24.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 23/10


Avviso riguardante una richiesta norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE

Richiesta proveniente da uno Stato membro

(2017/C 23/10)

Il 2 novembre 2016 la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1). Il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta era il 3 novembre 2016.

La richiesta, presentata dalla Repubblica ceca, riguarda attività nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas in tale Stato membro.

Secondo l’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, «[g]li appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attività di cui agli articoli da 8 a 14 non sono soggetti alla presente direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi dell’articolo 35 possono dimostrare che nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono soggetti i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività nella zona geografica in questione». La valutazione dell’esposizione diretta alla concorrenza effettuata nel contesto della direttiva 2014/25/UE lascia impregiudicata l’applicazione in toto della normativa in materia di concorrenza.

La Commissione dispone di un termine di 105 giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo sopra menzionato per prendere una decisione su tale richiesta. Il termine scade pertanto il 6 aprile 2017.

Conformemente all’articolo 35, paragrafo 5, della direttiva 2014/25/UE, ulteriori richieste riguardanti la vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas nella Repubblica ceca pervenute prima della scadenza del termine previsto per la presente richiesta non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta.


(1)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.