18.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 52/5


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2017/C 52/05)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

Alla pagina 98, tra la nota esplicativa della sottovoce NC «2204 10 11 Champagne» e la nota esplicativa delle sottovoci della NC «da 2204 21 06 a 2204 21 09 Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo “a forma di fungo” tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar» è inserito il seguente testo:

«2204 10 15

Prosecco

Il Prosecco è un vino spumante a denominazione di origine protetta, ottenuto da uve della varietà “Glera” raccolte nelle regioni delle denominazioni di origine “Prosecco”, “Conegliano-Valdobbiadene — Prosecco”, “Colli Asolani — Prosecco” e “Asolo — Prosecco”.»


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.