1.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

sulla vigilanza del mercato dei prodotti venduti online

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 250/01)

Indice

INTRODUZIONE 2

PARTE A.

QUADRO NORMATIVO APPLICABILE AI PRODOTTI VENDUTI ONLINE 3

1.

IL CONCETTO DI «IMMISSIONE SUL MERCATO» NEL CONTESTO DELLE VENDITE ONLINE 4

1.1.

Il concetto di «immissione sul mercato» in generale 4

1.2.

Il concetto di «immissione sul mercato» nel commercio elettronico 5

2.

RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL MERCATO 6

3.

RUOLI E RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI ECONOMICI 6

3.1.

Produttori, fabbricanti, mandatari, importatori e distributori 6

3.2.

Prestatori di servizi di logistica 6

3.2.1.

Il ruolo dei prestatori di servizi di logistica nella catena di commercializzazione online 6

3.2.2.

Le responsabilità dei prestatori di servizi di logistica nella catena di commercializzazione online 7

3.3.

Altri attori rilevanti 9

3.3.1.

Il dichiarante ai sensi del Codice doganale dell'Unione 9

3.3.2.

Prestatori di servizi di intermediazione online 9

3.3.3.

Prestatori di servizi postali 11

PARTE B.

ASPETTI PRATICI DELLA VIGILANZA DEL MERCATO PER I PRODOTTI VENDUTI ONLINE 11

1.

PRINCIPI GENERALI PER LA VIGILANZA DEL MERCATO 11

2.

STRATEGIA E PIANIFICAZIONE DELLA VIGILANZA DEL MERCATO ONLINE 12

3.

L'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA DEL MERCATO ONLINE 12

4.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE E NECESSITÀ DI INDAGINI ONLINE 13

5.

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE AI PRODOTTI VENDUTI ONLINE 14

5.1.

Azioni correttive che dipendono dalla sede dell'operatore economico 14

5.1.1.

Se l'operatore economico ha sede nella giurisdizione dell'autorità 14

5.1.2.

Se l'operatore economico ha sede nell'Unione europea, ma al di fuori della giurisdizione dell'autorità 14

5.1.3.

Se l'operatore economico ha sede al di fuori dell'UE 15

5.2.

Azioni correttive peculiari per i prodotti venduti online 15

PARTE C.

SENSIBILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE RIGUARDO ALLA SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI VENDUTI ONLINE 16

1.

SENSIBILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI 16

1.1.

Quali sono le informazioni utili per i consumatori? 17

1.2.

In che modo gli Stati membri dovrebbero informare i consumatori sugli aspetti della sicurezza dei prodotti da tenere in considerazione durante l'acquisto online? 17

1.2.1.

Siti Internet delle autorità 17

1.2.2.

Utilizzo dei mezzi di comunicazione e campagne di sensibilizzazione 18

1.2.3.

Sistemi di reclami dei consumatori 18

2.

SENSIBILIZZAZIONE DELLE AZIENDE 18

INTRODUZIONE

Internet ha cambiato sia le abitudini di acquisto dei consumatori che il modo in cui le aziende pubblicizzano e vendono i loro beni e servizi. Il commercio elettronico permette ai consumatori e alle aziende di interagire in modo diverso e di aumentare il benessere del consumatore grazie a prezzi online più bassi e a una maggiore scelta (1). Il settore sta registrando una rapida crescita e ha il potenziale per contribuire in modo considerevole agli obiettivi di crescita dell'Unione europea (UE) (2).

Lo sviluppo del commercio elettronico pone tuttavia alcune sfide per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e di altri utenti finali per quanto riguarda i prodotti pericolosi non alimentari e/o i prodotti che non rispettano i requisiti stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione sui prodotti («prodotti non conformi») (3). Al proposito, e a differenza delle vendite offline, le autorità di vigilanza del mercato negli Stati membri sono confrontate a numerose difficoltà, tra cui figurano:

i)

difficoltà in merito alla tracciabilità dei prodotti venduti online e all'identificazione degli operatori economici responsabili;

ii)

l'aumento degli operatori economici situati al di fuori del territorio dell'UE che vendono prodotti online; ciò include le vendite dirette ai consumatori dell'UE e altri utenti finali, rendendo difficile l'attuazione delle norme sui prodotti;

iii)

problemi nell'esecuzione di valutazioni di rischio o test di sicurezza, dovuti all'impossibilità di accedere fisicamente ai prodotti;

iv)

difficoltà nel campionamento dei prodotti da testare poiché le leggi pertinenti in alcuni Stati membri non consentono gli acquisti online o anonimi (come il mystery shopping);

v)

problemi nell'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (4) e del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (5) relativamente all'ambiente online;

vi)

la mancanza di consapevolezza tra i consumatori e le aziende in merito all'acquisto e alla vendita online di prodotti sicuri e conformi.

L'obiettivo della presente comunicazione è assistere le autorità degli Stati membri nell'attuazione della legislazione dell'UE in materia di sicurezza e conformità di prodotti non alimentari. Il presente documento si riferisce ai beni materiali ed esclude i software e le applicazioni non incorporate. La comunicazione riguarda l'applicazione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e il regolamento (CE) n. 765/2008, i due principali atti legislativi che disciplinano la vigilanza del mercato nonché la sicurezza e conformità dei prodotti nelle vendite online. La comunicazione stabilisce inoltre buone pratiche per la vigilanza del mercato dei prodotti venduti online e per la comunicazione con le aziende e i consumatori.

Una migliore attuazione delle norme dell'UE per i prodotti venduti online contribuisce a garantire che i prodotti non alimentari siano sicuri e conformi e offre una protezione rafforzata della salute e della sicurezza dei consumatori o degli utenti finali all'interno dell'UE. Una migliore sicurezza e conformità dei prodotti oggetto del commercio elettronico aumenta la fiducia nei mercati online e favorisce lo sviluppo del commercio elettronico stesso. Una migliore attuazione contribuisce inoltre a garantire condizioni di parità tra operatori economici nelle catene di commercializzazione tradizionale e online e tra operatori situati all'interno e all'esterno dell'UE. La presente comunicazione contribuisce dunque a realizzare una delle priorità della Commissione: l'ulteriore sviluppo del mercato unico digitale.

La presente comunicazione è rivolta agli Stati membri e all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia, in qualità di firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (6) (SEE). I riferimenti all'UE, all'Unione o al mercato unico devono pertanto essere intesi come riferimenti allo Spazio economico europeo o al mercato dello Spazio economico europeo.

La presente comunicazione intende contribuire alla migliore comprensione della legislazione dell'UE sui prodotti e all'applicazione più uniforme e coerente di tale legislazione ai prodotti venduti online. Essa tiene conto delle discussioni svolte con le autorità degli Stati membri e i portatori d'interesse in un processo di collaborazione che si è esteso dal 2013 al 2016.

La presente comunicazione intende essere un mero documento di orientamento: soltanto gli atti legislativi dell'Unione hanno efficacia giuridica. Essa mira a fornire consigli sulla base delle esperienze collettive e delle migliori pratiche attuali. Le informazioni fornite hanno soltanto carattere generale e non si rivolgono a nessun particolare individuo o organismo.

Soltanto la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per interpretare in modo autorevole il diritto dell'UE. I pareri espressi nel presente documento non sono tali da pregiudicare la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi alla Corte di giustizia. Né la Commissione europea né qualunque persona che agisca a nome della Commissione è responsabile del possibile uso delle presenti informazioni.

Poiché la comunicazione riflette la situazione al momento della sua stesura, gli orientamenti proposti potranno essere successivamente modificati.

PARTE A. QUADRO NORMATIVO APPLICABILE AI PRODOTTI VENDUTI ONLINE

La parte A presenta alcuni orientamenti relativi all'applicazione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e del regolamento (CE) n. 765/2008 ai prodotti (7) venduti online.

L'obiettivo della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti è garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione. La direttiva stabilisce i requisiti per l'organizzazione e l'esecuzione della vigilanza del mercato in merito agli aspetti inerenti alla salute e sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari. Di questi ultimi fanno parte anche i prodotti che sono forniti o messi a disposizione dei consumatori, ai fini dell'uso, come parte di una fornitura di servizi. La suddetta direttiva si applica a tutti i prodotti di consumo non alimentari salvo disposizioni specifiche che perseguono lo stesso obiettivo nella legislazione dell'UE che disciplina la sicurezza dei prodotti in questione (8). Di conseguenza, essa funge da rete di sicurezza poiché riguarda prodotti di consumo non inclusi nelle disposizioni più specifiche della legislazione dell'UE in materia di prodotti.

Il regolamento (CE) n. 765/2008 che intende garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica e della sicurezza in generale degli utenti sul posto di lavoro, dell'ambiente ecc., stabilisce i requisiti per l'organizzazione e l'esecuzione della vigilanza del mercato per tutti i prodotti di consumo e non di consumo inclusi nella normativa di armonizzazione dell'Unione sui prodotti (9). Il regolamento (CE) n. 765/2008 si applica a tutti i prodotti se non sono presenti disposizioni specifiche con lo stesso obiettivo, la stessa natura o lo stesso effetto in altre norme della legislazione di armonizzazione dell'Unione (10). Inoltre, la normativa specifica di settore si applica alle vendite online di prodotti energetici (11) per completare i regolamenti sull'etichettatura energetica e la progettazione ecocompatibile dell'UE (12) che mira a ridurre il consumo energetico e garantire l'informazione del consumatore.

Affinché la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e il regolamento (CE) n. 765/2008 siano applicabili, deve essere innanzitutto stabilito se il prodotto sia fornito o meno nel contesto di un'attività commerciale. I prodotti sono forniti nel contesto di un'attività commerciale attraverso la vendita online quando sono messi in vendita da un operatore online (13) per i consumatori o gli utenti finali nell'UE. In generale, i prodotti sono messi in vendita a titolo oneroso. Tuttavia, in alcune circostanze anche la fornitura gratuita di prodotti in alcune circostanze può costituire un'attività commerciale (14). Generalmente, le vendite tra consumatori (C2C) non sono considerate attività commerciali (15) e per questo non sono disciplinate dalla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e dal regolamento (CE) n. 765/2008.

