30.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/17 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 4 dicembre 2013
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE
(Caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro)
[notificata con il numero C(2013) 8512]
(il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2017/C 206/07)
Il 4 dicembre 2013 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il «trattato») e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (l’«accordo SEE»). Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
I destinatari della decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE. Oggetto dell’infrazione era la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) e/o all’EONIA (Euro Over-Night Index Average) (di seguito «EIRD»). |
(2) |
L’EURIBOR è un tasso di interesse di riferimento ampiamente utilizzato sui mercati monetari internazionali e il cui scopo è rispecchiare il costo dei prestiti interbancari in euro. L’EURIBOR, definito come un indice del «tasso al quale sono offerti depositi a termine in euro nel mercato interbancario da una banca primaria a un’altra banca primaria all’interno della zona euro» (2), si basa sulle quotazioni individuali dei tassi ai quali ciascuna delle banche del panel ritiene che un’ipotetica banca primaria presterebbe fondi a un’altra banca primaria (3). In effetti, secondo il codice di condotta Euribor della Federazione bancaria europea (FBE), «le banche del panel forniscono quotazioni giornaliere del tasso […] che, secondo ciascuna banca del panel, una banca primaria sta applicando a un’altra banca primaria per i depositi a termine in euro nel mercato interbancario all’interno della zona euro» (4). |
(3) |
L’EURIBOR è calcolato (5) in base alle comunicazioni inviate dalle «banche del panel» partecipanti (6) ogni giorno di negoziazione tra le 10.45 e le 11.00, ora di Bruxelles, a Thomson Reuters, l’agenzia incaricata di eseguire i calcoli per conto della Federazione bancaria europea. Presso ciascuna delle banche del panel vi sono persone incaricate di comunicare le quotazioni per conto della banca in questione. Di norma queste persone fanno parte del dipartimento tesoreria della banca. L’EURIBOR è determinato e pubblicato ogni giorno lavorativo alle 11:00, ora di Bruxelles (10:00 ora di Londra). Ogni banca del panel fornisce un contributo per ciascuno dei 15 tassi di interesse diversi dell’EURIBOR [uno per ciascuna delle scadenze (tenor), che vanno da una settimana a dodici mesi]. |
(4) |
L’EURIBOR non ha una scadenza overnight. Questo ruolo è assunto dall’EONIA, che è un tasso di interesse overnight calcolato con l’aiuto della Banca centrale europea come media ponderata di tutte le operazioni di prestito non garantito overnight effettuate da certe banche nel mercato interbancario. Le banche che contribuiscono all’EONIA sono le stesse banche del panel che contribuisce all’EURIBOR. |
(5) |
Le diverse scadenze dell’EURIBOR (1 mese, 3, 6 o 12 mesi) fungono da componenti di prezzo per gli EIRD basati sull’EURIBOR. Per gli EIRD, la rispettiva scadenza dell’EURIBOR che sta giungendo a maturazione o viene nuovamente fissata a una data determinata può determinare il flusso di cassa che una banca riceve dalla controparte dell’EIRD oppure il flusso di cassa che la banca deve pagare alla controparte in quella data. In funzione delle posizioni di negoziazione/esposizioni assunte per suo conto dai suoi operatori, una banca può avere un interesse per un fixing EURIBOR elevato (quando riceve un importo calcolato in base all’EURIBOR), basso (quando deve pagare un importo calcolato in base all’EURIBOR) o forfettario (quando non ha una posizione significativa in nessuna delle due direzioni). |
(6) |
I tassi EURIBOR influiscono, tra l’altro, sul prezzo degli EIRD, che sono prodotti finanziari negoziati a livello mondiale utilizzati da grandi imprese, istituzioni finanziarie, hedge fund e altre imprese internazionali per gestire la loro esposizione al rischio di tasso di interesse (copertura sia per i debitori che per gli investitori) o a fini speculativi (7). Gli EIRD di base più comuni sono: i) i contratti su tassi a termine del tipo forward rate agreement; ii) gli swap su tassi di interesse; iii) le opzioni su tassi di interesse e; iv) i future su tassi di interesse. Gli EIRD possono essere negoziati fuori borsa (OTC) o, nel caso dei future su tassi di interesse, in borsa. |
(7) |
La decisione è destinata alle seguenti entità (in appresso «i destinatari»):
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(8) |
