Bruxelles, 30.11.2017

COM(2017) 711 final

2017/0314(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti)
dell'accordo SEE


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) mira a modificare l'allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE per integrare la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi 1 .

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L’allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la politica dell’UE già esistente.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

L’acquis dell’UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell’accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi dell'accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La legislazione da integrare nell’accordo SEE si fonda sull’articolo 91 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 , spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il SEAE, in collaborazione con la Commissione, trasmette il progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. Il SEAE conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione.

Il processo di integrazione dell’acquis dell'UE nell’accordo SEE si svolge in conformità del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo, che conferma l’impostazione adottata.

Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo,

Scelta dell’atto giuridico

In conformità dell'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente

Valutazione d’impatto

Non pertinente

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'integrazione della direttiva 2014/94/UE nell'accordo SEE non avrà alcuna incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Principali adattamenti chiesti dagli Stati EFTA:

adattamento (b), articolo 6

In Islanda l'uso del gas naturale è limitato per mancanza di un mercato, di infrastrutture o di imprese nel settore, sia per il trasporto stradale che per le navi adibite alla navigazione marittima. Non sono mai esistiti un mercato o imprese di questo tipo, né è previsto che emergano in futuro, e non sono ancora state costruite reti per la distribuzione del gas. Pertanto, l'articolo 6 della direttiva 2014/94/UE non dovrebbe applicarsi all'Islanda.

Adattamento (c), direttiva nel suo insieme

In considerazione della sua situazione specifica, il Liechtenstein è stato totalmente esonerato dall'applicazione della direttiva 2009/28/CE sull'uso dell'energia da fonti rinnovabili 3 , che è stata integrata nell'accordo SEE e a cui la direttiva 2014/94/UE fa riferimento in diversi punti.

Il Liechtenstein, che non ha né coste/porti, né aeroporti (tranne un piccolo eliporto) né autostrade e, soprattutto, non fa parte della rete TEN-T, chiede di essere esonerato dall'applicazione della direttiva 2014/94/UE.

2017/0314 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti)

dell'accordo SEE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo 4 , in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 5 ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE.

(3)Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 6 .

(4)L'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato.

(5)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il Presidente

(1)    GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.
(2)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(3)    Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
(4)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(5)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(6)    Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

Bruxelles,30.11.2017

COM(2017) 711 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti)
dell'accordo SEE


ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2017


del


che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi 1 .

(2)L'allegato XIII dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5 (soppresso) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"5a.32014 L 0094: Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

(a)Per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'articolo 3, paragrafo 5, anziché "nel TFUE" leggasi "nell'accordo SEE".

(b)L'articolo 6 non si applica all'Islanda.

(c)La presente direttiva non si applica al Liechtenstein."

Articolo 2

Il testo della direttiva 2014/94/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

2Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Comitato misto SEE

   Il presidente
   
   
   
   I segretari
   del Comitato misto SEE
   

(1)    GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.
(2) *    [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]