23.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 382/7


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 agosto 2018

su una proposta di regolamento concernente talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell’Unione e le commissioni di conversione valutaria

(CON/2018/38)

(2018/C 382/04)

Introduzione e base giuridica

In data 27 giugno 2018 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell’Unione e le commissioni di conversione valutaria (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con il quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, del trattato e il quarto trattino dell’articolo 3.1 del Protocollo (n. 4) dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che riguardano il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La proposta di regolamento è volta a praticare a tutti i cittadini e a tutte le imprese nell’Unione che effettuano trasferimenti transfrontalieri in euro, tra Stati dell’area dell’euro e Stati membri non appartenenti all’area dell’euro oppure tra Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, commissioni del medesimo ridotto ammontare di quelle attualmente applicate ai pagamenti effettuati all’interno di uno Stato membro nella sua valuta ufficiale. In tal modo, la proposta di regolamento migliora la trasparenza e la tutela dei consumatori, rafforza il mercato interno dei servizi di pagamento in euro e rafforza l’euro quale moneta scelta per i pagamenti all’interno dell’UE, in attesa dell’adozione dell’euro quale moneta di tutti gli Stati membri dell’Unione.

Osservazioni specifiche

1.   Ambito di applicazione delle disposizioni relative alle commissioni di conversione valutaria

Le disposizioni della proposta di regolamento relative alle commissioni di conversione valutaria sono indicate come applicabili a tutti i pagamenti transfrontalieri, siano essi espressi in euro o nella moneta nazionale di uno Stato membro diversa dall’euro. Tuttavia, sotto il profilo tecnico, i pagamenti transfrontalieri denominati in euro da conti di pagamento denominati in euro, dove sia il prestatore di servizi di pagamento (PSP) dell’ordinante che quello del beneficiario abbiano sede in Stati membri dell’area dell’euro, non dovrebbero di norma essere soggetti ad alcuna conversione. Pertanto, in realtà, tali disposizioni dovrebbero applicarsi ai pagamenti transfrontalieri in euro solo laddove la moneta del conto di pagamento non sia l’euro o laddove i PSP dell’ordinante e del beneficiario, o del solo ordinante, abbiano sede al di fuori dell’area dell’euro. La BCE suggerisce di chiarire tale punto nella proposta di regolamento.

Dato che la proposta di regolamento concerne solo i pagamenti effettuati tramite PSP, essa non contempla la possibilità che un commerciante fornisca un servizio di conversione valutaria indipendentemente da un PSP. La BCE suggerisce di chiarire tale punto nella proposta di regolamento.

2.   Servizi e modalità di conversione valutaria alternativi

La proposta di regolamento non contiene un articolo dedicato alle definizioni sebbene introduca nuovi e importanti concetti nel regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Ad esempio, i termini «servizi alternativi di conversione valutaria» o «modalità alternative di conversione valutaria» potrebbero essere combinati in un unico termine che potrebbe essere opportunamente definito. Più specificatamente, potrebbe essere chiarito se tali servizi si riferiscano a quelli offerti da un PSP e da soggetti a lui affiliati, e, in tal caso, quale sia la portata dell’obbligo del PSP di ricercare e pubblicizzare i servizi offerti dai suoi diretti concorrenti. Si dovrebbe chiarire altresì che i servizi di conversione valutaria potrebbero essere offerti da un prestatore non regolamentato.

3.   Regime applicabile alle commissioni di conversione valutaria e periodo transitorio

3.1.

Ai sensi della proposta di regolamento all’Autorità bancaria europea è attribuito il compito di elaborare norme tecniche di regolamentazione che garantiscano la trasparenza e la raffrontabilità dei prezzi delle offerte di servizi di conversione valutaria.

3.2.

Nell’interesse della tutela dei consumatori si suggerisce che il periodo transitorio per conformarsi agli obblighi di trasparenza in relazione al costo totale dei servizi di conversione valutaria sia ridotto a 12 mesi dall’entrata in vigore della proposta di regolamento.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento tecnico di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 agosto 2018.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 163 final.

(2)  Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).