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29.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 404/5 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 6 aprile 2016
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE
(Caso AT.39914 — Derivati sui tassi di interesse in euro)
[notificata con il numero C(2016)1995]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2017/C 404/05)
Il 6 aprile 2016 la Commissione ha adottato una decisione che modifica la decisione C(2013) 8512 final, del 4 dicembre 2013, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («il trattato») e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE») per quanto riguarda Société Générale. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. Introduzione
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(1) |
Destinatario della presente decisione è il soggetto giuridico Société Générale. |
2. Descrizione del caso
2.1. Procedimento
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(2) |
La decisione C(2013) 8512 final ha imposto un’ammenda di 445 884 000 EUR a Société Générale dopo aver constatato che aveva partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE, riguardante l’intero territorio del SEE, in relazione ai derivati sui tassi di interesse in euro. |
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(3) |
Il 4 febbraio 2016 Société Générale ha inviato una risposta modificata alla richiesta di informazioni della Commissione sui valori delle vendite. |
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(4) |
Con lettera del 4 marzo 2016, la Commissione ha informato Société Générale che intendeva adottare una decisione volta a modificare la decisione C(2013) 8512 final in base al valore delle vendite corretto al riguardo. Société Générale ha dichiarato di non avere osservazioni. |
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(5) |
Il 4 aprile 2016 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole e il 6 aprile 2016 la Commissione ha adottato la decisione. |
2.2. Sintesi della decisione
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(6) |
L’ammenda imposta a Société Générale e il metodo di fissazione della stessa sono conformi a quanto applicato per gli altri destinatari della decisione C(2013) 8512 final fatta eccezione per il valore delle vendite, che ora riflette il valore corretto per Société Générale. |
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(7) |
Per quanto riguarda gli interessi maturati a favore della Commissione dal 6 marzo 2014, data in cui Société Générale ha effettuato il pagamento provvisorio, la Commissione ritiene opportuno che anche gli interessi sull’importo della riduzione dell’ammenda imposta a Société Générale siano versati a Société Générale nella misura in cui sono superiori a zero. |
3. Conclusioni
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(8) |
All’articolo 2, paragrafo 1, della decisione C(2013) 8512 final, la lettera c) è sostituita da quanto segue: «c) Société Générale: 227 718 000 EUR;» |
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(9) |
Gli interessi sui 218 166 000 EUR di riduzione maturati a favore della Commissione dal 6 marzo 2014, data in cui Société Générale ha effettuato il pagamento provvisorio, sono versati a Société Générale nella misura in cui sono superiori a zero. |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1). A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.