28.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 322/1 |
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 287, paragrafi 1 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e degli articoli 148, paragrafo 1, e 162, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e degli articoli 43, 48 e 60 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo, modificato dal regolamento (UE) n. 567/2014
la Corte dei conti dell'Unione europea, nella riunione del 13 luglio 2017, ha adottato le sue
RELAZIONI ANNUALI
sull’esercizio finanziario 2016
Le relazioni, corredate delle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte, sono state trasmesse alle autorità competenti per il discarico e alle altre istituzioni.
I Membri della Corte dei conti sono i seguenti:
Klaus-Heiner LEHNE (Presidente), Karel PINXTEN, Henri GRETHEN, Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU, Hans Gustaf WESSBERG, Pietro RUSSO, Ville ITÄLÄ, Kevin CARDIFF, Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, George PUFAN, Neven MATES, Alex BRENNINKMEIJER, Danièle LAMARQUE, Nikolaos MILIONIS, Phil WYNN OWEN, Oskar HERICS, Bettina JAKOBSEN, Janusz WOJCIECHOWSKI, Samo JEREB, Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS, Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, João FIGUEIREDO, Juhan PARTS, Ildikó GÁLL-PELCZ.
RELAZIONE ANNUALE SULL’ESECUZIONE DEL BILANCIO
(2017/C 322/01)
INDICE
Introduzione generale | 7 |
Capitolo 1 |
— Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno della stessa | 9 |
Capitolo 2 |
— Gestione finanziaria e di bilancio | 39 |
Capitolo 3 |
— Ottenere risultati dal bilancio dell'UE | 65 |
Capitolo 4 |
— Entrate | 133 |
Capitolo 5 |
— Competitività per la crescita e l’occupazione | 149 |
Capitolo 6 |
— Coesione economica, sociale e territoriale | 165 |
Capitolo 7 |
— Risorse naturali | 205 |
Capitolo 8 |
— Sicurezza e cittadinanza | 241 |
Capitolo 9 |
— Ruolo mondiale dell'Europa | 251 |
Capitolo 10 |
— Amministrazione | 269 |
INTRODUZIONE GENERALE
0.1. |
La Corte dei conti europea è stata istituita dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (1) come revisore esterno delle finanze dell’UE. In questa veste, la Corte funge da custode indipendente degli interessi finanziari di tutti i cittadini dell’Unione europea, in particolare contribuendo a migliorare la gestione finanziaria della stessa. Maggiori informazioni sul lavoro svolto dalla Corte sono riportate nelle sue pubblicazioni (2), quali la relazione di attività, le relazioni speciali, le analisi panoramiche e i pareri espressi su atti legislativi dell’UE nuovi o aggiornati oppure su altre decisioni che incidono sulla gestione finanziaria. |
0.2. |
La presente relazione, concernente l’esercizio finanziario 2016, costituisce la 40a relazione annuale della Corte sull’esecuzione del bilancio dell’UE. I Fondi europei di sviluppo formano oggetto di una relazione annuale a parte. |
0.3. |
Il bilancio generale dell’UE viene approvato ogni anno dal Consiglio e dal Parlamento europeo. La relazione annuale redatta dalla Corte, unitamente alle relazioni speciali, costituisce la base della procedura di discarico, tramite la quale il Parlamento europeo stabilisce, su raccomandazione del Consiglio, se la Commissione europea abbia assolto in modo soddisfacente le proprie responsabilità in materia di bilancio. Al momento della pubblicazione, la Corte trasmette la relazione annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali. |
0.4. |
Il fulcro della relazione annuale della Corte è costituito dalla dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti consolidati dell’UE e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti («regolarità delle operazioni»). Detta dichiarazione è integrata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell’attività dell’UE. |
0.5. |
Quest’anno la relazione è strutturata come segue:
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0.6. |
Dato che non vengono stilati rendiconti finanziari distinti per le singole rubriche del QFP, le conclusioni presentate in ciascun capitolo non costituiscono giudizi di audit. Nei capitoli sono invece illustrate questioni di rilievo specifiche per ciascuna rubrica del QFP. |
0.7. |
La Corte mira a illustrare le proprie osservazioni in modo chiaro e conciso. Non è sempre possibile evitare l’uso di termini propri dell’UE, delle politiche e del bilancio della stessa, né di termini specifici della contabilità e della revisione dei conti. Un glossario contenente le definizioni e le spiegazioni della maggior parte dei termini specifici sopra menzionati è consultabile sul sito Internet della Corte (4). I termini definiti nel glossario, quando vengono utilizzati per la prima volta in ciascun capitolo sono riportati in corsivo. |
0.8. |
Le risposte della Commissione alle osservazioni della Corte (oppure, se del caso, quelle di altre istituzioni od organismi dell’UE) sono riportate nella presente relazione e dovrebbero essere prese in considerazione congiuntamente ad essa. È tuttavia compito della Corte, in virtù del ruolo di revisore esterno che le compete, esporre le constatazioni di audit e trarne le opportune conclusioni, così da esprimere una valutazione indipendente e imparziale in merito all’affidabilità dei conti e alla regolarità delle operazioni. |
(1) Articoli 285-287 (GU C 326 del 26.10.2012, pagg. 169-171).
(2) Disponibili sul sito Internet della Corte: www.eca.europa.eu
(3) Il capitolo 8 riguarda la rubrica 3 («Sicurezza e cittadinanza»). L’analisi della rubrica 3 non comprende un livello di errore stimato. La Corte non presenta una valutazione specifica per la spesa a titolo della rubrica 6 («Compensazioni») né per altre spese al di fuori del QFP.
(4) http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY_AR_2016/GLOSSARY_AR_2016_IT.pdf
CAPITOLO 1
Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno della stessa
INDICE
Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio — Relazione del revisore indipendente | I‐XXVIII |
Introduzione | 1.1‐1.3 |
Il ruolo della Corte dei conti europea | 1.1‐1.2 |
La spesa dell’UE è un importante strumento per conseguire gli obiettivi delle politiche | 1.3 |
Affidabilità dei conti — Risultanze dell’audit per l’esercizio finanziario 2016 | 1.4‐1.7 |
I conti non sono inficiati da inesattezze rilevanti | 1.4‐1.6 |
Principali questioni di audit | 1.7 |
Regolarità delle operazioni: le entrate e circa metà delle spese sono esenti da errori rilevanti | 1.8‐1.34 |
Le risultanze dell’audit della Corte per l’esercizio 2016 mostrano un miglioramento | 1.9‐1.21 |
I livelli di errore stimati dalla Commissione … | 1.22‐1.24 |
… sono, nella maggior parte dei casi, sostanzialmente in linea con le constatazioni della Corte | 1.25‐1.27 |
La Commissione ha fornito dati su rettifiche e recuperi | 1.28‐1.30 |
Le rettifiche e i recuperi sono applicati in svariati modi | 1.31‐1.32 |
In determinate circostanze, la Corte tiene conto dell’azione correttiva per stimare il livello di errore | 1.33‐1.34 |
La Corte notifica all’OLAF i presunti casi di frode | 1.35‐1.36 |
Conclusioni | 1.37‐1.38 |
Risultanze dell’audit | 1.38 |
Allegato 1.1 — |
Approccio e metodologia di audit |
Allegato 1.2 — |
Frequenza degli errori rilevati nel campionamento di audit per l’esercizio 2016 |
DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ PRESENTATA DALLA CORTE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO — RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE |
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Giudizio |
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Affidabilità dei conti |
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Giudizio sull’affidabilità dei conti |
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Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti |
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Entrate |
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Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti |
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Pagamenti |
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Giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti su cui sono basati i conti |
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Elementi a sostegno del giudizio |
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Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti su cui sono basati i conti |
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Principali questioni di audit |
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La Corte ha valutato l’accantonamento per il regime pensionistico e altre prestazioni per i dipendenti presentate nei conti |
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La Corte ha valutato i ratei passivi esposti nei conti |
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La Corte ha chiesto alla Commissione informazioni aggiuntive a sostegno della valutazione degli strumenti finanziari sottoposti a gestione concorrente |
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Altre osservazioni |
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Responsabilità della direzione |
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Le responsabilità dell’auditor in relazione alla revisione dei conti consolidati e delle operazioni sottostanti |
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13 luglio 2017 |
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Klaus-Heiner LEHNE |
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Presidente |
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Corte dei conti europea |
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12, rue Alcide De Gasperi, Lussemburgo, LUSSEMBURGO |
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INTRODUZIONE |
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Il ruolo della Corte dei conti europea |
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La spesa dell’UE è un importante strumento per conseguire gli obiettivi delle politiche |
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Riquadro 1.1 – Spesa dell’UE espressa in percentuale della spesa totale delle amministrazioni pubbliche e del reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri
Fonte per l’RNL degli Stati membri: serie convenuta di previsioni per le risorse proprie tradizionali e le risorse basate su IVA/RNL del 19.5.2016 (Commissione europea). Fonte per la spesa delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri: Eurostat — conti annuali nazionali. Fonte per la spesa dell’UE: dati contabili della Commissione europea. Elaborazione a cura della Corte dei conti europea. |
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AFFIDABILITÀ DEI CONTI — RISULTANZE DELL’AUDIT PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 |
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I conti non sono inficiati da inesattezze rilevanti |
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Principali questioni di audit |
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REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI: LE ENTRATE E CIRCA METÀ DELLE SPESE SONO ESENTI DA ERRORI RILEVANTI |
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Riquadro 1.2 — Sintesi delle constatazioni relative all’esercizio 2016 riguardanti la regolarità delle operazioni
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Le risultanze dell’audit della Corte per l’esercizio 2016 mostrano un miglioramento |
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Riquadro 1.3 – Livello di errore stimato (errore più probabile, TEP) (2014-2016)
Fonte: Corte dei conti europea. |
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I risultati nei vari settori di spesa mostrano profili di errore diversi |
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Riquadro 1.4 – I pagamenti eseguiti nel 2016 per diritti acquisiti o spese amministrative sono esenti da errori rilevanti (miliardi di euro)
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Riquadro 1.5 — Incidenza di ciascuna rubrica del QFP sul livello di errore globale stimato per il 2016
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Riquadro 1.6 – Incidenza di ciascun tipo di errore sul livello globale di errore stimato
Fonte: Corte dei conti europea. |
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La modalità di gestione ha un impatto limitato sui livelli di errore |
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Riquadro 1.7 – Livello di errore medio stimato, per modalità di gestione e per base di pagamento (2016)
Fonte: Corte dei conti europea. |
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I livelli di errore stimati dalla Commissione … |
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Riquadro 1.8 – Risultanze degli audit della Corte per il 2016 confrontate con le stime della Commissione per gli importi a rischio al pagamento nelle relazioni annuali di attività per l’esercizio 2016
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… sono, nella maggior parte dei casi, sostanzialmente in linea con le constatazioni della Corte |
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La Commissione ha fornito dati su rettifiche e recuperi |
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Riquadro 1.9 – Misure correttive nel 2016: come sono state realizzate nei diversi settori di spesa?
Fonte: Corte dei conti europea, in base all’FSDA dei conti consolidati dell’UE per l’esercizio 2016 e ai dati sottostanti. |
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1.30. |
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Le rettifiche e i recuperi sono applicati in svariati modi |
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1.31. |
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1.32. |
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In determinate circostanze, la Corte tiene conto dell’azione correttiva per stimare il livello di errore |
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LA CORTE NOTIFICA ALL’OLAF I PRESUNTI CASI DI FRODE |
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CONCLUSIONI |
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Risultanze dell’audit |
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(1) I rendiconti finanziari consolidati comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative (compresa l’informativa per settore di attività).
(2) Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono anche le note esplicative.
(3) 66,0 miliardi di euro. Maggiori informazioni sono fornite al paragrafo 1.10 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2016.
(4) 63,3 miliardi di euro. Maggiori informazioni sono fornite al paragrafo 1.11 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2016.
(5) Cfr. il principio contabile internazionale per il settore pubblico (International Public Sector Accounting Standard, IPSAS) n. 25 «Employee benefits». Per il regime pensionistico in esame, l’obbligazione a prestazioni definite riflette il valore attuale dei pagamenti futuri previsti che l’UE sarà tenuta a eseguire per estinguere le obbligazioni pensionistiche derivanti dall’attività lavorativa svolta dai dipendenti nell’esercizio corrente e in quelli precedenti.
(6) Cfr. glossario alla voce: sana gestione finanziaria.
(7) Cfr. parte 2 dei capitoli 5, 6 e 7.
(8) Cfr. nei conti consolidati annuali dell’UE per l’esercizio 2016, la sezione riguardante le relazioni sull’esecuzione del bilancio e note esplicative, 4.3 QFP: esecuzione degli stanziamenti di pagamento.
(9) I conti consolidati comprendono:
a) |
i rendiconti finanziari consolidati, comprendenti lo stato patrimoniale (in cui figurano le attività e le passività alla chiusura dell’esercizio), il conto del risultato economico (che illustra le entrate e le spese per l’esercizio), il prospetto dei flussi di cassa (che mostra come le variazioni dei conti influiscano sulla tesoreria e sugli equivalenti di tesoreria) e il prospetto delle variazioni delle attività nette, nonché le relative note; |
b) |
le relazioni sull’esecuzione del bilancio riguardanti le entrate e le spese dell’esercizio, nonché le relative note. |
(10) Cfr. Recommended Practice Guideline 2 (RPG 2) «Financial Statements Discussion and Analysis» dell’International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB).
(11) Cfr. il conto del risultato economico nei conti annuali consolidati dell’UE per l’esercizio finanziario 2016.
(12) A seguito dell’introduzione nel 2016 del principio ISSAI 1701 sulla scorta del principio ISA 701, gli auditor sono tenuti a riferire in merito alle questioni principali di audit.
(13) Allegato 1.1 , paragrafi 7-10.
(14) In virtù della liquidazione, i prefinanziamenti diventano spese accettate. In caso di sopravvalutazione della liquidazione, una parte dell’importo contabilizzato come spesa non è giustificata dalle relazioni finanziarie.
(15) La gestione diretta (in cui l’esecuzione del bilancio è assicurata direttamente dalla Commissione europea), la gestione indiretta (in cui l’esecuzione del bilancio è affidata a paesi partner non appartenenti all’UE, organizzazioni internazionali, agenzie nazionali, il gruppo BEI, ecc.), la gestione concorrente (in cui l’esecuzione del bilancio è condivisa fra Commissione e Stati membri).
(16) Perlopiù spese trattate nei capitoli 5 e 8, ma anche parte delle spese oggetto dei capitoli 6 e 7 eseguite nell’ambito della gestione diretta o indiretta. L’errore estrapolato per le spese a gestione concorrente si basa sull’esame di 560 operazioni (estratte da una popolazione di 94,5 miliardi di euro), mentre l’estrapolazione per le altre forme di spese operative si basa sull’esame di 321 operazioni (estratte da una popolazione di 25,4 miliardi euro).
(17) Pagamenti effettuati, al netto di nuovi prefinanziamenti, ma compresivi dei prefinanziamenti precedenti effettivamente liquidati nel corso dell’esercizio finanziario [Relazione annuale per il 2016 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell’UE, COM(2017) 351 final, allegato 3, pag. 16].
(18) La Corte ha esaminato le RAA delle seguenti DG: BUDG ed ESTAT (paragrafo 4.20); RTD, EAC e MOVE (paragrafo 5.20); REGIO ed EMPL (paragrafo 6.26); AGRI (paragrafo 7.28); MARE, ENV e CLIMA (paragrafo 7.31); NEAR (paragrafo 9.29); HR, DIGIT, OIB, OIL, OP e PMO (paragrafo 10.7) e DEVCO (RA FES paragrafo 33).
(19) Sottorubrica 1a «Competitività» del QFP (cfr. paragrafo 5.21).
(20) Sottorubrica 1b «Coesione» del QFP (cfr. paragrafo 6.34).
(21) Rubrica 2 «Risorse naturali» del QFP (cfr. paragrafo 7.29).
(22) AMPR 2016 [COM(2017) 351 final], parte II.
(23) Cfr. relazione speciale n. 4/2017.
(24) L’articolo 80, paragrafo 4, del regolamento finanziario recita: «La Commissione basa le sue rettifiche finanziarie sull’individuazione degli importi spesi indebitamente e sulle implicazioni finanziarie per il bilancio. Se non è possibile un’identificazione precisa di tali importi, la Commissione può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie in conformità della normativa settoriale».
(25) Il livello di errore stimato per la sottorubrica «Coesione» non comprende la quantificazione degli esborsi effettuati nel 2016 a favore di strumenti finanziari, pari a 2,5 miliardi di euro, che a giudizio della Corte non rientrano nel periodo di ammissibilità definito all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25) (paragrafi 6.20-6.21). Detti esborsi rappresenterebbero un livello di errore stimato del 2,0 % sull’intera spesa dell’UE.
(26) Non vi è una valutazione specifica per quanto riguarda le spese relative alle rubriche del QFP nn. 3 («Sicurezza e cittadinanza») e 6 («Compensazioni»), né per altre spese (strumenti speciali al di fuori del QFP 2014-2020 quali la riserva per gli aiuti d’urgenza, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea e lo strumento di flessibilità). Il lavoro svolto in questi ambiti contribuisce tuttavia alla conclusione globale della Corte sulla spesa per l’esercizio 2016.
Fonte: Corte dei conti europea.
(27) Livello di errore stimato: cfr. riquadro 1.2 e note a piè di pagina.
(28) Alcune DG gestiscono la spesa destinata a più di una rubrica del QFP (AGRI, EACEA, ECFIN, EMPL e REGIO).
(29) Le denominazioni (complete) delle DG della Commissione e delle agenzie esecutive abbreviate nel presente riquadro sono consultabili nella sezione 9.6 del Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali (http://publications.europa.eu/code/it/it-390600.htm).
(30) BUDG, COMP, DGT, DIGIT, EPSC, EPSO/EUSA, ESTAT, HR, IAS, OIB, OIL, OLAF, OP, PMO, SCIC, SG, SJ e servizio di assistenza per le riforme strutturali (SRSS).
(31) Percentuale della spesa che potrebbe non essere conforme agli obblighi normativi e contrattuali applicabili al momento del pagamento.
(32) La maggior parte delle DG ha comunicato l’importo a rischio come un unico dato. Alcune hanno fornito un intervallo tra un valore minimo e un valore massimo (ECFIN, FISMA, CNECT, RTD, REA, OIB e INEA), mentre la DG REGIO ha presentato un intervallo tra un valore medio e un valore massimo.
ALLEGATO 1.1
APPROCCIO E METODOLOGIA DI AUDIT
1. |
L’approccio di audit della Corte è descritto nel manuale dell’audit finanziario e di conformità, reperibile nel suo sito Internet. Per pianificare il proprio lavoro, la Corte si avvale di un modello di affidabilità. A tal fine, considera il rischio che si verifichino errori (rischio intrinseco) e il rischio che gli errori non siano impediti o rilevati e corretti (rischio di controllo). |
PARTE 1 — Approccio e metodologia di audit per quanto concerne l’affidabilità dei conti
2. |
La Corte esamina i conti consolidati dell’UE per determinarne l’affidabilità. Essi sono costituiti da:
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3. |
I conti consolidati dovrebbero presentare in maniera adeguata, sotto tutti gli aspetti rilevanti:
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4. |
Nel quadro dell’audit, la Corte:
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PARTE 2 — Approccio e metodologia di audit per quanto concerne la regolarità delle operazioni
5. |
Per controllare la regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti occorre verificare se rispettano le norme e i regolamenti applicabili ( riquadro 1.2 ). |
6. |
Nell’espletare l’attività di audit, la Corte valuta se può avvalersi in modo efficiente dei controlli sulla regolarità già svolti da altri. Qualora intenda servirsi delle risultanze di tali controlli, essa valuta, conformemente ai princìpi di audit, l’indipendenza e la competenze dell’altra parte, nonché l’estensione e l’adeguatezza di tale lavoro. |
Modalità di verifica delle operazioni
7. |
Per ciascuna rubrica del QFP (capitoli da 5 a 10), la Corte verifica un campione rappresentativo di operazioni per stimare l’incidenza delle operazioni irregolari nella popolazione complessiva. |
8. |
Per ciascuna operazione selezionata, gli auditor della Corte stabiliscono se la domanda o il pagamento siano stati o meno eseguiti per le finalità approvate dal bilancio e specificate nella normativa. Viene esaminato il calcolo dell’importo della domanda o del pagamento (per domande più cospicue sulla base di una selezione rappresentativa di tutte le voci dell’operazione). Ciò implica ripercorrere l’iter dell’operazione, dai conti di bilancio fino al destinatario finale (ad esempio, un agricoltore oppure l’organizzatore di corsi di formazione o di un progetto di aiuto allo sviluppo), e verificare la conformità a ciascun livello. |
9. |
Per quanto riguarda la verifica delle entrate, l’audit della Corte relativo alle risorse proprie basate sull’imposta sul valore aggiunto e sul reddito nazionale lordo prende innanzitutto in esame gli aggregati macroeconomici su cui esse sono calcolate. La Corte esamina i controlli eseguiti dalla Commissione su detti contributi degli Stati membri, fino alla loro riscossione e registrazione nei conti consolidati. Per le risorse proprie tradizionali, la Corte esamina i conti delle autorità doganali e il flusso dei dazi, anche in questo caso fino alla riscossione degli importi da parte della Commissione e alla loro contabilizzazione. |
10. |
Dal lato della spesa, la Corte esamina i pagamenti nel momento in cui la spesa è stata sostenuta, registrata e accettata. Ciò vale per tutte le categorie di pagamenti (compresi quelli effettuati per l’acquisto di attività), ad eccezione degli anticipi nel momento in cui sono effettuati. Gli anticipi sono esaminati quando:
|
11. |
Il campione di audit è estratto in modo da poter stimare il livello di errore per la spesa nel suo insieme anziché per le singole operazioni (ad esempio, un progetto specifico). La Corte ricorre al campionamento per unità monetaria per selezionare le domande o i pagamenti e, a livello inferiore, le singole voci all’interno di un’operazione (come le fatture di progetti, le parcelle nella domanda presentata da un agricoltore). I tassi di errore indicati per queste voci non vanno intesi come conclusione delle rispettive operazioni, ma piuttosto come contributo diretto al livello di errore complessivo relativo alla spesa dell’UE nel suo insieme. |
12. |
La Corte non esamina per ogni singolo anno le operazioni in ciascuno Stato membro, paese e/o regione beneficiari. Il fatto che vengano menzionati taluni Stati membri, paesi e/o regioni beneficiari non significa che tali casi non si verifichino anche altrove. Gli esempi forniti nella presente relazione non costituiscono una base per trarre conclusioni riguardo agli Stati membri, ai paesi e/o alle regioni beneficiari interessati nello specifico. |
13. |
L’approccio adottato dalla Corte non è stato concepito per raccogliere dati sulla frequenza dell’errore nell’intera popolazione. Pertanto, i dati presentati sul numero di errori rilevati per una rubrica del QFP, nella spesa gestita da una DG o nella spesa eseguita in un particolare Stato membro non sono indicativi della frequenza dell’errore nelle operazioni finanziate dall’UE o nei singoli Stati membri. L’approccio della Corte in materia di campionamento applica ponderazioni diverse a operazioni differenti, rispecchiando il valore della spesa in questione e l’intensità del lavoro di audit. Questa ponderazione è eliminata nelle informazioni sulla frequenza, nelle quali è attribuito il medesimo peso tanto allo sviluppo rurale quanto al sostegno diretto per le risorse naturali, nonché tanto alla spesa per il Fondo sociale europeo quanto ai pagamenti a titolo della politica regionale e della coesione. |
Come la Corte valuta e presenta i risultati della verifica delle operazioni
14. |
Un errore può riguardare in tutto o in parte l’importo di una singola operazione. La Corte appura se gli errori siano quantificabili o meno, ossia se sia possibile determinare quanto dell’importo controllato sia inficiato dall’errore. Gli errori individuati e corretti precedentemente alle verifiche della Corte, e indipendentemente da queste ultime, sono esclusi dal calcolo e dalla frequenza dell’errore, in quanto proprio la loro rilevazione e correzione dimostra che i sistemi di controllo hanno funzionato efficacemente. |
15. |
I criteri usati dalla Corte per quantificare gli errori in materia di appalti pubblici sono descritti nel documento «Non-compliance with the rules on public procurement — types of irregularities and basis for quantification» (1). |
16. |
La quantificazione della Corte può differire da quella utilizzata dalla Commissione o dagli Stati membri nel decidere le misure da adottare in caso di applicazione non corretta della normativa sugli appalti pubblici. |
Livello di errore stimato
17. |
La Corte stima il cosiddetto tasso di «errore più probabile» (TEP). Procede in questo modo per la maggior parte delle rubriche del QFP e per l’insieme della spesa di bilancio. Il TEP tiene conto unicamente degli errori quantificabili ed è espresso in percentuale. Fra gli esempi di errori figurano le violazioni quantificabili della normativa applicabile nonché delle condizioni relative a contratti e sovvenzioni. La Corte fissa inoltre il limite inferiore (LIE) e il limite superiore dell’errore (LSE). |
18. |
La Corte applica il livello del 2 % come soglia di rilevanza per esprimere il proprio giudizio e tiene conto anche della natura, dell’importo e del contesto degli errori. |
In che modo la Corte esamina i sistemi e comunica i risultati
19. |
La Commissione, le altre istituzioni ed organismi dell’UE, le autorità degli Stati membri, i paesi e/o le regioni beneficiari pongono in essere una serie di sistemi per gestire i rischi per il bilancio e sorvegliare/assicurare la regolarità delle operazioni. È utile esaminare tali sistemi per individuare gli ambiti suscettibili di miglioramento. |
20. |
Ciascuna rubrica del QFP, come pure le entrate, richiede il funzionamento di una molteplicità di singoli sistemi. Ogni anno la Corte seleziona un campione di sistemi e presenta i risultati della propria valutazione assieme ad alcune raccomandazioni per futuri miglioramenti. |
In che modo la Corte perviene a formulare il proprio giudizio nella dichiarazione di affidabilità
21. |
Il giudizio sulla regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti consolidati dell’UE poggia sul lavoro di audit della Corte descritto nei capitoli da 4 a 10. Il giudizio della Corte è espresso nella dichiarazione di affidabilità. Attraverso gli audit svolti, la Corte può formulare un giudizio con cognizione di causa, indicando se gli errori presenti nella popolazione superino o rientrino nei limiti di rilevanza. |
22. |
Quando rileva un livello di errore rilevante e ne determina l’effetto sul giudizio di audit, la Corte deve stabilire se gli errori, oppure l’assenza di elementi probatori di audit, siano o meno «pervasivi». A tal fine, applica gli orientamenti riportati nel principio internazionale delle istituzioni superiori di controllo (ISSAI) 1705, estendendoli agli aspetti della legittimità e regolarità, conformemente al proprio mandato. Qualora gli errori siano rilevanti e pervasivi, la Corte esprime un giudizio di audit negativo. |
23. |
Un errore o un’assenza di elementi probatori di audit sono ritenuti «pervasivi» se, a giudizio dell’auditor, non sono circoscritti a taluni elementi, conti o voci dei rendiconti finanziari (sono cioè diffusi in tutti i conti o le operazioni oggetto di verifica) oppure, benché circoscritti, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale dei rendiconti finanziari, oppure riguardano informazioni comunicate che sono fondamentali ai fini della comprensione dei rendiconti finanziari da parte degli utenti. |
24. |
Per l’insieme delle spese nel 2016, la migliore stima della Corte sul livello di errore è del 3,1 %. La Corte non ritiene tale errore pervasivo, poiché è circoscritto a una tipologia specifica di spesa soltanto in alcuni settori di spesa. Il livello di errore stimato per le diverse rubriche del QFP varia, come descritto nei capitoli da 5 a 7, 9 e 10. |
Frode presunta
25. |
Se la Corte ha motivo di sospettare che sia stata perpetrata un’attività fraudolenta, ne informa l’OLAF, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, incaricato di svolgere le indagini necessarie. La Corte segnala all’OLAF diversi casi all’anno. |
PARTE 3 — Collegamento fra i giudizi di audit relativi all’affidabilità dei conti e alla regolarità delle operazioni
26. |
La Corte ha espresso:
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27. |
La Corte espleta gli audit ed esprime i relativi giudizi conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC, nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. |
28. |
Se gli auditor emettono giudizi di audit sia sull’affidabilità dei conti sia sulla regolarità delle operazioni che ne sono alla base, tali princìpi affermano che un giudizio con modifica sulla regolarità delle operazioni non conduce, di per sé, a un giudizio con modifica sull’affidabilità dei conti. I rendiconti finanziari, su cui la Corte esprime un giudizio, riconoscono l’esistenza di una questione rilevante riguardo alle violazioni delle norme che disciplinano la spesa imputata al bilancio UE. Di conseguenza, la Corte ha deciso che l’esistenza di un livello di errore rilevante sul piano della regolarità non giustifica, di per sé, la modifica del giudizio della Corte, distinto, sull’affidabilità dei conti. |
(1) http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Guideline_procurement/Quantification_of_public_procurement_errors.pdf
ALLEGATO 1.2
FREQUENZA DEGLI ERRORI RILEVATI NEL CAMPIONAMENTO DI AUDIT PER L’ESERCIZIO 2016
CAPITOLO 2
Gestione finanziaria e di bilancio
INDICE
Introduzione | 2.1-2.3 |
Gestione di bilancio nel 2016 | 2.4-2.14 |
I pagamenti sono rimasti ben entro i limiti fissati dal bilancio annuale | 2.4-2.7 |
L’esteso impiego di strumenti speciali e margini fa sì che resti poca flessibilità per rispondere ad eventi imprevisti | 2.8-2.10 |
Gli importi da liquidare hanno raggiunto il livello più elevato di sempre | 2.11-2.14 |
Problematiche di gestione finanziaria relative al bilancio 2016 | 2.15-2.31 |
L’esposizione finanziaria del bilancio dell’UE è ingente | 2.15-2.20 |
L’UE utilizza strumenti finanziari in misura maggiore rispetto al passato | 2.21-2.23 |
Gli Stati membri potrebbero incontrare difficoltà nell’utilizzo dei fondi UE disponibili | 2.24-2.26 |
La rendicontazione complessiva sulla spesa in materia di migrazione e crisi dei rifugiati deve essere più coerente e completa | 2.27-2.28 |
La complessità dei meccanismi di finanziamento dell’UE continua ad aumentare | 2.29-2.31 |
Rischi e sfide per il futuro | 2.32-2.39 |
Evitare un altro arretrato di domande di rimborso inevase | 2.32-2.33 |
Finanziare il nuovo QFP | 2.34-2.39 |
Conclusioni e raccomandazioni | 2.40-2.48 |
Conclusioni | 2.40-2.47 |
Raccomandazioni | 2.48 |
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INTRODUZIONE |
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GESTIONE DI BILANCIO NEL 2016 |
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I pagamenti sono rimasti ben entro i limiti fissati dal bilancio annuale |
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Riquadro 2.1 – Il bilancio nel 2016 (milioni di euro)
Fonte: Conti annuali consolidati dell’Unione europea — Esercizio finanziario 2016, Relazioni aggregate sull’esecuzione del bilancio e note esplicative, tabelle 4.1 e 4.3. |
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L’esteso impiego di strumenti speciali e margini fa sì che resti poca flessibilità per rispondere ad eventi imprevisti |
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Gli importi da liquidare hanno raggiunto il livello più elevato di sempre |
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PROBLEMATICHE DI GESTIONE FINANZIARIA RELATIVE AL BILANCIO 2016 |
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L’esposizione finanziaria del bilancio dell’UE è ingente |
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Riquadro 2.2 – Esposizione a garanzie (miliardi di euro)
Fonte: conti dell’UE per il 2016, note da 4.1.1 a 4.1.3 ai rendiconti finanziari. |
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Riquadro 2.3 – Altri obblighi giuridici a lungo termine a fine 2016 (milioni di euro)
Fonte: conti dell’UE per il 2016, nota 5.3 ai rendiconti finanziari. |
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L’UE utilizza strumenti finanziari in misura maggiore rispetto al passato |
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Riquadro 2.4 – Strumenti finanziari che beneficiano del sostegno del bilancio dell’UE
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Riquadro 2.5 – Finanziamenti FEIS per Stato membro (milioni di euro)
Fonte: BEI, relazione operativa a fine esercizio del Fondo europeo per gli investimenti strategici — Sportello relativo alle infrastrutture e all’innovazione (IIW) e Sportello per piccole e medie imprese (SMEW). Schedule II dell’accordo sul FEIS — data di rendicontazione: 31 dicembre 2016. |
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Gli Stati membri potrebbero incontrare difficoltà nell’utilizzo dei fondi UE disponibili |
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Riquadro 2.6 – Impegni ancora da liquidare dei fondi SIE al 31 dicembre 2016 in percentuale della spesa delle amministrazioni pubbliche nel 2016, per Stato membro
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni pervenute dalla Commissione. Dati Eurostat sulla spesa delle amministrazioni pubbliche per il 2016, aprile 2017. |
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Riquadro 2.7 – Fondi dell’UE (*1) come percentuale degli investimenti fissi lordi degli Stati membri (*2)
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni pervenute dalla Commissione. Dati Eurostat sugli investimenti fissi lordi (investimenti). |
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La rendicontazione complessiva sulla spesa in materia di migrazione e crisi dei rifugiati deve essere più coerente e completa |
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La complessità dei meccanismi di finanziamento dell’UE continua ad aumentare |
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Riquadro 2.8 – Entità e strumenti coinvolti nel finanziamento e nell’esecuzione delle politiche dell’UE
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Legenda:
Quadro d’insieme più ampio dell’attuazione delle politiche, delle operazioni e delle attività di finanziamento dell’UE al giugno 2017
Rendicontazione e discarico da parte dell’autorità di bilancio: Parlamento europeo e Consiglio
In certa misura, rendicontazione e discarico da parte dell’autorità di bilancio: Parlamento europeo e Consiglio
Audit da parte della Corte dei conti europea
Gestito dalla Commissione — gestione diretta/concorrente
Gestito dal Gruppo BEI
Iniziativa FEIS
In certa misura iniziativa FEIS
Nei conti annuali consolidati dell’UE Il colore dei riquadri indica le fonti di finanziamento:
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Acronimi e abbreviazioni utilizzati
ACP-UE Partenariato tra i paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico e l’Unione europea FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale AMF Assistenza macrofinanziaria FEI Fondo europeo per gli investimenti BCE Banca centrale europea FEIS Fondo europeo per gli investimenti strategici BdP Bilancia dei pagamenti FES Fondo europeo di sviluppo BEI Banca europea per gli investimenti FESR Fondo europeo di sviluppo regionale BERS Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo Fondi SIE Fondi strutturali e di investimento europei CECA Comunità europea del carbone e dell’acciaio FRT Strumento per i rifugiati in Turchia Copernicus Programma europeo di osservazione della terra FSE Fondo sociale europeo COSME Competitività delle imprese e delle PMI (COSME) Galileo Sistema globale di radionavigazione via satellite (GNSS) dell’UE EaSI Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI). GLF
Greek Loan Facility (strumento di prestito a favore della Grecia) EFSF
European Financial Stability Facility (Fondo europeo di stabilità finanziaria) IPOL Politiche interne ELM Mandato di finanziamento esterno ITER Reattore sperimentale termonucleare internazionale (accordo e organizzazione) EUTF Bêkou Fondo fiduciario d’emergenza per la Repubblica centrafricana MES Meccanismo europeo di stabilità EUTF Colombia Fondo fiduciario per la Colombia MESF Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria EUTF Madad Fondo fiduciario regionale dell’UE in risposta alla crisi siriana O 2020 Orizzonte 2020 — Ricerca e innovazione dell’UE EUIPO Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale PE Parlamento europeo Iniziativa per le PMI Iniziativa per le piccole e medie imprese Progr. Programma FC Fondo di coesione Stanziam. Stanziamenti FEAMP Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca UCVV Ufficio comunitario delle varietà vegetali Fonte: Corte dei conti europea. |
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RISCHI E SFIDE PER IL FUTURO |
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Evitare un altro arretrato di domande di rimborso inevase |
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Finanziare il nuovo QFP |
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Riquadro 2.9 – Proiezioni degli impegni e dei pagamenti fino alla fine del QFP nel 2020 (miliardi di euro)
Fonte: Per gli esercizi finanziari 2007-2016: Conti annuali consolidati dell’Unione europea; per proiezioni sugli esercizi 2017-2020: regolamento QFP e adeguamento tecnico del 2017. |
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI |
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Conclusioni |
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Raccomandazioni |
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La Commissione accetta questa raccomandazione. La Commissione nelle sue proposte assicurerà un corretto equilibrio tra impegni e pagamenti. Tuttavia, fa notare che le decisioni finali vengono adottate dai colegislatori. |
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La Commissione accetta in parte questa raccomandazione. La Commissione propone sempre di conteggiare i pagamenti per gli strumenti speciali al di sopra dei massimali. Tuttavia, la decisione finale sarà presa dall’autorità di bilancio caso per caso. |
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La Commissione accetta questa raccomandazione. La Commissione esaminerà la possibilità di consolidare le sue relazioni esistenti per produrre informazioni esaustive sulla spesa per i rifugiati e la migrazione. |
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La Commissione accetta questa raccomandazione. Il Libro bianco sul futuro dell’Europa nel 2025 ha avviato un processo globale di dibattito e riflessione che precede i preparativi per il prossimo QFP. In tale contesto la Commissione ha adottato un documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE nel giugno 2017. L’architettura finanziaria dell’UE e altre questioni come la durata, la flessibilità e la prevedibilità, formeranno parte del processo globale di riflessione in preparazione del prossimo QFP. |
(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (di seguito: «regolamento QFP») (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(2) Queste cifre corrispondono a stanziamenti per impegni pari all’1,04 % dell’RNL dell’UE e a stanziamenti per pagamenti pari allo 0,98 % dell’RNL dell’UE per il 2014-2020, come disposto dal più recente adeguamento tecnico del QFP — COM(2016) 311 final del 30 giugno 2016: «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all’evoluzione dell’RNL e adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione (articoli 6 e 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per periodo 2014-2020)», di seguito: «adeguamento tecnico del 2017».
(3) Sono possibili stanziamenti di pagamento supplementari, al di là del limite previsto dalla normativa sulle risorse proprie, a valere su entrate diverse dalle entrate da risorse proprie.
(4) La decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105) fissa per gli stanziamenti per impegni un limite pari all’1,26 % dell’RNL dell’UE e per gli stanziamenti per pagamenti un limite pari all’1,20 % dell’RNL dell’UE.
(5) Cfr. un documento di riflessione sulla comunicazione della Commissione, intitolato «È giunto il momento di riformare il bilancio dell’UE? Documento di riflessione della Corte dei conti europea sul riesame intermedio del quadro finanziario pluriennale 2014-2020»; un parere sulla proposta di proroga e di aumento del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) (Parere n. 2/2016, GU C 465 del 13.12.2016); ed un parere sulla proposta di modifica del regolamento finanziario (Parere n. 1/2017, GU C 91 del 23.3.2017).
(6) Escludendo riporti ed entrate con destinazione specifica.
(7) Per detti ritardi, si vedano le pagine 45 e 46 del Report on Budgetary and Financial Management of the European Commission — Financial year 2016 e l’allegato 6 (Payment forecast), Sezione 3, paragrafo 3, del documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2016)299 final, del 14 settembre 2016, che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 — Un bilancio dell’UE incentrato sui risultati» (COM(2016) 603 final).
(8) I motivi della lunga durata della procedura di adozione delle basi giuridiche per i programmi del 2014-2020 sono elencati ai paragrafi 11 e 36 della relazione speciale n. 2/2017 della Corte (http://eca.europa.eu).
(9) Relazione speciale n. 36/2016 (http://eca.europa.eu).
(10) Allegato 6 (Payment forecast), Sezione 3, paragrafo 3, del documento SWD(2016) 299 final.
(11) Bilancio rettificativo n. 4. Questo e gli altri bilanci rettificativi hanno aumentato gli stanziamenti di impegno di 273 milioni di euro e gli stanziamenti di pagamento di 31 milioni di euro.
(12) Cfr. la pagina EU Budget result nella sezione Budgetary implementation reports and explanatory notes dei conti annuali consolidati dell’Unione europea, esercizio finanziario 2016 (di seguito: «conti dell’UE per il 2016»).
(13) La riserva per gli aiuti d’urgenza, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e lo strumento di flessibilità. Cfr. articoli 9-12 del regolamento QFP.
(14) Allegato 6 (Payment forecast), Sezione 6 del documento SWD(2016) 299 final.
(15) Cfr. documento 7031/17 ADD 1 del Consiglio.
(16) Articolo 13 del regolamento QFP.
(17) Decisioni (UE) 2017/339 e (UE) 2017/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relative alla mobilizzazione del margine per imprevisti (GU L 50 del 28.2.2017).
(18) Articolo 14 del regolamento QFP.
(19) Sulla base dell’adeguamento tecnico del 2017.
(20) Articolo 17 del regolamento QFP.
(21) Un «impegno» ha basi diverse nei diversi settori del bilancio (cfr. paragrafo 2.5 e tabella 2.1 della relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 2015).
(22) A tale cifra si è arrivati dividendo gli importi da liquidare (2016: 238,3 miliardi di euro; 2007: 138,4 miliardi di euro) per i pagamenti dissociati effettuati, ossia i pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio a fronte di impegni pluriennali (2016: 81,5 miliardi di euro; 2007: 63,3 miliardi di euro).
(23) Cfr. nota 4 dei conti dell’UE per il 2016.
(24) Cfr. nota 2.4.1 dei conti dell’UE per il 2016.
(25) Cfr. nota 2.10 dei conti dell’UE per il 2016.
(26) Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento QFP.
(27) Nel Parere n. 1/2017, la Corte ha formulato una raccomandazione in merito a detta proposta.
(28) Cfr. nota 5.3 dei conti dell’UE per il 2016.
(29) La Commissione ha presentato all’autorità di bilancio una proposta per aumentare la dimensione del FEIS. La Corte ha pubblicato il Parere n. 2/2016 in merito a detta proposta.
(30) BEI, relazione operativa a fine esercizio del Fondo europeo per gli investimenti strategici — Sportello relativo alle infrastrutture e all’innovazione (IIW) e Sportello per piccole e medie imprese (SMEW). Schedule II dell’accordo sul FEIS — data di rendicontazione: 31 dicembre 2016. La garanzia del FEIS copre 11,2 miliardi di euro.
(31) Gli investimenti fissi lordi sono spesso considerati dagli economisti un importante indicatore di crescita economica e di produttività a più lungo termine.
(*1) I fondi dell’UE non includono la rubrica 5 («Amministrazione») del QFP.
(*2) Stati membri nei quali i fondi dell’UE sono stati in media maggiori del 5 % degli investimenti fissi lordi nel periodo 2007-2015. Gli investimenti fissi lordi sono costituiti dalle acquisizioni, al netto delle cessioni, di capitale fisso o attività immateriali effettuate dai produttori residenti.
(32) Le misure sinora adottate comprendono:
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l’istituzione dello strumento per i rifugiati in Turchia (FRT); l’istituzione di un fondo fiduciario d’emergenza per la Repubblica centrafricana («EUTF Bêkou»); |
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il potenziamento del fondo fiduciario dell’UE per la Siria («EUTF Madad»); |
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l’incremento di fondi per il Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e per il Fondo sicurezza interna (ISF); |
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lo storno di fondi ad una nuova linea di bilancio per la fornitura di sostegno d’emergenza all’interno dell’UE; |
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il potenziamento delle dotazioni finanziarie delle pertinenti Agenzie: Frontex, Europol, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo e il Centro europeo per la lotta al traffico di migranti. |
(33) Cfr. paragrafi 1.46 e 1.52 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2012.
(34) Conclusioni dell’allegato 6 del documento SWD(2016) 299 final.
(35) Regolamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consiglio (GU L 163 del 24.6.2017, pag. 1).
(36) Sulla base delle risultanze esistenti a fine 2016 e sulla base del QFP, compreso l’adeguamento tecnico del 2017, la Corte ha formulato l’ipotesi conservativa che il 98 % degli stanziamenti d’impegno verrà convertito in impegni. Gli auditor della Corte sono partiti dalla stima dei disimpegni calcolata dalla Commissione nel documento di riesame intermedio ed hanno ipotizzato che il 99 % degli stanziamenti di pagamento diverrà pagamenti, escludendo i pagamenti relativi a strumenti speciali, come nell’ipotesi della Commissione. Le entrate con destinazione specifica e i riporti non sono stati inclusi nelle proiezioni 2017-2020, data la difficoltà del loro calcolo ed il loro impatto minimo sulle proiezioni.
(37) L’allegato 6 al documento SWD(2016) 299 final indica una cifra di 254 miliardi di euro. La proiezione della Corte si basa sulla stima dell’impiego degli stanziamenti d’impegno (648,1 miliardi di euro) e degli stanziamenti di pagamento (604,3 miliardi di euro) disponibili nel QFP per gli anni 2017-2020 (in base all’adeguamento tecnico del 2017).
(38) Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della decisione 2014/335/UE, Euratom.
(39) Articolo 25 del regolamento QFP.
(40) Articolo 9 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.
(41) Cfr. paragrafo 2.47 e raccomandazione 2 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2015.
(*3) In base alle più recenti relazioni sull’esecuzione disponibili.
(*4) In base agli importi massimi degli stanziamenti per programmi operativi al 31 dicembre 2016.
(*5) Per il periodo di programmazione 2014-2020, la Corte ha stimato che la dotazione indicativa per gli strumenti finanziari soggetti a gestione indiretta ammonti a 7,4 miliardi di euro (relazione annuale sull’esercizio finanziario 2015, tabella 2.10).
(42) Per gli strumenti finanziari FESR e FSE, il corrispondente contributo UE pagato in totale al 31 dicembre 2015 è ammontato a 11,6 miliardi di euro, di cui solo 8,5 miliardi di euro (73 %) hanno raggiunto i beneficiari finali. Questi importi corrispondono a un periodo di attuazione di nove anni (2007-2015) [cfr. pag. 66 del documento della Commissione EGESIF_16-0011-00, Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25)].
(43) Relazione speciale n. 5/2015 (http://eca.europa.eu).
(44) Al 31 dicembre 2014, il contributo globale dell’UE al periodo di programmazione 2007-2013 per gli strumenti finanziari soggetti a gestione indiretta ammontava a quasi 3,8 miliardi di euro (esclusi gli strumenti di finanziamento combinato).
(45) Cfr. paragrafo 2.22 e nota 35.
CAPITOLO 3
Ottenere risultati dal bilancio dell’UE
INDICE
Introduzione | 3.1 |
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3.2-3.51 |
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3.3-3.12 |
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3.13-3.51 |
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3.52-3.59 |
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3.60-3.71 |
Conclusioni e raccomandazioni | 3.72-3.77 |
Conclusioni | 3.72-3.75 |
Raccomandazioni | 3.76-3.77 |
Allegato 3.1 – |
Stato dettagliato delle raccomandazioni per singola relazione |
Allegato 3.2 – |
Principali miglioramenti e debolezze irrisolte per singola relazione |
Allegato 3.3 – |
Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per le questioni relative alla performance |
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INTRODUZIONE |
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PARTE 1 — RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE: COSA EMERGE DAL CONFRONTO TRA L’APPROCCIO DELLA COMMISSIONE E LE BUONE PRATICHE? |
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Sezione 1 — Il quadro di riferimento relativo alla rendicontazione della performance |
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Riquadro 3.1 — Il quadro di riferimento relativo alla rendicontazione della performance applicato dalla Commissione
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di informazioni della Commissione. |
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A. Dichiarazioni programmatiche |
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Riquadro 3.2 – Dichiarazioni programmatiche 2017: obiettivi e indicatori
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B. Relazioni settoriali |
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C. Piani strategici, piani di gestione e relazioni annuali di attività |
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D. Valutazioni |
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Riquadro 3.3 - Numero di valutazioni a livello di Commissione tra il 2000 e il 2015 (media mobile triennale e cifre annuali)
Fonte: Banca dati delle valutazioni della Commissione (2000-2015). |
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E. Relazione annuale sulla gestione e il rendimento |
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F. Altre relazioni con informazioni sulla performance |
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Sezione 2 — Confronto con le buone pratiche in materia di rendicontazione della performance in altri contesti |
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A. Introduzione |
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B. Margine di miglioramento del quadro di riferimento della performance |
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a) La Commissione utilizza due serie di obiettivi e indicatori per misurare la performance, rispettivamente, dei propri servizi e dei programmi di spesa |
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b) La Commissione ha un gran numero di obiettivi e indicatori |
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Riquadro 3.4 - Risultati dell’indagine 2016 dell’OCSE in materia di programmazione di bilancio basata sulla performance
Fonte: Presentazione dell’OCSE alla dodicesima riunione annuale della rete degli alti funzionari OCSE responsabili del bilancio sulla performance e i risultati, 25 novembre 2016. |
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Riquadro 3.5 - Il numero di obiettivi e indicatori dell’UE (per miliardo di euro) è maggiore di quello della Francia o dei Paesi Bassi
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C. La rendicontazione della performance non è esaustiva |
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a) La rendicontazione della performance non è ben equilibrata, giacché offre informazioni limitate su sfide e insuccessi |
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b) Le informazioni limitate sulla qualità dei dati relativi alla performance incidono negativamente sulla trasparenza |
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Riquadro 3.6 - Frequenza della rendicontazione per il monitoraggio della performance attuale
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dell’indagine sulla rendicontazione della performance. |
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D. Le relazioni sulla performance sono di tipo descrittivo e potrebbero utilizzare meglio gli ausili visivi e di navigazione |
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Fonte: Dipartimento australiano dei servizi sociali, relazione annuale 2015-2016 (35) (pagg. 253 e 258) e dipartimento dell’istruzione e della formazione, relazione annuale 2015-2016 (36) (pagg. 225 e 238). |
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Riquadro 3.8 - Francia: la relazione sui risultati del bilancio generale dello Stato utilizza immagini piuttosto che testi
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della relazione sul bilancio generale dello Stato per il 2015. © Direction du Budget, ministère de l’Action et des Comptes publics, Francia. |
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Riquadro 3.9 - Banca mondiale: la relazione annuale 2016 utilizza molti strumenti per migliorare l’accessibilità
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della relazione annuale 2016 della Banca mondiale. «World Bank. 2016. The World Bank Annual Report 2016. Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24985 License: CC BY 3.0 IGO.» |
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Riquadro 3.10 - Utilizzo di ausili visivi e di navigazione nelle relazioni sulla performance stilate dalla Commissione
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E. La Commissione non dimostra di usare sistematicamente i risultati della valutazione |
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a) Non sempre sono formulate raccomandazioni |
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b) La Commissione non dimostra che viene dato sistematicamente seguito alle raccomandazioni scaturite dalla valutazione |
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F. Le principali relazioni sulla performance non comprendono una dichiarazione né informazioni sulla qualità dell’informativa in materia di performance |
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G. Le informazioni sulla performance fornite dalla Commissione non sono di facile accesso |
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PARTE 2 — RISULTATI DEI CONTROLLI DI GESTIONE DELLA CORTE: PROBLEMATICHE COMUNI INDIVIDUATE IN ALCUNE RELAZIONI SPECIALI DEL 2016 |
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Introduzione |
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Riquadro 3.11 - Un numero di relazioni speciali senza precedenti (media mobile triennale e cifre annuali)
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Riquadro 3.12 - Le relazioni speciali della Corte trattano tutte le rubriche del QFP e altri argomenti
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Riquadro 3.13 - Le raccomandazioni trattano un ampio ventaglio di tematiche
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Riquadro 3.14 - Quanto sono persuasive le raccomandazioni della Corte?
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Sostenibilità delle finanze pubbliche |
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Riquadro 3.15 - Problemi comuni individuati nelle relazioni sulla sostenibilità delle finanze pubbliche
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3.55. |
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Ambiente, energia e cambiamenti climatici |
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Riquadro 3.16 - Problemi comuni individuati nelle relazioni su ambiente, energia e cambiamenti climatici
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3.57. |
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Valore aggiunto/riduzione dei costi |
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Riquadro 3.17 - Problemi comuni individuati nelle relazioni su istituzioni, organismi e agenzie dell’UE
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3.59. |
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PARTE 3 — SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI |
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Estensione e approccio |
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Le relazioni contengono in totale 131 raccomandazioni formulate tra il 2010 e il 2013 su una varietà di temi (cfr. riquadro 3.18 ). I dettagli sullo stato di attuazione figurano nell’ allegato 3.1 . |
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Riquadro 3.18 - È stato dato seguito a un numero di raccomandazioni maggiore che in ogni altro anno precedente
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Qual è stata la risposta della Commissione alle raccomandazioni della Corte? |
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Box 3.19 - Elevato numero di raccomandazioni attuate
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Riquadro 3.20 - Le raccomandazioni hanno spesso dato luogo ad azioni correttive significative
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Risultati contrastanti |
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3.70. |
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Riquadro 3.21 - Quasi tutte le raccomandazioni inizialmente respinte sono state comunque attuate
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI |
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Conclusioni |
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3.73. |
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1. Margine di miglioramento del quadro di riferimento della performance (paragrafi 3.15-3.23) |
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2. La rendicontazione della performance non è esaustiva (paragrafi 3.24-3.32) |
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3. Le relazioni sulla performance sono di tipo descrittivo e potrebbero utilizzare meglio gli ausili visivi e di navigazione (paragrafi 3.33-3.35) |
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4. La Commissione non dimostra di usare sistematicamente i risultati della valutazione (paragrafi 3.36-3.42) |
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5. Le principali relazioni sulla performance non comprendono una dichiarazione né informazioni sulla qualità dell’informativa in materia di performance (paragrafi 3.43-3.45) |
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6. Le informazioni sulla performance fornite dalla Commissione non sono di facile accesso (paragrafi 3.46-3.51) |
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Raccomandazioni |
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La Commissione accoglie la raccomandazione. La Commissione si impegna a produrre rendicontazioni della performance di alta qualità, che descrivano i risultati in modo equilibrato. Nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento la Commissione fornisce informazioni sulle principali sfide gestionali in una sezione specifica distinta (sezione 2). Qualora emergano problemi nel corso dell'anno, la relazione descriverà come i servizi della Commissione abbiano affrontato tali sfide. In futuro la Commissione cercherà di fornire maggiori informazioni sulle principali sfide da affrontare per conseguire risultati nelle sue principali relazioni sulla performance (relazioni annuali di attività, relazione annuale sulla gestione e il rendimento e dichiarazioni programmatiche). |
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La Commissione accoglie la raccomandazione. La Commissione si impegna a migliorare continuamente la facilità d'uso della rendicontazione della performance. La relazione annuale per il 2016 sulla gestione e il rendimento è già notevolmente migliorata grazie a diagrammi, grafici e immagini. |
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La Commissione accoglie la raccomandazione. Al fine di migliorare la trasparenza, la Commissione fornirà informazioni sulla fonte e sulla qualità dei dati, ove disponibili. Considerato che una quantità significativa di dati sulla performance è fornita dagli Stati membri, la Commissione analizzerà la misura in cui essi forniscano informazioni sulla qualità di tali dati. |
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La Commissione accoglie in parte la raccomandazione. La Commissione farà il possibile per rendere più facilmente accessibili le informazioni in materia di performance. Si impegna a condurre un'analisi per valutare la fattibilità, i costi e i potenziali benefici di tale presenza sul web. L'azione raccomandata sarà attuata subordinatamente all'esito di tale valutazione. In linea con la decisione della Commissione in materia di sinergie ed efficienze dell'aprile 2016, non si dovrebbe mirare a un portale web e un motore di ricerca dedicato, bensì a una presenza significativa sul web utilizzando il motore di ricerca istituzionale del sito Europa. |
(1) Articolo 317 del TFUE.
