28.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 227/76 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l’equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte in Brasile, e per quanto riguarda l’equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e all’equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Moldova»
[COM(2017) 643 final — 2017/0297 (COD)]
(2018/C 227/11)
Relatore: |
Emilio FATOVIC |
Consultazione |
Parlamento europeo, 16 novembre 2017 |
Base giuridica |
Artt. 43, paragrafo 2, 114, paragrafo 1, e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea |
Decisione dell’Ufficio di presidenza del Comitato |
5 dicembre 2018 |
Sezione competente |
Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente |
Adozione in sezione |
6 febbraio 2018 |
Adozione in sessione plenaria |
14 febbraio 2018 |
Sessione plenaria n. |
532 |
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti) |
140/0/8 |
1. Contesto e proposta della Commissione
1.1. |
La decisione 2003/17/CE del Consiglio concede l’equivalenza a determinati paesi terzi per quanto riguarda le ispezioni in campo e la produzione di sementi di determinate specie (1). |
1.2. |
Tali disposizioni, applicabili alle sementi raccolte e controllate in tali paesi, offrono per quanto concerne le caratteristiche, il regime di esame, l’identificazione, l’etichettatura e il controllo, le stesse garanzie delle condizioni applicabili alle sementi raccolte e controllate nell’Unione europea. |
1.3. |
Brasile e Moldova non rientrano nel novero dei paesi terzi considerati dalla decisione 2003/17/CE, pertanto le sementi ivi raccolte non possono essere importate nell’UE. Entrambi i paesi, quindi, si sono attivati per richiedere alla Commissione di disciplinare talune loro produzioni di sementi (Brasile: piante foraggere e cereali; Moldova: cereali, piante oleaginose e da fibra e di ortaggi) ai sensi della suddetta decisione, al fine di ottenerne l’equivalenza e la possibilità di esportarle in Europa. |
1.4. |
In risposta a tali richieste la Commissione ha esaminato le normative del Brasile e della Moldova in materia. Ha successivamente esaminato i sistemi di ispezione in campo e di certificazione delle sementi in Brasile e in Moldova. La Commissione ha concluso che le prescrizioni e i sistemi in vigore in tali paesi sono equivalenti a quelli dell’UE e forniscono le stesse garanzie (2). |
1.5. |
In entrambi i casi, quindi, la Commissione ha ritenuto opportuno che talune sementi del Brasile e della Moldova siano considerate equivalenti alla medesima tipologia di sementi raccolte, prodotte e controllate nell’UE. Il riconoscimento può essere effettuato in virtù di una decisione adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. |
2. Considerazioni e raccomandazioni
2.1. |
Il CESE prende atto dell’esito positivo degli audit svolti dalla Commissione in Brasile e Moldova in conformità alle prescrizioni di cui all’allegato II della decisione 2003/17/CE, al fine di riconoscere l’equivalenza delle prescrizioni giuridiche e dei controlli ufficiali per la certificazione delle sementi. |
2.2. |
Il CESE, in continuità con i suoi precedenti pareri (3) in materia ed in linea con quanto già emerso dal confronto tra Commissione, gli stakeholder e gli Stati membri, condivide l’azione legislativa oggetto di esame. Inoltre, il Comitato concorda sul fatto che il riconoscimento dell’equivalenza possa generare vantaggi per le imprese UE del settore delle sementi che operano in Brasile e Moldova, per i potenziali importatori dell’UE di sementi provenienti da questi paesi e per gli agricoltori dell’UE, che potranno quindi avere accesso ad una gamma più ampia di sementi. |
2.3. |
