Bruxelles, 14.11.2017

COM(2017) 643 final

2017/0297(COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte in Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e all'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Moldova


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

La decisione 2003/17/CE del Consiglio concede l'equivalenza a determinati paesi terzi per quanto riguarda le ispezioni in campo e la produzione di sementi di determinate specie effettuate ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE. Le disposizioni nazionali applicabili alle sementi raccolte e controllate in tali paesi offrono, per quanto concerne le caratteristiche, il regime di esame, l'identificazione, l'etichettatura e il controllo, le stesse garanzie delle condizioni applicabili alle sementi raccolte e controllate nell'Unione europea. Poiché il Brasile e la Moldova non rientrano tra tali paesi terzi, le sementi ivi raccolte non possono essere importate nell'UE.

Il Brasile ha chiesto alla Commissione che le sue sementi di piante foraggere e di cereali siano disciplinate dalla decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza di tali sementi.

La Moldova ha chiesto alla Commissione che le sue sementi di cereali, di piante oleaginose e da fibra e di ortaggi siano disciplinate dalla stessa decisione per quanto riguarda l'equivalenza di tali sementi.

In risposta a tali richieste la Commissione ha esaminato la normativa del Brasile e della Moldova in materia. Ha successivamente esaminato i sistemi di ispezione in campo e di certificazione delle sementi in Brasile e in Moldova. La Commissione ha concluso che le prescrizioni e i sistemi in vigore in tali paesi sono equivalenti a quelli dell'UE e forniscono le stesse garanzie.

È pertanto opportuno che le sementi del Brasile siano considerate equivalenti alle sementi di piante foraggere e di cereali raccolte, prodotte e controllate nell'UE. Il riconoscimento può essere effettuato in virtù di una decisione adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Analogamente, è opportuno che le sementi della Moldova siano considerate equivalenti alle sementi di cereali, di piante oleaginose e da fibra e di ortaggi che sono raccolte, prodotte e controllate nell'UE. Il riconoscimento può essere effettuato in virtù di una decisione adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

2.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il riconoscimento dell'equivalenza delle prescrizioni giuridiche e dei controlli ufficiali di un paese terzo per la certificazione delle sementi è una misura tecnica. Esso comporta la valutazione delle leggi e dei sistemi di controllo in vigore e, di conseguenza, della capacità di un determinato paese terzo di effettuare la certificazione delle sementi. Questa misura è eseguita in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato II della decisione 2003/17/CE. Poiché tale misura non ha alcuna influenza sulle questioni politiche, non è necessaria una valutazione dell'impatto.

Nel corso di riunioni consultive con i portatori di interessi e in occasione di diverse riunioni del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF), il settore delle sementi dell'UE e gli Stati membri hanno invitato la Commissione ad intervenire in materia. La presente decisione dovrebbe comportare vantaggi per le imprese UE del settore delle sementi che operano in Brasile e Moldova, per i potenziali importatori dell'UE di sementi provenienti da questi paesi e per gli agricoltori dell'UE, che potranno quindi avere accesso ad una gamma più ampia di sementi.

La Commissione ha inoltre organizzato una consultazione pubblica di quattro settimane, conclusasi il 22 agosto 2017, sulla tabella di marcia connessa alla presente proposta. I pochi commenti ricevuti sono stati tutti positivi e si esprimono a favore della proposta. Alcuni portatori di interessi si aspettano che l'atto promuova la reciprocità negli scambi di sementi.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'obiettivo della proposta è l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 66/401/CEE, dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 66/402/CEE e dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2002/57/CE; l'inserimento nella decisione 2003/17/CE del Consiglio dell'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE relativo al riconoscimento dell'equivalenza delle sementi di piante foraggere, cereali, ortaggi e piante oleaginose e da fibra raccolte in un paese terzo per quanto riguarda le garanzie e le disposizioni specifiche di tale direttiva; e l'attuazione dell'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2017/0297 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte in Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e all'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Moldova

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere 1 , in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali 2 , in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi 3 , in particolare l'articolo 37, paragrafo 1,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra 4 , in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 5 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 6 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2003/17/CE del Consiglio 7 prevede che, a determinate condizioni, le ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi elencati su determinate colture di sementi debbano essere considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità del diritto dell'Unione e che, a determinate condizioni, le sementi di determinate specie di piante foraggere, di cereali, di barbabietole e di piante oleaginose e da fibra prodotte in tali paesi debbano essere considerate equivalenti alle sementi prodotte in conformità del diritto dell'Unione.

(2)Il Brasile ha presentato una richiesta alla Commissione affinché sia concessa l'equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo di sementi di piante foraggere e di cereali e alle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte e certificate in Brasile.

(3)La Commissione ha esaminato la normativa pertinente del Brasile e, nel 2016, ha svolto un audit riguardante il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi di piante foraggere e di cereali in Brasile, e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione 8 .

(4)A seguito di tale audit è stato concluso che le ispezioni in campo delle colture di sementi, il campionamento, le prove e i controlli ufficiali a posteriori delle sementi di piante foraggere e di cereali sono effettuati in modo appropriato e soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2003/17/CE e le rispettive prescrizioni di cui alle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE. È stato inoltre concluso che le autorità nazionali responsabili dell'attuazione della certificazione delle sementi in Brasile sono competenti e operano in modo appropriato.

(5)La Moldova ha presentato una richiesta alla Commissione affinché sia concessa l'equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo di sementi di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte e certificate in Moldova.

(6)La Commissione ha esaminato la normativa pertinente della Moldova e, nel 2016, ha svolto un audit riguardante il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra in Moldova, e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione 9 .

