COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles,4.1.2018
COM(2017) 812 final
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per l'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sulla conservazione e sull’uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE
•Motivi e obiettivi della raccomandazione
L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua risoluzione 68/70, paragrafo 198, ha chiesto al gruppo di lavoro ad hoc informale aperto dell'ONU per lo studio delle problematiche attinenti alla conservazione e all’uso sostenibile della diversità biologica marina al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale (di seguito «il gruppo di lavoro BBNJ dell'ONU») di formulare raccomandazioni sul campo d’applicazione, sui parametri e sulla fattibilità di uno strumento internazionale nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (di seguito «UNCLOS»).
A conclusione dei lavori svolti dal 2006, nella sua riunione finale del gennaio 2015 il gruppo di lavoro BBNJ dell'ONU ha adottato una serie di raccomandazioni che sottolineano la necessità di un regime globale onnicomprensivo che consenta di affrontare in modo più efficace la conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica marina al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale attraverso l’elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro dell’UNCLOS, sulla conservazione e sull’uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale (di seguito «lo strumento»).
La risoluzione 69/292 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, adottata il 19 giugno 2015, ha istituito un comitato preparatorio aperto a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, ai membri delle agenzie specializzate e alle parti dell'UNCLOS, incaricato di formulare raccomandazioni sostanziali all'Assemblea generale sugli elementi di un progetto di testo dello strumento. La risoluzione ha inoltre disposto che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, prima della fine della sua 72a sessione, decida in merito alla convocazione di una conferenza intergovernativa (di seguito, «CIG») per la negoziazione di tale strumento e alla relativa data di inizio, tenendo conto della relazione del comitato preparatorio.
Nel marzo 2016 il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione a negoziare, a nome dell’Unione (decisione 6862/16 del 15 marzo 2016), con riguardo a materie che rientrano nell'ambito di competenza dell’Unione in relazione alle quali l’Unione ha adottato norme, gli elementi di un progetto di testo dello strumento. Tale autorizzazione a negoziare e le direttive di negoziato erano esplicitamente limitate alle riunioni del comitato preparatorio.
Il comitato preparatorio ha tenuto quattro sessioni nel 2016 e nel 2017, l’ultima delle quali si è svolta tra il 10 e il 21 luglio 2017. Nell'ambito dei negoziati svoltisi nelle quattro sessioni del comitato preparatorio sono state affrontate le seguenti tematiche individuate nelle raccomandazioni scaturite dalla riunione del 2011 del gruppo di lavoro BBNJ: risorse genetiche marine, comprese questioni inerenti alla condivisioni dei benefici, misure quali gli strumenti di gestione per zona, comprese le zone marine protette, valutazioni di impatto ambientale, sviluppo di capacità e trasferimento di tecnologie marine e questioni trasversali più generali, tra cui principi, processo decisionale e procedure di composizione delle controversie, relazione con altri strumenti, partecipazione, ecc. Le raccomandazioni finali, adottate per consenso il 21 luglio 2017, figurano nella relazione del comitato preparatorio –
http://www.un.org/depts/los/biodiversity/prepcom_files/Procedural_report_of_BBNJ_PrepCom.pdf
). In particolare, il comitato preparatorio ha raccomandato che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adotti quanto prima possibile una decisione in merito alla convocazione della CIG al fine di elaborare il testo dello strumento.
È probabile che la decisione di convocare la CIG sarà adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite entro la fine del 2017. La CIG potrebbe iniziare i suoi lavori e tenere la sua prima riunione nel primo semestre del 2018.