La decisione si basa su dati oggettivi accettati soltanto da Barclays, Deutsche Bank, Société Générale e RBS nell’ambito del procedimento di transazione. La decisione non stabilisce alcuna responsabilità delle parti non coinvolte nel procedimento di transazione per la partecipazione a una violazione della normativa UE in materia di concorrenza nel caso di specie. |
(9) |
Barclays, Deutsche Bank e Société Générale hanno costituito il panel di banche EURIBOR per tutta la durata della rispettiva partecipazione all’infrazione. Una banca del panel ha fatto parte del gruppo RBS dal 17 ottobre 2007 in poi dopo l’acquisizione di parti di ABN Amro. |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
(10) |
Il procedimento è stato avviato a seguito di una domanda di immunità presentata da Barclays il 14 giugno 2011. Tra il 18 e il 21 ottobre 2011 la Commissione ha effettuato accertamenti a sorpresa presso i locali di varie banche a Londra e a Parigi. La Commissione ha inoltre inviato una serie di richieste di informazioni. In seguito agli accertamenti la Commissione ha ricevuto richieste di trattamento favorevole da RBS, Deutsche Bank e Société Générale. |
(11) |
Con le decisioni del 5 marzo 2013 e del 29 ottobre 2013 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti delle entità destinatarie della decisione e di altre tre banche al fine di avviare discussioni di transazione con esse. A seguito di riunioni di transazione con le parti, le entità destinatarie della decisione hanno presentato alla Commissione le rispettive richieste formali di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004. |
(12) |
Il 29 ottobre 2013 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata a Barclays, Deutsche Bank, Société Générale e RBS, le quali hanno tutte confermato che il contenuto di tale comunicazione rispecchiava le loro proposte di transazione e hanno ribadito l’impegno a seguire la procedura di transazione. Il 29 novembre 2013 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole e il 4 dicembre 2013 la Commissione ha adottato la decisione. |
2.2. Descrizione del comportamento
(13) |
Attraverso il comportamento di certi loro dipendenti, le parti hanno partecipato ad accordi nel settore degli EIRD che consistevano nelle seguenti pratiche fra parti diverse:
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(14) |
A volte, inoltre, determinati operatori impiegati da parti diverse hanno discusso il risultato della fissazione dei tassi EURIBOR, comprese comunicazioni specifiche delle banche, dopo che i tassi EURIBOR di un dato giorno erano stati determinati e pubblicati. |
(15) |
Ciascuna parte ha partecipato almeno a uno di questi tipi di comportamento. Ciò è avvenuto durante tutto il periodo della partecipazione rispettiva delle parti del procedimento di transazione all’infrazione, sebbene non tutte le parti del procedimento di transazione abbiano partecipato a tutti i casi di collusione e l’intensità dei contatti collusivi abbia subito variazioni durante il periodo dell’infrazione. |
(16) |
L’attività collusiva si è svolta attraverso contatti bilaterali, soprattutto chat online, e-mail e messaggi online o telefonici. |
2.3. Partecipazione individuale al comportamento
(17) |
Tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, Barclays ha avviato pratiche bilaterali corrispondenti ad almeno alcune delle pratiche elencate al punto (13) con Deutsche Bank, Société Générale, RBS e altre tre banche per tutta la durata del periodo di partecipazione di ciascuna parte. |
(18) |
Tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, Deutsche Bank ha avviato pratiche bilaterali corrispondenti ad almeno alcune delle pratiche elencate al punto (13) con Barclays, RBS e un’altra banca per tutta la durata del periodo di partecipazione di ciascuna parte. |
(19) |
Tra il 31 marzo 2006 e il 30 maggio 2008, Société Générale ha avviato pratiche bilaterali corrispondenti ad almeno alcune delle pratiche elencate al punto (13) con Barclays e RBS per tutta la durata del periodo di partecipazione di ciascuna parte. |
(20) |
Tra il 26 settembre 2007 e il 30 maggio 2008, RBS ha avviato pratiche bilaterali corrispondenti ad almeno alcune delle pratiche elencate al punto (13) con Barclays, Deutsche Bank e Société Générale. |
(21) |
Come osservato al punto (8), la decisione non stabilisce alcuna responsabilità delle parti non coinvolte nel procedimento di transazione per la partecipazione a una violazione della normativa UE in materia di concorrenza nel caso di specie. |
2.4. Portata geografica
(22) |
La portata geografica dell’infrazione ha interessato almeno l’intero territorio del SEE. |
2.5. Misure correttive
(23) |
