per sviluppare un quadro normativo più idoneo a favorire l’accesso ai finanziamenti pubblici da parte delle piccole e medie imprese (PMI), in particolare promuovendo la denominazione «mercato di crescita per le PMI». Occorre inoltre trovare il giusto equilibrio tra tutela degli investitori e integrità del mercato mediante un’adeguata regolamentazione.

3.11.

Le PMI che dispongono di fonti di finanziamento diversificate sono più solide e competitive, dato che beneficiano di costi ridotti e migliori prospettive di sviluppo. Ciò consente di rafforzare il mercato del lavoro e di offrire migliori opportunità ai cittadini in cerca di un posto di lavoro, indipendentemente dal loro livello di formazione.

3.12.

Il CESE raccomanda alla Commissione europea di prevedere un’ulteriore semplificazione delle norme e dei requisiti relativi ai mercati di crescita per le PMI, in modo da differenziarli maggiormente dai mercati regolamentati e da renderli più attraenti come mercati di ingresso.

4.   Osservazioni particolari

4.1.

Il CESE sostiene pienamente gli attuali sforzi tesi a trasformare i mercati dei capitali in un’alternativa di finanziamento credibile, nel quadro del programma per l’Unione dei mercati dei capitali. Tuttavia, sembra poco probabile che tali sforzi siano sufficienti per ridurre i significativi ostacoli presenti sul mercato. Le PMI non sembrano modificare il loro comportamento in materia di finanziamento, pertanto molto deve ancora essere fatto in questo ambito. La Commissione ha riconosciuto che si tratta soltanto di un passo in avanti e non di una soluzione completa a tutti i problemi dei mercati finanziari.

Tabella 2

Tipi di finanziamento che le PMI vorrebbero fossero più frequenti nella combinazione di finanziamenti nei prossimi tre anni, UE-28 (10)

Image

4.2.

Il CESE ritiene che le misure proposte siano un passo nella direzione giusta, anche se resta ancora da vedere se saranno in grado di ridurre i costi di conformità, alleggerire gli oneri e favorire la liquidità di mercato, considerato che tutti questi obiettivi sono piuttosto ambiziosi.

4.3.

Il CESE ritiene che il numero limitato di PMI che ottengono l’accesso ai finanziamenti sul mercato sia dovuto anche alla mancanza di comunicazione destinata alla base. I messaggi e gli strumenti disponibili a livello di UE non raggiungono i livelli più bassi della catena, vale a dire le PMI alle quali sono destinati. Questo è dovuto a diverse ragioni, soprattutto all’insufficiente comunicazione e interazione proattiva tra Bruxelles e gli Stati membri, le associazioni di PMI, le parti sociali o le camere di commercio. Il CESE ha messo in guardia riguardo a questo problema in un precedente parere (11), ma finora non ha notato alcun miglioramento.

4.4.

D’altro canto, il basso numero di investitori istituzionali sui mercati delle azioni e obbligazioni delle PMI può essere dovuto alla mancanza di incentivi previsti per detti investitori, in particolare per quanto riguarda i trattamenti fiscali. Il CESE raccomanda alla Commissione di esaminare tale possibilità.

4.5.

Il CESE accoglie con favore la proposta di prolungare di due giorni il termine per rendere pubbliche le operazioni effettuate dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. Si tratta di uno strumento importante per preservare la trasparenza e la simmetria dei mercati junior, ma il termine di tre giorni costituiva un grave ostacolo per le PMI. Secondo il CESE, la modifica proposta permetterà di adottare una procedura più razionalizzata nei periodi più difficili o in quelli di punta per le imprese. Il CESE raccomanda alla Commissione di esplorare soluzioni che permettano di eliminare gli oneri amministrativi per le imprese e di trasferirli ad altri attori, come le autorità nazionali competenti.

4.6.

Il CESE ha già espresso il suo pieno sostegno alla semplificazione e alla razionalizzazione dei requisiti per i prospetti da pubblicare per l’offerta al pubblico dei titoli sui mercati regolamentati, rendendoli più efficienti sul piano dei costi e più utili agli investitori in termini di informazioni fornite (12). Ogni nuova proposta volta a realizzare questo obiettivo è molto apprezzata. Tenuto conto della grande quantità di informazioni che le imprese sui mercati di crescita per le PMI sono tenute a comunicare a norma del regolamento sugli abusi di mercato e della direttiva 2014/65/UE, il CESE ritiene che un prospetto di trasferimento semplificato sia sufficiente per le imprese che passano a un mercato regolamentato.