I tre aspetti principali del quadro normativo dell'UE indicati qui di seguito sono considerati i più rilevanti per le vendite online:

il concetto di «immissione sul mercato»,

le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato,

le responsabilità degli operatori economici coinvolti.

I capitoli seguenti definiscono l'interpretazione di questi tre ambiti, in relazione alle vendite online.

1.   Il concetto di «immissione sul mercato» nel contesto delle vendite online

1.1.    Il concetto di «immissione sul mercato» in generale

La direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, il regolamento (CE) n. 765/2008 e la normativa di armonizzazione dell'UE si applicano, nell'ambito dei loro rispettivi campi d'applicazione, ai prodotti che sono immessi sul mercato dell'Unione indipendentemente dalle tecniche di vendita, inclusa la vendita a distanza e online (16). A prescindere dalla tecnica di vendita, i prodotti devono dunque essere sicuri e rispettare la normativa applicabile se immessi sul mercato dell'UE.

Il regolamento (CE) n. 765/2008 definisce il termine «immissione sul mercato» come «la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato [dell'Unione]» e definisce il termine «messa a disposizione sul mercato» come «la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato [dell'Unione] nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito» (17). Tali concetti hanno delle implicazioni giuridiche in termini di identificazione degli operatori economici responsabili (18) e dei rispettivi obblighi sulla base della normativa di armonizzazione dell'Unione sui prodotti, come spiegato nel dettaglio nella «Guida blu» (19).

La direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti non utilizza l'espressione «la prima messa a disposizione sul mercato» e utilizza i concetti di «immissione sul mercato», «fornitura» e «messa a disposizione» indistintamente, senza definirli (20)  (21). Ai sensi della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, gli operatori economici vengono identificati sulla base dell'eventuale effetto della loro attività sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto (22). Allo stesso tempo, nel contesto della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, l'espressione «immissione sul mercato» potrebbe essere considerata come includente diverse fasi della catena di commercializzazione, compresa la «prima» messa a disposizione del prodotto sul mercato e la successiva messa a disposizione (ad esempio da parte di un distributore) o fornitura (ad esempio nel contesto della fornitura di un servizio (23)).

Di conseguenza, i prodotti inclusi nella normativa di armonizzazione dell'Unione e i prodotti inclusi nella direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti devono essere sicuri dal momento della loro prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione (24).

1.2.    Il concetto di «immissione sul mercato» nel commercio elettronico

Nei modelli aziendali di commercio elettronico, i prodotti possono raggiungere i consumatori o altri utenti finali attraverso canali diversi.

a)

Il fabbricante (25), l'importatore (26), il distributore (27) o il produttore (28) ha sede nell'UE

Se il fabbricante, l'importatore, il distributore o il produttore ha sede nell'UE la tecnica di vendita è l'unica differenza (29) rispetto ai casi in cui i prodotti sono offerti in punti vendita tradizionali. I prodotti che il fabbricante, importatore, distributore o produttore avente sede nell'UE mette in vendita online per i consumatori e gli utenti finali nel mercato dell'Unione sono considerati come immessi sul mercato dell'Unione. Questi prodotti devono pertanto rispettare la normativa vigente dell'UE in materia di prodotti.

b)

Il fabbricante (30), l'importatore (31), il distributore (32) e il produttore (33) hanno sede al di fuori dell'UE

La normativa dell'UE in materia di prodotti si applica inoltre ai casi in cui i venditori online con sede al di fuori dell'UE si rivolgano ai consumatori o utenti finali nell'Unione. Di conseguenza, se il produttore, il fabbricante, l'importatore e il distributore hanno sede al di fuori dell'UE, è necessario innanzitutto stabilire se l'offerta del venditore online situato al di fuori dell'UE si rivolga a consumatori o altri utenti finali all'interno dell'UE, al fine di stabilire se un prodotto sia immesso sul mercato dell'Unione.

Tale valutazione deve essere effettuata caso per caso, accertando se sia evidente dal sito Internet e dall'attività globale del venditore online che egli intende vendere prodotti a consumatori e utenti finali negli Stati membri. Potrebbero essere presi in considerazione gli aspetti seguenti: la natura internazionale dell'attività, l'uso di una lingua e di una moneta (ad esempio l'euro) degli Stati membri, un nome di dominio registrato in uno degli Stati membri, le aree geografiche in cui è possibile la consegna (34).

Se un operatore online effettua spedizioni presso recapiti nell'UE, accetta monete utilizzate nell'UE come pagamento per il prodotto da parte dei consumatori e altri utenti finali all'interno dell'UE e utilizza una lingua dell'Unione, l'operatore si rivolge con la sua attività ai consumatori e agli utenti finali dell'Unione.

L'esecuzione materiale dell'ordine di un prodotto, effettuato da un consumatore o altro utente finale nell'UE, da parte di un dato venditore online situato al di fuori dell'UE, compresa la consegna mediante un fornitore di servizi di logistica situato o meno nell'UE (35), costituisce una conferma inoppugnabile dell'immissione di tale prodotto sul mercato dell'UE. Le autorità degli Stati membri hanno facoltà di intraprendere le azioni necessarie prima dell'esecuzione materiale di un ordine, come sottinteso nella formulazione sia della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti sia del regolamento 765/2008 (36).

I fabbricanti, distributori o produttori situati al di fuori dell'UE, la cui vendita di prodotti per la vendita online sia diretta al mercato dell'Unione, devono pertanto rispettare i requisiti della normativa vigente dell'UE in materia di prodotti.

2.   Ruoli e responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato

Le autorità pertinenti negli Stati membri sono responsabili dell'esecuzione della vigilanza del mercato e devono verificare se i prodotti venduti online sono sicuri e rispettano la normativa dell'UE in materia di prodotti. Inoltre, per i prodotti acquistati nei negozi online gestiti in paesi terzi e successivamente importati nell'UE, le autorità responsabili per i controlli alle frontiere esterne sono anche (37) competenti per intervenire in materia di sicurezza e conformità dei prodotti (38).

3.   Ruoli e responsabilità degli operatori economici

La vendita di prodotti online comporta differenze considerevoli rispetto ai punti vendita tradizionali, in termini sia di tecniche di vendita sia di catene di commercializzazione utilizzate. Nel presente capitolo le diverse tipologie di operatori economici che svolgono un ruolo nelle catene di commercializzazione di prodotti venduti online sono analizzate alla luce della normativa UE applicabile e delle misure d'attuazione che possono essere adottate dalle competenti autorità di vigilanza del mercato.

3.1.    Produttori, fabbricanti, mandatari, importatori e distributori

Gli obblighi dei produttori e distributori ai sensi della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti si applicano anche ai prodotti venduti online (39). I produttori devono garantire che i prodotti che immettono sul mercato dell'Unione siano sicuri e i distributori devono agire con la dovuta attenzione per aiutare a garantire la conformità con i requisiti di sicurezza applicabili (40). La direttiva specifica inoltre la gamma di misure che possono essere attuate dalle autorità degli Stati membri nei confronti di prodotti che rientrano nella direttiva, in modo proporzionale alla gravità del rischio e prendendo in considerazione il principio di precauzione (41).

La normativa di armonizzazione dell'Unione e il regolamento (CE) n. 765/2008 definiscono (42) le categorie o gli attori coinvolti nella catena di commercializzazione del prodotto: il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore. Le loro responsabilità specifiche sono definite nella normativa di armonizzazione dell'Unione in proporzione al rispettivo ruolo e coinvolgimento nella catena di commercializzazione. Il fabbricante detiene il livello più alto di responsabilità poiché fabbrica il prodotto e, quindi, lo conosce ed è in grado di valutare e gestire tutti i rischi potenziali nelle fasi di progettazione e produzione. L'importatore (43) e il distributore hanno meno responsabilità poiché non intervengono nelle fasi di produzione e valutazione di conformità. La «Guida blu» descrive ciascuna categoria di operatori economici nel dettaglio e fornisce informazioni riguardo ai loro ruoli e obblighi. Questo vale anche per le catene di commercializzazione online.

3.2.    Prestatori di servizi di logistica

3.2.1.   Il ruolo dei prestatori di servizi di logistica nella catena di commercializzazione online

I prestatori di servizi di logistica rappresentano un nuovo modello commerciale nato con il commercio elettronico. Tali soggetti forniscono servizi ad altri operatori economici. Generalmente, immagazzinano prodotti e, in seguito alla ricezione degli ordini, effettuano l'imballaggio dei prodotti e li inviano ai clienti. Possono anche gestire i resi. Esiste una vasta gamma di modelli commerciali per la fornitura di servizi di logistica. Alcuni fornitori di servizi di logistica offrono ampi servizi, mentre altri offrono solamente servizi di base. Anche la taglia e la portata variano e vanno dagli operatori globali alle micro aziende.

Questo nuovo modello commerciale di prestatori di servizi di logistica solleva questioni legate alla loro responsabilità sulla base della normativa UE in materia di prodotti. Questo è il caso specialmente se l'operatore economico che fornisce i beni si trova al di fuori dell'UE e l'accordo di fornitura del prodotto è concluso direttamente tra l'operatore economico e il consumatore o un altro utente finale nell'UE, senza alcun operatore economico identificabile all'interno dell'UE che possa essere ritenuto responsabile (ad esempio un importatore o un mandatario). In tal caso, l'unico attore identificabile nella catena di commercializzazione nell'UE è spesso il prestatore di servizi di logistica. L'esperienza ha dimostrato che la disponibilità di tali prestatori a collaborare con le autorità varia in modo significativo.

I prodotti offerti dagli operatori online possono essere immagazzinati dai fornitori di servizi di logistica situati nell'UE per garantire la consegna rapida ai consumatori dell'UE e altri utenti finali. Di conseguenza, si può assumere che i prodotti immagazzinati da tali fornitori di servizi di logistica siano forniti per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione e siano quindi immessi sul mercato dell'Unione, specialmente se sono stati distribuiti per la libera circolazione prima di essere immagazzinati nel centro logistico (44).

3.2.2.   Le responsabilità dei prestatori di servizi di logistica nella catena di commercializzazione online

Al fine di valutare possibili responsabilità dei fornitori di servizi di logistica sulla base della normativa sui prodotti dell'UE, le autorità nazionali di vigilanza del mercato devono sapere se il prestatore di servizi di logistica è un operatore economico responsabile, secondo la definizione della normativa UE sui prodotti.