(2) L’iniziativa si articola in quattro domande principali: «In quali settori vengono spese le risorse? In che modo vengono spese le risorse? Come valutare i risultati del bilancio dell’UE? Come impostare la comunicazione?» http://ec.europa.eu/budget/budget4results/index_en.cfm
(3) Articolo 38, paragrafo 3, lettera e). Fino alla fine del 2017 il regolamento finanziario utilizza l’espressione «rendiconti di attività».
(4) A partire dal 2017, la struttura e il contenuto delle dichiarazioni è stato modificato. Questa descrizione riflette le dichiarazioni modificate.
(5) http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2018/DB2018_WD01_en.pdf
(6) Articolo 66, paragrafo 9, del regolamento finanziario.
(7) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Better Regulation Guidelines (Orientamenti per legiferare meglio), SWD(2015) 111 final del 19 maggio 2015, pag. 49.
(8) http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/search.do
(9) Secondo gli Orientamenti per legiferare meglio, l’obbligo di fornire dei pareri può essere un fattore cruciale per distinguere una valutazione da uno studio.
(10) https://ec.europa.eu/commission/news/eu-2016-general-report-activities-european-union_it
(11) http://ec.europa.eu/budget/financialreport/2015/foreword/index_en.html
(12) http://europa.eu/rapid/press-release_AC-16-3892_en.htm?locale=FR
(13) https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_it
(14) https://ec.europa.eu/budget/euprojects/search-projects_en
(15) Emessa dall’International Public Sector Accounting Standards Board (Organismo per l’emanazione dei princìpi contabili internazionali del settore pubblico — IPSASB) nel marzo 2015.
(16) Amministrazioni: Australia, Canada, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. Altre organizzazioni internazionali: il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO); il Comitato internazionale della Croce rossa; l’OCSE; l’UNESCO; il Segretariato generale delle Nazioni Unite; la Banca mondiale e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
(17) MOPAN è una rete di paesi donatori, accomunati da affinità di vedute, che effettua il monitoraggio della performance di organizzazioni multilaterali per lo sviluppo a livello nazionale. Cfr. http://www.mopanonline.org/
(18) Department of Finance, Resource management guide 131-137 http://www.finance.gov.au/resource-management/performance/
(19) Cfr. relazione di sintesi 2012, COM(2013) 334 final, pag. 3.
(20) Cfr. «Standing Instructions for 2013 annual activity reports», pag. 3, e «Instructions for the 2014 Management Plans» (Istruzioni per i piani di gestione 2014), pag. 9.
(21) Esistenza = portata delle informazioni sulla performance disponibili; utilizzo = misura in cui le informazioni sulla performance vengono utilizzate nel processo decisionale in materia di bilancio; conseguenze = impatto sulla gestione e/o sul bilancio.
(22) «Loi Organique relative aux Lois de Finance».
(23) Cfr. per esempio la Recommended Practice Guideline 3 dell’IPSASB.
(24) http://extranet.who.int/programmebudget/Biennium2014/Programme/Overview/12
(25) http://www.who.int/about/finances-accountability/reports/en/
(26) Gruppo di valutazione indipendente: Behind the mirror — A report on the self-evaluation systems of the World Bank Group (Dietro lo specchio — Relazione sui sistemi di autovalutazione del Gruppo della Banca mondiale) (2016).
(27) http://www.mopanonline.org/assessments/iadb2015-16/index.htm
(28) Rif. Ares(2016)6517649 — 21.11.2016.
«Si offre flessibilità alle DG nella scelta degli obiettivi chiave generali e specifici sui quali intendono fornire informazioni nel testo di cui alla sezione 1. La descrizione della performance si baserà su una selezione e descrizione dei risultati 'chiave' (positivi o negativi) al fine di conseguire gli obiettivi 'chiave' generali e specifici. Non è necessario includere tutti gli obiettivi e i risultati conseguiti, ma solo:
— |
quelli di importanza tale che il lettore si aspetta siano rendicontati in una RAA (perché l'omissione falserebbe il parere sulla performance della DG, o perché gli scostamenti dai valori fissati sono notevoli, o perché alcune attività hanno ricevuto grande attenzione sui media, …), anche se la DG ritiene che non abbiano un effettivo impatto sull'affidabilità, e; |
— |
quelli i cui risultati indicati nelle tabelle della performance allegate indicano importanti scostamenti dai valori previsti». |
(30) Il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla relazione della Commissione sul seguito dato al discarico del 2014 definisce il metodo di rendicontazione dei risultati della strategia Europa 2020.
(31) Parere n. 1/2017 sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, paragrafo 97.
(32) L’approccio viene illustrato qui: http://www.pc.gov.au/research/ongoing/report-on-government-services/2017/approach/performance-measurement
(33) Cfr. paragrafo 3.13(ii).
(34) Gli strumenti integrano gli orientamenti per legiferare meglio, applicabili alle valutazioni di impatto, alle valutazioni e ai controlli dell’adeguatezza. Cfr. http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_tool_en.htm, pagg. 287 e 290.
(35) https://www.dss.gov.au/about-the-department/publications-articles/corporate-publications/annual-reports/dss-annual-report-2015-16-0
(36) https://docs.education.gov.au/documents/department-education-and-training-annual-report-2015-16
(37) http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/evaluation-report-nov2016.pdf
(38) https://ieg.worldbankgroup.org/managementactionrecord
(39) Capitolo 3 della relazione di sintesi «Results and performance of the World Bank Group 2015» (Risultati e performance del gruppo della Banca mondiale 2015).
(40) http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=31300
(41) SWD(2015)111 final, Capitolo VI «Guidelines on evaluation and fitness checks» (Orientamenti su valutazioni e controlli dell’adeguatezza).
(42) Valutazione d’impatto, orientamenti, monitoraggio ulteriore…
(43) http://www.finance.gov.au/resource-management/pgpa-act/
(44) «Per immagine fedele e veritiera si intende, in questo contesto, una visione attendibile, completa e corretta della situazione nella DG».
(45) La Corte ha trattato questo tema anche nel parere n. 1/2017, paragrafo 95.
(46) La Commissione ha definito la propria concezione di responsabilità politica globale in materia di gestione del bilancio dell’UE rispondendo al paragrafo 21 della relazione speciale della Corte n. 27/2016: «La Commissione ritiene che ciò comprenda la responsabilità di render conto dell’attività dei suoi servizi».
(47) http://ec.europa.eu/info/files/2015-annual-management-and-performance-report-eu-budget-com-2016-446-final_en, pagg. 5 e 58.
(48) http://www.rijksbegroting.nl/
(49) https://www.gov.uk/government/publications
(50) http://www.worldbank.org/en/results
(51) http://pdu.worldbankgroup.org/
(52) https://europa.eu/european-union/documents-publications_en
(53) http://www.eca.europa.eu/en/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Special%20report&tab =tab4
(54) 1a («Competitività per la crescita e l’occupazione»), 1b («Coesione economica, sociale e territoriale»), 2 («Crescita sostenibile: risorse naturali»), 3 («Sicurezza e cittadinanza»), 4 («Ruolo mondiale dell’Europa»), 5 («Amministrazione»).
(55) L’HELCOM è l’organo direttivo della Convenzione di Helsinki sulla protezione dell’ambiente marino della zona del Mar Baltico.
(56) Nelle relazioni speciali nn. 20/2012 e 23/2012.
(57) Il Comitato di contatto è un’assemblea che riunisce i presidenti delle ISC dell’Unione europea, compresa la Corte.
(58) Parere n. 1/2017 su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (paragrafi 90-99): http://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=40627
ALLEGATO 3.1
STATO DETTAGLIATO DELLE RACCOMANDAZIONI PER SINGOLA RELAZIONE
N. |
RS |
Titolo della relazione |
Paragrafo della RS |
Attuata integralmente |
Attuata per la maggior parte degli aspetti |
Attuata per alcuni aspetti |
Non attuata |
Non più pertinente |
Non è stato possibile procedere a verifica |
1 |
RS 14/2010 |
La gestione del sistema dei controlli veterinari sulle importazioni di carne da parte della Commissione dopo le riforme del 2004 della normativa in materia di igiene (Risorse naturali) |
Paragrafo 90, primo punto |
x |
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Paragrafo 90, secondo punto |
x |
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Paragrafo 90, terzo punto |
x |
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Paragrafo 90, quarto punto |
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x |
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Paragrafo 90, quinto punto |
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x |
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Paragrafo 90, sesto punto |
x |
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Paragrafo 90, settimo punto |
x |
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Paragrafo 90, ottavo punto |
x |
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Paragrafo 91 |
x |
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2 |
RS 11/2012 |
Aiuti diretti per le vacche nutrici, le pecore e le capre erogati nel quadro della parziale applicazione delle disposizioni sull’RPU (Risorse naturali) |
Paragrafo 58 |
x |
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Paragrafo 60 |
x |
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Paragrafo 64 |
x |
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Paragrafo 64 |
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x |
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3 |
RS 14/2012 |
Applicazione della normativa dell’UE in materia di igiene nei macelli dei paesi che hanno aderito all’UE a partire dal 2004 (Risorse naturali) |
Paragrafo 52, lettera a) |
x |
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Paragrafo 52, lettera b) |
x |
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Paragrafo 52, lettera c) |
x |
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Paragrafo 52, lettera d) |
x |
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Paragrafo 53, lettera a) |
x |
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Paragrafo 53, lettera b) |
x |
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Paragrafo 53, lettera c) |
x |
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Paragrafo 53, lettera d) |
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x |
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Paragrafo 54, lettera a) |
x |
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Paragrafo 54, lettera b) |
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x |
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Paragrafo 54, lettera c) |
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x |
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4 |
RS 20/2012 |
Il finanziamento attraverso misure strutturali di progetti di infrastrutture per la gestione dei rifiuti urbani contribuisce efficacemente al conseguimento, da parte degli Stati membri, degli obiettivi della politica dell’UE in materia di rifiuti? (Risorse naturali) |
Paragrafo 72, lettera a), comma i) |
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x |
Paragrafo 72, lettera a), comma ii) |
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x |
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Paragrafo 72, lettera a), comma iii) |
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x |
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Paragrafo 72, lettera b) |
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x |
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Paragrafo 74, lettera a) |
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x |
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Paragrafo 74, lettera b) |
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x |
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Paragrafo 74, lettera c) |
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Paragrafo 76, lettera a), comma i) |
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x |
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Paragrafo 76, lettera a), comma ii) |
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x |
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Paragrafo 76, lettera a), comma iii) |
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x |
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Paragrafo 76, lettera b), comma i) |
x |
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Paragrafo 76, lettera b), comma ii) |
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x |
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Paragrafo 77, lettera a) |
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x |
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Paragrafo 77, lettera b) |
x |
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Paragrafo 77, lettera c) |
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Paragrafo 77, lettera d) |
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x |
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5 |
RS 23/2012 |
Le misure strutturali dell’UE hanno sostenuto con successo la riqualificazione dei siti industriali e militari dismessi? (Coesione) |
Paragrafo 65, lettera a) (SM) |
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x |
Paragrafo 65, lettera b) (SM) |
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x |
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Paragrafo 65, lettera c) (SM) |
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x |
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Paragrafo 65, lettera a) (COM) |
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x |
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Paragrafo 65, lettera b) (COM) |
x |
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Paragrafo 68, lettera a) (SM) |
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Paragrafo 68, lettera b) (SM) |
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Paragrafo 68, lettera c) (SM) |
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x |
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Paragrafo 68, lettera d) (SM) |
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Paragrafo 68, lettera e) (SM) |
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Paragrafo 68, lettera f) (SM) |
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x |
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Paragrafo 68, lettera a) (COM e SM) |
x |
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Paragrafo 73, lettera a) (SM) |
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Paragrafo 73, lettera b) (SM) |
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Paragrafo 73, lettera c) (SM) |
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Paragrafo 73, lettera d) (SM) |
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x |
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Paragrafo 73, lettera e) (SM) |
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x |
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Paragrafo 73, lettera a) (COM) |
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Paragrafo 73, lettera b) (COM) |
x |
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Paragrafo 73, lettera e) (SM ultima frase) |
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x |
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6 |
RS 5/2013 |
I fondi erogati per le strade nell’ambito della politica di coesione sono ben utilizzati? (Coesione) |
Paragrafo 55, Rac1 |
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x |
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Paragrafo 55, Rac2, lettera a) |
x |
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Paragrafo 55, Rac2, lettera b) |
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x |
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Paragrafo 55, Rac2, lettera c) |
x |
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Paragrafo 55, Rac3 |
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Paragrafo 55, Rac4 |
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x |
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7 |
RS 17/2013 |
Finanziamenti UE per il clima nel contesto degli aiuti esterni (Azioni esterne) |
Paragrafo 69, Rac1 |
x |
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Paragrafo 69, Rec2 |
x |
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Paragrafo 69, Rec3 |
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x |
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Paragrafo 69, Rec4 |
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x |
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Paragrafo 69, Rec5 |
x |
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8 |
RS 14/2013 |
Il sostegno finanziario diretto dell’Unione europea all’Autorità palestinese (Azioni esterne) |
Paragrafo 81, lettera a) |
x |
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Paragrafo 81, lettera b) |
x |
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Paragrafo 81, lettera c) |
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Paragrafo 82, lettera a) |
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Paragrafo 82, lettera b) |
x |
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Paragrafo 83 |
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x |
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Paragrafo 84 |
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x |
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Paragrafo 85 |
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x |
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9 |
RS 13/2013 |
L’assistenza allo sviluppo fornita dall’UE all’Asia centrale (Azioni esterne) |
Paragrafo 87, primo trattino |
x |
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Paragrafo 87, secondo trattino |
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Paragrafo 87, terzo trattino |
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Paragrafo 87, quarto trattino |
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Paragrafo 87, quinto trattino |
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Paragrafo 87, sesto trattino |
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x |
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10 |
RS 9/2013 |
Il sostegno dell’UE alla governance nella Repubblica democratica del Congo (Azioni esterne) |
Paragrafo 94, Rac1, lettera a) |
x |
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Paragrafo 94, Rac1, lettera b) |
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x |
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Paragrafo 94, Rac1, lettera c) |
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x |
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Paragrafo 94, Rac1, lettera d) |
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Paragrafo 94, Rac2, lettera a) |
x |
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Paragrafo 94, Rac2, lettera b) |
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Paragrafo 94, Rac3, lettera a) |
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Paragrafo 94, Rac3, lettera b) |
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Paragrafo 94, Rac3, lettera c) |
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Paragrafo 94, Rac4, lettera a) |
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x |
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Paragrafo 94, Rac4, lettera b) |
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x |
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Paragrafo 94, Rac4, lettera c) |
x |
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11 |
RS 4/2013 |
La cooperazione UE con l’Egitto in materia di governance (Azioni esterne) |
Paragrafo 80, lettera a) |
x |
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Paragrafo 80, lettera b) |
x |
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Paragrafo 80, lettera c) |
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Paragrafo 80, lettera d) |
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Paragrafo 80, lettera e) |
x |
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Paragrafo 81, lettera a) |
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Paragrafo 81, lettera b) |
x |
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Paragrafo 81, lettera c) |
x |
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Paragrafo 82 |
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12 |
RS 12/2012 |
La Commissione e Eurostat hanno migliorato il processo per produrre statistiche europee affidabili e credibili? (Altro) |
Paragrafo 107 |
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x |
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Paragrafo 108, lettera a) |
x |
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Paragrafo 108, lettera b) |
x |
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Paragrafo 108, lettera c) |
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x |
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Paragrafo 108, lettera d) |
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x |
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Paragrafo 108, lettera e) |
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x |
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Paragrafo 108, lettera f) |
x |
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Paragrafo 108, lettera g) |
x |
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Paragrafo 109, lettera a) |
x |
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Paragrafo 109, lettera b) |
x |
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Paragrafo 109, lettera c) |
x |
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Paragrafo 109, lettera d) |
x |
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Paragrafo 109, lettera e) |
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x |
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Paragrafo 109, lettera f) |
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x |
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Paragrafo 109, lettera g) |
x |
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13 |
RS 2/2013 |
La Commissione ha assicurato un’attuazione efficiente del Settimo programma quadro per la ricerca? (Crescita intelligente e inclusiva) |
Paragrafo 99, Rac1, trattini 2 e 3 |
x |
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Paragrafo 99, Rac1, trattini 1 e 4 |
x |
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Paragrafo 99, Rac2 |
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x |
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Paragrafo 100, Rac3, trattino 1 |
x |
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Paragrafo 100, Rac3, trattino 2 |
x |
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Paragrafo 101 |
x |
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Paragrafo 102 |
x |
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Paragrafo 103 |
x |
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Paragrafo 104, prima parte |
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x |
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Paragrafo 104, seconda parte |
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x |
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Numero totale di raccomandazioni |
131 |
72 |
18 |
12 |
6 |
2 |
21 |
Risposte della Commissione
RS 14/2012:
Risposta al paragrafo 54, lettera c). La Commissione ritiene che la raccomandazione non sia più pertinente. Nell'attuale periodo di programmazione (2014-2020) la misura è stata soppressa.
ALLEGATO 3.2
PRINCIPALI MIGLIORAMENTI E DEBOLEZZE IRRISOLTE PER SINGOLA RELAZIONE
N. |
RS |
Titolo della relazione |
Miglioramenti |
Carenze |
1 |
RS 14/2010 |
La gestione del sistema dei controlli veterinari sulle importazioni di carne da parte della Commissione dopo le riforme del 2004 della normativa in materia di igiene |
La proposta della Commissione relativa alle attività di controllo sulle importazioni è stata adottata. Essa semplifica e chiarisce il quadro normativo. Armonizzazione delle norme per controlli rafforzati. Miglioramento della rete dei sistemi IT. Elaborazione di documenti di orientamento e programmi di formazione. Miglioramento del modello di analisi di rischio utilizzato nel quadro dell’attività di pianificazione dell’audit della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare. Gli Stati membri adottano azioni correttive seguendo le raccomandazioni della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare. La strategia dell’UE per il benessere degli animali inclusa negli accordi internazionali sulle misure sanitarie e fitosanitarie. |
Alcuni accordi internazionali sulle misure sanitarie e fitosanitarie sono ancora in via di negoziazione. I paesi terzi (con alcune eccezioni) sono ancora riluttanti a riconoscere l’UE come entità unica. Il nuovo regolamento dell’UE sui controlli ufficiali dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2019. Gli atti di esecuzione devono ancora essere adottati. Consiglio e Parlamento non hanno ancora tenuto conto dell’articolo contenuto nella proposta della Commissione che delega poteri alla Commissione per quanto riguarda il varare norme sugli indicatori della performance. Alla verifica dello specifico importo delle tasse applicate ai controlli sulle importazioni si attribuisce una bassa priorità nell’ambito degli audit sulle importazioni della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare. |
2 |
RS 11/2012 |
Aiuti diretti per le vacche nutrici, le pecore e le capre erogati nel quadro della parziale applicazione delle disposizioni sul regime di pagamento unico |
Aggiunta di requisiti in materia di assegnazione mirata per il sostegno accoppiato facoltativo. Gli Stati membri adesso devono fornire una definizione del tipo specifico di produzione nella giustificazione delle misure. La Commissione ha istituito un quadro comune di monitoraggio e valutazione, insieme a norme e indicatori specifici. |
Benché un’attività di valutazione sia già stata effettuata o sia in corso, la Commissione non ha ancora portato a termine una valutazione esaustiva dell'impatto dei regimi. |
3 |
RS 14/2012 |
Applicazione della normativa dell’UE in materia di igiene nei macelli dei paesi che hanno aderito all’UE a partire dal 2004 |
Svolgimento di regolari audit del seguito dato alle raccomandazioni della DG SANTE agli Stati membri. Sono disponibili linee guida, corsi di formazione e seminari. È stata costituita una banca dati dei manuali settoriali nazionali in materia di igiene. È stato adottato un quadro delle procedure operative standard per chiarire le responsabilità nei rapporti tra la DG SANCO e l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare. |
Non ci sono relazioni di sintesi concernenti l’audit/l’analisi dei piani di controllo nazionale pluriennali. Nessuna relazione di valutazione sulle tendenze di sviluppo dei manuali nazionali né sulla loro qualità. Carenza di statistiche sulla formazione offerta agli operatori del settore alimentare da parte degli Stati membri. Nessuna valutazione sull’impatto dei fondi dell’UE utilizzati per applicare gli standard di igiene e sicurezza alimentare. |
4 |
RS 20/2012 |
Il finanziamento attraverso misure strutturali di progetti di infrastrutture per la gestione dei rifiuti urbani contribuisce efficacemente al conseguimento, da parte degli Stati membri, degli obiettivi della politica dell’UE in materia di rifiuti? |
La condizionalità ex ante garantisce l’esistenza di piani di gestione dei rifiuti e subordina il sostegno finanziario dell’UE al conseguimento degli obiettivi. Migliore definizione delle quantità dei rifiuti. Orientamento e condivisione di informazioni in merito ai piani sui rifiuti. Progressi nella prevenzione dei rifiuti e nel riciclo dei prodotti. È stato chiarita la questione del trattamento dei rifiuti. |
Non vi è alcuna garanzia che le azioni descritte nei piani di gestione dei rifiuti assicurino il trattamento dei rifiuti prima del loro smaltimento in discarica, né che si presti particolare attenzione alle infrastrutture per la gestione dei rifiuti che trattano rifiuti precedentemente differenziati alla fonte. Non vi è alcuna garanzia che i sistemi di monitoraggio dei rifiuti e le banche dati forniscano dati attendibili. I tassi di partecipazione ridotti non vengono applicati in maniera sistematica. Non è stato fissato alcun obiettivo di prevenzione dei rifiuti. |
5 |
RS 23/2012 |
Le misure strutturali dell’UE hanno sostenuto con successo la riqualificazione dei siti industriali e militari dismessi? |
Si promuovono azioni integrate destinate allo sviluppo urbano sostenibile e alla riqualificazione. La riqualificazione e la decontaminazione dei siti dismessi rappresentano una priorità per il periodo 2014-2020. Definizione e orientamenti per l’applicazione del principio «chi inquina paga» sono già in essere. Il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato dell’UE viene verificato e i pagamenti intermedi possono essere sospesi in caso di inosservanza. Sono stati elaborati ulteriori orientamenti per ricordare agli Stati membri l’obbligo di determinare il deficit di finanziamento. |
Mancano norme UE per la definizione di «sito contaminato» e per la gravità dei rischi ambientali e sanitari posti da tali siti. L’UE non dispone di alcuna metodologia per la definizione di standard di bonifica specifici per i siti. Non viene monitorata l’applicazione delle clausole di rimborso. |
6 |
RS 5/2013 |
I fondi erogati per le strade nell’ambito della politica di coesione sono ben utilizzati? |
La nuova guida all’analisi costi-benefici pubblicata nel 2014 include uno studio di casi di progetti stradali con una ripartizione dei costi e i motivi principali delle differenze tra i costi unitari. I principi fondamentali delle analisi costi-benefici si ritrovano negli atti giuridici e l’orientamento è più dettagliato. I futuri cofinanziamenti del principali progetti stradali e dei progetti concernenti il meccanismo per collegare l'Europa sono subordinati a un’analisi costi-benefici, comprendente uno studio di fattibilità, l’analisi delle opzioni, l’analisi della domanda con le previsioni del traffico e la modellizzazione del traffico. Esperti indipendenti controllano la qualità. Vi è uno scambio di migliori pratiche in materia di previsioni del traffico e viene offerta un’assistenza specifica agli Stati membri (da JASPERS). |
Il calcolo dei costi unitari non è stato ancora portato a termine. Sussistono alcune preoccupazioni per quanto riguarda i progetti non rientranti nella categoria dei grandi progetti, integralmente elaborati, selezionati e attuati a livello di Stato membro. Non esiste una banca dati a livello di Unione europea che contenga parametri di riferimento dei costi. |
7 |
RS 17/2013 |
Finanziamenti UE per il clima nel contesto degli aiuti esterni |
È stata pubblicata una tabella di marcia sui finanziamenti per il clima. La Commissione ha emanato orientamenti per la rendicontazione e ha proposto una metodologia per determinare l'addizionalità. Vengono indicati gli stanziamenti d’impegno. È disponibile una valutazione indipendente dell’Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico. Il piano d'azione diplomatico in materia di clima è stato adottato nel 2015. Sono stati formati gruppi di lavoro di esperti che si riuniscono regolarmente. |
Non vi sono indicazioni che si stia raggiungendo l’obiettivo di spesa dell’UE per gli aiuti allo sviluppo a favore di azioni per il clima, pari al 20 %. Una valutazione indipendente ha verificato solo in sintesi il motivo per cui gran parte degli Stati membri ha deciso di non cofinanziare l’Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico. |
8 |
RS 14/2013 |
Il sostegno finanziario diretto dell'Unione europea all'Autorità palestinese |
Sono stati individuati collegamenti tra il piano d’azione UE-Autorità palestinese e il sostegno dell’Unione europea alla Palestina. Il sostegno dell’Unione europea è programmato su base pluriennale. Il quadro orientato ai risultati comprende indicatori specifici temporalmente definiti. Sono state organizzate gare d’appalto. È stato deciso di porre termine al finanziamento degli stipendi dei pubblici dipendenti e delle pensioni a Gaza. In occasione delle riunioni tecniche con le autorità israeliane sono state sollevate questioni specifiche concernenti il sostegno dell’Unione europea. |
La condizionalità non è stata applicata in maniera sistematica. Non è stata ancora ricevuta alcuna documentazione in merito all’attuazione della decisione su stipendi e pensioni. La Commissione e il SEAE non hanno preparato un piano d’azione dettagliato per le azioni che Israele deve adottare al fine di accrescere l’efficacia del sostegno dell’UE alla Palestina; né hanno sfruttato il potenziale effetto leva offerto dal quadro di una più ampia collaborazione UE-Israele. |
9 |
RS 13/2013 |
L’assistenza allo sviluppo fornita dall’UE all’Asia centrale |
I valori dell’UE sono promossi con un approccio più pragmatico e flessibile. Il numero di settori è stato ridotto. Vengono redatte stime sulle risorse umane necessarie (persone/anno). Si applicano le condizioni di sostegno al bilancio. La gestione delle finanze pubbliche è soggetta a monitoraggio e vengono attuate misure anticorruzione. Sono stati sviluppati nuovi programmi. I principali indicatori di performance sono sottoposti a rendicontazione e monitoraggio. |
La rendicontazione dei costi amministrativi (risorse umane, attrezzature, eccetera) a livello regionale o nazionale è carente. Non è disponibile alcuna rendicontazione sulla spesa effettiva, rispetto a quella pianificata, né sugli obiettivi conseguiti a livello regionale. |
10 |
RS 9/2013 |
Il sostegno dell’UE alla governance nella Repubblica democratica del Congo |
Una migliore programmazione è incentrata anche sullo sviluppo rurale e delle infrastrutture. Gli attori locali hanno partecipato allo sviluppo del programma ambientale; si tiene conto delle loro esigenze. C’è stato dialogo politico. L’Unione europea ha ripetutamente sottolineato l’importanza di indire elezioni come previsto dalla costituzione. La governance delle risorse naturali ha acquisito una maggiore trasparenza. Il miglioramento della governance, della trasparenza e del rispetto dell'obbligo di rendiconto ha avuto effetti positivi in termini di frodi e corruzione. La Commissione individua i rischi principali e propone misure di attenuazione. Il numero dei settori cui sono rivolti gli aiuti dell’UE è inferiore a quello del periodo precedente. Gli indicatori solitamente sono temporalmente definiti e più realistici. Gli adeguamenti dei programmi sono documentati. I dirigenti hanno tenuto riunioni e rilasciato dichiarazioni congiunte. |
La Commissione non stanzia aiuti a sostegno del processo elettorale. Il dialogo politico sulle elezioni presidenziali e legislative è ancora inefficace. Il Programma indicativo nazionale non prevede alcun sostegno a favore del processo di audit esterno e delle istituzioni di controllo nazionali. Carenza di indicatori ben definiti in materia di corruzione. Il programma non prevede l’applicazione delle leggi anticorruzione. Molti gruppi tematici importanti sono inattivi. Mancano in generale informazioni su missioni, obiettivi, strategie, bilanci, responsabilità e coordinamento tra i membri. |
11 |
RS 4/2013 |
La cooperazione UE con l'Egitto in materia di governance |
È stato individuato un numero limitato di priorità in materia di diritti umani e democrazia ed è stato ripreso il relativo dialogo. Sono aumentati i finanziamenti per lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani e per le organizzazioni della società civile. Vengono garantiti il coordinamento e un’adeguata distribuzione di fondi tra diversi strumenti. Una tabella di marcia offre un sostegno personalizzato alle organizzazioni della società civile, mentre il regolamento finanziario consente l’accelerazione della procedura. Si organizzano riunioni dedicate alla gestione delle finanze pubbliche e alla lotta alla corruzione. La condizionalità è stata applicata: la Commissione ha sospeso le operazioni di sostegno al bilancio in Egitto. |
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12 |
RS 12/2012 |
La Commissione ed Eurostat hanno migliorato il processo per produrre statistiche europee affidabili e credibili? |
Il sistema delle statistiche europee è stato rafforzato. Il quadro normativo è stato modificato, riconoscendo l’importanza del codice. Il comitato consultivo europeo per la governance statistica ha partecipato alle revisioni paritetiche, che adesso sono a disposizione del pubblico. Per il programma statistico dell’UE sono state fissate linee guida e procedure. Revisione delle priorità. Regolare rendicontazione sui progressi relativi all’attuazione dei progetti di ammodernamento. Sono stati analizzati i costi del personale per aumentare l’efficienza. Le linee guida sugli appalti favoriscono la concorrenza. |
Sono necessarie procedure trasparenti e obiettive per la nomina e la revoca dei dirigenti degli uffici statistici. Rimangono ancora alcuni ostacoli all’accesso e all’uso efficace dei dati. Il coordinamento di statistiche e risorse è fonte di preoccupazione. Non è stata istituita la funzione di supervisione per controllare verifiche e ispezioni. |
13 |
RS 2/2013 |
La Commissione ha assicurato un’attuazione efficiente del Settimo programma quadro per la ricerca? |
Orizzonte 2020 ha introdotto una maggiore flessibilità nella rendicontazione dei costi. Sono stati razionalizzati i requisiti per i candidati. Maggiore coerenza nella gestione del Settimo programma quadro grazie al Centro comune di supporto. Flussi di lavoro IT integrati, indicatori, servizio di audit comune. Maggiore flessibilità del quadro delle iniziative tecnologiche congiunte. |
L’EIT non è coperto dal Centro comune di supporto e le sue norme non sono coerentemente armonizzate con il quadro di Orizzonte 2020, generando inefficienze a scapito dei suoi beneficiari. La Commissione non ha attuato misure efficaci per garantire l’addizionalità dello strumento successore del Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi. Tale circostanza è stata confermata nel novembre 2016 da una valutazione indipendente che ha manifestato preoccupazione per la non addizionalità del 28 % dei progetti e ha raccomandato di stabilire chiari criteri di selezione per assicurare l’addizionalità. |
Risposte della Commissione
RS 12/2012:
Esiste un quadro giuridico adeguato, con le necessarie salvaguardie, per assicurare che le procedure relative alla nomina e alla revoca del direttore generale di Eurostat siano trasparenti e garantiscano il pieno rispetto del principio di indipendenza, come previsto al riguardo dal regolamento (CE) n. 223/2009.