4.7.

Inoltre, il CESE sosterrebbe la semplificazione progressiva del prospetto in caso di trasferimento verso un mercato regolamentato di quelle imprese che risultano quotate per un numero ragionevole di anni su un mercato di crescita per le PMI.

4.8.

Il CESE accoglie con favore la proposta di mantenere solo degli elenchi di persone aventi accesso permanente a informazioni privilegiate per le imprese quotate sui mercati di crescita per le PMI, dato che il numero dei dipendenti che hanno accesso a informazioni privilegiate è limitato e subisce variazioni limitate. Questa misura consente di realizzare una notevole riduzione degli oneri amministrativi.

4.9.

Il CESE è favorevole a modificare il regime dei sondaggi di mercato, dato che le modifiche proposte agevoleranno l’emissione di obbligazioni societarie da parte degli emittenti dei mercati di crescita per le PMI. Per quanto riguarda le giustificazioni che gli emittenti dei mercati di crescita per le PMI dovranno fornire quando la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate avviene con ritardo, il CESE ritiene che i chiarimenti richiesti caso per caso dalle autorità nazionali competenti, a seguito della notifica da parte dell’emittente, non dovrebbero essere troppo dettagliati né troppo prescrittivi.

4.10.

Il regolamento sugli abusi di mercato è all’origine di costi amministrativi e legali e può essere considerato dagli emittenti di paesi terzi come un ostacolo alla quotazione sui mercati dell’UE. Il CESE raccomanda che siano apportate ulteriori modifiche per adeguare i requisiti per i mercati di crescita per le PMI.

4.11.

Benché i contratti di liquidità siano da accogliere favorevolmente, soprattutto per i mercati scarsamente sviluppati, una proposta a livello europeo creerebbe condizioni di parità che consentono di stabilire delle condizioni locali. Il CESE ritiene che il 29o regime in materia di contratti di liquidità, che la Commissione sta attualmente mettendo a punto, darà agli emittenti di mercato la possibilità di concludere contratti di liquidità sulla base o della legislazione nazionale, laddove esiste, o di una normativa a livello europeo.

4.12.

La proposta della Commissione costituisce un chiaro passo avanti. Tuttavia, il CESE suggerisce di prevedere periodicamente delle valutazioni d’impatto con un ampio accesso a dati non confidenziali e analisi basate su indicatori quantitativi.

Bruxelles, 19 settembre 2018

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  GU C 345 del 13.10.2017, pag. 15.

(2)  GU C 345 del 13.10.2017, pag. 15.

(3)  Marcin Szczepanski, Helping European SMEs to grow: Start-up and scale-up initiatives for business ventures in the EU («Aiutare le PMI europee a crescere: le iniziative in materia di start-up e scale-up per le attività imprenditoriali nell’UE»).

(4)  EIBIS 2016/2017: Surveying Corporate Investment Activities, Needs and Financing in the EU («Indagine della BEI 2016/2017: Indagine sulle attività, le esigenze e i finanziamenti degli investimenti delle imprese nell'UE»), Banca europea per gli investimenti, 2017.

(5)  Apostolos Thomadakis, Developing EU Capital Markets for SMEs: Mission impossible? («Sviluppare i mercati dei capitali dell'UE per le PMI: una missione impossibile?»), Osservazioni dell'ECMI n. 46, 4 settembre 2017.

(6)  GU C 345 del 13.10.2017, pag. 15.

(7)  GU C 177 del 18.5.2016, pag. 9.

(8)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 20.

(9)  Iota Kaousar Nassr e Gert Wehinger, Opportunities and limitations of public equity markets for SMEs («Opportunità e limiti dei mercati pubblici di capitale per le PMI»), OECD Journal: Financial Market Trends 2015/1, pagg. 49-84.

(10)  Apostolos Thomadakis, Developing EU Capital Markets for SMEs: Mission impossible? («Sviluppare i mercati dei capitali dell'UE per le PMI: una missione impossibile?»), Osservazioni dell'ECMI n. 46, 4 settembre 2017.

(11)  GU C 345 del 13.10.2017, pag. 15.

(12)  GU C 177, del 18.5.2016, pag. 9.