24.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 358/4


Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2017/1934 e dal regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

(2017/C 358/06)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato della decisione 2010/638/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2017/1934 del Consiglio (1), e nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio.

Il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che le persone figuranti nei summenzionati allegati continuano a soddisfare i criteri di cui alla decisione 2010/638/PESC e al regolamento (UE) n. 1284/2009 concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea e dovrebbero pertanto restare soggette alle misure prorogate dalla decisione (PESC) 2017/1934.

Si richiama l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 1284/2009, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 8 del regolamento).

Le persone in questione possono presentare al Consiglio entro il 30 giugno 2018, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 273 del 24.10.2017, pag. 10.