La trasparenza è stata confermata dalla recente procedura relativa al posto di direttore generale di Eurostat, che era aperta a candidati esterni. Inoltre, la relazione indipendente del Comitato consultivo europeo per la governance statistica sull'attuazione del Codice delle statistiche europee da parte della Commissione (Eurostat) è più efficace se il Comitato stesso non è direttamente coinvolto nella nomina del direttore generale di Eurostat. Infine, le relazioni interistituzionali tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono consolidate, per esempio per quanto riguarda la procedura legislativa, ma anche perché impongono alla Commissione nel suo insieme di rendere conto al Parlamento del proprio operato. Il dialogo statistico annuale previsto dal regolamento (CE) n. 223/2009 mira a garantire un'adeguata partecipazione e informazione del Parlamento per quanto riguarda le questioni statistiche, anche prevedendo che il nuovo direttore generale di Eurostat si presenti alla commissione competente del Parlamento subito dopo la nomina.
ALLEGATO 3.3
SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE IN PRECEDENZA PER LE QUESTIONI RELATIVE ALLA PERFORMANCE
Esercizio |
Raccomandazione della Corte |
Analisi della Corte sui progressi compiuti |
Risposta della Commissione |
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Attuata integralmente |
In corso di attuazione |
Non attuata |
Non applicabile |
Elementi probatori insufficienti |
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Per la maggior parte degli aspetti |
Per alcuni aspetti |
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2013 |
La Commissione dovrebbe dunque: |
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Raccomandazione 1: in occasione della prossima revisione del regolamento finanziario, razionalizzare il quadro di riferimento relativo all’informativa sulla performance. |
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X |
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Raccomandazione 2: fare in modo che la relazione di valutazione comprenda una sintesi di tutte le informazioni disponibili sui progressi compiuti riguardo agli obiettivi di Europa 2020, al fine di fornire al lettore un quadro più chiaro delle realizzazioni compiute. |
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X |
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Raccomandazione 3: sviluppare ulteriormente il proprio sistema di gestione e rendicontazione della performance, in modo da adempiere, attraverso le dichiarazioni di affidabilità dei direttori generali, alle proprie responsabilità in materia di sana gestione finanziaria e contributo del bilancio UE alle realizzazioni delle politiche. |
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X |
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CAPITOLO 4
Entrate
INDICE
Introduzione | 4.1-4.6 |
Breve descrizione delle entrate | 4.2-4.5 |
Estensione e approccio dell’audit | 4.6 |
Regolarità delle operazioni | 4.7 |
Analisi delle relazioni annuali di attività e di altri elementi dei sistemi di controllo interno | 4.8-4.20 |
Riepilogo delle riserve RNL, delle riserve IVA e delle osservazioni aperte RPT | 4.9 |
L’impatto della globalizzazione sui conti nazionali nel quadro del SEC 2010 | 4.10-4.13 |
Gestione delle RPT | 4.14-4.18 |
Calcolo, operato dalla Commissione, dei contributi dei paesi del SEE/dell’EFTA e dei contributi degli Stati membri dell’UE in seguito all’entrata in vigore della decisione sulle risorse proprie del 2014 | 4.19 |
Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance | 4.20 |
Conclusione e raccomandazioni | 4.21-4.23 |
Conclusione | 4.21 |
Raccomandazioni | 4.22-4.23 |
Allegato 4.1 – |
Risultanze della verifica delle operazioni relative alle entrate |
Allegato 4.2 – |
Numero di riserve RNL, riserve IVA e osservazioni aperte RPT pendenti al 31.12.2016, per Stato membro |
Allegato 4.3 – |
Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per le entrate |
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INTRODUZIONE |
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Riquadro 4.1 – Entrate — Scomposizione per il 2016
(miliardi di euro)
Totale delle entrate 2016 (1)
144,7 |
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Breve descrizione delle entrate |
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Riquadro 4.2 – Impatto della nuova decisione sulle risorse proprie sull’importo proveniente dalle singole risorse proprie nel 2014 e nel 2015
(miliardi di euro)
Fonte: Conti consolidati dell’Unione europea per l’esercizio 2016. |
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Riquadro 4.3 – Impatto della nuova decisione sulle risorse proprie sui contributi dei singoli Stati membri nel 2014 e nel 2015
(miliardi di euro)
Fonte: Conti consolidati dell’Unione europea per l’esercizio 2016. |
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Estensione e approccio dell’audit |
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REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI |
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ANALISI DELLE RELAZIONI ANNUALI DI ATTIVITÀ E DI ALTRI ELEMENTI DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO |
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Riepilogo delle riserve RNL, delle riserve IVA e delle osservazioni aperte RPT |
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L’impatto della globalizzazione sui conti nazionali nel quadro del SEC 2010 |
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Riquadro 4.4 — Spostamento di attività di R&S: l’incidenza sui conti nazionali dell’Irlanda Nel settembre 2016, l’Irlanda ha informato la Commissione che il proprio RNL era aumentato del 23,9 % (+39,4 miliardi di euro) nel 2015. Tale situazione era dovuta al fatto che un ridotto numero di società multinazionali aveva trasferito ingenti attività immateriali in Irlanda. Si trattava per lo più di spese per R&S capitalizzate, iscritte in bilancio come prodotti di proprietà intellettuale. Le specifiche costituenti tali prodotti fungono da base per la produzione a contratto in vari paesi del mondo. In aggiunta, quando le attività di R&S sono trasferite, la compilazione dei dati RNL è complicata dai seguenti fattori:
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Gestione delle RPT |
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Calcolo, operato dalla Commissione, dei contributi dei paesi del SEE/dell’EFTA e dei contributi degli Stati membri dell’UE in seguito all’entrata in vigore della decisione sulle risorse proprie del 2014 |
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Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance |
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CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI |
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Conclusione |
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Raccomandazioni |
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la Commissione accoglie la raccomandazione. Si sta lavorando per incoraggiare gli Stati membri a dare maggiore priorità a questa attività e, in particolare, a profilare le grandi imprese multinazionali. La Commissione fornirà orientamenti e, se necessario, verranno emesse riserve. Si veda anche la risposta comune ai punti 4.11, 4.12 e 4.13. |
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la Commissione accoglie la raccomandazione. Nel ciclo di verifica in corso viene rivolta grande attenzione alla R&S. L’applicazione delle pertinenti norme del SEC 2010 viene verificata in dettaglio per tutti gli Stati membri, anche per quanto riguarda l’impatto della globalizzazione. |
(1) Il calcolo iniziale è basato sulle previsioni dell’RNL. Le differenze tra l’RNL previsto e quello definitivo sono oggetto di aggiustamenti negli anni successivi e incidono sulla ripartizione delle risorse proprie tra Stati membri piuttosto che sull’importo totale riscosso.
(2) Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).
(3) I contributi degli Stati membri sono stati ricalcolati tenendo conto dei seguenti fattori.
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Alla Germania, ai Paesi Bassi e alla Svezia si applica un’aliquota di prelievo IVA ridotta, pari allo 0,15 %, mentre l’aliquota di prelievo per gli altri Stati membri rimane pari allo 0,3 %. |
— |
Ad Austria, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia sono state accordate riduzioni forfettarie dei pagamenti basati sull’RNL. |
— |
Il tasso di ritenuta delle RPT riscosse è stato ridotto dal precedente 25 % al 20 %. |
— |
Ai fini delle risorse proprie, l’RNL viene calcolato secondo il SEC 2010 (in precedenza, si usava il SEC 95). Cfr. nota 10. |
(4) L’ordine di riscossione è un documento in cui la Commissione registra gli importi che le sono dovuti.
(5) Il punto di partenza degli auditor della Corte sono stati i dati RNL concordati e la base IVA armonizzata preparata dagli Stati membri. Gli auditor della Corte non hanno verificato direttamente le statistiche e i dati elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri.
(6) A norma dell’accordo SEE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia contribuiscono al bilancio dell’UE. Anche la Svizzera contribuisce al bilancio dell’UE, a norma di accordi differenti.
(7) Ai fini dell’audit, sono stati usati dati provenienti dai sistemi contabili delle RPT degli Stati membri visitati. Gli auditor della Corte non hanno potuto sottoporre ad audit le importazioni non dichiarate o quelle sfuggite alla vigilanza doganale.
(8) Questi tre Stati membri sono stati selezionati a rotazione, tenendo conto dell’entità del loro contributo.
(9) Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39) e regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29).
(10) Il SEC (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali) 2010 è il più recente sistema contabile dell’UE, comparabile a livello internazionale. Viene usato per descrivere in maniera sistematica e dettagliata una economia. Cfr. regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(11) Regolamento (CE) n. 2223/1996 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).
(12) La modifica alle norme disciplinanti i conti nazionali (passaggio dal SEC 95 al SEC 2010) in materia di R&S ha comportato un aumento dell’RNL degli Stati membri. Stando ad una recente stima effettuata dalla Commissione, l’aumento medio dell’RNL dichiarato derivante da tali modifiche è stato del 2,0 %.
(13) Tali dati sono soggetti a revisione per quattro anni, dopo di che cadono in prescrizione, a meno che la Commissione non formuli riserve.
(14) Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2015, paragrafo 4.18; relazione annuale sull’esercizio finanziario 2014, paragrafo 4.22; relazione annuale sull’esercizio 2013, paragrafo 2.16; e relazione annuale sull’esercizio 2012, paragrafi 2.32 e 2.33.
(15) Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2015, paragrafi 4.15 e 4.16; relazione annuale sull’esercizio finanziario 2014, paragrafo 4.19; relazione annuale sull’esercizio 2013, paragrafo 2.14; e relazione annuale sull’esercizio 2012, paragrafo 2.31.
(16) Alla riunione del comitato consultivo per le risorse proprie (CCRP) tenutasi il 7 luglio 2016, la Commissione ha presentato informazioni sulle relazioni degli Stati membri per l’esercizio 2015, relazioni obbligatorie a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento sulle risorse proprie (regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1)).
(17) Belgio, Estonia, Italia, Portogallo, Romania e Slovenia.
(18) In precedenti relazioni (cfr. raccomandazioni 3 e 4 della relazione annuale sull’esercizio 2013, nonché raccomandazione 3 della relazione annuale sull’esercizio 2014), la Corte ha raccomandato alla Commissione di migliorare gli orientamenti esistenti sugli audit successivi allo svincolo delle merci e promuoverne l’attuazione da parte degli Stati membri. Sebbene la Commissione abbia compiuto alcuni progressi in questo settore, le raccomandazioni della Corte non sono state ancora pienamente attuate.
(19) Cfr. paragrafo 4.20 della relazione annuale sull’esercizio 2015.
(20) Per la verifica del seguito dato, la Corte ha scelto quest’anno la relazione sull’esercizio 2013, in quanto si presume che il lasso di tempo trascorso sia stato sufficiente per consentire alla Commissione di attuare le raccomandazioni della Corte.
(1) Questo importo rappresenta le entrate del bilancio dell’UE. Gli importi indicati nel conto del risultato economico sono presentati in modo differente, usando il sistema basato sul metodo della contabilità per competenza. Pertanto, nel conto del risultato economico le entrate dell’UE vengono indicate essere pari a 146,2 miliardi di euro.
Fonte: Conti consolidati dell’Unione europea per l’esercizio 2016.
ALLEGATO 4.1
RISULTANZE DELLA VERIFICA DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLE ENTRATE
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2016 |
2015 |
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DIMENSIONE E STRUTTURA DEL CAMPIONE |
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Totale operazioni |
55 |
55 |
|
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IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI |
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Livello di errore stimato |
0,0 % |
0,0 % |
|
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|
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Limite superiore dell’errore (LSE) |
0,0 % |
|
|
Limite inferiore dell’errore (LIE) |
0,0 % |
|
ALLEGATO 4.2
NUMERO DI RISERVE RNL, RISERVE IVA E OSSERVAZIONI APERTE RPT PENDENTI AL 31.12.2016, PER STATO MEMBRO
Stato membro |
Riserve RNL (situazione al 31.12.2016) |
Riserve IVA (situazione al 31.12.2016) |
«Osservazioni aperte» RPT (situazione al 31.12.2016) |
Belgio |
0 |
4 |
29 |
Bulgaria |
0 |
2 |
4 |
Repubblica ceca |
0 |
0 |
6 |
Danimarca |
0 |
3 |
19 |
Germania |
0 |
8 |
8 |
Estonia |
0 |
1 |
2 |
Irlanda |
0 |
12 |
12 |
Grecia |
2 |
8 |
26 |
Spagna |
0 |
1 |
26 |
Francia |
0 |
5 |
26 |
Croazia |
0 |
1 |
0 |
Italia |
0 |
4 |
18 |
Cipro |
0 |
1 |
5 |
Lettonia |
0 |
2 |
2 |
Lituania |
0 |
0 |
0 |
Lussemburgo |
0 |
10 |
1 |
Ungheria |
0 |
1 |
8 |
Malta |
0 |
0 |
2 |
Paesi Bassi |
0 |
5 |
46 |
Austria |
0 |
10 |
6 |
Polonia |
0 |
4 |
8 |
Portogallo |
0 |
0 |
20 |
Romania |
0 |
2 |
16 |
Slovenia |
0 |
0 |
4 |
Slovacchia |
0 |
0 |
2 |
Finlandia |
0 |
4 |
10 |
Svezia |
0 |
3 |
7 |
Regno Unito |
0 |
4 |
22 |
TOTALE al 31.12.2016 |
2 |
95 |
335 |
TOTALE al 31.12.2015 |
55 |
85 |
325 |
Le riserve RNL su processi specifici non sono incluse nella tabella. Fonte: Corte dei conti europea. |
ALLEGATO 4.3
SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE IN PRECEDENZA PER LE ENTRATE
Esercizio |
Raccomandazione della Corte |
Analisi della Corte sui progressi compiuti |
Risposta della Commissione |
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Pienamente attuata |
In corso di attuazione |
Non attuata |
Non applicabile |
Elementi probatori insufficienti |
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Per la maggior parte degli aspetti |
Per alcuni aspetti |
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2013 |
Raccomandazione 1: La Commissione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a fornire maggiori chiarimenti sulle metodologie usate per compilare i dati nel settore dell’economia non rilevata e a promuovere l’armonizzazione fra Stati membri in tale ambito. |
X |
|
|
|
|
|
|
Raccomandazione 2: La Commissione dovrebbe porre in atto e monitorare da vicino un piano d’azione dettagliato, specificandone chiaramente i traguardi intermedi, per far fronte ai problemi esistenti nella compilazione dei conti nazionali della Grecia. |
X |
|
|
|
|
|
|
|
Raccomandazione 3: La Commissione dovrebbe stabilire norme minime per l’analisi dei rischi ai fini degli audit successivi allo sdoganamento, anche in base alle informazioni contenute nell’attuale banca dati sulle importazioni, per consentire agli Stati membri di focalizzarsi maggiormente sugli importatori a rischio. |
|
X |
|
|
|
|
|
|
Raccomandazione 4: La Commissione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a valersi degli orientamenti esistenti e monitorare l’esecuzione, da parte degli Stati membri, degli audit successivi allo sdoganamento. |
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X |
|
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|
|
la Commissione continuerà a valutare le relazioni degli Stati membri a norma dell’articolo 6 del regolamento 608/2014 del Consiglio e li sensibilizzerà sull’esigenza di effettuare controlli idonei, compresi gli audit successivi allo svincolo. In occasione dei suoi controlli in materia di risorse proprie tradizionali, la Commissione raccomanda sempre agli Stati membri di seguire la Guida all’audit doganale. Nel corso delle sue ispezioni 2017 la Commissione ha chiesto agli Stati membri di confermare l’utilizzo della Guida nella preparazione e nell’esecuzione dei controlli successivi allo sdoganamento. La raccomandazione fa riferimento a un processo continuo nel quale la Commissione è costantemente impegnata. |
|
2013 |
Raccomandazione 5: La Commissione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a utilizzare correttamente la contabilità A e B e ad assicurarne, in maniera dimostrabile, la completezza e la correttezza. |
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X |
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il quadro giuridico vigente prevede che lo svolgimento dei controlli sia di competenza degli Stati membri. Nelle sue ispezioni la Commissione incoraggia gli Stati membri a utilizzare correttamente la contabilità A e B e continuerà su questa strada. Essa continuerà inoltre a esaminare l’uso della contabilità A e B nel corso delle sue ispezioni e chiederà agli Stati membri di assicurarne la completezza e la correttezza. |
CAPITOLO 5
«Competitività per la crescita e l’occupazione»
INDICE
Introduzione | 5.1-5.6 |
Breve descrizione della sottorubrica «Competitività per la crescita e l’occupazione» | 5.2-5.5 |
Estensione e approccio dell’audit | 5.6 |
Parte 1 — regolarità delle operazioni | 5.7-5.27 |
La principale fonte di errori quantificabili è il rimborso di spese non ammissibili dichiarate dai beneficiari | 5.9-5.11 |
Gli errori non quantificabili riguardavano per la maggior parte progetti di ricerca e innovazione | 5.12 |
Orizzonte 2020: la semplificazione prosegue ma occorrono ulteriori sforzi | 5.13-5.19 |
Le relazioni annuali di attività hanno corroborato le risultanze dell’audit della Corte e le relative conclusioni, ma gli auditor hanno riscontrato approcci diversi nella presentazione dei tassi di errore e degli importi a rischio | 5.20-5.23 |
Servizio comune di audit: occorrono sforzi significativi per migliorare i processi di pianificazione, monitoraggio e rendicontazione per Orizzonte 2020 | 5.24-5.27 |
Conclusione e raccomandazioni | 5.28-5.31 |
Conclusione | 5.28-5.29 |
Raccomandazioni | 5.30-5.31 |
Parte 2 — criticità di performance nei progetti di ricerca e innovazione | 5.32-5.35 |
La maggior parte dei progetti ha conseguito le realizzazioni e i risultati attesi | 5.34-5.35 |
Allegato 5.1 – |
Risultati della verifica delle operazioni per la sottorubrica «Competitività per la crescita e l’occupazione» |
Allegato 5.2 – |
Panoramica degli errori aventi un’incidenza di almeno il 20 % per la sottorubrica «Competitività per la crescita e l’occupazione» |
Allegato 5.3 – |
Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la sottorubrica «Competitività per la crescita e l’occupazione» |
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INTRODUZIONE |
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Riquadro 5.1 – Sottorubrica 1a del QFP — «Competitività per la crescita e l’occupazione» — Scomposizione della spesa 2016 (miliardi di euro)
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Breve descrizione della sottorubrica «Competitività per la crescita e l’occupazione» |
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Estensione e approccio dell’audit |
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PARTE 1 — REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI |
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Riquadro 5.2 – Gli errori sono prevalentemente concentrati nei progetti di ricerca e innovazione
Fonte: Corte dei conti europea. |
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La principale fonte di errori quantificabili è il rimborso di spese non ammissibili dichiarate dai beneficiari |
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Gli errori non quantificabili riguardavano per la maggior parte progetti di ricerca e innovazione |
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Orizzonte 2020: la semplificazione prosegue ma occorrono ulteriori sforzi |
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Le relazioni annuali di attività hanno corroborato le risultanze dell’audit della Corte e le relative conclusioni, ma gli auditor hanno riscontrato approcci diversi nella presentazione dei tassi di errore e degli importi a rischio |
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Servizio comune di audit: occorrono sforzi significativi per migliorare i processi di pianificazione, monitoraggio e rendicontazione per Orizzonte 2020 |
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CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI |
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Conclusione |
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Raccomandazioni |
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La Commissione accetta questa raccomandazione. Alcune opzioni semplificate in materia di costi sono già in uso nell'ambito di Orizzonte 2020 e la Commissione valuta costantemente in che modo estenderne l'uso. |
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La Commissione accetta questa raccomandazione. Le circostanze specifiche di ciascuna DG e di ciascun programma di spesa richiedono possono sempre richiedere un adeguamento dell'impostazione relativa al calcolo dei tassi di errore. Tuttavia, la Commissione si adopera costantemente per armonizzare maggiormente tali calcoli. |
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La Commissione accoglie la raccomandazione ed ha già avviato un piano d'azione. |
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PARTE 2 — CRITICITÀ DI PERFORMANCE NEI PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE |
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La maggior parte dei progetti ha conseguito le realizzazioni e i risultati attesi |
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La pubblicizzazione spesso interviene alla fine del progetto, ad esempio a causa del tempo necessario per pubblicare/registrare un brevetto. |
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(1) La Corte ha altresì condotto un esame limitato del calcolo dei tassi di errore pubblicati nelle relazioni annuali di attività della direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG CNECT), della direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI (DG GROW), dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) e dell’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA).