(7)A seguito di tale audit è stato concluso che le ispezioni in campo delle colture di sementi, il campionamento, le prove e i controlli ufficiali delle sementi di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra sono effettuati in modo appropriato e soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2003/17/CE e le rispettive prescrizioni di cui alle direttive 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE. È stato inoltre concluso che le autorità nazionali responsabili dell'attuazione della certificazione delle sementi in Moldova sono competenti e operano in modo appropriato.

(8)È pertanto opportuno concedere l'equivalenza per quanto riguarda le ispezioni in campo effettuate sulle sementi di piante foraggere e di cereali in Brasile e per quanto riguarda le sementi di piante foraggere e di cereali prodotte in Brasile e ufficialmente certificate dalle autorità di tale paese.

(9)È altrettanto opportuno concedere l'equivalenza per quanto riguarda le ispezioni in campo effettuate sulle sementi di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra in Moldova e per quanto riguarda le sementi di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Moldova e ufficialmente certificate dalle autorità di tale paese.

(10)Esiste nell'Unione una domanda di importazione di sementi di ortaggi provenienti da paesi terzi tra cui la Moldova. Le disposizioni della decisione 2003/17/CE dovrebbero pertanto applicarsi alle sementi di ortaggi di cui alla direttiva 2002/55/CE al fine di far fronte alla domanda di tali sementi originarie della Moldova, come pure di altri paesi terzi in futuro.

(11)Affinché la presente decisione rispetti le norme applicabili dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA), dovrebbe essere fornita una dichiarazione in cui il paese terzo interessato informa in via ufficiale che le sementi sono state sottoposte a campionamento e analizzate in conformità delle norme ISTA relative ai certificati ISTA Orange o ISTA Blue; inoltre le partite di sementi dovrebbero essere accompagnate da tale certificato.

(12)La decisione 2003/17/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Modifiche della decisione 2003/17/CE

La decisione 2003/17/CE è così modificata:

1)all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

"Le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi delle specie indicate nell'allegato I, effettuate nei paesi terzi figuranti in tale allegato, sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, purché:".

2)L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Le sementi delle specie indicate nell'allegato I, prodotte nei paesi terzi figuranti in detto allegato e ufficialmente certificate dalle autorità indicate nello stesso, sono considerate equivalenti alle sementi conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, purché soddisfino le condizioni previste nell'allegato II, sezione B.".

3)L'articolo 3 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.Qualora sementi equivalenti siano "rietichettate e richiuse" nella Comunità, in conformità dei sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale*, si applicano per analogia le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla richiusura degli imballaggi delle sementi prodotte nella Comunità.

Il primo comma lascia impregiudicate le norme dell'OCSE applicabili a tali operazioni.

______________

*Sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, http://www.oecd.org/tad/code/seeds.htm.";

b)al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)se si tratta di piccoli imballaggi CE, quali definiti nelle direttive 66/401/CEE, 2002/54/CE o 2002/55/CE.".

4)Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298.
(2) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309.
(3) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.
(4) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.
(5) GU C […] del […], pag. […].
(6) GU C […] del […], pag. […].
(7) Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10).
(8) Relazione finale dell'audit effettuato in Brasile dall'11 aprile 2016 al 19 aprile 2016 al fine di valutare il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione europea.
(9) Relazione finale dell'audit effettuato nella Repubblica di Moldova dal 14 giugno al 21 giugno 2016 al fine di valutare il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione europea.

Bruxelles, 14.11.2017

COM(2017) 643 final

ALLEGATO

della proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte in Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e all'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Moldova


ALLEGATO

Gli allegati I e II sono così modificati:

1)L'allegato I è così modificato:

a)nella tabella sono inserite le seguenti voci, in ordine alfabetico:

"BR

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Ministero dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento)

Esplanada dos Ministérios, Bloco D

70 043-900 Brasilia-DF

66/401/CEE

66/402/CEE"

"MD

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor [Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare (ANSA)]

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/CEE

2002/55/CE

2002/57/CE";

b)nella nota della tabella sono inseriti i seguenti termini, in ordine alfabetico: "BR - Brasile", "MD - Moldova".

2)L'allegato II è così modificato:

a)nella parte A, punto 1, il quinto trattino è sostituito dal seguente:

"–le sementi di mais e di sorgo, nel caso delle sementi di Zea mays e Sorghum spp. di cui alla direttiva 66/402/CEE,

le sementi di ortaggi, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 2002/55/CEE.".

b)La parte B è così modificata:

i)al punto 1, primo comma, il quinto trattino è sostituito dal seguente:

"–le sementi di mais e di sorgo, nel caso delle sementi di Zea mays e Sorghum spp. di cui alla direttiva 66/402/CEE,

le sementi di ortaggi, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 2002/55/CEE.";

ii)al punto 2.1, i trattini sono sostituiti dal testo seguente:

"–direttiva 66/401/CEE, allegato II,

direttiva 66/402/CEE, allegato II,

direttiva 2002/54/CE, allegato I, parte B,

direttiva 2002/55/CE, allegato II,

direttiva 2002/57/CE, allegato II.";

iii)al punto 2.2, i trattini sono sostituiti dal testo seguente:

"–direttiva 66/401/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,

direttiva 66/402/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,

direttiva 2002/54/CE, allegato II, seconda riga,

direttiva 2002/55/CE, allegato III,

direttiva 2002/57/CE, allegato III, colonne 3 e 4.";

iv)al punto 3.1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"−attestazione che le sementi sono state sottoposte a campionamento e analizzate in conformità dei metodi internazionali in uso: "campionamento e analisi effettuati, in conformità delle norme ISTA relative ai certificati ISTA Orange o ISTA Blue, da... (nome o iniziali della stazione ISTA di analisi delle sementi)",";

v)il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4.Le partite di sementi devono essere accompagnate da un certificato ISTA Orange o ISTA Blue recante le informazioni relative alle condizioni di cui al punto 2.".