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15.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 305/10 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 4 febbraio 2015
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE
(Caso AT.39861 — Derivati sui tassi di interesse in yen)
[notificata con il numero C(2015) 432]
(il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2017/C 305/08)
Il 4 febbraio 2015 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito il «Trattato») e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito l’«Accordo SEE»). Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , con la presente pubblicazione la Commissione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
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(1) |
La decisione riguarda sei casi separati di comportamento anticoncorrenziale bilaterale, relativi ai derivati sui tassi di interesse in yen (di seguito i «derivati sui tassi di interesse in yen» o «YIRD») riferiti al LIBOR in yen giapponese (di seguito «LIBOR in yen») cui i destinatari della presente decisione hanno preso parte in qualità di facilitatori. |
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(2) |
Il comportamento anticoncorrenziale delle banche implicate consisteva in discussioni relative al livello delle presentazioni dell’imminente LIBOR in yen, con la rivelazione delle proprie preferenze per la direzione dei futuri movimenti LIBOR in yen e scambi di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale (2). L’intermediario ICAP ha facilitato il comportamento pertinente fungendo da tramite per le comunicazioni collusive (in uno dei casi) e contattando altre banche che appartenevano alla commissione per il LIBOR in yen o diffondendo informazioni tramite «Run Thrus» (3) manipolati con scadenza giornaliera nell’intento di influenzare le loro presentazioni LIBOR in yen in direzioni adeguate ai partecipanti al relativo comportamento (nei restanti cinque casi). |
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(3) |
Il LIBOR in yen e l’Euroyen TIBOR sono importanti tassi d’interesse di riferimento (detti anche benchmark) per molti strumenti finanziari denominati in yen giapponesi. Il LIBOR in yen era fissato dalla British Bankers Association (BBA), mentre l’Euroyen TIBOR era fissato dalla Japanese Bankers Association (JBA). Questi tassi erano fissati con cadenza giornaliera per diverse scadenze (scadenze dei prestiti), sulla base delle informazioni fornite dalle banche che appartenevano alla commissione per il LIBOR in yen e alla commissione per l’Euroyen TIBOR. Detti istituti di credito erano invitati a trasmettere ogni giorno lavorativo, prima di una certa ora, le stime dei tassi di interesse a cui ritenevano di poter concedere, sul mercato monetario interbancario di Londra (nel caso del LIBOR in yen), prestiti non garantiti in volumi ragionevoli per il mercato o le stime di quelli che ritenevano essere tassi di mercato prevalenti per transazioni tra primari istituti nel mercato offshore del Giappone (nel caso dell’Euroyen TIBOR) a scadenze diverse. La BBA e la JBA determinavano quindi, sulla base della media di dette comunicazioni, il tasso giornaliero del LIBOR in yen e il tasso giornaliero dell’Euroyen TIBOR per ciascuna scadenza, escludendo i quattro (nel caso della BBA) e i due (nel caso della JBA) tassi più elevati e più bassi comunicati. I tassi così calcolati erano immediatamente pubblicati e messi a disposizione del pubblico ogni giorno lavorativo. |
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(4) |
I tassi del LIBOR in yen e quelli dell’Euroyen TIBOR influiscono, tra l’altro, sul prezzo degli YIRD, che sono prodotti finanziari commercializzati a livello mondiale e utilizzati da grandi imprese, istituzioni finanziarie, hedge fund e altre imprese per gestire la loro esposizione al rischio di tasso di interesse (copertura sia per i debitori che per gli investitori) o a fini speculativi. |
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(5) |
Gli YIRD più comuni sono: i) i contratti su tassi a termine del tipo forward rate agreement, ii) gli swap su tassi di interesse, iii) le opzioni su tassi di interesse e (iv) i future sui tassi di interesse. Gli YIRD possono essere negoziati fuori borsa o, nel caso dei future sui tassi di interesse, in borsa. Tutti questi prodotti di solito prevedono un tasso variabile (il tasso d’interesse di riferimento del contratto) e un tasso fisso. I tassi fissi riflettono le aspettative del mercato dei tassi d’interesse di riferimento dei future e sono normalmente calcolati dalle istituzioni finanziarie che partecipano alle negoziazioni YIRD sulla base delle cosiddette curve di rendimento. |
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(6) |
Sono destinatarie della presente decisione le persone giuridiche appartenenti all’impresa ICAP (di seguito «i destinatari»):
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2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
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(7) |
Il procedimento è stato avviato a seguito di una domanda di immunità presentata da UBS il 17 dicembre 2010. Il 20 aprile 2011 la Commissione ha inviato richieste di informazioni a una serie di imprese attive nel settore degli YIRD. Il […] Citigroup ha presentato una domanda di immunità e/o di trattamento favorevole. Il […] Deutsche Bank ha presentato una domanda di riduzione delle ammende. Il […] RP Martin ha presentato una domanda di riduzione delle ammende. Il […] RBS ha presentato una domanda di riduzione delle ammende. |
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(8) |
Il 12 febbraio 2013 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti di UBS AG e UBS Securities Japan Co., Ltd., The Royal Bank of Scotland Group plc e The Royal Bank of Scotland plc; Deutsche Bank Aktiengesellschaft; Citigroup Inc. e Citigroup Global Markets Japan Inc.; JPMorgan Chase & Co e JPMorgan Chase Bank; National Association e J.P. Morgan Europe Limited; R.P. Martin Holdings Ltd e Martin Brokers (UK) Ltd. Il 29 ottobre 2013, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti con riferimento C(2013) 7395, destinata alle suddette imprese. |
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(9) |
Il 29 ottobre 2013 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti di ICAP plc, ICAP Management Services Limited e ICAP New Zealand Limited. |
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(10) |
Il 31 ottobre 2013 si è tenuta una riunione di transazione con ICAP. Il 12 novembre 2013, ICAP ha informato la Commissione della sua intenzione di interrompere le discussioni sulla transazione. |
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(11) |
Il 4 dicembre 2013 la Commissione ha adottato una decisione di divieto e sull’ammenda, con riferimento C(2013) 8602/7 (di seguito la «decisione sulla transazione») avente come destinatarie le imprese indicate nel considerando (8). |
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(12) |
In data 6 giugno 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata a ICAP plc, ICAP Management Services Ltd e ICAP New Zealand Limited, con riferimento C(2014) 3768 final. ICAP ha comunicato alla Commissione la sua posizione in merito agli addebiti mossi a suo carico, per iscritto il 14 agosto 2014 e verbalmente nel corso di un’audizione tenutasi il 12 settembre 2014. |
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(13) |
Il 30 gennaio 2015 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole e il 4 febbraio 2015 la Commissione ha adottato la decisione. |
2.2. Destinatari e durata
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(14) |
Nel caso di specie, la Commissione ha individuato le sei infrazioni bilaterali (4) descritte di seguito, con l’indicazione della durata del coinvolgimento delle imprese in ciascuna infrazione:
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2.3. Sintesi delle infrazioni
2.3.1. Le pratiche anticoncorrenziali delle banche partecipanti
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(15) |
Nell’ambito delle rispettive infrazioni le parti (banche) in causa hanno posto in essere le seguenti pratiche anticoncorrenziali:
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2.3.2. Facilitazione delle diverse infrazioni da parte di intermediari finanziari
2.3.2.1. Facilitazione di [non destinatario]
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(16) |
[non destinatario] ha facilitato l’infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2008-2009 nel periodo dal 29 giugno 2009 fino al 10 agosto 2009, per cui su richiesta di [non destinatario], [non destinatario] ha promesso di contattare, e almeno in alcune occasioni ha contattato, una serie di banche appartenenti alla commissione LIBOR in yen che non avevano partecipato alla violazione con l’intento di influenzare le loro presentazioni del LIBOR in yen. [non destinatario] non era al corrente di questa attività. |
2.3.2.2. Facilitazione di ICAP
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(17) |
ICAP ha facilitato l’infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2007 nel periodo dal 14 agosto 2007 al 1o novembre 2007, per cui su richiesta di [non destinatario], ICAP ha inteso influenzare talune banche facenti parte della commissione LIBOR in yen che non partecipavano all’infrazione affinché presentassero tassi LIBOR in yen in linea con le richieste da parte di [non destinatario] tramite i) la diffusione di informazioni fuorvianti alle stesse a mezzo del cosiddetto «Run Thrus» e/o ii) contattandole direttamente. [non destinatario] non era al corrente di questa attività. |
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(18) |
ICAP ha facilitato l’infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2008 nel periodo dal 28 agosto 2008 al 3 novembre 2008, per cui su richiesta di [non destinatario], ICAP ha inteso influenzare talune banche facenti parte della commissione LIBOR in yen che non partecipavano all’infrazione affinché presentassero tassi LIBOR in yen in linea con le richieste da parte di [non destinatario] tramite i) la diffusione di informazioni fuorvianti alle stesse a mezzo del cosiddetto «Run Thrus» e/o ii) contattandole direttamente. [non destinatario] non era al corrente di questa attività. |
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(19) |
ICAP ha facilitato l’infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2008-2009 nel periodo dal 22 maggio 2009 al 10 agosto 2009, per cui su richiesta di [non destinatario], ICAP ha inteso influenzare talune banche facenti parte della commissione LIBOR in yen che non partecipavano all’infrazione affinché presentassero tassi LIBOR in yen in linea con le richieste da parte di [non destinatario] tramite i) la diffusione di informazioni fuorvianti alle stesse a mezzo del cosiddetto «Run Thrus» e/o ii) contattandole direttamente. [non destinatario] non era al corrente di questa attività. |
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(20) |
ICAP ha facilitato l’infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2010 nel periodo dal 3 marzo 2010 al 22 giugno 2010 fungendo da canale di comunicazione fra un trader di [non destinatario] e un trader di [non destinatario], dando luogo in tal modo alle pratiche anticoncorrenziali fra gli stessi. |
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(21) |
ICAP ha facilitato l’infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2010 nel periodo dal 7 aprile 2010 al 7 giugno 2010, per cui su richiesta di [non destinatario], ICAP ha inteso influenzare talune banche facenti parte della commissione LIBOR in yen che non partecipavano all’infrazione affinché presentassero tassi LIBOR in yen in linea con le richieste da parte di [non destinatario] tramite i) la diffusione di informazioni fuorvianti alle stesse a mezzo del cosiddetto «Run Thrus» e/o ii) contattandole direttamente. [Non destinatario] non era al corrente di questa attività. |
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(22) |
ICAP ha facilitato l’infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2010 relativamente agli YIRD riferiti al LIBOR in yen (5) nel periodo dal 28 aprile 2010 al 2 giugno 2010, per cui su richiesta di [non destinatario], ICAP ha inteso influenzare talune banche facenti parte della commissione LIBOR in yen che non partecipavano all’infrazione affinché presentassero tassi LIBOR in yen in linea con le richieste da parte di [non destinatario] tramite i) la diffusione di informazioni fuorvianti alle stesse a mezzo del cosiddetto «Run Thrus» e/o ii) contattandole direttamente. [Non destinatario] non era al corrente di questa attività. |
2.3.3. Estensione geografica
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(23) |
L’estensione geografica di ciascuna delle sei infrazioni e di tutti i rispettivi partecipanti coinvolti ha interessato l’intero territorio del SEE. |
2.4. Rimedi
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(24) |
La decisione applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende (6) del 2006. La Commissione infligge le ammende alle imprese cui è destinata la presente decisione. |
2.4.1. Importo di base dell’ammenda
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(25) |
Gli orientamenti per il calcolo delle ammende forniscono indicazioni limitate sul calcolo delle ammende da irrogare ai facilitatori come ICAP, che non ha svolto un ruolo attivo diretto nell’ambito di intervento del cartello, cioè i derivati sui tassi d’interesse, ai fini delle violazioni. Di conseguenza, l’importo di base per ICAP per ciascuna delle violazioni è calcolato in conformità con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1/2003, dalla giurisprudenza e dal punto 37 degli orientamenti del 2006 sulle ammende, che tengono conto della gravità, della durata e della natura del suo coinvolgimento, oltre che della necessità di garantire che le ammende abbiano un effetto deterrente sufficiente. |
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(26) |
Nel valutare la gravità delle violazioni, la Commissione tiene conto del fatto che ciascuna delle violazioni è, per sua stessa natura, fra le più dannose restrizioni della concorrenza, del fatto che ciascuna delle infrazioni ha riguardato tutto il SEE e del fatto che le attività collusive erano relative ai benchmark finanziari. |
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(27) |
Nel calcolare le ammende da irrogare ai destinatari della presente decisione, la Commissione tiene altresì conto della durata della partecipazione di ICAP in ciascuna delle sei infrazioni. |
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(28) |
Relativamente a ciascuna delle infrazioni, la Commissione tiene conto del fatto che ICAP ha partecipato alle violazioni in qualità di facilitatore, ruolo che non ha natura analoga a quello delle banche che hanno partecipato alle violazioni in questione. In quanto tale, nel determinare l’importo di base di ICAP per ciascuna infrazione, la Commissione applica un fattore di riduzione adeguato. |
2.4.2. Adeguamento dell’importo di base: circostanze aggravanti o attenuanti
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(29) |
Relativamente ai destinatari della presente decisione, non vi sono circostanze aggravanti o attenuanti rispetto a ciascuna delle violazioni. |
2.4.3. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato
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(30) |
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l’ammenda inflitta a ciascuna impresa per ciascuna infrazione non deve superare il 10 % del fatturato totale realizzato da ICAP durante l’esercizio sociale precedente la data della decisione della Commissione. |
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(31) |
Nel caso di specie, nessuna delle ammende supera il 10 % del volume d’affari totale di ICAP nell’esercizio sociale che precede la data di adozione della presente decisione. |
3. CONCLUSIONE: importo finale delle singole ammende da infliggere nell’ambito della presente decisione
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(32) |
Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:
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(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) Una delle infrazioni ha riguardato anche gli YIRD riferiti all’Euroyen TIBOR.
(3) Un foglio di calcolo diffuso ogni giorno lavorativo da ICAP presso una serie di istituzioni finanziarie, contenente informazioni sui tassi debitori prevalenti per le banche giapponesi e offshore per tutte le scadenze LIBOR in yen, nonché una tabella dal titolo «libor suggeriti» che consisteva nelle presentazioni LIBOR in yen suggerite per tutte le scadenze del giorno lavorativo pertinente.
(4) Inoltre, la decisione adottata il 4 dicembre 2013 ha individuato anche l’«infrazione [non-destinatario]/[non destinatario] 2007», in cui ICAP non è stata coinvolta.
(5) Per quanto le pratiche anticoncorrenziali di [non destinatario] e [non destinatario] nell’infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2010 riguardassero gli YIRD riferiti al LIBOR in yen e l’Euroyen TIBOR, la facilitazione da parte di ICAP dell’infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2010 riguardava solo gli YIRD riferiti al LIBOR in yen.
(6) GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.