29.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 404/5


Sintesi della decisione della Commissione

del 6 aprile 2016

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso AT.39914 — Derivati sui tassi di interesse in euro)

[notificata con il numero C(2016)1995]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2017/C 404/05)

Il 6 aprile 2016 la Commissione ha adottato una decisione che modifica la decisione C(2013) 8512 final, del 4 dicembre 2013, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («il trattato») e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE») per quanto riguarda Société Générale. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   Introduzione

(1)

Destinatario della presente decisione è il soggetto giuridico Société Générale.

2.   Descrizione del caso

2.1.   Procedimento

(2)

La decisione C(2013) 8512 final ha imposto un’ammenda di 445 884 000 EUR a Société Générale dopo aver constatato che aveva partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE, riguardante l’intero territorio del SEE, in relazione ai derivati sui tassi di interesse in euro.

(3)

Il 4 febbraio 2016 Société Générale ha inviato una risposta modificata alla richiesta di informazioni della Commissione sui valori delle vendite.

(4)

Con lettera del 4 marzo 2016, la Commissione ha informato Société Générale che intendeva adottare una decisione volta a modificare la decisione C(2013) 8512 final in base al valore delle vendite corretto al riguardo. Société Générale ha dichiarato di non avere osservazioni.

(5)

Il 4 aprile 2016 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole e il 6 aprile 2016 la Commissione ha adottato la decisione.

2.2.   Sintesi della decisione

(6)

L’ammenda imposta a Société Générale e il metodo di fissazione della stessa sono conformi a quanto applicato per gli altri destinatari della decisione C(2013) 8512 final fatta eccezione per il valore delle vendite, che ora riflette il valore corretto per Société Générale.

(7)

Per quanto riguarda gli interessi maturati a favore della Commissione dal 6 marzo 2014, data in cui Société Générale ha effettuato il pagamento provvisorio, la Commissione ritiene opportuno che anche gli interessi sull’importo della riduzione dell’ammenda imposta a Société Générale siano versati a Société Générale nella misura in cui sono superiori a zero.

3.   Conclusioni

(8)

All’articolo 2, paragrafo 1, della decisione C(2013) 8512 final, la lettera c) è sostituita da quanto segue:

«c) Société Générale: 227 718 000 EUR;»

(9)

Gli interessi sui 218 166 000 EUR di riduzione maturati a favore della Commissione dal 6 marzo 2014, data in cui Société Générale ha effettuato il pagamento provvisorio, sono versati a Société Générale nella misura in cui sono superiori a zero.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1). A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.