L'Unione europea, che è parte contraente dell’UNCLOS e che sin dall'inizio delle discussioni in sede ONU, nel 2006, è stata tra i principali sostenitori della necessità di tale strumento, dovrebbe continuare a partecipare attivamente a questo processo nell'ambito delle Nazioni Unite, contribuendo così a migliorare la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse biologiche marine nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale nell’ambito del quadro giuridico costituito dall’UNCLOS. L’UE dovrebbe inoltre assicurare che siano previste disposizioni che le consentano di diventare parte contraente di tale strumento.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La Commissione dovrebbe garantire che i negoziati sul testo del futuro strumento siano pienamente conformi alle norme e alle politiche pertinenti dell’Unione nei settori da esso contemplati (politica ambientale, politica dei trasporti marittimi, politica comune della pesca, politica del mercato interno, politica commerciale comune, politica di ricerca e sviluppo tecnologico, politica climatica e altre politiche pertinenti) e ai pertinenti accordi bilaterali e multilaterali di cui l’Unione è parte.
Poiché lo strumento sarà un accordo di attuazione dell’UNCLOS e quest'ultima fa già parte dell’acquis dell’Unione, la Commissione dovrà assicurare che le disposizioni e l’equilibrio tra i diritti e gli obblighi sanciti dall'UNCLOS e integrati nell’acquis dell’Unione siano pienamente rispettati e che l’esito dei negoziati sia del tutto conforme all'UNCLOS.
2.ELEMENTI GIURIDICI DELLA RACCOMANDAZIONE
L’obiettivo della presente raccomandazione è ottenere che il Consiglio autorizzi la Commissione a negoziare il futuro strumento a nome dell’UE. La base giuridica per l'autorizzazione, da parte del Consiglio, all’avvio dei negoziati è l’articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.
3.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON I TERZI INTERESSATI
Per l'elaborazione del progetto di raccomandazione non si è proceduto alla consultazione delle parti interessate.
Conformemente alle disposizioni della risoluzione UNGA 69/292, la decisione riguardante la convocazione della conferenza intergovernativa doveva essere adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre 2018. Tuttavia si è deciso di accelerare i lavori in sede ONU per convocare quanto prima possibile la conferenza intergovernativa, con una prima riunione già nel 2018, per non allentare lo slancio delle discussioni. È necessario adottare le direttive di negoziato prima dell’inizio della conferenza; pertanto non è stato possibile procedere a una consultazione pubblica o alla pubblicazione di una tabella di marcia per ottenere il contributo dei soggetti interessati e dei cittadini, in linea con la prassi consolidata.
Di fatto l’UE è politicamente impegnata in questo processo da diversi anni, nel corso dei quali ha tenuto consultazioni periodiche con le parti interessate, in particolare le organizzazioni della società civile e altre organizzazioni rappresentate nell’ambito delle Nazioni Unite.
Inoltre la partecipazione e il contributo delle parti interessate saranno sollecitati anche nel corso dei negoziati, quando sarà necessario adottare posizioni negoziali più concrete (sostanziali) e garantire che tali posizioni tengano conto dei pareri delle parti interessate.
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per l'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sulla conservazione e sull’uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) L’Unione ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (di seguito «UNCLOS») con la decisione 98/392/CE del Consiglio del 23 marzo 1998 ed è attualmente l’unica organizzazione internazionale che è parte di tale convenzione ai sensi dell’articolo 305, paragrafo 1, lettera f), e dell’allegato IX, articolo 1, dell'UNCLOS.
(2) In quanto parte dell’UNCLOS, l’Unione ha partecipato al gruppo di lavoro ad hoc informale aperto dell'ONU incaricato di studiare le questioni relative alla conservazione e all’uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, che si è riunito dal 2006 al 2015; l’Unione ha inoltre partecipato, nel 2016 e nel 2017, a quattro sessioni del comitato preparatorio incaricato di formulare raccomandazioni sostanziali all’Assemblea generale sugli elementi di un futuro strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro dell’UNCLOS, sulla conservazione e sull’uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale (di seguito «lo strumento»).
(3) Il comitato preparatorio ha adottato la sua relazione il 21 luglio 2017, raccomandando all’Assemblea generale di esaminare gli elementi in essa contenuti e di decidere quanto prima possibile in merito alla convocazione di una conferenza intergovernativa sotto gli auspici delle Nazioni Unite, al fine di considerare le raccomandazioni del comitato preparatorio ed elaborare il testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante nel quadro dell’UNCLOS.
(4) Sulla base di tali raccomandazioni, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso il [...] di convocare una conferenza intergovernativa incaricata di elaborare il testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro dell’UNCLOS, sulla conservazione e sull’uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale.
(5) È opportuno che l’Unione, in quanto parte dell’UNCLOS, partecipi a pieno titolo ai negoziati per l'elaborazione di tale strumento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sulla conservazione e sull’uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale.
Articolo 2
Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.
Articolo 3
I negoziati sono condotti in consultazione con un comitato speciale che sarà designato dal Consiglio.
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles,4.1.2018
COM(2017) 812 final
ALLEGATO
della
Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per l'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sulla conservazione e sull’uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale
ALLEGATO
DIRETTIVE DI NEGOZIATO
1. Principi
Nell'ambito dei negoziati per l'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), sulla conservazione e sull’uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale (di seguito «lo strumento»), la Commissione si adopera per garantire:
-
che le disposizioni dello strumento siano pienamente conformi al diritto internazionale, e segnatamente alle disposizioni dell’UNCLOS, e che l’equilibrio tra i diritti e gli obblighi sanciti dall'UNCLOS non sia pregiudicato dal futuro strumento;
-
che le disposizioni dello strumento siano coerenti con il pertinente diritto dell’Unione e con i pertinenti accordi bilaterali e multilaterali di cui l’Unione è parte.
La Commissione garantisce che i negoziati siano condotti in consultazione con il comitato speciale, riunito a Bruxelles o in loco. La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio in merito all'esito dei negoziati.
2. Orientamenti
2.1. La Commissione si adopera per garantire che:
·l’ambito dei negoziati comprenda l’insieme degli elementi specificati nella risoluzione [...];
·le norme procedurali per la conduzione dei negoziati nell'ambito della conferenza intergovernativa consentano la piena partecipazione dell’UE ai negoziati e siano coerenti con la prassi precedentemente adottata per la negoziazione di accordi di attuazione dell’UNCLOS;
·lo strumento preveda un quadro efficace per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale;
·lo strumento sia concepito per attuare, rafforzare e sviluppare una serie di obblighi già incorporati nell'UNCLOS, tenendo nel contempo in debita considerazione i diritti e le libertà enunciati nell'UNCLOS;
·lo strumento preveda l'obbligo esplicito degli Stati di cooperare, individualmente e tramite pertinenti organizzazioni e accordi internazionali e regionali, per promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale;
·lo strumento non comprometta gli strumenti e i quadri giuridici vigenti e gli organismi competenti a livello mondiale, regionale e settoriale, né pregiudichi i diritti e gli obblighi da questi previsti;
·lo strumento rispetti i mandati degli organismi competenti a livello mondiale, regionale e settoriale, miri a creare sinergie ed eviti la duplicazione delle attività;
·lo strumento lasci impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti dell'UNCLOS, compreso il diritto a zone marittime ai sensi dell'UNCLOS;
·lo strumento contenga opportune disposizioni che consentano all’Unione di diventarne parte e di partecipare a pieno titolo al processo decisionale ivi stabilito, in linea con l’articolo 305 e con l’allegato IX dell'UNCLOS.
2.2. Più in particolare, la Commissione si adopera per garantire che lo strumento comprenda o tenga conto, tra l’altro, dei seguenti aspetti:
a) Questioni trasversali
·Principi generali di buona governance quali: protezione e conservazione dell’ambiente marino, cooperazione internazionale, uso dell’approccio scientifico, approccio ecosistemico, principio di precauzione, principio "chi inquina paga", uso equo e sostenibile delle risorse marine, disponibilità pubblica delle informazioni, trasparenza e apertura dei processi decisionali e responsabilità degli Stati membri di custodire l’ambiente marino del pianeta.
·Un quadro e meccanismi idonei ed efficaci sotto il profilo dei costi, nuovi o già esistenti, anche ai fini del rafforzamento della cooperazione e del coordinamento con e tra gli organismi competenti a livello mondiale, regionale e settoriale, in particolare quelli incaricati di disciplinare le attività nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale o di proteggere l'ambiente marino in tali zone.