La decisione, che si basa sugli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (8), infligge ammende alle entità Deutsche Bank, Société Générale e RBS, di cui al punto (7). |
2.5.1. Importo di base dell’ammenda
(24) |
L’importo di base dell’ammenda da infliggere alle imprese coinvolte è fissato tenendo conto del valore delle vendite, del fatto che, per sua stessa natura, l’infrazione è una delle restrizioni più gravi della concorrenza, della durata e portata geografica dell’intesa, del fatto che le attività collusive hanno interessato i valori di riferimento finanziari, dell’importanza capitale che i tassi interessati hanno per il settore dei servizi finanziari all’interno del mercato interno e degli Stati membri nonché di un importo supplementare tale da dissuadere le imprese dall’adottare questo tipo di pratiche illegali. |
(25) |
Di norma, la Commissione tiene conto del valore delle vendite realizzate dalle imprese nell’ultimo esercizio intero in cui hanno partecipato all’infrazione (9). La Commissione può tuttavia discostarsi da tale prassi, qualora un altro periodo di riferimento sia ritenuto più appropriato in considerazione delle caratteristiche del caso (10). |
(26) |
Per quanto riguarda l’infrazione in oggetto, la Commissione ha calcolato il valore annuo delle vendite per tutte le parti del procedimento di transazione in base ai flussi di cassa che ciascuna banca ha ricevuto dal portafoglio di IERD sottoscritto con controparti stabilite nel SEE nel corso dei mesi corrispondenti alla rispettiva partecipazione all’infrazione, attualizzati sulla base di un coefficiente uniforme per tenere conto delle particolarità del settore degli EIRD, come le operazioni di compensazione proprie di questo settore, tramite le quali i pagamenti in entrata sono compensati con i pagamenti in uscita essendo le banche sia acquirenti che venditori di derivati, nonché della portata delle variazioni dei prezzi. |
2.5.2. Adeguamento all’importo di base: circostanze aggravanti o attenuanti
(27) |
La Commissione non ha applicato circostanze aggravanti o attenuanti. |
2.5.3. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato
(28) |
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l’ammenda inflitta a ciascuna impresa per ciascuna infrazione non supera il 10 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio che precede la data della decisione della Commissione. |
(29) |
Nel caso di specie, nessuna delle ammende supera il 10 % del fatturato totale realizzato da un’impresa nell’esercizio che precede la data di adozione della presente decisione. |
2.5.4. Applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole
(30) |
La Commissione ha concesso la completa immunità dalle ammende a Barclays. La Commissione ha inoltre concesso una riduzione dell’ammenda del 50 % a RBS, del 30 % a Deutsche Bank e del 5 % a Société Générale per aver collaborato all’indagine. |
2.5.5. Applicazione della comunicazione concernente la transazione
(31) |
A seguito dell’applicazione della comunicazione concernente la transazione, l’importo delle ammende da infliggere a tutte le parti del procedimento di transazione è stato ridotto del 10 % e tale riduzione è stata aggiunta a quanto concesso a titolo di trattamento favorevole. |
3. CONCLUSIONI
(32) |
Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:
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(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).
(2) http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/about-euribor.html
(3) I dettagli sulla composizione del panel e le norme procedurali per le comunicazioni figurano nel codice di condotta Euribor della Federazione bancaria europea (http://www.euribor-ebf.eu/assets/files/Euribor_code_conduct.pdf).
(4) Codice di condotta Euribor della Federazione bancaria europea, pag. 17.
(5) Dai tassi comunicati dalle banche del panel vengono eliminati quelli rientranti nella fascia del 15 % più alta e del 15 % più bassa. Successivamente si calcola la media dei tassi rimanenti, che vengono arrotondati al terzo decimale.
(6) Al momento dell’infrazione, le banche del panel erano 44, mentre attualmente sono 25.
(7) Secondo la Banca dei regolamenti internazionali, con un valore lordo di mercato degli EIRD in circolazione (http://www.bis.org/statistics/dt21a21b.pdf) che nel dicembre 2012 ammontava a 9 067 miliardi di USD, gli EIRD rappresentano il segmento più consistente (48 %) del mercato dei derivati OTC su tassi di interesse.
(8) GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.
(9) Cfr. punto 13 degli orientamenti sul calcolo delle ammende.
(10) Causa T-76/06, Plasticos Españoles (ASPLA)/Commissione, non ancora pubblicata, punti 111-113.