11.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/4


Avviso concernente la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015 nella causa T-413/13, City Cycle Industries/Consiglio dell’Unione europea, e la sentenza della Corte di giustizia del 26 gennaio 2017 nelle cause C-248/15 P, C-254/15 P e C-260/15 P, in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia

(2017/C 113/05)

A.   Sentenza

(1)

Il Tribunale dell’Unione europea (di seguito «il Tribunale») ha annullato con la sentenza del 19 marzo 2015 nella causa T-413/13, City Cycle Industries/Consiglio  (1), il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (2), nella misura in cui esso si applica alla società dello Sri Lanka City Cycle Industries.

(2)

La Corte di giustizia ha respinto con la sentenza del 26 gennaio 2017 i ricorsi presentati contro detta sentenza dall’industria dell’Unione (C-248/15 P), dalla Commissione europea (C-254/15 P) e dal Consiglio dell’Unione europea (C-260/15 P).

(3)

La Corte di giustizia ha sostenuto in particolare, al punto 73 della sentenza, che il considerando 78 del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio non conteneva alcuna analisi individuale di possibili pratiche di elusione che la City Cycle Industries avrebbe effettuato. Ai punti 75 e 76 la Corte di giustizia ha sostenuto che la conclusione relativa all’esistenza di operazioni di trasbordo in Sri Lanka non poteva basarsi legittimamente solo su un duplice rilievo espressamente operato dal Consiglio, vale a dire, da un lato, l’esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi e, dall’altro, la mancata cooperazione di una parte dei produttori esportatori.

(4)

Con la sentenza emessa lo stesso giorno nelle cause riunite C-247/15 P, C-253/15 P e C-259/15 P, la Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015 nella causa T-412/13, Chin Haur Indonesia PT/Consiglio dell’Unione europea  (3) e ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla Chin Haur contro il regolamento (UE) n. 501/2013. In tale causa la Corte di giustizia ha concluso, al punto 98 della sentenza, che il Consiglio ha spiegato sufficientemente gli indizi di cui disponeva riguardo all’esistenza di pratiche di elusione in Indonesia.

B.   Conseguenze

(5)

Conformemente all’articolo 266 del TFUE, le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta.

(6)

La mancanza, nel regolamento (UE) n. 501/2013, di una motivazione sufficiente concernente gli indizi disponibili sull’esistenza di pratiche di elusione nello Sri Lanka deve pertanto essere corretta.

(7)

È noto che, nei casi in cui i procedimenti comprendono varie fasi amministrative, l’annullamento di una di queste fasi non annulla l’intero procedimento (4). L’inchiesta antidumping è un esempio di procedimento costituito da più fasi. Nel conformarsi alle sentenze del 19 marzo 2015 e del 26 gennaio 2017, la Commissione ha quindi la possibilità di correggere gli aspetti del regolamento controverso che ne hanno comportato l’annullamento, lasciando invariate le parti non interessate dalla sentenza (5). Rimangono pertanto valide le conclusioni raggiunte nel regolamento controverso che non sono state impugnate entro i termini stabiliti per un ricorso o che sono state impugnate ma respinte nella sentenza del Tribunale o che non sono state esaminate dal Tribunale e quindi non hanno condotto all’annullamento del regolamento (UE) n. 501/2013.

C.   Procedura di riapertura

(8)

In considerazione di quanto precede, la Commissione riapre parzialmente l’inchiesta antielusione relativa alle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, che ha condotto all’adozione del regolamento (UE) n. 501/2013, e la riprende al punto in cui si è verificata l’irregolarità con la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)

La riapertura è limitata all’esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la società City Cycle Industries.

(10)

Dato che la presente riapertura riguarda le misure antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (6) («il regolamento di base»), si richiama l’attenzione degli operatori sul fatto che i dazi estesi possono essere riadottati con effetto retroattivo.

D.   Osservazioni scritte

(11)

Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova su questioni riguardanti la riapertura dell’inchiesta. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

E.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

(12)

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla riapertura dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

F.   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte e della corrispondenza

(13)

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale dovrebbero essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere al titolare del diritto d’autore un’autorizzazione specifica che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

(14)

Tutte le comunicazioni scritte e la corrispondenza trasmesse dalle parti interessate e per le quali è richiesto un trattamento riservato devono recare la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7).

(15)

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

(16)

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido nonché garantire che l’indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu

G.   Omessa collaborazione

(17)

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

(18)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(19)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

(20)

L’assenza di una risposta su supporto informatico non sarà considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che le presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

H.   Consigliere auditore

(21)

Il produttore esportatore interessato e l’industria dell’Unione possono chiedere, nei procedimenti in materia commerciale, l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

(22)

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

(23)

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, l’esecuzione della sentenza.

(24)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

I.   Trattamento dei dati personali

(25)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).

J.   Comunicazione di informazioni

(26)

Il produttore esportatore interessato e l’industria dell’Unione saranno informati dei fatti essenziali e delle considerazioni in base ai quali si intende eseguire la sentenza e avranno la possibilità di presentare osservazioni.


(1)  GU C 274 del 21.9.2013, pag. 28.

(2)  GU L 153 del 5.6.2013, pag. 1.

(3)  GU C 274 del 21.9.2013, pag. 27.

(4)  Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Racc. 1998, II-3939.

(5)  Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Racc. 2000, I-08147.

(6)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(7)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.