Bruxelles, 4.10.2017

COM(2017) 567 final

2017/0248(CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda i
soggetti passivi certificati


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta fa parte di un pacchetto legislativo volto a introdurre un sistema dell'IVA definitivo per gli scambi transfrontalieri intraunionali, basato sul principio dell'imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni, al fine di creare un solido spazio unico europeo dell'IVA. Nel programma di lavoro della Commissione per il 2017 1 è stata inclusa una proposta legislativa per un sistema dell'IVA definitivo, più semplice e a prova di frode, per gli scambi intraunionali. Tali proposte per un sistema dell'IVA definitivo per gli scambi transfrontalieri intraunionali prevedono anche miglioramenti all'attuale sistema dell'IVA, come richiesto dagli Stati membri 2 .

Sia per il sistema dell'IVA definitivo che per alcuni dei suddetti miglioramenti del sistema attuale, i soggetti passivi dovrebbero avere la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere lo status di soggetto passivo certificato. La nozione di soggetto passivo certificato dovrebbe consentire di attestare che una determinata impresa può nel complesso essere considerata un contribuente affidabile. Alcune disposizioni di semplificazione connesse al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e alla prova del trasporto dei beni spediti o trasportati in un altro Stato membro, che possono essere vulnerabili alla frode, dovrebbero applicarsi solo se i soggetti passivi certificati sono coinvolti nell'operazione. La nozione di soggetto passivo certificato dovrebbe inoltre permettere un'attuazione graduale del sistema dell'IVA definitivo, in quanto nella prima fase di tale sistema definitivo si applicherebbe l'inversione contabile, per le cessioni intraunionali di beni, nel caso in cui l'acquirente fosse un soggetto passivo certificato. Ciò è giustificato dal fatto che, essendo il soggetto passivo certificato per definizione un contribuente affidabile, non dovrebbero verificarsi frodi dovute alla mancata imposizione dell'IVA su cessioni intraunionali di beni effettuate per un soggetto passivo certificato.

In tale contesto è di fondamentale importanza che le imprese e le amministrazioni fiscali possano verificare immediatamente online lo status di soggetto passivo certificato di un'impresa. A tal fine è necessario che tutti gli Stati membri registrino in un sistema elettronico informazioni sulle imprese e sul loro status di soggetto passivo certificato e che le autorità competenti di ciascuno Stato membro provvedano a che la conferma di tale status sia fornita per tutte le imprese interessate. Tali obblighi degli Stati membri devono essere stabiliti nell'ambito della legislazione in materia di cooperazione amministrativa, ossia del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto 3 (il "regolamento sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA").

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è volta a dare concreta efficacia allo status di soggetto passivo certificato, che costituisce una componente essenziale del sistema dell'IVA definitivo per gli scambi intraunionali basato sul principio dell'imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni, come annunciato nel piano d'azione sull'IVA 4 . Lo status di soggetto passivo certificato è rilevante anche in relazione ad alcuni miglioramenti del sistema attuale chiesti dagli Stati membri, segnatamente per quanto riguarda le norme concernenti le operazioni a catena, le situazioni di call-off stock e la prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie di beni esenti.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La creazione di un sistema dell'IVA semplice, moderno e a prova di frode è una delle priorità di bilancio fissate dalla Commissione per il 2017 5 .

La lotta contro la frode IVA dell'operatore inadempiente costituisce inoltre una delle priorità dell'Unione europea nella lotta alla criminalità nel quadro del ciclo programmatico dell'UE 2014-2017 di Europol 6 . Si può inoltre fare riferimento all'accordo 7 relativo alla creazione della Procura europea (EPPO) che sarà competente, a determinate condizioni, per le frodi in materia di IVA.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Questo articolo dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale europeo, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore della fiscalità indiretta.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

In virtù del principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione può intervenire soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Per la loro stessa natura, le questioni relative alla conservazione di informazioni concernenti lo status di soggetto passivo certificato delle imprese nonché all'accesso a tali informazioni non possono essere decise dai singoli Stati membri, in quanto le imprese e le amministrazioni fiscali di tutti gli Stati membri dovrebbero poter verificare in modo standardizzato lo status di soggetto passivo certificato di imprese stabilite in altri Stati membri. A tal fine è necessario un quadro comune, e un'iniziativa a questo riguardo presuppone una proposta della Commissione volta a modificare il regolamento sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA.

Proporzionalità

La proposta si limita a definire un quadro per lo status di soggetto passivo certificato, mentre le misure operative di controllo e applicazione restano di competenza degli Stati membri. In particolare, la decisione di concedere o revocare lo status di soggetto passivo certificato di singoli soggetti passivi, sulla base di condizioni stabilite di comune accordo, resta di esclusiva competenza degli Stati membri.

Scelta dell'atto giuridico

Poiché il quadro normativo vigente è un regolamento, può essere modificato soltanto da un altro regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha istituito due gruppi di lavoro per le discussioni a livello tecnico sull'IVA: il gruppo sul futuro dell'IVA (GFV) e il gruppo di esperti sull'IVA (VEG). Questi gruppi hanno esaminato il sistema definitivo dell'IVA per gli scambi intraunionali, affrontando anche la questione del soggetto passivo certificato. Dal 20 dicembre 2016 al 20 marzo 2017 è stata inoltre organizzata una consultazione pubblica che ha permesso di raccogliere 121 contributi 8 .

Valutazione d'impatto

Si rimanda alla valutazione d'impatto separata [SWD(2017) 325 e relativa sintesi SWD(2017) 326] che è stata realizzata, tra l'altro, in relazione alla presente proposta.

La valutazione d'impatto per la proposta è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo il 14 luglio 2017 [Ares(2017)3573962-SEC(2017)423]. Il comitato ha espresso parere positivo in merito alla proposta e ha formulato alcune raccomandazioni di cui si è tenuto conto. Il parere del comitato e le raccomandazioni sono riportati nell'allegato 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza negativa sul bilancio dell'Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'obiettivo dell'articolo 1 della proposta è fornire la base per l'integrazione dello status di soggetto passivo certificato nel sistema VIES (sistema di scambio di informazioni sull'IVA). Attualmente il sistema VIES è utilizzato, tra l'altro, per verificare la validità del numero di identificazione IVA di un acquirente in un altro Stato membro, al fine di accertare che una cessione di beni, trasportati o spediti a tale acquirente al di fuori dello Stato membro di cessione, possa essere esentata dall'IVA. Da un punto di vista pratico, la verifica dello status di soggetto passivo certificato dell'acquirente ai fini della non imposizione dell'IVA in caso di cessioni intraunionali di beni nell'ambito del sistema definitivo è abbastanza simile alla verifica di un numero di identificazione IVA. Poiché lo status di soggetto passivo certificato è rilevante in situazioni transfrontaliere e l'infrastruttura informatica esiste già ed è già utilizzata da tutte le amministrazioni fiscali, è opportuno avvalersi dell'infrastruttura esistente ed estenderne le funzionalità al fine di includervi lo status di soggetto passivo certificato dei soggetti passivi.

Per integrare nel sistema lo status di soggetto passivo certificato è innanzi tutto necessario che gli Stati membri, che sono competenti per la concessione e la revoca dello status di soggetto passivo certificato delle imprese stabilite sul loro territorio, raccolgano tali informazioni e le conservino in formato elettronico. A tal fine l'articolo 17 del regolamento sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA è modificato al fine di garantire che vengano conservate anche le informazioni relative allo status di soggetto passivo certificato dei soggetti passivi. Viene inoltre adattato l'articolo 31 del regolamento sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA per fare in modo che la conferma dello status di soggetto passivo certificato di un dato soggetto possa essere ottenuta per via elettronica.

2017/0248 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda i
soggetti passivi certificati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 9 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 10 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Nel suo piano d'azione sull'IVA 11 la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta che definisca i principi per un sistema definitivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli scambi transfrontalieri tra imprese tra Stati membri. Il Consiglio, nelle sue conclusioni dell'8 novembre 2016 12 , ha invitato la Commissione ad apportare nel frattempo alcuni miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA in relazione alle operazioni transfrontaliere.

(2)Lo status di soggetto passivo certificato è una delle componenti essenziali di questo nuovo sistema dell'IVA definitivo per gli scambi intraunionali e sarà inoltre utilizzato per alcune misure di semplificazione nell'ambito dell'attuale sistema dell'IVA. La nozione di soggetto passivo certificato dovrebbe consentire di dimostrare che un determinato soggetto passivo può essere considerato un contribuente affidabile all'interno dell'Unione.

(3)Alcune norme stabilite dalla direttiva 2006/112/CE 13 per le operazioni che sono considerate vulnerabili alla frode si applicano soltanto se nell'operazione sono coinvolti soggetti passivi certificati. È pertanto essenziale che lo status di soggetto passivo certificato di un soggetto passivo possa essere verificato per via elettronica, al fine di garantire che tali norme possano applicarsi.

(4)Nella prima fase della transizione verso un sistema dell'IVA definitivo quale proposto nel piano d'azione sull'IVA, nelle cessioni intraunionali di beni dovrebbe applicarsi il meccanismo dell'inversione contabile quando l'acquirente è un soggetto passivo certificato. È pertanto essenziale, per un soggetto passivo che effettua una cessione intraunionale di beni, sapere se al proprio acquirente è stato o non è stato concesso lo status di soggetto passivo certificato. Data la somiglianza, dal punto di vista pratico, con l'attuale esenzione per le cessioni intracomunitarie di beni, e al fine di evitare inutili oneri o costi, è opportuno avvalersi dell'attuale sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) per integrarvi le informazioni relative allo status di soggetto passivo certificato.

(5)Per poter fornire informazioni sullo status di soggetto passivo certificato dei soggetti passivi negli Stati membri, è opportuno che gli Stati membri registrino e conservino in un sistema elettronico dati aggiornati sullo status di soggetto passivo certificato dei soggetti passivi. Le autorità fiscali di uno Stato membro dovrebbero poi concedere alle autorità fiscali degli altri Stati membri l'accesso automatico a tali informazioni ed essere in grado, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio 14 , di confermare per via elettronica lo status di soggetto passivo certificato di ogni soggetto passivo se pertinente ai fini delle operazioni di cui al suddetto articolo.

(6)Poiché le disposizioni contenute nel presente regolamento derivano da modifiche introdotte dalla direttiva […] 15 /UE del Consiglio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di tali modifiche.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 904/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

(1)    L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

1.    Ciascuno Stato membro archivia in un sistema elettronico le informazioni seguenti:

a)    le informazioni che raccoglie a norma del titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE;

b)    i dati riguardanti l'identità, l'attività, l'organizzazione e l'indirizzo delle persone a cui ha attribuito un numero di identificazione IVA, raccolti in applicazione dell'articolo 213 della direttiva 2006/112/CE, nonché la data di attribuzione di tale numero;

c)    i dati riguardanti i numeri di identificazione IVA attribuiti che hanno perso validità, e le date in cui tali numeri hanno perso validità;

d)    le informazioni raccolte conformemente agli articoli 360, 361, 364 e 365 della direttiva 2006/112/CE nonché, a decorrere dal 1º gennaio 2015, le informazioni che raccoglie a norma degli articoli 369 quater, 369 septies e 369 octies della direttiva 2006/112/CE;

e)    le informazioni concernenti lo status di soggetto passivo certificato ai sensi dell'articolo 13 bis della direttiva 2006/112/CE, nonché la data in cui tale status è stato concesso, rifiutato o revocato.

2.    I dettagli tecnici relativi alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), del presente articolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.".

(2)    All'articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    L'autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per via elettronica, in particolare i servizi di cui all'allegato II della direttiva 2006/112/CE, siano autorizzati, per le esigenze di questo tipo di operazione, a ottenere conferma per via elettronica della validità del numero d'identificazione IVA di una data persona nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti. L'autorità competente di ciascuno Stato membro garantisce inoltre che si possa verificare per via elettronica se un dato soggetto è un soggetto passivo certificato ai sensi dell'articolo 13 bis della direttiva 2006/112/CE nel caso in cui tale status fiscale sia pertinente ai fini dell'applicazione di detto articolo. Tali informazioni devono corrispondere ai dati indicati all'articolo 17 del presente regolamento.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Programma di lavoro della Commissione 2017: Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende, COM(2016) 710 final.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016DC0710
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 sui miglioramenti alle attuali norme IVA dell'UE per le operazioni transfrontaliere (n. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023, del 9 novembre 2016).
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14257-2016-INIT/it/pdf
(3) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.
(4) Piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final del 7 aprile 2016).
(5) Analisi annuale della crescita 2017, cfr. https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-annual-growth-survey_en
(6) Priorità EMPACT (Piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità)
(7) Cfr. http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/06/08-eppo/
(8) Con riguardo alla consultazione delle parti interessate, cfr. l'allegato 2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione - Valutazione d'impatto che accompagna la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri, nonché i risultati della corrispondente consultazione pubblica aperta:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations_en
(9) GU C […] del […], pag. […].
(10) GU C […] del […], pag. […].
(11) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte" (COM(2016)148 final del 7 aprile 2016).
(12) Conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 sui miglioramenti alle attuali norme IVA dell'UE per le operazioni transfrontaliere (n. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 del 9 novembre 2016).
(13) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(14) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).
(15) Direttiva [...]/UE del Consiglio, del [...], che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (GU L [...]).