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10.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 367/28 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell’Unione e le commissioni di conversione valutaria»
[COM(2018) 163 final — 2018/0076 (COD)]
(2018/C 367/05)
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Relatore: |
Daniel MAREELS |
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Consultazione |
Parlamento europeo, 19.4.2018 Consiglio europeo, 3.5.2018 |
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Base giuridica |
Articolo 114 del TFUE |
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Sezione competente |
Mercato unico, produzione e consumo |
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Adozione in sezione |
7.6.2018 |
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Adozione in sessione plenaria |
11.7.2018 |
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Sessione plenaria n. |
536 |
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Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti) |
116/0/0 |
1. Conclusioni e raccomandazioni
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1.1. |
Il Comitato accoglie con favore la proposta in esame, che consentirà di ridurre le commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro negli Stati membri non appartenenti alla zona euro e di aumentare la trasparenza delle commissioni di conversione valutaria. Il CESE chiede che la proposta sia attuata il più rapidamente possibile. |
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1.2. |
Gli effetti diretti di tale proposta si faranno sentire in un primo tempo negli Stati membri che non fanno parte della zona euro. Le elevate commissioni applicate in tali paesi per i pagamenti transfrontalieri in euro all’interno dell’UE sono destinate a scomparire, poiché dovranno essere allineate a quelle, più basse, che si applicano alle operazioni nazionali nella valuta del paese. Il Comitato accoglie con favore questa riduzione dei costi, che avvantaggerà soprattutto i consumatori e le imprese, in particolare le PMI. |
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1.3. |
A sua volta, tale riduzione dei costi comporterà indubbiamente un aumento dei movimenti transfrontalieri e del libero scambio in tutta l’UE, a beneficio di tutti gli Stati membri dell’Unione. Il Comitato ritiene che tale approfondimento del mercato unico e l’impatto economico positivo che ne deriverà rivestano una notevole importanza. |
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1.4. |
Il CESE si rallegra del fatto che tale misura contribuirà anche a raggiungere l’obiettivo iniziale della SEPA, che è quello di considerare tutti i pagamenti in euro nell’UE come pagamenti nazionali. Allo stesso tempo, permetterà di realizzare concretamente il mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio, eliminando il divario esistente su questo mercato tra gli utilizzatori all’interno e all’esterno della zona euro. I costi meno elevati pagati dagli utilizzatori all’interno della zona euro saranno dunque accessibili anche agli utilizzatori che non fanno parte di tale zona. |
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1.5. |
Sulla scia dei ripetuti appelli che ha lanciato per la salvaguardia della «biodiversità» del settore bancario (una garanzia della stabilità e dell’efficienza del sistema), e al fine di tenere conto degli sviluppi e delle sfide future, il CESE chiede che venga rivolta maggiore attenzione alla questione dei costi che le banche interessate dovranno sostenere a seguito di tale proposta. |
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1.6. |
Gli operatori del mercato sono tenuti a comunicare il costo totale di una conversione valutaria all’estero e di informarne le persone interessate prima che queste ultime effettuino le loro operazioni. Secondo il Comitato, questi nuovi ulteriori obblighi di trasparenza sono opportuni, in quanto dovrebbero consentire ai consumatori di compiere una scelta informata al momento di effettuare tali operazioni, a un prezzo adeguato. Ma, anche in questo caso, è importante tenere conto della grande complessità tecnica della questione e dei costi che ne derivano per gli operatori. |
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1.7. |
Infine, il Comitato sottolinea inoltre che, benché la questione sia molto tecnica, si tratta indubbiamente di un’ottima opportunità per comunicare con efficacia e chiarezza con tutti i cittadini dell’Unione. Le modifiche realizzate in questo settore possono essere utilizzate per dimostrare che l’UE apporta cambiamenti positivi a vantaggio di tutti e offre soluzioni ai problemi di ogni giorno. |
2. Osservazioni generali
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2.1. |
Sin dall’inizio degli anni 2000 sono stati compiuti degli sforzi per armonizzare il sistema dei pagamenti alternativi ai contanti in Europa. Dopo l’introduzione dell’euro è stata avviata la creazione di un’area unica dei pagamenti in euro (SEPA, Single Euro Payments Area) (1). In tale contesto si è passati gradualmente da un sistema nazionale di pagamento a un sistema europeo: tale processo si è concluso nel 2014. |
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2.2. |
Grazie a tale sistema, i governi, le imprese e i commercianti possono effettuare facilmente i loro pagamenti in tutta la zona euro e all’interno dell’Unione europea (2) utilizzando gli stessi mezzi di pagamento: carte, bonifici e addebiti diretti. Non viene più effettuata alcuna distinzione in funzione del paese di residenza: in Europa, tutti i pagamenti sono «pagamenti interni». |
