16.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 81/9


Comunicazione della Commissione pubblicata conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio in relazione al caso AT.39816 — Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale

(2017/C 81/09)

1.   Introduzione

1)

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l’intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un’esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione.

2.   Sintesi del caso

2)

Il 22 aprile 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti riguardante una presunta violazione dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») da parte di OAO Gazprom e OOO Gazprom Export (di seguito «Gazprom») sui mercati per la fornitura all’ingrosso a monte di gas naturale in Bulgaria, Estonia, Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia (di seguito l’«Europa centrale e orientale»). Questo documento è una valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

3)

Stando alla valutazione preliminare della Commissione, Gazprom detiene una posizione dominante su ciascuno degli otto mercati dell’Europa centrale e orientale per la fornitura all’ingrosso a monte di gas. La Commissione è giunta alla conclusione preliminare che Gazprom potrebbe aver abusato di tale posizione dominante in violazione dell’articolo 102 del TFUE.

4)

In particolare, è probabile che Gazprom abbia messo in atto una strategia globale abusiva, imponendo restrizioni territoriali nei suoi accordi di fornitura nei paesi dell’Europa centrale e orientale. Tali restrizioni includono divieti di esportazione, clausole di destinazione e misure equivalenti che possano aver impedito il flusso transfrontaliero di gas.

5)

È probabile che, a seguito di tali restrizioni territoriali, Gazprom abbia potuto attuare una politica dei prezzi sleale in cinque Stati membri (Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia), imponendo ai grossisti prezzi significativamente più elevati di quelli, più competitivi, dell’Europa occidentale.

6)

È inoltre probabile che l’azienda abbia abusato della sua posizione dominante sul mercato per la fornitura all’ingrosso a monte di gas naturale in Bulgaria, subordinando l’approvvigionamento di gas agli investimenti nel progetto del gasdotto South Stream.

7)

Nella valutazione preliminare la Commissione è giunta alla conclusione che le pratiche attuate da Gazprom rischiano di creare ostacoli al libero flusso del gas all’interno del mercato interno, di ridurre la liquidità e l’efficienza dei mercati del gas e di provocare un aumento dei prezzi del gas naturale.

3.   Contenuto essenziale degli impegni proposti

8)

Pur in disaccordo con la valutazione preliminare della Commissione, Gazprom ha comunque proposto una serie di impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione relativamente alla concorrenza. Gli elementi fondamentali degli impegni sono illustrati di seguito.

9)

Gazprom si impegna ad apportare una serie di modifiche ai relativi contratti, al fine di eliminare gli ostacoli al libero flusso del gas a prezzi competitivi in Europa centrale e orientale:

a)

Gazprom non applicherà né introdurrà nessuna disposizione contrattuale contenuta nei suoi contratti di fornitura di gas in Europa centrale e orientale che possa, direttamente o indirettamente, vietare, limitare, o rendere economicamente meno attraente la possibilità per i clienti di riesportare o rivendere il gas. Gazprom si impegnerà inoltre a non introdurre tali misure nei suoi contratti futuri relativi al gas in Europa centrale e orientale.

b)

Previo consenso delle controparti contrattuali, Gazprom garantirà l’introduzione delle modifiche ai suoi contratti bulgari e greci che si rendano ragionevolmente necessarie per la conclusione di accordi di interconnessione tra la Bulgaria e gli altri Stati membri dell’UE.

c)

Gazprom offrirà i suoi clienti dell’Europa centrale e orientale la possibilità di chiedere che la totalità o una parte dei loro volumi contrattuali di gas consegnati in determinati punti di consegna in Europa centrale e orientale siano consegnati in un altro punto di consegna utilizzato da Gazprom per le forniture alla Bulgaria e agli Stati baltici. Gazprom si impegna ad offrire questa possibilità per tutto il periodo di tempo in cui il cliente non è in grado di provvedere per proprio conto al trasporto di gas dal punto di consegna contrattuale alla Bulgaria o agli Stati baltici.

d)

Gazprom si impegna a introdurre una clausola di revisione dei prezzi nei contratti con i relativi clienti che non la contengono già o a modificare qualsiasi clausola esistente di revisione dei prezzi. Gazprom si impegna a consentire ai relativi clienti di determinare una revisione dei prezzi sulla base del prezzo contrattuale che non rifletta, in particolare, l’andamento dei prezzi franco frontiera in Germania, Francia e Italia o l’andamento dei prezzi presso gli hub di gas liquefatto nell’Europa continentale. Al momento della revisione del prezzo contrattuale, le parti saranno anche in grado di fare riferimento agli stessi parametri di riferimento della concorrenza. Inoltre, Gazprom si impegna ad aumentare la frequenza e la rapidità delle revisioni dei prezzi. Per i suoi relativi clienti, Gazprom si impegnerà inoltre a introdurre le stesse disposizioni di revisione dei prezzi nei contratti futuri.

e)

Gazprom non chiederà alcun risarcimento alle controparti bulgare a seguito della cessazione del progetto South Stream. La cessazione è stata confermata da Gazprom.

10)

Tali impegni dovrebbero rispondere alle preoccupazioni della Commissione garantendo la libera circolazione di gas a prezzi competitivi nell’Europa centrale e orientale. A Gazprom sarà impedito di ripartirsi e di isolare i mercati del gas dell’Europa centrale e orientale facendo ricorso a esplicite restrizioni territoriali o altre misure contrattuali aventi effetto equivalente. La Commissione fa presente che la situazione in Europa centrale e orientale è migliorata dal punto di vista del collegamento delle infrastrutture del gas nonché della capacità dei clienti dell’Europa centrale e orientale di commerciare gas attraverso le frontiere, sia tramite l’inversione dei flussi o scambi di gas. Tuttavia, queste possibilità non sono ancora adeguatamente garantite negli Stati baltici e in Bulgaria.

11)

Gli impegni compenseranno la mancata disponibilità di flussi di gas tra il resto dell’Europa centrale e orientale, da una parte, e la Bulgaria o gli Stati baltici, dall’altra. Gazprom darà ai clienti dell’Europa centrale e orientale la possibilità di effettuare operazioni di tipo swap per consentire loro di trasportare una maggiore liquidità di gas negli Stati baltici e in Bulgaria. Gazprom potrà applicare una commissione per questo diritto, come potrebbe fare nel caso di un tipico swap nei mercati in cui il trasporto di gas è disponibile. La possibilità di effettuare tali operazioni di tipo swap sarà particolarmente rilevante nel caso in cui i prezzi del gas negli Stati baltici o in Bulgaria dovessero divergere in modo significativo da quelli del resto dell’Europa centrale e orientale.

12)

Questi impegni dovrebbero rispondere alle preoccupazioni della Commissione sui prezzi relativamente ai cinque Stati membri, consentendo ai clienti di avviare una revisione dei prezzi nell’ambito del loro contratto qualora il prezzo contrattuale si discosti, in particolare, dai prezzi generalmente accettati dagli hub liquidi di gas nell’Europa continentale. Gli impegni forniranno inoltre un orientamento di fondo esplicito sui parametri di riferimento della concorrenza in Europa occidentale da utilizzare per una revisione dei prezzi. In questo modo, al momento della revisione dei loro prezzi contrattuali, i clienti nei cinque Stati membri dell’Europa centrale e orientale otterranno un esplicito diritto contrattuale a fare riferimento ai prezzi competitivi e degli hub liquidi di gas. Il collegamento esplicito con i parametri di riferimento in Europa occidentale permetterà inoltre di evidenziare la loro importanza nei confronti degli arbitri, nel caso in cui i negoziati sulla revisione dei prezzi negoziati portino a un arbitrato. Tutto ciò garantirà che in futuro i prezzi del gas dell’Europa centrale e orientale non si discostino sensibilmente dai parametri di riferimento competitivi.

13)

Per quanto riguarda la Bulgaria, gli impegni contribuiranno anche a eliminare la minaccia di azioni di risarcimento, indipendentemente dalla validità o meno di tali reclami, nei confronti di controparti bulgare a seguito della cessazione del progetto South Stream. In tal modo si garantisce che il presunto abuso secondo cui Gazprom ha subordinato la fornitura di gas agli investimenti nell’infrastruttura del gas in Bulgaria sia privo di effetto.

14)

Gli impegni sono pubblicati in versione integrale in inglese sul sito internet della direzione generale della Concorrenza all’indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Invito a presentare osservazioni

15)

Previo un relativo test di mercato, la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito internet della Direzione generale della Concorrenza.

16)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro sette settimane dalla data di pubblicazione del presente invito. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili siano omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».

17)

I terzi interessati sono invitati ad argomentare le risposte e le osservazioni formulate e a esporre i fatti fondamentali. In caso vengano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a suggerire una possibile soluzione.

18)

Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento AT.39816 — Upstream Gas Supplies in Central and Eastern Europe, per posta elettronica all’indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax (+32 22950128) o per posta, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Antitrust

1049 Bruxelles

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 del TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.