Il Comitato esprime unicamente una riserva circa la proposta di riconoscimento alla Moldova dell’equivalenza per le sementi di ortaggi. Tali sementi, disciplinate dalla direttiva 2002/55/CE, sono commercializzate esclusivamente come categoria «standard», la quale non richiede la certificazione ufficiale per poter essere immessa in commercio, bensì l’autocertificazione da parte del produttore e, solo successivamente alla fase di commercializzazione, l’eventuale controllo a posteriori delle caratteristiche e della qualità del prodotto. Tale sistema si fonda sull’assunzione di responsabilità da parte del produttore, soggetto ben individuato e rintracciabile in quanto avente sede nel territorio dell’UE. La tracciabilità e il controllo non saranno di certo agevoli nel caso di produzioni di origine extra-UE. Su tale problematicità oggettiva si è fondata sino ad oggi la decisione dell’UE di non concedere riconoscimento di equivalenza per le sementi di ortaggi ad alcun paese terzo. Pertanto il Comitato evidenzia delle criticità, auspicando un riesame più accurato da parte della Commissione. |
2.4. |
Il CESE riconosce, come sostenuto dalla Commissione, che il riconoscimento delle tecniche di certificazione dei prodotti in esame sia un provvedimento di natura tecnica. Tuttavia, poiché l’apertura del mercato europeo ai prodotti di paesi terzi genererà comunque un impatto economico e sociale, il Comitato raccomanda l’elaborazione di una valutazione d’impatto per verificare che i produttori europei, e specificatamente le micro e piccole imprese, non siano pregiudicati dal provvedimento. |
2.5. |
Il CESE, infatti, ricorda alla Commissione che ad oggi oltre il 60 % del mercato delle sementi è in mano a poche grandi multinazionali. L’apertura a paesi terzi, nei quali le produzioni sono sotto controllo delle medesime aziende, potrebbe ulteriormente aggravare le condizioni dei piccoli produttori e consorzi, con un impatto sensibile anche sulla tenuta economica e sociale di tante comunità locali con specifica vocazione produttiva. Tutto ciò, nei casi più gravi, potrebbe favorire casi di spopolamento delle comunità rurali, con conseguenze anche sulla biodiversità delle coltivazioni e produzioni agroalimentari europee, in quanto spesso sono proprio le piccole aziende a preservare dall’estinzione alcune tipologie di sementi antiche e tradizionali (4). |
2.6. |
Il CESE, inoltre, rinnova l’invito alla Commissione a valutare in modo olistico i processi produttivi attuati nei paesi terzi, ricordando che dietro prodotti a prezzi più competitivi si nascondono casi di sfruttamento sul luogo di lavoro anche minorile. Tale approccio appare indispensabile ed irrinunciabile nel momento in cui l’UE è attivamente coinvolta nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 delle Nazioni Unite. L’UE è infatti il primo importatore ed esportatore di prodotti agroalimentari su scala globale ed è chiamato a far pesare il proprio ruolo nel quadro degli accordi commerciali bilaterali e multilaterali per favorire il miglioramento della qualità di vita e lavoro di cittadini e lavoratori nei paesi terzi anche al fine di debellare forme di concorrenza sleale (5). |
2.7. |
Il CESE, infine, auspica che detta decisione entri in vigore solo a fronte di una piena reciprocità di equivalenza e riconoscimento dei medesimi prodotti europei, in modo che le aziende del settore possano avere maggiori opportunità di crescita e sviluppo. Ciò sarebbe in linea con specifiche richieste già avanzate dagli stakeholder nella fase di consultazione. |
Bruxelles, 14 febbraio 2018.
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Georges DASSIS
(1) Ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE.
(2) Già in linea con normative ISTA (International Seed Testing Association).
(3) GU C 74 del 23.03.2005, pag. 55, GU C 351 del 15.11.2012, pag. 92.
(4) Questa riflessione è avvalorata dal fatto che la consultazione pubblica online promossa dalla Commissione ha ricevuto solo 3 risposte, due delle quali da privati cittadini, a conferma che i processi decisionali sono stati condivisi solo con i grandi stakeholder su scala europea.
(5) GU C 173 del 31.5.2017, pag. 20, paragrafo 1.6.