(2) L’errore è calcolato sulla base di un campione rappresentativo. La cifra indicata è la stima migliore. La Corte ritiene, con un livello di affidabilità del 95 %, che il livello di errore stimato nella popolazione si collochi tra il 2,1 % e il 6,1 % (rispettivamente, il limite inferiore e quello superiore del tasso di errore).
(3) Gli errori, compresi tra l’1 % e il 20 % del valore controllato, interessavano progetti rientranti nel programma relativo alle reti transeuropee di trasporto (2 casi), nel programma per la competitività e l’innovazione (2 casi), nel programma di apprendimento permanente (2 casi) e nel Meccanismo per collegare l’Europa (1 caso), nonché il versamento di una sovvenzione annua all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (1 caso).
(4) In alcuni casi, come ad esempio per le dichiarazioni di spesa inerenti ai progetti del settimo programma quadro di ricerca per i quali il contributo UE è superiore a 375 000 euro, l’ammissibilità delle spese dichiarate deve essere certificata da revisori indipendenti.
(5) Informazioni contenute nella documentazione di sostegno o nelle banche dati, oppure emerse dai normali controlli incrociati o da (altri) controlli obbligatori.
(6) 25 operazioni contenevano errori sia quantificabili che non quantificabili.
(7) Cfr. anche relazione annuale sull’esercizio finanziario 2012, paragrafi 8.18 e 8.42 (Raccomandazione 2), e relazione annuale sull’esercizio finanziario 2013, paragrafo 8.12.
(8) Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2014, paragrafo 5.12.
(9) Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2015, paragrafo 5.13.
(10) Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2015, paragrafo 5.23.
(11) Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2014, paragrafi 5.29-5.31.
(12) Tassi di errore minimi/massimi pari rispettivamente allo 0 %/0,5 %, 0 %/0,6 %, 0 %/1,99 % e 0 %/2 %.
(13) Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2015, paragrafo 5.26.
(14) Per la verifica del seguito dato, la Corte ha scelto quest’anno la relazione sull’esercizio 2013, in quanto si presume che il lasso di tempo trascorso sia stato sufficiente per consentire alla Commissione di attuare le raccomandazioni della Corte.
(15) È stata valutata la performance di progetti collaborativi con più partecipanti e sono state escluse operazioni quali indennità di mobilità corrisposte a singoli ricercatori.
(16) In due di questi quattro casi, inoltre, i progressi comunicati erano solo in parte in linea con gli obiettivi.
(17) In uno di questi sei casi, inoltre, i progressi comunicati erano solo in parte in linea con gli obiettivi.
(18) Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. allegato 1.1 , paragrafo 10).
Fonte: Conti consolidati dell’Unione europea per l’esercizio 2016.
ALLEGATO 5.1
RISULTATI DELLA VERIFICA DELLE OPERAZIONI PER LA SOTTORUBRICA «COMPETITIVITÀ PER LA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE»
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2016 |
2015 |
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DIMENSIONE E STRUTTURA DEL CAMPIONE |
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Totale operazioni |
150 |
150 |
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IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI |
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Livello di errore stimato |
4,1 % |
4,4 % |
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Limite superiore dell’errore (LSE) |
6,1 % |
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Limite inferiore dell’errore (LIE) |
2,1 % |
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ALLEGATO 5.2
PANORAMICA DEGLI ERRORI AVENTI UN’INCIDENZA DI ALMENO IL 20 % PER LA SOTTORUBRICA «COMPETITIVITÀ PER LA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE»
Introduzione
Applicando la metodologia generale di audit descritta nell’ allegato 1.1 , la Corte ha verificato un campione rappresentativo di operazioni per stimare il livello di irregolarità nella popolazione relativa a questa sottorubrica del QFP. Gli errori rilevati durante le verifiche non costituiscono un elenco esaustivo dei singoli errori, né delle possibili tipologie. Le constatazioni riportate nei paragrafi che seguono, concernenti errori la cui incidenza è pari ad almeno il 20 % del valore dell’operazione esaminata, sono presentate a titolo esemplificativo (1). Tali errori sono stati riscontrati in operazioni dal valore compreso fra 155 000 euro e 1,3 milioni di euro, per un valore mediano (2) di 273 000 euro.
Esempi di errori
Progetti relativi al settimo programma quadro di ricerca
Esempio 1 — Spese dichiarate non previste dalla convenzione di sovvenzione
Il beneficiario (un ente pubblico di un paese terzo che partecipava a un progetto per sviluppare rivestimenti protettivi per navi) ha dichiarato costi sostenuti di fatto da un altro soggetto, non facente parte della convenzione di sovvenzione. I costi non ammissibili ammontavano al 100 % della spesa totale esaminata.
Esempio 2 — Sovradichiarazione di costi per il personale
Gli importi dichiarati ai fini del rimborso non hanno potuto essere riconciliati con le scritture contabili del beneficiario (un’organizzazione di ricerca senza scopo di lucro che partecipava a un progetto collaborativo sullo sviluppo di sistemi sicuri per la catena di approvvigionamento) e il beneficiario non è stato in grado di fornire tutti i calcoli sottostanti usati per predisporre la dichiarazione di spesa. Gli auditor della Corte hanno rilevato che la tariffa oraria usata per calcolare i costi salariali era troppo elevata. I costi non ammissibili ammontavano all’81 % della spesa totale esaminata.
Esempio 3 — Costi indiretti e premi versati non ammissibili
Il beneficiario (un ente pubblico che partecipava a un progetto sullo sviluppo di una infrastruttura Internet di servizi basata su una piattaforma cloud) ha dichiarato costi per il personale comprensivi di premi versati non ammissibili. Inoltre, il beneficiario ha dichiarato costi indiretti effettivi, ma la condizione consistente nel disporre di un sistema contabile analitico in grado di individuare i costi indiretti correlati al progetto non era soddisfatta. I costi non ammissibili ammontavano al 51 % della spesa totale esaminata.
Esempio 4 — Costi per il personale calcolati in modo errato e altri costi non ammissibili
Il beneficiario (un ente pubblico di un paese terzo che partecipava a un progetto nel settore della tecnologia dei biocarburanti) ha calcolato in modo errato i costi per il personale e ha anche dichiarato costi la cui attinenza con il progetto non è dimostrata da elementi probatori sufficienti. I costi non ammissibili ammontavano al 38 % della spesa totale esaminata.
Esempio 5 — Sovradichiarazione di costi per il personale
Il beneficiario (una PMI che partecipava a un progetto per sviluppare soluzioni coordinate alle emergenze sanitarie nell’UE) ha dichiarato costi troppo elevati per il personale e, in aggiunta, spese per il personale sostenute al di fuori del periodo oggetto della dichiarazione di spesa. I costi non ammissibili ammontavano al 37 % della spesa totale esaminata.
Esempio 6 — Discrepanze nelle ore di lavoro registrate
Gli auditor della Corte hanno individuato varie discrepanze nelle schede di registrazione delle ore di lavoro prestato, alla base dei costi per il personale dichiarati dal beneficiario (un ente pubblico che partecipava a un progetto per sviluppare sistemi a elevata efficienza energetica basati su tecnologia Internet). I costi non ammissibili ammontavano al 21 % della spesa totale esaminata.
(1) Questi errori rappresentano oltre la metà del livello globale di errore stimato per la sottorubrica «Competitività per la crescita e l’occupazione».
(2) Ciò significa che, di tutti gli errori aventi un’incidenza di almeno il 20 %, una metà è stata riscontrata in operazioni di un valore inferiore a 273 000 euro, mentre l’altra metà in operazioni di un valore superiore a tale ammontare.
ALLEGATO 5.3
SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE IN PRECEDENZA PER LA SOTTORUBRICA «COMPETITIVITÀ PER LA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE»
Esercizio |
Raccomandazione della Corte |
Analisi della Corte sui progressi compiuti |
Risposta della Commissione |
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Pienamente attuata |
In corso di attuazione |
Non attuata |
Non applicabile |
Elementi probatori insufficienti |
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Per la maggior parte degli aspetti |
Per alcuni aspetti |
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2013 |
La Commissione dovrebbe: |
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Raccomandazione 1: estendere e intensificare la campagna di comunicazione volta a sensibilizzare i beneficiari e i revisori indipendenti in merito alle norme di ammissibilità della spesa per la ricerca nell’ambito del 7o PQ; |
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X |
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La campagna di comunicazione inizialmente verteva sul settimo programma quadro di ricerca e riguardava una gamma completa di partecipanti (circa 4 500 ). Attualmente la Commissione si concentra sul fornire orientamenti per Orizzonte 2020. I beneficiari e i loro revisori partecipano a tali riunioni. Inoltre, tutte le parti interessate possono accedere ad orientamenti su tutti gli aspetti pratici della gestione delle sovvenzioni attraverso Internet. |
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Raccomandazione 2: nell’ambito del gruppo di politiche, svolgere le proprie attività di controllo tenendo maggiormente in considerazione i rischi, focalizzando i controlli sui beneficiari a rischio elevato (ad esempio entità con minore esperienza in merito ai finanziamenti europei) e alleviando l’onere dei controlli per i beneficiari meno rischiosi; |
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X |
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Le strategie di controllo della Commissione per i programmi di finanziamento attuali sono concepite per includere un numero maggiore di controlli basati sui rischi. |
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Raccomandazione 3: per i nuovi programmi per la ricerca e le altre politiche interne per il periodo 2014-2020, fornire orientamenti tempestivi, coerenti e chiari ai beneficiari e alle autorità di gestione per quel che riguarda i requisiti riveduti in materia di ammissibilità e controllo. |
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X |
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Per i programmi di finanziamento attuali la Commissione ha fornito una dovizia di orientamenti ai beneficiari su tutti gli aspetti importanti riguardanti l'attuazione del programma. La Commissione aggiorna regolarmente le informazioni. Queste informazioni sono state distribuite mediante Internet, ma anche nel corso di campagne pubblicitarie, incontri con gli Stati membri e riunioni con i partecipanti e i loro revisori. |
CAPITOLO 6
«Coesione economica, sociale e territoriale»
INDICE
Introduzione | 6.1-6.6 |
Breve descrizione della rubrica «Coesione economica, sociale e territoriale» | 6.2-6.4 |
Estensione e approccio dell’audit | 6.5-6.6 |
Parte 1 — Regolarità delle operazioni | 6.7-6.37 |
Risultati della verifica delle operazioni | 6.7-6.19 |
Utilizzo di strumenti finanziari a gestione concorrente nel periodo di programmazione 2007-2013 | 6.20-6.25 |
Relazioni annuali di attività della Commissione e altre disposizioni in materia di governance | 6.26-6.27 |
Garanzia fornita dalla Commissione per il periodo di programmazione 2007-2013 | 6.28-6.29 |
Garanzia fornita dalla Commissione per il periodo di programmazione 2014-2020 | 6.30-6.37 |
Conclusione e raccomandazioni | 6.38-6.41 |
Conclusione | 6.38-6.39 |
Raccomandazioni | 6.40-6.41 |
Parte 2 — Valutazione della performance dei progetti | 6.42-6.57 |
Valutazione del modo in cui sono concepiti i sistemi di misurazione della performance | 6.44-6.50 |
Valutazione della performance dei progetti | 6.51-6.55 |
Conclusione | 6.56-6.57 |
Allegato 6.1 – |
Risultati della verifica delle operazioni per la rubrica «Coesione economica, sociale e territoriale» |
Allegato 6.2 – |
Panoramica dei risultati della verifica delle operazioni per ciascuno Stato membro |
Allegato 6.3 – |
Panoramica degli errori aventi un’incidenza di almeno il 20 % per la rubrica «Coesione economica, sociale e territoriale» |
Allegato 6.4 – |
Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la rubrica «Coesione economica, sociale e territoriale» |
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INTRODUZIONE |
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Riquadro 6.1 – Sotto-rubrica 1b («Coesione economica, sociale e territoriale») del quadro finanziario pluriennale (QFP) — Scomposizione della spesa 2016 (miliardi di euro)
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Breve descrizione della rubrica «Coesione economica, sociale e territoriale» |
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Estensione e approccio dell’audit |
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PARTE 1 — REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI |
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Risultati della verifica delle operazioni |
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Riquadro 6.2 – «Coesione economica, sociale e territoriale» — Incidenza di ciascun tipo di errore sul livello di errore stimato
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Spese non ammissibili |
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Progetti non ammissibili |
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Violazioni delle norme del mercato interno |
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Appalti pubblici |
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Aiuti di Stato |
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Informazioni non sempre utilizzate correttamente |
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Utilizzo di strumenti finanziari a gestione concorrente nel periodo di programmazione 2007-2013 |
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I contributi sono stati sottoutilizzati e gli strumenti non hanno esplicato appieno le loro potenzialità |
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Riquadro 6.3 – Tassi di esborso cumulativi per il periodo 2011-2015 nell’ambito del FESR e dell’FSE (miliardi di euro)
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della relazione di attuazione della Commissione. |
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Riquadro 6.4 – Esborsi degli strumenti finanziari nel settore della coesione al 31 dicembre 2015
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della nota orientativa EGESIF_16-0011-00 della Commissione del 20 settembre 2016. |
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Rendicontazione incompleta o inesatta sugli strumenti finanziari da parte degli Stati membri |
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Relazioni annuali di attività della Commissione e altre questioni di governance |
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Garanzia della Commissione per il periodo di programmazione 2007-2013 |
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Garanzia della Commissione per il periodo di programmazione 2014-2020 |
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Commenti riguardo all’avvio del periodo di programmazione 2014-2020 |
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Il nuovo modello di affidabilità della Commissione per la spesa nel settore della coesione |
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Commenti sulle informazioni riportate nelle RAA per il periodo 2014-2020 |
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6.34. |
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Chiarimento richiesto per la definizione della popolazione controllata di strumenti finanziari e di anticipi relativi ad aiuti di Stato |
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Coerenza fra le informazioni riportate nelle RAA e le risultanze della Corte |
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Riquadro 6.5 – Panoramica delle informazioni riportate nelle RAA per il periodo 2007-2013
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI |
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Conclusione |
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Raccomandazioni |
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La Commissione accetta questa raccomandazione e, nel riesame dei pacchetti di chiusura 2007-2013 in corso, tiene già conto, tra altri aspetti, degli ambiti specifici indicati dalla Corte per quanto riguarda gli strumenti finanziari, gli aiuti di Stato e i grandi progetti . La Commissione rammenta che spetta agli Stati membri notificare alla Commissione i grandi progetti. |
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La Commissione accetta questa raccomandazione. |
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La Commissione accetta la raccomandazione e concorda pienamente sulla possibilità di riconsiderare la concezione e i meccanismi di attuazione alternativi, anche quelli proposti dalla Corte dei conti, ma non può ancora a assumere una posizione specifica riguardo alle proposte per i fondi SIE dopo il 2020. Osserva inoltre che la modifica proposta al regolamento recante disposizioni comuni, presentata e adottata dalla Commissione alla fine del 2016 (cosiddetto Omnibus), se adottata da altre istituzioni, consentirebbe già, a determinate condizioni, di passare dal rimborso dei costi ai pagamenti basati sulla performance dei progetti. Presentare in tempi brevi proposte legislative per la politica di coesione rappresenta una priorità per la Commissione. Tuttavia, i tempi dipendono tuttavia dall’adozione della proposta per il regolamento QFP. La proposta della Commissione per il pacchetto legislativo della politica di coesione dopo il 2020 sarà presentata successivamente. La Commissione lavorerà in stretta collaborazione con i colegislatori per una tempestiva adozione ed entrata in vigore del quadro legislativo. |
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PARTE 2 — VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEI PROGETTI |
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Valutazione del modo in cui sono concepiti i sistemi di misurazione della performance |
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Un terzo dei progetti esaminati rientrava in un sistema di misurazione della performance con indicatori di realizzazione e risultato legati agli obiettivi del PO |
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Valutazione della performance dei progetti |
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Riquadro 6.6 – Valutazione della performance dei progetti
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88 dei 90 progetti per i quali erano stati definiti indicatori di realizzazione e di risultato hanno conseguito, almeno in parte, i propri obiettivi |
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66 dei 70 progetti per i quali erano stati definiti e valutati soltanto indicatori di realizzazione hanno conseguito, almeno in parte, i propri obiettivi in termini di realizzazioni |
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Conclusione |
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(1) Questi obiettivi sono definiti agli articoli da 174 a 178 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
(2) Per entrambi i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, l’FC è pertinente per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, la Grecia, la Croazia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia. Anche la Spagna era ammissibile durante il periodo 2007-2013, ma soltanto al sostegno transitorio.
(3) Per il periodo di programmazione 2007-2013, la Commissione ha approvato 440 PO (322 per FESR/FC e 118 per l’FSE); per il periodo di programmazione 2014-2020 ha approvato 392 PO (la maggior parte dei quali coinvolge più di un fondo).
(4) Il campione è stato estratto dall’insieme dei pagamenti e delle liquidazioni, a eccezione degli anticipi. Le 180 operazioni riguardavano 54 pagamenti intermedi per il periodo 2007-2013 ed erano relative a 92 progetti FESR, 36 progetti FC, 40 progetti FSE, 11 strumenti finanziari del FESR e uno strumento finanziario dell’FSE.
(5) Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Regno Unito e cooperazione territoriale europea Grecia-Bulgaria.
(6) Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Regno Unito.
(7) L’errore è calcolato sulla base di un campione rappresentativo. La cifra indicata è la stima migliore. La Corte stima, con un livello di affidabilità del 95 %, che il livello di errore nella popolazione si collochi tra il 2,2 % e il 7,4 % (rispettivamente, il limite inferiore e quello superiore del tasso di errore).
(8) Cfr. anche le relazioni annuali sugli esercizi finanziari 2012 (paragrafo 6.23), 2013 (paragrafo 6.16), 2014 (paragrafo 6.29) e 2015 (paragrafo 6.15).
(9) Articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470); articolo 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 376).
(10) Cfr. articoli 39 e 41 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25). Un grande progetto è un’operazione comprendente una serie di lavori, attività o servizi in sé intesa a realizzare un’azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica. Ha inoltre finalità chiaramente identificate e un costo complessivo che supera i 50 milioni di euro.
(11) Tale importo rappresenta la spesa complessiva per i contratti aggiudicati, parte della quale certificata nell’ambito delle dichiarazioni di spesa esaminate dalla Corte.
(12) Per circa il 49 % delle 121 procedure esaminate, il valore dei contratti superava la soglia oltre la quale si applica la normativa UE in materia di appalti pubblici, come recepita nei rispettivi ordinamenti nazionali; 33 procedure riguardavano il FESR/l’FC, una l’FSE.
(13) Direttive del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici (2014/24/UE), sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (2014/23/UE) e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (2014/25/UE) (GU L 94 del 28.3.2014).
(14) Gli Stati membri che hanno recepito tutte le tre direttive entro tale data sono: Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Italia, Irlanda, Ungheria, Cipro, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia e Regno Unito.
(15) Relazione annuale sull’esercizio 2015, paragrafo 6.24. Otto Stati membri avevano recepito tutte le tre direttive entro maggio 2016.
(16) Cfr. articolo 258 del TFUE.
(17) Nove progetti FESR/FC (compresi due strumenti finanziari JESSICA) e due progetti FSE (compreso uno strumento finanziario).
(18) Sotto forma di documenti giustificativi, ivi compresi normali controlli incrociati, informazioni contenute in banche dati e risultanze di controlli obbligatori.
(19) Decisione della Commissione C(2015) 2771.
(20) Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2014, paragrafo 6.52, e relazione annuale sull’esercizio finanziario 2015, paragrafo 6.45.
(21) Commissione europea, Summary of data on the progress made in financing and implementing financial instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Regulation (EC) No 1083/2006, situation as at 31 December 2015, EGESIF_16-0011-00, 20 settembre 2016. I dati relativi al 2016 saranno pubblicati entro il 1o ottobre 2017.
(22) Relazione annuale sull’esercizio 2015, paragrafo 6.42.
(23) Gli strumenti finanziari offrono agli Stati membri la possibilità di utilizzare i fondi più di una volta: tutti i proventi derivanti da investimenti o prestiti, inclusi i profitti, sono reinvestiti nelle stesse attività.
(24) Entro la fine di aprile di ogni anno, ciascuna direzione generale prepara una relazione annuale di attività per l’esercizio precedente, la quale viene presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e, in seguito, pubblicata. Insieme a tale relazione, il direttore generale presenta una dichiarazione in cui indica se il bilancio posto sotto la sua responsabilità è stato eseguito in modo legittimo e regolare — in sostanza, se il livello di irregolarità è inferiore alla soglia di rilevanza del 2 % stabilita dalla Commissione. In caso contrario, per i PO in questione il direttore generale può formulare riserve totali o parziali.
(25) Nelle proprie RAA, la Commissione usa l’espressione «tasso di rischio residuo» a proposito della chiusura del periodo di programmazione 2007-2013 e l’espressione «tasso di errore totale residuo» per il periodo di programmazione 2014-2020. Questi due tassi sono concettualmente uguali, ma si riferiscono a periodi diversi. Nel presente capitolo, vengono entrambi chiamati «tasso residuo» o «tassi residui».
(26) A eccezione della Croazia, che ha tempo fino al 31 marzo 2018.
(27) Orientamenti sulla chiusura dei PO, decisione della Commissione C(2015) 2771, allegato VI.
(28) Relazione speciale n. 36/2016 «Una valutazione delle modalità di chiusura dei programmi di coesione e di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013».
(29) Relazione speciale n. 4/2017: «Tutela del bilancio dell’UE dalle spese irregolari: durante il periodo 2007-2013 la Commissione ha fatto ricorso sempre più frequentemente a misure preventive e rettifiche finanziarie nel settore della coesione».
(30) FESR, FC e FSE/iniziativa a favore dell’occupazione giovanile.
(31) La Corte ha sottolineato il problema dei ritardi nella relazione speciale n. 2/2017, intitolata: «La negoziazione, da parte della Commissione, degli accordi di partenariato e dei programmi operativi in materia di coesione per il periodo 2014-2020».
(32) Articolo 139, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(33) Questa cifra comprende 391 PO dei fondi SIE e 28 PO del FEAD.
(34) Comprendente 0,7 miliardi di euro di dotazioni anticipate per strumenti finanziari.
(35) Questa cifra comprende 61 PO dei fondi SIE e otto PO del FEAD.
(36) EGESIF_15-0002-03 del 09/10/2015
(37) Cfr. anche relazione annuale sull’esercizio 2015, paragrafi 6.60-6.63.
(38) Articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(39) Articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(40) I tassi di errore comunicati dalle autorità di audit per l’esercizio n riguardano la spesa certificata alla Commissione nell’esercizio n-1. I tassi di errore della Corte per l’esercizio n si riferiscono alla spesa pagata dalla Commissione in tale esercizio.
(41) Per la verifica del seguito dato, la Corte ha scelto quest’anno la relazione sull’esercizio 2013, in quanto si presume che il lasso di tempo trascorso sia stato sufficiente per consentire alla Commissione di attuare le raccomandazioni della Corte.
(42) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, COM(2016) 605 final del 14.9.2016.
(43) EGESIF_15-0002-03 del 09/10/2015
(44) Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2013, paragrafo 10.10.
(45) Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2014, paragrafi 6.80-6.86, e relazione annuale sull’esercizio finanziario 2015, paragrafi 6.77-6.89.
(46) Domande per progetto, convenzioni di sovvenzione, contratti e/o decisioni di cofinanziamento.
(47) Articolo 22, paragrafi 6 e 7, e articolo 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(48) Articolo 142, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(49) Questi quattro progetti erano stati attuati in Irlanda.
(50) Il PO della Slovacchia e il PO del programma di cooperazione territoriale europea Grecia-Bulgaria erano gli unici due programmi per i quali gli obiettivi di realizzazione e di risultato a livello di progetto erano coerenti con quelli a livello di PO (e viceversa).
(51) Cfr. paragrafo 3.5 dell’allegato della decisione della Commissione C(2015) 2771 final, del 30.4.2015, che modifica la decisione C(2013) 1573 sull’approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi [adottati per beneficiare dell’assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013).
(52) Cfr. relazione speciale n. 2/2017, intitolata: «La negoziazione, da parte della Commissione, degli accordi di partenariato e dei programmi operativi in materia di coesione per il periodo 2014-2020», paragrafi 149-151; parere n. 1/2017 su una proposta di revisione del regolamento finanziario (GU C 91 del 23.3.2017, paragrafi 147 e 148).
(53) Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per maggiori dettagli, cfr. allegato 1.1 , paragrafo 10).
(54) Questa cifra include contributi a strumenti finanziari nell’ambito della gestione concorrente.
Fonte: conti consolidati dell’Unione europea per l’esercizio 2016.