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2.3. |
Inoltre, sono state avviate diverse altre iniziative non solo per rendere le commissioni sui pagamenti più trasparenti, ma anche per ridurle. Su tale base, le commissioni applicabili ai pagamenti transfrontalieri in euro all’interno dell’Unione sono state in particolare allineate a quelle vigenti per i pagamenti nazionali nella stessa valuta. Ciò è avvenuto con il regolamento (CE) n. 2560/2001, successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 924/2009. |
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2.4. |
Nella pratica, questo sviluppo ha prodotto degli effetti soltanto negli Stati membri della zona euro (3). Esso ha tuttavia interessato anche la Svezia, la quale si è avvalsa della facoltà (4), concessa agli altri Stati membri, di estendere tale regime alla rispettiva moneta nazionale. |
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2.5. |
Nel quadro del «piano d’azione riguardante i servizi finanziari destinati ai consumatori: prodotti migliori, maggiore scelta» del marzo 2017, la Commissione si è impegnata a proporre delle misure per ridurre i costi delle operazioni transfrontaliere in tutti gli Stati membri e a riesaminare le pratiche di conversione dinamica della valuta (5). |
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2.6. |
La proposta in esame (6) che modifica il summenzionato regolamento (CE) n. 924/2009 mira a estendere i vantaggi apportati dal regime in questione per le operazioni in euro all’interno dell’UE ai cittadini e alle imprese degli Stati membri non appartenenti alla zona euro. In questo modo, le commissioni applicabili ai pagamenti transfrontalieri nell’UE potrebbero essere ridotte allineandole alle commissioni praticate per le operazioni nazionali nella moneta dello Stato membro. |
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2.7. |
Nello stesso tempo (7) vengono imposti ulteriori obblighi di trasparenza per quanto riguarda le pratiche di conversione valutaria: si prevede infatti che, in futuro, i costi di un’operazione transfrontaliera saranno resi pubblici. |
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2.8. |
Il Comitato si compiace del fatto che un certo numero di obblighi ulteriori di trasparenza siano imposti anche agli operatori del mercato in caso di operazioni di conversione valutaria. Gli interessati potranno quindi conoscere il costo totale di un’operazione transfrontaliera prima di effettuarla. |
3. Commenti e osservazioni
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3.1. |
Il CESE accoglie con favore le proposte intese ad estendere i vantaggi della SEPA ai cittadini e alle imprese degli Stati membri non appartenenti alla zona euro. In tal modo, si ridurrà in generale il costo dei pagamenti transfrontalieri in euro all’interno dell’UE, in particolare nei suddetti Stati membri. Inoltre, e allo stesso tempo, saranno rafforzati gli obblighi di trasparenza riguardanti le commissioni di conversione valutaria. |
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3.2. |
Queste proposte contribuiscono così alla creazione di un mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio, eliminando la divisione oggi esistente sul mercato dei pagamenti transfrontalieri in euro all’interno dell’UE. Gli utilizzatori della zona euro, infatti, possono beneficiare pienamente dei vantaggi della SEPA per questo tipo di pagamento, mentre attualmente ciò non è possibile per gli utilizzatori degli Stati membri la cui moneta non è l’euro. |
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3.3. |
La maggior parte degli utilizzatori della zona euro può effettuare i pagamenti in questione a un costo contenuto, se non addirittura trascurabile. Ciò non vale invece per gli utilizzatori al di fuori della zona euro, i quali, come regola generale, devono pagare commissioni elevate su tali operazioni. È giusto, e molto importante, porre fine a tale situazione. I prestatori di servizi di pagamento di tali Stati membri dovranno allineare le commissioni applicate sulle operazioni transfrontaliere in euro a quelle, in genere inferiori, praticate per le operazioni effettuate nella moneta nazionale all’interno dello Stato membro. |
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3.4. |
Tale riduzione dei costi dovrebbe avere un impatto positivo sulla libera circolazione e sugli scambi transfrontalieri all’interno dell’UE, in tutti gli Stati membri. Essa permetterà ai consumatori all’esterno della zona euro di accedere più facilmente ai mercati di tale zona e di trarne vantaggio. Le imprese, in particolare le PMI, saranno avvantaggiate da questo accesso più agevole, che consentirà loro di migliorare la rispettiva posizione sul mercato e di diventare più competitive, con tutti i vantaggi che ne conseguono. |
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3.5. |
Il CESE sostiene la decisione di incentrare il regime proposto sulle operazioni in euro. Infatti, nel proprio parere sul «piano d’azione riguardante i servizi finanziari destinati ai consumatori», il Comitato «si compiace che, in questa fase, la Commissione europea si astenga dall’adottare misure di regolamentazione» (8). Allo stesso tempo, si tratta di un importante passo avanti per gli Stati membri interessati, che da tempo avevano l’occasione di adottare essi stessi tale iniziativa, ma non l’hanno fatto (9). |
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3.6. |
Indipendentemente da una serie di altri motivi (10), tale scelta si colloca anche a metà strada tra le richieste più esigenti sia dei prestatori di servizi di pagamento (11) che degli utilizzatori di tali servizi (12). Inoltre, la scelta proposta è più conforme all’idea di una soluzione «su misura». Essa consente di tenere conto delle caratteristiche e delle situazioni specifiche degli Stati membri interessati, in particolare a livello di sistemi di pagamento e di prestatori di servizi. |
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3.7. |
Alcuni ulteriori obblighi di trasparenza vengono imposti anche agli operatori del mercato, al fine di consentire ai consumatori di fare la scelta giusta quando effettuano delle conversioni valutarie all’estero: un’operazione, questa, che oggi reputano difficile perché non sempre dispongono di informazioni corrette in tempo utile. Di conseguenza, il costo totale di un’operazione transfrontaliera verrà reso pubblico e sarà noto agli interessati prima che essi effettuino le operazioni. |
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3.8. |
Il CESE ritiene che tale obbligo di trasparenza a vantaggio degli utilizzatori e dei consumatori sia molto importante, almeno quanto lo è la sicurezza delle operazioni. Altrettanto importante è anche la fissazione di un tetto per le commissioni applicabili a tali servizi, in attesa dell’elaborazione delle misure concrete definitive di attuazione (13). Per i prestatori di servizi di pagamento si tratta di una questione molto complessa e difficile, ed è quindi opportuno rivolgere una certa attenzione all’aspetto dei costi che ne derivano. |
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3.9. |
I costi e le mancate entrate che le suddette proposte comportano per i prestatori di servizi di pagamento non sono trascurabili (14). Anche se la situazione attuale può non essere del tutto soddisfacente e le perdite possono, in una certa misura, essere attenuate a lungo termine, sembra necessario dedicare un’attenzione sufficiente a questo aspetto dei costi. |
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3.10. |
Come il Comitato ha recentemente sottolineato nel suo appello a favore della «biodiversità» del contesto bancario (15), occorre prestare attenzione alla questione dei costi per garantire la stabilità e l’efficacia del sistema (16). Occorre inoltre tenere presente che oggi le banche si trovano confrontate a numerose sfide di rilievo, in particolare per quanto riguarda il quadro di regolamentazione e vigilanza, alcune prospettive di sviluppi futuri (17), la persistenza di bassi tassi d’interesse e una serie di altre questioni (18). |
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3.11. |
Infine, il Comitato sottolinea inoltre che, benché la questione sia molto tecnica, si tratta indubbiamente di un’ottima opportunità per comunicare con efficacia e chiarezza con tutti i cittadini dell’Unione. Infatti, le modifiche realizzate in questo settore potrebbero essere utilizzate per dimostrare che l’UE apporta cambiamenti positivi nella vita degli imprenditori, dei cittadini e dei consumatori e offre soluzioni a problemi che si incontrano tutti i giorni, ad esempio quando si è in viaggio. |
Bruxelles, 11 luglio 2018
Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo
Luca JAHIER
(1) Riguardo alla SEPA, cfr. il sito Internet del Consiglio europeo per i pagamenti: https://www.europeanpaymentscouncil.eu/.
(2) Sul piano geografico, il sistema SEPA copre 34 paesi e territori: i 28 Stati membri, l’Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera, Monaco e San Marino. Cfr. il sito web indicato nella nota 1.
(3) E, di conseguenza, sui pagamenti in euro.
(4) Opzione prevista per tutti gli Stati membri nel regolamento (CE) n. 2560/2001 e nel suo successore, il regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri.
(5) Cfr. COM(2017) 139 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0139&from=IT. Cfr., in particolare, le azioni proposte 1 e 2.
(6) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell’Unione e le commissioni di conversione valutaria. Cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1524213305690&uri=CELEX:52018PC0163.
(7) Nella stessa proposta di regolamento.
(8) Cfr. GU C 434 del 15.12.2017, pag. 51, punto 1.1.
(9) Cfr. l’opzione di cui al punto 2.4.
(10) Alcune di queste richieste sono sintetizzate nelle Frequently asked questions: Cross-border payments, pubblicate contemporaneamente al comunicato stampa sulle proposte in esame. Cfr. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2424_en.htm (disponibile solo in EN, FR e DE).
(11) I primi chiedevano di mantenere lo status quo precedente.
(12) I secondi erano piuttosto favorevoli alla regolamentazione di un numero ancora maggiore di operazioni.
(13) Data la tecnicità che contraddistingue la conversione valutaria in un contesto in rapida evoluzione, viene fissato un termine per tale tetto temporaneo, vale a dire al più tardi 36 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento modificato.
(14) Nella relazione della proposta viene indicato un importo annuo di 900 milioni di EUR per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere in euro.
(15) Cfr. GU C 434 del 15.12.2017, pag. 51, parere INT/822, punto 3.6.
(16) Cfr. GU C 251 del 31.7.2015, pag. 7, punto 1.1, e GU C 451 del 16.12.2014, pag. 45, punto 1.11.
(17) Ad esempio, per quanto riguarda la tecnologia finanziaria e a catena di blocchi, nonché il finanziamento dell’economia sostenibile. In relazione al piano d’azione della Commissione per finanziare la crescita sostenibile, cfr. COM(2018) 97 final (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0097&from=it).
(18) In particolare la strategia dell’Unione europea in materia di crediti deteriorati (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/managing-risks-banks-and-financial-institutions/non-performing-loans-npls_en).