Bruxelles, 19.12.2017

SWD(2017) 472 final

PACCHETTO MERCI

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo al reciproco riconoscimento delle merci

{COM(2017) 796 final}
{SWD(2017) 471 final}
{SWD(2017) 475 final}
{SWD(2017) 476 final}
{SWD(2017) 477 final}


Scheda di sintesi

Valutazione d'impatto relativa alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul reciproco riconoscimento delle merci

A. Necessità di agire

Per quale motivo? Qual è il problema affrontato?

La valutazione ha concluso che il reciproco riconoscimento non funziona come dovrebbe a causa della scarsa consapevolezza, dell'incertezza giuridica e della mancanza di un'efficiente comunicazione e cooperazione tra i portatori di interessi. Gli operatori economici non traggono pieni vantaggi dai loro diritti esistenti. Le autorità nazionali perdono tempo e risorse. I consumatori hanno a disposizione meno scelte a prezzi più alti. Senza un'azione a livello dell'UE, il problema è destinato a persistere.

Qual è l'obiettivo di questa iniziativa?

Sebbene i vantaggi previsti non possano essere stimati con precisione, da un recente studio sul tema "I costi della non-Europa nel mercato unico" (The Costs of Non-Europe in the Single Market) emerge che la riduzione delle barriere commerciali potrebbe portare a un aumento del commercio intra UE di oltre 100 miliardi di EUR all'anno. In tale studio il concetto di barriere commerciali va oltre il solo reciproco riconoscimento, ma esso fornisce una stima dei vantaggi previsti.

Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello dell'UE? 

Disporre di una serie di norme comuni garantisce parità di trattamento e consente un'applicazione coerente del reciproco riconoscimento. Un'azione intrapresa dai soli Stati membri frammenterebbe il principio in 28 procedure nazionali differenti e potenzialmente contraddittorie.

B. Soluzioni

Quali opzioni strategiche, di carattere legislativo e di altro tipo, sono state prese in considerazione? È stata preferita un'opzione? Per quale motivo? 

Le opzioni strategiche esaminate sono state le seguenti:

·opzione 2 - misure non vincolanti;

·opzione 3 - modifiche legislative minime;

·opzione 4 - ampie modifiche legislative;

·opzione 5 - autorizzazione preventiva volontaria all'immissione sul mercato.

L'opzione preferita è l'opzione 4, integrata dall'opzione 2.

Quali sono i sostenitori delle varie opzioni? 

L'opzione 2 è stata sostenuta da tutti, a condizione che fosse integrata da altri strumenti.

L'opzione 3 è stata considerata potenzialmente efficace da tutti, ma in misura minore rispetto alle altre opzioni.

L'opzione 4 è stata considerata da tutti come la più efficace.

L'opzione 5 è stata oggetto di un'opposizione unanime.

C. Impatto dell'opzione preferita

Quali sono i vantaggi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)? 

L'opzione 4, integrata dall'opzione 2, aumenterà la consapevolezza e la conoscenza in merito al reciproco riconoscimento apportando nel contempo certezza giuridica nell'applicazione del principio e migliorando la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

Quali sono i costi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)? 

I costi per le imprese sono minimi. Gli Stati membri e la Commissione sosterranno determinati costi necessari, stimati come segue: organizzazione e coordinamento di eventi di sensibilizzazione e formazione (500 000 EUR), programma di scambio di funzionari (170 000 EUR all'anno), procedura di ricorso accelerata (3-4 ETP della Commissione, 225 000-300 000 EUR all'anno), aumento della cooperazione amministrativa (1 200 000 EUR all'anno).

Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese?

L'iniziativa avrà un impatto positivo per le PMI e le microimprese, che non dovranno sostenere costi supplementari.

L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole?

Potrebbe esservi un'incidenza sui punti di contatto per i prodotti poiché saranno necessarie risorse adeguate per i compiti loro affidati.

Sono previsti altri impatti significativi? 

Vi saranno maggiori opportunità di mercato per le imprese, in particolare per quelle innovative.

D. Tappe successive

Quando saranno riesaminate le misure proposte?

La Commissione riferirebbe al Parlamento europeo e al Consiglio cinque anni dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento e successivamente ogni cinque anni.