ALLEGATO 6.1
RISULTATI DELLA VERIFICA DELLE OPERAZIONI PER LA RUBRICA «COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE»
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2016 |
2015 |
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DIMENSIONE E STRUTTURA DEL CAMPIONE |
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Totale operazioni |
180 |
223 |
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IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI |
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Livello di errore stimato |
4,8 % |
5,2 % |
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Limite superiore dell’errore (LSE) |
7,4 % |
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Limite inferiore dell’errore (LIE) |
2,2 % |
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ALLEGATO 6.2
PANORAMICA DELLE RISULTANZE DELLA VERIFICA DELLE OPERAZIONI PER CIASCUNO STATO MEMBRO
ALLEGATO 6.3
PANORAMICA DEGLI ERRORI AVENTI UN’INCIDENZA DI ALMENO IL 20 % PER LA RUBRICA «COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE»
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Introduzione |
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Applicando della metodologia generale di audit di cui all’ allegato 1.1 , la Corte ha verificato un campione di operazioni per stimare il livello di irregolarità nella popolazione per questa rubrica del QFP. Gli errori rilevati dalla Corte in questa occasione non costituiscono un elenco esaustivo, né dei singoli errori né dei possibili tipi di errore. Le constatazioni che seguono, concernenti errori aventi un’incidenza pari ad almeno il 20 % del valore dell’operazione esaminata, sono presentate a titolo esemplificativo. Tali errori sono stati riscontrati nelle operazioni con un valore compreso tra i 74 000 euro e i 10,3 milioni di euro, con un valore mediano di 0,9 milioni di euro (1). |
La Commissione prende nota del commento della Corte di Conti di cui all’allegato 6.2 in base al quale la panoramica delle operazioni della Corte dei conti non costituisce un riferimento per il livello relativo di errore degli Stati membri del campione. La Commissione sottolinea che informazioni dettagliate sulle risultanze degli audit di Commissione e Stati membri sono presentate, per ciascuno Stato membro, nelle relazioni annuali di attività e nei rispettivi allegati tecnici dei dipartimenti della Commissione responsabili dell’attuazione dei fondi UE in gestione concorrente. La Commissione darà un seguito a tutti i casi individuati dalla Corte dei conti e proporrà le azioni ritenute necessarie. |
Esempi di errori |
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Spese non ammissibili |
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Esempio 1 — Numerose violazioni della normativa UE e nazionale in materia di ammissibilità |
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In Spagna, il beneficiario di un progetto di ricerca finanziato dal FESR ha violato diverse norme dell’UE e nazionali in materia di ammissibilità: nel calcolo dei costi indiretti sono stati indebitamente inclusi costi diretti, e ai fini del co-finanziamento sono stati indebitamente dichiarati l’IVA recuperabile e un importo erroneo per stipendi. Per di più, alcune spese non erano corroborate da documenti giustificativi. |
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In tre altri progetti FESR in Spagna, gli auditor della Corte hanno riscontrato casi simili (quantificati fino al 20 % o oltre). |
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Esempio 2 — IVA recuperabile dichiarata come ammissibile ai fini del cofinanziamento dell’UE |
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In Polonia, un ente locale destinatario di finanziamenti dell’FC per un progetto di tramvia ha dichiarato l’IVA come spesa ammissibile. Tuttavia, l’IVA pagata sulle nuove infrastrutture per il cui uso i cittadini dovranno pagare è, a tutti gli effetti, recuperabile e pertanto non ammissibile ai fini del cofinanziamento. |
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Esempio 3 — Mancato calcolo del deficit di finanziamento per i progetti generatori di entrate, ed IVA non ammissibile |
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In Bulgaria, un beneficiario ha ricevuto finanziamenti FESR per acquistare attrezzature poi usate a fini didattici. Nel calcolare l’importo delle spese ammissibili, il beneficiario non ha tenuto conto degli introiti generati dai servizi forniti al pubblico presso le strutture in questione. Ha inoltre dichiarato alcune somme di IVA recuperabile. |
La Commissione chiederà ai beneficiari di fornire un calcolo del deficit di finanziamento, che includa tutte le relative entrate e i costi operativi e trarrà le conclusioni del caso. |
Esempio 4 — Rettifiche finanziarie non applicate correttamente |
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Alla luce delle risultanze dell’audit espletato dalla Corte per il 2014 (2), la Commissione ha imposto una rettifica finanziaria del 25 % a un progetto dell’FC a Malta. Tuttavia, invece di procedere in primo luogo alla certificazione di tutte le spese ammissibili e solo in seguito alla rettifica, le autorità dello Stato membro hanno certificato le spese fino a raggiungere il 75 % del bilancio iniziale del progetto. Di conseguenza, la porzione non certificata delle spese per il progetto, relative a costi non interessati dalla rettifica finanziaria, non sarà, in principio, soggetta a audit. |
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Esempio 5 — Ore di tirocinio non documentate e pagamento ingiustificato della porzione del compenso del contraente relativa alla performance |
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In Irlanda, il beneficiario di un progetto FSE per la formazione di disoccupati in cerca di occupazione non è stato in grado di fornire documenti giustificativi a sostegno delle ore fatturate per i tirocini dei partecipanti, come invece richiesto dalle norme nazionali in materia di ammissibilità. In relazione allo stesso progetto, le autorità irlandesi hanno pagato la porzione del compenso del contraente legata alla performance per un corso di formazione, nonostante il risultato in termini di tirocini fosse inferiore al valore-obiettivo concordato. |
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Gli auditor della Corte hanno individuato esempi di errori relativi a spese non ammissibili (quantificati fino al 20 %) in Repubblica ceca, Spagna, Ungheria e Romania, nonché nel PO della cooperazione territoriale europea Grecia-Bulgaria. |
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Esempio 6 — Mancato soddisfacimento di condizioni della sovvenzione |
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In Spagna, il beneficiario di un progetto FESR non ha rispettato la condizione, stabilita nell’invito a presentare proposte, che imponeva di mantenere l’attrezzatura cofinanziata nella regione per il periodo concordato. Ciò ha reso non ammissibile al cofinanziamento la spesa per detta attrezzatura. |
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Progetti non ammissibili |
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Esempio 7 — Beneficiario non ammissibile |
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In Repubblica ceca, nell’invito a presentare proposte per un progetto FESR si specificava che soltanto le PMI erano ammissibili. All’atto della verifica del rispetto di tale requisito, l’autorità di gestione ha basato la propria decisione sulla dichiarazione del beneficiario e sulle informazioni contenute nel proprio sistema di monitoraggio. Ciò non è stato sufficiente ad accertare il reale status del beneficiario. Di conseguenza, i finanziamenti sono stati assegnati a un beneficiario che non era una PMI. |
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Esempio 8 — Progetto parzialmente non ammissibile |
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In Spagna, l’asse prioritario 3 di un PO dell’FSE, mirante ad accrescere il capitale umano, ha tre obiettivi specifici. Per un progetto esaminato nell’ambito di questo PO, l’obiettivo pertinente era lo sviluppo del potenziale umano nel campo della ricerca e dell’innovazione. Le autorità dello Stato membro hanno dichiarato retroattivamente, ai fini del cofinanziamento, le retribuzioni corrisposte a professionisti del settore medico nel corso di tirocini in house specializzati nel 2014. Sebbene detti tirocini avessero qualche legame con attività di ricerca, il loro obiettivo principale era di preparare personale medico specializzato per il sistema sanitario spagnolo. È quindi sproporzionato ritenere l’intero progetto come in primo luogo una attività di ricerca. Per di più, questo sistema di formazione è ad ogni modo obbligatorio per gli specialisti medici ai sensi della legislazione spagnola. Una parte del progetto non era pertanto ammissibile e non avrebbe dovuto essere dichiarata ai fini del cofinanziamento. |
La Commissione ritiene che la formazione del personale sanitario attraverso il programma di studi post-universitari «EIR» (medici interni specializzandi) sia ammissibile nell’ambito dell’asse prioritario 3, riguardante l’incremento e il miglioramento del capitale umano, poiché contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell’asse. In Spagna concludere questi studi post-universitari è obbligatorio, per legge, per condurre attività di ricerca clinica. Inoltre, l’autorità di gestione ha fornito elementi comprovanti lo svolgimento di 99 attività di ricerca specifiche per i 20 partecipanti selezionati dalla Corte per il campionamento, tra cui pubblicazioni scientifiche, partecipazione a programmi di ricerca competitivi con finanziamenti esterni e a gruppi di ricerca altamente qualificati. La Commissione ritiene pertanto che la spesa certificata rispetti tutti i criteri di ammissibilità. |
Gli auditor della Corte hanno riscontrato un caso simile in un altro progetto FSE in Spagna. |
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Violazioni delle norme in materia di appalti pubblici |
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Esempio 9 — Utilizzo errato di subappalto nell’ambito di un contratto-quadro |
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Nel Regno Unito, il beneficiario di un progetto FESR per la costruzione di un passaggio pedonale sopraelevato ha utilizzato un contratto-quadro per aggiudicare i lavori. La procedura scelta dal beneficiario per il subappalto non ha permesso di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Per di più, durante la negoziazione con il contraente, il beneficiario ha applicato tassi di sconto in modo non corretto e ha affidato lavori aggiuntivi in modo diretto allo stesso contraente. La procedura ha perciò violato i princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione e si è discostata dalla procedura descritta nell’accordo-quadro. Di conseguenza, il contratto era illegale e la relativa spesa non ammissibile al finanziamento UE. |
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Esempio 10 — Modifica illegale del contratto |
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In Ungheria, il beneficiario di un progetto del Fondo di coesione (ampliamento di un impianto di depurazione) ha modificato in modo sostanziale il contratto dopo che quest’ultimo era stato firmato, senza avviare nuovamente la procedura. Modifiche di questo tipo violano le norme in materia di appalti pubblici. |
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Esempio 11 — Operatori economici non idonei invitati a presentare offerte |
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In Ungheria, solo una delle tre imprese invitate a presentare offerte per un progetto FSE di formazione linguistica aveva un profilo idoneo all’erogazione della formazione. L’aver invitato due candidati non idonei a partecipare ha avuto come effetto l’aggiudicazione diretta del contratto, senza che fosse stato indicato un giustificato motivo. |
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(1) Questi errori rappresentano più di tre quarti del livello globale di errore stimato per la sotto-rubrica «Coesione economica, sociale e territoriale».
(2) Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2014, riquadro 6.1, esempio a).
ALLEGATO 6.4
SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE IN PRECEDENZA PER LA RUBRICA «COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE»
O = DG Occupazione, affari sociali e inclusione; R = DG Politica regionale e urbana; X = Valutazione comune per entrambe dette DG
Esercizio |
Raccomandazione della Corte |
Analisi della Corte sui progressi compiuti |
Risposta della Commissione |
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Pienamente attuata |
In corso di attuazione |
Non attuata |
Non applicabile |
Elementi probatori insufficienti |
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Per la maggior parte degli aspetti |
Per alcuni aspetti |
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2013 |
Capitolo 5, raccomandazione 1: richiedere che gli Stati membri forniscano nelle loro dichiarazioni sulla gestione (ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario) una conferma esplicita dell’efficacia dei controlli di primo livello eseguiti dalle autorità di gestione e di certificazione. |
R |
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Capitolo 5, raccomandazione 2: procedere a una valutazione dei controlli di primo livello, eseguiti nel periodo di programmazione 2007-2013, conformemente all’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Tenendo conto delle debolezze individuate, la Commissione dovrebbe analizzare i costi e i benefici di potenziali misure correttive e adottare (o proporre) provvedimenti adeguati (quali la semplificazione delle disposizioni applicabili, il rafforzamento dei sistemi di controllo e la riprogettazione del programma o del sistema di consegna). |
R |
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Capitolo 5, raccomandazione 3: analizzare le ragioni dell’elevato numero di casi di inosservanza delle norme UE sugli aiuti di Stato. |
R |
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Capitolo 5, raccomandazione 4: analizzare le ragioni dei persistenti ritardi negli esborsi di fondi UE attraverso i SIF e adottare le necessarie misure correttive. |
R (1) |
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Capitolo 5, raccomandazione 5: confermare nella relazione annuale di attività (RAA) della direzione generale Politica regionale e urbana che il calcolo del «tasso di errore residuo» eseguito dalla Commissione è basato su dati precisi, completi e attendibili sulle rettifiche finanziarie. A tal fine, la Commissione dovrebbe richiedere alle autorità di audit di certificare l’accuratezza dei dati sulle rettifiche finanziarie comunicati dalle autorità di certificazione per ciascun PO, ogni volta che lo ritenga necessario. |
R (1) |
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2013 |
Capitolo 5, raccomandazione 6 (anche capitolo 6): indicare costantemente nelle relazioni annuali di attività (RAA) le ragioni per non esprimere riserve (o per esprimere riserve aventi un minore impatto finanziario) nei casi in cui ciò sia dovuto a eccezioni rispetto agli orientamenti della Commissione in materia o a strategie di audit convenute. |
X (1) |
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Capitolo 6, raccomandazione 1: monitorare con gli Stati membri le debolezze individuate dall’audit tematico basato sul rischio della DG EMPL sulle verifiche di gestione. Ciò richiederà il rafforzamento dei controlli sul rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e su altre fonti di errori (costi non collegati ai progetti o che non comportano alcun valore aggiunto). |
O |
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Capitolo 6, raccomandazione 2: confermare nelle relazioni annuali di attività di aver svolto controlli adeguati atti a garantire che il «tasso di errore residuo» sia basato su informazioni esatte, complete e attendibili sulle rettifiche finanziarie. A tal fine, la Commissione dovrebbe richiedere alle autorità di audit di certificare l’accuratezza dei dati sulle rettifiche finanziarie comunicati dalle autorità di certificazione per ciascun PO, ogni volta che lo ritenga necessario. |
O (1) |
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Capitolo 6, raccomandazione 3: garantire che per il periodo di programmazione 2014-2020 verranno applicati gli articoli 78 e 130 dell’RDC, in modo tale da precludere l’accumulo di prefinanziamenti che si sommino ai prefinanziamenti inizialmente versati. |
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O (2) |
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Capitolo 6, raccomandazione 4: far sì che le autorità degli Stati membri incaricate della gestione dei fondi strutturali affrontino la questione dell’imputazione di costi del personale più elevati per i progetti UE rispetto a quelli imputati per i progetti finanziati da fondi nazionali. |
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O (3) |
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Capitolo 6, raccomandazione 5: far sì che gli Stati membri, nell’approvare i PO per il nuovo periodo di programmazione, tengano conto di tutte le possibilità di semplificazione consentite dai regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020. |
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O (4) |
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(1) L’attuazione dovrebbe proseguire sino alla chiusura.
(2) Raccomandazione non accettata dalla Commissione europea (cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2014, paragrafo 6.79).
(3) Nessuna misura sistemica adottata.
(4) Il nuovo periodo di programmazione si trova ancora in una fase in cui è prematuro valutare compiutamente l’attuazione.
CAPITOLO 7
«Risorse naturali»
INDICE
Introduzione | 7.1-7.8 |
Breve descrizione della rubrica «Risorse naturali» | 7.3-7.6 |
Estensione e approccio dell’audit | 7.7-7.8 |
Parte 1 — Regolarità delle operazioni | 7.9-7.35 |
FEAGA — Sostegno al mercato e aiuti diretti | 7.11-7.19 |
Sviluppo rurale, ambiente, azione per il clima e pesca | 7.20-7.27 |
Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance | 7.28-7.31 |
Conclusione e raccomandazioni | 7.32 -7.35 |
Conclusione | 7.32-7.33 |
Raccomandazioni | 7.34-7.35 |
Parte 2 — Performance | 7.36-7.56 |
Valutazione della performance dei progetti di sviluppo rurale | 7.37-7.42 |
Valutazione della performance per quanto attiene all’inverdimento | 7.43-7.54 |
Conclusioni | 7.55-7.56 |
Allegato 7.1 – |
Risultati della verifica delle operazioni per la rubrica «Risorse naturali» |
Allegato 7.2 – |
Risultati della verifica delle operazioni per ciascuno Stato membro nei settori dello sviluppo rurale, dell’ambiente, dell’azione per il clima e della pesca |
Allegato 7.3 – |
Panoramica degli errori aventi un’incidenza di almeno il 20 % per la rubrica «Sviluppo rurale, ambiente, azione per il clima e pesca» |
Allegato 7.4 – |
Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la rubrica «Risorse naturali». |
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INTRODUZIONE |
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Riquadro 7.1 — Rubrica 2 del QFP «Risorse naturali» — Scomposizione della spesa per il 2016 (miliardi di euro)
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Breve descrizione della rubrica «Risorse naturali» |
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Estensione e approccio dell’audit |
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PARTE 1 — REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI |
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Riquadro 7.2 – Incidenza dei diversi tipi di errore sul livello di errore stimato per la rubrica «Risorse naturali»
Fonte: Corte dei conti europea. |
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FEAGA — Sostegno al mercato e aiuti diretti |
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Riquadro 7.3 – Incidenza dei diversi tipi di errore sul livello di errore stimato — FEAGA
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Superficie sovradichiarata o non ammissibile, anche per il nuovo pagamento relativo all’inverdimento |
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7.15. |
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Riquadro 7.4 – La nuova definizione di pascolo permanente ha contribuito a ridurre il tasso di errore Negli anni precedenti, i prati permanenti non ammissibili hanno rappresentato un’importante fonte di errore (22). Tanto il numero quanto la portata di questo tipo di errori sono ora significativamente diminuiti grazie, in particolare, alla nuova definizione di pascolo permanente elaborata nell’ambito della riforma della PAC. La definizione precedente limitava l’ammissibilità alla porzione di una parcella coperta da erba o altra vegetazione erbacea; nella definizione rientra ora qualsiasi tipo di vegetazione adatta al pascolo, comprese specie arbustive e arboree, purché non siano predominanti. Gli Stati membri possono, inoltre, estendere l’ammissibilità a terreni in cui la vegetazione non erbacea è predominante, ove ciò rientri nelle pratiche locali tradizionali. Le foto che seguono illustrano questo cambiamento di strategia. |
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Foto 1 – La vegetazione non erbacea è ora ammissibile se può essere utilizzata per il pascolo e se non è predominante
Prima della riforma PAC del 2013, questa parcella aveva un tasso di ammissibilità del 40 % corrispondente alla sua copertura erbacea. Con l’applicazione della nuova definizione, il tasso di ammissibilità è salito al 60 % per includere altri tipi di vegetazione adatti al pascolo (quali arbusti e piccoli alberi). Fonte: Corte dei conti europea. |
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Foto 2 – La vegetazione non erbacea può anche essere predominante se ciò rientra nelle pratiche locali tradizionali.
Diversi Stati membri (23) hanno scelto di accettare come pascolo ammissibile terreni in cui la vegetazione non erbacea, idonea al pascolo, è predominante (ad esempio le brughiere pascolabili). Fonte: Corte dei conti europea. |
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Riquadro 7.5 – La corretta classificazione dei terreni è importante per assicurare il rispetto degli obblighi di inverdimento |
Riquadro 7.5 — La corretta classificazione dei terreni è importante per assicurare il rispetto degli obblighi di inverdimento |
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La normativa UE dispone che un seminativo utilizzato per la coltivazione di erba diviene pascolo permanente una volta escluso dall’avvicendamento delle colture per cinque anni consecutivi. |
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Nella repubblica ceca e in Polonia, la banca dati SIPA non conteneva informazioni sugli usi storici dei terreni. In questi frangenti, le autorità nazionali non possono svolgere controlli incrociati automatizzati per verificare se il seminativo usato per la coltivazione di erba sia divenuto prato permanente. Vi è il rischio, pertanto, che le autorità non possano individuare AIE dichiarate che sono di fatto prati permanenti (ossia non seminativi). |
La DG AGRI sta avviando procedure di verifica della conformità che garantiranno la tutela degli interessi finanziari dell'UE contro questo rischio. |
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La Corte ha inoltre riscontrato debolezze nella classificazione dei prati permanenti o ai relativi controlli incrociati in Germania (Baviera, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Renania settentrionale-Vestfalia, Sassonia-Anhalt, Schleswig Holstein), Francia, Italia (Lombardia), Portogallo e Regno Unito (Inghilterra). |
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Beneficiario/spesa non ammissibile |
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Sviluppo rurale, ambiente, azione per il clima e pesca |
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Riquadro 7.6 – Incidenza dei diversi tipi di errore sul livello di errore stimato — Sviluppo rurale, ambiente, azione per il clima e pesca
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance |
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Relazione annuale di attività della DG AGRI |
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Relazioni annuali di attività delle DG MARE, ENV e CLIMA |
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Conclusione e raccomandazioni |
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Conclusione |
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Raccomandazioni |
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La Commissione accoglie la raccomandazione. Sono già in corso azioni correttive negli Stati membri interessati, dove le necessarie procedure di verifica della conformità garantiranno la tutela del bilancio dell'UE. |
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La Commissione accoglie la raccomandazione. Durante gli audit nei vari Stati membri si scambiano le migliori pratiche, anche sotto forma di raccomandazioni formulate per migliorare il sistema di controllo e di gestione. La Commissione organizza conferenze e seminari periodici, in occasione dei quali si diffondono le migliori pratiche e si esaminano anche le soluzioni informatiche. |
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PARTE 2 — PERFORMANCE |
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Valutazione della performance dei progetti di sviluppo rurale |
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Attuazione dei progetti di investimento |
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Ragionevolezza dei costi e possibilità di un maggior utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi |
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Riquadro 7.7 – Le opzioni semplificate in materia di costi possono contribuire alla ragionevolezza degli stessi Nel Regno Unito (Inghilterra), gli auditor della Corte hanno controllato un progetto per la costruzione di un nuovo tetto in un’area riservata alla custodia del bestiame. Il pagamento era basato su un costo unitario standard per i tetti di 62 sterline al m2, con una sovvenzione massima disponibile per azienda agricola di 10 000 sterline. Il costo unitario standard per il tetto era stato tratto da una pubblicazione che figura fra le fonti indipendenti di informazioni per gli agricoltori più utilizzate nel Regno Unito. I prezzi indicati nella pubblicazione sono aggiornati ogni anno. |
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Valutazione della performance per quanto attiene all’inverdimento |
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Riquadro 7.8 – Obblighi in materia di diversificazione delle colture
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Diversificazione delle colture |
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Riquadro 7.9 - Cambiamenti nella diversificazione delle colture a seguito dell’introduzione dell’inverdimento
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Aree di interesse ecologico |
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Riquadro 7.10 - Cambiamenti concernenti le AIE a seguito dell’introduzione dell’inverdimento
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Conclusioni |
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(1) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
(2) Ad eccezione di alcune misure cofinanziate, quali le misure di promozione e il programma «Frutta nelle scuole».
(3) Comprendenti, in particolare, il sostegno per i settori vitivinicolo e ortofrutticolo, il sostegno ai programmi di distribuzione di latte e frutta nelle scuole e misure mirate a favore delle regioni ultraperiferiche dell’UE.
(4) Nel 2013 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea hanno raggiunto un accordo sulla riforma della PAC. Successivamente è stata approvata una serie di testi normativi che ne disciplinano l’attuazione.
(5) In base alle domande di aiuto presentate nel 2015 (ossia l’anno di domanda 2015).
(6) I pagamenti disaccoppiati sono concessi per tutti i terreni agricoli ammissibili, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno per la produzione.
(7) Attualmente la Corte sta esaminando l’attuazione dell’RPB, sulla quale intende pubblicare una relazione speciale (cfr. il programma di lavoro della Corte per il 2017; http://eca.europa.eu).
(8) Le misure basate sulla superficie sono quelle in cui i pagamenti sono legati al numero di ettari, come ad esempio i pagamenti agroambientali e i pagamenti compensativi agli agricoltori nelle zone che presentano svantaggi naturali.
(9) Le misure non basate sulla superficie consistono in genere in investimenti, concernenti ad esempio l’ammodernamento delle aziende agricole e l’istituzione di servizi essenziali per l’economia rurale e la popolazione locale.
(10) Anche altri settori di spesa dell’UE non inclusi nella rubrica del QFP «Risorse naturali» forniscono finanziamenti a favore dell’ambiente e dell’azione per il clima.
(11) L’approccio della Corte si basa su un numero di elementi (ad esempio, parcelle o fatture) selezionati su base casuale per ciascuna operazione. Pertanto, l’errore rilevato non riflette necessariamente il livello di errore globale per l’operazione in questione.
(12) Belgio (Vallonia e Fiandre), Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania (Baviera, Hamburg-Jonas, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Renania settentrionale-Vestfalia, Sassonia-Anhalt, Schleswig Holstein), Irlanda, Grecia, Spagna (Paese Basco, Andalusia, Regione di Murcia, Comunità di Valencia, Aragona, Castiglia-La Mancia, Estremadura e Castiglia e León), Francia, Italia (AGEA, Calabria, Lombardia, Toscana e Veneto), Lettonia, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito (Inghilterra, Irlanda del Nord e Scozia). Il campione includeva anche un’operazione effettuata in gestione diretta.
(13) Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania (Bassa Sassonia-Brema, Sassonia e Sassonia-Anhalt), Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna (Andalusia, Castiglia-La Mancia e Estremadura), Francia (Midi-Pirenei e Rodano-Alpi), Croazia, Italia (Basilicata), Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo (Azzorre e continentale), Romania, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito (Inghilterra e Scozia). Il campione comprendeva sette operazioni effettuate in regime di gestione diretta, due delle quali riguardavano fondi UE spesi nell’ambito di accordi di partenariato sulla pesca al di fuori dell’Unione europea.
(14) Le DG ENV e DG CLIMA hanno una direzione Risorse finanziarie comune.
(15) L’errore è calcolato sulla base di un campione rappresentativo. La cifra indicata è la stima migliore. La Corte stima, con un livello di affidabilità del 95 %, che il livello di errore nella popolazione si collochi tra l’1,5 % e il 3,5 % (rispettivamente, il limite inferiore e quello superiore del tasso di errore).
(16) L’errore è calcolato sulla base di un campione rappresentativo. La cifra indicata è la stima migliore. La Corte stima, con un livello di affidabilità del 95 %, che il livello di errore nella popolazione si collochi tra lo 0,8 % e il 2,6 % (rispettivamente, il limite inferiore e quello superiore del tasso di errore).
(17) Cfr. paragrafo 7.35 della relazione annuale sull’esercizio 2014.
(18) Cfr. paragrafo 7.17 della relazione annuale sull’esercizio 2015.
(19) Informazioni contenute nella documentazione di sostegno e nelle banche dati, oppure emerse dai normali controlli incrociati o da altri controlli obbligatori.
(20) Cfr. paragrafo 7.17 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2015 e paragrafi 60-64 della relazione speciale n. 25/2016 «Il sistema di identificazione delle parcelle agricole: uno strumento utile per determinare l’ammissibilità dei terreni agricoli — ma la gestione può essere ulteriormente migliorata» (http://eca.europa.eu).
(21) Cfr. inoltre paragrafi 46-48 della relazione speciale della Corte n. 25/2016.
(22) Cfr. paragrafo 7.20 della relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 2015, paragrafo 7.21 della relazione annuale sull’esercizio 2014, paragrafo 3.9 della relazione annuale sull’esercizio 2013, paragrafo 3.13 della relazione annuale sull’esercizio 2012 e paragrafo 3.12 della relazione annuale sull’esercizio 2011.
(23) Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Portogallo, Svezia e Regno Unito.
(24) Solo alcune destinazioni di uso ammissibili per le AIE possono esser contemplate per superfici diverse dai seminativi (ad esempio il bosco ceduo a rotazione rapida e le superfici oggetto di imboschimento). Elementi permanenti ammissibili come AIE, quali gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone, possono essere situati su un terreno direttamente adiacente a un seminativo.
(25) Non tutte le aziende agricole visitate erano soggette a tutte e tre le pratiche, essendo talvolta esonerate da una o più di esse, principalmente a causa delle loro dimensioni ridotte.
(26) Cfr. inoltre paragrafi 37 e 38 della relazione speciale della Corte n. 25/2016.
(27) L’errore è calcolato sulla base di un campione rappresentativo. La cifra indicata è la stima migliore. La Corte stima, con un livello di affidabilità del 95 %, che il livello di errore nella popolazione si collochi tra il 2,1 % e il 7,7 % (rispettivamente, il limite inferiore e quello superiore del tasso di errore).
(28) Informazioni contenute nella documentazione di sostegno e nelle banche dati, oppure emerse dai normali controlli incrociati o da altri controlli obbligatori.
(29) Cfr. relazione speciale n. 23/2014 «Errori nella spesa per lo sviluppo rurale: quali sono le cause e in che modo sono stati affrontati?» (http://eca.europa.eu).
(30) Il livello medio di errore indicato dagli Stati membri è dell’1,09 % per il FEAGA e dell’1,78 % per il FEASR.
(31) Gli organismi di certificazione sono tenuti a verificare, sulla base di un campione rappresentativo, la legittimità e regolarità delle spese per le quali gli organismi pagatori hanno chiesto un rimborso alla Commissione. Gli organismi di certificazione hanno emesso i primi pareri sulla regolarità per l’esercizio finanziario 2015.
(32) Per maggiori dettagli, cfr. relazione speciale n. 7/2017 intitolata «Il nuovo ruolo degli organismi di certificazione in materia di spesa PAC: un passo avanti verso un modello di audit unico, ma restano da affrontare debolezze significative» (http://eca.europa.eu).
(33) Per la verifica del seguito dato la Corte ha scelto quest’anno la relazione sull’esercizio 2013, in quanto si presume che il lasso di tempo trascorso sia stato sufficiente per attuare le raccomandazioni espresse dalla Corte.
(34) Cfr. parte 2 del capitolo 7 delle relazioni annuali della Corte sugli esercizi 2014 e 2015.
(35) Il rimborso delle spese è associato a livelli di errore più elevati. Su questo argomento, cfr. inoltre i paragrafi 1.21-1.24 della relazione annuale sull’esercizio 2015.
(36) Articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320). Talune forme di opzioni semplificate in materia di costi erano già consentite nel periodo di programmazione 2007-2013 per alcune misure di sviluppo rurale, ma non per i progetti di investimento.
(37) Cfr. paragrafi 58-63 della relazione speciale n. 22/2014 della Corte intitolata «Applicare il principio dell’economicità: tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall’UE» (http://eca.europa.eu).
(38) L’esperienza acquisita dalla Corte nell’audit delle spesa per la coesione economica, sociale e territoriale mostra anche che i progetti attuati usando opzioni semplificate in materia di costi sono meno soggetti a errore. Cfr. paragrafo 6.15 della relazione annuale sull’esercizio 2015.
(39) Considerando 41 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
(40) Cfr. considerando 42 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
(41) Considerando 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
(42) Gli agricoltori con meno di 15 ha di seminativi sono dispensati dall’obbligo relativo alle AIE.
(43) Tale stima è basata sulle modifiche effettive apportate dalle aziende selezionate dagli auditor per la verifica dei pagamenti FEAGA. In base all’obbligo di inverdimento relativo alla diversificazione delle colture, nelle aziende con più di 10 ettari di seminativi la prima coltura non può superare il 75 % della superficie totale di seminativi. Il massimo cambiamento possibile attribuibile all’inverdimento interessa quindi il 25 % dei seminativi delle aziende soggette a tale requisito (come nel caso di un’azienda che nel 2014 praticava la monocoltura e nel 2015 ha soddisfatto il requisito). Molte aziende, però, avevano già soddisfatto il requisito nel 2014: in questi casi, gli auditor hanno considerato che non vi era stato alcun cambiamento. Inoltre, un numero molto ridotto di aziende che hanno dovuto adeguare la diversificazione delle proprie colture, in realtà aveva praticato la monocoltura nel 2014.
(44) L’esame dell’inverdimento condotto dalla Commissione dopo il primo anno di applicazione ha concluso che la superficie adibita a nuovo uso in ottemperanza all’obbligo di diversificazione corrispondeva a circa lo 0,8 % del seminativo. Documento di lavoro della Commissione «Review of greening after one year» (Riesame dell’inverdimento dopo il primo anno di applicazione) — SWD(2016) 218 final, Allegato 4, sezione 5.2.2.
(45) Tale stima è basata sulle modifiche effettive apportate dalle aziende selezionate dagli auditor per la verifica dei pagamenti FEAGA. Per ottemperare al requisito in materia di AIE, un agricoltore che dichiara più di 15 ha di seminativi deve destinare una superficie equivalente al 5 % dell’estensione totale dei propri seminativi ad area di interesse ecologico. Il massimo cambiamento possibile attribuibile all’inverdimento interessa quindi il 5 % del seminativo delle aziende soggette a tale requisito (come nel caso di un’azienda che nel 2014 non possedeva alcuna AIE e che nel 2015 ha soddisfatto il requisito). Molte aziende, però, avevano già soddisfatto il requisito nel 2014 e la maggior parte degli agricoltori possedeva già, in tale anno, una certa percentuale di AIE, seppure non equivalente al 5 %.
(46) COM(2017) 152 final.
(47) Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. allegato 1.1 , paragrafo 10).
Fonte: conti consolidati dell’Unione europea per l’esercizio 2016.
ALLEGATO 7.1
RISULTATI DELLA VERIFICA DELLE OPERAZIONI PER LA RUBRICA «RISORSE NATURALI»
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2016 |
2015 |
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DIMENSIONE E STRUTTURA DEL CAMPIONE |
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Agricoltura: Sostegno al mercato e aiuti diretti |
217 |
180 |
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Sviluppo rurale, ambiente, azione per il clima e pesca |
163 |
179 |
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Totale operazioni «Risorse naturali» |
380 |
359 |
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IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI |
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Livello di errore stimato: Sostegno al mercato e aiuti diretti |
1,7 % |
2,2 % |
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Livello di errore stimato: sviluppo rurale, ambiente, azione per il clima e pesca |
4,9 % |
5,3 % |
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Livello di errore stimato: «Risorse naturali» |
2,5 % |
2,9 % |
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Limite superiore dell’errore (LSE) |
3,5 % |
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Limite inferiore dell’errore (LIE) |
1,5 % |
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Limiti inferiore e superiore dell’errore per il settore Agricoltura: Sostegno al mercato e aiuti diretti: 0,8 e 2,6 %. Limiti inferiore e superiore dell’errore per il settore Sviluppo rurale, ambiente, azione per il clima e pesca: 2,1 e 7,7 %. |
ALLEGATO 7.2
RISULTATI DELLA VERIFICA DELLE OPERAZIONI PER CIASCUNO STATO MEMBRO NEI SETTORI DELLO SVILUPPO RURALE, DELL’AMBIENTE, DELL’AZIONE PER IL CLIMA E DELLA PESCA (1)
(1) Le sette operazioni esaminate soggette a gestione diretta non sono incluse nella mappa.
ALLEGATO 7.3
PANORAMICA DEGLI ERRORI AVENTI UN’INCIDENZA DI ALMENO IL 20 % PER LA RUBRICA «SVILUPPO RURALE, AMBIENTE, AZIONE PER IL CLIMA E PESCA»
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Introduzione |
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Applicando la metodologia generale di audit descritta nell’ allegato 1.1 , la Corte ha verificato un campione rappresentativo di operazioni per stimare il livello di irregolarità nella popolazione relativa a questa rubrica del QFP. Gli errori rilevati durante le verifiche non costituiscono un elenco esaustivo dei singoli errori, né delle possibili tipologie. Le constatazioni esposte nei paragrafi che seguono, concernenti errori la cui incidenza è pari ad almeno il 20 % del valore dell’operazione esaminata, sono presentate a titolo esemplificativo ai fini della valutazione specifica concernente lo sviluppo rurale, l’ambiente, l’azione per il clima e la pesca (1). Tali errori sono stati riscontrati in operazioni dal valore compreso fra 1 600 euro e 1 milione di euro, per un valore mediano di poco meno di 100 000 euro (2). |
La Commissione prende atto dell'osservazione della Corte di cui all'allegato 7.2, secondo cui la panoramica delle operazioni della Corte non è una guida al relativo livello di errore negli Stati membri inclusi nel campione. La Commissione fa notare che informazioni dettagliate sui risultati degli audit della Commissione stessa e degli Stati membri sono presentate per ciascuno Stato membro nelle relazioni annuali di attività e nei relativi allegati tecnici dei servizi della Commissione incaricati dell'attuazione dei fondi dell'UE in regime di gestione concorrente. |
Esempi di errori |
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Sviluppo rurale, ambiente, azione per il clima e pesca |
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Beneficiario/spesa non ammissibile |
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Esempio 1 — Sostegno a micro, piccole e medie imprese concesso a una cooperativa appartenente a una grande società multinazionale |
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In Lituania è stato esaminato un pagamento corrisposto a una cooperativa per sostenere un investimento finalizzato alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. In base alle norme UE e nazionali, questo tipo di sostegno è disponibile solo per le micro, piccole e medie imprese, uno status determinato dal numero di dipendenti, dal fatturato annuo e dallo stato patrimoniale annuale totale. Le imprese collegate, quali la società madre e le filiali, devono essere incluse nel calcolo. Gli auditor hanno scoperto che la cooperativa in questione apparteneva a una gande multinazionale e pertanto non rientrava fra le micro, piccole o medie imprese. Il beneficiario non poteva beneficiare dell’aiuto: l’errore rilevato riguarda pertanto l’intero importo (100 %). |
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Esempio 2 — Il beneficiario ha acquistato da una società collegata dei macchinari che avevano beneficiato di un aiuto |
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Gli auditor della Corte hanno esaminato un pagamento versato a una società agricola in Ungheria per l’acquisto di macchinari. Sono emerse prove conclusive dei collegamenti esistenti con la società fornitrice dei macchinari. Pertanto, in virtù della normativa nazionale, l’intero pagamento non è ammissibile (quantificazione dell’errore: 100 %). |
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Esempio 3 — Inosservanza delle norme di ammissibilità del programma LIFE |
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Gli auditor hanno esaminato un pagamento relativo a un progetto ambientale gestito in maniera diretta, finanziato dal programma LIFE. L’esame ha rilevato diverse violazioni delle norme di ammissibilità del programma LIFE per quanto riguarda le spese per il personale; ad esempio, il programma non era menzionato nei contratti; le schede di registrazione delle ore di lavoro prestato non erano state certificate e i costi non erano stati imputati sulla base del tempo effettivo prestato. L’errore rilevato corrisponde al 60 % dei costi esaminati. |
Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, delle disposizioni comuni LIFE (basate sull'articolo 126 del regolamento finanziario), i costi ammissibili devono fondarsi sui costi effettivamente sostenuti, pertanto i costi non possono basarsi su un tasso giornaliero preventivato. Le ore di lavoro prestato dal personale per il progetto dovrebbero essere documentate con metodi appropriati (schede di registrazione delle ore di lavoro prestato). Va tuttavia rilevato che un tempo dichiarato non superiore a due giorni al mese per anno solare è accettato senza schede di registrazione. Inoltre, se le ore di lavoro prestato per il progetto possono essere documentate tramite fonti alternative (per esempio estratti di sistemi contabili analitici), la Commissione considera ammissibili i relativi costi. Sebbene non sia obbligatorio menzionare specificamente il progetto nel contratto di assunzione, il progetto deve figurare sulle schede di registrazione delle ore di lavoro prestato o altro sistema di registrazione del tempo prestato. Inoltre, se le ore di lavoro prestato per il progetto possono essere documentate tramite fonti alternative alle schede di registrazione, per esempio gli estratti di sistemi contabili analitici, i relativi costi sono considerati ammissibili. Se non sono firmate dal dipendente e convalidate da un superiore, le schede di registrazione delle ore di lavoro prestato non sono accettabili e i relativi costi sono considerati inammissibili. Tuttavia, tali schede di registrazione sono considerate inammissibili soltanto nel caso in cui siano sistematicamente prive di firma e convalida. Le schede che non sono firmate e convalidate solo occasionalmente sono considerate alla stregua di un errore amministrativo e di solito non vengono respinte. |
Esempi 4 e 5 — L’amministrazione regionale ha ricevuto un finanziamento UE per l’esecuzione di lavori calcolato in base a costi gonfiati |
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L’esame ha riguardato due insiemi di lavori pagati dall’amministrazione regionale dell’Andalusia (Spagna): uno per la ricostruzione di una strada rurale e l’altro per una casa rurale con adiacente un edificio agricolo. In entrambi i casi, è emerso che i lavori sono stati affidati a un’impresa mediante aggiudicazione diretta e a prezzi gonfiati. Gli auditor hanno segnalato errori la cui incidenza finanziaria corrisponde al 33 % e al 41 %, rispettivamente, dei costi esaminati. |
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Esempio 6 — La domanda di aiuto congiunta non era consentita |
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È stato esaminato un pagamento corrisposto a una società agricola in Estonia per l’acquisto di macchinari. La domanda per il progetto è stata presentata assieme a un’altra società. In base alla normativa nazionale, le domande congiunte vengono presentate per importi di aiuto più elevati, ma sono consentite solo se nessuno dei due richiedenti esercita, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante sull’altro. Nella fattispecie questa condizione però non sussisteva: l’errore è quantificato al 32 %. |
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Sono stati rilevati errori dovuti a beneficiari/spese non ammissibili (con un’incidenza fino al 20 %) in Danimarca, Germania, Grecia, Portogallo (continentale), Italia (Basilicata), Austria e Polonia. |
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Superficie sovradichiarata o non ammissibile |
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Esempio 7 — Sostegno destinato alla conservazione di frutteti tradizionali versato per una superficie con troppo poche piante tradizionali |
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In Portogallo è stato esaminato un pagamento versato a un agricoltore nel quadro della misura di sviluppo rurale «agro-climatico-ambientale» per la conservazione dei frutteti tradizionali delle Azzorre. In base a un prerequisito nazionale, per fruire del pagamento un frutteto deve comprendere almeno una varietà tradizionale delle Azzorre, la quale, inoltre, se coltivata con altre piante, deve costituire almeno l’80 % della popolazione di alberi. Gli auditor hanno visitato le due parcelle dichiarate, rilevando che non contenevano un numero sufficiente di alberi ammissibili. Le parcelle non erano conformi alla norma di ammissibilità e, di conseguenza, si è un quantificato un errore del 100 %. |
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Esempio 8 — Sostegno versato per superfici sulle quali non è praticata alcuna attività agricola |
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La misura di sviluppo rurale «Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici» sostiene le aziende situate in determinate zone designate, fra cui le zone montane. I pagamenti sono erogati una volta all’anno per ciascun ettaro di superficie ammissibile, al fine di compensare gli agricoltori per la totalità o una parte dei costi aggiuntivi sostenuti e per la perdita di reddito dovuti ai vincoli cui la produzione agricola deve far fronte in queste zone. Per essere ammissibili gli agricoltori devono praticare un’attività agricola nelle zone designate. |
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In Croazia gli auditor hanno visitato un’azienda agricola che aveva ricevuto un pagamento compensativo per «zone montane». Hanno ispezionato un campione di tre parcelle che il beneficiario aveva dichiarato come pascolo. Su una delle parcelle non è stato rilevato alcun segno di attività agricola, ad esempio di pascolo. La parcella non era pertanto ammissibile ai fini della compensazione. Vi erano superfici non ammissibili anche nelle altre due parcelle, a causa della presenza di un fitto bosco e di arbusti. Gli auditor osservano che l’organismo pagatore aveva individuato problemi analoghi e che successivamente ha avviato un’azione di recupero. In base ai risultati del campione, l’errore stimato è del 91 %. |
Alla Commissione risulta che le autorità croate abbiano individuato la potenziale inammissibilità delle superfici in seguito alla valutazione della qualità del SIPA e fatto il possibile per dar seguito alla questione e correggere l'errore. Alla Commissione risulta che le autorità croate abbiano aggiornato il SIPA dopo la rapida visita in loco e avviato il recupero del sostegno entro i termini stabiliti dal diritto dell'Unione; di conseguenza, la dichiarazione eccessiva non avrà alcun impatto finanziario. |
Sono stati rilevati errori dovuti a sovradichiarazione o a superfici non ammissibili (quantificati fino al 20 %) in Repubblica ceca, Germania (Sassonia), Spagna (Estremadura), Francia (Rodano-Alpi), Croazia, Portogallo (Azzorre e continentale), Slovacchia, Finlandia e Regno Unito (Inghilterra). |
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Inosservanza delle norme sugli appalti pubblici |
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Esempio 9 — Un organismo pubblico ha indebitamente escluso l’offerta più bassa per l’esecuzione di lavori |
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In Polonia è stato esaminato un pagamento a un organismo pubblico per la ricostruzione di un argine al fine di proteggere un terreno agricolo in caso di esondazione del fiume. I lavori di costruzione hanno rappresentato il 97 % dei costi controllati. Gli auditor della Corte hanno esaminato la procedura di appalto pubblico con cui è stata selezionata l’impresa che ha eseguito i lavori di costruzione e hanno riscontrato che l’offerta più bassa era stata esclusa senza una ragione valida. I costi in questione non erano pertanto ammissibili: ne consegue un errore del 97 %. |
Alla Commissione risulta che la decisione di escludere l'offerta più bassa sia stata impugnata dall'offerente non aggiudicatario. Tuttavia, l'organo nazionale di ricorso (KIO) competente per la questione ha respinto il ricorso. L'organismo pagatore si è attenuto alla decisione dell'organo nazionale di ricorso. |
(1) Questi errori rappresentano più di tre quarti del livello globale di errore stimato per questa valutazione specifica.
(2) Ciò significa che, di tutti gli errori aventi un’incidenza di almeno il 20 %, la metà è stata riscontrata in operazioni di valore inferiore a 100 000 euro, mentre l’altra metà in operazioni di valore superiore a tale ammontare.
ALLEGATO 7.4
SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE IN PRECEDENZA PER LA RUBRICA «RISORSE NATURALI»
Esercizio |
Raccomandazione della Corte |
Analisi della Corte sui progressi compiuti |
Risposta della Commissione |
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Pienamente attuata |
In corso di attuazione |
Non attuata |
Non più applicabile |
Elementi probatori insufficienti |
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Per la maggior parte degli aspetti |
Per alcuni aspetti |
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2013 |
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Raccomandazione 1: la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire che il SIGC venga usato sfruttandone appieno il potenziale. Ciò richiede sforzi particolari volti a far sì che:
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X |
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Raccomandazione 2: la Commissione dovrebbe far sì che la procedura di rafforzamento della garanzia sia applicata con efficacia, al fine di migliorare la qualità e comparabilità del lavoro svolto dagli organismi di audit, e che vengano prese misure correttive riguardo alla riduzione ingiustificata della percentuale di ispezioni in loco operata dalle autorità italiane (cfr. paragrafi da 3.30 a 3.35); |
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X |
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2013 |
Raccomandazione 3: la Commissione dovrebbe monitorare attivamente l’applicazione di misure correttive relative alle carenze nel sistema di controllo applicabile agli aiuti UE per i gruppi di produttori in Polonia (cfr. paragrafi da 3.36 a 3.38). |
X |
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Raccomandazione 1: gli Stati membri dovrebbero migliorare l’esecuzione dei controlli amministrativi esistenti, avvalendosi di tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono gli organismi pagatori, in quanto ciò consentirebbe di individuare e correggere la maggior parte degli errori (cfr. paragrafi 4.8 e 4.20). In particolare, per le misure d’investimento, i controlli amministrativi dovrebbero avvalersi di tutte le informazioni disponibili per verificare l’ammissibilità di spese, progetti e beneficiari (inclusi tutti gli azionisti finali) e la conformità delle procedure di appalto pubblico alla normativa UE e/o nazionale applicabile; |
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X |
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Raccomandazione 2: la Commissione dovrebbe fare in modo che a tutti i casi per i quali la Corte ha individuato errori sia dato un seguito appropriato (come indicato nei paragrafi 4.14, 4.20 e 4.21, nonché nel paragrafo 4.16 per quanto concerne l’ambiente); |
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X |
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Alla Commissione risulta di avere fornito alla Corte documenti comprovanti il fatto che tutti i casi sono stati seguiti in modo adeguato. Le singole operazioni descritte ai paragrafi 4.14 e 4.21 sono state oggetto di audit specifici da parte della Commissione. Le debolezze sistemiche descritte al paragrafo 4.20 riguardano gli stessi problemi individuati dagli auditor della Commissione e sono pertanto incluse nella valutazione dei rischi al momento della definizione del programma di lavoro annuale. Inoltre, per quanto riguarda il paragrafo 4.16, il beneficiario ha confermato per iscritto, durante la valutazione della relazione finale, di non poter recuperare l'IVA e la Commissione non aveva quindi alcun motivo di dubitare di tale conferma scritta. |
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Raccomandazione 3: gli Stati membri dovrebbero far sì che i piani d’azione miranti a ridurre l’elevato tasso di errore nello sviluppo rurale siano completi, includendo tutte le regioni e riguardando tutte le misure, in particolare le misure d’investimento, e che tengano conto delle constatazioni degli audit della Commissione e della Corte (cfr. paragrafo 4.30); |
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X |
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2013 |
e per la PAC nel suo insieme, formula le seguenti raccomandazioni: |
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Raccomandazione 4: la Commissione dovrebbe documentare le modalità di calcolo della spesa coperta dai propri audit di conformità (cfr. paragrafo 4.24); |
X |
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Raccomandazione 5: la Commissione dovrebbe adottare misure per ridurre ulteriormente l’arretrato di fascicoli di audit aperti, di modo che tutti gli audit espletati prima del 2012 siano chiusi entro la fine del 2015 (cfr. paragrafo 4.27); |
X |
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Raccomandazione 6: la Commissione dovrebbe sviluppare ulteriormente il proprio approccio al calcolo del TER, facendo sì che tenga conto di tutte le spese e tutti gli organismi pagatori (cfr. paragrafo 4.29). |
X |
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Raccomandazione 7: le rettifiche finanziarie imposte agli Stati membri a proposito del Fondo europeo per la pesca dovrebbero essere corredate da elementi comprovanti l’avvenuta convalida (cfr. paragrafo 4.34). |
X |
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CAPITOLO 8
«Sicurezza e cittadinanza»
INDICE
Introduzione | 8.1-8.6 |
Breve descrizione della rubrica del QFP | 8.2-8.5 |
Estensione e approccio dell’audit | 8.6 |
Regolarità delle operazioni | 8.7 |
Esame dei sistemi selezionati | 8.8-8.12 |
Gestione concorrente | 8.8-8.10 |
Gestione diretta | 8.11 |
Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance | 8.12 |
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INTRODUZIONE |
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Riquadro 8.1 – Rubrica 3 del QFP — Scomposizione della spesa 2016 (miliardi di euro)
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Breve descrizione della rubrica del QFP |
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Migrazione e sicurezza |
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Altri settori |
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Estensione e approccio dell’audit |
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REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI |
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ESAME DEI SISTEMI SELEZIONATI |
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Gestione concorrente |
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AMIF e ISF |
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Riquadro 8.2 – L’attuazione di AMIF e ISF fino all’esercizio finanziario 2015 è stata relativamente lenta
Nota: il tasso di attuazione mette a confronto la spesa soggetta a gestione concorrente negli esercizi finanziari 2014 e 2015 e la dotazione finanziaria complessiva per il periodo di finanziamento 2014-2020 a favore dei 13 Stati membri per i quali la Commissione aveva liquidato le spese per gli esercizi 2014 e 2015. Fonte: decisione della Commissione sulla liquidazione dei conti annuali per i programmi nazionali relativi a spese nell’ambito dei fondi AMIF e ISF degli esercizi finanziari 2014 e 2015. |
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SOLID |
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Riquadro 8.3 – Debolezze di sistema concernenti SOLID, AMIF e ISF
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Gestione diretta |
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Riquadro 8.4 – Esempio di una constatazione |
Riquadro 8.4 |
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Gli auditor della Corte hanno esaminato un pagamento eseguito dalla Commissione (DG Migrazione e affari interni) a favore della Grecia nel quadro dell’aiuto d’emergenza per il trasporto di migranti extra-UE dalle isole greche alla parte continentale del paese tra agosto e novembre 2015, durante l’apice della crisi migratoria. |
L'arrivo di centinaia di migliaia di migranti in Grecia ha reso necessaria una risposta umanitaria urgente ed efficace da parte dell'UE. L'obiettivo dell'azione era di consentire il trasferimento di migranti dalle isole verso il continente per evitare una catastrofe umanitaria. A tal fine, la Grecia ha concluso contratti con le società di navigazione per utilizzare le imbarcazioni; tali imbarcazioni non hanno quindi potuto essere utilizzate per le attività turistiche o per fornire servizi regolari. L'azione è stata estremamente urgente e di grandissima utilità, oltre che attuata nel pieno rispetto del principio di sana gestione finanziaria. |
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Le autorità greche hanno corrisposto 8 milioni di euro per il noleggio di imbarcazioni da usare per trasportare, alloggiare e offrire spuntini ai migranti. In virtù di un accordo concluso con le autorità greche nel novembre 2015, la Commissione ha erogato una sovvenzione di 6 milioni di euro per contribuire a questa azione. |
Le autorità greche hanno firmato un contratto al fine di:
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Le compagnie di navigazione selezionate hanno trasportato oltre 150 000 migranti, offrendo alloggio e spuntini, e hanno addebitato ai migranti in età adulta fino a 60 euro a biglietto per il transito (per i bambini, hanno addebitato fino a 30 euro a biglietto), generando un profitto fino a 9 milioni di euro. Le imbarcazioni non hanno trasportato passeggeri nella tratta di navigazione dalla terraferma alle isole dove venivano poi raccolti i migranti. |
L'invito bandito dalle autorità greche stipulava chiaramente che il contraente era tenuto a fornire servizi che andavano oltre quelli normalmente previsti nel costo del biglietto. Ciò comprende la fornitura di cibo, alloggio, ecc., e le offerte ricevute chiarivano inoltre che il prezzo d'offerta teneva conto del fatto che le imbarcazioni avrebbero dovuto compiere viaggi di ritorno a vuoto. Parimenti, i documenti di gara pubblicati dalle autorità greche stabilivano che il prezzo del biglietto per viaggi di questo tipo poteva essere addebitato dal contraente ai migranti. Il prezzo delle offerte presentate teneva conto di questo aspetto. |
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La Commissione era stata informata dell’addebito del costo ai migranti da parte delle compagnie di navigazione. Tuttavia, al momento dell’analisi dell’azione proposta, nell’ottobre 2015, e della valutazione della performance dell’azione nel marzo 2016, precedente al pagamento del saldo della sovvenzione, la Commissione non ha menzionato le entrate potenzialmente generabili dai migranti. La documentazione del contratto tra le autorità greche e le compagnie di navigazione faceva riferimento a un addebito ai migranti, ma non forniva una stima di tali introiti. Pertanto, vi è una mancanza di trasparenza riguardo la suddivisione dei finanziamenti forniti da fonti pubbliche e le entrate provenienti dai migranti nell’ambito dell’azione in esame. |
La Commissione non condivide la valutazione della Corte e tale conclusione. L'esecuzione finanziaria dell'azione corrisponde perfettamente alla convenzione di sovvenzione con le autorità greche ed è attuata in conformità delle norme in vigore e, di conseguenza, essa è legittima e regolare. Il prezzo del biglietto non può essere considerato come un'entrata pertinente ai fini del contratto, poiché la finalità del contratto era di fornire servizi oltre a quelli previsti nel prezzo del biglietto. La Commissione ritiene quindi che la gara d'appalto, la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione dell'appalto, la prestazione dei servizi e il pagamento da parte delle autorità greche siano stati legittimi, regolari e pienamente trasparenti. |
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Il prezzo medio di mercato, in alta stagione, per un biglietto di andata e ritorno in classe economica sulle rotte in questione giungeva fino a 90 euro. Le entrate provenienti dal pagamento, da parte dei migranti, di un importo che andava fino 60 euro a biglietto hanno contribuito agli introiti e, di conseguenza, a qualsiasi profitto delle compagnie di navigazione. La normativa UE non consente ai beneficiari delle sovvenzioni UE di realizzare profitti dall’attuazione di un progetto, e invero le autorità greche, come beneficiarie della sovvenzione, non hanno generato profitti. |
Se si considera anche il fatto che i migranti hanno utilizzato tutti gli impianti a bordo (compresa la prima classe e le cabine) e che per le compagnie di trasporto marittimo non vi sono state entrate provenienti dall'imbarco di mezzi di trasporto o di altri servizi come la somministrazione di alimenti, la Commissione ritiene che le autorità greche abbiano pagato un prezzo equo per il servizio di trasporto marittimo. Come già spiegato sopra, il contratto prevedeva la prestazione di servizi oltre a quelli previsti nel prezzo del biglietto e quindi eventuali redditi potenziali o profitti ricavati dal biglietto non sono pertinenti ai fini della convenzione di sovvenzione, né misurabili. |
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I contratti stipulati tra le autorità greche e le compagnie di navigazione prevedevano l’impiego di imbarcazioni per un periodo massimo di 20 giorni, per un costo che si collocava tra i 30 000 e i 40 000 euro al giorno per ciascuna imbarcazione, per un totale di 228 giorni di navigazione. Vi sono stati giorni nei quali le imbarcazioni sono rimaste inattive in porto, per i quali tuttavia le compagnie sono state pagate come da contratto. Tre imbarcazioni sono rimaste inattive in porto, rispettivamente per tre, quattro e cinque giorni; l’importo corrisposto alle compagnie di navigazione per i giorni di inattività è stato pari a 415 500 euro. |
I pochi giorni di inattività delle navi indicato dalla Corte dei conti europea dovevano essere previsti, tenuto conto del fatto che, stando al contratto, erano tenute ad essere sempre pronte a partire in qualsiasi momento, nella situazione di gravissima emergenza in cui la Grecia si trovava durante il periodo della sovvenzione, verso qualsiasi destinazione. La Commissione calcola che i giorni di inattività sono stati sette in totale. |
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Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance |
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(1) Attualmente, 12 organismi di questo tipo sono attivi nei vari settori d’intervento di detta rubrica.
(2) L’atto giuridico che istituisce l’AMIF è disponibile sul sito Internet Eur-Lex.
(3) Gli atti giuridici che istituiscono i seguenti strumenti sono disponibili sul sito Internet Eur-Lex: Fondo per le frontiere esterne, Fondo europeo per i rimpatri , Fondo europeo per i rifugiati e Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi.
(4) Gli atti giuridici che istituiscono i seguenti strumenti sono disponibili sul sito Internet Eur-Lex: ISF Frontiere e visti e ISF Polizia.
(5) Germania, Spagna, Francia, Italia e Lituania.
(6) Per l’AMIF in Spagna e in Austria e per l’ISF in Germania e in Francia.
(7) Comprende le spese per consumatori, giustizia, diritti, uguaglianza e cittadinanza.
(8) Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. allegato 1.1 , paragrafo 10).
Fonte: Conti consolidati dell’Unione europea per l’esercizio 2016.
CAPITOLO 9
«Ruolo mondiale dell’Europa»
INDICE
Introduzione | 9.1-9.5 |
Breve descrizione della rubrica «Ruolo mondiale dell’Europa» | 9.2-9.4 |
Estensione e approccio dell’audit | 9.5 |
Regolarità delle operazioni | 9.6-9.23 |
Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance | 9.24-9.33 |
Valutazione dei sistemi della DG NEAR | 9.24-9.27 |
Debolezze delle autorità di audit | 9.24 |
Studio sul TER per il 2016 | 9.25-9.27 |
Valutazione dei sistemi della DG DEVCO | 9.28 |
Relazioni annuali di attività | 9.29-9.33 |
Conclusione e raccomandazioni | 9.34-9.37 |
Conclusione | 9.34-9.35 |
Raccomandazioni | 9.36-9.37 |
Allegato 9.1 – |
Risultati della verifica delle operazioni per la rubrica «Ruolo mondiale dell’Europa» |
Allegato 9.2 – |
Panoramica degli errori aventi un’incidenza di almeno il 20 % per la rubrica «Ruolo mondiale dell’Europa» |
Allegato 9.3 – |
Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la rubrica «Ruolo mondiale dell’Europa» |
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INTRODUZIONE |
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Riquadro 9.1 – Rubrica «Ruolo mondiale dell’Europa» del QFP — Scomposizione della spesa 2016 (miliardi di euro)
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Breve descrizione della rubrica «Ruolo mondiale dell’Europa» |
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Estensione e approccio dell’audit |
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REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI |
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Riquadro 9.2 – «Ruolo mondiale dell’Europa» — Incidenza di ciascun tipo di errore sul livello di errore stimato
Fonte: Corte dei conti europea. |
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RELAZIONI ANNUALI DI ATTIVITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNANCE |
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Valutazione dei sistemi della DG NEAR |
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Debolezze delle autorità di audit |
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Studio sul TER per il 2016 |
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Valutazione dei sistemi della DG DEVCO |
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Relazioni annuali di attività |
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CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI |
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Conclusione |
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Raccomandazioni |
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La Commissione accetta la raccomandazione. |
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La Commissione accetta la raccomandazione. |
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La Commissione accetta la raccomandazione. |
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La Commissione accetta la raccomandazione. |
(1) Quali, in particolare, il finanziamento di appalti, sovvenzioni, prestiti speciali, garanzie su prestiti e azioni di assistenza finanziaria, sostegno al bilancio e altre forme mirate di aiuti di bilancio.
(2) Alcune operazioni erano inficiate da più di un errore. Gli errori riscontrati sono in totale 56.
(3) L’errore è stimato sulla base di un campione rappresentativo. La cifra indicata è la stima migliore. La Corte stima, con un livello di affidabilità del 95 %, che il livello di errore stimato nella popolazione si collochi tra lo 0,6 % e il 3,6 % (rispettivamente, il limite inferiore e quello superiore del tasso di errore).
(4) In due casi è stata la Commissione stessa a commettere errori (0,6 % del tasso di errore), mentre in tre casi sono stati i beneficiari (0,1 % del tasso di errore).
(5) I pagamenti per il sostegno al bilancio a carico del bilancio generale nel 2016 sono ammontati a 1,1 miliardi di euro.
(6) I pagamenti effettuati a favore di organizzazioni internazionali tramite il bilancio generale sono ammontati nel 2016 a 3,0 miliardi di euro. Non è nota la percentuale di tale importo a cui si applica l’approccio nozionale, poiché la Commissione non ne effettua un monitoraggio distinto.
(7) L’efficienza e l’efficacia del sostegno al bilancio sono esaminate in diverse relazioni speciali della Corte, fra cui le più recenti sono le relazioni speciali n. 32/2016 «L’assistenza dell’UE all’Ucraina», n. 30/2016 «L’efficacia del sostegno dell’UE ai settori prioritari in Honduras» e n. 13/2016 «L’assistenza dell’UE alla Moldova per rafforzare la pubblica amministrazione» (http://eca.europa.eu).
(8) Gli auditor della Corte non hanno effettuato controlli sulle voci di spesa sottostanti laddove il contributo della Commissione era inferiore al 75 % del bilancio dell’azione. Nei casi in cui tali contributi oscillano fra il 75 % e il 90 %, hanno valutato, di volta in volta, la necessità di verificare le voci di spesa sottostanti.
(9) 132 operazioni, con un limite inferiore dell’errore dell’1,1 %, un limite superiore dell’errore del 4,5 % e un livello di affidabilità del 95 %.
(10) Dei sei casi segnalati al paragrafo 9.8, cinque riguardano la DG DEVCO e uno la DG NEAR.
(11) Il gemellaggio è uno strumento di sviluppo istituzionale messo a punto dalla Commissione e basato su un partenariato di cooperazione fra amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’UE e un paese beneficiario, al fine di conseguire determinati risultati obbligatori stabiliti di concerto con la Commissione.
(12) Cfr. capitolo 8 della relazione annuale sull’esercizio 2015, paragrafi 8.30-8.31.
(13) Principio del divieto del fine di lucro sancito dall’articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(14) Cfr. relazione annuale di attività 2016 della DG NEAR, pag. 36-37.
(15) Migliore stima conservativa dell’importo delle spese autorizzate nel corso dell’esercizio ma non conformi alle disposizioni contrattuali o normative applicabili al momento dell’esecuzione del pagamento.
(16) Cfr. relazione annuale di attività 2016 della DG NEAR, pag. 51.
(17) Nel corso dell’esame effettuato dagli auditor della Corte, sono stati rilevati errori in 6 dei 25 casi campionati di cui non si era tenuto conto nel calcolo.
(18) Cfr. relazione annuale di attività 2016 della DG NEAR, pag. 38-48.
(19) Per la verifica del seguito dato, la Corte ha scelto quest’anno la relazione sull’esercizio 2013, in quanto si presume che il lasso di tempo trascorso sia stato sufficiente per consentire alla Commissione di attuare le raccomandazioni della Corte.
(20) Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per maggiori dettagli, cfr. allegato 1.1 , paragrafo 10).
(21) Sono compresi versamenti al Fondo di garanzia per le azioni esterne per un importo di 0,3 miliardi di euro.
Fonte: conti consolidati dell’Unione europea per l’esercizio 2016.
ALLEGATO 9.1
RISULTATI DELLA VERIFICA DELLE OPERAZIONI PER LA RUBRICA «RUOLO MONDIALE DELL’EUROPA»
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2016 |
2015 |
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DIMENSIONE E STRUTTURA DEL CAMPIONE |
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Totale operazioni |
156 |
156 |
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IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI |
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Livello di errore stimato |
2,1 % |
2,8 % |
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Limite superiore dell’errore (LSE) |
3,6 % |
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Limite inferiore dell’errore (LIE) |
0,6 % |
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ALLEGATO 9.2
PANORAMICA DEGLI ERRORI AVENTI UN’INCIDENZA DI ALMENO IL 20 % PER LA RUBRICA «RUOLO MONDIALE DELL’EUROPA»
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Introduzione |
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Applicando la metodologia generale di audit descritta nell’ allegato 1.1 , la Corte ha verificato un campione rappresentativo di operazioni per stimare il livello di irregolarità nella popolazione relativa a questa rubrica del QFP. Gli errori rilevati nelle verifiche non costituiscono un elenco esaustivo dei singoli errori, né dei possibili tipi di errore. Le constatazioni riportate nei paragrafi seguenti, relative a errori che hanno un’incidenza pari ad almeno il 20 % del valore dell’operazione esaminata, sono presentate a titolo esemplificativo (1). Tali errori sono stati riscontrati in operazioni dal valore compreso fra 281 000 euro e 19,0 milioni di euro, per un valore mediano (2) di oltre 1,3 milioni di euro. |
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Esempi di errori |
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Assenza di documenti giustificativi essenziali |
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Esempio 1 — Mancanza di documenti giustificativi |
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DG DEVCO — Indonesia Gli auditor della Corte hanno esaminato la spesa accettata dalla Commissione per un accordo di contributo firmato con un’organizzazione internazionale impegnata a migliorare la capacità di sicurezza del personale locale. I partner dei beneficiari non sono stati in grado di fornire (tutti o determinati) documenti giustificativi per varie spese sottoposte ad audit (in particolare costi di consulenze, spese di viaggio e altri costi operativi), che pertanto sono state considerate non ammissibili. Le spese non ammissibili hanno dato luogo a un tasso di errore del 41 %. |
È in corso la procedura di recupero. |
Esempio 2 — Mancanza di documenti giustificativi |
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DG DEVCO — Niger Gli auditor della Corte hanno esaminato la spesa accettata dalla Commissione per una sovvenzione concessa a una ONG attiva nel settore dell’accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva. Il beneficiario non è stato in grado di fornire i documenti giustificativi per alcune delle spese sottoposte ad audit, in particolare stipendi del personale, costi di assicurazione, imposta nazionale sul reddito, noleggio di mezzi di trasporto e locazione di aule. Queste spese pertanto sono state considerate non ammissibili. Il tasso di errore correlato era del 50 %. |
Il beneficiario ha dichiarato formalmente che i documenti non potevano essere forniti perché sono andati persi durante il trasloco degli uffici dopo il completamento del progetto. Pertanto, la Commissione ritiene che non si tratti di un caso di cattiva gestione o di diniego dell'accesso. Purtuttavia, ha già avviato il recupero dell'importo in questione. |
Esempio 3 — Mancanza di documenti giustificativi |
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DG DEVCO Gli auditor della Corte hanno esaminato la spesa accettata dalla Commissione per un contributo versato a un fondo fiduciario gestito da un’organizzazione internazionale attiva nel settore della preparazione a pandemie influenzali in Asia. Il beneficiario non è stato in grado di fornire i documenti giustificativi per alcune delle spese sottoposte ad audit, riguardanti in particolare farmaci e attrezzature mediche. Queste spese pertanto sono state considerate non ammissibili nello studio sul TER; tale conclusione è stata accettata dalla Corte. Il tasso di errore correlato era del 35 %. |
Questa operazione rientra nello studio sul TER della DG DEVCO. Dopo la conclusione dello studio l'organizzazione internazionale ha fornito alla Commissione elementi di prova riguardanti i motivi della mancata disponibilità dei documenti. A causa di un'infezione virale in un ufficio statale in Cambogia e dei lavori in corso in un altro edificio che era stato parzialmente distrutto dal terremoto del 2015 in Nepal, il beneficiario non è stato in grado di fornire i documenti giustificativi di alcune delle spese sottoposte ad audit, riguardanti in particolare farmaci e attrezzature mediche. |
Spese non sostenute |
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Esempio 4 — Sopravvalutazione dei prefinanziamenti ai fini della liquidazione |
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DG DEVCO Gli auditor della Corte hanno esaminato la spesa accettata dalla Commissione per un accordo di contributo firmato con un’organizzazione internazionale per la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche animali in Africa. La Commissione aveva accettato e contabilizzato un importo superiore all’importo totale delle spese sostenute dichiarate dal beneficiario nell’unica relazione finanziaria disponibile. L’importo sovrastimato e non ammissibile ha dato luogo a un tasso di errore dell’82 %. |
A seguito dell'esame documentale svolto dalla Corte dei conti, le relative operazioni di liquidazione sono state annullate. |
Spese non ammissibili |
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Esempio 5 — Origine delle merci non comprovata |
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Strumenti di politica estera — Niger Gli auditor della Corte hanno esaminato la spesa accettata dalla Commissione per un contributo apportato a un ente pubblico impegnato a rafforzare il ruolo degli operatori di pace istituzionali in alcune regioni del paese. Il beneficiario aveva acquistato motocicli sul mercato locale senza essere in possesso di elementi sufficienti a comprovare che la merce fosse originaria di un paese ammissibile. La non conformità alla norma relativa all’origine rende le spese interessate non ammissibili; in questo caso, tuttavia, tali spese sono state erroneamente accettate dalla Commissione. La Corte ha riscontrato due pagamenti non ammissibili (un anticipo del 40 % dell’importo e il pagamento finale del saldo per il medesimo acquisto). I tassi di errore per queste due operazioni erano rispettivamente del 27 % e del 20 %. |
La Commissione riconosce l'inammissibilità delle spese per non conformità alla norma relativa all'origine. La Commissione adotterà le opportune misure per prevenire, individuare e rettificare tali errori in futuro. In particolare, al fine di migliorare la propria supervisione delle delegazioni, la Commissione predisporrà équipe regionali a partire dal 2017. Anche la delegazione in Niger è inclusa nel piano di supervisione 2017. La Commissione sta recuperando i fondi inammissibili al fine di proteggere efficacemente gli interessi finanziari dell'UE. |
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Grave inosservanza della normativa in materia di appalti pubblici |
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Esempio 6 — Assenza di concorrenza |
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DG NEAR — Turchia Gli auditor della Corte hanno esaminato la spesa accettata dalla Commissione per un accordo con un’organizzazione regionale che sostiene il potenziamento della capacità in materia ambientale. Il beneficiario non aveva rispettato le norme applicabili in materia di appalti, in base alle quali devono essere consultati almeno tre fornitori per garantire un’offerta competitiva. Le spese non ammissibili hanno dato luogo a un tasso di errore del 20 %. |
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(1) Questi errori rappresentano oltre la metà del livello globale di errore stimato per la rubrica «Ruolo mondiale dell’Europa».
(2) Ciò significa che, di tutti gli errori aventi un’incidenza di almeno il 20 %, la metà è stata riscontrata in operazioni di valore inferiore a 1,3 milioni di euro, mentre l’altra metà in operazioni di valore superiore a tale ammontare.
ALLEGATO 9.3
SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE IN PRECEDENZA PER LA RUBRICA «RUOLO MONDIALE DELL’EUROPA»
Esercizio |
Raccomandazione della Corte |
Analisi della Corte sui progressi compiuti |
Risposta della Commissione |
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Pienamente attuata |
In corso di attuazione |
Non attuata |
Non applicabile |
Elementi probatori insufficienti |
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Per la maggior parte degli aspetti |
Per alcuni aspetti |
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2013 |
La Corte raccomanda quanto segue: |
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Raccomandazione 1: la Commissione, e in particolare la DG ELARG, si assicurino che le istruzioni fornite al personale indichino che le liquidazioni possono essere effettuate solo in base alle spese sostenute e non in base alle proprie stime. |
X |
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Raccomandazione 2: l'FPI autorizzi tutte le missioni della PESC in base ad una valutazione «dei sei pilastri». |
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X |
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CAPITOLO 10
«Amministrazione»
INDICE
Introduzione | 10.1-10.5 |
Breve descrizione della rubrica del QFP | 10.3 |
Estensione e approccio dell’audit | 10.4-10.5 |
Regolarità delle operazioni | 10.6 |
Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance | 10.7 |
Osservazioni concernenti istituzioni e organismi dell’UE | 10.8-10.16 |
Osservazioni comuni a diverse istituzioni e organismi | 10.8-10.13 |
Attuazione del principio dell’annualità del bilancio | 10.8 |
Attuazione della riduzione del personale del 5 % | 10.9-10.13 |
Osservazioni concernenti istituzioni e organismi specifici | 10.14-10.16 |
Parlamento europeo | 10.15 |
Corte dei conti europea | 10.16 |
Conclusione e raccomandazioni | 10.17-10.19 |
Conclusione | 10.17 |
Raccomandazioni | 10.18-10.19 |
Allegato 10.1 – |
Risultati della verifica delle operazioni per la rubrica «Amministrazione» |
Allegato 10.2 – |
Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la rubrica «Amministrazione» |
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INTRODUZIONE |
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Riquadro 10.1 – Rubrica 5 del QFP — Scomposizione della spesa 2016 (miliardi di euro)
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Breve descrizione della rubrica del QFP |
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Estensione e approccio dell’audit |
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REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI |
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RELAZIONI ANNUALI DI ATTIVITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNANCE |
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OSSERVAZIONI SU ISTITUZIONI E ORGANISMI |
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Osservazioni comuni a diverse istituzioni e organismi |
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Attuazione del principio dell’annualità del bilancio |
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Attuazione della riduzione del personale del 5 % |
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Riquadro 10.2 – Evoluzione dei posti previsti in organico e dei posti occupati fra il 2013 e il 2017
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni fornite dalle istituzioni. |
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Riquadro 10.3 – Attuazione della riduzione del personale del 5 % (2013-2017)
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni fornite dalle istituzioni. |
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Osservazioni su singole istituzioni e organismi |
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Parlamento europeo |
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Corte dei conti europea |
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CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI |
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Conclusione |
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Raccomandazioni |
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il Parlamento prende atto della raccomandazione e si adopererà per conseguire miglioramenti, pur mantenendo l’attuale serie di norme. Il Segretariato generale continuerà, come avvenuto a partire dal 2016, ad assistere i gruppi politici affinché migliorino la loro gestione finanziaria interna. In particolare, sono state organizzate formazioni sui principi generali della gestione finanziaria e sugli appalti, in cooperazione con i gruppi, ed è stata pubblicata una nota orientativa sulle gare di appalto per i gruppi politici. I gruppi stessi si stanno adoperando per conseguire un’armonizzazione e un miglioramento ulteriori. |
(1) Tale rubrica comprende le spese amministrative di tutte le istituzioni dell’UE, le pensioni e i pagamenti effettuati a favore delle Scuole europee. Queste ultime formano oggetto di una relazione annuale specifica presentata al Consiglio superiore delle Scuole europee. Copia della relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea.
(2) Le nostre relazioni annuali specifiche sulle agenzie e gli altri organismi sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(3) Tre per il Parlamento europeo, uno per il Consiglio, 12 per la Commissione europea, uno per la Corte di giustizia dell’Unione europea e tre per il Servizio europeo per l’azione esterna.
(4) In base agli articoli 9, 13, 202 e 203 del regolamento finanziario.
(5) La riduzione intendeva «neutralizzare l’incremento di capacità risultante dall’aumento dell’orario di lavoro a quaranta ore settimanali» e doveva essere attuata dal 2013 al 2017 in base al numero di posti assegnati a ciascuna istituzione — ossia la rispettiva «tabella dell’organico» al 1o gennaio 2013. È stata adottata nell’accordo interistituzionale (AII) del 2 dicembre 2013 (paragrafo 27) tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).
(6) Tra gli organismi oggetto dell’esame sono stati inclusi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte dei conti europea, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni e il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). Sono stati invece esclusi il Mediatore europeo e il Garante europeo della protezione dei dati in quanto l’organico di cui dispongono è troppo limitato.
(7) DG Risorse umane e sicurezza, Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO), Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles e Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni e DG Informatica.
(8) PricewaterhouseCoopers, Società a responsabilità limitata, Revisori d’impresa.
(9) L’errore è calcolato sulla base di un campione rappresentativo. La cifra indicata è la stima migliore. La Corte stima, con un livello di affidabilità del 95 %, che il livello di errore nella popolazione si collochi tra lo 0,0 % e lo 0,8 % (rispettivamente, il limite inferiore e quello superiore del tasso di errore).
(10) La riduzione degli effettivi presso il Mediatore europeo, il Garante europeo della protezione dei dati e le agenzie non forma oggetto della presente relazione annuale.
(11) Cfr. la dichiarazione comune 3.3 allegata alla risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio
(12) Le riduzioni previste riguardano il SEAE (2018) e il Parlamento europeo (2018 e 2019).
(13) Conseguente alla delega di alcuni compiti alle agenzie esecutive.
(14) Il Parlamento europeo ha deciso di escludere i gruppi politici dalla riduzione del personale del 5 %.
(15) L’obiettivo definito nell’AII era strettamente limitato alla riduzione degli effettivi nella tabella dell’organico.
(16) Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2015, paragrafo 9.14, e raccomandazione 4 al paragrafo 9.18.
(17) Il quadro giuridico applicabile è costituito dal «Regolamento relativo all’utilizzo degli stanziamenti della voce di bilancio 4 0 0, adottato dall’Ufficio di presidenza il 30 giugno 2003» (modificato da ultimo dalle decisioni dell’Ufficio di presidenza del 14 aprile 2014 e del 27 aprile 2015). I gruppi politici gestiscono i fondi ad essi assegnati conformemente ai princìpi di gestione indiretta dei fondi applicando per analogia l’articolo 60 del regolamento finanziario, tenendo debitamente conto delle esigenze specifiche dei gruppi stessi.
(18) La spesa dell’anno n è liquidata nell’anno n+1 sulla base della relazione stilata da un revisore esterno indipendente dei conti. L’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo può chiedere che gli stanziamenti vengano restituiti al Parlamento se si ritiene che non siano stati utilizzati conformemente alle norme applicabili.
(19) Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2015, paragrafo 9.11, e raccomandazione 1 al paragrafo 9.18.
(20) Cfr. la relazione del revisore esterno sui rendiconti finanziari menzionata al paragrafo 10.5.
(21) Per la verifica del seguito dato, la Corte ha scelto quest’anno la relazione sull’esercizio 2013, in quanto si presume che il lasso di tempo trascorso sia stato sufficiente per consentire alle istituzioni e agli organismi in questione di attuare le raccomandazioni loro rivolte.
(22) Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. allegato 1.1 , paragrafo 10).
Fonte: conti consolidati dell’Unione europea per l’esercizio 2016.
ALLEGATO 10.1
RISULTATI DELLA VERIFICA DELLE OPERAZIONI PER LA RUBRICA «AMMINISTRAZIONE»
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2016 |
2015 |
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DIMENSIONE E STRUTTURA DEL CAMPIONE |
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Totale operazioni |
100 |
151 |
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IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI |
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Livello di errore stimato |
0,2 % |
0,6 % |
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Limite superiore dell’errore (LSE) |
0,8 % |
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Limite inferiore dell’errore (LIE) |
0,0 % |
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ALLEGATO 10.2
SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE IN PRECEDENZA PER LA RUBRICA «AMMINISTRAZIONE»
Esercizio |
Raccomandazione della Corte |
Analisi della Corte sui progressi compiuti |
Risposta dell'istituzione |
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Pienamente attuata |
In corso di attuazione |
Non attuata |
Non applicabile |
Elementi probatori insufficienti |
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Per la maggior parte degli aspetti |
Per alcuni aspetti |
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2013 |
Raccomandazione 1 (Commissione): Aggiornamento della situazione personale e gestione degli assegni familiari La Commissione dovrebbe adottare ulteriori misure per garantire che i membri del personale forniscano regolarmente i documenti comprovanti la loro situazione personale, nonché per migliorare i sistemi per il trattamento tempestivo dei documenti che incidono sul calcolo degli assegni familiari (cfr. relazione annuale sull’esercizio 2013, paragrafi 9.11 e 9.20). |
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X |
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Raccomandazione 2 (SEAE): Aggiornamento della situazione personale e gestione degli assegni familiari Il SEAE dovrebbe adottare ulteriori misure per garantire che i membri del personale forniscano regolarmente i documenti comprovanti la loro situazione personale, nonché per migliorare i sistemi per il trattamento tempestivo dei documenti che incidono sul calcolo degli assegni familiari (cfr. relazione annuale sull’esercizio 2013, paragrafi 9.13 e 9.20). |
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X |
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Per quanto concerne la rubrica «Aggiornamento della situazione personale e gestione degli assegni familiari», viene regolarmente ricordato ai membri del personale del SEAE l’obbligo di comunicare quanto prima qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro situazione familiare, poiché è abituale procedere al recupero delle indennità indebitamente versate. Il SEAE ritiene che questa raccomandazione sia attuata. |
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Raccomandazione 3 (SEAE): Appalti Il SEAE dovrebbe migliorare la definizione, il coordinamento e lo svolgimento delle procedure di appalto facendo in modo che la sede centrale fornisca alle delegazioni sostegno e orientamenti in misura maggiore (cfr. relazione annuale sull’esercizio 2013, paragrafi 9.14, 9.15 e 9.20). |
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X |
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Per quanto riguarda gli appalti nelle delegazioni (si veda anche il paragrafo 10.14), il SEAE si impegna attivamente ad attuare questa raccomandazione. Il SEAE continua ad investire nel miglioramento della formazione, del sostegno e degli orientamenti forniti al personale delle delegazioni incaricato di gestire appalti. Inoltre, il progetto pilota relativo alla regionalizzazione del sostegno amministrativo (prestato a 27 delegazioni nei paesi vicini) dovrebbe fornire utili insegnamenti per il futuro. |