18.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 16/10 |
Comunicazione alle imprese che intendono immettere in commercio nell’Unione europea idrofluorocarburi sfusi nel 2018
(2017/C 16/08)
1. |
La presente comunicazione è destinata alle imprese che intendono presentare una dichiarazione di immissione in commercio di idrofluorocarburi sfusi nell’Unione nel 2018, in conformità con l’articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (in prosieguo «il regolamento») (1):
|
2. |
Con il termine «idrofluorocarburi» si intendono le sostanze elencate nell’allegato I, sezione 1, del regolamento, oppure le miscele contenenti una delle seguenti sostanze: HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee. |
3. |
L’immissione in commercio di tali sostanze, eccetto quelle utilizzate ai fini indicati nell’articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti dal sistema di quote di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento. La Commissione assegna delle quote alle imprese interessate. |
4. |
Tutti i dati forniti dalle imprese, le quote e i valori di riferimento sono inseriti nel registro online degli idrofluorocarburi (HFC Registry) istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento, accessibile attraverso il portale sui gas fluorurati (F-Gas Portal) (2). Tutti i dati contenuti nel registro degli idrofluorocarburi, comprensivi delle quote, dei valori di riferimento e dei dati commerciali e personali, saranno trattati come informazioni riservate dalla Commissione europea. |
Solo per i produttori e gli importatori che hanno comunicato di aver immesso in commercio idrofluorocarburi sfusi negli anni 2015 e/o 2016, di cui al punto 1, lettera a), della presente comunicazione:
5. |
Per queste imprese la Commissione calcolerà un valore di riferimento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3. Questi valori di riferimento saranno determinati mediante atti di esecuzione entro il 31 ottobre 2017. |
6. |
Queste imprese riceveranno l’89 % del 63 % (vale a dire il 56,07 %) del loro valore di riferimento, determinato ai sensi del punto 5 supra, come contingente per il 2018 a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, nonché degli allegati V e VI del regolamento. |
Per tutte le imprese di cui al punto 1, lettere a) e b), della presente comunicazione:
7. |
A norma dell’allegato VI del regolamento, la somma delle quote assegnate sulla base dei valori di riferimento di cui al punto 6 è sottratta dalla quantità massima disponibile per il 2018 per stabilire la quantità da assegnare a partire dalla riserva. |
8. |
Le imprese che intendono ottenere delle quote da questa riserva devono seguire la procedura descritta ai punti da 9 a 11 della presente comunicazione. |
9. |
L’impresa deve essere registrata come produttore e/o importatore di idrofluorocarburi nel registro online degli idrofluorocarburi, accessibile attraverso il portale sui gas fluorurati (3). Per le imprese non ancora registrate, le relative istruzioni sono disponibili sul sito web della DG CLIMA (4). |
10. |
L’impresa deve presentare una dichiarazione sulle quantità (aggiuntive) anticipate per il 2018 nel registro elettronico degli idrofluorocarburi accessibile online tramite il portale sui gas fluorurati (5): Tali dichiarazioni saranno ammesse soltanto nel periodo compreso tra il 1o aprile e il 31 maggio 2017, alle ore 13. |
11. |
La Commissione considererà valide soltanto le dichiarazioni relative alle quantità (aggiuntive) anticipate debitamente compilate e senza errori pervenute anteriormente al 31 maggio 2017 alle ore 13 |
12. |
Sulla base di tali dichiarazioni, la Commissione può assegnare, se disponibili, quote a tali imprese a norma dell’articolo 16, paragrafi 2, 4, e 5, nonché degli allegati V e VI del regolamento. |
13. |
La Commissione informerà le imprese in merito alle quote complessive assegnate per il 2018 tramite il registro degli idrofluorocarburi. |
14. |
L’iscrizione nel registro degli idrofluorocarburi e/o una dichiarazione sull’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2018 di per sé non conferiscono alcun diritto di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2018. |
(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.
(2) https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain
(3) https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain
(4) http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting_en
(5) https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain