Bruxelles, 18.10.2017

COM(2017) 602 final

2017/0262(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 e 134, dei regolamenti tecnici mondiali UN nn. 6 e 15, del regolamento interno del WP.29, degli orientamenti generali per le procedure di regolamentazione UN e delle disposizioni transitorie dei regolamenti UN, e per quanto riguarda le proposte di tre nuovi regolamenti UN, di un nuovo regolamento tecnico mondiale UN e di una nuova Mutual Resolution


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) elabora a livello internazionale prescrizioni armonizzate che mirano a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

In conformità alla decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"). In conformità alla decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo"), l'Unione ha aderito all'accordo parallelo.

Le riunioni del WP.29 UNECE, il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, si svolgono tre volte l'anno: a marzo, giugno e novembre di ogni anno civile. Nel corso di ciascuna sessione sono adottati nuovi regolamenti UN, nuovi regolamenti tecnici mondiali UN (UN GTR) e/o modifiche di regolamenti UN o di regolamenti tecnici mondiali UN (UN GTR) in vigore, per adeguarli ai progressi tecnici. Prima di ogni seduta del WP.29 uno dei sei gruppi di lavoro (GR) in cui esso si articola approva le modifiche da apportare.

Successivamente, nel corso della riunione del WP.29, avviene la votazione finale che approva le modifiche, i supplementi e le rettifiche, se viene raggiunto il quorum e se si manifesta una maggioranza qualificata delle parti contraenti. L'UE è parte contraente di due accordi (accordo del 1958 e accordo del 1998) nell'ambito del WP.29. Di volta in volta viene elaborata una decisione del Consiglio, detta "megadecisione", contenente l'elenco dei regolamenti, delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche; essa autorizza la Commissione a votare a nome dell'Unione durante ciascuna riunione del WP.29.

La presente decisione del Consiglio definisce la posizione dell'Unione nella votazione dei regolamenti, delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche che saranno sottoposti al voto nella riunione di novembre 2017 del WP.29 che si terrà dal 13 al 17 novembre 2017.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta integra ed è pienamente in linea con la politica del mercato interno dell'Unione per quanto concerne l'industria automobilistica.

Il sistema WP.29 rafforza l'armonizzazione internazionale delle norme relative ai veicoli. L'accordo del 1958 svolge un ruolo fondamentale nella realizzazione di tale obiettivo in quanto consente ai costruttori dell'UE di utilizzare un insieme comune di regolamenti sull'omologazione sapendo che i loro prodotti saranno riconosciuti conformi alla legislazione nazionale dalle parti contraenti. Ad esempio, grazie a questo regime, il regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore ha abrogato oltre 50 direttive dell'UE sostituendole con i corrispondenti regolamenti elaborati in forza dell'accordo del 1958.

Un approccio analogo è stato adottato con la direttiva 2007/46/CE che ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN nel sistema UE di omologazione dei veicoli in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. In seguito all'adozione di detta direttiva, i regolamenti UN sono stati progressivamente incorporati nella normativa dell'Unione e inquadrati nell'omologazione UE.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Il sistema WP.29 è collegato alla politica dell'Unione in materia di competitività, su cui la presente iniziativa ha un'incidenza positiva. La presente proposta è inoltre coerente con le politiche dell'Unione in materia di energia e trasporti, che sono tenute in debita considerazione nel processo di elaborazione e adozione dei regolamenti UN che rientrano nel quadro dell'accordo del 1958.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà

Solo l'Unione può votare l'adozione di strumenti internazionali come le proposte di regolamenti UN e di modifica dei regolamenti UN e le proposte di regolamenti tecnici mondiali, nonché la loro integrazione nel sistema di omologazione dei veicoli a motore dell'Unione. Ciò impedisce la frammentazione del mercato interno e garantisce anche norme ambientali e di sicurezza di uguale livello in tutta l'Unione. Ne derivano anche vantaggi in termini di economie di scala: i prodotti possono essere fabbricati per l'intero mercato dell'Unione e per il mercato internazionale, invece di essere adattati per ottenere l'omologazione nazionale di ogni singolo Stato membro.

La presente proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

La presente decisione del Consiglio autorizza la Commissione a votare a nome dell'Unione e, in base all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 97/836/CE del Consiglio, è lo strumento proporzionato per definire una posizione unitaria dell'UE presso l'UNECE riguardo al voto sui documenti di lavoro all'ordine del giorno della riunione del WP.29. La presente proposta soddisfa pertanto il principio di proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza e di protezione pubbliche.

Scelta dell'atto giuridico

In conformità all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE è necessaria una decisione del Consiglio al fine di stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo internazionale.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

La perizia esterna non è pertinente ai fini della presente proposta. Essa è stata tuttavia esaminata dal Comitato tecnico - Veicoli a motore.

Valutazione d'impatto

La presente proposta non può essere oggetto di una valutazione d'impatto in quanto non è di natura legislativa e non sono disponibili né possibili opzioni strategiche alternative.

Efficienza normativa e semplificazione

L'iniziativa non ha alcuna incidenza a livello di oneri amministrativi, in quanto i riferimenti alle modifiche allegati alla megadecisione non introdurranno nuovi obblighi di informazione o altri obblighi amministrativi a carico delle imprese, comprese le PMI. L'obiettivo è al contrario quello di ridurre gli oneri amministrativi poiché l'applicazione di prescrizioni armonizzate su scala mondiale consente ai fabbricanti di presentare la documentazione di omologazione di sistemi e componenti non solo nell'UE, ma anche sui mercati di esportazione dalle parti contraenti dell'accordo del 1958 al di fuori dell'UE.

La proposta ha un impatto assai positivo sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale. L'accettazione, da parte dei partner commerciali dell'UE, di regolamenti sui veicoli armonizzati a livello internazionale è riconosciuta come il modo migliore per eliminare gli ostacoli non tariffari agli scambi e per aprire o ampliare l'accesso al mercato per le imprese del settore automobilistico dell'UE.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente iniziativa non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta definisce la posizione dell'Unione nella votazione:

delle proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 e 134;

delle proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali UN nn. 6 e 15;

delle proposte di tre nuovi regolamenti UN relativi rispettivamente all'omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo, ai sistemi di chiamata di emergenza in caso di incidente (AECS) e ai sistemi di ancoraggio dei seggiolini per bambini;

di una proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale UN relativo alla sicurezza dei veicoli elettrici (EVS);

di una proposta di una nuova Mutual Resolution (M.R.3) degli accordi del 1958 e del 1998, relativa alla qualità dell'aria all'interno del veicolo (VIAQ);

di una proposta di modifica degli orientamenti generali per le procedure di regolamentazione UN e delle disposizioni transitorie dei regolamenti UN; e

di una proposta di modifica del regolamento interno del WP.29.

2017/0262 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 e 134, dei regolamenti tecnici mondiali UN nn. 6 e 15, del regolamento interno del WP.29, degli orientamenti generali per le procedure di regolamentazione UN e delle disposizioni transitorie dei regolamenti UN, e per quanto riguarda le proposte di tre nuovi regolamenti UN, di un nuovo regolamento tecnico mondiale UN e di una nuova Mutual Resolution

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con la decisione 97/836/CE del Consiglio 1 l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto").

(2)Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio 2 , l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo").

(3)La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati conformemente all'accordo del 1958 riveduto ("regolamenti UN") nel sistema UE di omologazione o in quanto prescrizioni da soddisfare ai fini dell'omologazione o in quanto alternative alla normativa dell'Unione. Dall'adozione della direttiva 2007/46/CE i regolamenti UN sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione.

(4)Tenuto conto dell'esperienza e degli sviluppi tecnici, è necessario adattare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche disciplinati dai regolamenti UN nn. 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 e 134 e dai regolamenti tecnici mondiali UN nn. 6 e 15 dell'UN.

(5)Al fine di stabilire prescrizioni uniformi relative all'omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo, ai sistemi di chiamata di emergenza in caso di incidente (AECS) e ai sistemi di ancoraggio dei seggiolini per bambini, è opportuno adottare la proposta di nuovi regolamenti UN in merito tali temi.

(6)Al fine di stabilire prescrizioni uniformi relative alla sicurezza dei veicoli elettrici, è opportuno adottare la proposta di un regolamento tecnico mondiale UN (UN GTR).

(7)Al fine di stabilire le prescrizioni e una procedura di prova armonizzata per misurare le emissioni interne dei veicoli tenendo conto delle norme esistenti, è opportuno adottare la proposta di una nuova Mutual Resolution (M.R.3) relativa alla qualità dell'aria all'interno del veicolo (VIAQ) a norma dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo.

(8)Al fine di chiarire le procedure di regolamentazione in base alla revisione 3 dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate in base a tali prescrizioni 4 , di semplificare i lavori futuri degli organi sussidiari del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29), di evitare divergenze di interpretazione e di garantire una corretta prassi di regolamentazione, è opportuno sostituire gli orientamenti generali per le procedure di regolamentazione UN e le disposizioni transitorie dei regolamenti UN.

(9)Al fine di consentire alle organizzazioni non governative senza status consultivo nel Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite di partecipare alle riunioni del WP.29 in veste consultiva, è opportuno rivedere il regolamento interno del WP.29.

(10)È opportuno definire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e del comitato esecutivo dell'accordo parallelo in merito all'adozione di tali proposte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e del comitato esecutivo dell'accordo parallelo nel periodo dal 13 al 17 novembre 2017 è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).
(2) Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).
(3) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(4) Approvate a nome dell'Unione mediante decisione (UE) 2016/1790 del Consiglio del 12 febbraio 2016 (GU L 274 dell'11.10.2016, pag. 2).

Bruxelles, 18.10.2017

COM(2017) 602 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 e 134, dei regolamenti tecnici mondiali UN nn. 6 e 15, del regolamento interno del WP.29, degli orientamenti generali per le procedure di regolamentazione UN e delle disposizioni transitorie dei regolamenti UN, e per quanto riguarda le proposte di tre nuovi regolamenti UN, di un nuovo regolamento tecnico mondiale UN e di una nuova Mutual Resolution


ALLEGATO

Nota: tutti i documenti di cui alla seguente tabella sono disponibili al pubblico al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2017.html

Reg. n.

Punto all'ordine del giorno

Riferimento del documento

12

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 04 del regolamento n. 12 (meccanismo dello sterzo)

ECE/TRANS/WP.29/2017/118

14

Proposta della serie di modifiche 08 del regolamento UN n. 14 (Ancoraggi delle cinture di sicurezza)

ECE/TRANS/WP.29/2017/119

14

Proposta della serie di modifiche 08 del regolamento UN n. 14 (Ancoraggi delle cinture di sicurezza)

ECE/TRANS/WP.29/2017/128

16

Proposta di supplemento 10 alla serie di modifiche 06 e di supplemento 2 alla serie di modifiche 07 del regolamento n. 16 (Cinture di sicurezza)

ECE/TRANS/WP.29/2017/120

17

Proposta di rettifica 1 della revisione 5 del regolamento UN n. 17 (Resistenza dei sedili)

ECE/TRANS/WP.29/2017/121

17

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 08 del regolamento UN n. 17 (Resistenza dei sedili)

ECE/TRANS/WP.29/2017/122

43

Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 43 (Vetrature di sicurezza)

ECE/TRANS/WP.29/2017/111

43

Proposta di rettifica 6 della revisione 3 del regolamento UN n. 43 (Vetrature di sicurezza)

ECE/TRANS/WP.29/2017/112

43

Proposta di rettifica 1 della revisione 4 del regolamento n. 43 (Vetrature di sicurezza)

ECE/TRANS/WP.29/2017/117

44

Proposta di supplemento 13 alla serie di modifiche 04 del regolamento UN n. 44 (Sistemi di ritenuta per bambini)

ECE/TRANS/WP.29/2017/123

46

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 04 del regolamento UN n. 46 (Dispositivi per la visione indiretta)

ECE/TRANS/WP.29/2017/113

48

Proposta di supplemento 10 alla serie di modifiche 06 del regolamento UN n. 48 (Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)

ECE/TRANS/WP.29/2017/110

49

Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 05 del regolamento UN n. 49 (Motori ad accensione spontanea e dai motori ad accensione comandata a GPL e a GNC)

ECE/TRANS/WP.29/2017/129

49

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 06 del regolamento UN n. 49 (Motori ad accensione spontanea e dai motori ad accensione comandata a GPL e a GNC)

ECE/TRANS/WP.29/2017/130

110

Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 110 (Veicoli a GNC e GNL)

ECE/TRANS/WP.29/2017/114

110

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 110 (Veicoli a GNC e GNL)

ECE/TRANS/WP.29/2017/115

121

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 121 (Identificazione dei comandi, delle spie e degli indicatori)

ECE/TRANS/WP.29/2017/116

129

Proposta di supplemento 6 al regolamento UN n. 129 (Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini)

ECE/TRANS/WP.29/2017/124

129

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 129 (Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini)

ECE/TRANS/WP.29/2017/125

129

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 129 (Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini)

ECE/TRANS/WP.29/2017/126

134

Proposta di supplemento 3 al regolamento UN n. 134 [Autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile (HFCV)]

ECE/TRANS/WP.29/2017/127

Nuovo regolamento UN n. 0

Proposta di nuovo regolamento UN n. 0 relativo all'omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo

ECE/TRANS/WP.29/2017/108

Nuovo regolamento UN

Proposta di nuovo regolamento UN n. XXX relativo ai sistemi di chiamata di emergenza in caso di incidente (AECS)

ECE/TRANS/WP.29/2017/132

Nuovo regolamento UN

Proposta di nuovo regolamento UN n. XXX relativo ai sistemi di ancoraggio ISOFIX, agli ancoraggi delle imbracature superiori ISOFIX e ai posti a sedere i-Size

ECE/TRANS/WP.29/2017/133

GTR n.

Titolo del punto dell'ordine del giorno

Riferimento del documento

UN GTR (nuovo)

Proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale UN (UN GTR) relativo alla sicurezza dei veicoli elettrici (EVS)

ECE/TRANS/WP.29/2017/138

UN GTR 15

Proposta di modifica 3 del regolamento tecnico mondiale UN (UN GTR) n. 15 [Procedura di prova armonizzata a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP)]

ECE/TRANS/WP.29/2017/140

UN GTR 6

Proposta di rettifica 2 della revisione 3 del regolamento tecnico mondiale UN (UN GTR) n. 6 (Vetrature di sicurezza)

ECE/TRANS/WP.29/2017/142

Voce

Titolo del punto dell'ordine del giorno

Riferimento del documento

UN M.R.3

Proposta di una nuova Mutual Resolution (M.R.3) degli accordi del 1958 e del 1998, relativa alla qualità dell'aria all'interno del veicolo (VIAQ)

ECE/TRANS/WP.29/2017/136

Orientamenti generali UN

Progetto di orientamenti generali per le procedure di regolamentazione delle Nazioni Unite e le disposizioni transitorie nei regolamenti UN

ECE/TRANS/WP.29/2017/107 & /107/Corr.1 & /107/Add.1

Regolamento interno del WP.29

Proposta di modifiche del regolamento interno del WP.29

ECE/TRANS/WP.29/2017/137