Bruxelles, 19.12.2017

COM(2017) 796 final

2017/0354(COD)

PACCHETTO MERCI

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2017) 471 final}
{SWD(2017) 472 final}
{SWD(2017) 475 final}
{SWD(2017) 476 final}
{SWD(2017) 477 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La realizzazione di un mercato unico più equo e approfondito è una delle priorità politiche fondamentali della Commissione europea 1 . Il proseguimento e l'attuazione della strategia per il mercato unico, oggetto della comunicazione "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese" adottata il 28 ottobre 2015 2 , rientrano tra i principali obiettivi del programma di lavoro della Commissione per il 2017 3 .

La libera circolazione delle merci, che tra le quattro libertà fondamentali del mercato unico è quella più progredita, genera circa il 25 % del PIL dell'UE e il 75 % del commercio intra UE. L'UE interviene in circa un sesto degli scambi mondiali di merci e si stima che gli scambi di merci tra gli Stati membri dell'UE (commercio intra UE) siano ammontati a 3 110 miliardi di EUR nel 2016 4 . L'obiettivo di un mercato unico più equo e approfondito resta tuttavia ancora lungi dall'essere conseguito. Laddove mancano norme comuni, il principio del reciproco riconoscimento non è sempre applicato. Il "pacchetto merci", annunciato nel programma di lavoro della Commissione per il 2017, intende affrontare questo problema fondamentale, con un'iniziativa sul reciproco riconoscimento.

Il reciproco riconoscimento è indispensabile per il corretto funzionamento del mercato unico delle merci. In assenza di una legislazione specifica dell'UE, gli Stati membri sono liberi di adottare norme nazionali per stabilire le prescrizioni cui i prodotti devono ottemperare. Tali prescrizioni nazionali possono coesistere in diversi Stati membri, ma, se sono divergenti, possono frapporre ostacoli agli scambi intra UE. Il principio del reciproco riconoscimento stabilisce che le merci legalmente commercializzate in uno Stato membro non dovrebbero essere vietate in un altro Stato membro, salvo che quest'ultimo non abbia fondati motivi per vietarne o limitarne la vendita. Il reciproco riconoscimento si applica ai prodotti che non sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, o che lo sono solo in parte, come un'ampia gamma di prodotti di consumo (prodotti tessili, calzature, articoli per l'infanzia, articoli di gioielleria, articoli per la tavola o mobili).

L'adozione del regolamento (CE) n. 764/2008 5 (il "regolamento") ha rappresentato una risposta parziale 6 alla insufficiente applicazione del principio del reciproco riconoscimento nel settore delle merci, resa necessaria dalla scarsa consapevolezza circa l'esistenza del principio, dall'incertezza giuridica nella sua applicazione e dalla mancanza di cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali. Il regolamento è volto in particolare a definire un quadro procedurale per ridurre al minimo il rischio che le regole tecniche nazionali creino ostacoli illegittimi 7 .

Nel dicembre 2013, nelle conclusioni sulla politica del mercato unico adottate dal Consiglio "Competitività" si osservava che, per migliorare le condizioni quadro per le imprese ed i consumatori nel mercato unico, dovevano essere adeguatamente utilizzati tutti gli strumenti pertinenti, tra cui l'armonizzazione e il reciproco riconoscimento 8 . La Commissione è stata pertanto invitata a riferire al Consiglio in merito ai settori e ai mercati in cui l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, benché più vantaggiosa in termini economici, rimane insufficiente o problematica. Nelle sue conclusioni sulla politica del mercato unico del febbraio 2015, il Consiglio "Competitività" ha sollecitato la Commissione a garantire che il principio del reciproco riconoscimento sia applicato in modo efficace e a presentare, ove opportuno, proposte in tal senso 9 .

In risposta alle indicazioni che il modo in cui funziona il principio potrebbe non essere ottimale e tenendo conto della richiesta del Consiglio, si è proceduto a una valutazione esterna dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento 10 . Sulla base di tale valutazione esterna, la commissione preposta alla verifica del funzionamento del reciproco riconoscimento (REFIT) ha incluso altresì una valutazione del funzionamento del regolamento, al fine di disporre di un panorama completo degli ostacoli che impediscono al reciproco riconoscimento di funzionare in maniera ottimale (di seguito "la valutazione").

Nella valutazione si è giunti alla conclusione che il reciproco riconoscimento non funziona come dovrebbe e che il principio e il regolamento hanno prodotto effetti limitati in vista del conseguimento degli obiettivi previsti in termini di promozione della sensibilizzazione e di accrescimento della certezza del diritto e della cooperazione amministrativa.

La presente iniziativa risponde alle conclusioni della valutazione. Il suo obiettivo generale è realizzare un mercato unico più equo e approfondito per le merci grazie a una maggiore e migliore applicazione del reciproco riconoscimento.

L'obiettivo specifico è quello di migliorare il funzionamento del reciproco riconoscimento proponendo diverse iniziative ambiziose miranti a garantire che siano rispettati i diritti e gli obblighi esistenti che discendono dal relativo principio. In pratica, ciò significa che gli Stati membri continuano a essere in condizione di tutelare i propri legittimi obiettivi pubblici nazionali e di limitare la commercializzazione di merci anche nel caso in cui queste siano legalmente commercializzate altrove, se la loro decisione è giustificata e proporzionata.

In primo luogo, precisare la portata del principio del reciproco riconoscimento, definendo chiaramente quando esso è applicabile, accrescerà la certezza del diritto per le imprese e le autorità nazionali quanto al momento in cui tale principio può essere utilizzato.

In secondo luogo, l'introduzione di un'autodichiarazione, al fine di agevolare la dimostrazione che un prodotto è già legalmente commercializzato, e di un sistema di risoluzione dei problemi in caso di decisioni che negano o limitano l'accesso al mercato aumenterà la certezza del diritto circa l'applicazione del reciproco riconoscimento e ne agevolerà l'applicazione da parte delle imprese; sia le imprese che le autorità nazionali sapranno cosa possono ragionevolmente aspettarsi nel momento in cui il reciproco riconoscimento è, o dovrebbe essere, applicato.

Infine, l'istituzione di una cooperazione amministrativa e l'adozione di uno strumento informatico consentiranno di migliorare la comunicazione, la collaborazione e la fiducia reciproca tra le autorità nazionali facilitando, di conseguenza, il funzionamento del reciproco riconoscimento.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

a)Direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione 11  

La direttiva contribuisce a garantire una maggiore e migliore applicazione del reciproco riconoscimento imponendo agli Stati membri di notificare alla Commissione, oltre che reciprocamente, ogni progetto di "regola tecnica" per i prodotti prima che questa sia adottata nella normativa nazionale. Ciò contribuisce a evitare l'insorgere di nuovi ostacoli agli scambi sotto forma di "regole tecniche" anteriormente all'adozione delle stesse, consentendo alla Commissione e agli Stati membri di verificare che le regole tecniche in questione siano compatibili con il diritto dell'Unione. Questa iniziativa ha un obiettivo complementare differente: essa mette in atto misure correttive al fine di assicurare che le regole, una volta in vigore, vengano applicate correttamente, caso per caso, in modo da rispettare il principio del reciproco riconoscimento.

b)Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti 12  

Tale direttiva è intesa a garantire che i prodotti immessi sul mercato dell'UE siano sicuri. Essa si applica ai prodotti di consumo non armonizzati. Anche il presente progetto di regolamento si applica al settore non armonizzato, ma prende in considerazione le situazioni in cui le autorità competenti di uno Stato membro intendano negare o vietare la commercializzazione o l'uso di un prodotto di consumo non armonizzato, legalmente commercializzato in un altro Stato membro, per motivi diversi dai soli rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori. È il caso, ad esempio, dei prodotti che non sono autorizzati ad essere immessi in commercio per ragioni fondate sulla denominazione, sulla dimensione, sulla composizione o sull'imballaggio, o per motivi ambientali.

c)Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione 13  

Tale regolamento istituisce punti di contatto di prodotti da costruzione con il compito di fornire informazioni sulle disposizioni applicabili alle opere di costruzione e ai materiali da costruzione. La presente iniziativa integra in modo coerente tali punti di contatto. Tuttavia, in numerosi Stati membri, tali punti di contatto sono stati fusi con i punti di contatto per i prodotti, in modo da offrire uno "sportello unico" per le imprese. La presente iniziativa non impedisce tali fusioni in futuro.

d)La rete SOLVIT 14  

SOLVIT è un servizio prestato dalle amministrazioni nazionali in ciascuno Stato membro dell'UE, nonché in Islanda, Liechtenstein e Norvegia, che aiuta le imprese in caso di violazione dei loro diritti da parte della pubblica amministrazione di un altro Stato membro dell'UE, cercando di trovare una soluzione entro 10 settimane. SOLVIT può pertanto essere utilizzato dalle imprese in alternativa ai procedimenti giudiziari nel caso di una decisione nazionale che nega o limita l'accesso al mercato sulla base del principio del reciproco riconoscimento. La presente iniziativa si fonda sulla rete SOLVIT e sul piano d'azione sul potenziamento di SOLVIT 15 recentemente adottato; essa rafforza il meccanismo esistente nel settore delle merci, al fine di agevolare l'impugnazione di decisioni amministrative che negano o limitano l'accesso al mercato sulla base del principio del reciproco riconoscimento.

e)Normativa di armonizzazione dell'Unione

La normativa di armonizzazione dell'Unione e il reciproco riconoscimento sono pienamente complementari. La libera circolazione delle merci nel mercato interno è garantita dalle norme comuni dell'UE sui prodotti (normativa di armonizzazione dell'Unione) e dal principio del reciproco riconoscimento. La normativa di armonizzazione dell'Unione stabilisce prescrizioni comuni circa le modalità di fabbricazione di un prodotto, ma non è fattibile né auspicabile che tale legislazione contempli ogni prodotto e ogni aspetto del prodotto. Si tratta di un processo costoso e dispendioso in termini di tempo, per il quale occorre trovare un giusto equilibrio fra i differenti approcci, che dovrebbe essere riservato a quei prodotti e aspetti dei prodotti alla cui libera circolazione all'interno del mercato unico si frappongono rilevanti ostacoli che non possono essere affrontati diversamente. Se non esistono norme comuni dell'UE, o allorché i prodotti sono solo parzialmente contemplati da norme comuni dell'Unione, gli Stati membri restano liberi di adottare regole tecniche nazionali per stabilire le prescrizioni che tali prodotti devono soddisfare in termini di denominazione, forma, dimensioni, etichettatura o imballaggio, ecc. La presente iniziativa garantisce che in tal caso gli Stati membri rispettino gli articoli 34 e 36 del TFUE e, in particolare, il principio del reciproco riconoscimento.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le seguenti iniziative in corso o programmate a livello dell'UE sono importanti ai fini del reciproco riconoscimento:

a)lo sportello digitale unico 16 che mira a migliorare la disponibilità, la qualità e la reperibilità online delle informazioni e dei servizi di assistenza e delle procedure che sono importanti per le imprese e i cittadini;

b)il piano d'azione sul potenziamento di SOLVIT 17 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Il presente regolamento si fonda sull'articolo 114, paragrafo 1, del TFUE concernente l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, il quale specifica che possono essere adottate misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Il presente regolamento mira a istituire norme e procedure atte ad assicurare che la libera circolazione delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro sia concessa nel pieno rispetto del principio del reciproco riconoscimento. Esso non pregiudica l'autonomia regolamentare degli Stati membri nel settore dei prodotti non armonizzati.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il reciproco riconoscimento si applica soltanto in situazioni transnazionali in cui un operatore economico desideri commercializzare in uno Stato membro un prodotto già legalmente commercializzato in un altro Stato membro. I problemi connessi all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento in tutto il mercato unico non possono essere risolti se gli Stati membri agiscono da soli. Per essere efficace, l'applicazione del principio deve avvenire sulla base di soluzioni comuni applicate in modo uniforme da tutte le autorità nazionali. Solo tali procedure comuni possono garantire che le autorità nazionali applichino il principio in modo uniforme, consentendo in tal modo alle imprese di beneficiare di condizioni di parità di trattamento indipendentemente dal paese in cui esse tentano di commercializzare i propri prodotti. Lasciare gli aspetti procedurali relativi all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento a ogni singolo Stato membro significherebbe indebolire il principio, frammentandone il modus operandi in 28 procedure differenti e forse contraddittorie. L'azione dell'UE è pertanto giustificata e idonea a garantire l'efficace applicazione di questo principio. L'UE ha la responsabilità di agire per assicurare il buon funzionamento del mercato unico delle merci. A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del TFUE il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati. Il divieto delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione di merci è uno dei principi fondamentali del TFUE (articoli 34, 35 e 36).

Proporzionalità

La presente proposta ricerca un giusto equilibrio tra, da un lato, l'autonomia normativa che spetta agli Stati membri ai fini della definizione del livello di protezione che essi ritengono necessario per conseguire interessi pubblici legittimi, e, dall'altro, la necessità di affrontare gli ostacoli che ancora sussistono alla libera circolazione di merci legalmente commercializzate in altri Stati membri, fatti salvi gli articoli 34, 35 e 36 del TFUE.

Le misure di cui alla presente proposta si limitano a quanto necessario per risolvere i problemi individuati e per conseguire gli obiettivi perseguiti. I costi previsti a carico della Commissione e degli Stati membri sono considerati accettabili e saranno compensati dai risparmi realizzati dalle imprese nonché dai benefici conseguiti dalle imprese, dai consumatori e dagli Stati membri.

Scelta dell'atto giuridico

Il presente regolamento si fonda sull'articolo 114 del TFUE. Comprende disposizioni volte a migliorare il funzionamento del mercato unico delle merci, stabilendo norme e procedure per le autorità competenti degli Stati membri e per le imprese in modo da facilitare la libera circolazione delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La valutazione del funzionamento del reciproco riconoscimento nell'ambito delle merci - vale a dire il principio del reciproco riconoscimento e il regolamento sul reciproco riconoscimento - ha esaminato in quale misura il reciproco riconoscimento abbia raggiunto i suoi obiettivi originari in termini di efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto a livello dell'UE. Dai risultati emerge che, nel settore delle merci, il reciproco riconoscimento è ancora pertinente e ha le potenzialità di apportare valore aggiunto all'UE. Offre la possibilità di commercializzare in altri Stati membri i prodotti già legalmente commercializzati altrove. Tuttavia, il principio del reciproco riconoscimento non funziona in maniera ottimale. Nella maggior parte dei casi le imprese che intendono vendere prodotti in un altro Stato membro verificano le norme applicabili in tale Stato membro, e, se tali norme impediscono loro di vendere i prodotti, non fanno affidamento sul principio del reciproco riconoscimento, bensì la maggior parte di esse adegua i propri prodotti a tali norme. Se le imprese tentano di avvalersi del principio del reciproco riconoscimento, le autorità nazionali spesso negano l'accesso al mercato a tali prodotti. Quanto al regolamento, che è stato adottato per agevolare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, emerge in generale dalla valutazione che solo pochi operatori economici ritengono che sia diventato più facile vendere prodotti in altri Stati membri dopo l'entrata in vigore del regolamento. Esso ha avuto un impatto modesto rispetto agli obiettivi fissati, soprattutto perché i requisiti procedurali da esso istituiti si sono rivelati insufficienti per garantire un'applicazione agevole, affidabile e semplice del principio del reciproco riconoscimento. Anche per quanto riguarda la promozione della sensibilizzazione in merito al principio del reciproco riconoscimento gli effetti prodotti sono stati limitati.

Efficacia

Nonostante l'esistenza del principio e l'adozione del regolamento, la libera circolazione delle merci in ambito non armonizzato resta problematica, principalmente a causa della scarsa consapevolezza e conoscenza in materia, dell'incertezza del diritto e della mancanza di fiducia e di cooperazione tra le autorità nazionali. Le imprese incontrano tuttora difficoltà per quanto riguarda l'accesso al mercato, anche nel caso in cui i loro prodotti siano già legalmente commercializzati in altri Stati membri. Pertanto, spesso, devono adattare i loro prodotti o rinunciare ad accedere a un nuovo mercato. Dalla consultazione dei portatori di interessi risulta che la sensibilizzazione in merito al reciproco riconoscimento è aumentata nel corso degli anni, ma non in misura sufficiente. Tutti i portatori di interessi giudicano necessario accrescere la consapevolezza in materia e ritengono che questa dovrebbe essere una delle priorità della Commissione. Il problema della certezza del diritto nell'utilizzo del reciproco riconoscimento continua a rimanere un importante ostacolo alla libera circolazione dei prodotti non armonizzati e uno dei principali motivi per cui le imprese e le autorità nazionali hanno un atteggiamento riluttante nei confronti del reciproco riconoscimento. Quanto alla cooperazione amministrativa, dalla valutazione risulta che essa deve essere ulteriormente rafforzata al fine di facilitare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento.

Efficienza

I portatori di interessi sono stati consultati per valutare in quale misura i costi generati utilizzando il principio e il regolamento sono proporzionati ai benefici conseguiti. Per quanto concerne i costi, il regolamento ne ha generato pochi per le autorità nazionali: i costi connessi all'istituzione e al funzionamento dei punti di contatto (7 417-47 450 EUR sulla base di 1 ETP) nonché alla valutazione di prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro (420 000 EUR in un settore come quello dei fertilizzanti). Tali costi sono ritenuti di media entità. I principali costi sopportati dalle imprese sono piuttosto riconducibili a una non corretta applicazione del reciproco riconoscimento. Le imprese sono costrette ad adattare i propri prodotti, a duplicare le prove e le procedure (1 000-150 000 EUR per prodotto e per mercato) o a perdere opportunità (40 000-500 000 EUR per prodotto e per mercato) perché devono rinunciare ad accedere a un nuovo mercato. La maggior parte di tali costi è stata considerata rilevante. Riguardo al rapporto costi-benefici, le opinioni sono divergenti. Se le autorità nazionali tendono a essere concordi sul fatto che i costi sono proporzionati ai benefici, la maggior parte delle imprese non è d'accordo: esse ritengono che i costi sono rilevanti, mentre i benefici non sono stati conseguiti.

Coerenza

Dalla valutazione condotta emerge che non sembra esservi alcuna contraddizione tra il reciproco riconoscimento e le altre politiche dell'UE volte a completare il mercato interno e a facilitare la libera circolazione delle merci nell'Unione europea. Anzi, il principio del reciproco riconoscimento e il regolamento integrano, e sono coerenti con, una serie di iniziative in questo settore, come ad esempio la direttiva 2001/95/CE 18 relativa alla sicurezza generale dei prodotti, la direttiva (UE) 2015/1535 sulla trasparenza del mercato unico, il regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione, la rete SOLVIT 19 e la normativa di armonizzazione dell'Unione.

Pertinenza

Il reciproco riconoscimento è inteso a conseguire una profonda integrazione del mercato pur rispettando le diversità tra gli Stati membri e la loro autonomia normativa. È considerato un'alternativa all'armonizzazione quando questa non è necessaria, giustificata e proporzionata, consentendo autonomia normativa. Il reciproco riconoscimento assume inoltre particolare importanza ai fini del sostegno dell'innovazione. Nel settore dei nuovi prodotti innovativi non esistono norme armonizzate europee e le imprese devono poter contare su norme/standard esistenti a livello nazionale o addirittura far fronte alla mancanza di tali norme. Il reciproco riconoscimento costituisce l'unica alternativa per le imprese che intendono commercializzare i loro prodotti nuovi/innovativi in altri Stati membri.    

Valore aggiunto a livello dell'UE

Dalla valutazione emerge un largo consenso tra i portatori di interessi circa il fatto che il reciproco riconoscimento apporti un valore aggiunto all'UE. Esso offre la possibilità di commercializzare in altri Stati membri i prodotti già legalmente commercializzati altrove, mantenendo nel contempo l'autonomia normativa degli Stati membri e salvaguardandone le diversità. È ampiamente riconosciuto che gli obiettivi da esso perseguiti possono essere conseguiti solo con un'azione a livello di Unione. Durante tutto il processo di consultazione, i portatori di interessi sono stati praticamente unanimi nel concordare sulla necessità di disporre di uno strumento giuridico dell'UE per pervenire a una maggiore e migliore applicazione del reciproco riconoscimento.

Consultazioni dei portatori di interessi

I membri del comitato consultivo sul reciproco riconoscimento sono stati invitati a fornire feedback nel corso delle ultime riunioni del 2 dicembre 2015 e del 25 ottobre 2016. Alcuni rappresentanti non erano convinti dell'utilità di una revisione completa del regolamento, mentre c'è stata unanimità nel concordare che taluni aggiustamenti sono necessari e che molti problemi possono essere risolti con misure non vincolanti.

Una consultazione pubblica in tutte le lingue ufficiali dell'UE è stata lanciata su un apposito sito Web su Europa tra giugno e settembre 2016. La consultazione pubblica ha ricevuto 153 risposte. Le imprese sono fortemente rappresentate (91), seguite dalle autorità degli Stati membri (45) e dai cittadini (17). Dai risultati della consultazione emerge che, nonostante la sensibilizzazione in merito al reciproco riconoscimento abbia raggiunto un livello elevato, la maggioranza dei rispondenti ritiene che sia tuttora necessario promuoverla. Per quanto riguarda gli ostacoli al funzionamento del reciproco riconoscimento, le imprese hanno individuato nella mancanza di mezzi rapidi di impugnazione delle decisioni nazionali che negano l'accesso al mercato l'ostacolo più rilevante, seguito dalla insufficiente comunicazione tra le autorità. Per quanto riguarda le priorità della Commissione in merito al reciproco riconoscimento, le imprese indicano come massima priorità la necessità di mezzi di ricorso efficaci, mentre gli Stati membri e i cittadini danno la precedenza alla promozione della sensibilizzazione sul reciproco riconoscimento.

La consultazione pubblica è stata integrata da una conferenza dei portatori di interessi organizzata dalla Commissione il 17 giugno 2016. Scopo dell'iniziativa era individuare le principali criticità in merito al funzionamento del reciproco riconoscimento, nonché le possibili prospettive. 144 partecipanti hanno preso parte alla conferenza, in rappresentanza delle imprese (62), delle autorità nazionali (60) e di altri soggetti (22), quali organizzazioni dei consumatori e sindacati. Nel complesso, i partecipanti hanno sostenuto la necessità di migliorare il funzionamento del reciproco riconoscimento e di rafforzare la certezza del diritto per quanto riguarda l'applicazione di tale principio.

Assunzione e uso di perizie

Un'ampia serie di sondaggi, consultazioni e studi, condotti dalla Commissione o da contraenti esterni tra il 2014 e il 2016, offrono una solida base di conoscenze.

Il funzionamento del principio del reciproco riconoscimento è stato oggetto di una valutazione esterna condotta tra il 2014 e il 2015. L'entità del problema e l'impatto delle diverse opzioni previste dalla Commissione sono stati analizzati in uno studio condotto tra il 2016 e il 2017.

Valutazione d'impatto

Per preparare questa iniziativa è stata realizzata una valutazione d'impatto. Da essa emerge che gli scambi per i prodotti oggetto di reciproco riconoscimento sono minori. Dal confronto tra il valore delle esportazioni intra UE e i consumi interni risulta che se per i prodotti armonizzati il valore delle esportazioni all'interno dell'UE è pari al 55 % dei consumi interni, per i prodotti non armonizzati e parzialmente armonizzati rappresenta solo il 35 %. Ciò è attribuibile agli ostacoli incontrati dalle imprese quando tentano di commercializzare i propri prodotti nel quadro del principio del reciproco riconoscimento. I costi finanziari causati dalla mancanza di reciproco riconoscimento sono elevati per le imprese. Ad esempio, si stima che i costi per adeguare i prodotti alle norme nazionali applicabili nel caso in cui il reciproco riconoscimento è negato o non è utilizzato per accedere al mercato ammontino tra i 1 000 e i 150 000 EUR per prodotto e per mercato. I costi legati alla perdita di opportunità, allorché le imprese rinunciano ad accedere al mercato a causa di norme nazionali differenti che richiedono l'adeguamento dei prodotti, sono stati stimati in media tra i 10 000 e i 500 000 EUR per prodotto e per mercato. Uno studio realizzato per il Parlamento europeo 20 ha tentato di quantificare l'entità degli effetti che le barriere non tariffarie al commercio producono sul mercato interno. La sua conclusione è che la riduzione di tali barriere potrebbe determinare un aumento degli scambi intra UE di oltre 100 miliardi di EUR all'anno. Inoltre, nel periodo tra il 2008 e il 2014, circa 0,89 milioni di imprese operavano in settori non armonizzati, ovvero più del 50 % del numero totale delle imprese attive nell'economia manifatturiera. Le microimprese sono circa l'87 % del totale delle imprese. Secondo la relazione sulla competitività 2014 della Commissione, soltanto il 14 % delle PMI opera al di là dei confini nazionali all'interno dell'UE, rispetto all'85,4 % delle grandi imprese manifatturiere.

Il 7 aprile 2017 la valutazione d'impatto ha ottenuto il parere favorevole del comitato per il controllo normativo. Il comitato ha giudicato buona la presentazione globale della valutazione e ha raccomandato, quale ulteriore miglioramento, una più approfondita spiegazione della scelta tra le opzioni e delle modalità della loro applicazione nella pratica. La valutazione dovrebbe anche trarre conclusioni più chiare sulla misura in cui i risultati previsti della revisione avranno un'incidenza sul funzionamento del reciproco riconoscimento nella pratica e contribuiranno al buon funzionamento del mercato interno. Infine, dovrebbe valutare meglio la possibilità di semplificare gli adempimenti amministrativi e di ridurre gli oneri. Le raccomandazioni contenute nel parere favorevole sono state inserite nella relazione. In particolare, sono state delineate con maggior precisione le diverse opzioni così come il modo in cui essi interagiscono tra di loro. La relazione spiega più in dettaglio la maniera in cui queste opzioni funzionano nella pratica, con particolare riguardo alle conseguenze per il mercato dell'opzione prescelta. La relazione illustra inoltre meglio in che modo gli attuali oneri normativi sono dovuti al funzionamento non ottimale del reciproco riconoscimento e indica chiaramente come essi saranno ridotti dalle opzioni prescelte. La scheda riepilogativa e il parere positivo del comitato per il controllo normativo sono disponibili al seguente indirizzo: XXXXX.

Oltre all'opzione 1 (status quo), le opzioni strategiche considerate nella valutazione d'impatto sono le seguenti:

opzione 2 - misure non vincolanti atte a migliorare il funzionamento del reciproco riconoscimento (sensibilizzazione, formazione, scambio di funzionari, ecc.);

opzione 3 - modifiche legislative minime del regolamento (CE) n. 764/2008 (trasparenza delle decisioni amministrative, uso di norme dell'UE, ampliamento del ruolo dei punti di contatto per i prodotti);

opzione 4 - ampie modifiche legislative del regolamento (CE) n. 764/2008 (dichiarazione volontaria sul reciproco riconoscimento, meccanismo di risoluzione dei problemi, rafforzamento dei punti di contatto per i prodotti e della cooperazione);

opzione 5 - autorizzazione preventiva volontaria all'immissione sul mercato.

L'opzione di abrogare il regolamento e quella di proporre ulteriori misure di armonizzazione relative a prescrizioni specifiche di base per taluni aspetti dei prodotti sono state scartate nella fase iniziale, come pure l'introduzione di una dichiarazione di conformità da parte di terzi.

L'opzione preferita è l'opzione 4 [ampie modifiche legislative del regolamento (CE) n. 764/2008], integrata dall'opzione 2 (misure non vincolanti).

L'opzione 2 (misure non vincolanti), sostenuta da tutti i portatori di interessi, è stata ritenuta efficace soltanto se integrata da altri strumenti generali.

L'opzione 3 (modifiche legislative minime del regolamento) è stata ritenuta dagli Stati membri e dagli operatori economici potenzialmente efficace, ma in misura minore rispetto ad altre opzioni.

L'opzione 4 è stata giudicata come la più efficace nel conseguire gli obiettivi strategici e nel ridurre i costi per le imprese.

I portatori di interessi concordano sul fatto che l'opzione 5 (autorizzazione preventiva volontaria) non può eliminare gli ostacoli che si frappongono al reciproco riconoscimento e che sarebbe principalmente fonte di costi. Ad esempio, nel settore dei biocidi, si è stimato che i costi amministrativi relativi a tale procedura sarebbero compresi tra 18 e 20 milioni di EUR all'anno.

Data la complessità e l'eterogeneità dei prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del reciproco riconoscimento, è molto difficile fornire una valutazione quantitativa dei benefici. L'opzione 4, integrata dall'opzione 2, promuoverebbe la sensibilizzazione in materia di reciproco riconoscimento e accrescerebbe la conoscenza di tale principio, apportando nel contempo certezza giuridica in merito alla sua applicazione e migliorando la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. Non solo un numero maggiore di operatori economici verrebbe sensibilizzato in merito alla possibilità di accedere a nuovi mercati, senza ulteriori modifiche ai propri prodotti, ma aumenterebbe la fiducia nel sistema da parte di coloro che sono già informati dell'esistenza di tale principio ma sono riluttanti a ricorrervi. In particolare, ciò dovrebbe facilitare l'immissione sul mercato di prodotti legalmente commercializzati in altri Stati membri, inquadrando e razionalizzando le discussioni sulla possibilità o meno che il prodotto sia immesso sul mercato sulla base del reciproco riconoscimento e riducendo il rischio di vedersi negare l'accesso al mercato. Ciò ridurrebbe in modo significativo i costi per le imprese in termini di informazione, di adattamento, di ritardo nell'accesso al mercato e di perdita di opportunità. Anche gli Stati membri trarrebbero vantaggio da questa combinazione di opzioni in quanto sarebbero incentivati a ricercare una più coerente e corretta applicazione del principio del reciproco riconoscimento. La riduzione delle barriere commerciali in generale (vedi sopra) potrebbe comportare un aumento degli scambi intra UE superiore a 100 miliardi di EUR all'anno.

Analogamente risulta estremamente difficile fornire una valutazione quantitativa dei costi delle opzioni preferite. I costi per gli operatori economici sono da ritenersi minimi; ciò vale anche per la dichiarazione volontaria sul riconoscimento reciproco i cui costi sono stati stimati come adempimenti amministrativi minimi (un operatore economico impiega in media 20 minuti per compilare la dichiarazione). Gli Stati membri e la Commissione potrebbero sostenere determinati costi necessari, stimati come segue: l'opzione delle misure non vincolanti comporta costi relativi all'organizzazione e al coordinamento di eventi di sensibilizzazione e di formazione (500 000 EUR), nonché costi connessi al programma di scambio di funzionari (100 000 EUR). Il meccanismo di risoluzione dei problemi comporta un aumento del carico di lavoro per la Commissione, in termini di personale chiamato a occuparsi dei ricorsi (3-4 ETP aggiuntivi). Anche incrementare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri comporta determinati costi, stimati in 1 200 000 EUR all'anno.

Efficienza normativa e semplificazione

L'iniziativa è stata collegata al programma REFIT in quanto un funzionamento non ottimale del reciproco riconoscimento si ripercuote sul funzionamento del mercato interno. La valutazione ha esaminato il modo in cui è possibile ridurre gli oneri normativi. Si è concluso che il malfunzionamento del reciproco riconoscimento costituisce, di fatto, un onere normativo che crea ostacoli agli scambi. Pertanto, qualsiasi sforzo per migliorare il funzionamento del reciproco riconoscimento comporterebbe semplificazioni per le imprese, ad esempio facilitando l'accesso a nuovi mercati. L'introduzione di una dichiarazione volontaria sul reciproco riconoscimento avrà un forte impatto sulla riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori economici. La razionalizzazione delle procedure di accesso al mercato e una maggiore comunicazione con le autorità nazionali faciliteranno l'accesso al mercato, riducendo quindi i costi per gli operatori economici. Il miglioramento della cooperazione e della comunicazione tra le autorità contribuirà inoltre ad aumentare la fiducia e, di conseguenza, a ridurre i ritardi nella valutazione dei prodotti sul mercato.    

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta necessita di risorse umane e amministrative e di stanziamenti operativi, come indicato nella scheda finanziaria.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Ogni cinque anni la Commissione riesamina l'applicazione del regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuterà il funzionamento del regolamento e del principio del reciproco riconoscimento in base, se del caso, a criteri di efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto a livello dell'UE, nonché i loro effetti sulla libera circolazione delle merci e sul mercato interno delle merci, sulla scorta del feedback ricevuto dai portatori di interessi, incluse le pertinenti informazioni fornite dagli Stati membri. Saranno presi in considerazione indicatori specifici atti a consentire di valutare gli effetti del regolamento, quali il numero di notifiche da parte delle autorità competenti attraverso il sistema di supporto all'informazione e alla comunicazione, la velocità delle procedure attuate o il numero di scambi di informazioni tra le autorità competenti e i punti di contatto per i prodotti.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento, che è quello di stabilire norme e procedure per garantire il diritto alla libera circolazione di merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del regolamento.

L'articolo 3 contiene le definizioni pertinenti per il regolamento.

L'articolo 4 prevede una dichiarazione sul reciproco riconoscimento, da utilizzare su base volontaria da parte degli operatori economici al fine di rendere più semplice per loro dimostrare che un prodotto è stato legalmente commercializzato in un altro Stato membro. Esso stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte da tale dichiarazione e chiarisce che può essere fornita online.

L'articolo 5 stabilisce la procedura che le autorità competenti degli Stati membri devono seguire nel valutare se le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro possano essere commercializzate sul loro territorio sulla base del principio del reciproco riconoscimento.

L'articolo 6 contiene prescrizioni riguardanti la sospensione temporanea di merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro, nel caso in cui tali merci comportino gravi rischi per la salute e la sicurezza o siano contrarie alla moralità pubblica o alla pubblica sicurezza.

L'articolo 7 evita la duplicazione di notifiche alla Commissione, quando la decisione amministrativa da notificare è anche una misura che rientra nell'ambito del sistema RAPEX.

L'articolo 8 prevede un meccanismo di risoluzione dei problemi nel quadro del reciproco riconoscimento per consentire agli operatori economici di impugnare una decisione amministrativa che nega o limita l'accesso al mercato, ricorrendo in primo luogo alla rete SOLVIT. Tale decisione amministrativa è sottoposta a una valutazione da parte della Commissione su richiesta del centro SOLVIT competente.

L'articolo 9 stabilisce i compiti dei punti di contatto per i prodotti.

L'articolo 10 definisce il quadro di riferimento per la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti.

L'articolo 11 prevede uno strumento informatico da utilizzare per la comunicazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri nonché tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione.

L'articolo 12 prevede il finanziamento delle attività da svolgere a sostegno del presente regolamento.

L'articolo 13 chiarisce in che modo gli interessi finanziari dell'Unione saranno tutelati.

L'articolo 14 prevede che la Commissione informi periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al funzionamento del reciproco riconoscimento, compreso il funzionamento del presente regolamento.

L'articolo 15 istituisce un comitato e definisce le competenze di esecuzione che il presente regolamento conferisce alla Commissione.

L'articolo 16 abroga il regolamento (CE) n. 764/2008.

L'articolo 17 specifica la data di entrata in vigore e di applicazione del presente regolamento.

L'allegato contiene un modello standard per la dichiarazione sul reciproco riconoscimento.

2017/0354 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 21 , deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale la libera circolazione delle merci è garantita secondo le disposizioni dei trattati. Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Il divieto riguarda ogni misura nazionale in grado di ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intra UE di merci. La libera circolazione delle merci è garantita nel mercato interno tramite l'armonizzazione a livello di Unione delle norme che fissano requisiti comuni per la commercializzazione di talune merci oppure, per i prodotti o gli aspetti dei prodotti non oggetto di norme di armonizzazione dell'Unione, tramite l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento.

(2)Ostacoli alla libera circolazione delle merci tra Stati membri possono essere illegittimamente creati nel caso in cui, in assenza di norme di armonizzazione dell'Unione in merito a prodotti o a un determinato aspetto dei prodotti, l'autorità competente di uno Stato membro applichi a quel tipo di merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro norme nazionali che richiedono che esse devono soddisfare talune prescrizioni tecniche in termini ad esempio di denominazione, forma, dimensioni, peso, composizione, presentazione, etichettatura o imballaggio. L'applicazione di tali norme a merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro potrebbe essere in contrasto con gli articoli 34 e 36 del trattato, anche qualora si applichino indistintamente a tutte le merci.

(3)Il principio del reciproco riconoscimento discende dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. In base a tale principio, gli Stati membri non possono vietare la vendita sul loro territorio di merci che siano legalmente commercializzate in un altro Stato membro, anche qualora siano state prodotte o fabbricate conformemente a regole tecniche differenti. Il principio non è tuttavia assoluto. Gli Stati membri possono opporsi all'immissione in commercio di merci legalmente commercializzate altrove, se tali restrizioni sono giustificate dai motivi enunciati all'articolo 36 del trattato o sulla base di altri motivi imperativi di interesse generale, che in entrambi i casi sono proporzionati all'obiettivo perseguito.

(4)La nozione di motivi imperativi di interesse generale è un concetto in evoluzione elaborato dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza in relazione agli articoli 34 e 36 del trattato. Tale concetto comprende, fra l'altro, l'efficacia dei controlli fiscali, la lealtà delle operazioni commerciali, la protezione dei consumatori, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del pluralismo della stampa e il rischio di grave pregiudizio per l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Tali motivi imperativi, allorché tra uno Stato membro e l'altro esistono legittime differenze, possono giustificare l'applicazione di norme nazionali da parte delle autorità competenti. Tali decisioni devono tuttavia essere debitamente giustificate, e il principio di proporzionalità deve essere sempre rispettato, accertando se l'autorità competente abbia scelto effettivamente la decisione meno restrittiva possibile. Inoltre, le decisioni amministrative che limitano o negano l'accesso al mercato di merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro non devono essere basate sul mero fatto che le merci oggetto della valutazione soddisfino il legittimo obiettivo pubblico perseguito dallo Stato membro in un modo diverso da quello con cui le merci nazionali conseguono tale obiettivo in tale Stato membro.

(5)Il regolamento (CE) n. 764/2008 22 è stato adottato al fine di facilitare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, istituendo procedure atte a ridurre al minimo il rischio di creare ostacoli illegittimi alla libera circolazione delle merci che sono già state legalmente commercializzate in un altro Stato membro. Nonostante l'adozione di tale regolamento, sussistono ancora numerosi problemi per quanto riguarda l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento. Dalla valutazione condotta tra il 2014 e il 2016 è emerso che il principio non funziona come dovrebbe e che il regolamento (CE) n. 764/2008 ha avuto scarso successo nell'agevolarne l'applicazione. Gli strumenti e le garanzie procedurali predisposte dal regolamento (CE) n. 764/2008 non hanno conseguito l'obiettivo di migliorare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento. Ad esempio, la rete dei punti di contatto per i prodotti che è stata istituita allo scopo di fornire informazioni agli operatori economici sulle norme nazionali applicabili e sull'applicazione del reciproco riconoscimento è poco conosciuta o poco utilizzata dagli operatori economici. Nell'ambito della rete, la collaborazione tra le autorità nazionali è insufficiente. Solo raramente è rispettato l'obbligo di notificare le decisioni amministrative che negano o limitano l'accesso al mercato. Di conseguenza, permangono ostacoli alla libera circolazione delle merci nel mercato interno.

(6)Nel dicembre 2013, nelle conclusioni sulla politica del mercato unico adottate dal Consiglio "Competitività" si osservava che, per migliorare le condizioni quadro per le imprese e i consumatori nel mercato unico, dovevano essere adeguatamente utilizzati tutti gli strumenti pertinenti, tra cui il reciproco riconoscimento. Il Consiglio ha invitato la Commissione a riferire sui casi in cui il funzionamento del principio del reciproco riconoscimento risulta tuttora inadeguato o problematico. Nelle sue conclusioni sulla politica del mercato unico del febbraio 2015, il Consiglio "Competitività" ha sollecitato la Commissione ad adottare iniziative per garantire che il principio del reciproco riconoscimento sia applicato in modo efficace e a presentare proposte in tal senso.

(7)Il regolamento (CE) n. 764/2008 presenta diverse criticità e dovrebbe pertanto essere riveduto e rafforzato. Per motivi di chiarezza, il regolamento (CE) n. 764/2008 dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe stabilire procedure chiare idonee a garantire la libera circolazione delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e ad assicurare che la libertà di circolazione possa essere limitata solo se gli Stati membri hanno legittimi motivi di interesse generale per agire in tal senso e la restrizione è proporzionata. Esso garantisce che gli esistenti diritti e obblighi che discendono dal principio del reciproco riconoscimento siano osservati sia dagli operatori economici sia dalle autorità nazionali.

(8)Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'ulteriore armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione delle merci, ove opportuno, nell'intento di migliorare il funzionamento del mercato interno.

(9)Gli ostacoli agli scambi possono anche derivare da misure di altro tipo che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 34 e 36 del trattato. Tali misure possono includere, ad esempio, le specifiche tecniche fissate per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o le prescrizioni di usare le lingue ufficiali negli Stati membri. Tali misure non dovrebbero costituire tuttavia regole tecniche nazionali ai sensi del presente regolamento e non dovrebbero rientrare nel suo ambito di applicazione.

(10)Negli Stati membri viene talvolta data attuazione alle regole tecniche nazionali mediante una procedura di autorizzazione preventiva, in base alla quale prima che le merci possano essere immesse su tale mercato deve essere ottenuta l'approvazione formale da parte di un'autorità competente. L'esistenza di una procedura di autorizzazione preventiva limita di per sé la libera circolazione delle merci. Pertanto, per essere giustificata in relazione al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato interno, una siffatta procedura deve perseguire un obiettivo di interesse generale riconosciuto dal diritto dell'Unione e deve essere proporzionata e non discriminatoria. La conformità di tale procedura al diritto dell'Unione è valutata alla luce delle considerazioni figuranti nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Di conseguenza, le decisioni amministrative che negano o limitano l'accesso al mercato esclusivamente in ragione del fatto che le merci non dispongono di un'autorizzazione preventiva valida dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Qualora, tuttavia, sia stata presentata una domanda di autorizzazione preventiva obbligatoria delle merci, qualunque decisione amministrativa intesa a respingere la domanda sulla base di una regola tecnica applicabile in tale Stato membro dovrebbe essere adottata conformemente al presente regolamento, in modo che il richiedente possa beneficiare della protezione procedurale prevista dal presente regolamento.

(11)È importante chiarire che tra i tipi di merci oggetto del presente regolamento rientrano i prodotti agricoli. L'espressione "prodotti agricoli" comprende i prodotti della pesca, come stabilito all'articolo 38, paragrafo 1, del trattato.

(12)È importante chiarire che il termine "produttore" comprende non solo il fabbricante delle merci, ma anche la persona che si presenta come il produttore delle merci, come i prodotti agricoli, che non sono state ottenute tramite un processo di fabbricazione.

(13)Dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le pronunce dei giudici nazionali che valutano, in base all'applicazione di una regola tecnica nazionale, la legittimità della mancata concessione dell'accesso al mercato di uno Stato membro a merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro così come le pronunce dei giudici nazionali che applicano sanzioni.

(14)Per beneficiare del principio del reciproco riconoscimento, le merci devono essere legalmente commercializzate in un altro Stato membro. Dovrebbe essere chiarito che, affinché possano essere considerate legalmente commercializzate in un altro Stato membro, le merci devono rispettare le pertinenti norme applicabili in tale Stato membro ed essere messe a disposizione degli utilizzatori finali in detto Stato membro.

(15)Gli elementi di prova richiesti per dimostrare che le merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Ciò comporta inutili oneri, ritardi e costi aggiuntivi per gli operatori economici e impedisce alle autorità nazionali di ottenere le informazioni necessarie per valutare le merci in modo tempestivo. Ciò potrebbe ostacolare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento. È pertanto indispensabile rendere più facile per gli operatori economici dimostrare che le proprie merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro. Gli operatori economici dovrebbero essere in grado di beneficiare di un processo di autodichiarazione, che dovrebbe fornire alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sulle merci e sulla loro conformità alle norme applicabili in tale altro Stato membro. L'uso della dichiarazione non impedisce alle autorità nazionali di adottare una decisione che limiti l'accesso al mercato, a condizione che tale decisione sia proporzionata e rispetti il principio del reciproco riconoscimento e il presente regolamento.

(16)Il produttore, o il rappresentante del produttore, dovrebbe essere responsabile dell'inserimento dei dati in sede di compilazione della dichiarazione sul reciproco riconoscimento in quanto è il produttore che conosce meglio i suoi prodotti. Tuttavia, a essere informato che le merci vengono messe a disposizione degli utilizzatori finali nello Stato membro in questione potrebbe essere più un importatore o un distributore, che non l'effettivo produttore. Dovrebbe pertanto essere consentito a un altro operatore economico di inserire queste informazioni in sostituzione del produttore.

(17)La dichiarazione sul reciproco riconoscimento dovrebbe continuare a fornire informazioni corrette e complete sulle merci in qualsiasi momento in futuro. La dichiarazione dovrebbe pertanto essere aggiornata, se necessario, per tener conto di variazioni, ad esempio modifiche delle pertinenti regole tecniche.

(18)Al fine di garantire che le informazioni contenute in una dichiarazione sul reciproco riconoscimento siano complete, dovrebbe essere prevista una struttura armonizzata per tali dichiarazioni ad uso degli operatori economici che intendono presentarle.

(19)È importante garantire che la dichiarazione sul reciproco riconoscimento sia compilata in modo veritiero e preciso. È pertanto necessario prevedere che la responsabilità delle informazioni contenute nella dichiarazione sia in capo agli operatori economici.

(20)Al fine di migliorare l'efficienza e la competitività delle imprese che operano nel settore non armonizzato, dovrebbe essere possibile beneficiare delle nuove tecnologie informatiche per agevolare la presentazione della dichiarazione sul reciproco riconoscimento. Gli operatori economici dovrebbero pertanto poter rendere la loro dichiarazione disponibile online.

(21)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai prodotti dei quali solo alcuni aspetti sono disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione. Nei casi in cui, ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione, gli operatori economici sono tenuti a compilare una dichiarazione UE di conformità per dimostrare di ottemperare a tale normativa, dovrebbe essere consentito di includere le informazioni fornite nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento a norma del presente regolamento in tale dichiarazione UE di conformità.

(22)Nel caso in cui i produttori decidano di non utilizzare il meccanismo della dichiarazione sul reciproco riconoscimento, dovrebbe spettare allo Stato membro richiedere le informazioni che ritiene necessarie per la valutazione delle merci, tenendo debito conto del principio di proporzionalità.

(23)La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio prescrive che gli Stati membri comunichino alla Commissione e agli altri Stati membri ogni progetto di regola tecnica nazionale riguardante qualsiasi prodotto, compresi i prodotti agricoli e della pesca, nonché i motivi che rendono necessario adottare tale regola. È tuttavia necessario assicurare che, in seguito all'adozione di tale regola tecnica nazionale, il principio del reciproco riconoscimento sia applicato correttamente nei singoli casi a specifiche merci. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le procedure per l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento nei singoli casi, ad esempio richiedendo agli Stati membri di indicare le regole tecniche nazionali su cui si basa la decisione amministrativa e il legittimo motivo di interesse generale che giustifica la decisione amministrativa. Tale prescrizione non obbliga tuttavia gli Stati membri a giustificare la regola tecnica nazionale stessa, bensì l'applicazione di tale regola tecnica nazionale in relazione a un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro.

(24)Poiché le decisioni che negano o limitano l'accesso al mercato delle merci già legalmente commercializzate in un altro Stato membro dovrebbero rappresentare un'eccezione al principio fondamentale della libera circolazione delle merci, è opportuno stabilire una chiara procedura finalizzata a garantire che tali decisioni rispettino gli obblighi in essere che discendono dal principio del reciproco riconoscimento. Tale procedura garantisce che le decisioni adottate siano proporzionate e rispettino il principio del reciproco riconoscimento e il presente regolamento.

(25)Allorché sta esaminando le merci prima di decidere se debba o meno negare o limitare l'accesso al mercato, un'autorità competente non dovrebbe essere in grado di prendere decisioni di sospensione dell'accesso al mercato, salvo nei casi in cui è necessario un intervento rapido per impedire che siano pregiudicate la sicurezza e la salute degli utilizzatori o per impedire che le merci vengano rese disponibili se la messa a disposizione di tali merci è soggetta a divieto generale di commercializzazione per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza, inclusa, per esempio, la prevenzione della criminalità.

(26)Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 istituisce un sistema di accreditamento che assicura le reciproca accettazione del livello di competenza degli organismi di valutazione della conformità. Pertanto, le autorità competenti degli Stati membri non dovrebbero respingere i rapporti di prova e i certificati rilasciati da un organismo accreditato di valutazione della conformità per motivi legati alla competenza di tale organismo. Inoltre, al fine di evitare per quanto possibile la duplicazione delle prove e delle procedure che sono state già effettuate in un altro Stato membro, gli Stati membri dovrebbero altresì accettare verbali di prova e certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformità a norma del diritto dell'Unione. Le autorità competenti dovrebbero essere tenute a prendere in debita considerazione il contenuto dei verbali di prova o dei certificati presentati.

(27)La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 24 precisa che possono essere immessi sul mercato soltanto prodotti sicuri e definisce gli obblighi dei produttori e dei distributori riguardo alla sicurezza dei prodotti. Essa conferisce alle autorità il potere di vietare con effetto immediato qualsiasi prodotto pericoloso o di vietare temporaneamente, durante il tempo necessario per i diversi controlli, le verifiche o gli accertamenti di sicurezza, qualsiasi prodotto che potrebbe essere pericoloso. Essa descrive anche la procedura che le autorità devono seguire per applicare opportune misure come quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a f), nel caso di prodotti che presentano un rischio, e stabilisce inoltre l'obbligo di notifica di tali misure alla Commissione e agli altri Stati membri. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere messe in condizione di continuare ad applicare tale direttiva, in particolare le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da d) a f), e paragrafo 3, di tale direttiva.

(28)Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 istituisce, tra l'altro, un sistema di allarme rapido per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Esso impone agli Stati membri l'obbligo di notificare immediatamente alla Commissione, nell'ambito del sistema di allarme rapido, qualsiasi misura da essi adottata che sia intesa a limitare l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi o a ritirarli o a richiamarli per proteggere la salute umana e che esiga un intervento rapido. Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di continuare ad applicare tale regolamento, in particolare le disposizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, e all'articolo 54 di tale regolamento.

(29)Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 istituisce un quadro armonizzato a livello dell'Unione per l'organizzazione di controlli ufficiali, e di attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali, nell'intera filiera agroalimentare, tenendo conto delle norme sui controlli ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 e alla pertinente legislazione settoriale. Il regolamento stabilisce una procedura specifica in modo che gli operatori economici pongano rimedio alle situazioni di non conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di continuare ad applicare tale regolamento, in particolare le disposizioni di cui all'articolo 138 di detto regolamento.

(30)Ogni decisione amministrativa adottata dalle autorità competenti degli Stati membri a norma del presente regolamento dovrebbe precisare quali siano i mezzi di ricorso previsti, in modo che gli operatori economici possano adire il giudice nazionale competente. La decisione dovrebbe anche fare riferimento alla procedura di risoluzione dei problemi di cui al presente regolamento.

(31)Soluzioni efficaci per gli operatori economici che intendono trovare alternative favorevoli per le imprese in caso di impugnazione di decisioni amministrative che negano o limitano l'accesso al mercato sono essenziali per garantire un'applicazione corretta e coerente del principio del reciproco riconoscimento. Al fine di garantire tali soluzioni e allo scopo di evitare spese legali, in particolare per le PMI, gli operatori economici dovrebbero poter disporre di una procedura di risoluzione stragiudiziale dei problemi.

(32)La rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno (SOLVIT) è un servizio offerto dall'amministrazione nazionale di ogni Stato membro nell'intento di trovare soluzioni per i cittadini e le imprese quando i loro diritti sono violati dalle autorità pubbliche di un altro Stato membro. I principi che disciplinano il funzionamento di SOLVIT sono fissati nella raccomandazione 2013/461/UE della Commissione 27 .

(33)Il sistema SOLVIT ha dimostrato di essere un efficace meccanismo di risoluzione stragiudiziale dei problemi che è fornito a titolo gratuito. Esso opera in tempi brevi e offre soluzioni pratiche ai cittadini e alle imprese che incontrano difficoltà nel far riconoscere i loro diritti UE dalle autorità pubbliche. Gli operatori economici dovrebbero pertanto avvalersi in primo luogo di SOLVIT prima di attivare il meccanismo di risoluzione dei problemi di cui al presente regolamento. Se l'operatore economico, il centro SOLVIT competente e gli Stati membri in questione concordano tutti sull'adeguatezza del risultato, non dovrebbe essere necessaria alcuna ulteriore azione.

(34)Tuttavia, se l'approccio informale di SOLVIT non ha successo e permangono seri dubbi in merito alla compatibilità della decisione amministrativa con il principio del reciproco riconoscimento, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di esaminare la questione e di fornire una valutazione che le autorità nazionali competenti sono tenute a prendere in considerazione su richiesta del centro SOLVIT. La Commissione dovrebbe intervenire entro un limite di tempo ragionevole, nel rispetto del codice europeo di buona condotta amministrativa.

(35)Il parere della Commissione in merito a una decisione amministrativa che nega o limita l'accesso al mercato dovrebbe riguardare solo le questioni della sua compatibilità o meno con il principio del reciproco riconoscimento e della sua conformità o meno alle prescrizioni del presente regolamento. Ciò lascia impregiudicati i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 del trattato e l'obbligo degli Stati membri di rispettare le disposizioni del diritto dell'Unione, nel caso in cui i problemi sistemici individuati per quanto riguarda l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento possono essere oggetto di ulteriore esame.

(36)Ai fini del mercato interno delle merci è importante che le imprese, in particolare le PMI, possano ottenere informazioni affidabili e specifiche sulla normativa in vigore in un determinato Stato membro. I punti di contatto per i prodotti dovrebbero svolgere un ruolo importante nel facilitare la comunicazione tra le autorità nazionali e gli operatori economici, attraverso la divulgazione di informazioni sulle regole specifiche per i prodotti e sulle modalità di applicazione nel loro territorio del reciproco riconoscimento. È pertanto necessario rafforzare il ruolo dei punti di contatto per i prodotti quali principali fornitori di informazioni su tutte le regole relative ai prodotti, comprese le regole nazionali oggetto di reciproco riconoscimento.

(37)Per agevolare la libera circolazione delle merci, ai punti di contatto per i prodotti dovrebbe essere richiesto di fornire gratuitamente informazioni in merito alle rispettive regole tecniche nazionali e all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento. I punti di contatto per i prodotti dovrebbero essere adeguatamente attrezzati e dotati delle risorse necessarie. Conformemente al regolamento [sportello digitale unico — COM(2017)256] essi dovrebbero fornire informazioni attraverso un sito web ed essere soggetti ai criteri di qualità previsti da tale regolamento.

(38)La cooperazione tra le autorità competenti è indispensabile per il buon funzionamento del principio del reciproco riconoscimento e per la promozione della cultura del reciproco riconoscimento. I punti di contatto per i prodotti e le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto essere sollecitati a collaborare e a scambiare informazioni e competenze al fine di garantire una corretta e coerente applicazione del principio e del presente regolamento.

(39)Al fine di notificare le decisioni amministrative che negano o limitano l'accesso al mercato, di consentire la comunicazione tra i punti di contatto per i prodotti e di garantire la cooperazione amministrativa, è necessario assicurare che gli Stati membri abbiano accesso a un sistema di supporto all'informazione e alla comunicazione.

(40)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 .

(41)Se ai fini del presente regolamento dovesse essere necessario il trattamento di dati personali, ciò dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 , a seconda dei casi.

(42)Si dovrebbero istituire meccanismi affidabili ed efficienti di monitoraggio per fornire informazioni sull'applicazione del regolamento e sul suo impatto sulla libera circolazione delle merci. Tali meccanismi dovrebbero limitarsi a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(43)Al fine di promuovere la sensibilizzazione in merito al principio del reciproco riconoscimento e di garantire che il presente regolamento sia applicato in modo corretto e coerente, l'Unione dovrebbe finanziare campagne di sensibilizzazione e altre attività correlate nell'intento di rafforzare la fiducia e la collaborazione tra le autorità competenti e gli operatori economici.

(44)Al fine di ovviare alla mancanza di dati precisi sul funzionamento del principio del reciproco riconoscimento e sulla sua incidenza sul mercato unico delle merci, l'Unione dovrebbe finanziare la rilevazione di tali dati.

(45)Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, compresa la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.

(46)La Commissione dovrebbe procedere a una valutazione del presente regolamento. La valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto di possibili ulteriori misure.

(47)È opportuno differire l'applicazione del presente regolamento al fine di consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni da esso stabilite.

(48)La Commissione dovrebbe procedere a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi da esso perseguiti. Per valutare il presente regolamento la Commissione dovrebbe utilizzare i dati rilevati sul funzionamento del principio del reciproco riconoscimento e sulla sua incidenza sul mercato unico delle merci, nonché le informazioni disponibili grazie al sistema di supporto all'informazione e alla comunicazione. La Commissione dovrebbe poter sollecitare gli Stati membri a chiedere le informazioni supplementari necessarie per la valutazione. A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 31 , la valutazione in termini di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto delle opzioni per ulteriori azioni.

(49)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un'agevole, coerente e corretta applicazione del principio del reciproco riconoscimento, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure relative all'applicazione da parte degli Stati membri del principio del reciproco riconoscimento nei singoli casi, in relazione a merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e fatte salve le disposizioni degli articoli 34 e 36 del trattato.

Il presente regolamento prevede anche l'istituzione e la gestione negli Stati membri di punti di contatto per i prodotti nonché la cooperazione e lo scambio di informazioni nel contesto del principio del reciproco riconoscimento.

Articolo 2
Ambito di applicazione 

1.Il presente regolamento si applica a qualsiasi tipo di merci, compresi i prodotti agricoli, e alle decisioni amministrative adottate o da adottare da parte di un'autorità competente di uno Stato membro ("lo Stato membro di destinazione") in relazione a tali merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro, ove tale decisione soddisfi i seguenti criteri:

(a)la base per la decisione è una regola tecnica nazionale applicabile nello Stato membro di destinazione;

(b)l'effetto diretto o indiretto della decisione è quello di negare o limitare l'accesso al mercato nello Stato membro di destinazione.

2.Il riferimento di cui al punto 1 a "decisioni amministrative" comprende qualsiasi atto amministrativo che ha lo stesso o sostanzialmente il medesimo effetto giuridico di una decisione.

3.Ai fini del presente regolamento, per "regola tecnica nazionale" si intende qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di uno Stato membro che presenta i seguenti elementi:

a)la disposizione riguarda un settore o un aspetto che non è oggetto di armonizzazione a livello di Unione;

b)la disposizione vieta la messa a disposizione di merci, o di un tipo di merci, sul mercato interno in tale Stato membro o rende obbligatorio, de iure o de facto, il rispetto della disposizione quando le merci, o un determinato tipo di merci, sono messe a disposizione su quel mercato;

c)la disposizione prevede almeno una delle seguenti alternative:

i)stabilisce le caratteristiche richieste per quelle merci, o per quel tipo di merci, quali i livelli di qualità, le prestazioni o la sicurezza, o le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili alle merci o al tipo di merci per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformità;

ii)stabilisce per tali merci, o per quel tipo di merci, altri requisiti prescritti per motivi di protezione dei consumatori o dell'ambiente e che riguardano il ciclo di vita delle merci dopo la loro messa a disposizione sul mercato interno di tale Stato membro, quali le condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di smaltimento, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura delle merci, o del tipo di merci, o la messa a disposizione delle stesse sul mercato interno di detto Stato membro.

4.Il paragrafo 3, lettera c), punto i), comprende anche i metodi e i processi di produzione utilizzati per i prodotti agricoli, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del trattato, o i prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, così come i metodi e i processi di produzione relativi ad altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi.

5.Un obbligo di autorizzazione preventiva non costituisce, di per sé, una regola tecnica nazionale ai fini del presente regolamento, mentre una decisione di rifiuto dell'autorizzazione preventiva sulla base di una regola tecnica nazionale può costituire una decisione a cui si applica il presente regolamento se soddisfa gli altri requisiti di cui al paragrafo 1.

6.Il presente regolamento non si applica:

a)alle decisioni giurisdizionali adottate dai giudici nazionali;

b)alle decisioni giurisdizionali adottate dalle autorità preposte all'applicazione della legge nel corso della loro attività inquirente o di perseguimento di reati aventi per oggetto termini, simboli o riferimenti materiali a organizzazioni incostituzionali o criminali oppure per reati a sfondo razzista, discriminatorio o xenofobo.

7.Gli articoli 5 e 6 lasciano impregiudicata l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a)articolo 8, paragrafo 1, lettere da d) a f), o paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE;

b)articolo 50, paragrafo 3, lettera a), e articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002;

c)articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)"legalmente commercializzate in un altro Stato membro": le merci o il tipo di merci conformi alle pertinenti norme applicabili in tale Stato membro che sono messe a disposizione degli utilizzatori finali in detto Stato membro;

2)"messa a disposizione sul mercato interno di uno Stato membro": la fornitura delle merci per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel territorio di tale Stato membro nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

3)"limitazione dell'accesso al mercato": l'imposizione dell'adempimento di condizioni prima che le merci possano essere messe a disposizione sul mercato interno dello Stato membro interessato, o di condizioni per il mantenimento delle merci su tale mercato, che in entrambi i casi richiedono la modifica di una o più delle caratteristiche di tali merci di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), punto i), o l'esecuzione di ulteriori prove;

4)"negazione dell'accesso al mercato": in alternativa:

a)il divieto della messa a disposizione delle merci sul mercato interno dello Stato membro interessato o del loro mantenimento su tale mercato;

b)la richiesta del ritiro o del richiamo delle merci da quel mercato;

5)"autorizzazione preventiva": una procedura amministrativa a norma del diritto di uno Stato membro in base alla quale l'autorità competente di tale Stato membro è tenuta, in risposta a una domanda da parte di un operatore economico, a rilasciare un'approvazione formale prima che le merci possano essere messe a disposizione sul mercato interno di tale Stato membro;

6)"produttore": qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica le merci, o che fa progettare o fabbricare le merci, e che le commercializza apponendovi il proprio nome o il proprio marchio o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che, apponendo sulle merci il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, si presenta come produttore delle stesse;

7)"rappresentante autorizzato": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal produttore un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione alla messa a disposizione delle merci sul mercato interno in questione;

8)"importatore": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che mette per la prima volta le merci provenienti da un paese terzo a disposizione sul mercato dell'Unione;

9)"distributore": qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura stabilita nell'Unione, diversa dal produttore o dall'importatore, che mette le merci a disposizione sul mercato interno dello Stato membro in questione;

10)"operatore economico": uno qualsiasi dei seguenti soggetti: il produttore, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore;

11)"utilizzatore finale": qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell'Unione, a cui le merci sono o sono state messe a disposizione in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali;

12)"legittimo motivo di interesse generale": uno dei motivi enunciati all'articolo 36 del trattato o qualsiasi altro motivo imperativo di interesse generale.

Capo II
Procedure relative all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento nei singoli casi

Articolo 4
Dichiarazione sul reciproco riconoscimento

1.Il produttore delle merci, o di un determinato tipo di merci, che sono o devono essere messe a disposizione sul mercato interno di uno Stato membro ("lo Stato membro di destinazione") può redigere una dichiarazione ("dichiarazione sul reciproco riconoscimento") al fine di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione che le merci, o quel tipo di merci, sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

In alternativa, il produttore può incaricare il suo rappresentante autorizzato di redigere la dichiarazione per suo conto.

Nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento, le informazioni specifiche relative alla commercializzazione delle merci o di un tipo di merci possono tuttavia essere inserite da qualsiasi operatore economico.

2.La dichiarazione sul reciproco riconoscimento segue la struttura e contiene le informazioni specificate nell'allegato.

La dichiarazione è compilata in una delle lingue ufficiali dell'Unione e, se tale lingua non è quella prescritta dallo Stato membro di destinazione, è tradotta dagli operatori economici nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro di destinazione.

3.Gli operatori economici sono responsabili del contenuto e dell'esattezza delle informazioni che essi stessi forniscono nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento.

4.Gli operatori economici si accertano che la dichiarazione sia mantenuta aggiornata in qualsiasi momento per tener conto di eventuali modifiche delle informazioni da essi fornite nella dichiarazione.

5.La dichiarazione sul reciproco riconoscimento può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro di destinazione ai fini di una valutazione da effettuare ai sensi dell'articolo 5. Può essere trasmessa su supporto cartaceo o per via elettronica.

6.Gli operatori economici possono rendere disponibile la dichiarazione su un sito web, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)il tipo o la serie di merci a cui si applica la dichiarazione sono facilmente identificabili sul sito web;

b)il sito web è oggetto di un monitoraggio volto a garantire la disponibilità di tale dichiarazione e l'accesso alla stessa;

c)sono fornite istruzioni sulle modalità di navigazione all'interno del sito web e di accesso alla dichiarazione.

7.Se una dichiarazione sul reciproco riconoscimento è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro di destinazione conformemente alle disposizioni del presente articolo, ai fini di qualsiasi valutazione delle merci ai sensi dell'articolo 5:

a)la dichiarazione, unitamente a qualsiasi elemento di prova ragionevolmente richiesto dall'autorità competente per verificare le informazioni in essa contenute, è accettata dall'autorità competente come sufficiente a dimostrare che le merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro e

b)l'autorità competente non richiede a un operatore economico la presentazione di altre informazioni o di altra documentazione al fine di dimostrare che le merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

8.Se una dichiarazione sul reciproco riconoscimento non è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro di destinazione conformemente alle disposizioni del presente articolo, l'autorità competente può chiedere a uno qualsiasi degli operatori economici di esibire la seguente documentazione e di fornire le seguenti informazioni per comprovare, ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 5, che le merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro:

a)qualsiasi pertinente informazione sulle caratteristiche delle merci o del tipo di merci in questione;

b)qualsiasi pertinente informazione sul fatto che le merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro;

c)ogni altra informazione che l'autorità competente ritenga utile ai fini della sua valutazione.

9.Nel caso in cui le merci per le quali è trasmessa la dichiarazione sul reciproco riconoscimento siano soggette anche a un atto dell'Unione che richiede una dichiarazione UE di conformità, la dichiarazione sul reciproco riconoscimento può essere inclusa come parte di detta dichiarazione UE di conformità.

Articolo 5
Valutazione delle merci 

1.Nel caso in cui un'autorità competente di uno Stato membro nutra dubbi in merito alle merci che secondo quanto asserito dall'operatore economico sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro, l'autorità competente prende senza indugio contatto con l'operatore economico e procede a una valutazione delle merci.

2.Nell'effettuare le valutazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri tengono debitamente conto del contenuto dei rapporti di prova o dei certificati rilasciati da un organismo di valutazione della conformità e presentati da un operatore economico nel quadro della valutazione. Le autorità competenti degli Stati membri non rifiutano i certificati o i rapporti di prova rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per l'appropriato settore di attività di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 per motivi relativi alla competenza di tale organismo.

3.Se, al termine di una valutazione ai sensi del paragrafo 1, adotta una decisione amministrativa in relazione alle merci, l'autorità competente di uno Stato membro comunica la propria decisione entro un termine di 20 giorni lavorativi all'operatore economico interessato di cui al paragrafo 1, alla Commissione e agli altri Stati membri. La notifica alla Commissione e agli altri Stati membri è effettuata tramite il sistema di cui all'articolo 11.

4.La decisione amministrativa di cui al paragrafo 3 espone le giustificazioni della decisione in maniera sufficientemente dettagliata e motivata da consentire una valutazione della sua compatibilità con il principio del reciproco riconoscimento e con le prescrizioni del presente regolamento.

5. Sono incluse in particolare le seguenti informazioni:

a)la regola tecnica nazionale su cui si basa la decisione;

b)il legittimo motivo di interesse generale che giustifica la decisione;

c)le prove tecniche o scientifiche considerate, compresi gli sviluppi tecnici o scientifici che si sono verificati successivamente all'adozione della regola tecnica nazionale;

d)una sintesi delle argomentazioni addotte dall'operatore economico in questione;

e)gli elementi di prova attestanti che la decisione è idonea al conseguimento dell'obiettivo perseguito e si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

6.La decisione amministrativa di cui al paragrafo 3 specifica i mezzi di ricorso previsti dalla normativa in vigore nello Stato membro interessato e i termini temporali applicabili a tali mezzi, e include altresì un riferimento alla procedura di cui all'articolo 8.

7.La decisione amministrativa di cui al paragrafo 3 non prende effetto prima di essere stata notificata all'operatore economico in questione a norma di tale paragrafo.

Articolo 6
Sospensione temporanea dell'accesso al mercato

1.Mentre sta effettuando una valutazione delle merci ai sensi dell'articolo 5, l'autorità competente di uno Stato membro non sospende temporaneamente la messa a disposizione di tali merci sul mercato interno di tale Stato membro, tranne in uno dei seguenti casi:

a)in condizioni di utilizzazione normali o ragionevolmente prevedibili, le merci presentano un rischio grave, anche nei casi in cui gli effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido da parte dell'autorità competente;

b)la messa a disposizione delle merci, o di quel tipo di merci, sul mercato interno dello Stato membro in questione è generalmente vietata in tale Stato membro per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza.

2.L'autorità competente dello Stato membro notifica immediatamente all'operatore economico in questione, alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi sospensione di cui al paragrafo 1. La notifica alla Commissione e agli altri Stati membri è effettuata tramite il sistema di cui all'articolo 11. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, tale notifica è corredata di una motivazione tecnica o scientifica atta a dimostrare le ragioni per cui il caso rientra in tale fattispecie.

Articolo 7
Notifica nel quadro del sistema di scambio rapido di informazione (RAPEX)

1.Se la decisione amministrativa di cui all'articolo 5 oppure la sospensione temporanea di cui all'articolo 6 rientrano tra i provvedimenti che devono essere notificati per mezzo del sistema RAPEX di cui alla direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, non è necessaria una notifica separata alla Commissione ai sensi del presente regolamento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)la notifica RAPEX precisa che la notifica del provvedimento vale anche come notifica ai sensi del presente regolamento;

b)la notifica RAPEX è corredata degli elementi di prova richiesti per la decisione amministrativa ai sensi dell'articolo 5 o per la sospensione temporanea ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 8
Procedura di risoluzione dei problemi

1.Il presente articolo si applica se un operatore economico leso da una decisione amministrativa ha sottoposto la decisione alla rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno (SOLVIT) e, nel corso della procedura SOLVIT, il centro di appartenenza chiede alla Commissione di esprimere un parere per aiutarla a risolvere il problema.

2.La Commissione, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, avvia contatti con l'operatore o gli operatori economici interessati e con le autorità competenti che hanno adottato la decisione amministrativa al fine di valutare la compatibilità della decisione amministrativa con il principio del reciproco riconoscimento e con il presente regolamento.

3.Una volta completata la sua valutazione, la Commissione può emettere un parere individuando le criticità che, a suo avviso, dovrebbero essere affrontate nel caso SOLVIT e, ove opportuno, formulando raccomandazioni per contribuire a risolvere il problema.

4.Il parere della Commissione è preso in considerazione nel corso della procedura SOLVIT di cui al paragrafo 1.

Capo III
Cooperazione amministrativa, monitoraggio e comunicazione

Articolo 9
Compiti dei punti di contatto per i prodotti

1.Gli Stati membri designano e gestiscono sul proprio territorio punti di contatto per i prodotti e si accertano che i loro punti di contatto dispongano di poteri sufficienti e di risorse appropriate per il corretto svolgimento dei propri compiti. Essi si assicurano che i punti di contatto per i prodotti prestino i propri servizi conformemente al regolamento [sportello digitale unico — COM(2017)256].

2.I punti di contatto per i prodotti forniscono le seguenti informazioni online:

a)informazioni sul principio del reciproco riconoscimento e sull'applicazione del presente regolamento sul territorio di tale Stato membro, comprese le informazioni sulla procedura di cui all'articolo 5;

b)i dati di contatto delle autorità competenti in tale Stato membro grazie ai quali queste possano essere contattate direttamente, compresi quelli delle autorità incaricate di sovrintendere all'attuazione delle regole tecniche nazionali applicabili sul territorio di detto Stato membro;

c)i mezzi di ricorso e le procedure disponibili sul territorio di detto Stato membro in caso di controversia tra l'autorità competente e un operatore economico, compresa la procedura descritta all'articolo 8.

3.Se necessario, a integrazione delle informazioni fornite online ai sensi del paragrafo 2, i punti di contatto per i prodotti trasmettono, su richiesta di un operatore economico o di un'autorità competente di un altro Stato membro, tutte le informazioni utili, come ad esempio una copia in formato elettronico delle regole tecniche nazionali applicabili a merci specifiche o a uno specifico tipo di merci sul territorio in cui è stabilito il punto di contatto per i prodotti o un link elettronico a tali regole, nonché informazioni se le merci, o quel tipo di merci, sono soggette all'obbligo di autorizzazione preventiva a norma del diritto nazionale.

4.I punti di contatto per i prodotti rispondono entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di cui al paragrafo 3.

5.I punti di contatto per i prodotti non riscuotono alcun diritto per la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 10
Cooperazione amministrativa

1.La Commissione avvia e assicura una cooperazione e uno scambio di informazioni efficienti tra le autorità competenti e i punti di contatto per i prodotti dei vari Stati membri.

2.I punti di contatto per i prodotti dello Stato membro nel quale l'operatore economico sostiene di commercializzare legalmente le sue merci forniscono alle autorità competenti degli altri Stati membri, su richiesta ed entro 15 giorni lavorativi, le informazioni pertinenti relative a tali merci.

3.Gli Stati membri si assicurano che le loro autorità competenti e i punti di contatto per i prodotti partecipino alle attività di cui al paragrafo 1.

Articolo 11
Sistema di supporto all'informazione e alla comunicazione

1.Ai fini degli articoli 5, 6 e 10, si fa ricorso al sistema di supporto all'informazione e alla comunicazione dell'Unione di cui al [regolamento sulla conformità alla normativa di armonizzazione e sulla sua applicazione], fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

2.La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano in dettaglio le particolarità del sistema di cui al paragrafo 1 e le sue funzionalità ai fini del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Capo IV
Finanziamento

Articolo 12
Finanziamento delle attività a sostegno del presente regolamento

1.L'Unione può finanziare le seguenti attività a sostegno del presente regolamento:

a)campagne di sensibilizzazione;

b)istruzione e formazione;

c)scambi di funzionari;

d)funzionamento della cooperazione tra i punti di contatto per i prodotti e sostegno tecnico e logistico per tale cooperazione;

e)rilevazione di dati in merito al funzionamento del principio del reciproco riconoscimento e alla sua incidenza sul mercato unico delle merci.

2.L'assistenza finanziaria dell'Unione in relazione alle attività che rientrano nel presente regolamento è erogata conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 , direttamente o affidando compiti d'esecuzione del bilancio alle entità elencate all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.

3.Gli stanziamenti assegnati alle attività di cui al presente regolamento sono determinati ogni anno dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario in vigore.

Articolo 13
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.La Commissione adotta i provvedimenti atti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile sulla base di documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione in virtù del presente regolamento.

3.L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco secondo le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 34 , per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito del presente regolamento.

4.Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.

Capo V
Procedura di riesame e di comitato

Articolo 14
Valutazione

1.Entro il (...) e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi da esso perseguiti, e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2.Ai fini del paragrafo 1, la Commissione si avvale delle informazioni disponibili nel sistema di cui all'articolo 11 e dei dati rilevati secondo quanto previsto all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e). La Commissione può anche chiedere agli Stati membri di presentare tutte le informazioni pertinenti ai fini della valutazione della libera circolazione delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e dell'efficacia del presente regolamento, nonché una valutazione del funzionamento dei punti di contatto per i prodotti.

Articolo 15
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo VI
Disposizioni finali

Articolo 16
Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 764/2008 è abrogato.

Articolo 17
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.    

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 35  

Titolo 02 - Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

Attività 02 03 - Mercato interno per beni e servizi

Attività 02 03 01 - Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi

1.3.Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 36  

La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Nel dicembre 2013, nelle conclusioni sulla politica del mercato unico adottate dal Consiglio "Competitività" si osservava che, per migliorare le condizioni quadro per le imprese ed i consumatori nel mercato unico, dovevano essere adeguatamente utilizzati tutti gli strumenti pertinenti, tra cui l'armonizzazione e il reciproco riconoscimento. Nelle sue conclusioni sulla politica del mercato unico del febbraio 2015, il Consiglio "Competitività" ha sollecitato la Commissione a garantire che il principio del reciproco riconoscimento sia applicato in modo efficace e a presentare, ove opportuno, proposte in tal senso. In risposta a tali sollecitazioni, il 28 ottobre 2015 la Commissione ha adottato la strategia per il mercato unico "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese". La strategia costituisce uno dei principali obiettivi del programma di lavoro della Commissione per il 2017. Essa sollecita una maggiore e migliore applicazione del reciproco riconoscimento, da realizzarsi attraverso un piano d'azione a livello UE di promozione della sensibilizzazione e una revisione dell'attuale quadro giuridico per introdurre una dichiarazione volontaria di conformità al fine di facilitare la libera circolazione delle merci in tale settore.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n.

Più in particolare, la proposta intende promuovere la libera circolazione delle merci già legalmente commercializzate in un altro Stato membro mediante:

-    l'introduzione di una dichiarazione volontaria di conformità per inquadrare e ottimizzare la discussione tra gli operatori economici e le autorità nazionali sulla legittimità della commercializzazione del prodotto;

-    l'istituzione di una procedura di salvaguardia per mettere a disposizione degli operatori economici mezzi efficienti per impugnare le decisioni amministrative che negano o limitano l'accesso al mercato;

-    il potenziamento dei punti di contatto per i prodotti tramite il rafforzamento del loro ruolo in quanto principali fornitori di informazioni sulle regole nazionali oggetto del reciproco riconoscimento; la proposta consentirà inoltre di migliorare la cooperazione amministrativa tra i punti di contatto in modo da assicurare un efficace scambio di informazioni scavalcando i confini nazionali;

-    l'utilizzo di uno strumento informatico ai fini della comunicazione tra autorità e della notifica di decisioni amministrative che negano l'accesso al mercato;

-    la creazione di una base per un piano d'azione a livello UE di sensibilizzazione sul reciproco riconoscimento.

Attività ABM/ABB interessate

Attività 02 03 - Mercato interno per beni e servizi

Attività 02 03 01 - Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'obiettivo generale dell'iniziativa è realizzare un mercato unico più equo e approfondito per le merci grazie a una maggiore e migliore applicazione del reciproco riconoscimento.

Il suo obiettivo specifico è migliorare il funzionamento del reciproco riconoscimento:

   promuovendo la sensibilizzazione sul tema del reciproco riconoscimento;

   rafforzando per le imprese e le autorità nazionali la certezza del diritto circa i casi in cui il principio del reciproco riconoscimento può essere utilizzato;

   accrescendo la certezza del diritto in merito all'applicazione del reciproco riconoscimento: sia le imprese che le autorità nazionali dovrebbero sapere cosa possono ragionevolmente aspettarsi nei casi in cui il reciproco riconoscimento è, o dovrebbe essere, applicato; per le imprese ciò ridurrà il rischio che i loro prodotti non abbiano accesso al mercato o debbano essere ritirati dal mercato in maniera ingiustificata;

   rafforzando la comunicazione, la cooperazione e la fiducia tra le autorità nazionali, in modo tale che esse possano facilitare il funzionamento del reciproco riconoscimento.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

È prevista la seguente serie di indicatori:

   numero di eventi organizzati (campagne di sensibilizzazione e formazioni) e numero di partecipanti agli eventi o di persone che beneficiano della formazione, nonché il loro livello di soddisfazione;

   numero di funzionari partecipanti alle iniziative di scambio di funzionari;

   numero di notifiche di progetti di norme nazionali contenenti una clausola del reciproco riconoscimento;

   livello di soddisfazione degli operatori economici che utilizzano la dichiarazione sul reciproco riconoscimento e loro feedback in merito alla riduzione dei costi;

   numero di notifiche di decisioni amministrative che negano o limitano l'accesso al mercato;

   numero di casi di ricorso delle imprese alla rete SOLVIT e tasso di risoluzione dei problemi;

   numero di ricorsi alla Commissione e numero di decisioni vincolanti adottate dalla Commissione;

   numero di denunce ricevute in merito all'erronea applicazione del principio del reciproco riconoscimento;

   numero di richieste pervenute ai punti di contatto per i prodotti, termini per fornire risposta e livello di soddisfazione degli operatori economici;

   numero di riunioni organizzate per promuovere la cooperazione amministrativa e numero di partecipanti.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

La proposta mira a ridurre gli oneri amministrativi consentendo di:

-    migliorare la conoscenza circa i casi e le modalità di utilizzo del principio del reciproco riconoscimento;

-    rendere più facile l'accesso alle informazioni in materia di reciproco riconoscimento;

-    agevolare la dimostrazione che un prodotto è stato legalmente commercializzato in un altro Stato membro ed è, di conseguenza, oggetto di applicazione del principio del reciproco riconoscimento;

-    accedere a strumenti efficienti e gratuiti per impugnare le decisioni amministrative che negano o limitano l'accesso al mercato.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Il reciproco riconoscimento si applica soltanto in situazioni transnazionali in cui un operatore economico intende commercializzare in altri Stati membri un prodotto già legalmente commercializzato in uno Stato membro. I problemi connessi all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento in tutto il mercato unico non possono essere risolti se gli Stati membri agiscono da soli. Per essere efficace, l'applicazione del principio deve avvenire sulla base di procedure armonizzate applicate in modo uniforme da tutte le autorità nazionali. Solo tali procedure armonizzate possono garantire che le autorità nazionali applichino il principio in modo uniforme, consentendo in tal modo alle imprese di beneficiare di condizioni di parità di trattamento indipendentemente dal paese in cui esse tentano di commercializzare i propri prodotti. Lasciare gli aspetti procedurali relativi all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento a ogni singolo Stato membro significherebbe indebolire il principio, frammentandone il modus operandi in 28 procedure differenti e forse contraddittorie.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, che discende dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è stata oggetto di numerose comunicazioni interpretative e del regolamento (CE) n. 764/2008. Il regolamento ha previsto numerose garanzie procedurali intese a facilitare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento. Ciononostante, l'applicazione di questo principio è tuttora problematica: la maggior parte degli operatori economici non è a conoscenza dell'esistenza del principio o non fa affidamento su di esso. Le autorità nazionali sono altresì poco propense a concedere l'accesso al mercato ai prodotti già legalmente commercializzati in un altro Stato membro e oggetto di reciproco riconoscimento. Inoltre, la mancanza di dati attendibili ha reso molto difficile la valutazione dell'incidenza che il principio ha sul mercato interno.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta integra ed è coerente con una serie di iniziative nel settore della libera circolazione delle merci, come ad esempio la direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, la direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, il regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione, la rete SOLVIT e la normativa di armonizzazione dell'Unione.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

◻ Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2018 al 2020

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 37  

 Gestione diretta a opera della Commissione

√ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

[...]

[...]

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Ogni cinque anni la Commissione riesaminerà l'applicazione del presente regolamento e presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuterà il funzionamento del regolamento e del principio del reciproco riconoscimento, nonché la loro incidenza sulla libera circolazione delle merci e sul mercato interno delle merci, sulla base del feedback ricevuto dai portatori di interessi, incluse le pertinenti informazioni da parte degli Stati membri.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

L'introduzione di uno strumento informatico per agevolare la comunicazione e la notifica delle decisioni amministrative che negano o limitano l'accesso al mercato comporta alcuni rischi tecnici. Tuttavia la Commissione è proprietaria dello strumento informatico da utilizzare ai fini della proposta ed è responsabile della sua gestione quotidiana, della manutenzione e dello sviluppo. Il fatto che lo sviluppo e l'hosting del sistema siano affidati a un fornitore interno garantisce un elevato livello di continuità operativa.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Al fine di affrontare i rischi individuati al punto 2.2.1, la Commissione organizzerà riunioni periodiche con gli Stati membri e impartirà una formazione e fornirà orientamenti allo scopo di rendere più agevole e facile l'attuazione della proposta.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

I rischi individuati al punto 2.2.1 saranno affrontati mediante la fornitura di assistenza e di informazioni ai portatori di interessi.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, le disposizioni normalmente applicabili alle attività della Commissione, incluso il regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), saranno applicate nel contesto dello sportello digitale unico senza restrizioni.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

0203

Mercato interno per beni e servizi

Diss./Non diss. 38

di paesi EFTA 39

di paesi candidati 40

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

020301

Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi 

Diss.

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

Queste misure saranno coperte dagli stanziamenti già previsti nella programmazione finanziaria ufficiale della Commissione, non sono necessarie risorse supplementari.

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

02 03

Mercato interno per beni e servizi

DG: GROW

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

2018-2020

Stanziamenti operativi

02 03 01

Impegni

(1)

0,700

0,300

1,000

Pagamenti

(2)

0,350

0,500

0,150

1,000

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2 a)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 41  

Numero della linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti
per la DG GROW

Impegni

=1+1a +3

0,700

0,300

1,000

Pagamenti

=2+2a

+3

0,350

0,500

0,150

1,000






 TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 1
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

0,700

0,300

1,000

Pagamenti

=5+ 6

0,350

0,500

0,150

1,000

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

 TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno

2018

Anno
2019

Anno
2020

Anno

Anni successivi

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

2019-2020

DG: GROW

Risorse umane

0,690

0,690

1,380

Altre spese amministrative

0,135

0,195

0,330

TOTALE DG GROW

0,825

0,885

1,710

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,825

0,885

1,710

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

0,700

1,125

0,885

2,710

Pagamenti

0,350

1,325

1,035

2,710

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anni successivi

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

(2018-2020)

RISULTATI

Tipo 42

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 43

Potenziare la cooperazione amministrativa tra i punti di contatto

- Risultato

Scambio

di funzionari 44

 

5

0,200

10

0

15

0

15

150

0,200

- Risultato

Identità visiva per i punti di contatto per i prodotti

1

0,100

0

0

0,100

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

6

0,300

10

0

15

15

150

46

0,300

OBIETTIVO SPECIFICO 2

Sensibilizzazione sul reciproco riconoscimento

- Risultato

Corsi di formazione

20

0,400

40

0,300

40

0

100

0,700

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

20

0,400

40

0,300

40

0

100

0,700

COSTO TOTALE

26

0,700

50

0,300

45

0

146

1,000

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2019

Anno
2020

Anno

Anni successivi

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

(2019-2020)

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

0203

0203

Risorse umane

0,690

0,690

0,138

Altre spese amministrative

0,135

0,195

0,330

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

0,825

0,885

1,710

Esclusa la RUBRICA 5 45
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,825

0,885

1,710

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
2019

Anno
2020

Anno

Anni successivi

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

5

5

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 46

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 aa  47

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

5

5

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

-Sviluppare, applicare e monitorare la politica dell'UE in materia di reciproco riconoscimento delle merci

-Attuare il nuovo regolamento sul reciproco riconoscimento delle merci

-Attuare il piano d'azione sul reciproco riconoscimento delle merci, come indicato nella strategia per il mercato unico [COM(2015)550]

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Ai fini della copertura delle dotazioni supplementari sarà necessaria una riassegnazione almeno parziale, da realizzare nel corso della procedura annuale di bilancio.

La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 48

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo …

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[...]

ALLEGATO

Nome della proposta/iniziativa:

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci

(1)QUANTITÀ e COSTO delle RISORSE UMANE CONSIDERATE NECESSARIE

(2)COSTO delle ALTRE SPESE DI NATURA AMMINISTRATIVA

(3)METODI di CALCOLO UTILIZZATI per STIMARE I COSTI

(a)Risorse umane

(b)Altre spese amministrative

Il presente allegato accompagna la scheda finanziaria legislativa nel corso della consultazione interservizi.

Le tabelle di dati sono utilizzate per compilare le tabelle contenute nella scheda finanziaria legislativa. Esse sono esclusivamente destinate ad uso interno della Commissione.

(1)Costo delle risorse umane considerate necessarie    

◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Anno 2019

Anno 2020

Anno 

Anno N+3

... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

ETP

Stanziamenti

ETP

Stanziamenti

ETP

Stanziamenti

ETP

Stanziamenti

ETP

Stanziamenti

ETP

Stanziamenti

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

AD

5

690 000 EUR

5

690 000 EUR

AST

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

AD

AST

 Personale esterno 49

XX 01 02 01 (dotazione globale)

AC

END

INT

XX 01 02 02 (nelle delegazioni)

AC

AL

END

INT

JED

Altre linee di bilancio (specificare)

Totale parziale - RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

5

690 000 EUR

5

690 000 EUR

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.    

Esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Anno N

Anno N+1

Anno N+2

Anno N+3

... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

ETP

Stanziamenti

ETP

Stanziamenti

ETP

Stanziamenti

ETP

Stanziamenti

ETP

Stanziamenti

ETP

Stanziamenti

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

10 01 05 02 (ricerca diretta)

AD

AST

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

AD

AST

 Personale esterno 50

XX 01 04 yy 
Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

- in sede

AC

END

INT

- nelle delegazioni

AC

AL

END

INT

JED

XX 01 05 02 (ricerca indiretta)

AC

END

INT

10 01 05 02 (ricerca diretta)

AC

END

INT

Altre linee di bilancio (specificare)

Totale parziale - Esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.TOTALE

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

(2)Costo delle altre spese di natura amministrativa

◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2019

Anno
2020

Anno

Anni successivi

... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza
(cfr. punto 1.6)

TOTALE

2019-2020

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

   In sede:

02.010211.00.01.10 - Spese per missioni e di rappresentanza

0,005

0,005

02.010211.00.02.20 - Spese per conferenze e riunioni

0,030

0,090

XX 01 02 11 03 - Comitati 51  

XX 01 02 11 04 - Studi e consulenze

02 03 01 – Sistemi di informazione e gestione

0,100

0,100

XX 01 03 01 - Attrezzature e servizi TIC 52

Altre linee di bilancio (specificare se del caso)

   Nelle delegazioni

XX 01 02 12 01 – Spese per missioni, conferenze e di rappresentanza

XX 01 02 12 02 – Perfezionamento professionale

XX 01 03 02 01 - Costi di acquisto o affitto e spese connesse

XX 01 03 02 02 - Materiale, mobilio, forniture e servizi

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

0,135

0,195

0,330

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.



Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza
(cfr. punto 1.6)

TOTALE

Esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

XX 01 04 yy - Spese di assistenza tecnica e amministrativa (escluso il personale esterno) dagli stanziamenti operativi (ex linee " BA ")

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 03 - Altre spese di gestione per la ricerca indiretta

10 01 05 03 - Altre spese di gestione per la ricerca diretta

Altre linee di bilancio (specificare se del caso)

Totale parziale - Esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

TOTALE

RUBRICA 5 ed esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Il fabbisogno di stanziamenti di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

(3)Metodi di calcolo utilizzati per stimare i costi

(a) Risorse umane

Questa parte stabilisce il metodo di calcolo utilizzato per stimare il fabbisogno di risorse umane (ipotesi sul carico di lavoro, compresi impieghi specifici (profili professionali Sysper 2), categorie di personale e costi medi corrispondenti)

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

NB: I costi medi per ciascuna categoria di personale in sede sono disponibili sul sito BudgWeb:

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx

 Funzionari e agenti temporanei

Il costo medio di un funzionario (espresso in equivalenti a tempo pieno) è di 138 000 EUR.

 Personale esterno

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

Soltanto posti a carico del bilancio della ricerca 

 Personale esterno

(b)Altre spese amministrative

Precisare il metodo di calcolo utilizzato per ciascuna linea di bilancio,

in particolare le ipotesi su cui si basa (ad esempio, il numero di riunioni all'anno, i costi medi, ecc.)

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

Per le missioni, sono previste 5 missioni all'anno, e una missione ha un costo medio di 1 000 EUR.

Il costo medio di una conferenza/riunione di esperti è di 30 000 EUR.

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

(1)    Jean-Claude Juncker, "Un nuovo inizio per l'Europa - Il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico", orientamenti politici per la prossima Commissione europea, discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, 15 luglio 2014: http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/priorities/index_en.htm .
(2)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese" [COM(2015) 550].
(3)    COM(2016) 710 final: http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_it.htm.
(4)    Fonte: Eurostat.
(5)    COM(2014) 910 final: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_it.pdf .
(6)    Diversi altri strumenti consentono la corretta applicazione del principio del reciproco riconoscimento, come la clausola del reciproco riconoscimento e le denunce e le infrazioni in relazione agli articoli 34 e 36 del TFUE. Per maggiori informazioni, si rinvia alla valutazione.
(7)    Cfr. valutazione.
(8)    Conclusioni sulla politica del mercato unico, riunione del Consiglio "Competitività", Bruxelles, 2-3 dicembre 2013: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/139846.pdf .
(9)    Conclusioni sulla politica del mercato unico, riunione del Consiglio "Competitività", Bruxelles, 2-3 marzo 2015: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%206197%202015%20INIT .
(10)    Commissione europea, studio commissionato a Technopolis Group (2015), "Evaluation of the application of the principle of mutual recognition in the field of goods" (Valutazione dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento nel settore delle merci), ENTR/172/PP/2012/FC — LOT 4, condotto tra aprile 2014 e maggio 2015: http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/mutual-recognition/index_en.htm .
(11)    GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.
(12)     GU L 11 del 15.1.2002, pag. 47 .
(13)    GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
(14)     http://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_it.htm .
(15)    COM(2017) 255 final.
(16)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 [COM(2017)256 final].
(17)    COM(2017) 255 final.
(18)    GU L 001 del 15.1.2002.
(19)     http://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_it.htm .
(20)    "The Cost of Non-Europe in the Single Market, 'Cecchini Revisited', An overview of the potential economic gains from further completion of the European Single Market" (Il costo della non Europa nel mercato unico, "Studio Cecchini rivisitato", Una panoramica dei potenziali vantaggi economici derivanti dall'ulteriore completamento del mercato unico europeo), CoNE 1/2014.    http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510981/EPRS_STU(2014)510981_REV1_EN.pdf.
(21)    GU C del , pag. .
(22)    GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21.
(23)    Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(24)    GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(25)    GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(26)    Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(27)    Raccomandazione 2013/461/UE della Commissione, del 17 settembre 2013, sui principi di funzionamento di SOLVIT (GU L 249 del 19.9.2013, pag. 10).
(28)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
(29)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(30)    Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(31)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(32)    Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(33)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(34)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(35)    ABM: activity-based management (gestione per attività) - ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(36)    A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(37)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html .
(38)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(39)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(40)    Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(41)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(42)    I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite, ecc.).
(43)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".
(44)    Impegno nel 2018 e attuazione nel periodo 2018-2020.
(45)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(46)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(47)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(48)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.
(49)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(50)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(51)    Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.
(52)    TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione: consultare DIGIT.

Bruxelles,19.12.2017

COM(2017) 796 final

PACCHETTO MERCI

ALLEGATO

della

proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro


ALLEGATO

Dichiarazione sul reciproco riconoscimento ai sensi del regolamento [XXX/AAAA]

1.Identificatore unico per le merci o il tipo di merci: [Nota: inserire il codice delle merci o altro numero di riferimento che identifica in modo univoco le merci o il tipo di merci]

2.Nome e indirizzo del produttore o del suo rappresentante autorizzato:

3.Descrizione delle merci o del tipo di merci oggetto della dichiarazione: [Nota: la descrizione deve essere sufficiente a consentire l'identificazione di dette merci per motivi di rintracciabilità; se del caso, può essere corredata di una fotografia]

4.Dichiarazione e informazioni sulla legalità della commercializzazione delle merci o del tipo di merci:

4.1.Le merci o il tipo di merci di cui sopra ottemperano alle pertinenti norme applicabili nello Stato membro di seguito indicato: titolo, in ogni caso, delle pertinenti norme applicabili in tale Stato membro:

4.2.Riferimento alla procedura di valutazione della conformità applicabile alle merci o al tipo di merci e/o alle prove effettuate da un organismo di valutazione della conformità (se tale procedura è stata attuata o se tali prove sono state realizzate):

5.Dichiarazione e informazioni sulla commercializzazione delle merci o del tipo di merci:

5.1.Le merci o il tipo di merci sono messe a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato interno di uno Stato membro.

5.2.L'informazione che le merci o il tipo di merci sono messe a disposizione degli utilizzatori finali in detto Stato membro, compresi i dati dettagliati del pertinente Stato membro e la data in cui le merci sono state messe per la prima volta a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato interno di tale Stato membro:    

6.Eventuali altre informazioni ritenute pertinenti ai fini della valutazione se le merci o il tipo di merci sono legalmente commercializzati in tale Stato membro.

7.La presente dichiarazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva dei firmatari:

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma):

E se un altro operatore economico compila il punto 5:

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma):