Bruxelles, 6.12.2017

COM(2017) 827 final

2017/0333(APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sull'istituzione del Fondo monetario europeo


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Sono trascorsi quasi sedici anni da quando le prime monete e banconote dell'euro hanno fatto ingresso nella vita dei cittadini europei. L'euro è utilizzato quotidianamente da 340 milioni di europei in 19 Stati membri (la "zona euro") ed è la seconda valuta più diffusa al mondo. Altri sessanta paesi e territori di tutto il mondo, con un totale di 175 milioni di cittadini, hanno scelto di utilizzare l’euro come valuta o di ancorare la loro valuta all'euro.

La crisi economica e finanziaria che ha colpito l’Europa nel 2008, le cui conseguenze sono percepibili ancora oggi, non ha avuto inizio nella zona euro ma ha portato alla luce alcune sue debolezze istituzionali. Come risposta di emergenza alle sfide del momento, sono stati adottati diversi strumenti, che hanno introdotto nuove salvaguardie finanziarie per assistere i paesi più colpiti e hanno accelerato il coordinamento politico a livello dell'UE. Ad eccezione del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) basato sul regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, la maggior parte di queste misure sono state introdotte al di fuori del quadro giuridico dell’Unione. Gli Stati membri hanno fornito assistenza finanziaria bilaterale alla Grecia e hanno istituito il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF). Sempre nel 2010, il Consiglio europeo ha concluso che l’EFSF, istituito solo come meccanismo temporaneo, avrebbe dovuto essere sostituito da un organo permanente, il meccanismo europeo di stabilità (MES). Le norme di bilancio e finanziarie sono state rafforzate per evitare che la crisi si aggravasse ulteriormente e anche l'intervento di politica monetaria della Banca centrale europea ha svolto un ruolo determinante.

Dopo anni di crescita debole o inesistente, gli sforzi vigorosi assunti a tutti i livelli hanno iniziato a dare frutti: l’Europa registra attualmente una ripresa vigorosa. L'andamento è positivo in tutti gli Stati membri e, globalmente, per diversi anni consecutivi si è registrato un tasso di crescita media nell'Unione di circa il 2% 1 . Nell’UE e nella zona euro l’indicatore del clima economico è il più elevato dal 2000. La disoccupazione è scesa al livello più basso dal 2008. Il sostegno popolare per l’euro non era così forte nella zona euro dall'introduzione delle banconote e monete dell'euro nel 2002 2 . Tuttavia, come ha dichiarato l'attuale Commissione all'inizio del suo mandato, la crisi non sarà finita finché la disoccupazione rimarrà tanto elevata (ad ottobre 2017 vi erano ancora 14,3 milioni di disoccupati nella zona euro).

È necessario trarre insegnamento dagli anni della crisi. I problemi da affrontare erano già stati chiaramente individuati nella relazione dei cinque presidenti del giugno 2015 3 , a partire dalla quale è stato fatto molto per "approfondire" l'Unione economica e monetaria (UEM) "facendo". Il semestre europeo di coordinamento della politica economica è stato rafforzato e prevede orientamenti più chiari per la zona euro nel suo complesso e una maggiore attenzione alla dimensione sociale. La governance economica è stata migliorata con l'istituzione del Comitato europeo per le finanze pubbliche e dei comitati nazionali per la produttività. La creazione di un servizio di assistenza per le riforme strutturali ha rilanciato l'assistenza tecnica agli Stati membri. Sono stati compiuti passi importanti verso il completamento dell'Unione bancaria 4 e dell'Unione dei mercati dei capitali 5 , in particolare grazie a un avanzamento parallelo delle misure di riduzione dei rischi e di condivisione dei rischi nel settore bancario. Per aumentare la titolarità a tutti i livelli, è stato anche intensificato il dialogo con gli attori politici nazionali ed europei e con le parti sociali.

Di conseguenza, l’architettura della zona euro è molto più solida che mai, anche se non ancora completa. Il documento di riflessione sull’approfondimento dell'Unione economica e monetaria 6 e il documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 7 , presentati dalla Commissione nel quadro del processo avviato a seguito del Libro bianco sul futuro dell'Europa 8 , descrivono la situazione attuale e delineano una possibile via da seguire per il 2025.

L’Europa sta evidentemente recuperando le forze. Sia dal punto di vista economico che politico è un momento propizio per agire e gli sviluppi positivi incoraggiano ulteriormente a farlo. Ma non c'è spazio per l'autocompiacimento: il tetto va sempre riparato quando splende il sole.

Nel discorso sullo stato dell’Unione pronunciato il 13 settembre 2017 9 , il presidente Juncker ha esposto le sue idee per realizzare un'Unione più unita, più forte e più democratica e ha precisato che il completamento dell’Unione economica e monetaria dell’Europa è una parte essenziale della tabella di marcia per la riunione dei dirigenti a Sibiu, convocata dal presidente Tusk per il 9 maggio 2019, in occasione della quale si dovranno prendere importanti decisioni sul futuro dell’Europa.

Ciò trova riscontro anche nell’agenda dei leader 10 : i leader dell'UE prevedono di organizzare un Vertice euro il 15 dicembre 2017 per discutere un calendario per le decisioni relative all’Unione economica e monetaria e all’Unione bancaria nonché un'apposita riunione il 28 e 29 giugno 2018 al fine di adottare decisioni concrete.

L’appello all’unità, all’efficienza e alla responsabilità democratica del discorso sullo stato dell’Unione è particolarmente rilevante per il completamento dell’Unione economica e monetaria:

   Unità: L'euro è la moneta unica dell'UE e qualsiasi iniziativa concepita per la zona euro dovrebbe essere elaborata anche per e con gli Stati membri per cui è prevista l'adesione in futuro. Fatta eccezione per il Regno Unito e la Danimarca, tutti gli Stati membri non appartenenti alla zona euro si sono giuridicamente impegnati, a termine, ad adottare l’euro 11 . Inoltre, con l’uscita del Regno Unito, le economie della zona euro rappresenteranno circa l’85% del prodotto interno lordo complessivo dell’UE. L'integrazione politica ed economica dell’UE, con al centro il mercato interno, fa sì che il futuro degli Stati membri della zona euro e di quelli che non ne fanno parte sia già inesorabilmente legato e una zona euro forte e stabile è fondamentale per i suoi membri e per l’Unione nel suo complesso.

Per questo motivo è importante che gli Stati membri della zona euro, attraverso il Fondo monetario europeo (FME), insieme agli Stati membri che non vi appartengono e che partecipano all’Unione bancaria, forniscano un sostegno (backstop) per il Comitato di risoluzione unico a condizioni equivalenti affinché quest'ultimo possa, se necessario, ricorrervi per attuare efficacemente un'azione di risoluzione nell'ambito dell’Unione bancaria.

   Efficienza: un’Unione economica e monetaria più forte richiede una governance più forte e un uso più efficiente delle risorse disponibili. Il sistema attuale rispecchia ancora il mosaico di decisioni adottate per far fronte a una crisi senza precedenti, il che ha prodotto talvolta una moltiplicazione di strumenti e una crescente sofisticazione delle norme, che sono fonte di complessità e comportano il rischio di azioni duplici. L'introduzione di maggiori sinergie, la semplificazione delle procedure e l’integrazione di meccanismi intergovernativi nell’ambito del quadro giuridico dell’UE rafforzerebbero la governance e il processo decisionale. Anche il fatto che tutte le modifiche proposte dalla Commissione nell’ambito del pacchetto odierno possano essere attuate nel quadro dei trattati UE in vigore risponde a un obiettivo di efficienza.

L’esperienza ha dimostrato che è difficile e gravoso conciliare l’azione collettiva degli Stati membri con le competenze di coordinamento delle politiche economiche conferite all’Unione. Più in generale, la coesistenza tra le istituzioni dell’Unione e un meccanismo intergovernativo permanente come il MES genera una situazione complessa in cui la tutela giudiziaria, il rispetto dei diritti fondamentali e la responsabilità democratica sono frammentati e applicati in modo incoerente. Inoltre, il processo decisionale nell’ambito del metodo intergovernativo comporta solitamente un complesso iter procedurale nazionale e spesso non garantisce la rapidità necessaria per un’efficace gestione delle crisi. Un esempio è costituito dal ricorso, nel luglio 2015, all'EFSM per un finanziamento ponte del MES alla Grecia. In tal caso, è stato più rapido modificare il regolamento dell'UE e decidere di applicarlo che non adottare una semplice decisione di esborso del MES. Ciò vale anche per la capacità di adeguare le azioni alle nuove circostanze: poiché anche modifiche leggere dipendono dalla firma di tutte le parti contraenti ai più alti livelli politici, può essere necessaria l'approvazione dei parlamenti nazionali. Tali procedure sono lunghe e possono impedire di intervenire nel momento in cui è necessario. Il quadro giuridico dell’UE, invece, offre una gamma di possibili metodi per modificare atti esistenti, la cui complessità varia a seconda della gravità del problema in questione e della forma della misura da modificare. L'applicazione del quadro decisionale dell'UE renderebbe quindi il processo di adeguamento delle pertinenti disposizioni più rapido, se necessario. Attraverso maggiori sinergie e un processo decisionale più razionale, si rafforzerebbero la governance e le procedure.

   Responsabilità democratica: il completamento dell’Unione economica e monetaria significa anche maggiore responsabilità e trasparenza politica sui responsabili, sui tempi e sui contenuti delle decisioni a diversi livelli. Occorre far familiarizzare i cittadini con la dimensione europea del processo decisionale ponendola maggiormente al centro dei dibattiti nazionali e assicurare sia ai parlamenti nazionali che al Parlamento europeo sufficienti poteri di supervisione sulla gestione della governance economica dell’UE. Ciò dovrebbe anche risultare in una maggiore titolarità delle decisioni collettive e apertura sul modo in cui sono prese e comunicate. Ciò vale in particolare per l'FME come successore del MES. La responsabilità democratica è un aspetto fondamentale del dibattito sul futuro dell’Europa. Il MES ha acquisito nel corso degli anni un ruolo molto importante: la sua trasformazione in un Fondo monetario europeo dovrebbe essere sostenuta ancorando il suo funzionamento al solido quadro di responsabilità dell’Unione insieme a un pieno controllo giurisdizionale. In particolare, il coinvolgimento del Parlamento europeo consentirebbe di migliorare il controllo democratico, mantenendo intatto il ruolo dei parlamenti nazionali alla luce dei consistenti contributi che gli Stati membri apportano all'FME.

Per tutti questi motivi, le strutture che possono garantire al meglio un sostegno alla stabilità finanziaria degli Stati membri della zona euro sono quelle situate nel quadro dell'Unione e nelle mani di un organismo dell’Unione istituito a tale scopo. Tuttavia, considerati i vincoli finanziari e le difficoltà che incontra l’Unione stessa e l’esperienza accumulata in questo settore dal MES, sarebbe del tutto inefficiente dal punto di vista economico creare tale organismo ex novo. Pertanto, il nuovo FME dovrebbe piuttosto integrare e assorbire il MES già esistente con i suoi obiettivi, le sue funzioni e i suoi strumenti attuali. L’FME ora proposto dalla Commissione può essere attuato nel quadro dei trattati in vigore. Esso offre, in aggiunta, l'opportunità ideale per istituire un sostegno comune per il Comitato di risoluzione unico. La creazione di tale sostegno era già stata concordata dagli Stati membri nel 2013 come complemento dell’accordo politico sul regolamento sul meccanismo di risoluzione unico 12 . Un sostegno comune di ultima istanza servirebbe a fornire a tutte le parti interessate una maggiore fiducia per quanto riguarda la credibilità delle azioni del Comitato di risoluzione unico e ad aumentare la capacità finanziaria del Fondo di risoluzione unico. Il sostegno verrebbe attivato, come strumento di ultima istanza, solo nel caso in cui il fondo si dimostrasse insufficiente per finanziare la risoluzione della banca o delle banche interessate. Nel tempo il sostegno sarebbe neutrale dal punto di vista del bilancio in quanto i fondi utilizzati verrebbero recuperati presso i settori bancari degli Stati membri partecipanti all’Unione bancaria.

Ciò che collega il Comitato di risoluzione unico all'FME e al suo predecessore, il MES, creato per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro, è l'obiettivo di salvaguardare la stabilità finanziaria degli Stati membri della zona euro. Infatti, il nesso ben consolidato tra emittenti sovrani e banche implica che non solo la solidità finanziaria degli emittenti sovrani ma anche quella delle banche sistemiche rappresenta un elemento cruciale per la stabilità finanziaria della zona euro e della stessa moneta unica. Pertanto, è più che naturale che questa proposta costituirà il collegamento fra le attività del Comitato di risoluzione unico e dell'FME sotto forma di uno strumento che consente di concedere al comitato una linea di credito o delle garanzie a sostegno delle sue attività.

Negli ultimi anni, sono stati espressi molti pareri sul completamento dell’Unione economica e monetaria. Indipendentemente dalle divergenze di vedute, vi è un ampio consenso sulla necessità di compiere ulteriori passi avanti. Sono state formulate anche posizioni importanti all'interno del Parlamento europeo 13 e si sono svolte discussioni importanti nell'Eurogruppo 14 .

La proposta di regolamento relativa all'istituzione dell’FME è una delle iniziative annunciate nella comunicazione della Commissione sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria, la quale presenta una sintesi dell'impostazione e del contenuto di tutte le iniziative presentate dalla Commissione. La proposta sottolinea che il pacchetto fa parte di un’ampia tabella di marcia per il completamento dell’Unione economica e monetaria entro il 2025 e presenta un calendario di azione per i prossimi 18 mesi.

La proposta si basa sulla struttura ormai consolidata del meccanismo europeo di stabilità per istituire un Fondo monetario europeo (FME) ancorato all'ordinamento dell’UE. Si tratta di un’iniziativa che era stata già annunciata nella relazione dei cinque presidenti e che era stata richiesta dal Parlamento europeo, il quale aveva sottolineato la necessità che il Fondo monetario europeo fosse dotato di adeguate capacità di assunzione e di concessione di prestiti e di un mandato chiaramente definito 15 .

Il meccanismo europeo di stabilità è stato istituito nell’ottobre 2012 al culmine della crisi. Nell’urgenza del momento venne adottata una soluzione intergovernativa. Tuttavia, già allora era chiaro che la soluzione avrebbe potuto essere trovata anche nel quadro dei trattati UE, come indicato, ad esempio, nel piano della Commissione per un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita 16

Nel corso degli anni il meccanismo europeo di stabilità si è rivelato determinante nel contribuire a preservare la stabilità finanziaria della zona euro. A tal fine, ha fornito un sostegno finanziario supplementare agli Stati membri della zona euro in difficoltà. La sua trasformazione in un Fondo monetario europeo ne rafforzerà ulteriormente la base istituzionale. Esso contribuirà a creare nuove sinergie nel quadro dell’UE, in particolare in termini di trasparenza, riesame giuridico ed efficienza delle risorse finanziarie dell’UE, offrendo pertanto un miglior sostegno agli Stati membri. Contribuirà altresì a migliorare ulteriormente la cooperazione con la Commissione e la responsabilità nei confronti del Parlamento europeo. Tutto questo avverrà senza incidere sul modo in cui i governi nazionali sono chiamati a rispondere ai rispettivi parlamenti nazionali e preservando gli impegni assunti nel quadro del vigente meccanismo europeo di stabilità.

L’iniziativa assume la forma di una proposta di regolamento del Consiglio, che richiede l’approvazione del Parlamento europeo, ai sensi dell’articolo 352 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’articolo 352 consente l’integrazione del meccanismo europeo di stabilità nel quadro dell’ordinamento dell’Unione, perché la misura è necessaria per assicurare la stabilità finanziaria della zona euro 17 e i trattati non hanno previsto le basi giuridiche che consentano all’UE di conseguire questo preciso obiettivo 18 . Il paragrafo 2 dell’articolo prevede espressamente un ruolo per i parlamenti nazionali. Storicamente varie decisioni importanti che hanno posto le basi della creazione dell’Unione economica e monetaria si sono basate sull’articolo equivalente all’articolo 352. Ad esempio, sulla base dell’articolo 235 del trattato istitutivo della Comunità economica europea (predecessore dell’articolo 352) sono state adottate le decisioni sul Fondo europeo di cooperazione monetaria, sull’unità di conto europea e sui primi meccanismi di sostegno della bilancia dei pagamenti.

La proposta è integrata dal progetto di quello che potrebbe diventare un accordo intergovernativo con il quale gli Stati membri della zona euro convengono sul trasferimento di fondi dal meccanismo europeo di stabilità al Fondo monetario europeo. È anche previsto che il Fondo succeda e sostituisca il MES, anche nello status giuridico, con tutti i relativi diritti e obblighi.

La proposta presentata oggi prevede che il Fondo monetario europeo sia istituito come soggetto giuridico unico ai sensi del diritto dell’Unione. Esso succederà al meccanismo europeo di stabilità, di cui preserverà l’attuale struttura finanziaria e istituzionale. Questo significa che il Fondo monetario europeo continuerà a fornire sostegno per la stabilità finanziaria agli Stati membri in difficoltà, a raccogliere fondi attraverso l’emissione di strumenti del mercato dei capitali e a effettuare operazioni sul mercato monetario. Le modalità di adesione non cambieranno e la partecipazione di altri Stati membri rimarrà possibile, una volta che avranno aderito all’euro.

Dato che il Fondo monetario europeo diverrebbe un organismo dell’Unione, sono necessari alcuni adeguamenti mirati della vigente struttura del meccanismo europeo di stabilità, che comprendono l’approvazione da parte del Consiglio delle decisioni discrezionali adottate dal Fondo monetario europeo 19 .

Inoltre, la proposta odierna aggiunge alcuni nuovi elementi.

In primo luogo, il Fondo monetario europeo potrà fornire il sostegno comune (backstop) al Fondo di risoluzione unico. Si tratta di una componente essenziale del secondo pilastro dell’Unione bancaria, il cosiddetto meccanismo di risoluzione unico 20 . Quando questo meccanismo è stato adottato nel 2013 gli Stati membri avevano anche convenuto di sviluppare un sostegno per il Fondo di risoluzione unico. Era stato pensato come una soluzione di ultima istanza da attivare soltanto se le risorse immediatamente disponibili del Fondo di risoluzione unico si fossero rivelate insufficienti per interventi su capitale o liquidità. Gli Stati membri avevano anche convenuto che fosse neutro in termini di bilancio nel medio periodo, per cui il sostegno potenzialmente attivato avrebbe potuto essere recuperato dal settore bancario della zona euro.

Le nuove norme UE in materia di vigilanza e di risoluzione nel settore bancario elaborate all’indomani della crisi hanno ridotto in misura significativa la probabilità e il potenziale impatto dei fallimenti bancari. Tuttavia, un sostegno comune di bilancio continua a essere necessario per aumentare la capacità finanziaria del Fondo di risoluzione unico. Un tale sostegno permetterà di accrescere la fiducia nel sistema bancario, rafforzando la credibilità delle azioni del Comitato di risoluzione unico. A sua volta ciò ridurrà concretamente la probabilità di situazioni in cui sia necessario attivare il sostegno.

Vi è ora ampio consenso sul fatto che il meccanismo europeo di stabilità — il futuro Fondo monetario europeo — è nella posizione migliore per fornire tale sostegno al Fondo di risoluzione unico, sotto forma di una linea di credito o di garanzie. Ciò si riflette nella proposta odierna, che stabilisce inoltre gli opportuni processi decisionali per assicurare che il sostegno possa essere attivato rapidamente, se necessario. Sono inoltre proposte disposizioni specifiche per tener conto degli interessi legittimi degli Stati membri non appartenenti alla zona euro che hanno aderito all’Unione bancaria.

In secondo luogo, in termini di governance, la proposta prevede la possibilità di un processo decisionale più rapido in specifiche situazioni di urgenza. Si propone di mantenere il voto all’unanimità per tutte le decisioni importanti aventi un impatto finanziario (ad esempio i richiami di capitale). Tuttavia, per specifiche decisioni in materia di sostegno alla stabilità, di esborsi e di attivazione del sostegno si propone la maggioranza qualificata rafforzata, che richiede l’85% dei voti.

In terzo luogo, per quanto riguarda la gestione dei programmi di assistenza finanziaria, la proposta prevede un più diretto coinvolgimento dell’FME accanto alla Commissione europea.

In quarto luogo, la proposta si riferisce alla possibilità che il Fondo monetario europeo sviluppi nuovi strumenti finanziari. Nel tempo tali strumenti potrebbero integrare o sostenere altri strumenti finanziari e programmi dell’UE. Tali sinergie potrebbero risultare particolarmente utili se in futuro il Fondo monetario europeo dovesse avere un ruolo di supporto ad una possibile funzione di stabilizzazione.

Grazie a queste modifiche, il Fondo monetario europeo si affermerà come un solido organismo di gestione delle crisi nell’ambito dell’Unione operante in piena sinergia con le altre istituzioni dell’UE. Il Consiglio e la Commissione conserveranno le rispettive competenze e responsabilità in materia di sorveglianza economica e di bilancio e di coordinamento delle politiche stabilite dai trattati UE.

Anche la cooperazione pratica può essere intensificata per servire meglio gli Stati membri, per mantenere il dialogo con i partecipanti al mercato e per evitare la duplicazione delle attività. La cooperazione potrebbe essere intensificata per realizzare ulteriori progressi verso il rafforzamento dell’Unione economica e monetaria.

Miglioramenti proposti alla struttura del MES

Il regolamento proposto e il suo allegato contenente lo statuto dell'FME si basano sul trattato del MES e sul suo statuto.

In particolare l’allegato rispecchia in larga misura il testo del trattato MES, mantenendo diversi articoli del trattato pressoché invariati. Esso contiene articoli relativi al capitale, ai richiami di capitale e al modello di contribuzione (articoli 8, 9 e 11) e articoli relativi agli strumenti per fornire sostegno alla stabilità finanziaria per i membri dell'FME (articoli da 14 a 18), alla politica relativa alla fissazione dei tassi di interesse (articolo 20), alle operazioni di assunzione di prestiti (articolo 21), alla gestione finanziaria (articoli da 25 a 28), alla revisione interna (articolo 33) e alla correzione temporanea del modello di contribuzione (articolo 44).

La proposta si discosta dal testo dell’attuale trattato del MES sotto due aspetti: la coerenza giuridica con l'ordinamento dell’UE e alcune limitate modifiche volte a migliorare il funzionamento e il processo decisionale dell'FME.

1) Coerenza giuridica con l'ordinamento dell’UE:

In primo luogo, la stessa proposta di regolamento presenta articoli che sono modificati per garantire la coerenza con il diritto dell’UE: istituzione dell'FME (articolo 1), la sua successione giuridica al MES e la sostituzione dello stesso (articolo 2), l’introduzione di un processo di approvazione da parte del Consiglio per le decisioni adottate dal consiglio dei governatori o dal consiglio di amministrazione che presentano una certa discrezionalità politica (articolo 3) e i relativi obblighi di pubblicazione (articolo 4) nonché disposizioni specifiche in materia di responsabilità (articoli 5 e 6) nei confronti del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Sono previste anche due disposizioni finali (articoli 7 e 8).

In secondo luogo, l’allegato della proposta di regolamento contiene lo statuto dell'FME. Esso prevede modifiche atte a garantire la coerenza con il diritto dell’Unione, come ad esempio: la determinazione della capacità di prestito (articolo 8), i principi per la stabilità delle operazioni (articolo 12), l'inclusione dello strumento di assistenza per la ricapitalizzazione diretta degli enti creditizi (articolo 19), la procedura relativa al bilancio dell'FME (articoli 29-30), i conti annuali (articolo 31), il bilancio di esercizio e la relazione annuale (articolo 32), la revisione esterna (articolo 34), il collegio dei revisori (articolo 35), l’accordo sulla sede (articolo 37), i privilegi e le immunità (articolo 38), le disposizioni relative al personale (articolo 39), il segreto professionale e lo scambio di informazioni (articolo 40), il potere di gestione dell'EFSF (articolo 42), le misure antifrode (articolo 45), l’accesso a documenti (articolo 46), i requisiti linguistici (articolo 47).

2) Rafforzamento del funzionamento e del processo decisionale dell'FME:

Inoltre, alcuni articoli del trattato del MES sono stati modificati al fine di conseguire determinati obiettivi aggiuntivi: miglioramento delle procedure di voto (articoli 5 e 6), procedura di nomina del direttore generale (articolo 7), istituzione della nuova funzione di sostegno del Comitato di risoluzione unico e conseguente modifica degli obiettivi e dei principi dell’FME (articoli 3 e da 22 a 24), concessione di maggiore flessibilità per quanto riguarda le modalità di cooperazione (articolo 41).

3) Tabella delle equivalenze

La seguente tavola di concordanza presenta una panoramica della struttura comparata del trattato del MES, sul lato sinistro, e della proposta di regolamento e di statuto dell'FME, sul lato destro:

Articoli del trattato del MES

Disposizioni corrispondenti della proposta di regolamento relativa all'FME e allo statuto dell'FME ("statuto")

Articolo 1 (Istituzione e membri)

Articolo 1 del regolamento proposto (Istituzione)

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Articolo 2 del regolamento proposto (Successione al meccanismo europeo di stabilità e sostituzione dello stesso)

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Articolo 3 del regolamento proposto (Ruolo del Consiglio)

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Articolo 4 del regolamento proposto (Pubblicazione)

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Articolo 5 del regolamento proposto (Responsabilità nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio)

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Articolo 6 del regolamento proposto (Responsabilità nei confronti dei parlamenti nazionali)

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Articolo 7 del regolamento proposto (Riferimenti nella normativa dell'Unione)

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Articolo 1 dello statuto (Status giuridico del Fondo monetario europeo (FME))

Articolo 2 (Nuovi membri)

Articolo 2 dello statuto (Membri)

Articolo 3 (Obiettivo)

Articolo 3 dello statuto (Obiettivi e compiti)

Articolo 4 (Struttura e regole di voto)

Articolo 4 dello statuto (Struttura e regole di voto)

Articolo 5 (Consiglio dei governatori)

Articolo 5 dello statuto (Consiglio dei governatori)

Articolo 6 (Consiglio di amministrazione)

Articolo 6 dello statuto (Consiglio di amministrazione)

Articolo 7 (Direttore generale)

Articolo 7 dello statuto (Direttore generale)

Articolo 8 (Stock di capitale autorizzato)

Articolo 8 dello statuto (Capitale autorizzato iniziale)

Articolo 9 (Richiesta di capitale)

Articolo 9 dello statuto (Richiami di capitale)

Articolo 10 (Adeguamenti del capitale autorizzato)

Articolo 10 dello statuto (Aumenti di capitale)

Articolo 11 (Modello di contribuzione

Articolo 11 dello statuto (Modello di contribuzione)

Articolo 12 (Principi)

Articolo 12 dello statuto (Principi in materia di operazioni di stabilità dell'FME)

Articolo 13 (Procedura per la concessione del sostegno alla stabilità)

Articolo 13 dello statuto (Procedura per la concessione del sostegno alla stabilità finanziaria ai membri dell'FME)

Articolo 14 (Assistenza finanziaria precauzionale del MES)

Articolo 14 dello statuto (Assistenza finanziaria precauzionale dell'FME)

Articolo 15 (Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES)

Articolo 15 dello statuto (Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione degli enti creditizi di un membro dell'FME)

Articolo 16 (Prestiti del MES)

Articolo 16 dello statuto (Prestiti dell'FME)

Articolo 17 (Meccanismo di sostegno al mercato primario)

Articolo 17 dello statuto (Meccanismo di sostegno al mercato primario)

Articolo 18 (Meccanismo di sostegno al mercato secondario)

Articolo 18 dello statuto (Meccanismo di sostegno al mercato secondario)

Articolo 19 (Revisione dell'elenco degli strumenti di assistenza finanziaria)

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Articolo 19 dello statuto (Strumento di ricapitalizzazione diretta degli enti creditizi)

Articolo 20 (Politica di fissazione dei tassi di interesse)

Articolo 20 dello statuto (Politica relativa alla fissazione dei tassi di interesse)

Articolo 21 (Operazioni di assunzione di prestiti)

Articolo 21 dello statuto (Operazioni di assunzione di prestiti)

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Articolo 22 dello statuto (Linea di credito o garanzie per il Comitato di risoluzione unico)

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Articolo 23 dello statuto (Regole che si applicano all'FME)

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Articolo 24 dello statuto (Regole che si applicano agli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013)

Articolo 22 (Politica di investimento)

Articolo 25 dello statuto (Politica di investimento)

Articolo 23 (Politica in materia di dividendi)

Articolo 26 dello statuto (Politica in materia di dividendi)

Articolo 24 (Riserva e altri fondi)

Articolo 27 dello statuto (Riserva e altri fondi)

Articolo 25 (Copertura delle perdite)

Articolo 28 dello statuto (Copertura delle perdite)

Articolo 26 (Bilancio di previsione)

Articolo 29 dello statuto (Bilancio)

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Articolo 30 dello statuto (Formazione del bilancio)

Articolo 27 (Conti annuali)

Articolo 31 dello statuto (Conti annuali)

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Articolo 32 dello statuto (Bilancio di esercizio e relazione annuale)

Articolo 28 (Revisione interna)

Articolo 33 dello statuto (Revisione interna)

Articolo 29 (Revisione esterna)

Articolo 34 dello statuto (Revisione esterna)

Articolo 30 (Collegio dei revisori)

Articolo 35 dello statuto (Collegio dei revisori)

Articolo 31 (Sede)

Articolo 36 dello statuto (Sede)

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Articolo 37 dello statuto (Accordo sulla sede)

Articolo 32 (Status giuridico, privilegi e immunità)

Articolo 38 dello statuto (Privilegi e immunità)

Articolo 33 (Personale del MES)

Articolo 39 dello statuto (Personale dell'FME)

Articolo 34 (Segreto professionale)

Articolo 40 dello statuto (Segreto professionale e scambio di informazioni)

Articolo 35 (Immunità delle persone)

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Articolo 36 (Esenzione fiscale)

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Articolo 37 (Interpretazione e composizione delle controversie)

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Articolo 38 (Cooperazione internazionale)

Articolo 41 dello statuto (Cooperazione)

Articolo 39 (Attinenza con i finanziamenti del FESF)

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Articolo 40 (Trasferimento dei sostegni concessi dal FESF)

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Articolo 42 dello statuto (Gestione del fondo europeo di stabilità finanziaria)

Articolo 41 (Versamento del capitale iniziale)

Articolo 43 dello statuto (Versamento del capitale iniziale per i nuovi membri dell'FME)

Articolo 42 (Correzione temporanea del modello di contribuzione)

Articolo 44 dello statuto (Correzione temporanea del modello di contribuzione)

Articolo 43 (Prime nomine)

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Articolo 44 (Adesione)

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Articolo 45 (Allegati)

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Articolo 46 (Deposito)

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Articolo 47 (Ratifica, approvazione o accettazione)

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Articolo 48 (Entrata in vigore)

Articolo 8 del regolamento proposto

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Articolo 45 dello statuto (Misure antifrode)

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Articolo 46 dello statuto (Accesso ai documenti)

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Articolo 47 dello statuto (Requisiti linguistici)

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Con la proposta di istituire l'FME, l’Unione si dota di un organismo dell'Unione in grado di agire in modo risoluto al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria degli Stati membri. Più in particolare, oltre al meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, l’Unione disporrebbe di un'ampia gamma di strutture permanenti di stabilizzazione che riguarda la totalità degli Stati membri e potrebbe fare affidamento su risorse finanziarie considerevoli, superiori a quelle accessibili tramite l'EFSM.

La proposta di regolamento relativa all'istituzione dell'FME è anche un passo logico che si aggiunge al regolamento (UE) n. 472/2013, nel quale l’Unione ha affermato la propria competenza in materia di assistenza finanziaria e di coordinamento delle politiche economiche ad essa connesse e ha anche dimostrato la sua capacità di attuare disposizioni adeguate in grado di conciliare la legittimità democratica del suo quadro con l’efficienza delle sue strutture decisionali. L'istituzione dell’FME nell’ambito del quadro dell’Unione è quindi pienamente in linea con le passate iniziative politiche dell’Unione e completa le precedenti iniziative in questo ambito.

Inoltre, la creazione di una funzione di sostegno per il Comitato unico di risoluzione completa le recenti iniziative per contribuire in modo decisivo a indebolire il nesso tra le finanze degli Stati membri e i loro sistemi bancari. Conferendo al Comitato di risoluzione unico la concezione e l’esecuzione di regimi per la risoluzione delle crisi di enti creditizi, il regolamento (UE) n. 806/2014 in aggiunta alla direttiva 2014/59/UE ha segnato una tappa importante in questa direzione. Il regolamento autorizza il Comitato unico di risoluzione a stipulare accordi finanziari per attuare meccanismi di finanziamento. La proposta dà attuazione a questa possibilità precisando che i fondi che il Comitato di risoluzione unico prende in prestito dall'FME dovrebbero essere interamente recuperati dal sistema bancario.

Potrebbero essere concepite in questo contesto anche le future iniziative politiche, quali ad esempio l’istituzione di una funzione di stabilizzazione, che consiste nella possibilità di attivare rapidamente risorse in modo automatico, nel rispetto di criteri di ammissibilità definiti in anticipo. L’obiettivo sarebbe utilizzare tali risorse per attenuare gli effetti di grandi shock asimmetrici. In caso di crisi, gli Stati membri dovrebbero innanzitutto utilizzare i loro stabilizzatori automatici e la politica di bilancio discrezionale conformemente al patto di stabilità e crescita. Quest'ultimo prevede, in caso di condizioni economiche difficili, delle riserve supplementari di risorse e la necessità di un minore sforzo di bilancio. Solo qualora tali riserve e stabilizzatori non siano sufficienti in caso di gravi shock asimmetrici, verrebbe attivata la funzione di stabilizzazione. L'FME potrebbe sostenere l’attuazione di tale funzione organizzando e rendendo disponibili eventuali finanziamenti del mercato necessari all’attivazione di questa funzione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l’articolo 352 del TFUE che può essere utilizzato qualora siano soddisfatte tre condizioni. Le prime due prevedono che non esista una base giuridica specifica nei trattati e che l’azione avvenga nel quadro delle politiche dell’Unione. La Corte di giustizia europea ha già stabilito che entrambe le condizioni sono soddisfatte per quanto riguarda il MES (nella causa Pringle 21 ). Nel quadro della politica economica dell’Unione, come previsto nel titolo VIII "Politica economica e monetaria" della parte III del TFUE, non sono state sancite le competenze di cui l'Unione ha bisogno per istituire un organismo dell’Unione incaricato di fornire sostegno finanziario per assicurare la stabilità finanziaria della zona euro. In assenza di tali poteri, l’articolo 352 del TFUE consente al Consiglio di adottare all’unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, le disposizioni appropriate. La terza condizione è costituita dalla necessità di conseguire un obiettivo del trattato. La necessità di disporre di un organismo come il MES per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro si basa su elementi fattuali ed è confermata dall'articolo 136, paragrafo 3, del TFUE e dal secondo considerando del trattato del MES, i quali fanno riferimento all'attuale MES come a un "meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità dell'intera zona euro". L'istituzione dell'FME è necessaria per contribuire a salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo insieme, dei suoi Stati membri e degli Stati membri non appartenenti alla zona euro che partecipano all’Unione bancaria sulla base di un accordo di cooperazione stretta con la BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio.

L’integrazione del MES all'interno del quadro dell’Unione attraverso un regolamento basato sull’articolo 352 del TFUE garantirebbe la continuità delle attività e una successione giuridica diretta tra l’attuale MES e il nuovo organismo dell’Unione (FME). Gli Stati membri della zona euro si accorderebbero sul fatto che il capitale del MES sia trasferito a detto organismo, attraverso un atto multilaterale semplificato.

L’articolo 352 del TFUE potrebbe essere utilizzato anche per conferire ulteriori compiti al MES quando è integrato nell’Unione.

Sebbene una misura basata sull’articolo 352 del TFUE sia adottata all’unanimità in sede di Consiglio (UE28), l’applicazione di tale misura può essere limitata a un sottoinsieme di Stati membri laddove tale limitazione si basa su ragioni obiettive. Il fatto che il MES intervenga soltanto per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro giustifica che la sua composizione sia limitata agli Stati membri della zona euro. Di conseguenza, l'FME proposto potrebbe funzionare analogamente a come funziona attualmente il MES, concedendo sostegno soltanto agli Stati membri della zona l’euro e con una struttura di governance interna composta da questi stessi Stati membri. Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 

La stabilità finanziaria dell’Unione economica e monetaria e degli Stati membri che partecipano all’Unione bancaria ha una dimensione a livello dell’Unione. Date le forti interconnessioni tra gli Stati membri della zona euro, i rischi che minacciano la stabilità finanziaria degli Stati membri possono compromettere quella di altri Stati membri e della zona euro nel suo insieme.

La proposta di regolamento stabilisce il quadro per fornire sostegno per la stabilità finanziaria degli Stati membri la cui moneta è l’euro e prevede anche un nuovo ruolo, che consiste nel fornire risorse finanziarie per il Comitato di risoluzione unico. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, l'FME sarà autorizzato a fornire linee di credito e garanzie al Comitato di risoluzione unico che potrebbero servire da sostegno per il Fondo di risoluzione unico.

Gli Stati membri e le autorità nazionali non possono risolvere unilateralmente i rischi per la stabilità finanziaria posti agli Stati membri dai mercati finanziari che operano su base transfrontaliera al di là delle giurisdizioni nazionali. Inoltre, gli Stati membri hanno difficoltà a mitigare i loro propri rischi. Gli Stati membri e le autorità nazionali non possono risolvere da soli i rischi sistemici che un altro Stato membro o i suoi enti creditizi possono comportare per la stabilità finanziaria dell’Unione nel suo insieme.

Gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri e possono dunque, vista la portata dell’azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del TFUE.

Proporzionalità

La proposta mira a garantire la stabilità finanziaria nella zona euro e nell'UE nel suo insieme, nei suoi Stati membri e negli Stati membri che partecipano all’Unione bancaria. La proposta stabilisce un quadro semplificato per fornire sostegno alla stabilità finanziaria dei membri dell'FME e per la concessione di linee di credito e di garanzie a sostegno del Comitato di risoluzione unico per quanto riguarda il finanziamento delle eventuali azioni di risoluzione delle crisi negli Stati membri che partecipano all’Unione bancaria.

La proposta definisce i diversi ruoli e le diverse responsabilità di tutti gli organi di governance dell'FME e delle altre istituzioni dell’Unione coinvolte. Prevede inoltre gli strumenti finanziari a disposizione dell'FME per il conseguimento dei suoi obiettivi.

Istituendo un’autorità centrale all’interno dell’Unione incaricata di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri, la proposta contribuisce ad affrontare i rischi per la stabilità finanziaria della zona euro e dei suoi Stati membri, senza incidere sulla responsabilità di bilancio degli Stati membri in quanto lo Stato membro beneficiario dell'FME è tenuto a rispettare rigorose condizioni politiche, adeguate allo strumento di assistenza finanziaria scelto e alle carenze da affrontare. Inoltre, l'FME potrebbe altresì essere incaricato di fornire sostegno finanziario al Comitato di risoluzione unico. Il coinvolgimento dell'FME contribuirà a spezzare i circuiti di feedback negativi tra emittenti sovrani, banche ed economia reale, in modo da agevolare il corretto funzionamento dell’UEM.

Al tempo stesso, la proposta non va al di là di quanto è necessario per conseguire l’obiettivo dell'FME di riduzione dei rischi per la stabilità finanziaria della zona euro e dei suoi Stati membri. Qualsiasi sostegno erogato dall'FME ai membri del Fondo è soggetto a condizioni politiche volte a colmare le lacune presenti in tali Stati al fine di ristabilire rapidamente una situazione economica e finanziaria sana e sostenibile e ripristinare o accrescere la capacità dello stesso Stato di finanziarsi integralmente sui mercati finanziari.

Scelta dell'atto giuridico

Il presente atto assume la forma di un regolamento in quanto introduce un nuovo organismo all'interno del quadro dell’Unione che contribuisce a salvaguardare la stabilità finanziaria e deve essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Diritti fondamentali

L'UE si impegna a rispettare standard elevati in materia di tutela dei diritti fondamentali ed è firmataria di numerose convenzioni sui diritti umani. In tale contesto, la proposta potrebbe avere un impatto diretto su tali diritti elencati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ("la Carta"), che è parte integrante dei trattati dell’UE, e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo ("CEDU"). 

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti, le libertà e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta, soprattutto il diritto di negoziare, concludere ed applicare accordi collettivi e di adottare azioni collettive, la protezione dei dati personali e il diritto di accesso ai documenti, e dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi. Integrando l’attuale MES nel quadro dell’Unione, il regolamento estende l’ambito di applicazione della Carta di conseguenza.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Si prevede che la proposta non avrà alcuna incidenza sul bilancio. Il capitale dell'FME sarà sottoscritto dagli Stati membri della zona euro. Il bilancio dell’Unione non risponderà per le spese o le perdite dell'FME. L'FME disporrà anche di un bilancio autofinanziato.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La parte I del regolamento proposto (articoli 1 e 2) prevede l’istituzione dell'FME all'interno del quadro dell’Unione. Questa parte prevede inoltre una disposizione che riguarda le questioni relative alla successione dell'FME al MES. Gli Stati membri della zona euro dovrebbero convenire che il capitale del MES sia trasferito a detto organismo, attraverso impegni individuali o un atto multilaterale semplificato. Come ulteriormente precisato nello statuto, il capitale autorizzato dell'FME dovrebbe rimanere invariato rispetto al capitale del MES.

La parte II del regolamento proposto (articoli da 3 a 6) stabilisce un ruolo per il Consiglio sia per motivi giuridici che al fine di rispettare la giurisprudenza Meroni della Corte di giustizia dell’Unione europea. Il Consiglio dovrebbe approvare decisioni discrezionali prese dal consiglio dei governatori e dal consiglio di amministrazione. Vengono inoltre stabilite le disposizioni in materia di responsabilità dell'FME nei confronti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, che attualmente il trattato del MES non prevede per il meccanismo europeo di stabilità. L'FME dovrebbe essere tenuto a presentare una relazione annuale alle suddette istituzioni dell’Unione insieme ai conti annuali e al bilancio. Il direttore generale può essere invitato dal Parlamento o chiedere di essere invitato. L'FME dovrebbe inoltre rispondere alle interrogazioni scritte e orali del Parlamento. Occorrerebbe prevedere la possibilità di organizzare discussioni orali riservate come avviene per il Comitato di risoluzione unico e il meccanismo di vigilanza tenuto conto della natura sensibile e riservata delle discussioni relative all’esecuzione dei compiti dell'FME. Inoltre, il regolamento prevede anche un ruolo più esplicito di controllo dei parlamenti nazionali rispetto a quanto non avvenga attualmente nell'ambito del trattato del MES, che è giustificato in considerazione dell’impatto delle decisioni dell'FME sulle circoscrizioni politiche dei suoi membri.

La parte III del regolamento proposto (articoli 7 e 8) prevede riferimenti al MES nella normativa dell'Unione, nonché l'entrata in vigore del regolamento.

La parte I dello statuto dell'FME allegato alla presente proposta di regolamento (articoli da 1 a 3) si riferisce allo status giuridico dell'FME. Questo sarà un organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica. L'articolo 2 fa inoltre riferimento ai membri dell'FME, che sono gli Stati membri della zona euro, in corrispondenza dell'attuale composizione del MES. È prevista inoltre una disposizione relativa agli obiettivi e ai compiti dell'FME. Allo stesso modo, come nel caso della struttura del MES, l'FME fornirà sostegno alla stabilità finanziaria dei propri membri (Stati membri della zona euro). In aggiunta all’attuale missione esclusiva del MES, l'FME potrebbe altresì vedersi attribuito il nuovo compito di fornire linee di credito o garanzie a favore del Comitato di risoluzione unico come sostegno per il Fondo di risoluzione unico, che potrebbero fungere da meccanismo finanziario pubblico (backstop) ai sensi dell’articolo 74 del regolamento n. 806/2014.

La parte II dello statuto dell'FME allegato alla presente proposta di regolamento (articoli da 4 a 7) riguarda l’organizzazione e il processo decisionale, comprese le regole di voto in seno all'FME. Analogamente al MES, l'FME sarà composto da un consiglio dei governatori, da un consiglio di amministrazione e da un direttore generale, assistito da un consiglio di amministrazione. L'FME mantiene invariate le categorie di regole di voto sancite dal trattato del MES. Si distinguono quattro tipi di regole di voto: i) unanimità; ii) maggioranza qualificata rafforzata (85%), iii) maggioranza qualificata (80%) e iv) maggioranza semplice. Come nel caso del trattato del MES, l’unanimità è stata mantenuta per le decisioni che hanno un impatto finanziario diretto sugli Stati membri (ad esempio decisioni relative alla capacità di prestito o ai richiami di capitale non necessari con urgenza). Tuttavia, le decisioni relative alla concessione di contributi finanziari o esborsi ai membri dell'FME non saranno più prese di comune accordo bensì a maggioranza qualificata rafforzata (85%). Inoltre, diversamente dall’attuale processo di nomina del direttore generale, è previsto un ruolo consultivo per il Parlamento europeo. Sono stati introdotti ulteriori chiarimenti tratti dallo statuto del MES sul ruolo del direttore generale e sul consiglio di amministrazione del MES. Infine, la parte II stabilisce anche le norme relative alla remunerazione dei membri e dei supplenti del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione.

La parte III dello statuto dell'FME allegato alla proposta di regolamento (articoli da 8 a 11) riguarda il capitale autorizzato dell'FME e la capacità di prestito, che dovrebbero essere pienamente mantenuti rispetto alla situazione attuale in seno al MES. L’attuale possibilità di modificare il capitale e la capacità di prestito dell'FME è mantenuta.

La parte IV dello statuto dell'FME allegato alla presente proposta di regolamento (articoli da 12 a 21) sancisce i principi su cui si basano le operazioni di sostegno alla stabilità dell’FME, la procedura per la concessione del sostegno alla stabilità finanziaria dei membri dell'FME e i relativi strumenti finanziari a disposizione del Fondo stesso. Tali principi e procedure sono gli stessi di quelli previsti nel trattato del MES ad eccezione del fatto che all'FME sarà assegnato il ruolo di negoziare e firmare il protocollo d’intesa che accompagna il dispositivo del sostegno alla stabilità finanziaria. Viene anche inserito un riferimento esplicito all’articolo 152 del TFUE e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per confermare che, nel fornire sostegno alla stabilità finanziaria dei membri dell'FME, il regolamento non pregiudica il diritto di contrattazione collettiva e di azione collettiva. Oltre agli strumenti già previsti nel trattato del MES per la concessione di sostegno per la stabilità finanziaria agli Stati membri della zona euro, vi è anche lo strumento per la ricapitalizzazione diretta degli enti creditizi. Questo strumento è stato creato solo dopo l’entrata in vigore del trattato del MES sulla base della clausola di abilitazione di cui all’articolo 19.

La parte V (articoli da 22 a 24) dello statuto allegato alla presente proposta di regolamento riguarda la concessione di un sostegno da parte dell'FME e degli Stati membri non appartenenti all’euro che partecipano all’Unione bancaria. La concessione di linee di credito e garanzie per il Comitato di risoluzione unico sarebbe una funzione del tutto nuova per l'FME rispetto agli attuali obiettivi e compiti del MES. L’importo cumulato degli impegni da liquidare per sostenere il Fondo di risoluzione unico è soggetto a un massimale di 60 000 milioni di EUR, che può essere aumentato. Il consiglio di amministrazione in accordo con gli Stati membri non appartenenti alla zona euro facenti parte dell’Unione bancaria dovrebbe adottare le modalità finanziarie del sostegno al Comitato di risoluzione unico e le relative condizioni. Al fine di garantire una rapida disponibilità, il direttore generale è autorizzato a decidere in merito all’utilizzo della linea di credito o alla fornitura di garanzie sulle passività del Comitato di risoluzione unico. Nel caso venga chiesto un sostegno in relazione a un programma di risoluzione, il Comitato di risoluzione unico può chiedere tale sostegno prima dell’adozione del programma.

La parte VI (articoli da 25 a 28) dello statuto dell'FME allegato alla presente proposta di regolamento riguarda la gestione finanziaria dell’FME. Queste disposizioni corrispondono a quelle del trattato del MES.

La parte VII (articoli da 29 a 35) dello statuto dell'FME allegato alla presente proposta di regolamento riguarda le disposizioni finanziarie dell’FME. Tali disposizioni rispecchiano quelle del trattato del MES e del suo statuto. Esse riguardano il bilancio dell’FME e la sua formazione, i conti annuali, il bilancio di esercizio e la relazione annuale, la funzione di revisione interna ed esterna e il ruolo del collegio dei revisori.

La parte VIII (articoli da 36 a 41) dello statuto dell'FME allegato alla presente proposta di regolamento prevede una serie di disposizioni relative alla sede dell'FME e alla sua facoltà di concludere un accordo sulla sede. Inoltre l'FME beneficia dei privilegi e delle immunità stabiliti nel protocollo n. 7. L’attuale regime di privilegi e immunità previsto nel trattato del MES non può essere mantenuto per motivi giuridici. La parte VIII contempla inoltre norme applicabili al personale dell’FME. Dovrebbero essere incluse norme relative al segreto professionale e allo scambio di informazioni. Tali norme si ritrovano anche nello statuto del MES, pur con qualche differenza sostanziale.

La parte IX (articoli da 42 a 44) dello statuto dell'FME allegato alla presente proposta di regolamento stabilisce le disposizioni relative all'apporto di capitale autorizzato da parte dei nuovi membri dell'FME. La disposizione rispecchia quella prevista nel trattato del MES per i membri del MES, fermo restando che l’articolo nel regolamento si applica solo ai nuovi membri dell'FME che potrebbero entrare a farne parte una volta adottato l’euro. Anche la norma relativa alla correzione temporanea del modello di contribuzione prevista dal trattato del MES rimarrà intatta nel contesto dell'FME.

La parte X (articoli da 45 a 47) dello statuto dell'FME allegato alla presente proposta di regolamento riguarda una serie di disposizioni relative alla trasparenza. Sono previste norme concernenti le misure antifrode, l’accesso ai documenti e i requisiti linguistici.

 

2017/0333 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sull'istituzione del Fondo monetario europeo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea 22 ,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

1)La crisi finanziaria ed economica senza precedenti che ha colpito il mondo e l'Unione a partire dal 2007 ha seriamente compromesso la stabilità finanziaria e la crescita economica, il che ha determinato un forte deterioramento del disavanzo pubblico e del debito di diversi Stati membri, inducendo alcuni di essi a cercare assistenza finanziaria al di fuori del quadro dell'Unione e al suo interno.

2)La crisi ha evidenziato che l'Unione non disponeva di strumenti sufficientemente solidi per agire con rapidità e decisione in risposta alle sfide per la sua stabilità finanziaria. Tali strumenti sono essenziali per la stabilità della zona euro, dei suoi Stati membri, dei cittadini e degli altri attori economici e sono di fondamentale importanza per accrescere la fiducia nella moneta unica.

3)In risposta alla situazione eccezionale di grave deterioramento delle condizioni di prestito in diversi Stati membri, al di là di quanto giustificato dai fondamentali economici, che minacciava la stabilità finanziaria dell'Unione, sono state adottate varie misure, alcune delle quali al di fuori del quadro dell'Unione.

4)Innanzi tutto, nel 2010 è stato istituito un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ("MESF"), grazie al quale l'Unione ha potuto fornire assistenza finanziaria agli Stati membri. Tale meccanismo ha consentito all'Unione di rispondere in maniera coordinata, rapida e attiva a gravi difficoltà in determinati Stati membri, ma con una capacità finanziaria limitata e solo su base temporanea.

5)In secondo luogo, nel 2010 gli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno istituito fra loro il Fondo europeo di stabilità finanziaria ("FESF"), su base temporanea. Il FESF ha fornito assistenza finanziaria all'Irlanda, al Portogallo e alla Grecia. L'assistenza è stata finanziata dal FESF mediante l'emissione di obbligazioni e altri strumenti di debito sui mercati dei capitali. Il FESF non fornisce più assistenza finanziaria, poiché questo compito è attualmente svolto esclusivamente dal meccanismo europeo di stabilità ("MES").

6)In terzo luogo, il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro di istituire un meccanismo di stabilità permanente volto a sostituire il FESF per la concessione di eventuali nuovi aiuti finanziari.

7)Il MES è stato istituito come istituzione finanziaria internazionale con il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità del 2 febbraio 2012, concluso al di fuori del quadro dell'Unione. Il MES ha assunto il compito del FESF di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri la cui moneta è l'euro ed è divenuto operativo nell'ottobre 2012.

8)Nel corso degli anni il MES si è rivelato determinante nel contribuire a preservare la stabilità finanziaria della zona euro. A tal fine, ha fornito ulteriore assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro in difficoltà. La sua trasformazione nel Fondo monetario europeo ("FME") rafforzerà ulteriormente la sua base istituzionale. Esso contribuirà a creare nuove sinergie nell'ambito dell'UE, in particolare in termini di trasparenza, efficienza delle risorse finanziarie dell'UE e revisione giuridica, offrendo in tal modo un migliore sostegno agli Stati membri. Contribuirà altresì a migliorare ulteriormente la cooperazione con la Commissione e la responsabilità nei confronti del Parlamento europeo. Tali obiettivi saranno conseguiti senza incidere sul modo in cui i governi nazionali sono chiamati a rendere conto dinanzi ai propri parlamenti nazionali e preservando gli impegni del MES.

9)L'integrazione del MES nel quadro dell'Unione mediante l'istituzione dell'FME contribuisce inoltre ad accrescere la trasparenza e la responsabilità nell'unione economica e monetaria ("UEM"). Nel pieno della crisi sono state prese decisioni di vasta portata per gli Stati membri la cui moneta è l'euro e per i loro cittadini. Il ruolo chiave che il MES ha svolto nel fornire stabilità finanziaria, sulla base di condizioni rigorose, giustifica la sua integrazione nel quadro dell'Unione, al fine di garantire un dialogo più intenso, la fiducia reciproca e il rafforzamento della responsabilità democratica e della legittimità nei processi decisionali dell'Unione. L'FME dovrebbe pertanto rispondere del suo operato al Parlamento europeo e al Consiglio.

10)Al fine di rafforzare il controllo democratico da parte del Parlamento europeo, l'FME dovrebbe presentare una relazione annuale sullo svolgimento dei suoi compiti. Il Parlamento europeo dovrebbe avere la facoltà di rivolgere interrogazioni orali e scritte e di organizzare audizioni. Tenuto conto della natura sensibile delle attività dell'FME e del loro impatto sui mercati finanziari, dovrebbe essere prevista la possibilità per il Parlamento di organizzare discussioni orali riservate con il direttore generale dell'FME sui progressi compiuti in relazione al processo di prestazione o attuazione del sostegno alla stabilità finanziaria a un membro dell'FME, nonché in relazione alla prestazione di sostegno finanziario al Comitato di risoluzione unico.

11)A fini di trasparenza e di controllo democratico, è opportuno conferire ai parlamenti nazionali il diritto ad essere informati sulle attività dell'FME e a dialogare con l'FME. Il parlamento nazionale di un membro dell'FME dovrebbe avere la possibilità di invitare il direttore generale a partecipare alle discussioni relative ai progressi compiuti in merito all'attuazione di un'operazione di sostegno alla stabilità finanziaria, in considerazione dell'impatto di tale misura sul membro dell'FME interessato. Tale scambio di opinioni potrebbe contribuire a promuovere la comprensione tra l'FME e il membro dell'FME interessato.

12)Il TUE e il TFUE non hanno previsto i poteri necessari, sotto forma di base giuridica specifica, per l'istituzione di un organo dell'Unione permanente incaricato di fornire il sostegno finanziario per assicurare la stabilità finanziaria della zona euro e degli Stati membri la cui moneta non è l'euro ma che partecipano all'Unione bancaria.

13)In assenza di una base giuridica specifica, il Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo, può istituire un FME come misura necessaria per realizzare uno degli obiettivi previsti dai trattati ai sensi dell'articolo 352 del TFUE.

14)Viste le forti interconnessioni tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, gravi rischi per la stabilità finanziaria di detti Stati membri potrebbero mettere a repentaglio la stabilità finanziaria dell'intera zona euro. L'FME dovrebbe pertanto fornire sostegno alla stabilità finanziaria agli Stati membri la cui moneta è l'euro ove ciò sia indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro o dei suoi Stati membri.

15)L'intervento dell'Unione è pertanto necessario per conseguire l'obiettivo di realizzare un'unione economica e monetaria la cui moneta sia l'euro in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del TUE e l'obiettivo di garantire uno sviluppo sostenibile dell'Europa basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi e un'economia di mercato sociale fortemente competitiva, che miri alla piena occupazione e al progresso sociale conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del TUE. Più concretamente, la salvaguardia della stabilità finanziaria della zona euro, degli Stati membri la cui moneta è l'euro e degli Stati membri la cui moneta non è l'euro che partecipano all'Unione bancaria è volta a realizzare un'Unione economica e monetaria più profonda, più equa e più resiliente.

16)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE.

17)L'FME dovrebbe essere istituito, in applicazione del diritto dell'Unione, come organo dell'Unione dotato di personalità giuridica.

18)L'FME dovrebbe essere disciplinato dal presente regolamento e dallo statuto dell'FME, che ne costituisce parte integrante. Lo statuto dell'FME dovrebbe contenere le disposizioni pertinenti sullo status giuridico, la composizione, gli obiettivi e i compiti dell'FME, sulla sua organizzazione, sul processo decisionale interno, sulla capacità di prestito e sul capitale dell'FME, le norme che disciplinano l'erogazione del sostegno alla stabilità agli Stati membri la cui moneta è l'euro e del sostegno dell'FME al Comitato di risoluzione unico, le norme relative alle disposizioni finanziarie e alla gestione finanziaria dell'FME, le disposizioni transitorie sul pagamento del capitale iniziale dei nuovi membri dell'FME, le norme sulla correzione temporanea del modello di contribuzione dell'FME e una serie di disposizioni di carattere generale.

19)Al fine di garantire la prosecuzione ininterrotta delle attività e la necessaria certezza del diritto, l'FME dovrebbe subentrare al MES nella sua posizione giuridica, anche in relazione a tutti i suoi diritti e obblighi.

20)La successione dell'FME al MES non crea nuovi obblighi finanziari per gli Stati membri la cui moneta è l'euro per quanto riguarda il loro apporto al capitale autorizzato dell'FME, che essi hanno già sottoscritto.

21)Data la natura giuridica del MES come istituzione finanziaria internazionale basata su un accordo internazionale tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, il consiglio dei governatori - in qualità di principale organo decisionale del MES che rappresenta le parti contraenti del trattato che istituisce il MES - dovrebbe acconsentire preventivamente a detta successione e al trasferimento del capitale sottoscritto. La successione dovrebbe essere completata alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento o alla data del consenso del MES, se posteriore.

22)Tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro e che sono attualmente parti contraenti del trattato MES dovrebbero essere membri dell'FME al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. A seguito dell'adozione dell'euro, uno Stato membro dovrebbe diventare membro dell'FME con gli stessi diritti e obblighi dei membri esistenti.

23)I diritti dei nuovi membri dell'FME conferiti dal presente regolamento, inclusi i diritti di voto, dovrebbero essere subordinati alla sottoscrizione del loro apporto di capitale autorizzato.

24)Per i nuovi membri dell'FME che adottano l'euro dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere previste norme transitorie, analoghe a quelle previste dal trattato del MES. Tali membri dovrebbero avere la possibilità di contribuire al capitale dell'FME con versamenti rateali. I nuovi membri dell'FME il cui PIL pro capite è inferiore al 75% del PIL pro capite dell'Unione nell'anno precedente all'adesione all'FME dovrebbero beneficiare di una correzione temporanea del modello di contribuzione per l'apporto di capitale. In tal caso, la correzione temporanea dovrebbe applicarsi per un periodo di dodici anni.

25)Il sostegno alla stabilità previsto dall'FME dovrebbe essere soggetto a condizioni rigorose. Tali condizioni dovrebbero essere commisurate allo strumento di assistenza finanziaria prescelto.

26)Le condizioni cui è subordinato lo strumento di assistenza finanziaria dovrebbero essere definite in un protocollo d'intesa ed essere pienamente coerenti con le misure di coordinamento delle politiche economiche adottate sulla base del TFUE. Una valutazione d'impatto sociale dovrebbe ispirare la negoziazione del protocollo d'intesa e orientare il seguito dato all'attuazione e il suo monitoraggio.

27)Il meccanismo di vigilanza unico ("MVU") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio 23 e il meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism - SRM) istituito dal regolamento n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 sono stati creati in risposta alla crisi, come tappe verso un'Unione bancaria, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro e per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro ma che hanno scelto di partecipare al MVU ("Stati membri partecipanti") conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, il che li rende soggetti ai poteri di vigilanza della BCE e ai poteri di risoluzione del Comitato di risoluzione unico in relazione ai loro enti creditizi.

28)Le operazioni di vigilanza e di risoluzione a livello dell'Unione sono alla base dell'istituzione di un'Unione bancaria. L'FME dovrebbe pertanto fornire sostegno finanziario al Comitato di risoluzione unico, l'autorità centrale di risoluzione istituita dal regolamento n. 806/2014, mediante linee di credito o garanzie per i compiti che il Comitato di risoluzione unico svolge o svolgerà nei confronti degli enti creditizi nell'Unione bancaria.

29)Nell'ambito della creazione del Comitato di risoluzione unico è stato istituito il Fondo di risoluzione unico ("SRF"). Esso è finanziato con i contributi delle banche raccolti a livello nazionale e messi in comune a livello dell'Unione. A norma dell'articolo 74 del regolamento n. 806/2014, il Comitato di risoluzione unico può stipulare per l'SRF accordi di finanziamento pubblici in relazione a mezzi finanziari aggiuntivi da impiegare qualora i contributi ex ante ed ex post non siano sufficienti ad adempiere agli obblighi del Fondo.

30)L'FME dovrebbe disporre di risorse finanziarie sufficienti allo svolgimento efficace dei suoi compiti. Tenuto conto delle limitate risorse proprie dell'Unione, i membri dell'FME dovrebbero fornire i mezzi necessari in cambio dei diritti previsti dal presente regolamento. Ciò dovrebbe riflettersi in meccanismi di governance e regole di voto adeguati, in grado di garantire ai membri un controllo sufficiente sull'uso dei fondi erogati.

31)In considerazione della struttura finanziaria specifica dell'FME, i diritti di voto di ciascun membro dovrebbero rispecchiare il peso del rispettivo contributo finanziario all'FME. Il processo decisionale nell'ambito degli organi di governo dell'FME dovrebbe pertanto aver luogo conformemente a regole di voto basate su quelle già previste dal trattato del MES, al fine di assicurare per quanto possibile la continuità dell'attuale procedura di votazione.

32)Nella misura in cui gli Stati membri la cui moneta non è l'euro partecipano all'Unione bancaria, i loro rappresentanti dovrebbero partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori per le eventuali discussioni sul ricorso alle linee di credito o alle garanzie a sostegno del Comitato di risoluzione unico.

33)Il consiglio dei governatori e il consiglio di amministrazione dovrebbero essere in grado di istituire comitati permanenti o ad hoc o organi ausiliari giudicati necessari o appropriati per fornire consulenza o assistenza ai suddetti consigli o al direttore generale nello svolgimento dei loro rispettivi compiti. Le norme sui loro compiti, sulla composizione e sul funzionamento dovrebbero essere definite internamente. Detti comitati e organi ausiliari non dovrebbero disporre di poteri decisionali.

34)Secondo la giurisprudenza consolidata, le decisioni adottate nel quadro dell'FME che si riferiscono alla politica economica e comportano un considerevole grado di discrezionalità dovrebbero essere adottate solo con l'approvazione e sotto la responsabilità delle istituzioni dell'Unione. In linea con i poteri previsti dai trattati in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e con gli altri atti di diritto derivato dell'Unione, al Consiglio dovrebbe essere conferito il potere di approvare dette decisioni a norma dell'articolo 291 TFUE.

35)Per quanto riguarda gli strumenti per la concessione di sostegno alla stabilità ai membri dell'FME, il presente regolamento è adottato a norma dell'articolo 352 TFUE come misura necessaria per integrare le competenze stabilite dalle disposizioni del trattato specifiche per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (articoli da 136 a 138 del TFUE). In base a tali disposizioni, per le misure del Consiglio prendono parte al voto solo i membri che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Per detti strumenti, il presente regolamento riguarda esclusivamente l'uso delle risorse messe a disposizione dagli Stati membri la cui moneta è l'euro a solo vantaggio di tali Stati membri, al fine di garantire la stabilità della zona euro. Di conseguenza, per le decisioni con cui il Consiglio approva gli atti di cui al precedente considerando, i voti degli Stati membri non appartenenti alla zona euro dovrebbero essere sospesi e solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero prendere parte al voto.

36)È opportuno definire una procedura d'urgenza per il Consiglio per l'approvazione o l'opposizione alle decisioni degli organi direttivi dell'FME nei casi in cui è necessario fornire con urgenza sostegno alla stabilità finanziaria ai membri dell'FME. In questi casi, il presidente del consiglio dei governatori dovrebbe poter chiedere al Consiglio di approvare o opporsi a una decisione entro 24 ore dalla trasmissione della stessa. La procedura d'urgenza potrebbe essere utilizzata per l'approvazione delle condizioni finanziarie e degli accordi sullo strumento di assistenza finanziaria per quanto riguarda il sostegno al Comitato di risoluzione unico mediante linee di credito o garanzie dell'FME.

37)Il consiglio dei governatori dovrebbe poter adottare il regolamento interno che disciplina gli aspetti pratici delle attività dell'FME. Tale regolamento interno dovrebbe sostituire lo statuto sociale del MES e il regolamento interno del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione.

38)La capacità di prestito dell'FME non dovrebbe essere inferiore a 500 000 milioni di EUR. Tale importo rispecchia l'attuale capacità di prestito del MES. Il consiglio dei governatori dovrebbe poter aumentare la capacità di prestito qualora lo ritenga opportuno per permettere all'FME di perseguire i suoi obiettivi e di svolgere i compiti ad essi correlati. Poiché ha un notevole impatto finanziario per i membri dell'FME, il consiglio dei governatori dovrebbe adottare tale decisione all'unanimità. In casi eccezionali debitamente motivati il consiglio dei governatori può anche ridurre la capacità di prestito a titolo provvisorio ove necessario per consentire all'FME di svolgere le sue funzioni.

39)All'inizio il capitale autorizzato iniziale dell'FME dovrebbe riflettere il capitale autorizzato del MES. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero essere i soli a sottoscrivere il capitale autorizzato dell'FME, che dovrebbe ammontare a 704 798,7 milioni di EUR, da ripartire in parti uguali. La responsabilità di ciascun membro dell'FME dovrebbe essere limitata alla sua quota di capitale autorizzato. I membri dell'FME non dovrebbero essere responsabili delle obbligazioni del Fondo. Il bilancio dell'Unione non dovrebbe rispondere per le spese o le perdite dell'FME.

40)Il consiglio dei governatori dovrebbe poter aumentare il capitale autorizzato iniziale qualora lo ritenga opportuno per permettere all'FME di perseguire i suoi obiettivi e di svolgere i suoi compiti. Il capitale e le quote tra i membri dell'FME derivanti dall'aumento dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

41)Come il MES, l'FME dovrebbe fornire sostegno alla stabilità ai suoi membri il cui regolare accesso al finanziamento sul mercato risulta compromesso o rischia di essere compromesso.

42)L'FME dovrebbe essere coinvolto nella negoziazione e nella firma del protocollo d'intesa, in considerazione dell'importanza della condizionalità che si applica all'assistenza finanziaria per contribuire a garantire il rimborso dell'assistenza finanziaria dell'FME.

43)La gamma di strumenti finanziari attualmente disponibili per il MES dovrebbe essere disponibile anche per l'FME, inclusa la possibilità di fornire assistenza finanziaria precauzionale, assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione degli enti creditizi in un membro dell'FME, la ricapitalizzazione diretta degli enti creditizi in un membro dell'FME, l'erogazione di prestiti e l'acquisto di obbligazioni di un membro dell'FME sul mercato primario e su quello secondario.

44)L'obiettivo del sostegno alla stabilità finanziaria sotto forma di assistenza finanziaria precauzionale è sostenere politiche oculate e prevenire situazioni di crisi, consentendo ai membri dell'FME di accedere all'assistenza dell'FME prima di incontrare gravi difficoltà nella raccolta di fondi sui mercati dei capitali. L'assistenza finanziaria precauzionale mira ad aiutare i membri dell'FME la cui situazione economica è ancora solida ad avere continuità di accesso al finanziamento sui mercati rafforzando la credibilità dei loro risultati macroeconomici e assicurando nel contempo un'adeguata rete di sicurezza.

45)L'assistenza finanziaria ai membri dell'FME sotto forma di prestito per la ricapitalizzazione degli enti creditizi beneficiari dovrebbe riguardare i casi in cui le difficoltà finanziarie o economiche sono legate al settore finanziario e non direttamente connesse alle politiche di bilancio o strutturali. Pertanto, l'assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari dovrebbe essere concessa ai membri dell'FME al di fuori di un programma di aggiustamento macroeconomico.

46)Lo strumento della ricapitalizzazione diretta degli enti creditizi mira a preservare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri intervenendo nei casi specifici in cui un membro dell'FME incontra gravi difficoltà nel suo settore finanziario che non possono essere superate senza mettere seriamente a repentaglio la sostenibilità di bilancio, a causa di un grave rischio di contagio dell'emittente sovrano da parte del settore finanziario. Il ricorso a tale strumento potrebbe essere preso in considerazione anche nel caso in cui le alternative avrebbero l'effetto di pregiudicare la continuità di accesso al mercato da parte di un membro dell'FME. Se il ricorso allo strumento del prestito dell'FME per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari non è possibile, tale assistenza finanziaria mira a eliminare il rischio di contagio dell'emittente sovrano da parte del settore finanziario consentendo la ricapitalizzazione diretta degli istituti, riducendo in tal modo il rischio di un circolo vizioso tra un settore finanziario fragile e il deterioramento dell'affidabilità creditizia dell'emittente sovrano.

47)Dovrebbe essere concesso sostegno alla stabilità finanziaria sotto forma di prestiti per assistere i membri dell'FME che presentano un notevole fabbisogno di finanziamento ma che in larga misura hanno perso la possibilità di accedere ai mercati, perché non riescono a trovare finanziatori o perché questi ultimi concedono finanziamenti solo a prezzi eccessivi che inciderebbero negativamente sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.

48)In relazione ai prestiti, come il MES anche l'FME dovrebbe godere dello status di creditore privilegiato, in modo analogo a ciò che avviene per i prestiti del Fondo monetario internazionale ("FMI"). Tuttavia, i prestiti dell'FME dovrebbero collocarsi al secondo posto, dopo i prestiti dell'FMI. Tale status dovrebbe essere effettivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

49)Affinché i membri dell'FME possano mantenere o ripristinare il loro accesso al mercato, l'FME dovrebbe poter ricorrere ad acquisti sul mercato primario delle obbligazioni o di altri titoli di debito emessi dai membri dell'FME nell'ambito del meccanismo di sostegno del mercato primario, in aggiunta ai normali prestiti nel quadro di un programma di aggiustamento macroeconomico o all'utilizzo di fondi nell'ambito dello strumento di assistenza finanziaria precauzionale.

50)L'FME dovrebbe poter acquistare obbligazioni dei suoi membri sul mercato secondario. Il meccanismo di sostegno del mercato secondario dovrebbe mirare a sostenere il buon funzionamento dei mercati del debito pubblico dei membri dell'FME in circostanze eccezionali in cui la mancanza di liquidità del mercato rischia di compromettere la stabilità finanziaria, con il rischio di spingere i tassi di interesse sovrani a livelli insostenibili e di generare problemi di rifinanziamento per il sistema bancario dei membri dell'FME interessati. L'intervento sul mercato secondario dell'FME dovrebbe consentire il market making, che garantirebbe una certa liquidità dei mercati del debito e incentiverebbe gli investitori a partecipare maggiormente al finanziamento dei membri dell'FME.

51)Gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero sostenere l'equivalenza tra lo status di creditore dell'FME e quello degli altri Stati membri che concedono credito su base bilaterale in coordinamento con l'FME.

52)Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare gli impegni concordati tra le parti contraenti del trattato che istituisce il MES a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, di detto trattato, ossia l'inclusione in tutti i titoli di Stato di nuova emissione della zona euro di clausole di azione collettiva, con scadenza superiore a un anno, in modo da garantire che il loro impatto giuridico sia identico.

53)Il sostegno al Comitato di risoluzione unico, mediante linee di credito o garanzie, dovrebbe essere reso disponibile nelle situazioni in cui gli importi raccolti a norma dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti mediante ricorso all'SRF in relazione alle azioni di risoluzione e nei casi in cui i contributi straordinari ex post previsti dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 806/2014 non sono immediatamente accessibili.

54)Al fine di garantire un trattamento equivalente adeguato nell'Unione bancaria, gli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro dovrebbero offrire al Comitato di risoluzione unico, parallelamente all'FME, linee di credito o garanzie a condizioni equivalenti a quelle dell'FME.

55)Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro dovrebbero prevedere linee di credito o garanzie nel momento in cui notificano agli altri Stati membri, alla Commissione, alla BCE e all'Autorità bancaria europea la richiesta di instaurare una stretta cooperazione con la BCE relativamente allo svolgimento dei compiti conferiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, fatta salva l'adozione della decisione della BCE.

56)A decorrere dal 1º gennaio 2024 le risorse dell'SRF saranno interamente messe in comune. A partire da tale data, il regolamento (UE) n. 806/2014 stabilisce che le banche di tutti gli Stati membri che partecipano all'Unione bancaria debbano contribuire all'SRF e fornire contributi straordinari ex post per il rimborso dei prestiti concessi da terzi, secondo un modello stabilito sulla base delle loro dimensioni e del profilo di rischio. Poiché il sostegno al Comitato di risoluzione unico è destinato a integrare le risorse dell'SRF, lo stesso modello, applicato a livello degli Stati membri la cui moneta non è l'euro che partecipano all'Unione bancaria e all'FME, dovrebbe essere la base per determinare la loro rispettiva partecipazione al sostegno da fornire.

57)Il consiglio dei governatori adotta le condizioni finanziarie applicabili per la definizione di misure di sostegno (backstop) da parte dell'FME. Al fine di garantire il loro adeguato coinvolgimento, l'FME e gli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro dovrebbero accettare le condizioni finanziarie connesse alle linee di credito o alle garanzie da fornire al Comitato di risoluzione unico, nonché il massimale globale applicabile, che dovrebbe essere rivisto in misura proporzionale quando uno Stato membro la cui moneta non è l'euro aderisce all'Unione bancaria.

58)Il direttore generale dovrebbe avere l'autorità per decidere, entro 12 ore dal ricevimento della richiesta dell'SRB, in merito all'utilizzo della linea di credito o alla fornitura di garanzie sulle passività del Comitato di risoluzione unico.

59)Al fine di garantire la disponibilità immediata di mezzi finanziari aggiuntivi all'SRF, il Comitato di risoluzione unico dovrebbe poter emettere una richiesta di sostegno prima dell'adozione di uno specifico programma di risoluzione. Ciò dovrebbe avvenire in consultazione con la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014. Per le decisioni relative ai programmi di risoluzione, la decisione del direttore generale dovrebbe prendere effetto solo dopo l'entrata in vigore del programma di risoluzione conformemente all'articolo 18 di detto regolamento. La successione della richiesta e della decisione non dovrebbe sommarsi al calendario esistente della procedura di risoluzione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014.

60)La decisione del direttore generale relativa all'erogazione di fondi o alla concessione di garanzie dovrebbe dipendere unicamente dall'esercizio delle attività da parte del Comitato di risoluzione unico secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014, comprese le disposizioni di bail-in applicabili. Non dovrebbero applicarsi ulteriori condizioni.

61)Al fine di garantire che l'FME continui ad essere in grado di fornire sostegno finanziario ai suoi membri in caso di necessità, l'importo disponibile ai fini del sostegno al Comitato di risoluzione unico dovrebbe essere soggetto a un massimale di 60 000 milioni di EUR. Tuttavia, l'FME dovrebbe essere in grado di rispondere in modo flessibile a esigenze di finanziamento impreviste conseguenti alle operazioni di risoluzione. Pertanto, il consiglio dei governatori dovrebbe avere la facoltà di aumentare il massimale di conseguenza.

62)Qualsiasi sostegno finanziario fornito all'SRB dall'FME e qualsiasi sostegno finanziario fornito dagli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro dovrebbero essere interamente rimborsati dal Comitato di risoluzione unico con risorse proprie, inclusi i contributi dell'industria.

63)Dovrebbero essere stabilite norme adeguate per quanto riguarda il bilancio dell'FME e la revisione contabile interna ed esterna dei suoi conti. I rendiconti finanziari e i conti dell'FME dovrebbero essere verificati e certificati da revisori esterni indipendenti, poiché l'FME è un attore dei mercati finanziari. Inoltre, un collegio di revisori indipendente dovrebbe essere incaricato di controllare e sottoporre a revisione la contabilità dell'FMI, nonché di garantire l'osservanza delle norme, le prestazioni e la corretta gestione dei rischi dell'FME. Esso dovrebbe altresì provvedere al controllo e al riesame dei processi di revisione interna ed esterna dell'FME.

64)I poteri dei revisori esterni indipendenti e del collegio dei revisori non pregiudicano i poteri della Corte dei conti europea di cui all'articolo 287 del TFUE.

65)All'FME si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE. Il presidente del consiglio dei governatori e in particolare i governatori, i governatori supplenti, gli amministratori e gli amministratori supplenti dovrebbero, in quanto rappresentanti dei membri dell'FME, godere dei privilegi e delle immunità concessi in virtù dell'articolo 10 di detto protocollo.

66)Per consentire all'FME di svolgere i compiti attualmente svolti dal MES come pure i suoi nuovi compiti, è opportuno prevedere misure transitorie, in particolare per quanto riguarda il direttore generale, il comitato di gestione e il personale attualmente impiegato in forza di un contratto concluso con il MES. Tali misure dovrebbero riguardare anche i cittadini di paesi terzi attualmente impiegati dal MES. Gli accordi contrattuali esistenti dovrebbero continuare ad applicarsi al personale impiegato dal MES prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il personale assunto dall'FME, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è soggetto allo statuto dei funzionari, al regime applicabile agli altri agenti e alle modalità di applicazione.

67)A tutela della riservatezza dei lavori dell'FME, è opportuno vincolare all'obbligo di rispetto del segreto professionale, anche dopo la cessazione dalle funzioni, i membri dei suoi organi direttivi e il suo personale, comprese le persone che svolgono compiti dell'FME nell'ambito di un regime di scambio o di distacco da un membro dell'FME. A tal fine è opportuno istituire un codice di condotta.

68)L'obbligo della riservatezza dovrebbe applicarsi anche agli osservatori invitati a partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori e ai partecipanti alle riunioni degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro. Per poter svolgere le funzioni attribuitegli dal presente regolamento, l'FME dovrebbe essere autorizzato, a determinate condizioni, a scambiare informazioni con i suoi membri, altre autorità e altri organi dell'Unione e determinate autorità nazionali.

69)Al fine di conseguire i propri obiettivi, l'FME dovrebbe cooperare con le istituzioni e gli altri organi, uffici o agenzie dell'Unione, come pure con i paesi terzi che forniscono assistenza finanziaria ai membri dell'FME. L'FME dovrebbe inoltre essere autorizzato a cooperare con le organizzazioni o i soggetti internazionali aventi particolari responsabilità in settori attinenti alle sue attività, tra cui l'FMI e le banche centrali.

70)L'FME dovrebbe essere soggetto alle norme dell'Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti. Nel valutare i motivi per rifiutare l'accesso a un documento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 , l'FME dovrebbe tenere in debita considerazione l'esigenza di tutelare la riservatezza delle deliberazioni del consiglio dei governatori, del consiglio di amministrazione, dei rispettivi comitati, del comitato di gestione e del collegio dei revisori, la contabilità dell'FME e la stabilità del sistema finanziario della zona euro, di un membro dell'FME o di uno Stato membro partecipante, secondo quanto definito all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, come pure la riservatezza delle relazioni internazionali, finanziarie, monetarie o economiche.

71)In futuro all'FME potrebbero essere conferiti anche nuovi strumenti finanziari, ad esempio per sostenere le iniziative politiche relative alla creazione di una funzione di stabilizzazione. Tale funzione è destinata ad attenuare gli effetti di gravi shock asimmetrici. A tal fine, essa attiverebbe rapidamente risorse anticicliche in modo automatico, nel rispetto dei criteri di ammissibilità definiti preventivamente. L'FME potrebbe sostenere l'attuazione di tale funzione mediante l'organizzazione e la messa a disposizione dei necessari finanziamenti sui mercati associati all'attivazione della funzione.

72)Una possibile forma di sostegno da parte dell'FME a una funzione di stabilizzazione potrebbe essere la concessione, al momento dell'attivazione, di prestiti al membro dell'FME beneficiario. I prestiti erogati dall'FME potrebbero essere forniti senza condizionalità mentre l'attivazione della funzione di stabilizzazione sarebbe subordinata al rispetto di criteri predefiniti di ammissibilità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

FONDO MONETARIO EUROPEO

Articolo 1

Istituzione

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo monetario europeo ("FME").

2. Lo statuto dell'FME figura nell'allegato del presente regolamento e ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

Successione al meccanismo europeo di stabilità e sostituzione dello stesso.

1. L'FME sostituisce il meccanismo europeo di stabilità ("MES"), al quale subentra anche nella sua posizione giuridica e del quale assume tutti i diritti e gli obblighi. Il processo è completato alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento o alla data del consenso del MES, se posteriore.

2. Le nomine e i mandati esistenti del MES sono mantenuti, per il restante periodo del mandato, nell'ambito dell'FME.

PARTE II

RUOLO DEL CONSIGLIO E RESPONSABILITÀ

Titolo I

Ruolo del Consiglio

Articolo 3

Ruolo del Consiglio

1. Le decisioni adottate dal consiglio dei governatori conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, all'articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6, all'articolo 13, paragrafi 2 e 4, all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, all'articolo 19, paragrafi 1 e 4, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, all'articolo 22, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 23, paragrafo 1, dello statuto dell'FME, le decisioni concernenti gli accordi sullo strumento di assistenza finanziaria adottate dal consiglio dei governatori a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, dello statuto dell'FME e le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 4, dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'articolo 18, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 3, dello statuto dell'FME sono trasmesse al Consiglio subito dopo la loro adozione, insieme alle motivazioni su cui sono basate. Esse possono entrare in vigore solo previa approvazione del Consiglio.

2. Qualora le circostanze richiedano di fornire con urgenza sostegno alla stabilità a un membro dell'FME, conformemente all'articolo 16, le decisioni possono essere adottate con procedura d'urgenza. In tal caso, la decisione adottata dal consiglio dei governatori o dal consiglio di amministrazione è trasmessa al Consiglio subito dopo la sua adozione, insieme alle motivazioni su cui è basata. Su richiesta del presidente, il Consiglio discute della decisione entro 24 ore dalla sua trasmissione. Il Consiglio può opporsi alla decisione. In tal caso, può adottare una decisione diversa sulla questione oppure rinviare la questione al consiglio dei governatori affinché prenda un'altra decisione.

Anche il consiglio dei governatori può ricorrere alla procedura d'urgenza per la decisione a norma dell'articolo 22, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 23, paragrafo 1.

3. Il Consiglio adduce i motivi per cui esercita i poteri di cui al paragrafo 1 se non approva una decisione o per cui esercita i poteri di cui al paragrafo 2 se si oppone a una decisione. Ogni nuova decisione che il consiglio dei governatori o il consiglio di amministrazione può adottare sulla stessa questione rispetta le motivazioni addotte dal Consiglio.

4. Se il Consiglio delibera in conformità dei paragrafi 1 o 2, e ad eccezione delle decisioni adottate a norma degli articoli da 22 a 23 dello statuto, i voti dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta non è l'euro sono sospesi. Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, del TFUE. Il presidente del consiglio dei governatori può partecipare alle riunioni del Consiglio.

Articolo 4

Pubblicazione

Le decisioni adottate dal consiglio dei governatori e approvate dal Consiglio a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Titolo II

Responsabilità

Articolo 5

Responsabilità nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio

1. L'FME risponde al Parlamento europeo e al Consiglio dell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'FME presenta su base annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sullo svolgimento dei suoi compiti, insieme ai conti annuali e al rendiconto finanziario. Il direttore generale trasmette tali documenti al Parlamento europeo e al Consiglio, che possono entrambi procedere su questa base a un dibattito generale.

3. Il direttore generale può, su richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltato dalle commissioni competenti del Parlamento europeo in merito allo svolgimento dei compiti dell'FME.

4. L'FME risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni ad esso rivolte dal Parlamento europeo o dal Consiglio conformemente alle proprie procedure.

5. Su richiesta, il direttore generale procede a discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti delle competenti commissioni del Parlamento europeo riguardo ai suoi compiti, comprese la valutazione dell'impatto sociale, l'attuazione del sostegno alla stabilità finanziaria e la concessione di linee di credito o la previsione di garanzie a sostegno del Comitato di risoluzione unico. Tra il Parlamento europeo e l'FME è concluso un accordo che definisce le modalità dettagliate di organizzazione di tali discussioni al fine di garantire l'assoluta riservatezza.

Articolo 6

Responsabilità nei confronti dei parlamenti nazionali

1. Allorché presenta la relazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'FME la trasmette contemporaneamente e direttamente ai Parlamenti nazionali dei membri dell'FME e degli Stati membri partecipanti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013. I parlamenti nazionali possono inviare le loro osservazioni motivate su tale relazione all'FME.

2. I parlamenti nazionali degli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono chiedere all'FME di rispondere per iscritto a eventuali osservazioni o quesiti da essi sottoposti all'FME con riferimento ai compiti che gli sono attribuiti.

3. Il parlamento nazionale di un membro dell'FME può invitare il direttore generale a partecipare a uno scambio di opinioni in merito ai progressi compiuti per quanto riguarda l'attuazione del sostegno alla stabilità finanziaria.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Riferimenti nella normativa dell'Unione

I riferimenti al meccanismo europeo di stabilità o al MES negli atti del diritto dell'Unione si intendono fatti al Fondo monetario europeo o all'FME.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Previsioni economiche di autunno 2017; Institutional Paper n. 63.
(2)    Flash Eurobarometro 458 del 4 dicembre 2017.
(3)    "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa", Relazione di Jean-Claude Juncker in stretta collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz, 22 giugno 2015.
(4)    Si veda in particolare il COM(2017) 592 final dell'11 ottobre 2017.
(5)    COM(2017) 292 final dell'8 giugno 2017.
(6)    COM (2017) 291 del 31 maggio 2017.
(7)    COM (2017) 358 del 28 giugno 2017.
(8)    COM (2017) 2025 del 1° marzo 2017.
(9)    Discorso sullo stato dell'Unione 2017 del presidente Jean-Claude Juncker, 13 settembre 2017.
(10)    Agenda dei leader: costruire insieme il nostro futuro, approvata dal Consiglio europeo del 20 ottobre 2017.
(11)    Va sottolineato che tra gli Stati membri non appartenenti alla zona euro, la Danimarca e la Bulgaria hanno ancorato la loro moneta all’euro fin dalla sua introduzione nel 1999. A differenza della Danimarca, la Bulgaria non partecipa al meccanismo di cambio II, ma il lev è ancorato all’euro nel contesto del regime di currency board.
(12)    Dichiarazione dei ministri dell'Eurogruppo e del Consiglio "Economia e finanza" sul sostegno per il meccanismo di risoluzione unico, 18 dicembre 2013.
(13)    Si vedano, in particolare, le risoluzioni del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 i) sulla capacità di bilancio della zona euro (2015/2344(INI)), ii) sulle eventuali evoluzioni e rettifiche dell'attuale assetto istituzionale dell'Unione europea (2014/2248(INI)) e iii) sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (2014/2249(INI)).
(14)    Si vedano, in particolare, l’Eurogruppo del 6 novembre 2017 sulla "Capacità di bilancio e regole di bilancio dell'UEM" (xxx), l’Eurogruppo del 9 ottobre 2017 "Una UEM approfondita: il ruolo del meccanismo europeo di stabilità" (ecfin.cef.cpe(2017)5598799) o l’Eurogruppo del 10 luglio 2017 su come portare avanti l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (ecfin.cef.cpe(2017)3980511).
(15)    Risoluzione del Parlamento europeo, del 16 febbraio 2017, sulla capacità di bilancio della zona euro (2015/2344(INI)).
(16)    COM(2012)777, “Piano per un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita”, 28 novembre 2012.
(17)    La necessità di disporre di un organismo come il meccanismo europeo di stabilità per salvaguardare la stabilità della zona euro si basa su elementi fattuali ed è confermata dall’articolo 136, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dal secondo considerando del trattato sull’istituzione del meccanismo europeo di stabilità che fanno riferimento al vigente meccanismo europeo di stabilità come “un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme”.
(18)    La Corte di giustizia europea ha già preso in considerazione la possibilità che l’articolo 352 possa essere utilizzato per creare un organismo dell’Unione incaricato di fornire assistenza finanziaria per garantire la stabilità della zona euro. Cfr. la causa Pringle, sentenza del 27 novembre 2012, causa C-370/12, ECLI:EU:C:2012:756, punto 67.
(19)    Ciò garantirà la conformità alla cosiddetta “dottrina Meroni”. La dottrina Meroni, scaturita dalle cause 9/56 e 10/56, Meroni contro Alta Autorità, ECLI:EU:C:1958:7-8, pagina 11, si riferisce alla misura e alle condizioni in cui le istituzioni dell’UE possono delegare le loro funzioni ad agenzie di regolazione.
(20)    Regolamento (UE) n. 806/2014. Il Comitato di risoluzione unico, l’autorità di risoluzione delle grandi banche sistemiche nella zona euro, è operativo dal gennaio 2016. Il Fondo di risoluzione unico, che è finanziato dai contributi del settore bancario della zona euro, può essere utilizzato per finanziare i costi di risoluzione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni fissate dal quadro normativo, compreso il bail-in dell’8% del totale delle passività della banca in questione.
(21)    Causa C-370/12 Pringle (EU:C:2012:756). La Corte suprema irlandese ha chiesto alla Corte di giustizia se diverse disposizioni dei trattati, compresi gli articoli da 119 a 123 del TFUE e da 125 a 127 del TFUE impedivano agli Stati membri della zona euro di concludere tra di loro il trattato del MES.
(22)    GU C , , p. .
(23)    Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
(24)    Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
(25)    Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Bruxelles,6.12.2017

COM(2017) 827 final

ALLEGATO

della

proposta di regolamento del Consiglio

sull'istituzione del Fondo monetario europeo


STATUTO DEL FONDO MONETARIO EUROPEO

PARTE I

MEMBRI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Status giuridico del Fondo monetario europeo (FME)

L'FME ha personalità giuridica. Esso gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, esso può acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Articolo 2

Membri

1. I membri dell'FME sono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2. Uno Stato membro la cui moneta non è l'euro diventa membro dell'FME a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Consiglio a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, TFUE che abroga la sua deroga all'adozione dell'euro. Esso diventa membro dell'FME alle stesse condizioni applicate ai membri già effettivi.

3. L'esercizio da parte dei membri dell'FME di tutti i diritti conferiti loro dal presente regolamento, inclusi i diritti di voto, è subordinato alla sottoscrizione del loro apporto di capitale autorizzato.

4. Il nuovo membro dell'FME riceve quote dell'FME in cambio del proprio apporto di capitale, calcolato conformemente al modello di contribuzione di cui all'articolo 14.

Articolo 3

Obiettivo e compiti

1. L'FME contribuisce a salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro, nonché la stabilità finanziaria degli "Stati membri partecipanti" ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

2. Ai fini del conseguimento del suo obiettivo, l'FME:

a) mobilita fondi e fornisce sostegno alla stabilità nel rispetto di condizioni politiche rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei suoi membri che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o quella dei suoi membri;

b) fornisce linee di credito o prevede garanzie a sostegno del Comitato di risoluzione unico istituito a norma del regolamento (UE) n. 806/2014 per tutti i compiti che gli sono affidati.

PARTE II

ORGANIZZAZIONE E PROCESSO DECISIONALE

Articolo 4

Struttura e regole di voto

1. L'FME è dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio di amministrazione, nonché di un direttore generale e dell'altro personale ritenuto necessario. I governatori, gli amministratori e i rispettivi supplenti esercitano le loro funzioni senza remunerazione da parte dell'FME.

2. Le decisioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione sono adottate all'unanimità, a maggioranza qualificata rafforzata, a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Per tutte le decisioni è necessaria la presenza di un quorum di due terzi dei membri dell'FME aventi diritto di voto che rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto.

3. Le astensioni di membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni per le quali è richiesta l'unanimità.

4. Per l'adozione di una decisione a maggioranza qualificata rafforzata è necessario l'85% dei voti espressi.

5. Per l'adozione di una decisione a maggioranza qualificata è necessario l'80% dei voti espressi.

6. Per l'adozione di una decisione a maggioranza semplice è necessaria la maggioranza dei voti espressi.

7. Il numero dei diritti di voto di ciascun membro dell'FME, esercitati dal suo rappresentante in seno al consiglio dei governatori o al consiglio di amministrazione, è pari al numero di quote assegnate a tale membro a valere sul totale di capitale autorizzato del Fondo.

8. In caso di mancato pagamento, da parte di un membro dell'FME, di una qualsiasi parte dell'importo da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da versare o a richiami di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del presente statuto, o in relazione al rimborso dell'assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 16 o 17 del presente statuto, detto membro dell'FME non potrà esercitare i propri diritti di voto per l'intera durata di tale inadempienza. Le soglie di voto sono ricalcolate di conseguenza.

Articolo 5

Consiglio dei governatori

1. Ogni membro dell'FME nomina un governatore e un governatore supplente. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. Il governatore è un membro del governo di detto membro dell'FME, responsabile delle finanze. Il governatore supplente è pienamente abilitato ad agire a nome del governatore in caso di assenza di quest'ultimo.

2. Il presidente del consiglio dei governatori ("il presidente") è il presidente dell'Eurogruppo di cui al protocollo n. 14 sull'Eurogruppo allegato al TUE e al TFUE. Il consiglio dei governatori elegge fra i suoi membri un vicepresidente per una durata di due anni. Il mandato del vicepresidente è rinnovabile. Una nuova elezione è organizzata senza indugio se il titolare non soddisfa più il requisito di cui al paragrafo 1.

3. Un membro della Commissione e il presidente della Banca centrale europea (BCE) partecipano alle riunioni del consiglio dei governatori in qualità di membri senza diritto di voto.

4. Anche i rappresentanti di Stati membri la cui moneta non è l'euro che partecipano su base ad hoc, a fianco dell'FME, a un'operazione di sostegno alla stabilità prestata a Stati membri la cui moneta è l'euro sono invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio dei governatori in cui saranno discussi tale sostegno alla stabilità e la relativa sorveglianza.

5. Il consiglio dei governatori può invitare altre persone, compresi i rappresentanti di Stati membri la cui moneta non è l'euro per fini diversi da quelli di cui al paragrafo 4, istituzioni o organizzazioni a partecipare a determinate riunioni in qualità di osservatori.

6. Il consiglio dei governatori adotta all'unanimità le seguenti decisioni previste dal presente statuto:

a) aumentare o diminuire la capacità di prestito minima, conformemente all'articolo 8, paragrafo 6;

b) effettuare richiami di capitale, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1;

c) aumentare il capitale autorizzato, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1;

d) tener conto di un eventuale aggiornamento dello schema di sottoscrizione del capitale della BCE e delle modifiche da apportare al modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato dell'FME, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4;

e) approvare le modifiche nella ripartizione del capitale tra i membri dell'FME e nel calcolo di tale ripartizione in conseguenza diretta dell'adesione di uno Stato membro in qualità di nuovo membro dell'FME, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3;

f) confermare o rivedere le condizioni per la concessione di linee di credito o la previsione di garanzie a sostegno del Comitato di risoluzione unico e decidere di aumentare il massimale per il sostegno a tale Comitato, conformemente all'articolo 22, paragrafo 5;

g) adottare le modalità e condizioni finanziarie per la concessione di linee di credito o la previsione di un massimale per le garanzie a sostegno del Comitato di risoluzione unico, conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 1.

7. Il consiglio dei governatori adotta a maggioranza qualificata rafforzata le seguenti decisioni previste dal presente statuto:

a) fornire sostegno alla stabilità ai membri dell'FME, comprese le condizioni politiche stabilite nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 13, paragrafo 3, e determinare la scelta degli strumenti, nonché le modalità e condizioni finanziarie, conformemente agli articoli da 14 a 18;

b) chiedere alla Commissione di negoziare, di concerto con la BCE, le condizioni di politica economica cui è subordinata ogni operazione di assistenza finanziaria, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3;

c) modificare la politica e gli orientamenti per la fissazione dei tassi di interesse dovuti per l'assistenza finanziaria, conformemente all'articolo 20.

8. Il consiglio dei governatori adotta a maggioranza qualificata le seguenti decisioni previste dal presente statuto:

a) stabilire le modalità tecniche dettagliate per l'adesione di uno Stato membro all'FME;

b) eleggere il vicepresidente, a norma del paragrafo 2;

c) compilare l'elenco delle attività incompatibili con le funzioni di amministratore o amministratore supplente, conformemente all'articolo 6, paragrafo 8;

d) adottare l'elenco ristretto di candidati per la posizione di direttore generale e chiedere alla Corte di giustizia la rimozione di quest'ultimo, conformemente all'articolo 7;

e) redigere il regolamento interno dell'FME;

f) determinare altri fondi, in conformità dell'articolo 27;

g) decidere le azioni da adottare per recuperare l'importo dovuto da un membro dell'FME, conformemente all'articolo 28, paragrafi 2 e 3;

h) approvare i conti annuali e la relazione annuale dell'FME, rispettivamente in conformità agli articoli 31 e 32;

i) approvare i revisori esterni, conformemente all'articolo 34;

j) nominare i membri del collegio dei revisori, conformemente all'articolo 35, paragrafo 1;

k) decidere in merito alla lingua di lavoro dell'FME, conformemente all'articolo 47.

9. Il presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio dei governatori. Il vicepresidente presiede tali riunioni nei casi in cui il presidente non può parteciparvi.

Articolo 6

Consiglio di amministrazione

1. Ogni governatore nomina un amministratore e un amministratore supplente tra persone dotate di elevata competenza in campo economico e finanziario. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. Gli amministratori supplenti sono pienamente abilitati ad agire a nome dell'amministratore in caso di assenza di quest'ultimo.

Ogni amministratore e amministratore supplente dedica alle attività dell'FME il tempo e l'attenzione dovuti. Nel corso del mandato presso l'FME e per un periodo di sei mesi successivo alla scadenza del mandato, l'amministratore o l'amministratore supplente non può esercitare le attività stabilite dal consiglio dei governatori conformemente al paragrafo 8.

2. La Commissione può nominare un membro senza diritto di voto. La BCE può nominare un osservatore.

3. Anche i rappresentanti di Stati membri la cui moneta non è l'euro che partecipano su base ad hoc, a fianco dell'FME, a un'operazione di sostegno alla stabilità e di assistenza a Stati membri la cui moneta è l'euro sono invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui saranno discussi tale assistenza finanziaria e la relativa sorveglianza.

4. Il consiglio dei governatori può invitare altre persone, compresi i rappresentanti di Stati membri la cui moneta non è l'euro per fini diversi da quelli di cui al paragrafo 3, istituzioni o organizzazioni a partecipare a determinate riunioni in qualità di osservatori.

5. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza qualificata, salvo disposizione contraria del presente statuto.

6. Fatti salvi i poteri del consiglio dei governatori di cui all'articolo 5, il consiglio di amministrazione provvede affinché l'FME sia gestito in conformità al presente regolamento e al regolamento interno dell'FME.

7. Qualsiasi vacanza in seno al consiglio di amministrazione è immediatamente coperta in conformità del paragrafo 1.

8. Il consiglio dei governatori stabilisce quali attività sono incompatibili con le funzioni di amministratore o di amministratore supplente.

Articolo 7

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato sulla base del merito dal Consiglio, che lo seleziona tra candidati aventi la nazionalità di un membro dell'FME, dotati di esperienza internazionale pertinente e di un elevato livello di abilità, conoscenza e competenza in campo economico e finanziario.

Il consiglio dei governatori redige un elenco ristretto di candidati per la posizione di direttore generale. Esso si impegna a rispettare il principio dell'equilibrio di genere.

Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, nomina il direttore generale. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto.

Il direttore generale svolge un lavoro a tempo pieno. Inoltre, può ricoprire il ruolo di amministratore delegato del fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF). Il direttore generale non ricopre un altro incarico a livello nazionale, dell'Unione o internazionale e non può esercitare la funzione di governatore o amministratore, né di governatore supplente o amministratore supplente.

2. Il mandato del direttore generale è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile una volta. Il direttore generale rimane in carica fino alla nomina del suo successore. Se il direttore generale non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni o ha commesso una colpa grave, la Corte di giustizia può, su richiesta del consiglio dei governatori e dopo aver informato il Parlamento europeo, adottare una decisione per rimuoverlo dall'incarico.

3. Il direttore generale presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni del consiglio dei governatori.

 

4. Il direttore generale è il capo del personale dell'FME ed è responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento del personale in conformità all'articolo 39 del presente statuto.

5. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'FME.

Fatti salvi l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 14, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 4, e l'articolo 23, paragrafo 2, l'FME è validamente rappresentato nelle interazioni con terzi:

a) dal direttore generale o, in sua assenza, da due membri del comitato di gestione che agiscono congiuntamente e

b) da qualsiasi persona che agisca entro i limiti dei poteri specifici delegati dal direttore generale.

6. Il direttore generale gestisce gli affari correnti dell'FME sotto la direzione del consiglio di amministrazione ed è assistito da un comitato di gestione.

Il comitato di gestione è composto dal direttore generale, che lo presiede, e dagli altri membri del personale dell'FME che il direttore generale designa di volta in volta.

CAPITALE E CAPACITÀ DI PRESTITO

Articolo 8

Capitale autorizzato iniziale e capacità di prestito

1. Il capitale autorizzato iniziale dell'FME ammonta a 704 798,7 milioni di EUR. Esso è suddiviso in settemilioniquarantasettemilanovecentottantasette quote, aventi ognuna un valore nominale di 100 000 EUR, sottoscrivibili mediante il trasferimento del capitale del MES secondo il modello di contribuzione iniziale di cui alla tabella I e calcolate in conformità all'articolo 11 del presente Statuto. Le sottoscrizioni del capitale autorizzato iniziale sono stabilite nella tabella II.

2. Il capitale autorizzato iniziale dell'FME è composto da quote versate e quote richiamabili. Il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate ammonta a 80 548,4 milioni di EUR. Le quote di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari. Le altre quote sono emesse alla pari.

3. Le quote di capitale autorizzato non sono in alcun modo gravate da oneri, pegni ed ipoteche e non sono trasferibili, fatta eccezione per i trasferimenti conseguenti alla rimodulazione del modello di contribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del presente statuto, nella misura necessaria a garantire che la ripartizione delle quote corrisponda al modello modificato.

 

4. La responsabilità di ciascun membro dell'FME è in ogni caso limitata alla sua quota di capitale autorizzato al relativo prezzo di emissione. Nessun membro dell'FME può essere considerato responsabile, in virtù della sua appartenenza al Fondo, degli obblighi da questo contratti. Il fatto che un membro dell'FME soddisfi le condizioni per beneficiare o benefici dell'assistenza finanziaria del Fondo non influisce sul suo obbligo di contribuire al capitale autorizzato in conformità del presente regolamento.

5. Il bilancio dell'Unione non risponde per le spese o le perdite dell'FME.

6. La capacità di prestito iniziale dell'FME non è inferiore a 500 000 milioni di EUR. In qualsiasi momento la somma di tutti gli impegni finanziari dell'FME non supera la capacità di prestito minima. Il consiglio dei governatori può decidere di aumentare la capacità di prestito. In casi eccezionali debitamente motivati il consiglio dei governatori può anche ridurre la capacità di prestito a titolo provvisorio se ciò è necessario al fine di assicurare che l'FME sia in grado di svolgere le sue funzioni.

Articolo 9

Richiami di capitale

1. Il consiglio dei governatori può richiamare in qualsiasi momento il capitale autorizzato non versato e fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri dell'FME.

2. Il consiglio di amministrazione può richiamare il capitale autorizzato non versato mediante una decisione adottata a maggioranza semplice volta a ripristinare il livello del capitale versato ove quest'ultimo, per effetto dell'assorbimento di perdite, sia sceso al di sotto del livello stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, del presente statuto, che può essere modificato dal consiglio dei governatori secondo la procedura prevista all'articolo 10 del presente statuto, e può fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri dell'FME.

3. Il direttore generale richiama in tempo utile il capitale autorizzato non versato se necessario per evitare che l'FME risulti inadempiente rispetto a eventuali obblighi di pagamento, programmati o di altro tipo, nei confronti dei propri creditori. Il direttore generale informa il consiglio di amministrazione e il consiglio dei governatori di tali richiami. Qualora sia rilevata un'eventuale carenza di fondi nelle disponibilità dell'FME, il direttore generale effettua tale richiamo o tali richiami di capitale quanto prima possibile, al fine di garantire che l'FME disponga di fondi sufficienti per onorare la totalità dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza prevista. Entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, i membri dell'FME si impegnano incondizionatamente e irrevocabilmente a versare il capitale richiamato dal direttore generale a norma del presente paragrafo.

 

4. I membri dell'FME provvedono in tempo utile a tutti i versamenti di capitale richiamato.

5. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità e le condizioni particolareggiate applicabili ai richiami di capitale a norma del presente articolo.

Articolo 10

Aumenti di capitale

1. Il consiglio dei governatori può decidere di aumentare il capitale autorizzato dell'FME di cui all'articolo 11. Le nuove quote sono assegnate ai membri dell'FME in conformità al modello di contribuzione di cui all'articolo 11.

2. Nel caso in cui uno Stato membro dell'Unione europea diventi un nuovo membro dell'FME, il capitale autorizzato del Fondo è automaticamente aumentato moltiplicando gli importi pro quota esistenti in detto momento per il rapporto, nell'ambito del modello di contribuzione modificato di cui all'articolo 11 del presente statuto, tra la ponderazione assegnata al nuovo membro dell'FME e quella assegnata ai membri dell'FME esistenti.

Articolo 11

Modello di contribuzione

1. Il modello di contribuzione cui si conformano i membri dell'FME che sono Stati membri la cui moneta è l'euro per sottoscrivere il capitale autorizzato dell'FME, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, è basato sullo schema di sottoscrizione del capitale della BCE da parte delle banche centrali nazionali dei membri dell'FME, ai sensi dell'articolo 29 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ("lo statuto del SEBC") allegato al TUE e al TFUE.

2. Il modello di contribuzione iniziale per la sottoscrizione del capitale autorizzato dell'FME è stabilito nella tabella I acclusa al presente statuto.

3. Il modello di contribuzione iniziale per la sottoscrizione del capitale autorizzato dell'FME è modificato:

a) quando uno Stato membro aderisce come nuovo membro dell'FME, con conseguente aumento automatico del capitale autorizzato; oppure

b) alla scadenza del dodicesimo anno quale termine per la correzione temporanea applicabile a un membro dell'FME ai sensi dell'articolo 44.

4. Il consiglio dei governatori può decidere di tener conto di eventuali aggiornamenti dello schema di sottoscrizione del capitale della BCE di cui al paragrafo 1 quando il modello di contribuzione è modificato ai sensi del paragrafo 3.

5. In caso di modifica del modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato dell'FME, i membri del Fondo trasferiscono fra di loro il capitale autorizzato nella misura necessaria ad assicurare che la sua distribuzione corrisponda al modello modificato.

6. Il consiglio di amministrazione adotta tutte le altre misure necessarie per garantire l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

PARTE IV

OPERAZIONI DI SOSTEGNO ALLA STABILITÀ DELL'FME

Titolo I

Principi in materia di operazioni di stabilità dell'FME

Articolo 12

Principi

1. Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro o degli Stati membri che vi appartengono, l'FME può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità mediante gli strumenti di cui agli articoli da 14 a 19, nel rispetto di condizioni politiche rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni politiche possono spaziare da un programma di aggiustamento macroeconomico a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite.

2. L'FME, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri rispettano appieno l'articolo 152 TFUE e tengono conto delle norme e della prassi nazionali, nonché dell'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza, l'applicazione del presente regolamento non pregiudica il diritto di negoziare, concludere e applicare accordi collettivi o di intraprendere azioni collettive in conformità al diritto nazionale.

Titolo II

Sostegno alla stabilità finanziaria per i membri dell'FME

Articolo 13

Procedura per la concessione del sostegno alla stabilità ai membri dell'FME

1. Un membro dell'FME può presentare domanda di sostegno alla stabilità al presidente del consiglio dei governatori. Tale domanda menziona lo strumento o gli strumenti di assistenza finanziaria da considerare. Una volta ricevuta la domanda, il presidente del consiglio dei governatori chiede alla Commissione di valutare, di concerto con la BCE:

a) l'esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri, a meno che la BCE non abbia già presentato un'analisi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del presente statuto;

 

b) la sostenibilità del debito pubblico;

c) le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro dell'FME interessato.

 

2. Sulla base della domanda del membro dell'FME e della valutazione di cui al paragrafo 1, il consiglio dei governatori può decidere di concedere, in linea di principio, il sostegno alla stabilità al membro dell'FME interessato, sotto forma di un dispositivo di assistenza finanziaria.

3. Se è adottata una decisione a norma del paragrafo 2, il consiglio dei governatori chiede alla Commissione, di concerto con la BCE e in collaborazione con l'FME, di negoziare con il membro dell'FME interessato un protocollo d'intesa che precisi le condizioni politiche cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d'intesa riflette la gravità delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Il direttore generale dell'FME prepara nel contempo una proposta di accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria contenente le modalità e condizioni finanziarie, nonché la scelta degli strumenti, che dovrà essere adottata dal consiglio dei governatori.

Il protocollo d'intesa è pienamente conforme alle misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE, in particolare a qualsiasi atto legislativo dell'Unione, compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni indirizzate al membro dell'FME interessato, nonché al programma di aggiustamento macroeconomico che deve essere approvato dal Consiglio a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 472/2013. Esso è preceduto da una valutazione dell'impatto sociale.

 

4. La Commissione e l'FME firmano il protocollo d'intesa, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 e approvazione del consiglio dei governatori.

5. Il protocollo d'intesa è reso pubblico.

6. Il consiglio di amministrazione approva l'accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che definisce gli aspetti finanziari del sostegno alla stabilità da concedere e, se del caso, le modalità di versamento della prima rata dell'assistenza stessa.

7. L'FME istituisce un idoneo sistema di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli eventuali importi dovuti dal suo membro nell'ambito del sostegno alla stabilità.

8. La Commissione, di concerto con la BCE, sorveglia il rispetto delle condizioni politiche cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria.

Articolo 14

Assistenza finanziaria precauzionale dell'FME

1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere l'assistenza finanziaria precauzionale sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di linea di credito soggetta a condizioni rafforzate a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del presente statuto.

2. Le condizioni politiche cui è subordinata l'assistenza finanziaria precauzionale dell'FME sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.

3. Le modalità e le condizioni finanziarie dell'assistenza finanziaria precauzionale dell'FME sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria precauzionale che deve essere firmato dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta orientamenti particolareggiati inerenti alle modalità di attuazione dell'assistenza finanziaria precauzionale dell'FME.

5. Il consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione in materia di sorveglianza a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, decide a maggioranza qualificata rafforzata in merito al mantenimento della linea di credito.

6. Dopo che un membro dell'FME abbia già ottenuto fondi una prima volta per mezzo di un prestito o di un acquisto sul mercato primario, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza qualificata rafforzata sulla base di una proposta del direttore generale e a seguito di una valutazione condotta dalla Commissione, di concerto con la BCE, se la linea di credito è ancora adeguata o se sia necessaria un'altra forma di assistenza finanziaria.

Articolo 15

Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione degli enti creditizi di un membro dell'FME

1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro dell'FME ricorrendo a prestiti con l'obiettivo specifico di ricapitalizzare gli enti creditizi del medesimo membro dell'FME.

2. Le condizioni politiche cui è subordinata l'assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione degli enti creditizi di un membro dell'FME sono stabilite nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.

3. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, le modalità e le condizioni dell'assistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione degli enti creditizi di un membro dell'FME sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta orientamenti particolareggiati inerenti alle modalità di attuazione dell'assistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione degli enti creditizi di un membro dell'FME.

5. Se del caso, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione in materia di sorveglianza a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, decide a maggioranza qualificata rafforzata in merito al versamento delle rate dell'assistenza finanziaria successive alla prima.

Articolo 16

Prestiti dell'FME

1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro dell'FME sotto forma di prestito, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

 

2. Le condizioni politiche cui sono subordinati i prestiti dell'FME sono contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel protocollo d'intesa, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3.

3. Le modalità e le condizioni finanziarie di ogni prestito dell'FME sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.

 

4. Il consiglio di amministrazione adotta orientamenti particolareggiati inerenti alle modalità di attuazione dei prestiti dell'FME.

 

5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione in materia di sorveglianza conformemente all'articolo 13, paragrafo 8, decide a maggioranza qualificata rafforzata in merito al versamento delle rate dell'assistenza finanziaria successive alla prima.

Articolo 17

Meccanismo di sostegno al mercato primario

1. Al fine di ottimizzare l'efficienza in termini di costi dell'assistenza finanziaria, il consiglio dei governatori può decidere di adottare disposizioni per l'acquisto dei titoli emessi sul mercato primario da un membro dell'FME a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

 

2. Le condizioni politiche cui è subordinato il meccanismo di sostegno al mercato primario sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.

3. Le modalità e le condizioni finanziarie per l'acquisto dei titoli sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta orientamenti particolareggiati relativi alla procedura di attuazione del meccanismo di sostegno al mercato primario.

5. Il consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione in materia di sorveglianza conformemente all'articolo 13, paragrafo 8, decide a maggioranza qualificata rafforzata in merito al versamento dell'assistenza finanziaria ad uno Stato membro beneficiario per mezzo di operazioni sul mercato primario.

Articolo 18

Meccanismo di sostegno al mercato secondario

1. Il consiglio dei governatori può decidere di adottare disposizioni per effettuare operazioni sui mercati secondari in relazione ai titoli di un membro dell'FME conformemente all'articolo 12, paragrafo 1.

2. Le decisioni relative agli interventi sul mercato secondario finalizzati a contrastare il contagio sono prese in base a un'analisi della BCE che riconosca l'esistenza di circostanze eccezionali sui mercati finanziari e di rischi che minacciano la stabilità finanziaria.

3. Le condizioni politiche cui è subordinato il meccanismo di sostegno al mercato secondario sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.

4. Le modalità e le condizioni finanziarie relative alle operazioni sul mercato secondario sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.

5. Il consiglio di amministrazione adotta orientamenti particolareggiati relativi alla procedura di attuazione del meccanismo di sostegno al mercato secondario.

6. Il consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore generale, decide a maggioranza qualificata rafforzata l'avvio di operazioni sul mercato secondario.

Articolo 19

Strumento di ricapitalizzazione diretta degli enti creditizi

1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, l'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 806/2014, e gli articoli 56, 57 e 58 della direttiva 2014/59/UE, il consiglio dei governatori dell'FME può decidere di concedere assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione diretta degli enti creditizi su richiesta di uno dei suoi membri. L'assistenza è destinata ai casi specifici in cui il settore finanziario del membro dell'FME sia in una situazione di difficoltà così grave da non poter essere risolta senza mettere in serio pericolo la sostenibilità di bilancio, a causa di un forte rischio di contagio dal settore finanziario allo Stato, o nel caso in cui altre alternative avrebbero l'effetto di mettere a repentaglio la continuità dell'accesso al mercato da parte del membro dell'FME interessato.

2. L'ente creditizio interessato è di rilevanza sistemica o rappresenta una grave minaccia per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o per il membro dell'FME richiedente.

3. Il membro dell'FME nel cui territorio è stabilito l'ente creditizio di cui al paragrafo 2 contribuisce, insieme all'FME, con un apporto di capitale di volume e qualità adeguati.

4. Il consiglio dei governatori adotta orientamenti particolareggiati inerenti alla procedura di attuazione dello strumento di ricapitalizzazione diretta degli enti creditizi.

5. Il consiglio di amministrazione approva la ricapitalizzazione. Se del caso, tale approvazione può essere subordinata a condizioni specifiche per l'ente beneficiario.

6. Gli impegni finanziari derivanti da decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 non superano l'importo complessivo di 60 000 milioni di EUR.

Titolo III

Politica relativa alla fissazione dei tassi di interesse e operazioni di assunzione di prestiti dell'FME

Articolo 20

Politica relativa alla fissazione dei tassi di interesse

1. Nel concedere un sostegno alla stabilità, fornire linee di credito o prevedere garanzie, l'FME persegue la completa copertura dei costi operativi e di finanziamento e vi include un margine adeguato.

2. Per tutti gli strumenti i costi sono specificati negli orientamenti sui tassi di interesse, che sono adottati dal consiglio dei governatori.

3. La politica di fissazione dei tassi di interesse può essere riesaminata dal consiglio dei governatori.

Articolo 21

Operazioni di assunzione di prestiti

1. L'FME ha la facoltà di raccogliere fondi attraverso l'emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi, finanziari o di altro tipo, con i propri membri, istituzioni finanziarie o altri terzi.

2. Le modalità delle operazioni di assunzione di prestiti sono definite dal direttore generale sulla base di orientamenti particolareggiati adottati dal consiglio di amministrazione.

3. L'FME si avvale di idonei strumenti di gestione del rischio, che sono periodicamente riesaminati dal consiglio di amministrazione.

PARTE V

SOSTEGNO AL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

Articolo 22

Linea di credito o garanzie per il Comitato di risoluzione unico

1. Il sostegno finanziario al Comitato di risoluzione unico è fornito congiuntamente dall'FME e dagli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 la cui moneta non è l'euro, secondo modalità e condizioni equivalenti, mediante linee di credito o massimali per le garanzie sulle passività del Comitato di risoluzione unico, o entrambi.

Gli importi del sostegno fornito al Comitato di risoluzione unico conformemente al paragrafo 1 sono a carico dell'FME e degli Stati membri partecipanti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, secondo percentuali stabilite da un modello che il Comitato di risoluzione unico deve trasmettere al momento della richiesta di sostegno. Al fine di determinare tale modello, il Comitato di risoluzione unico calcola i contributi straordinari ex post che sarebbe necessario raccogliere per rimborsare l'importo totale del sostegno, e aggrega i risultati rispettivamente a livello del territorio di tutti i membri dell'FME e al livello del territorio di ciascuno degli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 la cui moneta non è l'euro. Il Comitato di risoluzione unico effettua tale calcolo sulla base delle ultime informazioni disponibili ai fini dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014. Ai fini di tale calcolo il Comitato di risoluzione unico non applica l'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), dell'accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico.

2. L'importo cumulato degli impegni da liquidare derivanti dalle decisioni adottate a norma del paragrafo 1 è soggetto a un massimale iniziale di 60 000 milioni di EUR.

3. I fondi forniti al Comitato di risoluzione unico sono recuperati dal Comitato stesso a norma dell'articolo 73 del regolamento (UE) n. 806/2014.

4. Il consiglio dei governatori, di concerto con gli Stati membri partecipanti di cui al paragrafo 1:

a) adotta le modalità e le condizioni finanziarie del sostegno;

b) può decidere di aumentare il massimale di cui al paragrafo 2.

5. Qualora uno Stato membro la cui moneta non è l'euro diventi uno Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, tale Stato membro concorda, con l'FME e gli altri Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 la cui moneta non è l'euro, se confermare o modificare, ove necessario, i termini e le condizioni di cui al paragrafo 4.

Qualora uno Stato membro la cui moneta non è l'euro diventi uno Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, il massimale iniziale di cui al paragrafo 3 aumenta nella stessa proporzione dell'innalzamento del livello-obiettivo che si verifica in conformità dell'articolo 69 del regolamento (UE) n. 806/2014 qualora uno Stato membro la cui moneta non è l'euro diventi uno Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

6. Le modalità e le condizioni finanziarie di cui al paragrafo 4, lettera a), sono ulteriormente dettagliate in uno o più accordi sul dispositivo di assistenza finanziaria che devono essere conclusi tra il Comitato di risoluzione unico, da un lato, e l'FME e gli Stati membri partecipanti di cui al paragrafo 1, dall'altro.

7. Le decisioni relative all'utilizzo della linea di credito o alla fornitura di garanzie sulle passività del Comitato di risoluzione unico sono adottate al più tardi entro 12 ore dal ricevimento della richiesta del Comitato di risoluzione unico.

8. Se la richiesta del Comitato di risoluzione unico è relativa a un programma di risoluzione, lo stesso Comitato può, previa consultazione della Commissione, chiedere un sostegno prima dell'adozione di tale programma di risoluzione. In tal caso le decisioni relative all'utilizzo della linea di credito o alla fornitura di garanzie sulle passività del Comitato di risoluzione unico prendono effetto contemporaneamente all'entrata in vigore del programma di risoluzione.

Articolo 23

Regole che si applicano all'FME

1. Il consiglio dei governatori adotta le modalità e le condizioni finanziarie del sostegno dell'FME. 

2. Il direttore generale:

a) firma l'accordo, successivamente all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione;

b) ha il potere di decidere in merito all'utilizzo della linea di credito o alla fornitura di garanzie sulle passività del Comitato di risoluzione unico.

3. Il consiglio di amministrazione adotta orientamenti particolareggiati relativi alle modalità di attuazione delle linee di credito o delle garanzie dell'FME per il Comitato di risoluzione unico.

Articolo 24

Regole che si applicano agli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013

Prima che uno Stato membro la cui moneta non è l'euro diventi uno Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, lo Stato membro in questione fornisce linee di credito o garanzie a sostegno del Comitato di risoluzione unico a norma dell'articolo 22 del presente statuto, ferma restando l'adozione della decisione della BCE che stabilisce una cooperazione stretta tra la BCE e l'autorità nazionale competente di tale Stato membro a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Tali Stati membri predispongono procedure per consentire l'attivazione di tali linee di credito e garanzie a norma dell'articolo 22 del presente statuto.

PARTE VI

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 25

Politica di investimento

1. Il direttore generale attua una politica di investimento dell'FME improntata al principio di prudenza, atta a garantire la sua massima affidabilità creditizia, in conformità agli orientamenti adottati dal consiglio di amministrazione e da questo periodicamente riesaminati. L'FME è autorizzato ad utilizzare parte dei rendimenti del suo portafoglio di investimenti a copertura dei propri costi operativi ed amministrativi.

2. La gestione dell'FME è conforme ai principi della buona gestione delle finanze e dei rischi.

Articolo 26

Politica in materia di dividendi

1. Il consiglio di amministrazione può decidere, a maggioranza semplice, di distribuire un dividendo ai membri dell'FME ove l'ammontare del capitale versato e il fondo di riserva superino il livello richiesto per garantire la capacità del Fondo di erogare prestiti e allorquando i proventi dell'investimento non siano necessari per sopperire alla carenza di fondi per rimborsare i creditori. I dividendi sono distribuiti in proporzione agli apporti di capitale, tenendo in considerazione l'eventualità di pagamento accelerato di cui all'articolo 44, paragrafo 3.

2. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 6, e l'articolo 9, paragrafo 1, del presente statuto, e a condizione che l'FME non abbia prestato assistenza finanziaria a uno dei suoi membri, i proventi derivanti dall'investimento del capitale versato del Fondo sono restituiti ai suoi membri in proporzione ai rispettivi apporti di capitale, previa detrazione dei costi operativi.

3. Il direttore generale attua la politica in materia di dividendi per l'FME conformemente agli orientamenti adottati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 27

Riserva e altri fondi

1. Il consiglio dei governatori istituisce un fondo di riserva e, se del caso, altri fondi.

2. Fatto salvo l'articolo 26 del presente statuto, i ricavi netti generati dalle operazioni dell'FME ed i proventi derivanti dalle sanzioni finanziarie irrogate ai membri del Fondo nell'ambito della procedura di sorveglianza multilaterale, della procedura per i disavanzi eccessivi e della procedura per gli squilibri macroeconomici istituite a norma dell'articolo 121, paragrafo 6, e dell'articolo 126 TFUE sono accantonati in un fondo di riserva.

3. Le risorse del fondo di riserva sono investite in conformità degli orientamenti adottati dal consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni eventualmente necessarie per l'istituzione, l'amministrazione e l'utilizzo di altri fondi.

Articolo 28

Copertura delle perdite

1. Le perdite che si verificano nel corso delle operazioni dell'FME sono imputate:

a) in primo luogo, al fondo di riserva;

b) in secondo luogo, al capitale versato; e

c) infine, a un adeguato importo di capitale autorizzato non versato, che è richiamato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3.

2. Se un membro dell'FME non procede al pagamento da esso dovuto nell'ambito di un richiamo di capitale effettuato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 o 3, un nuovo richiamo di capitale, di entità superiore, è rivolto a tutti i membri dell'FME al fine di garantire che al Fondo pervenga l'intero ammontare del capitale versato necessario. Dopo aver informato la Commissione, il consiglio dei governatori assume opportuni provvedimenti intesi a garantire che il membro dell'FME interessato saldi il proprio debito nei confronti del Fondo entro un termine ragionevole. Il consiglio dei governatori è autorizzato a richiedere il pagamento di interessi di mora sull'importo dovuto.

3. Quando un membro dell'FME salda il proprio debito nei confronti del Fondo ai sensi del paragrafo 2, il capitale eccedente è rimborsato agli altri membri dell'FME secondo le regole adottate dal consiglio dei governatori.

PARTE VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 29

Bilancio

1. L'FME è dotato di un bilancio autonomo autofinanziato che non fa parte del bilancio dell'Unione.

2. L'esercizio finanziario dell'FME inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 30

Formazione del bilancio

1. Il direttore generale redige un bilancio amministrativo per ogni esercizio finanziario e lo presenta al consiglio di amministrazione entro e non oltre il 15 novembre dell'esercizio finanziario precedente.

Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio amministrativo entro e non oltre il 15 dicembre dell'esercizio finanziario precedente.

2. Il bilancio annuale, approvato dal consiglio di amministrazione, è presentato al consiglio dei governatori nel corso della sua riunione annuale successiva.

Articolo 31

Conti annuali

1. Il consiglio di amministrazione tiene la contabilità annuale dell'FME e ne redige i conti annuali, nonché il rendiconto trimestrale e il conto profitti e perdite, espressi in euro, in conformità con i principi contabili generalmente accettati e le convenzioni contabili aggiuntive richieste dal consiglio di amministrazione e approvate dal collegio dei revisori.

2. Nella contabilità interna l'FME tiene conti separati per le sue attività svolte a norma dell'articolo 19 del presente statuto, in conformità con i principi contabili generalmente accettati e con le convenzioni contabili aggiuntive adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. I conti dell'FME sono oggetto di revisione secondo principi di revisione contabile generalmente accettati almeno una volta all'anno in conformità dell'articolo 34 del presente statuto.

4. Il consiglio dei governatori approva i conti annuali dell'FME.

5. Il direttore generale distribuisce ai membri dell'FME un rendiconto trimestrale della sua posizione finanziaria e un conto profitti e perdite che illustri i risultati delle operazioni dell'FME.

Articolo 32

Bilancio di esercizio e relazione annuale

1. Il consiglio di amministrazione elabora il bilancio di un determinato esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo in forma di stato patrimoniale, conto profitti e perdite e relative note integrative. Le note integrative contengono una sintesi delle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite pertinenti alle attività svolte nel quadro dello strumento di ricapitalizzazione diretta degli enti, estratta dai conti di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

2. Il direttore generale redige una relazione annuale per ciascun esercizio finanziario e la presenta al consiglio dei governatori per approvazione in occasione della sua riunione annuale.

La relazione annuale comprende:

a) una descrizione delle politiche e delle attività dell'FME;

b) il bilancio di esercizio dell'esercizio finanziario pertinente;

c) la relazione dei revisori esterni concernente la loro revisione del bilancio di esercizio a norma dell'articolo 34; e

d) la relazione del collegio dei revisori concernente il bilancio di esercizio a norma dell'articolo 35.

5. Una volta approvata dal consiglio dei governatori, la relazione annuale è pubblicata nel sito web dell'FME.

Articolo 33

Revisione interna

È istituita una funzione di revisione interna conforme agli standard internazionali.

Articolo 34

Revisione esterna

1. I conti dell'FME sono oggetto di revisione da parte di revisori esterni indipendenti, approvati dal consiglio dei governatori per un mandato di tre anni e scelti tra imprese di revisione contabile di fama internazionale, abilitati e soggetti al controllo pubblico in conformità della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 2 . 

È prevista una rotazione obbligatoria dell'impresa di revisione contabile ogni sei anni.

2. I revisori esterni indipendenti sono responsabili della certificazione dei bilanci annuali e hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri contabili e i conti dell'FME e ottengono informazioni complete sulle sue operazioni.

Articolo 35

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri nominati dal consiglio dei governatori per un mandato non rinnovabile di tre anni e si compone come segue:

a) due membri proposti dal presidente;

b) due membri designati dalle istituzioni superiori di controllo di due membri dell'FME, uno appartenente al gruppo costituito dalla metà dei membri dell'FME, arrotondato per difetto al numero intero, che detiene il numero maggiore di quote del Fondo, e l'altro appartenente al gruppo dei membri dell'FME restanti, secondo un sistema di rotazione che segue l'ordine alfabetico dei nomi in inglese dei membri dell'FME in ciascun gruppo, come stabilito nella tabella I del presente statuto;

c) un membro designato dalla Corte dei conti europea.

Per essere ammissibili alla nomina in seno al collegio dei revisori, i candidati devono essere competenti in materia di revisione e gestione finanziaria e devono essere in possesso di conoscenze e competenze professionali nonché di esperienza nel campo della revisione contabile, necessarie per il corretto esercizio dei compiti del collegio.

Il collegio dei revisori elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente, ciascuno per un mandato rinnovabile di un anno.

Il collegio dei revisori stabilisce un regolamento interno per disciplinare i propri procedimenti.

2. I membri del collegio dei revisori sono indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi non chiedono né accettano istruzioni dagli organi direttivi dell'FME, dai membri dell'FME o da altri organismi pubblici o privati.

I membri del collegio dei revisori, conformemente alle norme internazionali, si adoperano al fine di evitare qualsiasi conflitto di interesse e si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni, al momento della loro nomina e sia durante che dopo il mandato. 

3. Il collegio dei revisori redige revisioni indipendenti. Esso controlla i conti dell'FME e verifica la regolarità dei conti operativi e dello stato patrimoniale. Esso sottopone a revisione la regolarità, la conformità, i risultati e la gestione dei rischi dell'FME, conformemente alle norme di revisione internazionali. Esso provvede al controllo e al riesame dei processi di revisione interna ed esterna e dei relativi risultati.

Il collegio dei revisori ha pieno accesso a tutti i documenti e le informazioni relative all'FME, compresi i dati riguardanti i processi di revisione interna ed esterna necessari per l'espletamento dei suoi compiti.

4. Il collegio dei revisori può in ogni momento informare il consiglio di amministrazione degli esiti della sua revisione. Su base annuale esso trasmette una relazione al consiglio dei governatori che contiene gli esiti della sua revisione per quanto riguarda i conti operativi e lo stato patrimoniale e le proprie conclusioni e raccomandazioni.

5. Il consiglio dei governatori mette la relazione annuale a disposizione dei parlamenti nazionali e delle istituzioni superiori di controllo dei membri dell'FME, nonché della Corte dei conti europea entro 30 giorni dal ricevimento della relazione del collegio dei revisori. Contestualmente esso trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

6. Il collegio dei revisori può decidere di redigere relazioni aggiuntive su richiesta del consiglio dei governatori o del direttore generale.

7. I membri del collegio dei revisori e gli esperti da esso nominati mantengono una rigorosa riservatezza in merito alle informazioni non pubbliche raccolte nell'esercizio delle loro funzioni e non le divulgano, anche dopo la cessazione del loro mandato o della loro nomina.

PARTE VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 36

Sede

1. L'FME ha la propria sede e i propri uffici principali a Lussemburgo.

2. L'FME può istituire uffici di collegamento subordinatamente a una decisione del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del presente statuto.

Articolo 37

Accordo sulla sede

Le disposizioni riguardanti gli spazi e le strutture che il Granducato di Lussemburgo deve fornire all'FME sono stabilite in un accordo sulla sede tra l'FME e il Lussemburgo. Fino all'entrata in vigore dell'accordo sulla sede, l'accordo tra il meccanismo europeo di stabilità (MES) e il Granducato di Lussemburgo dell'8 ottobre 2012 resta applicabile all'FME.

Articolo 38

Privilegi e immunità

1. All'FME e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE.

2. L'FME è esente dagli obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate in virtù del diritto dell'Unione e degli ordinamenti degli Stati membri.

Articolo 39

Personale dell'FME

1. In virtù dell'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, al personale dell'FME, escluso quello che alla data di entrata in vigore del regolamento è assunto con un contratto concluso con il MES, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole di applicazione adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione per dare effetto a detto statuto e detto regime. Tali contratti, compresi quelli con cittadini di paesi terzi, continuano ad essere disciplinati dagli accordi contrattuali applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Conformemente al regime applicabile agli altri agenti, l'autorità abilitata a concludere i contratti di cui al paragrafo 5 del presente articolo propone un contratto a tempo indeterminato di agente contrattuale o temporaneo ad ogni agente che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è impiegato con un contratto a tempo indeterminato concluso dal MES. L'offerta di impiego si basa sulle funzioni che dovrà svolgere l'agente contrattuale o temporaneo.

I contratti a tempo determinato conclusi dal MES terminano alla data di scadenza e non sono rinnovati ai sensi agli accordi contrattuali applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il direttore generale è equiparato al vicepresidente della Corte di giustizia per quanto concerne il trattamento economico e l'età pensionabile, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio 3 . I membri del comitato di gestione sono equiparati a un membro del tribunale specializzato, quale definito nel regolamento (UE) 2016/300. Per gli aspetti non disciplinati dal regolamento (UE) 2016/300 si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti.

3. Il personale dell'FME è costituito da funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali. Il comitato di gestione è informato annualmente dei contratti a tempo indeterminato stipulati dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie disposizioni di esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

5. Il direttore generale esercita, relativamente al personale dell'FME, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 40

Segreto professionale e scambio di informazioni

1. I membri e gli ex membri del consiglio dei governatori o del consiglio di amministrazione e il personale che lavora, o ha lavorato, per o in rapporto con l'FME sono tenuti a non rivelare informazioni protette dal segreto professionale a norma dell'articolo 339 TFUE e delle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni. In particolare, essi sono tenuti a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale acquisite nel corso della loro attività professionale a qualsiasi soggetto o autorità, a meno che ciò non avvenga nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente regolamento.

2. Il consiglio di amministrazione adotta un codice di condotta che è vincolante per il direttore generale e tutti gli amministratori, gli amministratori supplenti e il personale dell'FME e definisce i loro obblighi in materia di riservatezza, dichiarazioni pubbliche e contatti con i media, investimenti personali e divulgazione di interessi finanziari e commerciali.

3. Il consiglio di amministrazione adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza della manipolazione, del trattamento, della divulgazione e della condivisione di informazioni riservate.

4. Prima che qualsiasi informazione sia divulgata, il direttore generale si assicura che essa non contenga dati riservati, valutando in particolare gli effetti che la divulgazione potrebbe avere sull'interesse pubblico per quanto riguarda la stabilità del sistema finanziario della zona euro, di un membro dell'FME o di uno Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, sulle relazioni e le politiche di natura economica, monetaria, finanziaria o internazionale, sugli interessi commerciali di persone fisiche e giuridiche, su procedimenti giudiziari, sulle finalità delle ispezioni, su indagini e revisioni contabili. La procedura di verifica degli effetti generati dalla divulgazione di informazioni comprende una specifica valutazione delle conseguenze di un'eventuale divulgazione del contenuto e dei dettagli di qualsiasi documento riguardante la fornitura di sostegno alla stabilità finanziaria di cui all'articolo 16 del presente statuto o la fornitura di linee di credito o garanzie a sostegno del Comitato di risoluzione unico di cui agli articoli da 22 a 24 del presente statuto.

5. Ferme restando le opportune misure di salvaguardia intese ad assicurare la riservatezza stabilite a norma del paragrafo 3 del presente articolo, il consiglio di amministrazione non impedisce all'FME, ai suoi membri, al Consiglio, alla Commissione, alla BCE, nonché ai loro dipendenti ed esperti, di condividere informazioni, ivi comprese informazioni riservate, tra loro e con le banche centrali, con le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, con i sistemi di garanzia dei depositi, con i sistemi di indennizzo degli investitori, con il Comitato di risoluzione unico, con le autorità nazionali di risoluzione, con le autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza e con gli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 la cui moneta non è l'euro o le loro autorità competenti che svolgono funzioni equivalenti a quelle menzionate nel presente paragrafo, ai fini dell'esecuzione dei compiti dell'FME. Il direttore generale subordina la condivisione di informazioni alle misure necessarie di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

8. Il presente articolo si applica fatti salvi gli obblighi di rendicontazione dell'FME al Parlamento europeo a norma dell'articolo 5 e ai parlamenti nazionali dei membri dell'FME conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.

9. Gli obblighi in materia di segreto professionale di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli osservatori a norma dell'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, o i partecipanti che assistono alle riunioni del consiglio dei governatori a norma dell'articolo 22.

Articolo 41

Cooperazione

1. L'FME può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione, conformemente ai loro rispettivi obiettivi, e con le autorità degli Stati membri, le autorità di paesi terzi che forniscono assistenza finanziaria a un membro dell'FME su base ad hoc, nonché con le organizzazioni o entità internazionali dotate di competenze specialistiche in settori correlati.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, l'FME può concludere accordi di lavoro, in particolare con la Commissione e la Banca centrale europea. Tali accordi di lavoro sono di carattere tecnico e/o operativo e hanno in particolare l'obiettivo di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti a norma dell'articolo 40, paragrafo 5, del presente statuto. Gli accordi di lavoro non hanno effetti giuridicamente vincolanti.

PARTE IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 42

Gestione del fondo europeo di stabilità finanziaria

L'FME può gestire il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) sulla base di un accordo di gestione con lo stesso EFSF che comprende le condizioni di retribuzione. Se il MES ha concluso un accordo in tal senso, l'articolo 2 del presente regolamento si applica a tale accordo.

Articolo 43

Versamento del capitale iniziale per i nuovi membri dell'FME

1. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 4, e il paragrafo 3 del presente articolo, l'esercizio dei diritti di cui al presente regolamento da parte di un nuovo membro dell'FME, compresi i diritti di voto, è subordinato alla sottoscrizione del suo contributo iniziale al capitale autorizzato.

2. Nel sottoscrivere il contributo iniziale, il versamento delle quote da corrispondere da parte del nuovo membro dell'FME è effettuato in cinque rate annuali, ciascuna pari al 20% dell'importo totale. Le altre quattro rate sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con la data di pagamento della prima rata.

 

3. Nel corso del quinquennio durante il quale è effettuato il versamento delle rate di capitale, i nuovi membri dell'FME accelerano il versamento delle quote in congruo anticipo rispetto alla data di emissione, allo scopo di conservare il rapporto minimo pari al 15% tra il capitale versato e l'importo in essere delle emissioni dell'FME e garantiscono una capacità minima di erogazione dell'FME di 500 000 milioni di EUR.

4. Un nuovo membro dell'FME può decidere di accelerare il versamento della sua quota di capitale.

Articolo 44

Correzione temporanea del modello di contribuzione

1. La correzione temporanea prevista nel modello di contribuzione iniziale si applica per un periodo di dodici anni successivo alla data di adozione dell'euro da parte del membro dell'FME in questione.

 

2. Se, nell'anno immediatamente precedente l'adesione il prodotto interno lordo (PIL) pro capite di un nuovo membro dell'FME, a prezzi di mercato in euro, è inferiore al 75% del PIL medio pro capite dell'Unione a prezzi di mercato, il suo contributo per la sottoscrizione del capitale autorizzato dell'FME, stabilito in conformità dell'articolo 8, beneficia di una correzione temporanea e corrisponde alla somma:

a) del 25% della quota percentuale detenuta dalla banca centrale nazionale di tale membro dell'FME nel capitale della BCE, determinata ai sensi dell'articolo 29 dello statuto del SEBC; e

b) del 75% della quota percentuale del reddito nazionale lordo della zona euro, a prezzi di mercato in euro, di detto membro dell'FME riferita all'anno immediatamente precedente la sua adesione al Fondo.

Le percentuali di cui alle lettere a) e b) sono arrotondate per eccesso o per difetto al più vicino multiplo di 0,0001 punto percentuale. I dati statistici sono quelli pubblicati da Eurostat.

3. La correzione temporanea di cui al paragrafo 2 si applica per un periodo di dodici anni dalla data di adozione dell'euro da parte del membro dell'FME in questione.

4. A seguito della correzione temporanea del modello di contribuzione, la corretta allocazione delle quote assegnate ad un membro dell'FME ai sensi del paragrafo 2 è ridistribuita tra i membri dell'FME che non beneficiano di una correzione temporanea sulla base della loro partecipazione alla BCE, determinata ai sensi dell'articolo 29 dello statuto del SEBC, in vigore immediatamente prima del conferimento delle quote al nuovo membro aderente all'FME.

PARTE X

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 45

Misure antifrode

1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 , L'FME, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale del Fondo utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo interistituzionale.

2. La Corte dei conti ha il potere di controllare, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, i beneficiari, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dall'FME.

3. L'OLAF può svolgere indagini, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito di un contratto finanziato dall'FME conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 5 e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Articolo 46

Accesso ai documenti

1. Ai documenti in possesso dell'FME si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 .

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'FME adotta misure interne per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3. Le decisioni adottate dall'FME in conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 228 e 263 TFUE.

4. Le persone oggetto delle decisioni dell'FME hanno il diritto di accedere al fascicolo di quest'ultimo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei rispettivi segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell'FME.

Articolo 47

Requisiti linguistici

1. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, all'FME si applica il regolamento n. 1/1958 del Consiglio 7 .

2. La lingua o le lingue di lavoro dell'FME, anche per lo svolgimento delle riunioni del consiglio dei governatori, del consiglio di amministrazione, del comitato di gestione e del collegio dei revisori, sono determinate dal consiglio dei governatori, conformemente all'articolo 5, paragrafo 8, del presente statuto.

3. L'FME può decidere quali lingue ufficiali utilizzare per l'invio dei documenti alle istituzioni, alle agenzie o agli organi dell'Unione.

4. La versione facente fede di tutti i documenti dell'FME è la versione inglese, a meno che:

a) il consiglio di amministrazione non decida diversamente in relazione ad una particolare operazione;

b) il direttore generale, su richiesta e a spese di un membro dell'FME, convalidi come facente fede la traduzione di una determinata decisione adottata dal consiglio dei governatori o dal consiglio di amministrazione nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali di detto membro dell'FME, se necessaria per il completamento delle procedure nazionali applicabili.

TABELLA I


Modello di contribuzione iniziale dell'FME

Membro dell'FME

Contributo all'FME (%)

Regno del Belgio

3,4534

Repubblica federale di Germania

26,9616

Repubblica di Estonia

0,1847

Irlanda

1,5814

Repubblica ellenica

2,7975

Regno di Spagna

11,8227

Repubblica francese

20,2471

Repubblica italiana

17,7917

Repubblica di Cipro

0,1949

Repubblica di Lettonia

0,2746

Repubblica di Lituania

0,4063

Granducato di Lussemburgo

0,2487

Malta

0,0726

Regno dei Paesi Bassi

5,6781

Repubblica d'Austria

2,7644

Repubblica portoghese

2,4921

Repubblica di Slovenia

0,4247

Repubblica slovacca

0,8184

Repubblica di Finlandia

1,7852

Totale

100,0

Le cifre di cui sopra sono arrotondate al quarto decimale.

TABELLA II

Sottoscrizioni del capitale autorizzato iniziale

Membro dell'FME

Numero di quote

Sottoscrizione di capitale

(in EUR)

Regno del Belgio

243 397

24 339 700 000

Repubblica federale di Germania

1 900 248

190 024 800 000

Repubblica di Estonia

13 020

1 302 000 000

Irlanda

111 454

11 145 400 000

Repubblica ellenica

197 169

19 716 900 000

Regno di Spagna

833 259

83 325 900 000

Repubblica francese

1 427 013

142 701 300 000

Repubblica italiana

1 253 959

125 395 900 000

Repubblica di Cipro

13 734

1 373 400 000

Repubblica di Lettonia

19 353

1 935 300 000

Repubblica di Lituania

Granducato di Lussemburgo

28 634

17 528

2 863 400 000

1 752 800 000

Malta

5 117

511 700 000

Regno dei Paesi Bassi

400 190

40 019 000 000

Repubblica d'Austria

194 838

19 483 800 000

Repubblica portoghese

175 644

17 564 400 000

Repubblica di Slovenia

29 932

2 993 200 000

Repubblica slovacca

57 680

5 768 000 000

Repubblica di Finlandia

125 818

12 581 800 000

Totale

7 047 987

704 798 700 000

(1)    Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).
(2)    Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2016, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
(3)    Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).
(4)    Regolamento (UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(5)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(6)    Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(7)    Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).