14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/7


Sintesi della decisione della Commissione

del 2 ottobre 2017

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

(caso AT.39813 — Ferrovie baltiche)

[notificato con il numero C(2017) 6544]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2017/C 383/08)

Il 2 ottobre 2017 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali. La versione non riservata della decisione sarà pubblicata sul sito web della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/index_it.html.

1.   Introduzione

1.

La Commissione ha rilevato che la società ferroviaria lituana di proprietà dello Stato, AB Lietuvos geležinkeliai («LG»), ha abusato della sua posizione dominante quale gestore dell’infrastruttura ferroviaria in Lituania rimuovendo una linea ferroviaria che collegava la Lituania al confine con la Lettonia e impedendo in tal modo a una società ferroviaria lettone concorrente di accedere al mercato lituano. La Commissione ha pertanto inflitto una multa a LG, ordinandole di porre fine all’infrazione.

2.   Procedura

2.

Il 14 luglio 2010 la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 presentata da AB ORLEN Lietuva («OL») nei confronti di LG.

3.

Tra l’8 e il 10 marzo 2011 la Commissione ha effettuato accertamenti a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 presso la sede di LG.

4.

Il 6 marzo 2013 la Commissione ha deciso di avviare nei confronti di LG un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (2) e dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003.

5.

Il 5 gennaio 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di LG. L’udienza si è tenuta il 27 maggio 2015.

6.

Il 23 ottobre 2015 la Commissione ha inviato ad LG una lettera di esposizione dei fatti, alla quale LG ha risposto il 2 dicembre 2015.

3.   Fatti

7.

LG detiene il monopolio legale della gestione dell’infrastruttura ferroviaria in Lituania.

8.

Il denunciante, OL, possiede una raffineria in Lituania vicino al confine con la Lettonia. OL dipende dalle ferrovie per il trasporto dei suoi prodotti dalla raffineria. Gran parte della produzione è trasportata nel porto marittimo lituano di Klaipeda per l’esportazione per via marittima. OL è un cliente importante di LG.

9.

Nel 2008 OL ha considerato la possibilità di reindirizzare le proprie spedizioni verso i porti marittimi della Lettonia usufruendo dei servizi dell’impresa ferroviaria lettone («LDZ»). A tal fine, i prodotti di OL sarebbero stati trasportati in Lettonia lungo un percorso di 34 chilometri dalla raffineria al confine. Nel settembre 2008 LG ha sospeso il traffico su un tratto di 19 chilometri del percorso («linea») a causa della presunta deformazione dei binari per una lunghezza di 40 metri («deformazione»). Nell’ottobre 2008 LG ha interamente smantellato la linea di 19 chilometri, che in seguito non è stata ricostruita.

4.   Valutazione giuridica

10.

La Commissione ritiene che rimuovendo interamente la linea ferroviaria LG abbia fatto ricorso a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale, considerato che: LG era consapevole dell’intenzione di OL di reindirizzare le proprie spedizioni verso i porti marittimi lettoni avvalendosi dei servizi di LDZ; LG ha rimosso i binari precipitosamente, senza assicurarsi i fondi necessari e senza avviare le misure preparatorie necessarie per la sua ricostruzione; la rimozione dei binari è stata effettuata senza rispettare la prassi corrente; LG si è adoperata per convincere il governo lituano a non ripristinare la linea.

11.

La Commissione ha constatato che la linea rappresentava l’itinerario più breve ed economico dalla raffineria al porto marittimo. Grazie alla sua vicinanza alla Lettonia e alla base logistica di LDZ, questo tragitto rappresentava inoltre un’opzione molto favorevole per LDZ per accedere al mercato lituano.

12.

La rimozione dei binari ha pregiudicato la posizione concorrenziale di LDZ nei confronti di LG e ostacolato in modo significativo il suo accesso al mercato lituano. Da quando i binari sono stati rimossi, il trasporto ferroviario dalla raffineria al porto marittimo (in Lituania o in Lettonia) deve avvenire attraverso un tragitto molto più lungo sul territorio della Lituania. Ciò obbligherebbe LDZ ad operare lontano dalla sua base logistica in Lettonia e la renderebbe dipendente dai servizi infrastrutturali del suo concorrente, LG. Tali circostanze espongono LDZ a notevoli rischi commerciali, che con ogni probabilità è meno disposta a correre.

13.

LG ha giustificato le sue azioni sostenendo che la deformazione ha reso necessario il rinnovamento dell’intera linea prima di poter ripristinare il traffico. Secondo LG prima di procedere al rinnovamento era necessario rimuovere interamente i binari. Secondo la Commissione, tuttavia, queste spiegazioni non sono tra loro coerenti e sono talvolta addirittura contraddittorie, risultando poco convincenti. Essa ritiene pertanto che LG non sia stata in grado di fornire una giustificazione oggettiva della rimozione dei binari.

5.   Ammende e multe

14.

Considerate la gravità e la durata dell’infrazione in corso, la Commissione ha inflitto a LG una multa di 27 873 000 EUR.

6.   Rimedi

15.

La Commissione ritiene che vi siano diversi rimedi strutturali o comportamentali per ripristinare la situazione di concorrenza esistente prima della rimozione dei binari o per eliminare gli svantaggi cui sono soggetti i potenziali concorrenti sugli itinerari alternativi per raggiungere i porti marittimi.

16.

La Commissione ha ordinato a LG di porre fine all’infrazione e di presentarle, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione, una proposta relativa alle misure da intraprendere a tale scopo.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1). Con effetto dal 1o dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE sono diventati rispettivamente gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(2)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).