3.2.2.1   Fabbricanti ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 o produttori ai sensi della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti

Per fabbricante si intende una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio (45). I fornitori di servizi di logistica di solito forniscono servizi di immagazzinamento, imballaggio e consegna di prodotti già fabbricati da un operatore economico. Tuttavia, se essi si presentano come fabbricanti apponendo il loro nome o marchio sui prodotti, i fornitori di servizi di logistica devono essere considerati fabbricanti ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

Se i prestatori di servizi di logistica si presentano come fabbricanti apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro marchio distintivo o se lo rinnovano, essi dovrebbero essere considerati come produttori, ai sensi della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (46). Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, lettera e), punto iii), della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, un professionista della catena di commercializzazione è considerato come un produttore nella misura in cui la sua attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto (47). Incidere sulle caratteristiche di sicurezza di un prodotto significa, in particolare, modificarne la struttura, composizione o presentazione in modo da porre un rischio per la salute e la sicurezza delle persone (48). Per questo, se i fornitori di servizi di logistica si collocano all'interno della catena di commercializzazione e le loro attività incidono sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto, essi devono essere considerati come produttori ai sensi della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

3.2.2.2   Mandatari ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 o rappresentanti dei fabbricanti ai sensi della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti

Ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, il mandatario è una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nell'UE e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività (49). I fornitori di servizi di logistica possono essere considerati come mandatari se sono situati nell'UE e se dispongono di un mandato scritto ufficiale da parte dell'operatore economico che fabbrica e commercializza i beni, autorizzandoli ad agire per suo conto in relazione a determinate attività.

Affinché i prestatori di servizi di logistica situati nell'UE siano considerati come mandatari dei fabbricanti ai sensi della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, essi devono essere delegati in modo specifico a tale ruolo dal fabbricante proveniente dal paese terzo (50).

3.2.2.3   Importatori ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e/o ai sensi della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti

Ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, gli importatori sono definiti come una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nell'UE e immetta sul mercato dell'Unione un prodotto originario di un paese terzo (51). I fornitori di servizi di logistica non immettono i prodotti che immagazzinano sul mercato se non sono loro i primi a offrire i prodotti per la distribuzione, il consumo o l'utilizzo sul mercato dell'Unione. In tal caso, i fornitori di servizi di logistica ricevono soltanto i prodotti dal venditore online per servizi successivi e per questo è improbabile che vengano considerati come importatori, secondo la definizione della normativa di armonizzazione dell'Unione sui prodotti. Tuttavia, l'analisi caso per caso può dimostrare che i fornitori di servizi di logistica sono importatori, come definito dalla normativa di armonizzazione dell'Unione sui prodotti (52).

A differenza del regolamento (CE) n. 765/2008, la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti non definisce l'importatore; considera gli importatori come produttori in alcune circostanze (in particolare, se non ci sono rappresentanti del fabbricante dell'UE) (53). Al fine di consentire l'applicazione efficace di tale concetto, i fornitori di servizi di logistica possono essere considerati come importatori ai sensi della direttiva sulla sicurezza generale dei servizi, se i prodotti che immagazzinano, etichettano, di cui effettuano l'imballaggio ecc. provengono dall'esterno dell'UE ed essi li immettono nel mercato dell'Unione.

3.2.2.4   Distributori ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e ai sensi della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti

Laddove non sono considerati fabbricanti, mandatari o importatori e la loro attività va oltre quella dei prestatori di servizi di recapito che forniscono servizi di sdoganamento, smistamento, trasporto e consegna di pacchi (54), i fornitori di servizi di logistica sono considerati distributori secondo la definizione del regolamento (CE) n. 765/2008.

Ai sensi della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, per distributore si intende qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incida sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti (55). Ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, l'incidenza sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti ha lo stesso significato indicato all'articolo 2, lettera e), punto iii), della medesima direttiva. Se, in seguito alla valutazione caso per caso delle loro attività specifiche, viene riscontrato che i fornitori di servizi di logistica non incidono sulle caratteristiche di sicurezza di un prodotto, ai sensi della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, essi possono essere considerati come distributori nella catena di commercializzazione salvo il caso in cui la loro attività non vada oltre quella di prestatori di servizi di recapito (56).

In pratica, ciò vuol dire che i fornitori di servizi di logistica che si qualificano come distributori hanno le seguenti responsabilità, sulla base della normativa di armonizzazione dell'UE e della direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti:

1)

I distributori (57) devono agire con la dovuta attenzione quando mettono a disposizione i prodotti sul mercato (58). Tale obbligo si riferisce al comportamento di ciascun operatore ragionevole e comunemente prudente che cerca di prevenire danni. I distributori devono essere in grado di dimostrare alle autorità di vigilanza del mercato che hanno agito con la dovuta attenzione (59).

2)

I distributori (60), prima di mettere i prodotti a disposizione sul mercato, devono verificare:

a)

che i prodotti, se del caso, portino il marchio CE (se idonei) o altri marchi richiesti per legge;

b)

che il prodotto sia accompagnato dalle informazioni necessarie (ad esempio le istruzioni di sicurezza per l'utente, la dichiarazione di conformità UE);

c)

il rispetto dei requisiti linguistici per l'etichettatura, le istruzioni per l'utente e altri documenti di accompagnamento;

d)

il rispetto dei requisiti di tracciabilità riguardo al fabbricante e l'importatore.

3)

I distributori (61) hanno l'obbligo di cooperare con le autorità di vigilanza del mercato. Se del caso, essi devono:

a)

adottare misure correttive laddove considerano o hanno motivo di ritenere che i prodotti siano non conformi o pericolosi (62);

b)

assistere le autorità di vigilanza del mercato nell'identificazione del fabbricante o importatore responsabile del prodotto (63);

c)

cooperare con le autorità e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità su richiesta ben motivata; e

d)

identificare qualunque operatore economico che abbia fornito i prodotti e al quale siano stati forniti tali prodotti, su un periodo di 10 anni (in caso di prodotti armonizzati) successivi alla ricezione o all'invio della fornitura.

In pratica, ciò vuol dire che i fornitori di servizi di logistica che si qualificano come distributori, come chiarito in precedenza, devono essere in grado di identificare e contattare il fabbricante e qualunque altro operatore online (64), devono cooperare con le autorità su qualunque misura correttiva e devono avviare azioni correttive nella misura del possibile (ad esempio, sospendere la consegna contattando, al contempo, il fabbricante e ogni altro operatore online).

Infine, l'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti consente alle autorità degli Stati membri di attuare misure destinate a qualsiasi altra persona (diversa dal produttore o dal distributore ai sensi della stessa direttiva) qualora ciò si riveli necessario, al fine di collaborare alle misure adottate per prevenire i rischi derivanti da un prodotto, in linea con il principio di proporzionalità (65).

3.3.    Altri attori rilevanti

3.3.1.   Il dichiarante ai sensi del Codice doganale dell'Unione

Il dichiarante è la persona che presenta una dichiarazione in dogana (66). Le autorità competenti possono richiedere ai dichiaranti di collaborare all'esecuzione delle attività di vigilanza del mercato.

Gli articolo 188 e 189 del Codice doganale dell'Unione conferiscono alle autorità doganali il potere di esaminare la dichiarazione doganale e i documenti di accompagnamento, verificare l'accuratezza delle informazioni ricevute, richiedere al dichiarante di fornire altri documenti, esaminare le merci e prelevarne campioni. Tali operazioni vengono eseguite sotto la responsabilità del dichiarante che ne sostiene anche il costo.

3.3.2.   Prestatori di servizi di intermediazione online

Gli operatori economici possono vendere prodotti direttamente ai consumatori o ad altri utenti finali attraverso negozi online e possono anche utilizzare i luoghi di scambio messi a disposizione dalle piattaforme online (67).

La direttiva sul commercio elettronico (68) stabilisce il quadro normativo generale per il commercio elettronico nell'UE. Gli obblighi ivi stabiliti si applicano, tra l'altro, ai venditori online di prodotti e servizi o inserzionisti online, purché siano fornitori di un servizio per la società dell'informazione (69) che rientra nel campo di applicazione di tale direttiva. La direttiva sul commercio elettronico è completata da altra legislazione dell'UE, in particolare la normativa UE in materia di consumatori e di marketing (70).

La direttiva sul commercio elettronico definisce, secondo criteri standard, le deroghe alla responsabilità per i contenuti di terzi, che si applicano a quei fornitori di servizi della società dell'informazione che agiscono in qualità di intermediari. A tal proposito, la direttiva descrive tre categorie diverse di servizi, delle quali l'hosting è la più rilevante dal punto di vista della sicurezza e conformità del prodotto (71). L'hosting è un servizio in cui il fornitore di un servizio d'intermediazione, come un market place o una piattaforma online (72), semplicemente immagazzina passivamente sul suo server e rende disponibili al pubblico le informazioni fornite dal destinatario del servizio, come un venditore online di prodotti.

In alcune circostanze, i fornitori di servizi d'intermediazione che svolgono attività di hosting possono beneficiare di condizioni derivanti dalla deroga alla responsabilità (73) per informazioni illecite fornite da terzi utilizzando le loro reti o per attività illecite intraprese da terzi, come le informazioni che costituiscono una violazione del diritto d'autore o del marchio registrato oppure pratiche commerciali sleali. Mentre la direttiva sul commercio elettronico non definisce il concetto di informazione o attività illecita, sulla base della normativa di armonizzazione dell'Unione e della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, tale concetto può includere anche l'offerta di prodotti non sicuri e/o non conformi (74).

Tuttavia, la deroga alla responsabilità è soggetta a condizioni specifiche. Si applica soltanto se i fornitori di servizi di intermediazione non sono a conoscenza o non sono consapevoli dell'attività o delle informazioni illecite detenute o, una volta venuti a conoscenza o divenuti consapevoli (ad esempio attraverso una comunicazione «sufficientemente precisa e adeguatamente comprovata» (75)), agiscono rapidamente per rimuoverle o disabilitarne l'accesso. Se i fornitori di servizi di hosting non soddisfano tali condizioni, essi non rientrano nella deroga alla responsabilità e quindi possono essere ritenuti responsabili per il contenuto che ospitano.

La deroga alla responsabilità stabilita nella direttiva sul commercio elettronico non impedisce agli Stati membri di stabilire procedure che disciplinano la rimozione o la disabilitazione dell'accesso alle informazioni (76).

Allo stesso modo, un giudice o un'autorità amministrativa, sulla base dei sistemi giuridici degli Stati membri, può richiedere al fornitore di servizi di informazione di eliminare o prevenire una violazione rimuovendo il contenuto di terzi e/o evitare che le presunte violazioni si verifichino di nuovo in futuro (77). In tal senso, le autorità pubbliche possono stabilire requisiti specifici di monitoraggio, a condizione che il loro campo di applicazione sia chiaramente mirato, come descritto nella sezione 5.2 della parte B della presente comunicazione.

Tuttavia, a norma dell'attuale base giuridica, gli Stati membri non possono imporre né un obbligo generale sugli intermediari online, quali i fornitori di servizi di hosting, per monitorare il contenuto né un obbligo generale di cercare attivamente i fatti e le circostanze che indicano l'attività illecita.

Ciò vuol dire, ad esempio, che le autorità nazionali non possono istituire un obbligo generale per tali intermediari di monitorare attivamente il loro intero traffico Internet e cercare parti che indichino attività illecite, come la messa in vendita di prodotti pericolosi o non conformi (78). Ciò è stato ulteriormente chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (79).

Nel contesto delle attività di vigilanza del mercato basate sull'applicazione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, del regolamento (CE) n. 765/2008 e della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, le disposizioni della direttiva sul commercio elettronico si applicano nei casi in cui prodotti non sicuri e/o non conformi vengono venduti attraverso un fornitore di servizi di intermediazione online. A prescindere dall'azione intrapresa contro i fornitori di servizi di intermediazione online, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero esercitare la vigilanza del mercato sulla base delle disposizioni applicabili della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, il regolamento (CE) n. 765/2008 e la pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione e rivolgersi anche agli attori della catena di commercializzazione (relativamente alla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, ad esempio, il produttore o il distributore, se del caso (80)). Le autorità di vigilanza del mercato possono valutare l'azione più appropriata da intraprendere caso per caso e nella prospettiva del principio di proporzionalità. Ciò prenderebbe in considerazione il livello di rischio, se l'operatore economico è identificabile, l'urgenza, se sono state prese misure in precedenza contro il prodotto in questione ecc (81)..

3.3.3.   Prestatori di servizi postali

La direttiva sui servizi postali non copre le merci oggetto di restrizioni o divieti. Tuttavia gli Stati membri possono imporre condizioni sulla fornitura di servizi postali per garantire la conformità ai requisiti essenziali, quali la sicurezza della rete relativa al trasporto di merci pericolose (82). Poiché i servizi postali devono garantire la confidenzialità della corrispondenza e degli invii postali che consegnano, in principio non sono responsabili del contenuto che consegnano. Tuttavia, il lavoro dei fornitori di servizi postali può essere influenzato dai controlli sui prodotti, poiché i pacchi che contengono prodotti ordinati in paesi terzi e che sono sottoposti a procedure doganali, possono essere aperti e verificati dalle autorità doganali (83).

PARTE B. ASPETTI PRATICI DELLA VIGILANZA DEL MERCATO PER I PRODOTTI VENDUTI ONLINE

Questa parte fornisce consulenza e alcuni esempi di buone pratiche alle autorità degli Stati membri riguardo alla vigilanza del mercato sui prodotti messi in vendita online per i consumatori o altri utenti finali all'interno dell'UE, basati principalmente sulla pratica attuale (84).

1.   Principi generali per la vigilanza del mercato

Le autorità degli Stati membri devono tener a mente alcuni principi generali nel condurre le attività di vigilanza del mercato applicabili sia alle attività di vigilanza del mercato tradizionali sia a quelle online.

Il principio di proporzionalità (85) richiede alle autorità di adottare misure proporzionali alla gravità del rischio posto dal prodotto (86) e/o alla gravità della non conformità (87). Allo stesso tempo, gli Stati membri devono tenere debitamente conto del principio di precauzione.

Inoltre, la vigilanza del mercato deve rivolgersi, sulla base della priorità, agli attori più rilevanti nella catena di commercializzazione e richiedere azioni correttive in particolare a questi ultimi (il fabbricante/produttore o importatore) in quanto responsabili dell'immissione di un prodotto sul mercato dell'Unione. Tale richiesta deve essere avanzata prima o parallelamente al contatto con il distributore che si trova ancora più a valle nella catena di commercializzazione.

Inoltre, le autorità degli Stati membri devono cooperare per una vigilanza del mercato efficace (88). Ciò è di particolare importanza considerando la natura transfrontaliera del commercio elettronico.

2.   Strategia e pianificazione della vigilanza del mercato online

Al fine di garantire un'organizzazione efficace delle attività di vigilanza del mercato, è utile che le autorità degli Stati membri stabiliscano una strategia di vigilanza del mercato per i prodotti messi in vendita online capace di conciliare il compito di monitorare un'ampia gamma di prodotti online con le risorse a disposizione per svolgere i controlli. La strategia deve stabilire le priorità per le attività di vigilanza e assegnare di conseguenza le risorse. La strategia deve inoltre tenere conto del fatto che le autorità degli Stati membri possono eseguire la vigilanza del mercato in modo sia proattivo che reattivo.

Nell'esercizio proattivo della vigilanza del mercato, le autorità controllano alcune categorie di prodotti o alcuni operatori economici di propria iniziativa basandosi su criteri legati al rischio. Le autorità di vigilanza del mercato stabiliscono le priorità per i controlli prendendo di mira quegli operatori economici che causano il danno maggiore all'interno della loro giurisdizione.

Nell'esercizio reattivo della vigilanza del mercato, le autorità agiscono dopo aver ricevuto informazioni in merito alle offerte online di prodotti pericolosi e non conformi. La vigilanza del mercato reattiva può essere condotta utilizzando varie fonti di informazioni. Un modo efficace per realizzarla è verificare se i prodotti pericolosi, notificati nel sistema di allarme rapido nell'UE per prodotti pericolosi non alimentari, sono venduti online (89). Altre fonti di informazione che possono essere utilizzate a tale scopo sono il portale globale dei richiami sui prodotti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) (90), le denunce dei consumatori e le informazioni ricevute da altre autorità, operatori economici e tramite i mezzi di comunicazione.

3.   L'organizzazione della vigilanza del mercato online

I controlli sui prodotti venduti online richiedono alcune modifiche pratiche specifiche delle modalità tradizionali attraverso le quali le autorità degli Stati membri organizzano la vigilanza del mercato.

Stando all'esperienza di alcuni Stati membri, designare unità centrali per monitorare e tracciare prodotti pericolosi e non conformi venduti online può aiutare a garantire un uso efficiente delle risorse a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato (91)  (92). Dopo che le unità di vigilanza online hanno identificato i prodotti pericolosi e non conformi e i rispettivi operatori economici, gli ispettori competenti possono dar seguito all'azione.

Gli ispettori online devono possedere conoscenze e consapevolezza specifiche dell'ambiente e delle indagini online per poter efficacemente individuare i prodotti pericolosi e non conformi. A tal fine, lo sviluppo di specifiche procedure operative standard e linee guida per la vigilanza del mercato per prodotti venduti online da parte degli Stati membri, può:

aiutare gli addetti alla vigilanza del mercato a registrare e reperire le informazioni pertinenti, specifiche delle indagini online, in un unico luogo e in modo strutturato,

aumentare l'efficienza delle attività investigative (93).

Oltre a ciò, è opportuno che gli Stati membri, insieme alla Commissione, si impegnino in attività formative e nello scambio di informazioni sulle migliori pratiche per le indagini online.

Le indagini online collegate all'attuazione delle leggi sulla sicurezza dei prodotti e quelle riguardanti la legislazione sul rispetto degli interessi economici dei consumatori (94) presentano molte caratteristiche comuni: spesso riguardano la stessa tipologia di siti Internet o addirittura gli stessi operatori economici. Può pertanto rivelarsi efficace che le indagini online su questi due settori siano condotte da un'unica unità centralizzata. In particolare, può risultare utile incaricare la stessa autorità di uno Stato membro di occuparsi di entrambi i settori, come già succede nella maggior parte degli Stati membri. Date le similitudini di tali indagini online, gli orientamenti definiti per un settore relativo ai consumatori possono essere utili anche in altri settori.

4.   Caratteristiche specifiche e necessità delle indagini online

Una volta definite la strategia, la pianificazione e l'organizzazione adeguate per la vigilanza del mercato online, le autorità degli Stati membri eseguiranno le indagini online in modo più efficiente. Nello svolgimento delle indagini online, bisogna tener conto di caratteristiche e necessità specifiche.

Una delle principali differenze tra le indagini online e quelle relative alla catena di commercializzazione tradizionale è costituita dall'accesso fisico ai prodotti da parte delle autorità. Nelle indagini online, le autorità devono verificare le informazioni disponibili sul sito Internet nel quale viene messo in vendita un prodotto e, in caso di dubbi sulla conformità, devono accedere a un campione del prodotto. Nelle catene di approvvigionamento tradizionali, le autorità possono accedere in modo relativamente semplice ai campioni di prodotto della catena di distribuzione. Questo non è il caso per i prodotti online. Se uno stock di prodotti è disponibile nello Stato membro dell'indagine, la campionatura può essere effettuata immediatamente. Tuttavia, se lo stock è disponibile soltanto in un altro Stato membro, occorre avvalersi della cooperazione transfrontaliera per ricevere campioni di prova o concordare che i controlli siano svolti nel luogo in cui si trovano i prodotti. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri devono anche acquistare campioni di prodotto online e, a tal fine, possono ricorrere al «mistery shopping», poiché sono avvantaggiate se ottengono campioni in modo anonimo come se fossero un cliente normale (95).

Un'altra differenza rilevante tra le indagini online e quelle relative alle catene di approvvigionamento tradizionali riguarda le sfide nell'identificare gli operatori economici responsabili, al fine di chiedere loro informazioni, campioni di prodotto e procedere a ulteriori azioni di vigilanza del mercato. Se l'informazione non è facilmente reperibile, individuare gli operatori economici che offrono i prodotti in vendita online può rivelarsi la parte più complessa delle indagini. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero pertanto utilizzare gli strumenti a loro disposizione per richiedere i dati necessari per l'identificazione degli operatori economici alle fonti di informazione pertinenti, inclusi i fornitori di servizi Internet, i registri di nomi di dominio (96), i fornitori di servizi di pagamento, gli intermediari (ad esempio le piattaforme) e i fornitori di servizi di logistica.

Quando cercano di ottenere dati su un particolare operatore economico, le autorità di vigilanza del mercato devono tener conto delle norme di protezione dei dati personali (cfr. la direttiva sulla protezione dei dati (97) e, a partire dal 25 maggio 2018, il regolamento generale sulla protezione dei dati (98) e la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (99)). Le autorità nazionali devono rispettare le norme vigenti ed è dunque consigliato che le autorità nazionali competenti per la garanzia della protezione dei dati verifichino tali procedure (100).

Infine, durante le indagini online, le autorità degli Stati membri potrebbero aver bisogno di raccogliere prove pertinenti su prodotti pericolosi e non conformi. I metodi di raccolta delle prove dovrebbero tener conto del fatto che le informazioni online possono essere modificate istantaneamente e rimosse da Internet. Diversi strumenti tecnici esistenti possono garantire che le prove relative alle indagini online siano adeguatamente registrate, archiviate ed eventualmente riutilizzate in futuro in altri procedimenti.

5.   Azioni correttive relative ai prodotti venduti online

Le autorità degli Stati membri devono intraprendere azioni correttive nei confronti di prodotti pericolosi e non conformi venduti online. Nelle situazioni transfrontaliere ciò potrebbe richiedere la cooperazione tra autorità diverse da quelle dello Stato membro interessato.

5.1.    Azioni correttive che dipendono dalla sede dell'operatore economico

I poteri esecutivi delle autorità nazionali di vigilanza del mercato sono limitati alla rispettiva giurisdizione. Per questo, l'efficacia di un'azione correttiva avviata dalle autorità nazionali varia a seconda della sede dell'operatore economico. Questa sezione descrive le tipologie di azioni che le autorità degli Stati membri possono avviare in base alla sede dell'operatore economico identificato che fornisce i prodotti pericolosi o non conformi e le modalità di cooperazione tra le autorità.

5.1.1.   Se l'operatore economico ha sede nella giurisdizione dell'autorità

Se l'operatore economico ha sede all'interno della giurisdizione dell'autorità, questa può avviare le azioni di sua competenza. In seguito all'identificazione dell'operatore economico, l'autorità può richiedere a quest'ultimo la documentazione atta a dimostrare la conformità alla normativa esistente (ad esempio, la dichiarazione di conformità UE, la documentazione tecnica pertinente, relazioni delle verifiche ecc.) e avviare azioni correttive se necessario (101).

5.1.2.   Se l'operatore economico ha sede nell'Unione europea, ma al di fuori della giurisdizione dell'autorità

Se la vigilanza online dimostra che i prodotti pericolosi e non conformi sono messi in vendita da un fornitore online che ha sede all'interno dell'UE, ma al di fuori della giurisdizione investigativa dell'autorità, le autorità nazionali devono innanzitutto contattare direttamente gli operatori economici in questione, al fine di ottenere le informazioni necessarie alle indagini o richiedere l'azione correttiva in seguito al riscontro della non conformità (102).

In caso di mancata cooperazione da parte dell'operatore economico, all'autorità nazionale è suggerito di ricorrere alla cooperazione transfrontaliera nel seguente modo (103):

se l'autorità di vigilanza del mercato del paese A necessita di informazioni da parte di operatori economici in un paese B per completare la valutazione di conformità, e gli operatori economici non rispondono alla richiesta di documentazione, l'autorità di vigilanza del mercato del paese A può richiedere l'assistenza dell'autorità di vigilanza del mercato del paese B (104),

se l'operatore economico non adotta volontariamente misure correttive, l'autorità di vigilanza del mercato del paese A (105) può i) adottare le misure obbligatorie nei confronti di prodotti disponibili online nell'ambito della sua giurisdizione a prescindere dal fatto che l'operatore abbia sede nel paese B (106) e ii) notificare le misure come appropriate attraverso il sistema di comunicazione e informazione per il sistema di vigilanza del mercato paneuropeo (ICSMS) (107)/Sistema di allerta rapida per i prodotti pericolosi non alimentari (RAPEX). Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri sono in tal caso tenute ad adottare misure di accompagnamento, notificarle ai fini del RAPEX e/o della clausola di procedura di salvaguardia e nello specifico l'autorità di vigilanza del mercato del paese B dovrebbe contattare il fabbricante/importatore UE e richiedere l'azione correttiva in relazione a tutti i prodotti pertinenti (108).

La Commissione facilita la cooperazione fornendo una lista di contatti delle autorità pertinenti degli Stati membri, in caso sia necessaria la collaborazione transfrontaliera (109).

5.1.3.   Se l'operatore economico ha sede al di fuori dell'UE

Se un operatore economico ha sede al di fuori dell'UE, le autorità degli Stati membri dispongono di determinate opzioni per mettere in atto dei provvedimenti nei suoi confronti. Tali operatori economici dovrebbero essere resi consapevoli del fatto che i prodotti messi in vendita online per i clienti dell'UE devono rispettare i requisiti dell'Unione. Dovrebbero inoltre essere informati dei loro obblighi e dovrebbe essere chiesto loro di rimediare in caso di non conformità. Se necessario, gli Stati membri possono bloccare le pagine Internet che offrono prodotti pericolosi o non conformi. In particolare, i punti d) ed e) dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti consente agli Stati membri di adottare misure specifiche a tal fine. In modo analogo, facendo seguito all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008, le autorità di vigilanza del mercato possono adottare le misure necessarie per ritirare, proibire o limitare la messa a disposizione di prodotti sul mercato.

La cooperazione con le autorità di altre giurisdizioni può fornire gli strumenti per affrontare tali casi. Per questo, gli Stati membri sono incoraggiati a perseguire la cooperazione con le autorità competenti nei paesi terzi. Gli Stati membri sono incoraggiati a informare la Commissione riguardo a tali attività di cooperazione. Questo è particolarmente importante per le questioni che possono richiedere un approccio coordinato a livello dell'UE al fine di facilitare la cooperazione sulle indagini legate alla sicurezza e conformità dei prodotti messi in vendita online per i consumatori o altri utenti finali nell'UE. Nelle notifiche dei prodotti pericolosi trasmesse attraverso il sistema di allarme rapido, gli Stati membri dovrebbero indicare se il prodotto è stato venduto online da un paese terzo e attraverso quale negozio o piattaforma online.

Esiste già un quadro specifico di cooperazione internazionale per la sicurezza dei prodotti: si tratta del sistema RAPEX-Cina, istituito tra i servizi della Commissione europea e l'amministrazione generale cinese per la supervisione della qualità, l'ispezione e la quarantena (AQSIQ) (110).

Quando i prodotti messi in vendita online entrano nell'Unione europea da paesi terzi, si dovrebbe far ricorso alla cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali anche per controllare e bloccare l'invio di prodotti alla frontiera (111)  (112). Ciò è cruciale in caso di invii a clienti dell'UE provenienti direttamente dall'esterno dell'UE senza che sia presente un operatore economico nell'UE.

5.2.    Azioni correttive peculiari per i prodotti venduti online

Se i prodotti sono messi in vendita online, in alcuni casi il diritto nazionale consente alle autorità di vigilanza del mercato di richiedere azioni correttive specifiche ai fornitori di servizi di intermediazione online (ad esempio i fornitori di servizi di hosting, come le piattaforme online) al fine di rimuovere o disabilitare l'accesso alle informazioni relative ai prodotti non conformi e non sicuri dal loro sito Internet. Ciò vale anche se il venditore ha sede all'esterno dell'UE. Tale prassi prende il nome di procedura di «notifica e azione» (113).

Nonostante non istituisca la procedura di notifica e azione, la direttiva sul commercio elettronico può esserne considerata la base, se sono rispettate le condizioni per beneficiare della deroga di cui al suo articolo 14, paragrafo 1, in merito alla conoscenza e consapevolezza e conseguente rimozione o disabilitazione dell'accesso alle informazioni. Alle autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere conferiti poteri e risorse per avvalersi direttamente tali procedure di «notifica e azione» o per avviare la cooperazione con le rispettive autorità nazionali competenti per l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico (114).

Qualora desideri beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva sul commercio elettronico, l'intermediario online è obbligato ad agire in modo rapido per rimuovere o disabilitare l'accesso alle informazioni illecite notificate e riguardanti, ad esempio, un prodotto non sicuro e non conforme (115). A tal fine, le autorità che trasmettono la notifica dovrebbero fornire informazioni sufficienti a consentire al fornitore di servizi d'intermediazione di identificare ragionevolmente l'informazione illecita in questione.

Pur vietando l'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza o di un obbligo generale di ricercare attivamente fatti, l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva sul commercio elettronico stabilisce che gli Stati membri possono stabilire per gli intermediari l'obbligo di informare senza indugio le autorità competenti in merito a presunte attività o informazioni illecite dei destinatari del loro servizio. Gli intermediari possono altresì essere obbligati a trasmettere alle autorità competenti, su richiesta di queste ultime, informazioni che consentono l'identificazione dei destinatari dei loro servizi, con i quali hanno accordi di memorizzazione dei dati.

Per aiutare gli intermediari a reagire efficacemente e rimuovere dal loro sito Internet le informazioni sulla messa in vendita di prodotti non sicuri o non conformi, è opportuno che le autorità degli Stati membri stabiliscano stretti contatti con i principali intermediari che forniscono servizi di hosting per i prodotti venduti online, in modo da ottenere una rapida risposta.

In aggiunta alle procedure di «notifica e azione» previste dalla legislazione nazionale, alcune autorità di vigilanza del mercato dell'UE possono anche bloccare e rimuovere alcuni siti Internet, sulla base dei rispettivi quadri normativi nazionali.

Infine, per quanto riguarda le caratteristiche specifiche della gestione della sicurezza dei prodotti nel commercio elettronico, va sottolineato che gli acquisti online hanno il vantaggio di identificare più facilmente i consumatori e gli altri utenti finali, poiché i loro dati di contatto sono resi disponibili durante l'acquisto online. Ciò vuol dire che i clienti possono essere raggiunti più facilmente dai pertinenti operatori economici nel caso sia necessaria un'azione correttiva, come ad esempio il richiamo di un prodotto (116).

PARTE C. SENSIBILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE SULLA SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI VENDUTI ONLINE

Questa parte presenta alle autorità degli Stati membri le migliori pratiche per sensibilizzare i consumatori e le aziende sulle sfide poste dai prodotti pericolosi e non conformi venduti online.

1.   Sensibilizzazione dei consumatori

Un modo per evitare che i consumatori siano esposti a rischi per la salute, la sicurezza o di altro genere causati da prodotti acquistati online, è sensibilizzarli rispetto alle problematiche legate agli acquisti online permettendo loro di compiere scelte ben informate.

Alle autorità è raccomandato di migliorare la protezione del consumatore integrando le attività di vigilanza e di attuazione con attività di comunicazione rivolte ai consumatori.

Le autorità potrebbero sviluppare una propria serie di strumenti di comunicazione e informazione per i consumatori, partendo dal presupposto che, in generale, i consumatori si aspettano che i prodotti acquistati online siano sicuri e conformi alle norme pertinenti. I consumatori non si accorgono immediatamente dei possibili rischi connessi agli acquisti online (117).

Il presente capitolo intende affrontare due aspetti rilevanti della sensibilizzazione dei consumatori: quali sono le informazioni utili per i consumatori e come le autorità degli Stati membri possono informare i consumatori. I suggerimenti che seguono possono essere messi a frutto in eventuali campagne d'informazione dei consumatori.

1.1.    Quali sono le informazioni utili per i consumatori?

Dalla prospettiva della sicurezza e conformità del prodotto, le autorità degli Stati membri possono adottare alcune azioni per garantire che i consumatori siano quantomeno informati dei seguenti aspetti essenziali riguardo alle vendite dei prodotti di consumo:

i prodotti di consumo (offerti sia online sia nei negozi tradizionali) sono soggetti a un'ampia serie di requisiti legali volti a garantire che essi non presentino rischi per la salute, la sicurezza o di altra natura per i consumatori,

i consumatori, negli acquisti online, dovrebbero essere incoraggiati a verificare la presenza delle informazioni richieste sul prodotto, ad esempio le avvertenze e le informazioni sulla tracciabilità (come l'indirizzo e i contatti del fabbricante e, se possibile, dell'importatore) (118),

le autorità di vigilanza del mercato negli Stati membri dell'UE sono responsabili, nell'ambito delle attività di sorveglianza del mercato, di garantire che i prodotti messi in vendita siano sicuri e conformi ai requisiti vigenti,

per ridurre al minimo i rischi di acquistare prodotti non sicuri online, i consumatori possono:

verificare se il prodotto che desiderano acquistare è stato oggetto di misure restrittive come il ritiro, ad esempio sul sito Internet RAPEX (119), sul portale del richiamo dei prodotti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) (120) o in altri elenchi nazionali di prodotti richiamati dal commercio,

effettuare una verifica incrociata delle informazioni fornite dai venditori online con le informazioni fornite sul sito Internet del fabbricante (121),

contattare il venditore o il sito Internet per cercare di scoprire se il prodotto è conforme ai pertinenti requisiti UE,

i consumatori dovrebbero essere informati dei possibili strumenti da utilizzare per presentare reclami e segnalare alle autorità problemi relativi alla sicurezza o altre questioni di non conformità in merito a prodotti acquistati online. Essi dovrebbero inoltre essere informati dei propri diritti in qualità di consumatori se il prodotto viene richiamato.

Ulteriori informazioni specifiche di settore possono essere fornite per le categorie di prodotto per le quali è più probabile il verificarsi di rischi, incidenti e danni gravi (122).

1.2.    In che modo gli Stati membri dovrebbero informare i consumatori sugli aspetti della sicurezza dei prodotti da tenere in considerazione durante l'acquisto online?

Questa sezione descrive strumenti specifici di informazione del consumatore e le migliori pratiche già in uso in diversi Stati membri per fornire ai consumatori le informazioni relative alla sicurezza dei prodotti online.

1.2.1.   Siti Internet delle autorità

I siti Internet delle autorità potrebbero fornire informazioni concise e aggiornate sulle leggi sulla sicurezza dei prodotti, sui diritti dei consumatori e sui diritti e gli obblighi degli attori economici. Questi siti Internet potrebbero costituire uno spazio ben definito in cui i consumatori potrebbero pubblicare i loro reclami relativi alla sicurezza e/o non conformità di prodotti venduti online.

1.2.2.   Utilizzo dei mezzi di comunicazione e campagne di sensibilizzazione

Le autorità possono utilizzare i mezzi di comunicazione e Internet per divulgare importanti messaggi ai consumatori. Dei mezzi di comunicazione utilizzati per inviare messaggi a un vasto pubblico di destinatari possono far parte programmi televisivi di successo, siti Internet specializzati e la stampa, incluse le riviste per i consumatori.

Molto spesso, quando un problema legato alla sicurezza di un prodotto fa notizia, la stampa chiede alle autorità commenti e interviste. Ciò può fornire un'opportunità per mettere in luce questioni sull'acquisto di prodotti online fondamentali per i consumatori (123).

Le autorità sono altresì incoraggiate a lanciare campagne di sensibilizzazione, anche tramite i social media, concentrandosi sulla sicurezza e conformità dei prodotti venduti online. Le autorità possono includere informazioni sugli aspetti da prendere in considerazione per gli acquisti sicuri online.

1.2.3.   Sistemi per i reclami dei consumatori

I sistemi per i reclami dei consumatori sono importanti per le autorità di vigilanza del mercato poiché mettono in luce prodotti pericolosi e non conformi nonché i timori e i bisogni dei consumatori (124). I reclami sono una buona fonte di informazioni per pianificare le attività di vigilanza e di informazione dei consumatori. Le autorità nazionali possono fornire informazioni chiare ai consumatori su a) le tempistiche di un reclamo, b) le modalità di un reclamo, c) quale autorità è responsabile per la gestione del reclamo.

Gli Stati membri possono garantire che i sistemi per i reclami dei consumatori siano disponibili online per i prodotti pericolosi e non conformi venduti online, tenendo conto della raccomandazione della Commissione relativa all'utilizzo di una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori (125).

2.   Sensibilizzazione delle aziende

Benché gli operatori economici siano responsabili del rispetto delle norme dell'UE, sensibilizzare le aziende in merito ai requisiti che devono soddisfare serve a garantire la fornitura di prodotti sicuri e conformi ai consumatori. La disponibilità di informazioni sulle norme applicabili contribuisce generalmente alla presenza di prodotti sicuri sul mercato, poiché influenza e migliora il livello di conformità dell'operatore economico. Un profilo conforme offre molti vantaggi agli operatori economici, contribuisce a usare efficientemente le risorse, risparmiare i costi relativi a misure correttive ed evitare danni alla reputazione.

La sensibilizzazione delle aziende di solito inizia con il dare loro accesso alle informazioni di base in materia di requisiti applicabili e su come rispettarli. Ai fini dell'efficacia, si possono fornire informazioni su settori o prodotti specifici. A tal proposito, le campagne di informazione, i seminari sulla sicurezza e conformità e così via possono essere adattati all'ambiente online (126).

Un altro modo di raggiungere le aziende è attraverso linee guida specifiche rivolte loro. Tali linee guida possono mettere in luce tutte le informazioni utili su come vendere prodotti sicuri e conformi online in un settore specifico, quali sono i requisiti da soddisfare e le responsabilità dell'operatore online. Possono inoltre evidenziare le penali e le sanzioni alle quali gli operatori online possono andare incontro se violano la normativa i (127).

Poiché i prodotti di consumo disponibili sul mercato dell'UE provengono anche dall'esterno dell'UE, è importante rivolgersi anche alle aziende che operano dall'estero, ad esempio i negozi online che hanno sede all'esterno dell'UE. Si potrebbe mettere a punto una misura per garantire che le informazioni elaborate per le aziende dell'UE siano accessibili e divulgate anche alle aziende situate al di fuori dell'Unione, ad esempio in occasione di fiere commerciali e presso le pertinenti camere di commercio, centri di promozione del commercio e di informazione e autorità locali in modo da informare gli operatori economici nei paesi terzi.

La cooperazione con le piattaforme online può essere utile per distribuire/inviare informazioni pertinenti alle aziende che offrono prodotti di consumo a consumatori dell'UE sulle loro piattaforme.

Inoltre, seminari perfettamente coordinati o organizzati a livello dell'UE potrebbero essere offerti nei paesi partner più importanti, in cooperazione con le autorità locali, per garantire meglio che le informazioni raggiungano le aziende giuste. Potrebbero risultare utili anche formazioni specifiche per gli importatori.


(1)  Uno studio sul mercato al consumo del 2011, condotto da Civic Consulting e riguardante il funzionamento del commercio elettronico e le tecniche di marketing e di vendita dei beni al dettaglio su Internet, ha stimato che un mercato unico del commercio elettronico dell'UE con una quota di commercio elettronico del 15 % creerebbe un beneficio in termini di benessere per il consumatore (grazie a prezzi online più bassi e una scelta più ampia) pari a 204,5 miliardi di euro l'anno.

(2)  Secondo i dati del 2015, il 65 % di coloro che utilizzano Internet per scopi privati ha anche acquistato beni o servizi online nel corso di un anno. Fonte: Eurostat.

(3)  Si veda: Comunicazione della Commissione – La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016 (GU C 272 del 26.7.2016, pag. 1).

(4)  Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

(5)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(6)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(7)  Ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, si intende per «prodotto» qualsiasi prodotto destinato, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 765/2008, per «prodotto» si intende ogni sostanza, preparato o merce prodotti attraverso un processo di fabbricazione diverso da alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione.

(8)  Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(9)  Per una lista non esaustiva della normativa di armonizzazione dell'Unione sui prodotti, consultare l'allegato I della comunicazione della Commissione C(2016) 1958 final, del 5 aprile 2016, La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016, disponibile al link http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7326&lang=en&title=%E2%80%98Blue-Guide%E2%80%99-on-the-implementation-of-EU-product-rules

(10)  Considerando 5 del regolamento (CE) n. 765/2008.

(11)  Vedere, ad esempio, il regolamento delegato (UE) n. 518/2014 del 5 marzo 2014, per quanto attiene all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia su Internet.

(12)  Una panoramica della normativa armonizzata che stabilisce i requisiti per i prodotti efficienti sotto il profilo energetico è disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products

(13)  Gli operatori online sono fabbricanti, produttori, importatori o distributori, secondo la definizione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e del regolamento (CE) n. 765/2008, che operano online.

(14)  L'articolo 2, lettera a), della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008.

(15)  Tuttavia, se un prodotto C2C sia fornito o meno nell'ambito di un'attività commerciale, deve essere stabilito caso per caso, prendendo in considerazione tutti i criteri pertinenti come la regolarità delle forniture, l'intento del fornitore ecc.

(16)  Considerando 7 della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(17)  Articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2008.

(18)  Ad esempio, l'importatore è l'operatore economico che immette i prodotti sul mercato, mentre il distributore è l'operatore economico che li mette a disposizione sul mercato, cfr. l'articolo 2, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CE) n. 765/2008.

(19)  Comunicazione della Commissione C(2016) 1958 final.

(20)  Ad esempio l'articolo 1, paragrafo 1, articolo 2, lettera a), articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafi 2 e 3. Inoltre, la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti si riferisce in questo contesto anche alla «fornitura» (ad esempio l'articolo 2, lettera a), terzo comma dell'articolo 5, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 2 e il considerando 6.

(21)  Le definizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 765/2008 non possono essere recepite mutatis mutandis ai fini della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(22)  Ad esempio, la definizione di «produttore» include «i professionisti nella catena di commercializzazione, in quanto le loro attività possono influenzare le caratteristiche di sicurezza di un prodotto», mentre «distributore» indica «qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, l'attività del quale non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti».

(23)  Articolo 2, lettera a), della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(24)  Vedere, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(25)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

(26)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

(27)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 o della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(28)  Ai sensi della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(29)  Il considerando 7 della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti chiarisce che la direttiva dovrebbe applicarsi ai prodotti, a prescindere dalle tecniche di vendita, compresi la vendita a distanza e il commercio elettronico.

(30)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

(31)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

(32)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 o della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(33)  Ai sensi della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(34)  Cfr. inoltre la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 luglio 2011, procedimento C-324/09, L'Oréal/eBay, paragrafo 65 e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 dicembre 2010 nei procedimenti riuniti C-585/08 e C-144/09 Peter Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG, C-585/08 e Hotel Alpenhof GesmbH/Oliver Heller, C-144/09.

(35)  Per i fornitori di servizi di logistica, cfr. la sezione 3.2 della presente comunicazione.

(36)  Ad esempio, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti afferma che possono essere prese misure per qualunque prodotto che potrebbe essere pericoloso, per il periodo necessario per le diverse valutazioni di sicurezza, le verifiche e i controlli, di vietarne temporaneamente la fornitura, l'offerta di fornitura o l'esposizione; cfr. anche l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 17, del regolamento 765/2008.

(37)  In alcuni casi, la decisione sulla conformità e sulla sicurezza deve essere presa dalle autorità di vigilanza del mercato, mentre in altri casi le autorità doganali e di vigilanza del mercato coincidono. Ciò dipende dall'organizzazione delle autorità di vigilanza del mercato a livello nazionale.

(38)  Articolo 27, paragrafo 1 e 3, del regolamento (CE) n. 765/2008.

(39)  Il considerando 7 della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti chiarisce che la direttiva si applica ai prodotti a prescindere dalle tecniche di vendita, compresi la vendita a distanza e il commercio elettronico.

(40)  Articoli 3 e 5 della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(41)  Articolo 8 della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(42)  Le definizioni degli operatori economici (fabbricante, mandatario, importatore e distributore) e le loro responsabilità sono contenute nel regolamento (CE) n. 765/2008. Inoltre, la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82) contiene disposizioni modello da integrare nella normativa relativa ai prodotti e più di 10 direttive dall' «approccio nuovo» contengono già tali disposizioni generali: ad esempio la sicurezza dei giocattoli, il basso voltaggio, le direttive sugli esplosivi per uso civile ecc. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0082:0128:it:PDF L'orientamento è valido senza pregiudizio per le definizioni più specifiche di operatori economici e i relativi requisiti stabiliti nella normativa specifica di settore.

(43)  L'importatore, tuttavia, detiene un livello di responsabilità più elevato rispetto al distributore.

(44)  Tale spiegazione non cerca di affrontare la questione della responsabilità dell'intermediario e il termine «operatore online» utilizzato in questo contesto potrebbe non includere tali intermediari.

(45)  Punto 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2008.

(46)  Articolo 2, lettera e), punto i), della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(47)  Articolo 2, lettera e), punto iii), della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(48)  Vedere l'articolo 2, lettera b), della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(49)  Punto 4 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2008.

(50)  Articolo 2, lettera e), della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(51)  Punto 5 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2008.

(52)  Un'indicazione può essere il nome, il marchio registrato e l'indirizzo sul prodotto e/o la documentazione che lo accompagna.

(53)  Articolo 2, lettera e), della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(54)  Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (direttiva sui servizi postali) (GU L 015 del 21.1.1998, pag. 14). Vedere inoltre la sezione 3.3.3 della presente comunicazione sui fornitori di servizi postali.

(55)  Articolo 2, lettera f), della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(56)  La direttiva sui servizi postali; vedere inoltre la sezione 3.3.3 della presente comunicazione sui fornitori di servizi postali.

(57)  Vedere la comunicazione della Commissione C(2016) 1958 «Guida blu», sezione 3.4 relativa ai distributori e la normativa di settore allineata all'articolo R5 «Obblighi dei distributori» e all'articolo R7 «Identificazione degli operatori economici» della decisione n. 768/2008/CE. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0082:0128:it:PDF

(58)  Articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(59)  Vedere inoltre la Comunicazione della Commissione C(2016) 1958 «Guida blu», sezione 3.4. «Diligenza» si riferisce al livello di giudizio, attenzione, prudenza, determinazione e attività in particolari circostanze. L'esercizio dell'obbligo di «diligenza» da parte del distributore può dunque assumere diverse forme, a seconda delle circostanze e può coinvolgere, ad esempio, un sistema di controllo basato sul rischio.

(60)  Vedere la nota 57.

(61)  Vedere la nota 57. Inoltre, l'articolo R31 della decisione n. 768/2008/CE stabilisce che l'operatore economico deve garantire che tutte le misure correttive appropriate vengano intraprese riguardo a tutti i prodotti in questione, resi disponibili sul mercato in tutta l'UE. Se necessario, l'operatore economico deve cooperare con le autorità di vigilanza del mercato.

(62)  Articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(63)  Articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(64)  Vedere la nota 13.

(65)  Articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(66)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del mercoledì 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1). L'articolo 4, paragrafo 15, del Codice doganale dell'Unione definisce il dichiarante come la persona che presenta una dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione o notifica.

(67)  Ci sono aziende che forniscono sia servizi di intermediazione online sia servizi di logistica. I rispettivi obblighi devono essere presi in considerazione sulla base delle competenze secondo le quali agiscono nel caso in questione.

(68)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(69)  Cfr. l'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1); tale definizione copre qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

(70)  Vedere l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva sul commercio elettronico. Direttive quali la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 4) e la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22) si applicano a qualunque operatore economico che si qualifichi come operatore commerciale e intraprenda attività commerciali rivolte ai consumatori, anche nel contesto del commercio elettronico. Sulla base degli orientamenti della Commissione sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE, relativamente a operatori economici terzi che agiscono su una piattaforma, la piattaforma stessa deve prendere misure appropriate per consentire agli operatori commerciali terzi di rispettare la normativa UE in materia di consumatori e di marketing, insieme alla normativa europea sui prodotti e/o i requisiti normativi sulla sicurezza dei prodotti (inclusa l'indicazione sul suo sito web dei marchi CE, di qualunque avvertenza richiesta, informazioni ed etichette, conformemente alla normativa applicabile). La normativa specifica di settore può anche includere i requisiti di etichettatura per le vendite online, come per i prodotti energetici venduti online, regolamento delegato della Commissione (UE) n. 518/2014. Gli orientamenti della Commissione per l'attuazione della direttiva 2005/29/CE del 25 maggio 2016, SWD(2016) 163 final sono disponibili al link http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_it.pdf, cfr. in particolare le pagine 75-76.

(71)  Ulteriori attività descritte dalla direttiva sul commercio elettronico sono: 1) attività di «semplice trasporto» come la trasmissione di informazioni (fornite dal destinatario del servizio) o la fornitura di accesso alla rete di comunicazione (ad esempio i fornitori di accesso a Internet) e 2) «memorizzazione temporanea» come rendere più efficiente la trasmissione di informazioni, ad esempio duplicando una base di dati che copia il contenuto del server iniziale per garantire una copertura globale.

(72)  Alcuni operatori economici svolgono varie tipologie di attività. Possono offrire servizi di hosting, ma effettuare anche attività commerciali sotto il proprio nome e fornire altri servizi legati al commercio elettronico. Le autorità competenti devono sempre determinare caso per caso in che veste considerare l'operatore economico o il sito Internet.

(73)  Articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico.

(74)  Qualora l'offerta in questione debba essere considerata illecita.

(75)  Nella causa C-324/09, L'Oréal/eBay, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che la questione pertinente relativa alle condizioni per beneficiare della deroga alla responsabilità era il fatto che eBay fosse consapevole o meno dei fatti e delle circostanze dalle quali era manifesta l'attività illecita (paragrafi da 120 a 123).

(76)  Articolo 14, paragrafo 3, e considerando 46 della direttiva sul commercio elettronico.

(77)  Articolo 14, paragrafo 3, e considerando 47 della direttiva sul commercio elettronico.

(78)  Articolo 15 della direttiva sul commercio elettronico.

(79)  Cfr. ad esempio, la causa C-70/10, SABAM/Scarlet e C-360/10, SABAM/Netlog, dove la Corte ha affermato che la direttiva sul commercio elettronico, la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (la direttiva sul diritto d'autore) (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10) e la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (la direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale) (GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16), congiuntamente e interpretate alla luce dei requisiti che derivano dalla protezione dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate come precludenti i tribunali nazionali dall'emettere ingiunzioni contro un fornitore di servizi di hosting che richiedere l'installazione di un sistema per il filtraggio di informazioni depositato sui suoi server dagli utenti dei sevizi, che si applica in modo indiscriminato a tutti questi utenti, come misura preventiva, esclusivamente a sue spese e per un periodo illimitato; che è capace di identificare i file elettronici che contengono opere musicali, cinematografiche o audiovisive, rispetto alle quali il richiedente dell'ingiunzione ritiene di detenere diritti di proprietà intellettuale, nella prospettiva di evitare che tali opere vengano messe a disposizione del pubblico in violazione del diritto d'autore.

(80)  Vedere l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(81)  Articolo 8, paragrafo 2 e comma 2 e 3 dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. Articolo 18, paragrafo 4, articolo 19, paragrafo 1, articolo 20, paragrafo 2, e articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.

(82)  Articolo 9 e articolo 2, paragrafo 19, della direttiva sui servizi postali.

(83)  Vedere il codice doganale dell'Unione, articoli 46, 188 e 189.

(84)  Per una descrizione di alcune pratiche da parte delle autorità, consultare lo «Studio sulla buona pratica nelle attività di vigilanza del mercato relativa ai prodotti di consumo non alimentari venduti online» e il suo allegato: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8723/attachments/1/translations/en/renditions/native e http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8724/attachments/1/translations/en/renditions/native

(85)  Sulla base dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 765/2008 e dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(86)  Articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

(87)  Articolo 18, paragrafo 4, articolo 19, paragrafo 1, articolo 20, paragrafo 2 e articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.

(88)  L'articolo 24 del regolamento (CE) n. 765/2008 obbliga le autorità a fornire assistenza su richiesta, nonché scambio di informazioni e documentazione. Consultare inoltre il documento 2015-IMP-MSG-02rev03 approvato dal gruppo di esperti sul mercato interno dei prodotti – «Vigilanza del mercato e politica di valutazione della conformità» http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17108/attachments/1/translations/en/renditions/native

(89)  http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm

(90)  http://globalrecalls.oecd.org/

(91)  La pratica degli Stati membri: Caso 5 e caso 6 dello «Studio sulle buone pratiche nelle attività di vigilanza del mercato relative ai prodotti di consumo non alimentari venduti online» - http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8723/attachments/1/translations/en/renditions/native e http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8724/attachments/1/translations/en/renditions/native

(92)  Tali unità potrebbero ad esempio velocizzare la vigilanza del mercato verificando, al contempo, i requisiti relativi alle tempistiche di diversi atti legislativi (ad esempio la sicurezza del prodotto, i requisiti dell'etichettatura energetica).

(93)  La pratica degli Stati membri: Caso 3 e caso 4 dello «Studio sulle buone pratiche nelle attività di vigilanza del mercato relative ai prodotti di consumo non alimentari venduti online» - http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8723/attachments/1/translations/en/renditions/native e http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8724/attachments/1/translations/en/renditions/native

(94)  http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/index_en.htm

(95)  La pratica degli Stati membri: Caso 11 dello «Studio sulle buone pratiche nelle attività di vigilanza del mercato relative ai prodotti di consumo non alimentari venduti online» - http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8723/attachments/1/translations/en/renditions/native e http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8724/attachments/1/translations/en/renditions/native

(96)  Un elenco dei registri dei nomi di dominio è disponibile all'indirizzo: http://www.iana.org/domains/root/db

(97)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (direttiva sulla protezione dei dati) (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(98)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(99)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(100)  Va sottolineato che il presente documento non mira ad affrontate tutti i pertinenti requisiti di protezione dei dati sulla base del diritto dell'UE in modo esaustivo.

(101)  Articolo 19, comma 1 e articolo 21, del regolamento (CE) n. 765/2008.

(102)  L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce che le autorità di vigilanza del mercato devono cooperare con gli operatori economici riguardo ad azioni per ridurre i rischi causati da prodotti messi a disposizione da tali operatori. La normativa di settore allineata agli articoli R2, paragrafo 8, R4, paragrafo 7, R5, paragrafo 4 della decisione n. 768/2008/CE contiene un obbligo generale per gli operatori economici pertinenti di intraprendere misure correttive per rendere i prodotti conformi, se considerano o hanno motivo di ritenere che un prodotto non sia conforme alla normativa di armonizzazione applicabile dell'Unione. Inoltre, ai sensi della normativa di settore allineata all'articolo R31 della decisione n. 768/2008/CE, l'operatore economico deve garantire che tutte le misure correttive appropriate vengano intraprese riguardo a tutti i prodotti in questione, resi disponibili sul mercato in tutta l'UE.

(103)  http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17108/attachments/1/translations/en/renditions/native

(104)  La base giuridica per questo tipo di assistenza reciproca è stabilita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008.

(105)  Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008.

(106)  Questo non pregiudica la possibilità di adottare in parallelo delle misure nei confronti dei distributori situati nel proprio paese, in modo da potersi rivolgere ad aziende situate fisicamente nel proprio territorio.

(107)  https://webgate.ec.europa.eu/icsms/

(108)  Ai sensi dell'articolo 12 della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 765/2008 e ai sensi della Procedura di Salvaguardia dell'Unione nella normativa o nelle disposizioni di settore, allineate all'articolo R31, paragrafo 6 e 8 della decisione n. 768/2008/CE.

(109)  http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12802/attachments/1/translations/en/renditions/native,

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12803/attachments/1/translations/en/renditions/native,

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm

(110)  RAPEX-Cina consente la trasmissione regolare e rapida di dati relativi a prodotti di consumo non alimentari pericolosi, tra l'amministrazione per la sicurezza dei prodotti dell'UE e della Cina La Commissione fornisce alle autorità cinesi le informazioni sui prodotti di consumo pericolosi provenienti dalla Cina, notificati dagli Stati membri attraverso il sistema di allarme rapido per i prodotti non alimentari pericolosi (RAPEX). Le autorità Cinesi esaminano tali notifiche e, laddove possibile, adottano misure contro tali prodotti che possono evitare o ulteriormente limitare l'esportazione di tali prodotti nell'UE.

(111)  Articolo 27 del regolamento (CE) n. 765/2008.

(112)  Ulteriori informazioni sulla cooperazione con le dogane sono disponibili nella comunicazione della Commissione C(2016)1958 final, la «Guida Blu» sull'attuazione delle norme 2016 sui prodotti dell'UE e gli orientamenti per i controlli delle importazioni nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti, all'indirizzo https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/info_docs/customs/product_safety/guidelines_it.pdf

(113)  Cfr. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni sul «Le piattaforme online e il mercato unico digitale Opportunità e sfide per l'Europa» del 25.5.2016, COM(2016)288, disponibile al link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0288&from=EN

(114)  Ulteriori dettagli relativi a tali obblighi sono stabiliti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione «Servizi in linea, come il commercio elettronico, nel mercato unico», pag. 30, http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/SEC2011_1641_en.pdf

(115)  «Stante il fatto che notifiche relative ad attività o informazioni che si asseriscono illecite possono rivelarsi insufficientemente precise e dimostrate –, resta pur sempre fatto che essa costituisce, di norma, un elemento di cui il giudice nazionale deve tener conto per valutare, alla luce delle informazioni così trasmesse al gestore, l'effettività della conoscenza da parte di quest'ultimo di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità.» - Caso C-324/09 L'Oréal SA e altri contro eBay International AG e altri, paragrafo 122.

(116)  Devono essere presi in considerazione i requisiti di protezione dei dati.

(117)  Vedere, ad esempio: La prospettiva del consumatore riguardo alla sicurezza del prodotto per gli acquisti online, NVWA 2016, riportato nel documento OCSE (2016), «Sicurezza dei prodotti online: tendenze e sfide», OECD Digital Economy Papers, n. 261, pubblicazioni OCSE, Parigi. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/5jlnb5q93jlt-en.

(118)  A tal proposito, vedere anche gli orientamenti della Commissione sull'attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali del 25 maggio 2016, SWD(2016) 163 final, disponibile al link http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_it.pdf, in particolare alla pagina 75, relativa alle avvertenze in materia di sicurezza. Vedere inoltre, l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del giovedì 18 giugno 2009 relativa alla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1)

(119)  http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.search

(120)  http://globalrecalls.oecd.org/

(121)  i venditori online e i fabbricanti non costituiscono sempre la stessa entità. I venditori online possono acquistare beni dal produttore e venderli a un sito Internet riservato (o attraverso un intermediario/fornitore di hosting). Tuttavia, è altresì possibile che sia il fabbricante a produrre e vendere i propri prodotti, nel suo negozio online dedicato.

(122)  Vedere ad esempio: http://www.electricalsafetyfirst.org.uk/mediafile/100129855/Buying-Electrical-Goods-Online-A5-Leaflet-2014.pdf

(123)  Pratiche di uno Stato membro nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione per informare i consumatori, descritte nel Caso n. 12 dello «Studio sulle buone pratiche nelle attività di vigilanza del mercato relative ai prodotti di consumo non alimentari venduti online» - http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8723/attachments/1/translations/en/renditions/native e http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8724/attachments/1/translations/en/renditions/native

(124)  La pratica degli Stati membri: Caso 9 dello «Studio sulle buone pratiche nelle attività di vigilanza del mercato relative ai prodotti di consumo non alimentari venduti online» - http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8723/attachments/1/translations/en/renditions/native e http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8724/attachments/1/translations/en/renditions/native

(125)  C(2010)3021 http://ec.europa.eu/consumers/archive/strategy/docs/consumer-complaint-recommendation_it.pdf

(126)  La pratica degli Stati membri: Caso 16 dello «Studio sulle buone pratiche nelle attività di vigilanza del mercato relative ai prodotti di consumo non alimentari venduti online» - http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8723/attachments/1/translations/en/renditions/native e http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8724/attachments/1/translations/en/renditions/native

(127)  Pratica: Caso 17 dello «Studio sulle buone pratiche nelle attività di vigilanza del mercato relative ai prodotti di consumo non alimentari venduti online» - http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8723/attachments/1/translations/en/renditions/native e http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8724/attachments/1/translations/en/renditions/native