·Meccanismi adeguati per garantire la conformità alle disposizioni sostanziali dello strumento.
·Meccanismi adeguati per la risoluzione delle controversie in linea con l'UNCLOS.
b) Risorse genetiche marine (RGM), comprese questioni inerenti alla condivisione dei benefici
La Commissione si adopera per garantire che lo strumento favorisca la conservazione e l’uso sostenibile delle RGM provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale. In particolare, lo strumento dovrebbe:
·promuovere l'accesso ecosostenibile alle risorse genetiche in modo da consentirne la conservazione e l'uso sostenibile, e non limitare indebitamente la libertà di ricerca scientifica marina sancita dall'UNCLOS;
·essere concepito in modo tale da non disciplinare materie legate a diritti di proprietà intellettuale o altre materie connesse;
·garantire la certezza del diritto per gli utilizzatori di RGM e incoraggiare innovazioni biotecnologiche che non siano dannose per la biodiversità;
·migliorare la trasparenza e la disponibilità delle informazioni sulle risorse genetiche provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale;
·affrontare questioni connesse alla condivisione dei benefici derivanti dall'uso di RGM provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale.
c) Misure quali strumenti di gestione per zona, comprese zone marine protette (ZMP)
La Commissione si adopera per garantire che lo strumento preveda, tra l’altro, procedure/meccanismi di:
·individuazione, designazione e istituzione di ZMP riconosciute a livello mondiale, tenendo conto di pertinenti criteri fondati sulle migliori informazioni scientifiche disponibili; definizione di obiettivi generali di conservazione e di gestione per le zone designate; controllo e sorveglianza della attività volte a conseguire gli obiettivi di conservazione e di gestione;
·riconoscimento a livello mondiale di strumenti di gestione per zone istituiti da pertinenti organizzazioni e convenzioni regionali che soddisfano i criteri adottati.
In tal modo la Commissione si adopera per garantire che lo strumento contribuisca all'attuazione degli impegni internazionali dell'Unione relativi alla creazione di una rete mondiale di sistemi di zone protette gestiti in modo equo ed efficace, ecologicamente rappresentativi e ben collegati e all'adozione di altre misure efficaci di conservazione per zona.
d) Valutazioni d'impatto ambientale (VIA)
La Commissione si adopera per garantire che lo strumento agevoli la valutazione degli impatti cumulativi delle diverse attività che si svolgono nella stessa zona, al fine di prevenire effetti negativi sulla biodiversità marina, anche da parte di attività nuove ed emergenti e tenendo altresì conto dello stato attuale dell'ambiente e degli effetti cumulativi di altre minacce quali il cambiamento climatico. In particolare, la Commissione si adopera per garantire che lo strumento chiarisca, rafforzi e sviluppi gli obblighi di cui all'articolo 206 dell'UNCLOS, per garantire che:
·gli impatti ambientali individuali e cumulativi delle attività soggette alla giurisdizione o al controllo degli Stati parti che possono causare un considerevole inquinamento o cambiamenti significativi e nocivi dell'ambiente marino («effetti nocivi»), compresa la biodiversità marina, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale siano adeguatamente valutati mediante valutazioni d'impatto ambientale e, se del caso, valutazioni ambientali strategiche, e che
·tali effetti nocivi siano identificati e presi in considerazione in qualsiasi processo decisionale e tali attività siano conformi agli obblighi degli Stati, derivanti dall'UNCLOS, di proteggere e preservare l'ambiente marino, anche attraverso l'adozione di misure atte a prevenire e attenuare detti effetti nocivi.
e) Sviluppo di capacità e trasferimento di tecnologie marine
La Commissione si adopera per garantire che lo strumento:
·comprenda disposizioni, in linea con l'UNCLOS, per lo sviluppo di capacità e il trasferimento di tecnologie marine per la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale;
·agevoli la cooperazione internazionale finalizzata allo sviluppo di capacità e al trasferimento di tecnologie marine per conseguire gli obiettivi e soddisfare i requisiti dell'UNCLOS per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale.