Bruxelles, 18.12.2017

COM(2017) 757 final

2017/0340(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

La decisione 2005/387/GAI del Consiglio relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive 1 stabilisce una procedura in tre fasi in esito alla quale una nuova sostanza psicoattiva può essere sottoposta a misure di controllo nell'Unione europea.

Il 4 luglio 2017 è stata redatta una relazione congiunta dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) e di Europol, conformemente all'articolo 5 della decisione 2005/387/GAI del Consiglio. Facendo seguito alla richiesta della Commissione e di sette Stati membri e a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della citata decisione, il 15 settembre 2017 il Consiglio ha chiesto di valutare i rischi provocati dal consumo, dalla fabbricazione e dal traffico della nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA), la partecipazione di organizzazioni criminali e le eventuali conseguenze delle misure di controllo da applicare a tale sostanza.

Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione del Consiglio il comitato scientifico dell'OEDT ha valutato i rischi connessi alla sostanza ADB-CHMINACA. Il 14 novembre 2017 è stata presentata alla Commissione e al Consiglio la relazione di valutazione dei rischi, i cui principali risultati sono i seguenti:

·L'ADB-CHMINACA è un cannabinoide sintetico. Presenta effetti simili al THC, che è responsabile dei principali effetti psicoattivi della cannabis, ma possiede una tossicità aggiuntiva tale da mettere in pericolo la vita. L'alta potenza dell'ADB‑CHMINACA e il tenore ampio e variabile della sostanza nelle miscele da fumare generano un elevato rischio di avvelenamento.

·L'ADB-CHMINACA è disponibile nell'Unione europea almeno dall'aprile 2014 ed è stato individuato in 17 Stati membri. In tre Stati membri sono stati registrati 13 decessi correlati all'ADB-CHMINACA. In almeno nove casi l'ADB-CHMINACA è stato la causa del decesso o vi ha probabilmente contribuito.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, entro sei settimane dalla data di ricevimento della relazione di valutazione dei rischi la Commissione presenta al Consiglio un'iniziativa per sottoporre le nuove sostanze psicoattive a misure di controllo in tutta l'Unione, oppure una relazione in cui motiva perché non ritiene necessario presentare una tale iniziativa. Secondo la sentenza della Corte di giustizia del 16 aprile 2015 nelle cause riunite C-317/13 e C-679/13, il Parlamento europeo deve essere consultato prima che sia adottato un atto fondato sull'articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2005/387/GAI del Consiglio.

In base ai risultati della relazione di valutazione dei rischi, la Commissione ritiene che vi siano motivi per sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione. Secondo la relazione di valutazione dei rischi, l'acuta tossicità dell'ADB-CHMINACA è tale che il suo consumo può nuocere gravemente alla salute delle persone.

2.    OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

L'obiettivo della presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è quello di esortare gli Stati membri a sottoporre l'ADB-CHMINACA a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, conformemente agli obblighi che loro incombono ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

2017/0340 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive 2 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo 3 ,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA), che è stata successivamente trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 14 novembre 2017.

(2)L'ADB-CHMINACA è un cannabinoide sintetico. Presenta effetti simili al THC, che è responsabile dei principali effetti psicoattivi della cannabis, ma possiede una tossicità aggiuntiva tale da mettere in pericolo la vita. L'alta potenza dell'ADB-CHMINACA e il tenore ampio e variabile della sostanza nelle miscele da fumare generano un elevato rischio di avvelenamento.

(3)L'ADB-CHMINACA è disponibile nell'Unione europea almeno dall'agosto 2014 ed è stato individuato in 17 Stati membri. Poiché, data la natura dell'ADB-CHMINACA, la sostanza non è oggetto di controlli sistematici, è probabile che le segnalazioni siano incomplete. Nella maggior parte dei casi i quantitativi confiscati si presentavano in forma di materiale erbaceo/vegetale e di polvere e, in misura minore, in altre forme fisiche (ad esempio su carta assorbente). Sono state eseguite più di 630 confische nell'Unione europea.

(4)In tre Stati membri sono stati registrati 13 decessi correlati all'ADB-CHMINACA. In almeno nove casi l'ADB-CHMINACA è stato la causa del decesso o vi ha probabilmente contribuito. Inoltre, uno Stato membro ha comunicato tre casi non mortali di intossicazione acuta associata all'AB-CHMINACA. Data la natura dell'ADB-CHMINACA, è probabile che il numero di casi individuati e segnalati di intossicazioni non mortali e di decessi sia inferiore al reale.

(5)Non esistono informazioni specifiche sulla partecipazione di organizzazioni criminali alla fabbricazione, alla distribuzione (traffico) e alla fornitura dell'ADB-CHMINACA all'interno dell'Unione. I dati disponibili indicano che l'ADB-CHMINACA è prodotto da aziende chimiche site in Cina.

(6)L'ADB-CHMINACA è venduto solitamente, in piccoli e grandi quantitativi, come miscela da fumare "euforizzante legale" ("legal high") e sotto forma di polvere in negozi specializzati ("head shop") e su Internet, come sostituto "legale" della cannabis. Può anche essere venduto direttamente sul mercato delle droghe illecite. Poiché i prodotti di questo tipo raramente espongono gli ingredienti, la maggior parte dei consumatori è inconsapevole del fatto di usare cannabinoidi sintetici in generale e l'ADB-CHMINACA in particolare.

(7)L'ADB-CHMINACA non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario riconosciuto nell'Unione né, a quanto risulta, altrove. Non vi sono indicazioni di un possibile uso dell'ADB-CHMINACA per altre finalità oltre che come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica.

(8)Secondo la relazione di valutazione dei rischi, molte questioni connesse all'ADBCHMINACA poste dalla mancanza di dati sui rischi per la salute delle persone, per la sanità pubblica e per la società potrebbero trovare risposta in seguito a ulteriori ricerche. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi sociali e sanitari rappresentati da questa sostanza forniscono motivi sufficienti per sottoporla a misure di controllo in tutta l'Unione.

(9)L'ADB-CHMINACA non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 né della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. La sostanza non è attualmente oggetto di valutazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.

(10)Poiché 13 Stati membri controllano l'ADB-CHMINACA in base alla legislazione nazionale relativa al controllo delle droghe e quattro Stati membri lo controllano mediante altre misure legislative, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione contribuirebbe a evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dalla sua disponibilità e dal suo consumo.

(11)La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello di Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, è opportuno adottare una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo l'ADB-CHMINACA in tutta l'Unione.

(12)La Danimarca è vincolata dalla decisione quadro 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(13)L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(14)Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA) è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

Articolo 2

Entro [un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione] gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare la nuova sostanza psicoattiva di cui all'articolo 1 a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.
(2)    GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.
(3)    GU C , , p. .